La valutazione dei rischi nell articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Area Ambiente e Sicurezza La valutazione dei rischi nell articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 Relatori: Francesco Bacchini Mariarosaria Spagnuolo Vittorio Vedovato Milano, 22 ottobre 2008

2 D.Lgs. n. 81/ Articolo 28 Comma 1 - La valutazione di cui all articolo articolo 17, comma 1 lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra t cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi L adempimento del comma 1 si suddivide in diverse parti che si esaminano nel dettaglio 2

3 1. Viene riconfermato che la valutazione deve riguardare TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Si intendono tutti i rischi riferiti sia a condizioni pericolose sia ad azioni pericolose. Questa precisazione fa comprendere che la sicurezza non è solo legata a fattori tecnici, ma occorre tenere in considerazione aspetti organizzativi e comportamentali (rischio residuo) 2. La valutazione, come nel D.Lgs. n. 626/1994, riguarderà la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro Occorre valutare e inserire nel DVR le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 (v. Art. 28, comma 3) 3

4 3. Come nel D.Lgs. n. 626/1994 è richiesta una valutazione per i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari Nel definirli occorre tenere presente il concetto di gruppo (insieme di lavoratori che operano per raggiungere un obiettivo comune) e di esposizione (la condivisione delle stesse caratteristiche di rischiosità legate al raggiungimento dell obiettivo suddetto) Es. pulizia/bonifica luoghi confinati, la squadra turnista, infermieri, addetti ai call center tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (ved.oltre) La presenza di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, richiama ad una valutazione dei rischi che dovrebbe portare alla adozione di misure di prevenzione soprattutto di tipo collettivo, oltre che di tipo individuale 4

5 4. Si richiama ancora la necessità di effettuare una specifica valutazione dei rischi per le donne gestanti Il tema è già disciplinato dal D.Lgs. n. 151/ Si aggiungono aspetti nuovi di valutazione, quali l età e il genere, in riferimento ai ruoli aziendali esposti a particolari rischi L attenzione posta all età e al genere deriva da precise indicazioni comunitarie ed è correlata con la tipologia di rischio presente nell esercizio dell attività del lavoratore. Vi sono due aspetti che necessitano di essere chiariti per meglio orientare la valutazione: Quali sono le attività che possono generare (o aggravare) dei rischi in relazione all età e al genere? Quale la fascia di età da considerare? Non vi sono indicazioni precise all interno del D.Lgs. n. 81/2008. E quindi opportuno rifarsi a quanto già disposto da normative precedenti, ancorché specifiche. 5

6 (Segue) In particolare, con riguardo all età dei giovani, la Legge n. 977/1967 definisce: Bambino: minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all obbligo scolastico; Adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e 18 anni e che non è più soggetto all obbligo scolastico. La Legge n. 977/1967 prevedeva già l obbligo della valutazione dei rischi e fornisce un elenco dettagliato delle lavorazioni alle quali i minori non devono essere adibiti. In termini più organizzativi, si potrebbero considerare aspetti legati alla necessità di apprendimento del giovane e quindi tenerne conto nella definizione di tempi e ritmi di lavoro. 6

7 Per i minori, l Allegato I della Legge n. 977/1967 riporta le mansioni vietate che espongono ad agenti fisici, biologici e chimici, ed i processi e lavori vietati. Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso: ALLEGATO I I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu'rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilita'di effetti irreversibili (R40); 3) puo'provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) puo'provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) puo'provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) puo'ridurre la fertilita'(r60); 8) puo'danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo'provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto. 7

8 II. Processi e lavori: Il divieto e'riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita'nel suo complesso. 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del ) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n ) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche'condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n ) Lavori il cui ritmo e'determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) [...]. 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche'lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. 8

9 (Segue) Non vi sono invece riferimenti precisi su età post cinquantenni se non quelli ricavabili: dalla normativa per l individuazione delle mansioni usuranti (DM 19 maggio 1999, art. 1) con individuazione dell età critica per gli infortuni definita quale l età superiore ai 50 anni. dal Titolo VII sui videoterminali che prevede visite biennali (invece che quinquennali) per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età 9

10 Il DM 19 maggio 1999 ( Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti ) fa riferimento all art. 2, alle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 ( Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti ). La Tabella A riporta: Lavoro notturno continuativo Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati Lavori in galleria, cava o miniera Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto Lavori in cassoni ad aria compressa Lavori svolti dai palombari Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo Autisti di mezzi rotabili di superficie Marittimi imbarcati a bordo Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza Trattoristi Addetti alle serre e fungaie Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili. 10

11 (Segue) In ogni caso, entrano in gioco le condizioni fisiche del soggetto in relazione alla tradizionale attività lavorativa svolta e/o alla situazione di rischio presente Il coinvolgimento del medico competente in queste situazioni diventa fondamentale proprio per definire la idoneità al proseguimento della mansione Es. verifica della compatibilità di disturbi di ipertensione con lavori in altezza, problemi di circolazione del sangue, compatibilità con postura costantemente in piedi e movimentazione manuale dei carichi ecc. La considerazione in riferimento al Genere Genere dovrà tenere conto di quanto fatto per la valutazione gestanti alla quale si devono aggiungere le considerazioni espresse, riferimento all età delle lavoratrici 11

12 (Segue) I principali rischi per le lavoratrici: sollevamento manuale di carichi e più in generale sforzi fisici alcune sostanze chimiche tra le quali il Piombo, farmaci e sostanze chimiche perturbatori del sistema endocrino radiazioni ionizzanti (ma anche per gli uomini possono sussistere rischi di infertilità) postura eretta prolungata (in particolare nella media e più avanzata età) o posture fisse non ergonomiche (compressione venosa, apparato riproduttivo) Ecc. 12

13 6. Nella valutazione dei rischi occorre tener conto anche della presenza di lavoratori stranieri e dei Paesi di provenienza Per un lavoratore straniero ciò che può rappresentare un rischio aggiuntivo può essere la scarsa conoscenza della lingua italiana, la scarsa comprensione del significato dei messaggi, della segnaletica, delle procedure, delle istruzioni operative, nonché una diversa interpretazione dell esercizio della mansione,una diversa percezione del rischio. 13

14 Provvedimenti di prevenzione Mentre sui rischi già previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 (attrezzature, agenti chimici, rumore ecc.) vi sono provvedimenti di prevenzione tecnici, organizzativi e procedurali già sperimentati e consolidati, per gli aspetti nuovi (età, genere, stress ecc.) introdotti dal D.Lgs. n. 81/2008 occorre orientarsi verso provvedimenti (tec., org., proc.) a volte definibili a priori, spesso che scaturiscono dalla situazione osservata, dall evoluzione del fenomeno, dal comportamento del soggetto, e quindi meno standardizzati e più legati al contingente. Questi si traducono in generale in: potenziamento di automatismi tecnologici alternanza di mansioni riprogrammazione dell attività integrazione sorveglianza sanitaria particolare formazione e addestramento 14

15 Contenuto del Documento di valutazione dei rischi - DVR Art. 28 comma 2 Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.. e. l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. b. l indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischio di cui all art. 17, comma 1, lettera a) NB - Uso del termine attuate, laddove il D.Lgs. n. 626/1994 riportava: individuazione dei provvedimenti da attuare 15

16 (Segue Art. 28, comma 2, lett. b) Le misure attuate da elencare nel documento riteniamo non siano quelle previste dalla normativa di sicurezza (precedente il D.Lgs. 626/94 e successiva), per le quali il Legislatore ha già indicato i livelli di rischio, individuazione e qualificazione del provvedimento necessario per prevenirlo o ridurlo. Queste rappresentano un adempimento base/di partenza escluso dal concetto di valutazione. QUALI SONO? 1. Le misure relative ai rischi residui, per quanto concerne rischi già esaminati e valutati dal legislatore; es. procedura per corretto caricamento di una m/c, adozione di un DPI particolare, interventi specifici di prevenzione per movimentazione merci perimetro stabilimento, istruzioni di sic per operare su quadro elettrico, 2. Le misure scaturite a partire dal 1994 con il 626, in riferimento a situazioni/titoli nuovi introdotti (es. videoterminali, movimentazione manuale dei carichi ecc. ) aggiornate in relazione a D.Lgs. 81/08 es:procedure particolari in rif. risultati tabelle NIOSH, formazione, addestramento, informazione, misure specifiche in rif. rischio chimico/moderato e biologico, definizione di pause, interventi per PE, gestione sic. appalti art. 7, ecc) 3. Le misure relative alle successive modifiche e integrazioni del D.Lgs. 81/2008 es: età, genere, stress lavoro-correlato, vibrazioni, ecc. 16

17 (Segue Art. 28, comma 2, lett. b) CHE COSA DEVE INTENDERSI PER RISCHIO RESIDUO? È quell X (percentuale) di potenziale rischio (quasi sempre legata ad azioni pericolose o comportamenti non governati o modalità organizzative, o a particolari condizioni solvibili con DPI) che rimane oltre la misura/adempimento che il legislatore ha già previsto (siamo già nel concetto di miglioramento ) Anche la misura adottata in seguito ad una valutazione di rischio residuo esprime il livello di adempimento, ma non garantisce automaticamente che, per il solo fatto che quella misura sia stata adottata, essa continui (o continuerà) ad essere applicata: da qui necessità di verificare costantemente sia l attuazione sia l efficacia e la funzionalità della misura, dalla quale far partire quelle azioni di rimessa a punto o miglioramento eventualmente necessari o opportuni 17

18 Art. 28 comma 2 Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: ( ) c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Riteniamo che la lettera c) vada letta in relazione alla lett. b) ed inquadrata nell ambito dell art. 15 (Misure generali di tutela) che riguarda interventi e provvedimenti che sono: Riferibili alla valutazione del rischio residuo e in termini da assicurare e garantire efficacia ed efficienza degli stessi nel tempo (programmabili) Riferibili agli interventi di sostituzione, eliminazione, regolare manutenzione,organizzazione, ecc. che dovessero rendersi necessari in relazione a specificità operative-produttive Riferibili d aspetti organizzativi e procedurali, a codici di condotta, di buona prassi ecc. per miglioramento (in senso lato) 18

19 Art. 28 comma 2 Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: ( ) d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri La lettera d) sembra logico faccia riferimento alle precedenti lettere b) e c), Quindi le procedure di cui si tratta si riferiscono alle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza La lettera d) parla, inoltre, di soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri che devono provvedere alla realizzazione delle misure Chi sono? 19

20 Segue il dirigente che, avendo in gestione l ambito lavorativo nel quale deve essere applicato il provvedimento, ha adeguate competenze e poteri, in coordinamento con il SPP, con il MC o altre Funzioni aziendali o esperti, che ha adeguate competenze e poteri il preposto che sovrintende all attività dei lavoratori e per quest ambito, ha competenza e poteri, in coordinamento con il SPP, con il MC ecc. i soggetti che, in relazione all organigramma aziendale, hanno già il compito di realizzare attività trasversali (es. Risorse umane, Servizi generali per gestione impianti tecnologici ecc.), in coordinamento con il SPP, con il MC ecc. i soggetti incaricati ad hoc dal datore di lavoro in relazione a specifica attività (es. Uff. Acquisti per un appalto di servizi, il SPP per piano di formazione straordinario o revisione PE) 20

21 Segue - L art. 18 comma 1, lett. z), riporta che i dirigenti hanno l obbligo di aggiornare le misure di prevenzione ; questo obbligo è ripreso anche negli articoli successivi, ad es.: art Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (sanzionato all art. 165); Movimentazione manuale dei carichi (sanzionato all art. 170); Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni (sanzionato all art. 219); Protezione da agenti chimici (sanzionato all art. 262); Esposizione ad agenti biologici (sanzionato all art. 289) Con riferimento ai preposti,si richiamano ad esempio gli articoli: 168 Movimentazione manuale dei carichi (sanzionato all art. 171); 271 Esposizione ad agenti biologici (sanzionato all art. 283) 21

22 Art comma 3 Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto Il comma 3 richiama l attenzione sul fatto che nei vari Titoli tecnici sono già indicate metodologie e indicazioni che indirizzano alla valutazione del rischio di cui al titolo specifico I Titoli tecnici individuano anche i soggetti (dirigenti, preposti, lavoratori) che hanno l obbligo di partecipare alla valutazione, alla proposizione dei provvedimenti nonché alla verifica sullo stato di efficacia e di efficienza nel tempo di questi ultimi, come anche richiesto dalla lettera d) del comma 2 Esempi: art Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale art. 181 e Agenti fisici art. 190 e Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro art Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni art Protezione da atmosfere esplosive 22

23 La valutazione di cui all articolo articolo 17, comma 1 lett. a) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 8 ottobre 2004 STRESS LAVORO-CORRELATO Non è possibile standardizzare un solo metodo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato Si può solo suggerire un approccio per i primi provvedimenti, rifacendosi allo schema base della valutazione dei rischi, riferendosi al richiamo gruppi di lavoratori esposti, coinvolgendo le persone/lavoratori interessati FASE 1 - Individuazione in azienda delle casistiche secondo le indicazione dell Accordo Interconfederale del Segnali che possono denotare la presenza del problema: alto tasso di assenteismo elevata rotazione del personale frequenti conflitti interpersonali lamentele da parte delle persone. 23

24 Analisi su fattori quali: Inadeguatezza nella gestione dell organizzazione e dei processi di lavoro - disciplina orario lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc. Condizioni di lavoro e ambientali - esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc. Comunicazione - incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti ecc. Fattori soggettivi tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti ecc. 24

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26 FASE 2 - Ricognizione e mappatura dei gruppi di lavoratori coinvolti sulla base delle lavorazioni (Es. turnisti, lavoratori esposti a sostanze pericolose ecc.) Per questa attività ci si può servire l organigramma, il funzionigramma o altri schemi ( chi fa cosa e come ) di cui l azienda dispone o predispone in relazione alle esigenze poste dal D.Lgs. n. 81/2008 FASE 3 - Valutazione del rischio stress A questo punto possono venire in aiuto STRUMENTI E METODI per analizzare e pesare il rischio e soprattutto aiutare ad individuare le misure di prevenzione, compatibili con il contesto complessivo aziendale 26

27 QUALI STRUMENTI E METODI? Uno nessuno - centomila! DIPENDE DAGLI INDICATORI E DAI FATTORI Data la complessità del fenomeno stress, non vi è uno strumento o un metodo che esaurisca in sé la molteplicità degli aspetti. Può essere necessario, a seconda dei risultati della RICOGNIZIONE, l approccio organizzativo (metodi di lettura e interventi sulla organizzazione del lavoro), l approccio psicologico, l approccio medico, l approccio comunicazionale o relazionale. Tutti (quelli seri!) possono essere adatti, occorre saper scegliere in relazione al bisogno effettivo. NO VENDITORI DI FUMO! Fondamentale è sempre il coinvolgimento delle persone direttamente interessate NO QUESTIONARI DI CLIMA O SOGGETTIVI O LISTE DI CONTROLLO NON O MALGESTITI! 27

28 FASE 4 Misure di prevenzione di prevenzione STRUMENTI E METODI? SI, ANCHE! IN STRETTA RELAZIONE CON QUANTO DETTO ALLA FASE 3 Occorre considerare che, nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, così come per la valutazione, le situazioni presentano sempre due componenti: Una definibile Standard, legata sia alla ordinaria attività lavorativa sia a situazioni straordinarie, affrontabili per gruppi omogenei con misure tecniche, organizzative, gestionali (es. disciplina dell orario di lavoro, rumore, calore ecc.) Una definibile Variabile, legata a fattori imprevedibili (es. improvviso crollo del sistema finanziario!) o soggettivi (es. le diverse reazioni dei gruppi -o del singolonei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona). 28

29 QUALI MISURE? Tecniche, organizzative, procedurali potenziamento di automatismi tecnologici alternanza di mansioni riprogrammazione dell attività particolare formazione e addestramento comunicazione coinvolgimento particolare sorveglianza sanitaria. 29

30 I PALETTI DA CONSIDERARE! Nella valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, e nella individuazione delle misure di prevenzione, occorre tenere presente che spesso si deve operare all interno di paletti definiti, che non possono essere rimossi, ad es.: non si può eliminare il lavoro a turni, non si può eliminare il lavoro notturno, non si può eliminare (a colpi di spugna) la monotonia di un lavoro geneticamente monotono non si può eliminare (a colpi di spugna) la ripetitività di un lavoro geneticamente ripetitivo non si può modificare una scelta che porta a cambio proprietà aziendale, con tutto ciò che ne consegue I SUGGERIMENTI Comunicazione chiara e inequivoca, coinvolgimento dei soggetti interessati, confronto con esperti NO FALSE SPERANZE, NO FALSE ASPETTATIVE, RIDURRE PER QUANTO POSSIBILE L INCERTEZZA! 30

31 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28, comma 1 Devono essere valutati tutti i rischi, ovvero tutte le esposizioni dei lavoratori a fattori di pericolo Tale valutazione dovrà riguardare anche i gruppi di lavoratori (insieme di lavoratori che condividono la stessa attività o lo stesso ambito di lavoro, operando per il raggiungimento di un obiettivo comune) esposti a rischi particolari: Rischi collegati allo stress lavoro correlato (Accordo Europeo 8 ottobre 2004, Accordo interconfederale 9 giugno 2008); Rischi collegati allo stato di gravidanza e puerperio (D.Lgs. n. 151/2001); Rischi collegati alle differenze di genere (variazione dell esposizione al rischio lavorativo in rapporto all appartenenza al genere maschile o femminile); Rischi collegati all età (variazione dell esposizione al rischio lavorativo in rapporto all età < anni da 15 a 18, > anni 50); Rischi collegati alla provenienza da altri Paesi (variazione dell esposizione al rischio lavorativo in rapporto ad abitudini, costumi, pratiche religiose, lingua, propri di Paesi extracomunitari). MODALITA DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ART. 29 c. 3 Rielaborazione valutazione rischi, documento e aggiornamento misure: modifiche processo produttivo; modifiche organizzazione lavoro; grado evoluzione tecnica in materia di Prev. Prot.; infortuni significativi risultati della sorveglianza sanitaria c. 4 La valutazione rischi e il relativo documento deve essere custodita presso l azienda o unità produttiva a cui si riferisce. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28, comma 2 a) Relazione e criteri adottati per la valutazione dei rischi (concetto di rischio residuo); b) Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e DPI adottati a seguito della valutazione dei rischi (indicazione misure già adottate in seguito alla valutazione ex. D.Lgs. n. 626/1994 o in via di adozione in seguito alla valutazione ex D.Lgs. n 81/2008); c) Programma di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza (aggiornamento delle misure di sicurezza in seguito alla rielaborazione della valutazione del rischio e del documento); d) Individuazione procedure e ruoli dell organizzazione aziendale che devono provvedere all attuazione delle misure da realizzare: ipotesi 1: misure già adottate o in via di adozione - v. lett. b); ipotesi 2: misure da realizzare in quanto conseguenza dell aggiornamento costante e della rielaborazione del DVR per il miglioramento nel tempo della sicurezza - v. lett. c); e) Nominativi di chi ha partecipato (deve partecipare) alla valutazione dei rischi; f) Mansioni che espongono a rischi specifici e professionalità, esperienza, formazione, addestramento ad esse necessari.

32 IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Vittorio Vedovato) Il processo della valutazione dei rischi deve essere realizzato attraverso una procedura proposta dal S.P.P. Che verrà discussa e condivisa da tutti i protagonisti che parteciperanno alla valutazione dei rischi 32

33 QUALE METODO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI? Esistono molti metodi per l analisi l dei pericoli che si sono sviluppati, nella maggior parte dei casi, in riferimento a specifici pericoli tecnici (ad esempio attrezzature di lavoro, macchine, impianti, ecc.). Tuttavia, nella scelta delle metodologie per la valutazione dei rischi si deve sempre tener conto dei parametri che concorrono alla formazione degli eventi infortunistici che non sono solo le condizioni pericolose,, (dovute a pericoli tecnici) ma anche le azioni pericolose ( spesso comportamentali) 33

34 LA SCELTA DEL METODO Nella procedura particolare importanza riveste la scelta del metodo. La norma armonizzata EN CE 1050 riporta in appendice degli interessanti riferimenti a metodi di valutazione dei rischi per le macchine in fase di progettazione 34

35 ANALISI DEDUTTIVA E INDUTTIVA Con riferimento ai pericoli di tipo tecnico esistono due tipi di analisi dei rischi: una segue una linea di analisi di tipo deduttivo,, l altra l di tipo induttivo Nell analisi deduttiva si ipotizza il probabile evento finale (incidente/infortunio) e si ricerca la successione delle situazioni che potrebbero provocare l eventuale l evento finale Nell analisi induttiva si ipotizzano dei probabili guasti nelle macchine e negli impianti. Le analisi successive identificano gli eventi che tali guasti potrebbero provocare 35

36 METODO PHA E METODO WHAT-IF Il metodo pha (analisi preliminare dei pericoli) è un metodo induttivo il cui scopo è quello di individuare in tutto il ciclo d esercizio d di un sistema, sottosistema o componente specifico, i pericoli o le situazioni pericolose o altri accadimenti di natura pericolosa che possono dare origine ad una situazione infortunistica Il metodo cosa-se se (what-if method) è anch esso un metodo induttivo. Si esegue prendendo in esame la progettazione, il funzionamento e l uso l di una macchina e in corrispondenza di ogni fase, e procedendo in senso consecutivo, sono formulate delle domande: cosa succederebbe se si manifestasse un determinato inconveniente 36

37 Lo scopo del metodo fmea (analisi dei modi di guasto e dei loro effetti, induttivo) e e quello di valutare la frequenza (attraverso la simulazione dei guasti nei sistemi di comando. Si basa su prove pratiche sui circuiti di comando efettivi e sulla simulazione di guasto su componenti effettivi, in particolare in aree di dubbio individuate, durante le verifiche e le analisi teoriche, soprattutto ricorrendo alla simulazione dei comportamenti dei comandi mediante modelli hardware e/o sofware. Il metodo mosar (metodo organizzativo per una analisi sistematica dei rischi) non prende in esame solo la macchina ma tutto il sistema nella quale la stessa interagisce: il processo, l impianto, l ecc, considerando tutti questi elementi parte di un sottosistema 37

38 L analisi dell albero dei guasti (fta( fta) ) e e un metodo (deduttivo), che consente a chi lo utilizza, partendo da un evento considerato indesiderato, di trovare una serie completa di percorsi critici che conducono allo stesso evento indesiderato. La tecnica delphi e impostata su una serie di domande ad un elevato numero di soggetti competenti nella realizzazione del progetto o delle lavorazioni ad esso connesse, incaricati della stima dei rischi in relazione ai pericoli presi in esame e comunicando, man mano a tutti i partecipanti alle analisi, i risultati che si vanno ad evidenziare integrandoli poi con altre informazioni aggiuntive 38

39 Questo metodo analizza in maniera combinata gli svolgimenti dei processi produttivi o di erogazione di servizi correlandoli al contenuto degli incarichi assegnati dal datore di lavoro ad ogni operatore aziendale e in contemporanea eroga delle informazioni documentate sui pericoli e sul processo di valutazione dei rischi a loro connesso, soprattutto sui pericoli specifici interessanti i singoli ruoli e funzioni aziendali, e sulla presenza o meno di barriere anche previste dalle norme di sicurezza e di tutela della salute vigenti, nonché sollecitando gli stessi operatori alla proposizione di provvedimenti per rientrare nei limiti di un rischio residuo accettabile 39

40 ! " #$!%!!&!!!!#"'(# "'(# '$')*+(,,) bb ) informazione : Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro 40

41 ! " #$!%!!&!!!!#"'(# "'(# '$')*+(,,) aa) formazione : Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all acquisizione acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,, alla riduzione e alla gestione dei rischi 41

42 ! " #$!%!!&!!!!#"'(# "'(# '$')*+(,,) Comma 7 dell art. 37 I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione a cui al precedente periodo comprendono: Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; Definizione e individuazione dei fattori di rischio (pericoli) Valutazione dei rischi; Individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 42

43 Il metodo si basa pertanto anche sull osservanza degli obblighi di erogare informazione e formazione sui rischi specifici (artt. 36 e 37) in contemporanea alla realizzazione del processo di valutazione dei rischi e redazione del relativo documento 43

44 Questo metodo consente così di realizzare la valutazione dei rischi in contemporanea, sia per le condizioni pericolose, sia per le azioni pericolose corredandola di tutte quelle informazioni sui rischi specifici e formative per contenerli e al limite eliminarli. Azioni informative e formative che erogate successivamente e al di fuori del contesto della valutazione dei rischi partecipata avrebbe una scarsa probabilità di successo.. Da tener presente che questo metodo può essere di volta in volta proporzionato alla realtà produttiva da analizzare. Si può usare quindi, sia per una grande, sia per una media o piccola azienda 44

45 - Analisi dettagliata dell andamento del ciclo produttivo o di erogazione di servizi in collaborazione con i dirigenti e i preposti, in particolare esaminando l attivitl attività di questi ultimi in base all incarico ricevuto. Questa fase è direttamente svolta dal servizio di prevenzione e protezione SPP. 45

46 - Utilizzo di schede bibliografiche riguardanti la natura dei pericoli in modo da favorire i partecipanti alla conoscenza,individuazione e valutazione dei pericoli stessi nonché delle eventuali norme di sicurezza che sono previste per contenerli. Utilizzo di schede di auto diagnosi (intervista guidata) attraverso le quali i soggetti intervistati sono sollecitati conoscere, individuare e valutare, a loro parere, l entitl entità dei rischi e non solo, ma anche a fare delle proposte per i provvedimenti necessari. Questa scheda di auto diagnosi deve essere anche utilizzata per evidenziare eventuali comportamenti dei lavoratori sia in relazione a possibili azioni pericolose, sia per segnalare eventuali situazioni di disagio 46

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