LA NORMATIVA DI COMPLIANCE: ANTIUSURA E TRASPARENZA L ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari

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1 Scuola di Diritto Scuola di Economia e Management Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari Anno Accademico 2014/2015 LA NORMATIVA DI COMPLIANCE: ANTIUSURA E TRASPARENZA L ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO PROF. FERDINANDO PARENTE versione 20 maggio 2015

2 Agenda! L usura " Il contrasto all usura: la normativa di riferimento " La verifica dell usurarietà dei tassi! La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti " Le regole sulla trasparenza bancaria " Gli obblighi di informazione " I requisiti del contratto " Gli obblighi di comunicazioni periodiche " La vigilanza sulle disposizioni di trasparenza " Gli interventi sulle condizioni contrattuali # Le modifiche unilaterali # La capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente bancario # Il diritto di recesso e il diritto all estinzione anticipata del mutuo 2

3 Agenda! Gli esposti sui servizi bancari e finanziari! L Arbitro Bancario Finanziario " La normativa " L adesione al sistema " Competenza territoriale dei Collegi ABF " Il funzionamento dell ABF # Il ricorso # La decisione " Alcuni dati statistici " Le tematiche affrontate nel

4 L usura! L usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali! Il reato di usura è disciplinato dall art. 644 c.p. che nella sua formulazione originaria sanciva la condanna di chi, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Tale disposizione lasciava tuttavia ampia discrezionalità al giudice in merito all individuazione dello stato di bisogno, inoltre spesso uno stesso tasso veniva a volte considerato usurario ed altre lecito! Al fine di porre un freno a tale discrezionalità, la legge n. 108 del 7 marzo 1996 ha modificato l art. 644 c.p. eliminando, da un lato, il riferimento allo stato di bisogno e disponendo, dall altro, che sia la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari! La pratica dell usura rileva anche in campo civilistico: l art. 1815, comma 2, c.c., in materia di contratto di mutuo, dispone che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi 4

5 L usura Art. 644 Cod. Pen. I. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro a euro II. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. III. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. IV. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito 5

6 L usura Il contrasto all usura! La legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura! I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d Italia e pubblicati dal Ministero dell Economia e delle Finanze! Dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento 6

7 L usura La verifica dell usurarietà dei tassi! La verifica dell usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l aspetto civile e penale, sono rimesse all Autorità giudiziaria! La Banca d Italia: " emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento " effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura " nell ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base delle regole previste nelle Istruzioni " nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela " esamina gli esposti, fermo restando che non può pronunciasi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati; " provvede a segnalare all Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell esercizio dell attività di vigilanza 7

8 L usura La verifica dell usurarietà dei tassi! La rilevazione svolta dalla Banca d'italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti: " per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza. Le forme tecniche che ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. I TEG applicati per tali operazioni sono sensibili alle variazioni di mercato, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La Banca d'italia ha dato indicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso " per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita 8

9 L usura La verifica dell usurarietà dei tassi! La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati! La Banca d Italia, attraverso le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull usura e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito dell Autorità di vigilanza, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l individuazione delle soglie trimestrali! I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici! Le Istruzioni della Banca d Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell innovazione finanziaria! Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni! Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d'italia 9

10 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti! Al fine di aumentare il livello di consapevolezza delle scelte della clientela, sono affidate alla Banca d'italia importanti competenze in materia di tutela dei clienti degli intermediari bancari e finanziari, che rappresentano un elemento costitutivo della supervisione bancaria e finanziaria e si integra con le altre finalità di vigilanza! La Banca d'italia richiede agli intermediari (banche e intermediari finanziari) il rispetto di regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i clienti! Il rispetto di queste regole " tutela il cliente " riduce i rischi legali e di reputazione " accresce la fiducia del pubblico negli operatori bancari e finanziari " contribuisce alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso 10

11 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti! Gli intermediari devono essere sempre attenti alle esigenze dei clienti durante tutte le fasi del rapporto contrattuale con: " un'informazione chiara e trasparente sui prodotti e i servizi offerti allo sportello, sui materiali informativi, sul sito internet " la comprensibilità delle informazioni per tutte le fasce di clientela, anche quella potenziale e quella meno esperta " comportamenti conformi alla normativa, trasparenti e corretti nella sostanza " una gestione efficace dei reclami e delle controversie che possono sorgere anche quando il valore economico del rapporto è modesto 11

12 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti! Cosa fa la Banca d'italia: " verifica che gli intermediari rispettino la disciplina in materia di trasparenza e correttezza richiedendo documentazione, svolgendo ispezioni presso sportelli e direzioni generali, monitorando i siti internet " esamina gli esposti con cui i clienti segnalano comportamenti degli intermediari ritenuti anomali o scorretti " indirizza gli intermediari al rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami " interviene con le sanzioni e altri strumenti correttivi nel caso accerti irregolarità e ricorrano i presupposti previsti dalla legge " sostiene il funzionamento dell'arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema che consente la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie con la clientela " promuove iniziative di formazione economica e finanziaria! All interno del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d Italia è stato costituito nel 2014 un nuovo servizio dedicato alla tutela della trasparenza e della correttezza delle relazioni con la clientela 12

13 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Le regole sulla trasparenza bancaria! La necessità di tutelare la clientela attraverso norme che accrescano il grado di trasparenza nasce dalla diversa distribuzione di conoscenza (asimmetrie informative) e di risorse tra gli acquirenti e i fornitori di prodotti e servizi: mentre i venditori conoscono bene i propri prodotti, i consumatori possono trovare difficile o oneroso ottenere sufficienti informazioni sui prodotti che intendono acquistare. Tali asimmetrie sono particolarmente rilevanti nel settore finanziario, in considerazione della natura dei beni e dei servizi che vi sono scambiati! La disciplina sulla trasparenza mira a rimuovere (o attenuare gli effetti de) i fallimenti del mercato, fornendo ai consumatori di prodotti bancari siano essi risparmiatori, investitori, fruitori di servizi di pagamento o prenditori di fondi un informativa completa, chiara e adeguata circa i prezzi, le condizioni, i rischi e i diritti connessi con la sottoscrizione di un contratto finanziario! Le prime disposizioni sulla trasparenza nei rapporti con la clientela sono state introdotte con la legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui contenuto è stato poi travasato nel Testo unico bancario del 1993 (il cui titolo VI è appunto dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)! Norme particolari riguardanti operazioni e servizi bancari sono poi state inserite nel TUB, a partire dal 2006, con diversi provvedimenti legislativi! Ai contratti bancari si applicano anche le disposizioni contenute nel Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) sulle clausole vessatorie e sulle pratiche commerciali scorrette 13

14 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Le regole sulla trasparenza bancaria! Le diverse fonti normative a presidio della tutela dei clienti riflettono approcci e finalità diverse " Le norme contenute nel Codice del Consumo si pongono l obiettivo di intervenire nell equilibrio contrattuale in favore della parte del rapporto considerata debole, ossia il consumatore. In particolare, le disposizioni sanzionano con la nullità le clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Esse, inoltre, mirano ad accrescere il grado di consapevolezza del cliente sull effettiva portata di alcune condizioni contrattuali sottoscritte " Le norme inserite nel Testo unico bancario, invece, sono funzionali al perseguimento di obiettivi di sistema: l aumento della concorrenza e dell efficienza. Il nucleo principale delle disposizioni del TUB stabilisce obblighi di pubblicità delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, al fine di consentire ai clienti di confrontare prezzi e condizioni dei prodotti bancari offerti sul mercato. L instaurazione di rapporti basati sulla correttezza e trasparenza, inoltre, riduce la possibilità di conflitti con la clientela che, oltre a rappresentare costi per l intermediario, possono incidere sulla sua reputazione sul mercato. Le norme contenute nel TUB possono essere raggruppate in due categorie: quelle di carattere informativo e quelle che tendono a riequilibrare il rapporto negoziale 14

15 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli obblighi di informazione! Il Testo unico prevede norme sulla pubblicità delle condizioni negoziali offerte, sui requisiti di forma e di contenuto dei contratti, sugli obblighi informativi delle banche nello svolgimento del rapporto.! Le regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza delle relazioni con la clientela tutelano i clienti e si applicano ai prodotti e i servizi bancari e finanziari offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari sul territorio italiano (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, servizi di pagamento). Esse prevedono obblighi per gli intermediari e diritti per i clienti.! In particolare, gli intermediari devono: " far conoscere le caratteristiche e i costi dei servizi " assicurare la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e quelle poi applicate ai clienti " inviare comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto contrattuale e in particolare sull'effettiva consistenza delle linee di credito disponibili 15

16 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli obblighi di informazione! Un'informazione chiara e corretta sui prodotti e i servizi offerti è importante sia per gli intermediari sia per i clienti: " per gli intermediari significa prevenire i rischi di contenzioso con la clientela e di danni alla reputazione; " per i clienti significa poter confrontare con facilità le diverse offerte e fare scelte consapevoli.! Tali obblighi non hanno un valore solo formale, ma sono stati introdotti per accrescere la correttezza sostanziale delle relazioni tra intermediari e clienti.! Le regole più recenti sono particolarmente stringenti per: " l'informativa alla clientela cosiddetta "al dettaglio": consumatori, professionisti, artigiani, enti senza scopo di lucro, micro-imprese; " le misure organizzative che gli intermediari devono adottare al proprio interno per garantire il rispetto della disciplina di trasparenza e correttezza e che riguardano, ad esempio, la commercializzazione dei prodotti e la gestione dei reclami 16

17 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli obblighi di informazione! Le norme che impongono alle banche obblighi di pubblicità sulle condizioni contrattuali servono a rendere note le clausole negoziali (in particolare quelle che hanno ad oggetto le condizioni economiche applicate), i vantaggi e i costi derivanti dalle stesse, nonché i rischi insiti nella loro sottoscrizione.! La pubblicità viene attuata con molteplici strumenti: " documento che specifica i diritti del cliente " foglio informativo analitico contenente le informazioni sull intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell operazione o del servizio offerto. In particolare, esso fornisce le indicazioni di massima sulle condizioni contrattuali, mentre gli elementi contrattuali specifici (che vengono stabiliti dall intermediario sulla base delle caratteristiche del singolo cliente) sono contenuti nel contratto " contratto: l intermediario ha l obbligo di consegnare una copia completa del contratto al cliente che lo richieda prima della conclusione dello stesso. In tal modo, il cliente ha diritto di valutare le specifiche condizioni contrattuali che verrebbero praticate nel suo caso specifico, per poterle eventualmente confrontare con quelle offerte da altri intermediari " documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali 17

18 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti I requisiti del contratto! Il Testo unico impone requisiti minimi di forma. Generalmente è richiesta la forma scritta ad substantiam ed è previsto l obbligo di consegna al cliente di una copia del contratto sottoscritto! Sono poi previsti requisiti minimi di contenuto: il contratto deve, infatti, indicare in maniera chiara il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora! Sono nulle, e si considerano non apposte, le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate! In caso di inosservanza delle regole sul contenuto minimo dei contratti o di inserzione di clausole nulle è prevista l integrazione e la sostituzione automatica con condizioni stabilite dal legislatore (cfr. art. 117, comma 7, TUB)! La Banca d Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. Tale previsione mira a favorire il confronto fra diversi prodotti da parte dei clienti. Questo potere è stato p.e. usato dalla Banca d Italia per tipizzare il conto corrente semplice 18

19 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli obblighi di comunicazioni periodiche! Nella fase successiva alla stipula del contratto il Testo unico prevede specifici obblighi di comunicazioni periodiche! In particolare, nei contratti di durata deve essere fornita un informativa chiara e completa sullo svolgimento del rapporto, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, con cadenza periodica! In caso di stipula di un contratto di conto corrente, il cliente ha diritto a ricevere un estratto conto con cadenza almeno annuale (o, a scelta del cliente, con periodicità più breve), per il quale è previsto un meccanismo di approvazione tacita, trascorsi sessanta giorni dal suo ricevimento! Il cliente ha diritto a richiedere copia della documentazione inerente singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni 19

20 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti La vigilanza sulle disposizioni di trasparenza! Il rispetto delle regole di trasparenza è affidato ai controlli della Banca d Italia e a sanzioni di tipo amministrativo e di tipo civilistico.! La Banca d Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche.! La violazione di tali norme può dare luogo a sanzioni amministrative pecuniarie (cfr. art. 144 TUB), nonché a misure inibitorie. Ai sensi dell art. 128 TUB la Banca d Italia può: " inibire agli intermediari la continuazione dell attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite " inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti " pubblicare tali provvedimenti sul Bollettino di vigilanza o disporre altre forme di pubblicazione a spese dell intermediario 20

21 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli interventi sulle condizioni contrattuali! Il contratto fra banca e cliente non è di norma oggetto di trattative, ma le banche applicano condizioni generali di contratto.! In ragione del fatto che le banche predispongono unilateralmente le condizioni contrattuali, esse possono strutturare diritti ed obblighi in maniera non equilibrata.! Il Testo unico interviene perciò su alcune clausole che possono essere considerate vessatorie nei confronti dei clienti. In particolare, gli interventi del legislatore riguardano: " la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali " la valuta e la capitalizzazione degli interessi " il diritto di recesso del cliente nei contratti di durata " l estinzione anticipata " la surrogazione e la portabilità dei mutui " le commissioni di massimo scoperto e di apertura di credito 21

22 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli interventi sulle condizioni contrattuali. Le modifiche unilaterali! L art. 118 TUB disciplina la possibilità per l intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei contratti a tempo indeterminato! Pur ammettendo tale evenienza, considerata in alcuni casi funzionale al corretto svolgimento del rapporto negoziale, il Testo unico appresta alcune tutele in favore del cliente, onde evitare abusi di tale strumento: " la clausola di modifica unilaterale deve essere specificamente approvata dal cliente " la modifica deve essere comunicata al cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente), con preavviso di almeno due mesi " il cliente ha diritto di recedere, senza spese, prima che la modifica divenga efficace " le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni, sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente 22

23 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli interventi sulle condizioni contrattuali: la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti di conto corrente bancario! Il conto corrente bancario è un contratto di durata, normalmente a tempo indeterminato! Le condizioni contrattuali prevedono che i rapporti di dare e avere del conto siano regolati periodicamente, a date prestabilite (c.d. chiusure periodiche ), in cui la banca calcola gli interessi, le commissioni e le spese relative al rapporto. Il regolamento periodico dei rapporti comporta la formazione di un saldo che produce interessi nella misura convenuta a favore della banca o del cliente, a seconda che si tratti di saldo debitore o creditore per il cliente! Il Testo unico afferma la legittimità della capitalizzazione periodica, purché sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La periodicità deve, inoltre, essere pubblicizzata prima della conclusione del rapporto e, qualora sia prevista una capitalizzazione infra-annuale, la banca è tenuta a indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione 23

24 La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti Gli interventi sulle condizioni contrattuali: il diritto di recesso e il diritto all estinzione anticipata del mutuo! Nei contratti a tempo indeterminato, il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, senza incorrere in penalità e spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso! Nell ambito dei contratti di mutuo, il Testo unico assicura al cliente, a certe condizioni, l estinzione anticipata del mutuo immobiliare, nonché l esercizio della facoltà di surrogazione nei contratti di finanziamento e la portabilità del mutuo! Tali disposizioni mirano ad eliminare gli ostacoli all uscita dal contratto da parte del cliente, costituiti da costi e onori burocratici, al fine di favorire la concorrenza 24

25 Gli esposti sui servizi bancari e finanziari! Ogni intermediario ha l'ufficio reclami che deve rispondere al cliente entro 30 giorni (le informazioni e i recapiti sono spesso sul sito internet dell'intermediario)! Nel caso in cui la controversia non sia risolta attraverso la presentazione del reclamo, il cliente può rivolgersi al sistema stragiudiziale dell'arbitro Bancario Finanziario - ABF, dopo aver verificato che la questione rientri nell'ambito di competenza dello stesso! Gli esposti che riguardano i servizi di investimento sono di competenza della Consob, quelli che riguardano i servizi assicurativi sono di competenza dell'ivass, quelli che riguardano i fondi pensione sono di competenza della COVIP 25

26 Gli esposti sui servizi bancari e finanziari Ufficio reclami Arbitro Bancario Finanziario ABF Autorità giudiziaria Banca d'italia Consob IVASS Covip Il primo passo è sempre un reclamo all'intermediario, che deve rispondere entro 30 giorni e attivarsi per risolvere il problema L'ABF consente la risoluzione delle controversie tra intermediari e clienti in via "stragiudiziale", in tempi rapidi e con costi di accesso minimi. Decide secondo diritto nel merito della controversia, ma le sue pronunce non sono vincolanti Decide con effetti vincolanti nel merito delle controversie tra clienti e intermediari. I tempi sono più lunghi e i costi maggiori rispetto all'abf Esamina gli esposti, chiede all'intermediario di dare una risposta rapida, completa e precisa al cliente, verifica la risposta, interviene se accerta comportamenti irregolari. Non può decidere nel merito della controversia, come possono fare l'abf e il giudice È competente per gli esposti sui servizi di investimento È competente per gli esposti sui servizi assicurativi È competente per gli esposti in materia di fondi pensione 26

27 Gli esposti sui servizi bancari e finanziari! La Banca d'italia esamina gli esposti che riguardano i servizi bancari e finanziari con cui i clienti segnalano comportamenti di banche e intermediari finanziari che ritengono irregolari o scorretti. Risponde al cliente e, al fine di promuovere la risoluzione del problema, chiede anche all'intermediario di rispondere nel modo più esaustivo, preciso e tempestivo, e infine verifica la sua risposta.! L'attività di gestione degli esposti non costituisce un procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990! Cosa può fare la Banca d'italia attraverso gli esposti: approfondire le questioni segnalate e monitorare lo stato delle relazioni tra intermediari e clienti; trarre informazioni utili per l'esercizio delle sue funzioni normative e di controllo! Cosa non può fare: non può intervenire nel rapporto contrattuale tra intermediario e cliente e non può decidere nel merito del contrasto sorto. Per la soluzione della controversia il cliente può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario o all'autorità giudiziaria 27

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