Ing. Felice Piscitelli Dirigente Settore SUE Comune di Andria

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1 * Ing. Felice Piscitelli Dirigente Settore SUE Comune di Andria

2 I titoli abilitativi all attività edilizia sono disciplinati dal Titolo II della Parte I - artt del D.P.R. 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sono rappresentati da: Permesso di Costruire; Denuncia di Inizio Attività (DIA); Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Permesso di Costruire Convenzionato (quest ultimo stranamente inserito all art. 28bis del T.U. facente parte del Titolo IV della Parte I che riguarda la «vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni»). Il T.U. edilizia prevede altresì alcune fattispecie di attività edilizia libera.

3 Importanti modifiche alle norme del Testo Unico dell Edilizia relative all argomento in trattazione sono intervenute a seguito della emanazione delle seguenti disposizioni normative: DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133, denominato «decreto sblocca Italia», convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164; DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80; DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, denominato «decreto del fare» convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, denominato «decreto Sviluppo 2012» convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, denominato «decreto Salva Italia» convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, denominato «decreto Sviluppo 2011» convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28; DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66; DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301;

4 Prima di esaminare in dettaglio le diverse fattispecie di titoli abilitativi nell attuale ordinamento normativo risulta opportuno puntualizzare le definizioni degli interventi edilizi così come specificate dall art. 3 del T.U. (che deriva dall ex art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457). A tal proposito si evidenzia che i Comuni e le Regioni non hanno alcuna facoltà di modificare le definizioni degli interventi edilizi sanciti all'art.3 del DPR 380/01, e ciò sia in conformità al c.2 del medesimo art.3, il quale recita che "le definizioni di cui al c.1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei Regolamenti Edilizi" sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 2011 con la quale è stato sancito che "sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.

5 L intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato." La "ratio" della sentenza trova pertanto anche ragione nel fatto che ad eventuali abusi edilizi corrispondono precise norme penali. Le norme penali sono materia dello Stato, non modificabili dalle Regioni, e non è pensabile che in parti diverse dello stesso territorio italiano, si possano applicare pene diverse per lo stesso tipo di abuso.

6 Ai fini del Testo Unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La circolare n. 57/E del 24/02/1998 dell ex Ministero delle Finanze (Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna e Calabria) chiarisce che. gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.

7 Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell esistente. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazione recinzioni; sostituzione di elementi di impianti tecnologici; sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

8 Si definiscono: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici (Nota: prima del decreto Slocca Italia del 12/09/2014 era: «i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari») e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. A seguito dell entrata in vigore del D.L. 133/2014 (decreto Sblocca Italia) dal 12/09/2014 nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono stati inclusi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso.

9 Nella citata circolare n. 57/E del 24/02/1998 dell ex Ministero delle Finanze (Interventi di recupero del patrimonio edilizio.) si chiarisce che.la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all uso corrente l edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell immobile esistente.

10 A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi: sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell edificio; consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; rifacimento vespai e scannafossi; sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d imposta (della volumetria complessiva); rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell unità immobiliare; realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; interventi finalizzati al risparmio energetico.

11 Il T.U. definisce: c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani) secondo cui per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

12 Nella circolare n. 57/E del 24/02/1998 dell ex Ministero delle Finanze (Interventi di recupero del patrimonio edilizio.) si chiarisce che. La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti. Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell edificio stesso. Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.

13 A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi: modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

14 Il T.U. definisce d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria «e sagoma» (parole soppresse dal DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 «decreto del fare»), di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (in grassetto le parole aggiunte dal DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 «decreto del fare»).

15 Si fa rilevare che la definizione dell intervento di ristrutturazione edilizia aveva già in precedenza subito un importante modifica operata dal DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 che aveva sostituito le parole "successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente" con le seguenti: "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente". A tal proposito fu all epoca emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ministro Lunardi) la Circolare 7 agosto 2003, n recante «Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia» (G.U. n. 274 del 25 novembre 2003).

16 Nella citata circolare n. 57/E del 24/02/1998 dell ex Ministero delle Finanze (Interventi di recupero del patrimonio edilizio.) veniva chiarito che. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla sistematicità delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente.

17 A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi: mutamento di destinazione d uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d imposta dei solai.

18 È il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria superiore rispetto a quella inferiore, al fine dell esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni.

19 e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

20 e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

21 f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

22 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha introdotto il seguente: Art. 3-bis. Interventi di conservazione 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

23 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha introdotto il Regolamento unico edilizio inserendo nell articolo 4 del testo unico dell edilizia, il seguente comma: "1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

24 Esaminiamo adesso i vari titoli edilizi previsti dal T.U. Edilizia. Art. 6. (L) Attivita' edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

25 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio((...)); b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ((sempre che non riguardino le parti strutturali,)) ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

26 3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 (decreto sviluppo 2012). 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne con il committente (eliminato da DL 22/06/2012 decreto sviluppo) il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

27 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. (LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164). 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

28 Per semplificare i procedimenti e migliorare l efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, la Regione Puglia, già nel marzo 2013 con la D.G.R. n. 334, aveva approvato la modulistica unificata per i titoli abilitativi edilizi, anticipando la successiva iniziativa statale. Successivamente, è entrato in vigore l art. 24, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha previsto, previo Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sottoscritto il 12 giugno 2014, l approvazione di modelli unificati e semplificati per la presentazione dell istanza di rilascio del permesso di costruire (PdC) e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Con l Accordo del 18 dicembre 2014, sono stati poi approvati i modelli per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. L Assessorato alla Qualità del Territorio della Regione Puglia, quindi, ha riconvocato il gruppo di lavoro già incaricato dell elaborazione della modulistica regionale approvata con D.G.R. n. 334/2013, per il recepimento e l adattamento alla specifica realtà pugliese dei nuovi modelli nazionali relativi a: A. DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE/TITOLO UNICO B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER EDILIZIA LIBERA D. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER EDILIZIA LIBERA

29 Come già nella precedente occasione, i moduli sono stati sottoposti, a cura dell ANCI Puglia, alle osservazioni e proposte di integrazione degli Uffici Tecnici dei Comuni pugliesi. Si è poi previsto, come già con la D.G.R. n. 334/2013, un ulteriore modello finalizzato all eventuale COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA. Si tratta di un modello facoltativo, poiché la legge non prevede alcun obbligo di comunicazione. Tuttavia, si è ritenuto utile fornire anche un semplicissimo modulo anche per questa categoria di intervento, per gli operatori che dovessero comunque ritenere opportuna una comunicazione allo Sportello Unico per l Edilizia. Tra i passi successivi, come comunicato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, vi è l'adozione del modello per la DIA sostitutiva del permesso di costruire. L adeguamento del modello regionale, già approvato con la citata D.G.R. n. 334/2013, sarà pertanto effettuato a seguito dell approvazione del modello nazionale da parte della Conferenza Unificata. E importante evidenziare che la Regione Puglia ha ritenuto opportuno recepire i modelli unificati dopo l approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, perché essi includessero i riferimenti al nuovo regime della pianificazione regionale.

30 Segnalazione certificata di inizio attività Con la modifica dell'art. 19 della L. 241/1990 (per mezzo del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010) si sanciva di sostituire in generale l'atto amministrativo della DIA con un nuovo atto, nell'ottica di semplificare la burocrazia, denominato SCIA. Tale sostituzione in materia edilizia, lasciava però parecchi dubbi interpretativi ed operativi sulla sua applicabilità. Per fugare ogni dubbio e fornire i richiesti chiarimenti è intervenuto il DL 70/2011 convertito nella L. 106/2011 il quale, al c.2 lett. c) dell'art. 5, ha fornito una "interpretazione autentica" sulla reale portata della suddetta norma. Con questa interpretazione autentica è stato confermato che la SCIA sostituisce la DIA anche in edilizia, ma non sempre. Si è infatti statuito che detta sostituzione è valida per tutte le tipologie di intervento edilizio che erano esplicitamente soggette a DIA, e NON anche per quelle tipologie di intervento in cui lo stesso DPR 380/2001, le altre leggi Statali o Regionali hanno previsto la possibilità di utilizzare la DIA in alternativa o in sostituzione al permesso di costruire (PDC).

31 Se infatti il titolo abilitativo "proprio" degli interventi da realizzare è il permesso di costruire (PDC), e l'utilizzo della DIA è solo, come dire, una "deroga", una possibile semplificazione del titolo proprio, allora in tali casi continua a valere la DIA che non può essere ulteriormente "semplificata" con la SCIA. La DIA quindi non è stata eliminata dai titoli abilitativi vigenti: tale istituto continua a valere e può essere applicato in tutti i casi di alternatività o sostituzione al PDC previsto sia dalle norme nazionali che da quelle regionali. Per il prosieguo conviene ricordare tale importante conclusione. Per aiutarci a capire quali siano quindi gli interventi soggetti a SCIA, è necessario tenere ben presente che mentre sono stati puntualmente individuati gli interventi che devono essere realizzati con gli altri titoli abilitativi (Edilizia Libera, CIL, CILA, PDC) o che afferiscono alla DIA (alternatività o sostituzione del PDC nei casi previsti dalle norme statali e regionali), per quanto riguarda la SCIA non esiste un elenco altrettanto preciso e tassativo, può quindi affermarsi che: la SCIA ha sostituito la DIA (nei limiti sopra evidenziati) ed ha assunto carattere generale e residuale rispetto agli altri titoli abilitativi, pertanto bisogna ricorrere alla SCIA ogni qualvolta gli interventi edilizi da realizzare non appartengono all'edilizia libera e/o non sono stati assoggettati dalle leggi ad altri titoli abilitativi specifici.

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