La gestione dei procedimenti amministrativi complessi. conclusione del procedimento e moduli procedimentali speciali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La gestione dei procedimenti amministrativi complessi. conclusione del procedimento e moduli procedimentali speciali"

Transcript

1 La gestione dei procedimenti amministrativi complessi conclusione del procedimento e moduli procedimentali speciali Cagliari, 8 febbraio 2013 Prof. Avv. Giovanni Coinu

2 Tendenze dell ordinamento e procedimento amministrativo La struttura del procedimento amministrativo è stata sottoposta nel recente passato ad un numero considerevole di leggi: 69 del del , 180 e 183 del , 134 e 190 del 2012 Tali leggi hanno determinato una significativa ristrutturazione del procedimento amministrativo intorno ad alcuni obiettivi strategici imputabili ad esigenze generali di semplificazione dell agire della pubblica amministrazione che nel frattempo sono diventati principi di preminente importanza dell ordinamento giuridico

3 Tendenze dell ordinamento e procedimento amministrativo 1) Emerge, innanzitutto, la tendenza generale alla riduzione della durata del procedimento amministrativo 2) Emerge, in secondo luogo, la tendenza generale ad aumentare le situazioni nelle quali vengono ricollegati effetti legali tipici all inerzia della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la certezza della conclusione del procedimento

4 Termini e conclusione del procedimento Art. 2, L. 241/1990 Termine normale Termine per procedimenti complessi 30 gg. 90 gg. Termine massimo per qualsiasi procedimento 180 gg. Decorrenza dal ricevimento dell istanza o dall inizio di ufficio del provvedimento Sospensione una sola volta, max. 30 gg., per richiesta di integrazioni o informazioni

5 Termini e conclusione del procedimento Ad. Plen. n. 7/2005 Su di un piano di astratta logica, può ammettersi che, in un ordinamento preoccupato di conseguire un'azione amministrativa particolarmente sollecita, alla violazione dei termini di adempimento procedimentali possano riconnettersi conseguenze negative per l'amministrazione, anche di ordine patrimoniale. tuttavia Il sistema di tutela degli interessi pretensivi - nelle ipotesi in cui si fa affidamento (come nella specie) sulle statuizioni del giudice per la loro realizzazione - consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l'interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l'atto, in congiunzione con l'interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l'interessato (suscettibile di appagare un "bene della vita").

6 Termini e conclusione del procedimento CDS, IV, 8291/2010 Il modello della responsabilità provvedimentale della p.a.: a) pur registrandosi contrasti rilevanti (fra le sezioni unite e l adunanza plenaria), in ordine alla tematica della c.d. pregiudizialità amministrativa, entrambi i giudici della nomofilachia hanno concordato sulla qualificazione della responsabilità civile da illecito provvedimentale in termini di responsabilità extracontrattuale disciplinata dall art c.c.; b) per accedere alla tutela prevista dall art c.c. è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da un comportamento) illegittimo dell amministrazione reso nell esplicazione della funzione amministrativa; c) la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell interesse legittimo, e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative o dei ritardi procedimentali (fatta salva l applicazione dell art. 2 bis, l. n. 241 del 1990)

7 Termini e conclusione del procedimento CDS, V, 6609/2011 Non è predicabile alcun danno da ritardo in capo all Amministrazione perché, come correttamente ha dedotto la difesa erariale, sulla scorta di condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. V, n del 2011), il c.d. risarcimento da ritardo presuppone in ogni caso l accertamento della spettanza, in capo al richiedente, del c.d. bene della vita per l ottenimento del quale è avviato il procedimento amministrativo, circostanza che nella specie non è ricorrente.

8 Termini e conclusione del procedimento Art. 2bis L. 241/1990 (articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

9 Termini e conclusione del procedimento CGA 1368/2010 (1) Il danno derivato dal ritardo nella conclusione del procedimento, in disparte la questione dell applicabilità diretta alla fattispecie dell art. 2-bis della L. n. 241/1990 (sebbene i relativi principi fossero già viventi nell ordinamento prima dell entrata in vigore della norma e nonostante il ritardo dell amministrazione sia comunque perdurato successivamente all entrata in vigore della disposizione), sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l esito fosse stato in ipotesi negativo, atteso che l inosservanza del termine massimo di durata del procedimento ha comportato, quale immediata e pregiudizievole conseguenza, l assoluta imprevedibilità dell azione amministrativa e quindi l impossibilità di rispettare la programmata tempistica dei propri investimenti, con la conseguenza di una correlata crescita dei costi di internalizzazione delle dilazioni amministrative.

10 Termini e conclusione del procedimento CGA 1368/2010 (2) Non può difatti obliterarsi che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell aumento del c.d. rischio amministrativo e, quindi, in maggiori costi, attesa l immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento.

11 Termini e conclusione del procedimento CDS, V, 1796/2011 La Sezione deve subito precisare che la ricorrente non è in condizione, ratione temporis, di invocare la nuova previsione di cui all articolo 2 bis della legge n. 241\1990 ( Conseguenze per il ritardo dell amministrazione nella conclusione del procedimento ), innovazione che è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 senza previsione di retroattività. La fattispecie concreta ricade, pertanto, nel quadro previgente, e soggiace alle coordinate tracciate in materia dall interpretazione della giurisprudenza dominante. Va allora ricordato come l Adunanza Plenaria di questo Consiglio (15 settembre 2005 n. 7) abbia chiarito che il G.A. riconosce il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento dell'amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita: non è invece risarcibile il danno da ritardo provvedimentale c.d. «mero», occorrendo appunto verificare se il bene della vita finale sotteso all'interesse legittimo azionato sia, o meno, dovuto.

12 Termini e conclusione del procedimento CDS, V, 1271/2011 (1) Gli elementi richiamati dal Tar non sono idonei a escludere la colpa dell amministrazione per il ritardo nel provvedere (sostituzione responsabile del procedimento, consulenza legale, pareri contrastanti di due Soprintendenze). Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell attribuzione del c.d. bene della vita, costituito nel caso di specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante. In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

13 Termini e conclusione del procedimento CDS, V, 1271/2011 (2) La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2- bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l esito fosse stato in ipotesi negativo). Nel caso di specie, non rileva la questione della risarcibilità del danno da ritardo in caso di non spettanza del c.d. bene della vita e della compatibilità dei principi affermati dalla decisione dell Adunanza plenaria n. 7/2005 con il nuovo art. 2-bis della legge n. 241/90, avendo la stessa amministrazione riconosciuto tale spettanza con il (tardivo) rilascio del permesso di costruire in variante.

14 Termini e conclusione del procedimento CDS, V, 2535/2012 Va d'altra parte ricordato come l'adunanza Plenaria di questo Consiglio (15 settembre 2005 n. 7) abbia chiarito che il G.A. riconosce il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento dell'amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita: non è invece risarcibile il danno da ritardo provvedimentale c.d. "mero", occorrendo appunto verificare se il bene della vita finale sotteso all'interesse legittimo azionato sia, o meno, dovuto. (la ricorrente non è in condizione, ratione temporis, di invocare la nuova previsione di cui all'articolo 2 bis della L. n. 241 del 1990)

15 Termini e conclusione del procedimento TAR Lazio, Roma, III ter, 4382/2012 (1) Sul punto è bene evidenziare che la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere il risarcimento del danno da ritardo, a partire dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7 del 15 settembre E' stato, poi, osservato che l'introduzione dell'art. 2-bis, comma 1, della L. n. 241 del 1990, da parte della L. n. 69 del 2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi della p.a., essendo ora espressamente stabilito che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a queste equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento, atteso che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271). Tanto premesso, ritiene il Collegio che il titolare dell'interesse pretensivo al provvedimento che si duole di avere patito un danno ingiusto da ritardo, deve provare con rigore le conseguenze patrimoniali negative che si sono verificate nella propria sfera giuridica patrimoniale in conseguenza del ritardo colpevole dell'amministrazione nel provvedere.

16 Termini e conclusione del procedimento TAR Lazio, Roma, III ter, 4382/2012 (2) Ritiene, peraltro, il Collegio che la violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto adottato tardivamente, in quanto le conseguenze che il legislatore fa scaturire sotto il profilo della responsabilità civile della P.A. sono strettamente correlate alla inosservanza dei termini procedimentali ovvero al ritardo con cui l'amministrazione conclude il procedimento. Il ritardo non può essere considerato un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria della amministrazione.

17 Termini e conclusione del procedimento TAR Sicilia, Catania, III, 576/2012 Salvo che una norma non disponga specificamente nel senso della perentorietà, il termine di conclusione del procedimento ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria. Il provvedimento tardivo non è di per sé illegittimo ma, a seguito dell'art. 2 bis, vengono, a certe condizioni, correlate all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità civile dell'amministrazione (c.d. danno da ritardo), ma non anche profili afferenti alla legittimità dell'atto tardivamente adottato. il danno arrecato al ricorrente, riconducibile all'inerzia ed al ritardo non può essere deliberato a posteriori, in carenza di tempestivo ricorso volto a fare constatare l'illegittimità dell'inerzia e dichiarare l'obbligo di provvedere; infatti, la verifica dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza postula il preliminare accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere.

18 Termini e conclusione del procedimento TAR Abruzzo, Pescara, I, 406/2012 (1) Il ritardo rappresenta una palese violazione delle regole di buona amministrazione (art.97 cost.) e, determinando una situazione d'incertezza oggettiva, viene a ledere ex se gli artt. 41 e 42 cost., non consentendo una scelta di convenienza economica. Conclusivamente sussiste un fatto illecito con colpa, discendente dalla violazione di norme costituzionali. Lo stesso art. 2-bis, comma 1, L. n. 241 del 1990, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi dell'azione della P.A. che non inizia o conclude in ritardo il procedimento amministrativo semplice e/o complesso; il tempo è considerato più che mai un bene nella vita del cittadino e il suo trascorrere ha sempre un costo venendo a ritardare e/o ad impedire le scelte di convenienza economica e, con essa, quale naturale conseguenza, una diminuzione patrimoniale.

19 Termini e conclusione del procedimento TAR Abruzzo, Pescara, I, 406/2012 (2) Ai sensi dell'art. 30, n. 3, c.p.a., deve essere escluso, dal computo del risarcimento, il periodo fino al , trattandosi di ritardo che si sarebbe potuto evitare usando la normale diligenza, anche attraverso il tempestivo esperimento della tutela giurisdizionale, azionabile fin dalla scadenza quinquennale del vincolo espropriativo; ogni procrastinazione imputet sibi.

20 Termini e conclusione del procedimento TAR Campania, Napoli, VII, 4538/2012 (1) Il Tribunale,alla stregua delle circostanze evidenziate, rileva che il ritardo, vulnerando il principio della temporalità del procedimento e, soprattutto, della prevedibilità dell'azione amministrativa, merita considerazione risarcitoria, specie ove tale richiesta, come nel caso di specie, provenga dalla esplicazione di attività imprenditoriali che maggiormente risentono delle illegittime stasi amministrative Il carattere non direttamente inferito al bene della vita implicato, si coglie appieno nell'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il danno da ritardo anche ove l'istanza dell'amministrato non venga poi accolta, significando dunque che ciò che il legislatore sanziona è la disfunzione temporale ex se, cui l'amministrato è sottoposto, prescindendo -si ribadisce- da un sicuro risvolto economico che quella istanza inevasa potrebbe (ma anche non potrebbe) produrre.

21 Termini e conclusione del procedimento TAR Campania, Napoli, VII, 4538/2012 (2) E' pur vero che il legislatore ha utilizzato il sintagma "danno ingiusto", assonante con il testo dell'art c.c., ma, a giudizio del Tribunale, la formula vuole maxime attestare il principio che la risarcibilità è connessa a qualsivoglia lesione di una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento, ove sacrificata non iure (a partire da Cass. Sez. UU. Civ. nr. 500/1999). Il quid risarcibile nel danno da ritardo procedimentale va pertanto enucleato, non con diretto riferimento al bene della vita sostanziale la cui sola compressione comporta una piena risarcibilità, (anche nella forma attenuata della chance) ma relazionandola all'interesse (di natura) procedimentale, che l'azione amministrativa non subisca immotivate pause.

22 Termini e conclusione del procedimento TAR Emilia-Romagna, Parma, I, 103/2012 (1) Costituisce jus receptum che il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2bis, comma 1, della L. n. 241 del 1990, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, postula che il fattore tempo è esso stesso un bene della vita per il cittadino. La giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una variabile essenziale nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 7 novembre 2011, n. 2636).

23 Termini e conclusione del procedimento TAR Emilia-Romagna, Parma, I, 103/2012 (2) Detto principio, espresso in termini generali, deve vieppiù trovare applicazione nella vicenda in esame in cui la qualità imprenditoriale della parte ricorrente ha fatto si che la stessa abbia risentito in modo più incisivo del ritardo nell'ottenimento di atti che sono risultati dovuti, in quanto afferenti ad attività edilizie solo successivamente riconosciute legittime. Invero appare marcata la violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, dei principi di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento e di quelli generali di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Pretesa liquidata in via equitativa in Euro ,00 (ventimila) che il Comune dovrà rifondere alla ricorrente.

24 Termini e conclusione del procedimento Art. 16 L. 241/1990 Pareri obbligatori o facoltativi devono pervenire entro 20 gg. altrimenti: nel caso di pareri obbligatori: si può procedere indipendentemente nel caso di pareri facoltativi: si deve procedere indipendentemente in entrambi i casi il responsabile del procedimento va esente da responsabilità non si applica alle amministrazioni che tutelano interessi sensibili (ambiente, paesaggio e salute)

25 Soluzioni elaborate dall ordinamento 1. Sanzioni 2. Utilizzo della telematica 3. Silenzio assenso 4. Conferenza di servizi 5. D.I.A. S.C.I.A. 6. Procedimenti amministrativi alternativi: moduli procedimentali speciali: procedimenti unici moduli procedimentali sperimentali: zone a burocrazia zero o simili

26 Sanzioni Art. 2, comma 9 (2012) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Art. 2, comma 9 bis e ter (2012) Super dirigente, provvede nella metà del tempo e relaziona all organo di governo Art. 2-bis (2009) Risarcimento del danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento

27 Sanzioni Art. 14-ter, comma 6-bis La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

28 Uso della telematica Codice dell amministrazione digitale Protocollo informatico Pec Firma digitale Conferenza di servizi: Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni

29 Silenzio assenso Art. 20 L. 241/ Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21-nonies.

30 Silenzio assenso Art. 20 L. 241/ Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

31 Le conferenze nella 241/ (Istruttoria) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 2. (Decisoria) La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

32 Le conferenze nella 241/1990 Preliminare 1. Per progetti di particolare complessità ed insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

33 Profili procedurali: termini art. 14 ter 3. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4 (speciale procedura per la VIA). Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6- bis e 9 del presente articolo.

34 Profili procedurali: termini art. 14 ter 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine diventa 90 gg gg. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l adozione del relativo provvedimento, l amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori

35 Profili procedurali: termini art. 14 ter 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

36 T.A.R. Milano Lombardia sez. III 5 ottobre 2011, n Ai sensi dell art. 14 ter, comma 6 bis, la determinazione finale non deve basarsi sul dato squisitamente numerico afferente alla maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza, ma su una valutazione articolata che tenga conto della natura degli interessi fatti valere dalle Amministrazioni convenute. Da ciò discende che: il provvedimento conclusivo può essere assunto anche in mancanza di assenso unanime (obbligo di autonoma e specifica motivazione); il provvedimento può essere diverso dalle conclusioni cui è prevenuta la Conferenza perché resta nella libera apprezzabilità dell amministrazione procedente (es. per fondati dubbi di legittimità)

37 Profili procedurali: assensi e dissensi Art. 14-ter 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

38 Profili procedurali: assensi e dissensi CdS, sez. V, 8080/2003 La conferenza di servizi, abbia essa funzione istruttoria o decisoria, costituisce un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturali destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità. Siffatta modalità di svolgimento dell'azione amministrativa presuppone e conserva integri i poteri e le competenze delle Amministrazioni partecipanti, alle quali, pertanto, restano imputati gli atti e le volontà espresse nel corso della conferenza Essa non altera il quadro dei poteri e delle competenze delle amministrazioni partecipanti.

39 Profili procedurali: assensi e dissensi CdS, VI, 4575/2010 La Regione deve essere considerata come una unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative; la sua posizione nella conferenza deve essere perciò espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della preliminare ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti; le finalità della conferenza di servizi sarebbero eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione fosse frammentata con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione.

40 Profili procedurali: assensi e dissensi Tar Puglia Lecce Sez. I 588/2010 Al di là di un pronunziamento formalmente favorevole, emerge in ogni caso che: a) il dirigente comunale era sprovvisto di delega; b) in merito alla necessaria variante l'ultima parola era stata espressamente riservata al consiglio comunale; c) a tale ultimo proposito, non si è mai registrata una decisione, né un orientamento, da parte del predetto organo consiliare. Il parere (comunque) espresso dal dirigente UTC in seno alla conferenza è da ritenere, tamquam non esset. Non può sostenersi, tuttavia, che in tal caso possa radicarsi una posizione di silenzio assenso ex art. 14ter, comma 7, in capo alla amministrazione comunale (il cui rappresentante si troverebbe nella stessa situazione "di chi non si esprime"), dato che tale istituto risulta pur sempre applicabile soltanto in presenza di soggetti muniti di idonea legittimazione.

41 Profili procedurali: assensi e dissensi Art. 14-ter 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. T.A.R. Lazio Roma sez. II 10252/2011 La novità rispetto alla versione precedente del comma 7 è che prima la suddetta acquisizione dell assenso non poteva sostituirsi all assenso delle amministrazioni con competenza paesaggistica e ambientale.

42 Profili procedurali: assensi e dissensi Art. 14-quater 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale [ ], paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell assenso.

43 CdS sez. V, 3099/2011 Ai sensi dell'art. 14 quater il dissenso espresso da un'amministrazione, che partecipa ad una conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame; esso deve essere "costruttivo", nel senso che deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute

Dettagli

Legge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. Legge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506

SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 d'iniziativa del Sen. Renato Schifani " TEMPI BREVI PER DECISIONI AMMINISTRATIVE" 1 Relazione Onorevoli Senatori, uno dei principali costi burocratici è

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica

FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica Lo scorso 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato

Dettagli

Diritto dell'energia Conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Natura decisoria D.M. 10/09/2012.

Diritto dell'energia Conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Natura decisoria D.M. 10/09/2012. Questioni relative alla natura decisoria della Conferenza di servizi Lex 24.it T.a.r. Marche, Ancona, Sezione 1, Sentenza 9 marzo 2012, n. 182 Procedimento amministrativo Conferenza di servizi Mancato

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Progetto Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione

Progetto Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

fondamento normativo Art. 2 legge n. 241 del 1990:

fondamento normativo Art. 2 legge n. 241 del 1990: Il silenzio fondamento normativo Art. 2 legge n. 241 del 1990: ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010)

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) INDICE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI Art. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO Art. 3

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro

IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro corrispettivo o remunerazione è disciplinata dalla c.d.

Dettagli

Capo I PRINCIPI. Capo I PRINCIPI. Art. 1. Art. 1 (Princìpi generali dell attività amministrativa)

Capo I PRINCIPI. Capo I PRINCIPI. Art. 1. Art. 1 (Princìpi generali dell attività amministrativa) Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA Legge regionale sulla semplificazione e trasparenza amministrativa Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti (art.2) Tempi certi e più brevi per la conclusione dei procedimenti(art.2)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov.

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov. Allo Sportello Unico per le attività produttive Comune di SALA CONSILINA OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011.

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo

Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo p.c. Al dott. Daniele Belotti Assessore Territorio e Urbanistica Regione Lombardia Via Sassetti 32 20124 Milano Ministero dell economia e delle

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Approvato con Delibera C.C. n. 8 del 03/02/2014 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE Art. 1 Ambito di applicazione pag. 3 Art. 2 Principi generali

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Finalità e Ambito di applicazione Art. 1 Il presente Regolamento disciplina - in coordinamento con

Dettagli

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI GABICCE MARE COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n.17 del 30/03/2006, modificato con Delibera di Consiglio n.29 del 12/07/2010

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

Bosetti & Gatti - Legge n. 241 del 1990. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo

Bosetti & Gatti - Legge n. 241 del 1990. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Pagina 1 di 20 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 1 (Princípi generali dell'attività amministrativa) 1. L attività amministrativa persegue i fini determinati dalla

Dettagli

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3. CAPO II Semplificazione della regolamentazione

Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3. CAPO II Semplificazione della regolamentazione Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3 CAPO II Semplificazione della regolamentazione ART. 3 Semplificazione amministrativa 1. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito

Dettagli

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013 LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013 1) L articolo 68 primo comma del TULPS R.D n 773/1931 MODIFICATO dal DL 91.2013 convertito nella legge n. 112/2013, così

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Allegato alla delibera di C.C. n 49 del 27 settembre 2010 Il Segretario Direttore Generale Sacco Stevanella dott. Paolo CITTA di PIAZZOLA sul BRENTA Provincia di Padova Cap 35016 Cod.Fisc. 80009670284

Dettagli

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni TITOLO I PRINCIPI GENERALI art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli

Dettagli

Provincia di Varese Settore Tecnico

Provincia di Varese Settore Tecnico Prot. n. 6494 Taino, 18/07/2015 Spettabili VODAFONE OMNITEL B.V. Via Lorenteggio, 240 20147 Milano TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente:

autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente: INDIRIZZI IN MERITO AI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E COORDINAMENTO PROCEDURE DI VIA - AIA - VAS QUADRO NORMATIVO Il comma

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso?

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso? 1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? L accesso alla documentazione amministrativa costituisce uno degli strumenti di attuazione del principio di trasparenza nell attività della pubblica amministrazione,

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

I Commissione <Affari Costituzionali> del Senato Pres. Sen. Anna Finocchiaro

I Commissione <Affari Costituzionali> del Senato Pres. Sen. Anna Finocchiaro I Commissione del Senato Pres. Sen. Anna Finocchiaro Audizione del Prof. Agostino Meale in data 23 settembre 2014 sul d.d.l. n. 1577 Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 473/2012/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - RIF. GOP 26/11, CIG 225763100A - FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UNA APPOSITA

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Pratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso

Pratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso Pratiche amministrative legate all inizio attività Maria Loreta Raso 1 L iniziativa economica privata è libera art. 41, comma1, Cost. 2 Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un attività economica

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,

Dettagli

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno

Dettagli

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI e-mail Roma, 12 marzo 2013 Prot. n. 1130/ARA OR/ml Oggetto: competenze professionali in valutazioni di incidenza ambientale. Direttiva n. 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Circolare pubblica. Ai Presidenti dei Collegi

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30.06.2010 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2010

Dettagli

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A : Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale

Dettagli

Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013

Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 Attuazione del decreto-legge

Dettagli

COMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO

COMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO SCHEDA N 1 Art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 Nei mesi di marzo, giugno, ottobre i responsabili di posizione organizzativa inviano al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione con la quale danno

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli