Dispensa di sentenze e normative in tema di semplificazione, con particolare riguardo alla scia e al silenzio assenso. a cura di Francesco Armenante

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1 Dispensa di sentenze e normative in tema di semplificazione, con particolare riguardo alla scia e al silenzio assenso a cura di Francesco Armenante 1

2 Corte costituzionale: sentenza 27 giugno 2012, n. 164 Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) con riferimento all'art. 117, commi 3 e 4, Cost.. La disciplina della SCIA, cui tali disposizioni si riferiscono, ben si presta, infatti, ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. che permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. La «segnalazione certificata d'inizio attività» (d'ora in avanti, SCIA) si pone in rapporto di continuità con l'istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito. La DIA («denuncia di inizio attività») fu introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, inserito nel capo IV di detta legge, dedicato alla «Semplificazione dell'azione amministrativa». Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, essa assunse la denominazione di «dichiarazione di inizio attività». Scopo dell'istituto era quello di rendere più semplici le procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro s'iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione. Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005). 2

3 Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n del Sulla natura giuridica di d.i.a. e s.c.i.a. In materia edilizia, SCIA e DIA sono dichiarazioni imputabili a manifestazione di volontà privata dalla quale scaturisce, ai sensi degli artt. 19, comma 3, legge n. 241/1990 un procedimento doveroso di verifica che, in assenza di requisiti alla continuazione o all'avvio dell'attività, si conclude con un diniego espresso o con un "diniego tacito" di adozione del provvedimento inibitorio. Il silenzio che segue allo scadere del termine perentorio per la verifica e l'inibizione dell'attività denunciata, va equiparato, in assenza dei previsti requisiti, all'atto tacito di diniego di provvedimento inibitorio che rappresenta l'esito negativo del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento restrittivo dell'attività esercitata. La formazione dell'atto tacito di diniego alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della potestà di verifica è direttamente connessa alla perentorietà del termine stabilito negli artt. 19, comma 3, legge n. 241/1990 -per la SCIA- e 23 comma 6, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) - per la DIA - decorso il quale la competente amministrazione perde la potestà inibitoria dell'attività esercitata salva la residua potestà di autotutela. Nei confronti dell'atto tacito di diniego di provvedimento inibitorio -espresso o tacito- il terzo pregiudicato dispone dell'azione di annullamento a tutela dell'interesse pretensivo al corretto esercizio della potestà di verifica e controllo. Al terzo pregiudicato dall'attività proseguita o iniziata illegittimamente è altresì attribuita, congiuntamente o separatamente da quella di annullamento dell'"atto tacito di diniego", l'azione di adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare i provvedimenti interdittivi o restrittivi, da esercitare comunque nel termine di un anno previsto dall'art. 31, co. 3, CPA. - D.Lgs. n. 104/ per l'azione avverso il silenzio. TAR PIEMONTE, SEZ. II sentenza 12 gennaio 2012 n. 32 Sulla configurabilità dell atto meramente confermativo Affinché un atto amministrativo, sopraggiunto in un secondo momento, possa essere qualificato come meramente confermativo di uno in precedenza adottato ( ) è necessario 3

4 che l amministrazione non abbia compiuto un riesame delle offerte, procedendo ad esempio ad una nuova istruttoria o esternando una nuova e diversa motivazione. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n del Sulla doverosità dell esecuzione di una sentenza di accertamento i tema di s.c.i.a. La P.A. è tenuta a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a. (denuncia di inizio attività) a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 19 l. n. 241/1990 per l'adozione dei provvedimenti inibitori - repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dell'autotutela decisoria richiamati dal medesimo art. 19 (Conferma della sentenza del Tar Toscana - Firenze, sez. III, n /2007). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 10 aprile 2012 n Sulla possibilità di considerare le previsioni del piano commerciale prevalenti su quelle dello strumento urbanistico; fattispecie relativa alla revoca di una autorizzazione commerciale disposta perché rilasciata in contrasto con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico, anche se era consentita dal piano commerciale. 1. Le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce quindi di attribuire in astratto prevalenza al piano commerciale rispetto al piano urbanistico. 2. E legittima la revoca di una autorizzazione commerciale disposta perché il piano urbanistico del Comune, vigente all epoca dell adozione degli atti, vietava che nella zona in cui ricadeva l esercizio commerciale si potesse svolgere l attività commerciale al dettaglio, in quanto la stessa era destinata ad insediamenti produttivi, a nulla rilevando che le previsioni del piano commerciale avrebbero consentito lo svolgimento della predetta attività (2). 4

5 CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 27 aprile 2012 n Sulla inapplicablità del rispetto delle distanze per i distributori di carburante 1. La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime (d.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa, ai sensi dell art. 1, co. 2, del medesimo decreto, l adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime), deve essere ritenuta del tutto superata alla luce di una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della liberà di stabilimento. Sono pertanto legittimi i provvedimenti con i quali un Comune ha autorizzato l apertura di un distributore di carburante senza tener conto delle distanze da un preesistente distributore. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 3 maggio 2012 n Sulla insussistenza dell obbligo della P.A. di pronunciarsi su di una istanza di autotutela. 1. I provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell esercizio di un potere tipicamente discrezionale che l Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile; pertanto, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile a fronte del quale può solo sollecitare l esercizio del potere da parte dell Amministrazione, quest ultima, a fronte della domanda di riesame, non ha alcun obbligo di rispondere. 2. Non sussiste la possibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto allo scopo di provocare il ricorso dell Amministrazione all autotutela; tale divieto trova il proprio 5

6 fondamento nell esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell atto amministrativo nel termine di decadenza. Siffatto escamotage presuppone, in definitiva, una sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento non impugnato, e l intrapresa della procedura del silenzio-rifiuto allo scopo di provocare l adozione di un secondo provvedimento, volto a mettere nel nulla quello non tempestivamente impugnato; la richiesta dei privati, rivolta all Amministrazione, di esercizio dell autotutela, è una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all Amministrazione stessa alcun obbligo di provvedere. 3. Non ha carattere tassativo l elenco delle ipotesi, di cui all ultimo periodo dell art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi. 4. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, và interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il quale, nell imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 4 maggio 2012 n Sulla sussistenza, in capo ad un ente locale, dell obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica in merito ad un abuso edilizio realizzato da molto tempo, nel caso di segnalazioni sottoscritte, circostanziate e documentate. Nel caso in cui la P.A. abbia ricevuto segnalazioni sottoscritte, circostanziate e documentate, relative alla realizzazione di un abuso edilizio, la stessa ha comunque l obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell abuso stesso, della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione; e ciò in forza dei principi di cui all art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., sul procedimento amministrativo, dovendosi in particolare escludere che la mancanza dei presupposti per l esercizio dei poteri sanzionatori - ritenuta sussistente in ragione del 6

7 lunghissimo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell abuso (nella specie, si trattava di quaranta anni) - possa giustificare un comportamento meramente silente. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 4 settembre 2012 n Sulla natura giuridica della d.i.a. 1. La denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Tale lettura della natura giuridica della d.i.a., in senso non provvedimentale, è stata peraltro immediatamente fatta propria dal legislatore il quale, introducendo il comma 6 ter dell art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" tramite l'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha espressamente dato atto che le denunce di inizio di attività "non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili". 2. Nel caso di presentazione di una d.i.a., il passaggio del tempo non produce un titolo costitutivo avente valore di assenso ma impedisce l'inibizione di un'attività già intrapresa in un momento anteriore. In tal modo, appare chiaro che l efficacia del titolo formatosi in base all atto del privato (rectius, la modalità abilitativa alla realizzazione dell intervento edilizio) si determina indipendentemente dal mancato esercizio del potere di interdizione da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie che operano su piani giuridici diversi CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 20 settembre 2012 n Sui presupposti per l annullamento in autotutela 1. Ai sensi dell art. 21 nonies, legge 7 agosto 1990 n. 241, deve ritenersi illegittimo l annullamento di ufficio di un provvedimento amministrativo che è intervenuto a distanza di molti mesi dall originario provvedimento, senza tenere conto del legittimo affidamento del privato (alla stregua del principio è stato ritenuto illegittimo l annullamento di una autorizzazione paesaggistica per un impianto eolico disposto a distanza di diversi mesi dal 7

8 rilascio e senza tener conto del legittimo affidamento alla finalizzazione dell intervento, peraltro implicante non marginali impegni finanziari anche per la elaborazione del progetto). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 ottobre 2012 n Sull insussistenza dell obbligo di provvedere in caso di istanza di riesame Non sussiste nei confronti della P.A. un obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su di una "diffida - messa in mora" diretta essenzialmente a ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l attività connessa all esercizio dell autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall esterno; invero, il potere di autotutela della P.A. va esercitato discrezionalmente d ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere Ha osservato la sentenza in rassegna che il principio affermato trova fondamento dell art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, il quale, nell affermare che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, rimette la scelta sull annullamento a un apprezzamento di natura preventiva affidato alla P.A.. Si è aggiunto che, opinare diversamente, ossia seguire la tesi secondo la quale, in presenza di una istanza diretta a sollecitare l esercizio della potestà di autotutela, l Amministrazione è obbligata a una pronuncia esplicita sulla istanza medesima, attraverso l utilizzo dell istituto del silenzio-rifiuto e dello strumento processuale di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. vorrebbe dire neutralizzare, in pratica, la condizione di inoppugnabilità del provvedimento amministrativo (nella specie, concessivo di finanziamenti a imprese concorrenti) che non sia stato contestato nei modi ed entro i termini di legge, vanificando in questo modo una garanzia di certezza dei rapporti giuridici che vedono coinvolta una P.A. (certezza che è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela anche dei cittadini), e avvilendo lo stesso principio di economicità dell azione amministrativa, che verrebbe posto nel nulla ove si imponesse, a semplice richiesta dell interessato, l obbligo di riesame di provvedimenti restati inoppugnati. 8

9 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 5 novembre 2012 n Sul rapporto tra urbanistica e commercio 1. In sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale, occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere, con la conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività e/o non conformità delle opere edilizie alle prescrizioni urbanistiche. Deve quindi ritenersi in generale che il legittimo esercizio di un'attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere. 2. Nel convocare una conferenza di servizi, l Amministrazione procedente ha il potere discrezionale di invitare anche altre Amministrazioni, ovvero i soggetti interessati al procedimento, per una composizione accelerata di tutti gli aspetti del procedimento propedeutici all adozione del provvedimento finale. 3. Il legislatore, con il modulo procedimentale della conferenza dei servizi previsto dall art. 4 del D.P.R. n. 447/1998, ha inteso introdurre nell ordinamento uno strumento di natura eccezionale volto a semplificare i procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi; tale strumento non può, invece, essere utilizzato per la sanatoria di abusi edilizi attraverso la modifica dell'assetto urbanistico. 4. Tutti i provvedimenti tendenti alla repressione di abusi edilizi non necessitano di alcuna particolare valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest ultimo con gli interessi privati coinvolti, non essendo configurabile alcun tipo di affidamento meritevole di tutela alla conservazione di situazione fondate su "illeciti permanenti", che il tempo non può sanare in via di fatto. 9

10 L n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. n. 445/2000, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell amministrazione (102). 2. L attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. 3. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 10

11 segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del T.U. di cui al d. P.R., può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente (103). 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (104). 5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia... Ogni controversia relativa all applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall articolo 20] (105). 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (106). 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d. P.R. n. 380/2001, e dalle leggi regionali (107). 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 11

12 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (108). (102) Comma così modificato prima dall art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ed infine dal comma 1 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. (103) Comma così modificato dall art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n (104) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (105) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento. (106) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (107) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n (108) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n

13 D.Lgs n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Art. 17 Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni 1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (7) 2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso. 3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dai momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio. 4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti: a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione; b) i mezzi di ricorso previsti; c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e considerata come rilasciata. 5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica. (7) Comma così sostituito dall art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n

14 Titolo II Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande 1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (10) 2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n (11) 3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. 4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante. 14

15 5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.» 8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; 15

16 d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni. 9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro e la chiusura dell'esercizio.». (12) 10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati. (10) Comma così sostituito dall art. 2 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n (11) Comma così modificato dall art. 2 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n (12) Comma così modificato dall art. 2 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n Art. 65 Esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n (13) 2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio di attività». (14) 3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, è abrogato. (13) Comma così modificato dall art. 3 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n (14) Comma così modificato dall art. 3 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n

17 D.P.R n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (27) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all efficienza energetica. (28) 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. (29) 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa 17

18 non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. (30) 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (31) 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 18

19 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. (32) 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l irrogazione delle sanzioni disciplinari (27) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.(28) Comma così modificato dall art. 13, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n (29) Comma così modificato dall art. 13, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n (30) Comma inserito dall art. 13, comma 2, lett. d), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n (31) Comma così sostituito dall art. 13, comma 2, lett. d), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n (32) Comma così sostituito dall art. 13, comma 2, lett. d), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n

20 L n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione Commi 1 37 (omissis) 38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 20

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