Principio contabile internazionale n. 32 (rivisto nella sostanza nei 1998) Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Principio contabile internazionale n. 32 (rivisto nella sostanza nei 1998) Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative"

Transcript

1 Principio contabile internazionale n. 32 (rivisto nella sostanza nei 1998) Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative Nel marzo 1995 il Board dello IASC ha approvato lo IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative. Nel dicembre 1998, i paragrafi 5, 52, 81 e 83 sono stati modificati e il paragrafo 43A è stato aggiunto per allinearsi all emanazione dello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Nell ottobre 2000, i paragrafi sono stati eliminati e il paragrafo 94 è stato modificato al fine di eliminare le disposizioni informative che sono divenute ridondanti a seguito dell emanazione dello IAS 39. I cambiamenti apportati allo IAS 32 entrano in vigore nel momento in cui un impresa applica lo IAS 39 per la prima volta. Tre Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 32: SIC-5, Classificazione degli strumenti finanziari Disposizioni su estinzioni eventuali; SIC-16, Capitale sociale Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di patrimonio netto (Azioni proprie); SIC-17, Patrimonio netto Costi di un operazione di patrimonio netto. Finalità La natura dinamica dei mercati finanziari internazionali ha comportato l utilizzo diffuso di una gamma di strumenti finanziari che variano dagli strumenti tradizionali primari, quali i titoli obbligazionari, a differenti tipi di strumenti derivati, quali gli interest rate swaps. La finalità del presente Principio è quella di migliorare la comprensibilità del contenuto degli strumenti finanziari, siano essi da rilevare o no nel bilancio, con riferimento alla posizione finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari di un impresa. Il presente Principio definisce le modalità per l esposizione degli strumenti finanziari da rilevare in bilancio e individua le informazioni che devono essere fomite sia sugli strumenti finanziari da rilevare in bilancio (e rilevati) sia su quelli da non rilevare (e non rilevati). I principi sulla esposizione in bilancio trattano la classificazione degli strumenti finanziari tra passività e patrimonio netto, la classificazione degli interessi, dei dividendi, degli oneri e dei proventi relativi e i casi in cui le attività e le passività devono essere compensate. I principi sulle informazioni integrative riguardano i fattori che influiscono sull ammontare, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri di un impresa derivanti da strumenti finanziari e i principi contabili applicati agli strumenti stessi. Il Principio incoraggia, inoltre, l indicazione di informazioni sulla natura e la misura dell utilizzo da parte di un impresa degli strumenti finanziari, lo scopo della loro scelta, i rischi relativi e le modalità adottate dalla direzione aziendale per controllare tali rischi. Ambito di applicazione 1. Il presente Principio deve essere applicato nell esposizione e nell illustrazione delle informazioni riguardanti tutti i tipi di strumenti finanziari, sia rilevati sia non rilevati, diversi da: (a) partecipazioni in controllate, come definite nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate; (b) partecipazioni in collegate, come definite nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; (c) partecipazioni in joint venture, come definite nello IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture; (d) impegni dei datori di lavoro e dei piani pensionistici per tutti i tipi di benefici successivi al termine del rapporto di lavoro, compresi i benefici previdenziali come descritti nello IAS 19, Benefici per i dipendenti e nello IAS 26, Fondi di previdenza; (e) impegni dei datori di lavoro derivanti da opzioni esercitabili dai dipendenti per l acquisto di azioni e da piani per l acquisto di azioni; e

2 (f) impegni derivanti da contratti di assicurazione. 2. Sebbene il presente Principio non si applichi alle partecipazioni di un impresa in controllate, esso si applica a tutti gli strumenti finanziari inclusi nel bilancio consolidato di una capogruppo, indipendentemente dal fatto che tali strumenti siano posseduti o emessi dalla capogruppo o dalla controllata. Analogamente, il presente Principio si applica agli strumenti finanziari posseduti o emessi da una joint venture e inclusi nel bilancio di un partecipante direttamente o attraverso il consolidamento proporzionale. 3. Per gli scopi del presente Principio, un contratto di assicurazione è un contratto che espone l assicuratore a rischi di perdita identificati che derivano da fatti o circostanze che devono verificarsi o essere scoperti in un periodo specifico, compresa la morte (nel caso di una rendita, la sopravvivenza del beneficiano della rendita), la malattia, l invalidità, danni materiali patrimoniali, danni causati a terzi e interruzioni dell attività. Tuttavia, le disposizioni del presente Principio si applicano quando uno strumento finanziario assume la forma di un contratto di assicurazione ma comporta principalmente il trasferimento di rischi finanziari (vedere paragrafo 43), quali alcuni tipi di riassicurazione finanziaria e contratti di investimento garantiti emessi da imprese assicuratrici e da altre imprese. Si raccomanda alle imprese che abbiano impegni derivanti da contratti di assicurazione di considerare l opportunità di applicare le disposizioni del presente Principio nell esposizione in bilancio e nell illustrazione delle informazioni riguardanti tali impegni. 4. Altri Principi contabili internazionali, specifici per certi tipi di strumenti finanziari, contengono ulteriori disposizioni per l esposizione in bilancio e le informazioni integrative. Per esempio, lo IAS 17, Leasing, e lo IAS 26, Fondi di previdenza, contengono, rispettivamente, specifiche disposizioni sulle informazioni relative alle locazioni finanziarie e agli investimenti finanziari dei programmi previdenziali. Agli strumenti finanziari si applicano inoltre alcune disposizioni di altri Principi contabili internazionali, particolarmente dello IAS 1, Presentazione del bilancio, e dello IAS 30, Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari. Definizioni 5. 1 termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati: Strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un attività finanziaria per un impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto per un altra impresa. I contratti basati su merci che danno a entrambi i contraenti il diritto di estinguere tramite contanti o tramite qualche altro strumento finanziario devono essere contabilizzati come se fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti su merci che sono stati stipulati per soddisfare e continuano a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, vendita o utilizzo attese dall impresa o sono stati designati per quello scopo sin dall inizio, e si ritiene che saranno estinti tramite la consegna della merce. Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia: (a) disponibilità liquide; (b) diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o un altra attività finanziaria da un altra impresa; (c) diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari con un altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli; o (d) strumento rappresentativo di patrimonio netto di un altra impresa.

3 Passività finanziaria è qualsiasi passività rappresentativa di un obbligazione contrattuale: (a) a consegnare disponibilità liquide o un altra attività finanziaria a un altra impresa; o (b) a scambiare strumenti finanziari con un altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Un impresa può avere un obbligazione contrattuale che può essere estinta o tramite pagamento di attività finanziarie o sotto forma di strumenti propri rappresentativi di patrimonio netto. In tal caso, se il numero dei titoli rappresentativi di capitale richiesti per estinguere l obbligazione varia in relazione ai cambiamenti del loro fair value in maniera tale che il fair value complessivo dei titoli rappresentativi di patrimonio netto in pagamento coincide sempre con l importo dell obbligazione contrattuale, il possessore dell obbligazione non è esposto all utile o alla perdita derivante dalle fluttuazioni di prezzo dei propri titoli rappresentativi di patrimonio netto. Tale obbligazione deve essere contabilizzata come una passività finanziaria dell impresa. Strumento rappresentativo di patrimonio netto è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell attivo di un impresa al netto di tutte le sue passività. Attività finanziarie monetarie e passività finanziarie (indicate anche come strumenti finanziari monetari) sono attività e passività finanziarie che devono essere ricevute o pagate in ammontari monetari prefissati o determinabili. Fair value è il corrispettivo al quale un attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un operazione fra terzi. Valore di mercato è l ammontare ottenibile dalla vendita, o dovuto al momento dell acquisto, di uno strumento finanziario in un mercato attivo. 6. Nel presente Principio i termini "contratto" e "contrattuale" si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno limitata, o nessuna, possibilità di evitare, solitamente perché l accordo è esecutivo. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta. 7. Per gli scopi delle definizioni del paragrafo 5, il termine "impresa" comprende persone fisiche, società di persone, persone giuridiche ed enti pubblici. 8. Nelle definizioni di attività e passività finanziarie ricorrono i termini attività finanziarie e strumento finanziario, ciò nonostante le definizioni non sono tautologiche. Quando esiste un diritto contrattuale o un obbligazione a scambiare strumenti finanziari, gli strumenti che devono essere scambiati danno origine ad attività finanziarie, passività finanziarie o strumenti rappresentativi di patrimonio netto. Si può avere una serie continua di diritti contrattuali od obbligazioni ma ciò conduce, in definitiva, all incasso o al pagamento di disponibilità liquide o all acquisizione o all emissione di uno strumento rappresentativo di patrimonio netto. 9. Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari quali crediti, debiti e titoli azionari sia strumenti derivati quali opzioni finanziarie, contratti a termine e per consegna differita, interest rate swaps e currency swaps. Gli strumenti finanziari derivati, siano essi da rilevare o no in bilancio, soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di conseguenza, sono soggetti al presente Principio. 10. Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come conseguenza il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. Gli strumenti derivati non

4 comportano un trasferimento del sottostante strumento finanziario primario all inizio del contratto e tale trasferimento non avviene necessariamente alla scadenza del contratto. 11. Beni materiali quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari, beni presi in locazione e beni immateriali quali brevetti e marchi non rappresentano attività finanziarie. Il controllo ditali beni materiali e immateriali può generare un afflusso di disponibilità liquide o di altre attività ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie. 12. Attività, quali costi anticipati, per i quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per garanzie non rappresentano passività finanziarie poiché il probabile deflusso di benefici economici loro associati consiste nella consegna di beni e servizi piuttosto che di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie. 13. Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, quali le imposte sul reddito che sorgono in seguito a normative imposte dalle autorità pubbliche, non rappresentano attività o passività finanziarie. La contabilizzazione delle imposte sul reddito è trattata nello IAS 12, Imposte sul reddito. 14. Diritti contrattuali e obbligazioni che non comportano il trasferimento di un attività finanziaria non rientrano nell ambito di applicazione della definizione di uno strumento finanziario. Per esempio, alcuni diritti contrattuali (obbligazioni) quali quelli che derivano da un contratto a termine su materie prime possono essere soddisfatti solamente con il ricevimento (la consegna) di attività non finanziarie. Analogamente, diritti contrattuali (obbligazioni) quali quelli che sorgono in un Leasing operativo per l utilizzazione di un bene materiale possono essere soddisfatti solo a seguito del ricevimento (consegna) dei servizi. In entrambi i casi, il diritto contrattuale di una parte a ricevere un attività non finanziaria o un servizio e la corrispondente obbligazione dell altra parte non determina un diritto o un obbligazione attuale di alcuna parte a ricevere, consegnare o scambiare un attività finanziaria. 15. La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluta o può essere subordinata all accadimento di un fatto futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l obbligo contrattuale esistono a causa di un operazione o di un fatto precedenti (assunzione della garanzia) anche se La capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a una futura omissione da parte del mutuatario. Un diritto e un obbligazione potenziale soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se molte dì tali attività e passività non hanno i requisiti per la rilevazione nel bilancio. 16. L obbligazione di un impresa a emettere o consegnare i propri strumenti rappresentativi di patrimonio netto, quali opzioni di acquisto di azioni o warrant, rappresenta essa stessa uno strumento rappresentativo di patrimonio netto e non una passività finanziaria, dato che l impresa non è obbligata a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie. Analogamente, il costo sostenuto da un impresa per acquisire il diritto a riacquistare i propri strumenti rappresentativi di patrimonio netto da un altra parte rappresenta una riduzione del suo patrimonio netto e non un attività finanziaria La quota di pertinenza di terzi che può emergere nello stato patrimoniale di un impresa in seguito al consolidamento di una controllata non rappresenta una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di patrimonio netto dell impresa. Nel bilancio consolidato l impresa espone le partecipazioni di terzi nel patrimonio netto e nel reddito delle sue controllate secondo quanto previsto dallo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.

5 Di conseguenza, uno strumento finanziario classificato come strumento rappresentativo di patrimonio netto da una controllata deve essere eliminato nell operazione di consolidamento quando esso è posseduto dalla capogruppo o è da essa esposto nello stato patrimoniale consolidato come una quota di pertinenza di terzi distinta dal patrimonio netto dei propri azionisti. Uno strumento finanziario classificato come passività finanziaria da parte di una controllata rimane una passività nello stato patrimoniale consolidato della capogruppo a meno che esso debba essere eliminato nel consolidamento come saldo infragruppo. Il trattamento contabile da parte della capogruppo nel consolidamento non influisce sui criteri di esposizione da parte della controllata nel suo bilancio. Esposizione nel bilancio Passività e patrimonio netto 18. L emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o le sue componenti, come passività o patrimonio netto in conformità al contenuto sostanziale dell accordo contrattuale al momento della rilevazione iniziale e delle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di patrimonio netto 2. Si veda anche l Interpretazione SIC-16, Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di patrimonio netto. 2 Si veda anche l Interpretazione SIC-5, Classificazione degli strumenti finanziari Disposizioni su estinzioni eventuali. 19. La classificazione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale dell emittente è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma. Anche se il contenuto sostanziale e la forma legale sono, di solito, coerenti, ciò non sempre avviene. Per esempio, alcuni strumenti finanziari assumono la forma legale di patrimonio netto ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di strumento rappresentativo di patrimonio netto e caratteristiche proprie di passività finanziarie. La classificazione di uno strumento deve essere compiuta sulla base di una valutazione della sua natura al momento della rilevazione contabile iniziale. Tale classificazione deve permanere a ogni successiva data di riferimento fino al momento in cui lo strumento finanziario viene rimosso dallo stato patrimoniale dell impresa. 20. La caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di patrimonio netto è l esistenza di una obbligazione contrattuale di uno dei contraenti dello strumento finanziario (l emittente) a consegnare disponibilità liquide o un altra attività finanziaria all altra parte (il possessore) o a scambiare un altro strumento finanziario con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l emittente. Quando esiste tale obbligazione contrattuale, lo strumento soddisfa la definizione di passività finanziaria indipendentemente dal modo in cui l obbligazione contrattuale sarà adempiuta. Una restrizione alla capacità dell emittente di far fronte a un obbligazione, quale un insufficiente possibilità di approvvigionamento di valuta estera o la necessità di ottenere l autorizzazione al pagamento da parte di un autorità di controllo, non annulla l obbligazione dell emittente o il diritto del possessore derivante dallo strumento. 21. Quando uno strumento finanziario non comporta per l emittente un obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un altra attività finanziaria o a scambiare un altro strumento finanziario a condizioni potenzialmente sfavorevoli, esso è uno strumento rappresentativo di patrimonio netto. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di patrimonio netto possa avere il diritto a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di patrimonio netto, l emittente non ha un obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni. 22. Qualora un azione privilegiata preveda il rimborso obbligatorio da parte dell emittente per un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o dia al possessore il diritto di richiedere all emittente il rimborso dell azione a una certa data o dopo di essa per un ammontare fisso o determinabile, lo strumento soddisfa la definizione di passività finanziaria e deve essere classificato come tale. Un azione privilegiata che non stabilisca esplicitamente tale obbligazione contrattuale può stabilirla indirettamente tramite

6 le sue clausole e condizioni generali. Per esempio, un azione privilegiata che non preveda il rimborso obbligatorio o il rimborso a richiesta del possessore può avere un dividendo accelerato previsto contrattualmente tale che, nel prevedibile futuro, ci si attende che il rendimento da dividendi sia così elevato che l emittente sarà economicamente costretto a rimborsare lo strumento. In questi casi la classificazione come passività finanziaria è appropriata poiché l emittente ha poche, se non addirittura nessuna, possibilità di evitare il rimborso dello strumento. Analogamente, se uno strumento finanziario classificato come azione dà al possessore un opzione per richiedere il rimborso al manifestarsi di eventi futuri molto probabili, la classificazione come passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale riflette il contenuto dello strumento. Classificazione degli strumenti composti da parte dell emittente 23. L emittente di uno strumento finanziario contenente sia un elemento di passività sia un elemento di patrimonio netto deve classificare distintamente le componenti dello strumento secondo quanto previsto dal paragrafo Il presente Principio richiede l esposizione distinta nello stato patrimoniale dell emittente degli elementi di passività e di patrimonio netto generati da un singolo strumento finanziario. È una questione formale piuttosto che sostanziale che passività ed elementi di patrimonio netto siano generati da un singolo strumento finanziario piuttosto che da due o più strumenti distinti. La posizione finanziaria dell emittente è più fedelmente rappresentata da un esposizione distinta dei componenti di passività e di patrimonio netto contenuti in un singolo strumento effettuata secondo la loro natura. 25. Ai fini dell esposizione nello stato patrimoniale, l emittente deve rilevare distintamente le componenti di uno strumento finanziario che generi una passività finanziaria primaria dell emittente e attribuisca al possessore dello strumento l opzione di convertirlo in uno strumento rappresentativo di patrimonio netto dell emittente stesso. Un esempio ditale strumento è un titolo obbligazionario o un analogo strumento convertibile dal possessore in azioni ordinarie dell emittente. Dal punto di vista dell emittente tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie) e uno strumento rappresentativo di patrimonio netto (un opzione all acquisizione che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, a convertire in azioni ordinarie dell emittente). L effetto economico dell emissione ditale strumento è sostanzialmente simile all emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di adempimento a breve e warrants per acquistare azioni ordinarie o all emissione di un titolo di debito con cedole staccabili per l acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti i casi, l emittente deve presentare distintamente nel suo stato patrimoniale i componenti di passività e di patrimonio netto. 26. La classificazione dei componenti di passività e di patrimonio netto di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l esercizio dell opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori possono agire come non ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione possono essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L obbligazione dell emittente a effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione. 27. Uno strumento finanziario può essere costituito da componenti che non sono né passività finanziarie né strumenti rappresentativi di patrimonio netto dell emittente. Per esempio, uno strumento può attribuire al possessore il diritto a ricevere in pagamento un attività non finanziaria quale una materia prima e un opzione a scambiare quel diritto con azioni dell emittente. L emittente deve rilevare ed esporre lo strumento rappresentativo di patrimonio netto (l opzione di scambio) distintamente dai componenti di passività dello strumento composto, sia che le passività siano finanziarie o no.

7 28. Il presente Principio non tratta la determinazione del valore di attività finanziarie, passività finanziarie e strumenti rappresentativi di patrimonio netto e, perciò, non prescrive alcun particolare metodo per l assegnazione del valore da iscrivere per i componenti di passività e di patrimonio netto contenuti in un singolo strumento. Gli approcci che possono essere seguiti comprendono: (a) quello dell assegnazione al componente il cui il valore è meno facilmente determinabile (spesso uno strumento rappresentativo di patrimonio netto), del valore residuo risultante dopo aver dedotto dal valore complessivo dello strumento il valore determinato distintamente per il componente più facilmente determinabile; e (b) quello della determinazione distinta dei valori dei componenti di passività e di patrimonio netto e della rettifica di questi ammontai nella misura necessaria determinata con un criterio proporzionale, cosicché la somma dei componenti corrisponda all ammontare dello strumento nel suo complesso. La somma dei valori contabili assegnati ai componenti di passività e di patrimonio netto al momento della rilevazione iniziale deve essere sempre uguale al valore da iscrivere attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione e dalla presentazione distinta dei componenti dello strumento non possono emergere utili o perdite. 29. Secondo il primo approccio descritto nel paragrafo 28, l emittente di un titolo a reddito fisso convertibile in azioni ordinarie determina, per prima cosa, il valore da iscrivere per la passività finanziaria attualizzando il flusso di pagamenti futuri di interessi e capitale al tasso di mercato prevalente per una passività analoga che non abbia associato un componente di patrimonio netto. 11 valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di patrimonio netto rappresentato dall opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie può poi essere determinato deducendo il valore da iscrivere per la passività finanziaria dall ammontare dello strumento composto nel suo complesso. Secondo l altro approccio, l emittente determina il valore dell opzione direttamente o con riferimento al fair value di un opzione analoga, se esiste, o utilizzando un metodo di determinazione del prezzo di un opzione. Il valore determinato per ciascun componente viene poi rettificato con un criterio proporzionale sino all ammontare necessario per assicurare che la somma dei valori contabili assegnata ai componenti corrisponda al valore del corrispettivo ricevuto per il titolo a reddito fisso convertibile. Interessi, dividendi, oneri e proventi 30. Interessi, dividendi, oneri e proventi relativi a uno strumento finanziario, o a un suo componente, classificato come passività finanziaria, devono essere rilevati nel conto economico come costi o ricavi. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento finanziario classificato come strumento rappresentativo di patrimonio netto devono essere addebitate dall emittente direttamente al patrimonio netto. 31. Dalla classificazione nello stato patrimoniale di uno strumento finanziario dipende la classificazione di interessi, dividendi, oneri e proventi derivanti da quello strumento come costi o ricavi e l imputazione al conto economico. Di conseguenza, i pagamenti di dividendi su azioni classificate come passività devono essere classificati come costi così come gli interessi su obbligazioni e imputati al conto economico. Analogamente, proventi e oneri derivanti da rimborsi o rifinanziamenti di strumenti classificati come passività devono essere imputati al conto economico, mentre i rimborsi o i rifinanziamenti di strumenti classificati come patrimonio netto dell emittente devono essere rilevati come variazioni del patrimonio netto I dividendi classificati come costo possono essere esposti nel conto economico insieme agli interessi sulle altre passività o in una voce distinta. L illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1, Presentazione del bilancio, e dello IAS 30, Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista fiscale, gli interessi e i dividendi, è opportuno

8 riportarli nel conto economico distintamente. Le informazioni integrative sugli effetti fiscali devono essere esposte secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito. Compensazione di attività e passività finanziarie 33. Una attività e una passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto rilevato nello stato patrimoniale quando un impresa: (a) ha un diritto legale a compensare gli importi contabilizzati; e (b) intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l attività e contemporaneamente estinguere la passività. 34. Il presente Principio richiede la presentazione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando ciò riflette i flussi finanziari futuri che un impresa si attende di ottenere dall adempimento di due o più strumenti Si veda l Interpretazione SIC-17, Patrimonio netto - Costi di un operazione di patrimonio netto. finanziari distinti. Quando un impresa ha il diritto e la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie devono essere presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorse o di obbligazioni dell impresa. 35. La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla cessazione della rilevazione come attività finanziaria o passività finanziaria. Mentre la compensazione non dà origine alla rilevazione di un provento o di un onere, la cessazione della rilevazione di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dallo stato patrimoniale della voce precedentemente rilevata, ma anche la rilevazione di un provento o di un onere. 36. Il diritto alla compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensando tale importo con un importo dovuto dal creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto alla compensazione del debitore. Dato che il diritto alla compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e si deve porre attenzione nello stabilire quali leggi devono essere applicate ai rapporti tra le parti. 37. L esistenza di un diritto legale a compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziarie e può influire significativamente sull esposizione dell impresa ai rischi di credito e di liquidità. Tuttavia, la sola esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell intenzione di esercitare tale diritto o di adempiere contemporaneamente, l ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari non vengono influenzati. Quando un impresa intende davvero esercitare tale diritto o adempiere contemporaneamente, l esposizione dell attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L intenzione di una o di entrambe le parti di adempiere per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, dato che i diritti e le obbligazioni derivanti dalle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati. 38. L intenzione di un impresa di saldare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di adempiere per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando un impresa ha il diritto di compensare ma non intende adempiere per il saldo netto, o realizzare l attività e contemporaneamente adempiere la passività, l effetto ditale diritto sull esposizione dell impresa ai rischi di credito deve essere portato a conoscenza secondo quanto

9 previsto dal paragrafo 66 del presente Principio. 39. L adempimento simultaneo di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l impresa può saldare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l intero ammontare dell attività o al rischio di liquidità per l intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere rilevanti anche se relativamente di breve periodo. Di conseguenza la realizzazione di un attività finanziaria e l adempimento di una passività finanziaria possono essere considerate simultanee solo quando le operazioni avvengono nello stesso momento. 40. Le condizioni richieste nel paragrafo 33 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando: (a) diversi strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario ("strumento sintetico"); (b) attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi il medesimo rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti a termine o altri strumenti derivati) ma con controparti differenti; (c) attività finanziarie o diverse sono prestate come garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa; (d) attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria da un debitore allo scopo di estinguere un obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come adempimento dell obbligazione (quale un accordo di accumulazione finanziaria); o (e) si prevede che obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell ambito di una copertura assicurativa. 41. Un impresa che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un accordo generale di compensazione. Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo adempimento per il saldo per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dalle istituzioni finanziarie per garantire protezione contro le perdite in caso di fallimento o di altri fatti che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo generale di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sulla realizzazione o sull adempimento di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento in circostanze che non ci si attende intervengano nel corso normale dell attività. Un accordo generale di compensazione non fornisce il presupposto di compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 33. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo generale di compensazione non vengono compensate, l effetto dell accordo sull esposizione dell impresa al rischio di credito deve essere portato a conoscenza secondo quanto previsto dal paragrafo 66. Informazioni integrative 42. Lo scopo delle informazioni integrative richieste dal presente Principio è quello di fornire informazioni che migliorino la comprensibilità del contenuto degli strumenti finanziari rilevati e di quelli non rilevati nello stato patrimoniale con riferimento alla posizione finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari di un impresa e aiutino nella valutazione degli ammontari, dei tempi e dell attendibilità dei futuri flussi finanziari derivanti da quegli strumenti. Si incoraggiano le imprese a fornire, oltre alle informazioni specifiche sui saldi e sulle operazioni di particolari strumenti finanziari, una disamina della misura in cui gli strumenti finanziari sono utilizzati, dei rischi loro associati e degli scopi

10 perseguiti. Una disamina dei criteri adottati dagli amministratori per controllare i rischi associati agli strumenti finanziari, inclusi i criteri adottati per la loro copertura, per evitare inopportune concentrazioni di rischio e le esigenze di garanzie collaterali per la riduzione del rischio di credito, fornisce una preziosa prospettiva aggiuntiva, indipendente dagli specifici strumenti in essere in un particolare momento. Alcune imprese forniscono tali informazioni in note che accompagnano il bilancio, invece che come parte del bilancio stesso. 43. Le operazioni in strumenti finanziari possono comportare, da parte di un impresa, l assunzione o il trasferimento a un altra parte di uno o più dei rischi finanziari fra quelli di seguito descritti. Le informazioni integrative richieste devono dare indicazioni che aiutino gli utilizzatori del bilancio di esercizio nella valutazione della dimensione del rischio correlato agli strumenti finanziari, sia rilevati sia non rilevati. (a) Rischio di prezzo Esistono tre tipi di rischio di prezzo: il rischio valutario, il rischio su tassi di interesse e il rischio di mercato. (i) Il rischio valutano è il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei cambi. (ii) Il rischio sui tassi di interesse è il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato. (iii) Il rischio di mercato è il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, sia derivanti da fattori specifici relativi al singolo titolo mobiliare o al suo emittente, sia da fattori che influenzano tutti i titoli mobiliari trattati sul mercato. Il termine "rischio di prezzo" comprende le potenzialità non solo per le perdite ma anche per gli utili. (b) Rischio di credito Il rischio di credito è il rischio che un partecipante a uno strumento finanziario non adempia a una obbligazione e causi una perdita finanziaria all altro partecipante. (c) Rischio di liquidità Il rischio di liquidità, chiamato anche rischio di finanziamento, è il rischio che un impresa abbia difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari. Il rischio di liquidità può derivare da una incapacità di vendere un attività finanziaria rapidamente a un valore prossimo al suo fair value. (d) Rischio sui flussi finanziari Il rischio sui flussi finanziari è il rischio che l ammontare dei futuri flussi finanziari collegati a uno strumento finanziario monetario fluttui. Nel caso di uno strumento di debito a tasso variabile, per esempio, tali fluttuazioni comportano una variazione del tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario, di solito senza una variazione corrispondente del suo fair value. Informazioni integrative sulle strategie di rischio intraprese dalla direzione aziendale 43A. Un impresa deve indicare quali sono le qualità e le strategie di rischio finanziario intraprese dalla direzione aziendale, inclusa la strategia di copertura di ciascuna importante tipologia di operazioni previste per le quali è utilizzato il metodo contabile della copertura (hedge accounting). 44. I principi non prescrivono né la struttura di presentazione delle informazioni richieste nè la loro posizione nel bilancio. Per gli strumenti finanziari rilevati, nella misura in cui le informazioni richieste sono presentate nello stato patrimoniale, non è necessario che esse siano ripetute nelle note al bilancio di esercizio. Per gli strumenti finanziari non rilevati, invece, le informazioni nelle note o nelle tabelle supplementari rappresentano il principale mezzo di illustrazione. Le informazioni integrative possono comprendere un insieme di descrizioni discorsive e di dati

11 numerici, a seconda della natura degli strumenti e della loro importanza per l impresa. 45. La determinazione del livello di dettaglio da fornire per particolari strumenti finanziari deve essere oggetto di valutazione in considerazione dell importanza relativa ditali strumenti. E necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio con dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, quando un impresa partecipa a numerosi strumenti finanziari con caratteristiche analoghe, e nessuno dei contratti è singolarmente significativo, è corretto raggruppare le informazioni con riferimento a particolari categorie di strumenti. D altro canto, informazioni specifiche su un singolo strumento possono essere importanti quando lo strumento rappresenta, per esempio, un elemento importante nella struttura del capitale di un impresa. 46. La direzione aziendale di un impresa deve raggruppare gli strumenti finanziari in categorie da identificare in base alla natura delle informazioni che devono essere indicate, prendendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti, se essi sono rilevati o non lo sono e, se lo sono, il criterio di determinazione del valore che è stato applicato. In genere, le categorie devono essere determinate con un criterio che distingua gli elementi rilevati al costo dagli elementi riportati al fair value. Quando i valori indicati nelle note o nelle tabelle supplementari sono relativi ad attività e passività rilevate, devono essere fornite informazioni sufficienti a consentire una riconciliazione con le voci principali dello stato patrimoniale. Quando un impresa partecipa a strumenti finanziari non trattati nel presente Principio, quali le obbligazioni derivanti da piani di previdenza o da contratti di assicurazione, tali strumenti devono essere inseriti in una o più categorie di attività e passività finanziarie da indicare distintamente da quelle trattate nel presente Principio. Clausole contrattuali, condizioni generali e principi contabili 47. Per ciascuna categoria di attività e passività finanziarie e di strumenti rappresentativi di patrimonio netto, sia rilevati sia non rilevati, si de vono indicare: (a) le informazioni sull ammontare e sulla natura degli strumenti finanziari, nonché sulle condizioni generali significative che possano influire sull ammontare, i tempi e l attendibilità dei flussi finanziari futuri; e (b) i principi contabili e i metodi adottati, compresi i criteri per la rilevazione e i criteri di determinazione del valore applicati. 48. Le clausole contrattuali e le condizioni generali di uno strumento finanziario rappresentano un fattore importante che influenza l ammontare, i tempi e l attendibilità dei corrispettivi e dei futuri pagamenti finanziari eseguiti dalle parti partecipanti allo strumento. Quando gli strumenti sia rilevati sia non rilevati sono importanti, individualmente o come categoria, con riferimento alla posizione finanziaria corrente di un impresa o ai suoi risultati di gestione futuri, le loro clausole contrattuali e condizioni generali devono essere indicate. Se nessun singolo strumento è individualmente significativo per i flussi finanziari futuri di un impresa specifica, le caratteristiche peculiari degli strumenti devono essere descritte con riferimento a opportuni raggruppamenti di strumenti analoghi. 49. Quando gli strumenti finanziari posseduti o emessi da un impresa, singolarmente o come categoria, comportano un esposizione ai rischi descritti nel paragrafo 43 potenzialmente significativa, le clausole contrattuali e le condizioni generali che possono dover essere illustrate comprendono: (a) il capitale esposto, facciale o altro importo analogo che, per alcuni strumenti derivati quali gli interest rate swaps, può essere l importo (riportato come importo nozionale) sul quale sono basati i pagamenti futuri; (b) la data di maturazione, scadenza o adempimento;

12 (c) le opzioni ad adempiere anticipatamente per ciascun partecipante allo strumento, compreso il periodo o la data in cui le opzioni possono essere esercitate, nonché il prezzo o la gamma di prezzi ai quali le opzioni possono essere esercitate; (d) le opzioni di ciascun partecipante allo strumento a convertirlo o scambiarlo con un altro strumento finanziario o in alcune altre attività o passività, compreso il periodo o la data in cui le opzioni possono essere esercitate, nonché i rapporti di conversione o di scambio; (e) l ammontare e i tempi delle riscossioni o dei pagamenti futuri programmati per l importo capitale dello strumento, compresi i rimborsi rateali e qualsiasi piano di accumulazione finanziaria o requisiti analoghi; (f) il tasso o l importo degli interessi pattuiti, dei dividendi o di altro rendimento periodico sul capitale e i tempi dei pagamenti; (g) la garanzia collaterale a proprio favore, nel caso di attività finanziaria, o a proprio carico, nel caso di passività finanziaria; (h) nel caso di uno strumento per il quale i flussi finanziari sono espressi in una valuta differente dalla moneta di conto dell impresa, la valuta estera nella quale sono richieste le riscossioni o i pagamenti; (i) nel caso di uno strumento che preveda uno scambio, le informazioni descritte ai punti da (a) ad (h) per lo strumento che sarà acquisito nello scambio; e (j) qualsiasi condizione generale dello strumento o patto a esso correlato che, se contravvenuto, potrebbe alterare significativamente eventuali altre clausole (quale, per esempio, un patto in un titolo obbligazionario che preveda un livello del rapporto tra debiti e capitale netto che, qualora superato, renda l intero importo capitale del titolo dovuto e pagabile immediatamente). 50. Quando l esposizione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale differisce dalla forma legale dello strumento, è opportuno che l impresa illustri la natura dello strumento nelle note al bilancio. 51. L utilità delle informazioni sull ammontare e la natura dello strumento finanziario è maggiore quando esse evidenziano i rapporti tra singoli strumenti che possano influire sull ammontare, sui tempi e sull attendibilità dei flussi finanziari futuri di un impresa. Per esempio, è significativo indicare i rapporti di copertura come quelli che si possono avere quando un impresa possiede un investimento in azioni per il quale essa ha acquistato una opzione di vendita. Analogamente, è significativo indicare i rapporti tra i componenti di "strumenti sintetici" quale un debito a tasso fisso originato dal collocamento di prestiti a tasso Variabile e dalla stipulazione di un interest rate swap da tasso variabile a tasso fisso. In ciascun caso l impresa deve esporre nel suo bilancio le singole attività e passività finanziarie secondo la loro natura, o singolarmente o nella categoria di attività o di passività finanziarie alla quale appartengono. Le informazioni del tipo descritto nel paragrafo 49 possono rendere evidente per gli utilizzatori del bilancio la misura in cui l esposizione al rischio è alterata dai rapporti tra le attività e le passività; in alcuni casi, tuttavia, sono necessarie indicazioni ulteriori. 52. Secondo quanto previsto dallo IAS 1, Presentazione del bilancio, l impresa deve fornire illustrazioni chiare e sintetiche di tutti i principi contabili significativi, nonché dei principi generali adottati e del metodo di applicazione di quei principi alle operazioni rilevanti e ai casi che si manifestano nell attività dell impresa. Nel caso degli strumenti finanziari, tali illustrazioni comprendono: (a) i requisiti per determinare quando rilevare un attività o una passività finanziaria nello stato patrimoniale e quando eliminare tale rilevazione; (b) il criterio di determinazione del valore applicato alle attività e passività

13 finanziarie al momento della rilevazione iniziale e successivamente; e (c) il criterio con il quale i proventi e i costi derivanti da attività e passività finanziarie sono rilevati e determinati. 53. I tipi di operazioni che possono rendere necessaria l illustrazione dei principi contabili relativi comprendono: (a) i trasferimenti di attività finanziarie quando permane una partecipazione o un coinvolgimento del cedente nelle attività stesse, quali la cartolarizzazione di attività finanziarie, accordi di riacquisto e accordi di riacquisto inversi; (b) i trasferimenti di attività finanziarie a un amministrazione fiduciaria per adempiere passività alla scadenza, senza che l obbligazione del cedente si estingua al momento del trasferimento (in-substance defeasance trust); (c) l acquisizione o l emissione di strumenti finanziari distinti come parte di un insieme di operazioni volte a realizzare l effetto dell acquisto o dell emissione di uno strumento singolo; (d) l acquisizione o l emissione di strumenti finanziari come copertura di esposizioni ai rischi; (e) l acquisizione o l emissione di strumenti finanziari monetari a un tasso di interesse che differisce dal tasso prevalente sul mercato alla data dell emissione. 54. Per fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni adeguate a comprendere il criterio con il quale è stato determinato il valore delle attività e delle passività finanziarie, l illustrazione dei principi contabili deve indicare non solo se è il costo, il fair value o un altro criterio di determinazione del valore a essere stato applicato a una categoria particolare di attività o di passività ma anche il modo di applicazione del criterio stesso. Per esempio, per strumenti finanziari iscritti con il criterio del costo può essere richiesto all impresa di indicare come essa contabilizza: (a) i costi di acquisizione o di emissione; (b) l aggio e il disaggio di emissione sulle attività e passività finanziarie monetarie; (c) le variazioni del valore stimato dei flussi finanziari futuri determinabili relativi a uno strumento finanziario monetario quale un titolo a reddito fisso indicizzato al prezzo di una materia prima; (d) i cambiamenti di situazioni che producono una significativa incertezza riguardo il puntuale incasso di tutti gli importi contrattualmente dovuti da attività finanziarie monetarie; (e) le diminuzioni del fair value di attività finanziarie al di sotto dei loro valori contabili; (f) le passività finanziarie ristrutturate. Per le attività e le passività finanziarie iscritte al fair value l impresa deve indicare se i valori contabili sono determinati in base a prezzi di mercato, a perizie indipendenti, ad analisi dei flussi finanziari attualizzati o con un altro metodo appropriato, e deve illustrare ogni significativa ipotesi fatta nell applicazione di questi metodi. 55. L impresa deve indicare il criterio per la rilevazione nel conto economico di utili e perdite realizzati e non realizzati, di interessi e di altre voci di ricavi e costi relativi ad attività e passività finanziarie. Tale illustrazione deve comprendere informazioni sul criterio con il quale vengono rilevati ricavi e costi derivanti dagli strumenti finanziari posseduti a scopo di copertura. Quando l impresa presenta

14 voci di ricavi e costi per il saldo netto, se l effetto è significativo deve essere indicato il motivo ditale esposizione anche se le attività e le passività finanziarie corrispondenti nello stato patrimoniale non sono state compensate. Rischio sui tassi di interesse 56. Per ciascuna categoria di attività e passività finanziarie, sia rilevata sia non rilevata, l impresa deve indicare le informazioni concernenti la sua esposizione al rischio sui tassi di interesse, compreso: (a) la più prossima tra la data di revisione dei tassi prevista contrattualmente e quella di scadenza; e (b) i tassi di interesse effettivi, se pertinente. 57. L impresa deve fornire informazioni concernenti la sua esposizione agli effetti di variazioni future del livello prevalente dei tassi di interesse. Le variazioni dei tassi di interesse di mercato hanno un effetto diretto sui flussi finanziari determinati contrattualmente relativi a certe attività e passività finanziarie (rischio sui flussi finanziari) e sul fair value di altri (rischio di prezzo). 58. Le informazioni sulle date di scadenza o sulle date di revisione dei tassi, se precedenti, devono indicare il periodo per il quale i tassi sono fissi e le informazioni sui tassi d interesse effettivi devono indicare i livelli ai quali essi sono fissi. L esposizione di queste informazioni fornisce agli utilizzatori del bilancio un criterio per la valutazione del rischio di prezzo da tassi di interesse al quale l impresa è esposta e, di conseguenza, il potenziale diutili o perdite. Per gli strumenti che comportano una revisione del tasso a un tasso d interesse di mercato prima della scadenza, l indicazione del periodo mancante fino alla successiva revisione è più significativa dell indicazione del periodo di tempo che manca alla scadenza. 59. A integrazione dell informazione sulla revisione contrattuale dei tassi e sulle date di scadenza, l impresa può decidere di fornire indicazioni circa le revisioni dei tassi attese e le date di scadenza se tali date differiscono significativamente dalle date contrattuali. Tali informazioni possono essere particolarmente rilevanti quando, per esempio, l impresa è in grado di prevedere con ragionevole attendibilità l ammontare dei mutui ipotecari a tasso fisso che saranno rimborsati prima della scadenza e utilizza questi dati come criterio per gestire la sua esposizione al rischio sui tassi di interesse. Le informazioni aggiuntive devono indicare che ci si è basati sulle valutazioni della direzione aziendale riguardo ai fatti futuri e illustrare le ipotesi formulate circa la revisione dei tassi o le date di maturazione e quanto queste differiscono dalle date contrattuali. 60. L impresa deve indicare quali tra le sue attività e passività finanziarie sono: (a) esposte al rischio di prezzo da tassi di interesse, quali le attività e le passività finanziarie monetarie con un tasso di interesse fisso; (b) esposte al rischio dei flussi finanziari da tassi di interesse, quali le attività e passività finanziarie monetarie con un tasso di interesse variabile collegato alle variazioni dei tassi di mercato; e (c) non esposte al rischio sui tassi di interesse, quali alcuni investimenti finanziari in titoli azionari. 61. Il tasso di interesse effettivo (rendimento effettivo) di uno strumento finanziario monetario è il tasso che, se utilizzato nel calcolo del valore attuale, determina il valore contabile dello strumento. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di interesse al flusso dei futuri incassi o pagamenti finanziari a partire dalla data del bilancio fino alla prossima data di revisione dei tassi (scadenza) e al valore contabile atteso (importo capitale) a quella data. Il tasso deve essere un tasso storico per uno strumento a tasso fisso iscritto al costo ammortizzato e un tasso corrente di mercato per uno strumento a tasso variabile o per uno strumento iscritto al fair value. Il tasso di interesse effettivo è

15 qualificato talvolta come livello di rendimento alla scadenza o alla prossima data di revisione dei tassi, ed è il tasso di rendimento interno dello strumento per quel periodo. 62. Le disposizioni del paragrafo 56 (b) si applicano ai titoli obbligazionari, pagherò e strumenti finanziari monetari analoghi che comportano pagamenti futuri che generano un compenso per il possessore e un costo per l emittente che riflette il valore del denaro nel tempo. La disposizione non si applica agli strumenti finanziari quali quelli non monetari e derivati che non hanno un tasso di interesse effettivo determinabile. Per esempio, se strumenti quali quelli sui tassi di interesse, compresi swaps, contratti a termine su tassi d interesse e opzioni, sono esposti ai rischi di prezzo o di flussi finanziari in seguito alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, l indicazione di un tasso di interesse effettivo non è rilevante. Tuttavia, nel fornire informazioni sui tassi di interesse effettivi l impresa deve indicare l effetto di coperture o di operazioni di "conversione", quali gli interest rate swaps, sulla sua esposizione al rischio dei tassi di interesse. 63. L impresa può continuare a essere esposta al rischio sui tassi di interesse relativo a un attività finanziaria rimossa dal suo bilancio a seguito di un operazione quale una cartolarizzazione. Analogamente, essa può trovarsi esposta ai rischi sui tassi di interesse a seguito di un operazione nella quale nessuna attività o passività finanziaria è rilevata nel suo stato patrimoniale, quale un impegno a prestare fondi a un tasso di interesse fisso. In tali casi, l impresa deve indicare le informazioni che consentiranno agli utilizzatori del bilancio di capire la natura e l ammontare della sua esposizione. Nel caso di una cartolarizzazione o di un analogo trasferimento di attività finanziarie queste informazioni devono comprendere, di solito, la natura delle attività trasferite, il capitale nominale, il tasso di interesse e la data di scadenza e le clausole contrattuali dell operazione che espongono ancora l impresa al rischio sui tassi di interesse. Nel caso di un impegno a prestare fondi, l illustrazione deve normalmente comprendere il capitale nominale, il tasso e la data di scadenza dell ammontare che deve essere prestato e le clausole contrattuali dell operazione significative che comportano l esposizione al rischio. 64. La natura dell attività di un impresa e l ampiezza della sua attività in strumenti finanziari determinano se le informazioni sul rischio sui tassi di interesse devono essere presentate in forma discorsiva, in tabelle o con una combinazione delle due forme. Quando un impresa ha un numero significativo di strumenti finanziari esposti ai rischi di prezzo o di flussi finanziari da tassi di interesse, essa può utilizzare una o più delle seguenti modalità di presentazione delle informazioni. (a) I valori contabili degli strumenti finanziari esposti al rischio di prezzo da tassi di interesse possono essere presentati in forma tabellare, suddivisi tra quelli che è previsto contrattualmente giungano a scadenza e quelli che saranno sottoposti a revisione dei tassi: (i) entro un anno dalla data del bilancio; (ii) tra più di un anno e meno di cinque anni dalla data del bilancio; e (iii) tra cinque anni o più dalla data del bilancio. (b) Quando il risultato economico di un impresa è influenzato significativamente dal livello della sua esposizione al rischio di prezzo da tassi di interesse, o da variazioni in tale esposizione, sono preferibili informazioni più dettagliate. Un impresa quale una banca può indicare, per esempio, i valori degli strumenti finanziari iscritti suddivisi tra quelli che è contrattualmente previsto giungano a scadenza e quelli che saranno sottoposti a revisione dei tassi: (i) entro un mese dalla data del bilancio; (ii) tra più di un mese e meno di tre mesi dalla data del bilancio; e

16 (iii) tra più di tre mesi e meno di dodici mesi dalla data del bilancio. (e) Analogamente, un impresa può indicare la sua esposizione al rischio dei flussi finanziari da tassi di interesse per mezzo di una tabella che riporti il valore contabile complessivo di gruppi di attività e di passività finanziarie a tasso variabile che giungeranno a scadenza in periodi futuri diversi. (d) Le informazioni sul tasso di interesse possono essere fornite per singoli strumenti finanziari o per tassi di interesse medi ponderati o per scaglioni di tassi per ciascuna categoria di strumenti finanziari. Un impresa deve raggruppare gli strumenti espressi in valute differenti o con rischi di credito sostanzialmente differenti in categorie distinte quando questi fattori si traducono in strumenti che hanno tassi di interessi effettivi sostanzialmente differenti. 65. In alcuni casi, l impresa può essere in grado di fornire informazioni utili sulla sua esposizione ai rischi sui tassi di interesse indicando l effetto di una ipotetica variazione del livello prevalente dei tassi di interesse di mercato sul fair value dei suoi strumenti finanziari e sui futuri guadagni e flussi finanziari. Le informazioni sulla reattività ai tassi di interesse possono basarsi su un ipotetica variazione dell 1% nei tassi di interesse di mercato che si verifichi alla data del bilancio. Gli effetti di una variazione dei tassi di interesse devono comprendere variazioni degli interessi attivi e passivi relativi agli strumenti finanziari a tasso variabile e proventi e oneri derivanti dalle variazioni dei fair value degli strumenti a tasso fisso. La reattività ai tassi di interesse da indicare può limitarsi agli effetti diretti di una variazione del tasso sugli strumenti finanziari fruttiferi di interessi posseduti alla data del bilancio, dato che gli effetti indiretti di una variazione del tasso sui mercati finanziari e sulle singole imprese non possono, di norma, essere previsti con attendibilità. Nella divulgazione delle informazioni riguardanti la reattività ai tassi di interesse l impresa deve indicare il criterio con il quale ha predisposto le informazioni, compresi i presupposti significativi. Rischio di credito 66. Per ciascuna categoria di attività finanziaria, sia rilevata sia non rilevata, l impresa deve indicare le informazioni che riguardano la sua esposizione al rischio di credito, compreso: (a) l ammontare che, alla data del bilancio, meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza prendere in considerazione il fair value di eventuali garanzie collaterali nel caso in cui le altre parti non adempiano le obbligazioni loro derivanti dagli strumenti finanziari; e (b) le concentrazioni significative di rischio di credito. 67. L impresa deve fornire le informazioni inerenti il rischio di credito per consentire ai lettori del suo bilancio di valutare la misura in cui inadempimenti delle controparti riguardo alle loro obbligazioni possano ridurre l ammontare delle entrate finanziarie future derivanti da attività finanziarie in essere alla data del bilancio. Tali inadempimenti danno origine a oneri finanziari rilevati nel conto economico dell impresa. Il paragrafo 66 non richiede che l impresa indichi una valutazione della probabilità di perdite future. 68. L indicazione degli importi esposti al rischio di credito senza considerare i potenziali recuperi ottenibili dal realizzo delle garanzie collaterali ("massima esposizione dell impresa al rischio di credito") ha lo scopo di: (a) fornire agli utilizzatori del bilancio una determinazione coerente dell importo esposto al rischio di credito per le attività finanziarie sia rilevate sia non rilevate; e (b) considerare la possibilità che la massima esposizione a perdite possa differire dal valore contabile di un attività finanziaria rilevata o dal fair value di un attività finanziaria non rilevata altrimenti indicata nel bilancio.

17 69. Nel caso di attività finanziarie rilevate nel bilancio esposte al rischio di credito, il valore delle attività iscritto nello stato patrimoniale, al netto di eventuali accantonamenti per perdite, rappresenta di solito il valore esposto al rischio di credito. Per esempio, nel caso di un interest rate swap iscritto al fair value, la massima esposizione alla perdita alla data del bilancio è, di solito, il valore contabile dato che esso rappresenta il costo di sostituzione dello swap ai tassi correnti di mercato per rimpiazzare lo swap stesso in caso di inadempimento. In tali casi, non è necessaria alcuna informazione ulteriore oltre a quella fornita nello stato patrimoniale. D altro canto, come illustrato dagli esempi contenuti nei paragrafi 70 e 71, per un impresa la perdita massima potenziale derivante da certe attività finanziarie rilevate può differire significativamente dal loro valore contabile e da altri importi indicati quali il loro fair value oil valore capitale. In tali casi per soddisfare le disposizioni del paragrafo 66 (a) sono necessarie informazioni aggiuntive. 70. Un attività finanziaria soggetta a un diritto esecutivo di compensazione con una passività finanziaria non può essere esposta nello stato patrimoniale al netto della passività a meno che sia inteso che l adempimento avvenga per il saldo netto o simultaneamente. Ciò non di meno l impresa deve indicare l esistenza del diritto legale di compensazione quando fornisce le informazioni secondo quanto previsto dal paragrafo 66. Per esempio, quando l impresa deve ricevere i corrispettivi del realizzo di un attività finanziaria prima dell adempimento di una passività finanziaria di ammontare uguale o superiore per la quale l impresa ha un diritto legale di compensazione, l impresa ha la possibilità di esercitare quel diritto di compensazione per evitare di sostenere una perdita nell ipotesi di inadempimento della controparte. Tuttavia, se l impresa reagisce, o è probabile che reagisca, all inadempimento prorogando la durata dell attività finanziaria, esisterebbe un esposizione al rischio di credito se le nuove condizioni sono tali che la riscossione dei corrispettivi è attesa successivamente alla data alla quale la passività deve essere adempiuta. Per informare gli utilizzatori del bilancio dell ammontare al quale l esposizione al rischio di credito a un dato momento si è ridotta, l impresa deve indicare l esistenza e l effetto del diritto alla compensazione quando ci si attende che l attività finanziaria sarà realizzata secondo quanto previsto dalle sue clausole contrattuali. Quando la passività finanziaria a fronte della quale esiste un diritto di compensazione deve essere adempiuta prima dell attività finanziaria, l impresa è esposta al rischio di credito per l intero valore contabile dell attività se la controparte non adempie dopo che la passività è stata adempiuta. 71. Un impresa può aver partecipato a uno o più accordi generali di compensazione che hanno lo scopo di diminuire la sua esposizione alle perdite su crediti ma che non hanno i requisiti per la compensazione. Quando un accordo generale di compensazione riduce significativamente il rischio di credito relativo alle attività finanziarie non compensate con passività finanziarie in essere con la stessa controparte, l impresa deve fornire informazioni aggiuntive riguardanti gli effetti dell accordo. Tali informazioni devono riportare che: (a) il rischio di credito relativo alle attività finanziarie soggette a un accordo generale di compensazione è eliminato solo nella misura in cui le passività finanziarie dovute alla stessa controparte saranno adempiute dopo il realizzo delle attività; e (b) l ammontare per il quale l esposizione complessiva di un impresa al rischio di credito si riduce per mezzo di un accordo generale di compensazione può variare sostanzialmente in breve tempo dopo la data del bilancio, poiché l esposizione è influenzata da ciascuna operazione rientrante nell accordo. E auspicabile che l impresa indichi anche le clausole dei suoi accordi generali di compensazione che determinano la misura della riduzione del suo rischio di credito. 72. Quando non esiste rischio di credito relativo a un attività finanziaria non rilevata o l esposizione massima è uguale al capitale, esposto, facciale o altro analogo valore contrattuale dello strumento indicato secondo quanto previsto dal

18 paragrafo 47, o il fair value indicato secondo quanto previsto dal paragrafo 77, non è richiesta alcuna indicazione ulteriore per rispettare le disposizioni del paragrafo 66 (a). Tuttavia, per alcune attività finanziarie non rilevate, la perdita massima che potrebbe dover essere rilevata a seguito dell inadempimento dell altra parte che partecipa allo strumento sottostante può differire sostanzialmente dagli importi indicati secondo quanto previsto dai paragrafi 47e 77. Per esempio, un impresa può avere il diritto a ridurre la perdita che altrimenti sosterrebbe compensando un attività finanziaria non rilevata con una passività finanziaria non rilevata. In tali casi il paragrafo 66 richiede che siano fornite indicazioni in aggiunta a quelle fornite secondo quanto previsto dai paragrafi 47 e Garantire l'obbligazione di una parte espone il garante al rischio di credito che deve essere considerato nelle indicazioni richieste dal paragrafo 66. Questa situazione può verificarsi, per esempio, in seguito a un operazione di cartolarizzazione nella quale l impresa continua a essere esposta al rischio di credito associato alle attività finanziarie rimosse dal suo bilancio. Se l impresa è tenuta da accordi di rivalsa a indennizzare l acquirente delle attività per perdite su crediti, essa deve indicare la natura delle attività rimosse dal bilancio, l importo e i tempi dei futuri flussi finanziari contrattualmente dovuti relativi a quelle attività, le clausole contrattuali dell obbligazione di rivalsa e la perdita massima che potrebbe derivare da tale obbligazione (vedere IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali). 74. Le concentrazioni dei rischi di credito devono essere indicate quando esse non risultano evidenti da altre informazioni riguardanti la natura e la posizione finanziaria dell azienda e si traducono in una rilevante esposizione a perdite nel caso di inadempimento delle controparti. L identificazione delle concentrazioni significative è soggetta a valutazione da parte della direzione aziendale, tenuto conto della situazione dell impresa e dei suoi debitori. Lo IAS 14, Informativa di settore, fornisce indicazioni utili per identificare i settori di attività e le aree geografiche nelle quali si possono presentare le concentrazioni dei rischi di credito. 75. Le concentrazioni dei rischi di credito possono derivare dalle esposizioni verso un singolo debitore o verso un gruppo di debitori con caratteristiche analoghe tali che la loro capacità di adempiere alle loro obbligazioni si ritiene venga influenzata in modo simile dai cambiamenti economici o di altre condizioni. Tra le variabili che possono dare origine a una concentrazione di rischi rientrano la natura delle attività intraprese dai debitori, quali il settore operativo, l area geografica nella quale operano e il livello di solvibilità di gruppi di debitori. Per esempio, un industria produttrice di impianti per il settore del petrolio e del gas avrà normalmente crediti commerciali derivanti dalla vendita dei suoi prodotti per i quali il rischio di non essere pagata è influenzato dai cambiamenti economici nel settore del petrolio e del gas. Una banca che normalmente concede finanziamenti in ambito internazionale può avere nel proprio portafoglio un ammontare significativo di prestiti a nazioni in via di sviluppo e la sua capacità di realizzare quei prestiti può essere influenzata negativamente dalle condizioni economiche locali. 76. Le informazioni sulle concentrazioni dei rischi di credito devono comprendere una descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione e l importo della massima esposizione al rischio di credito relativo a tutte le attività finanziarie, sia rilevate sia non rilevate, che con-dividono quella caratteristica. Fair value 77. Per ciascuna categoria di attività e passività finanziarie, sia rilevata sia non rilevata, l impresa deve fornire informazioni sul loro fair value. Quando vincoli di tempo o di costo impediscono una determinazione sufficientemente attendibile delfair value di un attività o di una passività finanzia ria, questo fatto deve essere indicato insieme alle informazioni sulle caratteristiche principali riguardanti il fair value dello strumento finanziario sottostante. 78. Le informazioni sul fair value sono largamente utilizzate per determinare la

19 posizione finanziaria complessiva di un impresa e per prendere decisioni riguardanti singoli strumenti finanziari. Esse sono anche rilevanti per molte decisioni prese dagli utilizzatori del bilancio poiché, in molti casi, riflettono la valutazione dei mercati finanziari sul valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi relativi a uno strumento. Le informazioni sul fair value consentono la comparazione di strumenti finanziari aventi, di fatto, le stesse caratteristiche economiche, indipendentemente dalle loro finalità e da quando e da chi essi siano stati emessi o acquistati. I fair value forniscono un criterio neutro per la valutazione della conduzione amministrativa della direzione aziendale, indicando gli effetti delle sue decisioni di acquistare, vendere o possedere attività finanziarie e di sostenere, mantenere o liquidare passività finanziarie. Quando un impresa non riporta nel suo stato patrimoniale un attività o una passività finanziaria al fair value essa deve fornire informazioni supplementari sul fair value. 79. il fair value di un attività o di una passività finanziaria può essere determinato con uno dei numerosi metodi comunemente accettati. Le indicazioni sulle informazioni riguardanti il fair value devono comprendere l indicazione del metodo adottato e qualsiasi significativo presupposto della sua applicazione. 80. Sottostante alla definizione di fair value deve sussistere il presupposto che si tratti di impresa in funzionamento senza alcuna intenzione o necessità che essa sia posta in liquidazione, debba ridurre drasticamente la sua attività o intraprendere operazioni a condizioni sfavorevoli. Il fair value non è, perciò, il valore che un impresa riceverebbe o pagherebbe in un operazione imposta, in una liquidazione involontaria o in una vendita sottocosto. Tuttavia, nella determinazione del fair value delle sue attività e passività finanziarie, l impresa deve prendere in considerazione la sua situazione attuale. Per esempio, il fair value di un attività finanziaria che l impresa ha deciso di vendere in contanti nell immediato futuro è determinato dal valore che essa si attende di ottenere da tale vendita. Il corrispettivo liquido da realizzare da una vendita immediata sarà influenzato da fattori quali la liquidità corrente e l ampiezza del mercato potenziale di quella attività. 81. Quando uno strumento finanziario è trattato in un mercato attivo e per contanti il suo prezzo di mercato corrente, rettificato dei costi da sostenere in un operazione effettiva, fornisce la miglior evidenza del fair value. Il prezzo corrente di mercato più appropriato per un attività posseduta o per una passività da emettere è solitamente il prezzo corrente offerto dall acquirente e, per un attività da acquistare o per una passività posseduta, il prezzo corrente di offerta o richiesta. Quando i prezzi correnti della domanda e dell offerta non sono disponibili, il prezzo dell operazione più recente può fornire la conoscenza migliore del fair value corrente posto che, tra la data dell operazione e la data di riferimento del bilancio, non sia intervenuto un cambiamento significativo della situazione economica. Quando un impresa ha posizioni di attività e di passività che si pareggiano, essa può correttamente utilizzare i prezzi medi di mercato come criterio per la determinazione dei fair value. 82. Quando un mercato è poco attivo o non è ben consolidato (quali, per esempio, alcuni mercati "over the counter") o i volumi degli strumenti finanziari scambiati sono limitati relativamente alla quantità di strumenti finanziari da valutare, i prezzi di mercato possono non essere indicativi del fair value dello strumento. In tali casi, come quando non è disponibile un prezzo corrente di mercato, possono essere impiegate tecniche di valutazione per determinare con sufficiente attendibilità un fair value per soddisfare le disposizioni del presente Principio. Le tecniche consolidate nei mercati finanziari includono il riferimento al fair value di mercato di un altro strumento sostanzialmente simile, l analisi dei flussi finanziari attualizzati e metodi di determinazione del prezzo delle opzioni. Nell applicazione dei flussi finanziari attualizzati, l impresa deve utilizzare un tasso di sconto uguale al tasso d interesse prevalente sul mercato per strumenti finanziari che hanno sostanzialmente le stesse clausole e caratteristiche, compresa la solvibilità del debitore, il periodo di tempo rimanente per il quale il tasso di interesse è fissato, il periodo di tempo rimanente per la restituzione del capitale e la valuta nella quale devono essere eseguiti i pagamenti. 83. il fair value di un attività odi una passività finanziaria per l impresa, sia

20 ricavato dal valore di mercato sia in altro modo, è calcolato senza che siano dedotti i costi che devono essere sostenuti per scambiare o adempiere a quanto previsto dallo strumento finanziario sottostante. I costi possono essere relativamente irrilevanti per strumenti trattati in mercati organizzati e per contanti, ma possono essere rilevanti per altri strumenti. I costi dell operazione possono dover comprendere imposte e tasse, compensi e commissioni ad agenti, consulenti, intermediari finanziari od operatori e balzelli ad autorità di vigilanza e controllo. 84. Quando uno strumento non è trattato in un mercato finanziario organizzato può non essere appropriato che l impresa determini e indichi un singolo ammontare come stima del fair value. Può essere più utile indicare una fascia di valori nella quale è ragionevole ritenere ricada il fair value dello strumento finanziario. 85. Quando vengono omesse le informazioni sui fair value perché non è possibile determinare il fair value con sufficiente attendibilità, devono essere fornite informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore delle attività e delle passività finanziarie iscritto e il loro fair value. Oltre alla spiegazione delle ragioni dell omissione e delle principali caratteristiche degli strumenti finanziari pertinenti alla determinazione del loro valore, devono essere fornite informazioni sul mercato ditali strumenti. In alcuni casi le clausole contrattuali e le condizioni generali degli strumenti illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 47 possono fornire informazioni sufficienti sulle caratteristiche dello strumento. Quando la direzione aziendale ha una base ragionevole per farlo, essa può riportare la sua opinione sul rapporto tra il fair value e il valore contabile delle attività e delle passività finanziarie delle quali non è possibile determinare il fair value. 86. Il costo storico iscritto per i crediti e i debiti sottoposti a normali condizioni di credito approssima solitamente il fair value. Analogamente, il fair value di una passività rappresentata da depositi senza una scadenza specifica rappresenta l ammontare pagabile a richiesta alla data di riferimento del bilancio. 87. Le informazioni sul fair value relative a categorie di attività e di passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale a un valore diverso da quello normale devono essere fornite in modo tale da consentire la comparazione tra il valore contabile e il fair value. Di conseguenza, i fair value di attività e di passività finanziarie rilevate devono essere raggruppati in categorie e compensati solo nella misura in cui lo siano i loro relativi valori contabili. I fair value di attività e di passività finanziarie non rilevate devono essere esposti in una o più categorie distinte dagli elementi rilevati e possono essere compensati solo nella misura in cui essi soddisfino i requisiti per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie rilevate. Attività finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value 88. Quando un impresa iscrive una o più attività finanziarie a un valore eccedente i loro valori correnti essa deve indicare: (a) il valore contabile e il fair value delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di quelle singole attività; e (b) i motivi per i quali il valore contabile non viene ridotto, inclusa la natura delle evidenze che inducono la direzione aziendale a ritenere che il valore contabile sarà realizzato. 89. La direzione aziendale opera delle valutazioni per determinare l ammontare che si attende di ottenere da un attività finanziaria e per stabilire se il valore contabile dell attività debba essere svalutato quando esso supera il fair value. Le informazioni richieste dal paragrafo 88 forniscono agli utilizza-tori del bilancio un criterio per comprendere le valutazioni della direzione aziendale e per accertare la possibilità che la situazione possa cambiare e condurre in futuro a una riduzione del valore contabile dell attività. Quando appropriato, le informazioni richieste dal paragrafo 88 (a) possono essere raggruppate in modo da riflettere i motivi che

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 1 FINALITA' LIABILITY

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

IAS 18: Ricavi. Determinazione dei ricavi

IAS 18: Ricavi. Determinazione dei ricavi IAS 18 Ricavi Determinazione dei ricavi Il ricavo deve essere determinato in base al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante, al netto di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla

Dettagli

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,

Dettagli

13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 261/31 35. Informazioni sui valori contabili contenuti in differenti classificazioni di rimanenze e l ammontare delle variazioni in queste voci di attività è utile per gli utilizzatori del bilancio.

Dettagli

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere

Dettagli

L 261/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 261/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 261/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.10.2003 PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Il presente Principio

Dettagli

13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 261/243 DATA DI ENTRATA IN VIGORE 29. A eccezione dei paragrafi 23 e 24, il presente Principio contabile internazionale è entrato in vigore a partire

Dettagli

CONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE

CONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE CONTABILITA E BILANCIO: IL BILANCIO PUBBLICO PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE Prof. Giovanni Frattini Dal cap. 5 Il bilancio pubblico - L introduzione dei principi contabili

Dettagli

Definizione strumenti finanziari

Definizione strumenti finanziari I criteri di valutazione secondo gli IAS 39 Definizione strumenti finanziari Lo IAS 39 definisce lo strumento finanziario come un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un impresa

Dettagli

Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa

Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende IAS 17 Leasing by Marco Papa Outline o Definizioni o Classificazione del contratto di leasing o Contabilizzazione

Dettagli

IAS 32 e IAS 39: La rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. Edgardo Palombini Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

IAS 32 e IAS 39: La rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. Edgardo Palombini Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi IAS 32 e IAS 39: La rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari Edgardo Palombini Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi L introduzione degli International Financial Reporting Standards

Dettagli

IAS 39: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

IAS 39: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI : STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI La contabilizzazione dei derivati di negoziazione (speculativi) e di copertura. Esempi e scritture contabili relative all «interest rate swap» (Irs). di Alessio Iannucci

Dettagli

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28. Partecipazioni in società collegate

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28. Partecipazioni in società collegate PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28 Partecipazioni in società collegate SOMMARIO Paragrafi Ambito di applicazione 1 Definizioni 2-12 Influenza notevole 6-10 Metodo del patrimonio netto 11-12 Applicazione

Dettagli

Principio contabile internazionale n. 26 (rivisto nella sostanza nei 1994) Fondi di previdenza

Principio contabile internazionale n. 26 (rivisto nella sostanza nei 1994) Fondi di previdenza Principio contabile internazionale n. 26 (rivisto nella sostanza nei 1994) Fondi di previdenza Ambito di applicazione 1. Il presente Principio deve essere applicato per la presentazione delle informazionifinanziarie

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Principio contabile internazionale n. 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Principio contabile internazionale n. 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione IAS 39 Principio contabile internazionale n. 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione Finalità 1 La finalità del presente Principio è stabilire i principi per rilevare e valutare le attività

Dettagli

IAS 12 Imposte sul Reddito (Income Taxes)

IAS 12 Imposte sul Reddito (Income Taxes) IAS 12 Imposte sul Reddito (Income Taxes) INDICE INTRODUZIONE L EVOLUZIONE DELLO STANDARD OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STANDARD LA RILEVAZIONE DI IMPOSTE RILEVAZIONE DEGLI EFFETTI

Dettagli

L 261/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 261/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 261/178 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.10.2003 i requisiti di contabilizzazione e valutazione per i rimborsi nei paragrafi 104A, 128 e 129 e le relative informazioni integrative nei paragrafi

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24. Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24. Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate SOMMARIO Paragrafi Finalità 1 Ambito di applicazione 2-4 Scopo dell informativa di bilancio sulle operazioni

Dettagli

Camozzi & Bonissoni. L applicazione dei principi contabili internazionali agli immobili. Francesco Assegnati. Camozzi & Bonissoni

Camozzi & Bonissoni. L applicazione dei principi contabili internazionali agli immobili. Francesco Assegnati. Camozzi & Bonissoni L applicazione dei principi contabili internazionali agli immobili Francesco Assegnati Camozzi & Bonissoni Studio Legale e Tributario Galleria San Carlo 6 20122 Milano www.camozzibonissoni.it Iter normativo

Dettagli

TEMI D ESAME. Valore contabile Valore corrente Brevetti 20.000 35.000 Magazzino 26.000 22.000

TEMI D ESAME. Valore contabile Valore corrente Brevetti 20.000 35.000 Magazzino 26.000 22.000 TEMI D ESAME N.1 QUESITO In data 1 gennaio 2005 Alfa S.p.A. ha acquistato una partecipazione dell 80% in Beta S.p.A., pagando un prezzo pari a euro 60.000. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data

Dettagli

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards. IAS 23 Oneri finanziari

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards. IAS 23 Oneri finanziari IAS 23 Oneri finanziari SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ANALISI DETTAGLIATA FINALITA' DEFINIZIONI TRATTAMENTO CONTABILE TRATTAMENTO CONTABILE DI RIFERIMENTO SIC 2 TRATTAMENTO CONTABILE

Dettagli

IAS 17 : LEASING. Schemi di analisi. Roma, 20 maggio 2011 Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani

IAS 17 : LEASING. Schemi di analisi. Roma, 20 maggio 2011 Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani IAS 17 : LEASING Schemi di analisi Roma, 20 maggio 2011 Prof. Dott. Ubaldo Cacciamani INDICE SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE CLASSIFICAZIONE CONTABILIZZAZIONE VENDITA E RETROLOCAZIONE PRINCIPI CONTABILI

Dettagli

Immobili, impianti e macchinari Ias n.16

Immobili, impianti e macchinari Ias n.16 Immobili, impianti e macchinari Ias n.16 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2005-2006 prof.ssa Sabrina

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

La contabilizzazione del leasing: disciplina attuale e prospettive future

La contabilizzazione del leasing: disciplina attuale e prospettive future Principi contabili internazionali La contabilizzazione del leasing: disciplina attuale e prospettive future Marco Venuti Università Roma 3 2014 Agenda Caratteristiche dell operazione di leasing Il mercato

Dettagli

Principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito

Principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito Principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito Finalità La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L aspetto principale della

Dettagli

NOTE ESPLICATIVE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31 MARZO 2005

NOTE ESPLICATIVE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31 MARZO 2005 EMAN SOFTWARE S.P.A. SEDE LEGALE: MILANO Viale Monza 265 CAPITALE SOCIALE: Euro 120.000.= i.v. CODICE FISCALE: 04441590967 CCIAA di Milano nº 1747663 REA REGISTRO IMPRESE di Milano nº 04441590967 Società

Dettagli

Gli strumenti finanziari [2]

Gli strumenti finanziari [2] www.contabilitainternazionale.eu Corso di: Contabilità Internazionale Corso di Laurea Magistrale in: Amministrazione e Controllo Gli strumenti finanziari [2] Oggetto della lezione framework Fair value

Dettagli

Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO. Bilancio Consolidato l eliminazione delle operazioni infragruppo

Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO. Bilancio Consolidato l eliminazione delle operazioni infragruppo Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO 1 Il metodo integrale l eliminazione delle operazioni infragruppo Il metodo di consolidamento integrale è disciplinato dall

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and presentation. IAS 39 Financial Instruments: Recognition and measurement

IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and presentation. IAS 39 Financial Instruments: Recognition and measurement IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and presentation IAS 39 Financial Instruments: Recognition and measurement 1 Argomenti trattati 1) 1) Principali contenuti 2) 2) IAS 32 Financial Instruments: Disclosure

Dettagli

Rimborso anticipato prestito subordinato convertibile

Rimborso anticipato prestito subordinato convertibile COMUNICATO STAMPA Risultati al terzo trimestre 21 1 - Utile netto: 16,7 milioni di euro (+85,6%) - Patrimonio netto di Gruppo: 365,1 milioni di euro (+3,4% rispetto al 31/12/29) - Raccolta complessiva

Dettagli

I DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA. 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione.

I DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA. 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione. I DEBITI I DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione. Principio contabile nazionale Doc. n. 19 Definizione

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO. Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi

CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO. Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi Torino, 22 novembre 2013 CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi INTEREST RATE SWAP Gli strumenti finanziari che vengono utilizzati a copertura

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli

Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli Corso di bilancio e principi contabili Sedicesima lezione: I debiti Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli D) Debiti I DEBITI 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3. debiti

Dettagli

(Cash Flow Statements)

(Cash Flow Statements) RENDICONTO FINANZIARIO IAS 7 (Cash Flow Statements) 1 SOMMARIO Concetti generali sul Rendiconto Finanziario Come si fa a redigere un Rendiconto Finanziario? 2 1 Concetti generali sul Rendiconto Finanziario

Dettagli

Gli strumenti derivati di copertura

Gli strumenti derivati di copertura ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA Convegno Gli strumenti derivati di copertura Genova, 13 maggio 2010 Auditorium Confindustria Dott. Marcello Pollio ODCEC Genova Studio

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Bilancio delle assicurazioni Struttura e contenuto

Bilancio delle assicurazioni Struttura e contenuto Risk and Accounting Bilancio delle assicurazioni Struttura e contenuto Marco Venuti Agenda La disciplina di rif erimento Stato patrimoniale consolidato Conto economico consolidato Stato patrimoniale di

Dettagli

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari IAS 40 Investimenti immobiliari IAS 38 Attività immateriali

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari IAS 40 Investimenti immobiliari IAS 38 Attività immateriali IAS 16 Immobili, impianti e macchinari IAS 40 Investimenti immobiliari IAS 38 Attività immateriali 1 1 Le immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono disciplinate da due IAS di riferimento

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

Slides per il corso di ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI

Slides per il corso di ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI Slides per il corso di ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI Nicola Meccheri (meccheri@ec.unipi.it) Facoltà di Economia Università di Pisa A.A. 2011/2012 ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI: ASPETTI INTRODUTTIVI

Dettagli

BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013

BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013 NOME: BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013 COGNOME: N. DI MATRICOLA: Utilizzando lo spazio sottostante a ciascun quesito: 1) Il candidato, dopo avere brevemente spiegato

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA-BoS-14/174 IT Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Dettagli

IL FINANZIAMENTO DELL AZIENDA

IL FINANZIAMENTO DELL AZIENDA IL FINANZIAMENTO DELL AZIENDA L azienda può finanziare lo svolgimento della propria attività produttiva mediante: a) CAPITALE PROPRIO: si tratta di mezzi finanziari apportati dal proprietario o dai soci;

Dettagli

IL PROBLEMA DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING NELLO IAS 17

IL PROBLEMA DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING NELLO IAS 17 IL PROBLEMA DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING NELLO IAS 17 Il leasing è un contratto per mezzo del quale il locatore (lessor) trasferisce al locatario (lessee), in cambio di un pagamento o di una serie

Dettagli

Anno accademico 2015/2016

Anno accademico 2015/2016 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Corso di laurea magistrale Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione Corso di Bilanci secondo i principi

Dettagli

Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Esempi di quesiti d esame. (limitatamente alla parte dedicata al bilancio consolidato) * * *

Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Esempi di quesiti d esame. (limitatamente alla parte dedicata al bilancio consolidato) * * * Economia dei gruppi e bilancio consolidato Esempi di quesiti d esame (limitatamente alla parte dedicata al bilancio consolidato) Q. 1 Il Candidato, ricorrendo alla costruzione del foglio di lavoro di stato

Dettagli

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi -

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - 71 - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - Il Titolo 3 delle uscite è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui a titolo oneroso

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

ANALISI PER FLUSSI. Dott. Fabio CIGNA

ANALISI PER FLUSSI. Dott. Fabio CIGNA ANALISI PER FLUSSI Dott. Fabio CIGNA IL CONCETTO DI EQUILIBRIO GENERALE E DI ANALISI FINANZIARIA 2 ANALISI PER FLUSSI IL CONCETTO DI EQUILIBRIO GENERALE E DI ANALISI FINANZIARIA L azienda deve operare

Dettagli

a.a. 2012-2013 Economia Applicata all Ingegneria 1 Docente: Prof. Ing. Donato Morea Lezione n. 11 del 13.11.2012

a.a. 2012-2013 Economia Applicata all Ingegneria 1 Docente: Prof. Ing. Donato Morea Lezione n. 11 del 13.11.2012 Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegneria --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Indicazioni generali sulla struttura e sul contenuto degli schemi di Bilancio secondo i p.c. internazionali (Ias/Ifrs)

Indicazioni generali sulla struttura e sul contenuto degli schemi di Bilancio secondo i p.c. internazionali (Ias/Ifrs) Indicazioni generali sulla struttura e sul contenuto degli schemi di Bilancio secondo i p.c. internazionali (Ias/Ifrs) 1 Contenuto Stato Patrimoniale Ias/Ifrs Contenuto minimo obbligatorio (Ias 1, 68 e

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI 1 LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI OPERAZIONI A BREVE TERMINE - rapporto di conto corrente - operazioni

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO

RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2009/2010 RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@univpm.it

Dettagli

Strumenti finanziari derivati. A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it. Sommario

Strumenti finanziari derivati. A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it. Sommario Strumenti finanziari derivati A cura dello Studio Battaini, Corso Sempione 15, Gallarate e-mail : infocsp@tin.it Sommario 1 Quadro generale... 2 2 Definizione e tipologie... 2 3 Rappresentazione in bilancio

Dettagli

AVVISO DI ERRATA CORRIGE

AVVISO DI ERRATA CORRIGE Milano, 12 dicembre 2014 AVVISO DI ERRATA CORRIGE relativo al PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati AUTOCALLABLE BORSA PROTETTA

Dettagli

Sezione G => G100 Altri Crediti

Sezione G => G100 Altri Crediti 358 Sezione G => G100 Altri Crediti OBIETTIVI Verificare che i crediti verso altri non clienti: - accertare che i crediti verso altri esposti in bilancio siano relativi a reali transazioni e rappresentino

Dettagli

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHE COS E UN BILANCIO Il bilancio è un insieme di documenti che illustrano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell impresa a tutti i soggetti interessati. CHI

Dettagli

Contabilità generale e contabilità analitica

Contabilità generale e contabilità analitica 1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore di Paolo Moretti Le perdite di valore per le immobilizzazioni materiali, disciplinate dallo IAS 16 «Immobili, impianti e macchinari»,

Dettagli

Le operazioni di leasing

Le operazioni di leasing www.contabilitanternazionale.eu Corso di: Contabilità Internazionale Corso di Laurea Magistrale in: Amministrazione e Controllo Le operazioni di leasing Oggetto della lezione framework Fair value disclosure

Dettagli

Economia dei gruppi e bilancio consolidato Anno accademico 2013/2014. Il bilancio consolidato. L omogeneità nella moneta di conto

Economia dei gruppi e bilancio consolidato Anno accademico 2013/2014. Il bilancio consolidato. L omogeneità nella moneta di conto Economia dei gruppi e bilancio consolidato Anno accademico 2013/2014 Il bilancio consolidato L omogeneità nella moneta di conto 1 L omogeneità della moneta di conto impone che i valori di bilancio consolidato

Dettagli

RATEI E RISCONTI INTRODUZIONE

RATEI E RISCONTI INTRODUZIONE RATEI E RISCONTI INTRODUZIONE In fase di formazione del bilancio di esercizio spesso accade che l effetto economico delle operazioni e degli altri eventi posti in essere dall impresa, non si manifesti

Dettagli

Cassa e banche: quadro di riferimento

Cassa e banche: quadro di riferimento Cassa e banche: quadro di riferimento Art. 2426 c.c. n. 8. : valutazione al valore presumibile di realizzazione dei crediti Principi contabili CNDCeR: 14 Disponibilità liquide 26 Operazioni in valuta estera

Dettagli

LA GESTIONE AZIENDALE

LA GESTIONE AZIENDALE LA GESTIONE AZIENDALE GESTIONE = insieme delle operazioni che l impresa effettua, durante la sua esistenza, per realizzare gli obiettivi perseguiti dal soggetto economico. ESERCIZIO = parte di gestione

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ 1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.1 Avviamento 1.2 Altre attività immateriali 2 ATTIVITÀ MATERIALI 2.1 Immobili 2.2 Altre attività materiali 3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Premessa La redazione del bilancio da parte degli amministratori rappresenta un attività di valutazione, ma soprattutto di

Dettagli

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 PREMESSA Il Rendiconto Generale che viene presentato al dell Ordine degli Assistenti Sociali per l esercizio finanziario

Dettagli

APPUNTI DI RAGIONERIA

APPUNTI DI RAGIONERIA Università La Sapienza sede di Latina Facoltà di Economia Cattedra di RAGIONERIA a.a. 2013-2014 APPUNTI DI RAGIONERIA Dispensa n. 9: Liquidità, ratei e risconti, conti d ordine Il presente materiale è

Dettagli

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera bozza in consultazione fino al 31 ottobre 2012. Codice civile, art. 2426, 2427 c.c.

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera bozza in consultazione fino al 31 ottobre 2012. Codice civile, art. 2426, 2427 c.c. OIC 26: revisione anche per operazioni, le attività e le passività in valuta estera della Dott.ssa Roberta De Pirro L ADEMPIMENTO L Organismo Italiano di Contabilità ha dettato regole più chiare anche

Dettagli

LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA Circolare N. 28 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 12 aprile 2011 LE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA Le attività e le passività in valuta esistenti al 31 dicembre devono essere valutate al tasso di

Dettagli

L 261/248 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 261/248 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 261/248 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 36. Se vengono consolidati bilanci a date differenti, tutti gli elementi, monetari e non monetari, devono essere rideterminati con riferimento all unità

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS parte III

Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS parte III Il Bilancio e i Principi Internazionali IAS-IFRS parte III Marika Arena - Economia e Organizzazione Aziendale - A.A. 2009/2010 1 Il passivo Marika Arena - Economia e Organizzazione Aziendale - A.A. 2009/2010

Dettagli

Bilancio di esercizio Dichiarazione dei Redditi. Relazione tra. Risultato ante imposte reddito imponibile. Si pongono diversi problemi:

Bilancio di esercizio Dichiarazione dei Redditi. Relazione tra. Risultato ante imposte reddito imponibile. Si pongono diversi problemi: Relazione tra Bilancio di esercizio Dichiarazione dei Redditi Risultato ante imposte reddito imponibile Si pongono diversi problemi: Che relazione esiste tra bilancio d esercizio e dichiarazione dei redditi?

Dettagli

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO

Dettagli

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO http://www.sinedi.com ARTICOLO 27 OTTOBRE 2008 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO PRODUZIONE DI VALORE E RISCHIO D IMPRESA Nel corso del tempo, ogni azienda deve gestire un adeguato portafoglio di strumenti

Dettagli

Introduzione. fornisce un rendiconto dell attività economica di una impresa relativa all ultimo anno solare;

Introduzione. fornisce un rendiconto dell attività economica di una impresa relativa all ultimo anno solare; Appunti di Economia Documenti costituenti il bilancio d esercizio di una impresa Introduzione... 1 Stato patrimoniale... 2 Debiti e crediti... 3 Equazione contabile fondamentale dello stato patrimoniale...

Dettagli

PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IFRS

PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IFRS PRIMA APPLICAZIONE DEGLI PRIMA APPLICAZIONE DEGLI Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall 1 e, in particolare, la descrizione degli impatti che la transizione agli ha determinato

Dettagli

LO STATO PATRIMONIALE. A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni

LO STATO PATRIMONIALE. A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni LO STATO PATRIMONIALE A cura di Fabrizio Bava, Donatella Busso, Piero Pisoni LE MODIFICHE ALLO SCHEMA STATO PATRIMONIALE ATTIVO C.II.4.BIS CREDITI TRIBUTARI C.II.4.TER IMPOSTE ANTICIPATE STATO PATRIMONIALE

Dettagli

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards

CORSO IFRS International Financial Reporting Standards IAS 40 Investimenti immobiliari SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE FINALITA TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI VALUTAZIONE INIZIALE

Dettagli