Relazione introduttiva sulle ultime novità legislative di carattere urbanistico A cura del Dirigente del Settore Urbanistica Arch.

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1 Relazione introduttiva sulle ultime novità legislative di carattere urbanistico A cura del Dirigente del Arch. Maria Rosa Serra

2 IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) D. LGS. 82/2005 e s.m.i. Diritti all uso delle tecnologie verso amministrazioni e gestori di servizi pubblici (art. 3) I cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione pubblica. Non sarà più possibile quindi per amministrazioni e gestori di pubblici servizi obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro (nella maggior parte dei casi costituito dalla PEC Posta Elettronica Certificata), certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con la PA dal proprio computer. Il nuovo codice amplia questo diritto anche verso i gestori di servizi pubblici Obbligo di coordinarsi, di lavorare insieme, di fare sistema (art. 14) Lo Stato ha l obbligo del coordinamento dell intero sistema, il nuovo codice impone alle regioni il compito di promuovere un processo di digitalizzazione dell azione amministrativa, coordinato e condiviso con le autonomie locali Più stringente definizione della validità dei documenti e dei procedimenti (art quater) Un intera sezione del nuovo CAD, profondamente rivisitata rispetto alla vecchia versione, si propone di diradare l incertezza sul complesso processo di dematerializzazione dei documenti. Le regole del nuovo codice rendono effettivamente praticabile l obiettivo di una PA senza carta.

3 Lavorare meglio e spendere meno Nella P.A. digitale i cittadini e le imprese hanno nuovi diritti che il codice precisa e definisce e che rende quindi effettivamente esigibili, essi sono basati su strumenti che aiutano anche le amministrazioni a lavorare meglio e a spendere meno: Pagamenti elettronici (art. 5) Già il codice del 2005 imponeva alle P.A. di consentire i pagamenti ad esse spettanti con le tecnologie digitali, ma non diceva come. Il nuovo CAD prevede una serie di strumenti operativi (es. carte di credito) e consente di avvalersi di soggetti privati per la riscossione, aprendo di fatto un nuovo mercato dei servizi. Comunicazioni tra imprese e Amministrazioni (art. 5bis) Il digitale diventa la regola nei rapporti tra le imprese ed amministrazioni e il cartaceo l eccezione. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottando e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

4 La PEC: canale di comunicazione e semplice strumento di identificazione (art. 6 e 65) La PEC diventa, per tutte le imprese e i professionisti che per legge devono esserne dotati e per i cittadini che lo desiderano, il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con la P.A. Da li passano comunicazioni, atti e provvedimenti ma anche istanze e dichiarazioni che un cittadino può trasmettere usando la propria casella di PEC anche come strumento di identificazione che può evitare, nella maggior parte dei casi, l uso della firma digitale. La validità dei documenti è indipendente dal supporto (art quater) Nel NUOVO C.A.D. vengono descritte dettagliatamente le condizioni di validità dei documenti informatici, I passaggi da analogico a digitale e viceversa, introducendo tra l altro un semplice sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer, per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali (c.d. glifo). La dematerializzazione, come sappiamo, riguarda sia la produzione direttamente digitale degli atti, sia la digitalizzazione di quelli che erano stati prodotti in forma analogica (su carta), per entrambi i procedimenti mancavano certezze di validità che ora il nuovo CAD detta, lasciando poi ad un successivo documento l effettiva implementazione delle norme tecniche. Conservazione digitale dei documenti: mano carta, senza perdere né sicurezza né storia (art. 43) Sino ad ora per digitalizzare un documento senza conservarne l originale cartaceo era necessaria una certificazione uno ad uno. Ora un responsabile della conservazione può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi, se vuole, di conservatori accreditati, anche privati.

5 E così possibile risparmiare milioni di metri cubi di spazio e rendere possibile la reperibilità dei documenti. E ovviamente fatta salva l integrità cartacea di particolari documenti dotati di valore storico, culturale o artistico che potranno essere meglio conservati, anche perché non annegati tra milioni di faldoni. Servizi online (art. 54 e 63-65) La amministrazioni pubbliche sono tenute a dar conto dei servizi ondine che hanno messo a disposizione di cittadini e imprese sia sul proprio sito istituzionale, sia dandone notizia al Dipartimento della Funzione Pubblica. Dare voce ai cittadini anche su internet (art.54) La cosiddetta riforma Brunetta ha tra i suoi cardini l empowerment dei cittadini, accrescendo le occasioni di dar loro voce e possibilità di esprimere giudizi sulla soddisfazione nella fruizione dei servizi. Anche per i servizi online vale lo stesso principio: le amministrazioni sono tenute ad adottare strumenti idonei alle rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti. Moduli e formulari sempre disponibili (art. 57) Il codice si mette dalla parte dei cittadini e delle imprese che non possono perdere tempo nella ricerca spesso vana dei moduli e formulari. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica l elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni

6 non possono richiedere l uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati: in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

7 S.U.E. TELEMATICO L art. 5 comma 2 D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, ha introdotto il comma 4bis all art. 5 del D.P.R. 380/2011. Questo comma dispone l invio telematico della documentazione inerente le pratiche edilizie, sia nei rapporti con gli utenti che con gli altri enti che intervengono del procedimento

8 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA A seguito dell entrata in vigore del D.L. 70/2011 e del D. Lgs. 28/2011 (in materia di fonti rinnovabili), la normativa vigente prevede i seguenti titoli abilitativi: attività edilizia libera senza comunicazione di inizio lavori (art. 6 comma 1 D.P.R. 3801/01 s.m.i.) - attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori, comprendente la manutenzione straordinaria non incidente sulle parti strutturali degli edifici, (art. 6 comma 2 D.P.R. 380/(01 s.m.i.) - SCIA (art. 19 L. 241/90 s.m.i.) - PAS procedura abilitativa semplificata per impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6 D. Lgs. 28/2011) - DIA,solo per fattispecie alternative al permesso di costruire (art. 22 comma 3 e art. 10 comma 1 c) D.P.R. 380/01 s.m.i.) - Permesso di Costruire con silenzio-assenso (art. 20 D.P.R. 380/01 s.m.i.) - Permesso di Costruire con silenzio-rifiuto (nei casi di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali art. 20 commi 9-10 D.P.R. 380/01 s.m.i.) Autorizzazione paesaggistica art. 146 D. Lgs. 42/2004 s.m.i. DIA elettromagnetiche art. 87 e 87bis D. Lgs. 259/2003 s.m.i.

9 ATTIVITA EDILIZIA LIBERA art. 6 comma 1 D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010 Gli interventi classificati come attività di edilizia libera, per i quali non è previsto alcun titolo e comunicazione, sono: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola.

10 ATTIVITA EDILIZIA SOTTOPOSTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) art. 6 comma 2 D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010 Gli interventi sottoposti a comunicazione di inizio lavori sono: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n ; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

11 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA L art L. 241/90, come modificato dall art. 5 DL. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e dal D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, ha introdotto la Segnalazione di inizio attività (SCIA) La SCIA si applica anche nei campo dell edilizia e sostituisce la DIA, ma non totalmente, in quanto sono ancora vigenti le DIA inerenti alternative al Permesso di Costruire (c.d. SUPERDIA di cui all art. 10 D.P.R 380/01 e quelle previste da leggi regionali, non presenti in Regione Piemonte) Sono quindi soggetti a DIA gli interventi per i quali questa è in alternativa o in sostituzione del permesso di costruire, quali ristrutturazione di maggiore impatto, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Sono invece soggette a SCIA tutti i residui interventi edilizia non rientranti nella tipologie soggette a Permesso di Costruire, DIA, Attività edilizia libera e attività soggette a comunicazione di inizio lavori. A titolo esemplificativo rientrano nella SCIA: restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazioni d uso funzionale, interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali degli edifici, ampliamento di fabbricati all interno della sagoma esistente, che non determini volumi funzionalmente autonomi e semplici modifiche prospettiche (es. apertura /chiusura porte e finestre) A differenza degli interventi soggetti a DIA, per i quali occorre attendere 30 giorni dalla presentazione della stessa ai fini dell inizio dei lavori, l attività oggetto di SCIA può essere iniziata

12 dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente (art. 19 comma 2 L. 241/90) In caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali occorre ottenere l autorizzazione paesaggistica, che dovrà essere allegata alla SCIA inerente l intervento edilizio.

13 NUOVO PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE L art. 5 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, ha modificato il procedimento di rilascio del Permesso di Costruire: si riporta quindi il nuovo procedimento dell art. 20 D.P.R. 380/01 Sono soggetti a permesso gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume. Sagoma, dei prospetti o delle superfici e, limitatamente alla zone A, mutamento di destinazione d uso Alla domanda è allegata a una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle altre normative di settore (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all efficienza energetica) Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, i pareri e gli atti necessari, Il termine di 60 giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

14 Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del servizio entro il termine di 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, ovvero dall'esito della conferenza di servizi nei casi in cui sia convocata. Il termine di adozione del provvedimento comma è fissato in 40 giorni (invece che 30) qualora sia stato comunicato all istante i motivi che ostano all accoglimento della domanda, ai sensi dell articolo 10-bis L. 241/90 s.m.i.. (c.d. preavviso di diniego) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento, nel caso non sia stato opposto motivato diniego, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. Il comma 9 dispone che in caso di vincolo la cui tutela compete (anche per delega) al comune, il termine di adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio dell atto di assenso. Se tale atto non è favorevole, decorso il termine di adozione del provvedimento, sulla domanda si intende formato il silenzio-rifiuto. Il comma 10 dispone che in caso di vincolo la cui tutela non compete al comune, se il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non è prodotto dall interessato, il comune acquisisce l assenso nell ambito della conferenza di servizi. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento, si forma il silenzio-rifiuto.

15 Il comma 11 dispone che il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7 (interventi soggetti a DIA o SCIA per il quali l interessato chiede il rilascio del Permesso di costruire) è di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell esercizio dell attività edilizia e del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da un autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. (Art. 5 comma 5 D.L. 70/2011)

16 SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMISTRATIVA L art. 6 comma 2 b) D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 dispone che: Le pubbliche amministrazioni entro il 30/10/2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza; In caso di mancata pubblicazione la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. In caso di mancata pubblicazione, nei procedimenti di cui soggetti a SCIA, l'istante è comunque legittimato ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività prima della scadenza del congruo termine fissato per la regolarizzazione della SCIA; Art. 5 comma 6 D.L. 70/2011 Al fine di semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali.

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