CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA

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1 Anno 2014 N. RF322 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO ACCONTO IVA 2014 VERSAMENTO ENTRO IL 29/12/2014 RIFERIMENTI ART. 6 L. 405/90 - RM N. 157/2004 CIRCOLARE DEL 01/12/2014 Sintesi: entro il prossimo 29/12/2014 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2014; come di consueto sono utilizzabili i criteri alternativi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate. Qualora l'importo da versare risulti inferiore ad.103,29 non si effettua alcun versamento. Per i contribuenti che hanno adottato rispettivamente il regime dei minimi, degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive, resta ferma l esclusione dall adempimento. Come di consueto, entro il prossimo 29/12 (il 27 cade di sabato), va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2014 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA STORICO 88% dell ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) del 2013 PREVISIONALE 88% dell'ultima liquidazione Iva presunta (mensile o trimestrale) del 2014 METODO STORICO OPERAZIONI EFFETTUATE 100% dell IVA a debito sulle operazioni (del mese o trimestre) effettuate fino al 20/12/2014 Col metodo storico l acconto è pari all'88% del versamento effettuato (o che si sarebbe dovuto effettuare) nell ultimo periodo Iva dell anno precedente; in particolare: CONTRIBUENTI RIFERIMENTO Mod. Iva 2013 MENSILI saldo a debito della liquidazione del mese di dicembre 2013 Contabilità "presso terzi": il debito è quello di dicembre 2013, sulle operazioni di novembre 2013) TRIMESTRALI Senza considerare l acconto 2013 versato VH12 saldo a debito a debito della dichiarazione relativa al 2013 VL38 - VL36 + VH13 Interessi trimestrali: non vanno considerati gli interessi dell 1% applicati in sede di dichiarazione annuale (RM 157/04) TRIMESTRALI SPECIALI" debito da liquidazione del 4 trimestre 2013 Nota: si tratta degli autotrasportatori e dei distributori carburanti VH12 CASISTICA A) CONTRIBUENTE MENSILE La base di riferimento è il saldo a debito derivante dalla liquidazione Iva di dicembre 2013, al lordo dell acconto (rigo VH12 mod. IVA 2014)

2 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 2 / 9 Esempio1 Contribuente mensile ha presentato la seguente Dichiarazione Iva 2014 per l anno 2013: E al lordo dell acconto 2013 di di cui al rigo VH13 (al 16/01/2014 si è versato ) Acconto 2014 dovuto: 88% x = non rileva per l acconto 2014 B) CONTRIBUENTE TRIMESTRALE La base di riferimento è la sommatoria di: acconto effettuato entro dicembre saldo versato entro il 18 marzo 2014 (o rateizzato nel 2014) N.B.: l acconto 2014 non è dovuto se il rigo VH12 è a credito Esempio2 CONTRIBUENTE TRIMESTRALE SALDO A DEBITO Contribuente trimestrale ha presentato il seguente Mod. Iva 2014 per l anno 2013: Debito complessivo acconto = Iva a debito: N.B.: l acconto 2014 non è dovuto se il saldo annuale (senza considerare l acconto 2013) rimane a credito Acconto 2014 dovuto: 88% x [6.060 (VL38) - 60 (VL36) (VH13)] = 88% x = Esempio3 CONTRIBUENTE TRIMESTRALE SALDO A CREDITO PER VIA DELL ACCONTO Nel caso precedente si supponga che: - l acconto versato nel 2013 sia stato di (in luogo di 4.000) - l imposta sarebbe divenuta a credito di (VL32 e VL39). In tal caso occorre rideterminare la base imponibile per l acconto 2014: lordizzando il credito annuale dell acconto 2013 versato. Acconto 2014 dovuto: 88% x [ (- VL39) (VH13)] = 88% x = L acconto 2014 non dipende dall acconto 2013 versato

3 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 3 / 9 CASI PARTICOLARI ADEGUAMENTO PARAMETRI/STUDI DI SETTORE Per il soggetto che nel 2013 si è adeguato a: studio di settore (nuovo o revisionato) parametri la determinazione dell acconto IVA 2014 non è influenzata da tale scelta (l adeguamento, infatti, viene effettuato fuori dalla dichiarazione ). REGIMI AGEVOLATI Sono esclusi dall obbligo di versamento dell acconto Iva i contribuenti: in regime dei minimi in regime delle nuove iniziative produttive in regime superagevolato (art. 27 c. 3 DL 98/2011) indipendentemente che tale regime sia stato adottato: nell anno 2014 o nell anno 2013 (manca infatti una base di riferimento per l acconto 2014, posto l esonero per il 2013 dall obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche RM ). VARIAZIONE REGIME LIQUIDAZIONE PERIODICA Qualora un contribuente, a seguito della variazione del volume d affari, abbia adottato nel 2014 un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2013, sono previste particolari modalità di determinazione della base imponibile; in particolare: DA TRIMESTRALE 2013 A MENSILE 2014 DA MENSILE 2013 A TRIMESTRALE 2014 deve confrontare il dato previsionale del 2014 con il dato storico, costituito da 1/3 del saldo a debito della dichiarazione IVA 2014 (trimestrali speciali : 1/3 dell IVA versata per il 4 trimestre 2013) deve confrontare il dato previsionale del 2014 con il dato storico del 2011 rappresentato: dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2013 al netto dell eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre BASE DI RIFERIMENTO Trimestrale Mensile Mensile Trimestrale 1/3 dell imposta dovuta nella dichiarazione Iva 2014 (anno 2013) 88% dei versamenti dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre (VL38 VL36 + VH13)/3 VH10 + VH11 + VH12 Esempio4. La ditta Mario Rossi, trimestrale nel 2013, è diventata mensile nel 2014: - debito IVA dovuto 2013: (al netto del 1%) Si determina: - la base imponibile 2014: 3.600/3 = l acconto 2014: x 88% =

4 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 4 / Esempio5 La ditta Mario Rossi, mensile nel 2013, è diventata trimestrale nel 2014; questi ha presentato le seguenti liquidazioni: Il debito complessivo del 4 trimestre 2013 è dunque pari a: L acconto Iva 2014 è pari a: x 88% = CONTABILITÀ PRESSO TERZI (ART. 3 DL 477/93) Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può (facoltà) determinare l'acconto: nella misura di 2/3 dell'iva dovuta (66,67% in luogo dell 88%) per il mese di dicembre 2014 (con riferimento, dunque, alle registrazioni di novembre). AUTOTRASPORTO Per i trasportatori in conto terzi è previsto che: le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono (facoltà) essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione l Iva diviene a debito con riferimento al trimestre di annotazione (non di emissione) senza applicazione dell 1% di interessi (sono trimestrali naturali ). FATTURE EMESSE POSSONO ESSERE ANNOTATE...E LA RELATIVA IVA È VERSATA nel 1 Trimestre entro il 2 Trimestre entro il 16 agosto nel 2 Trimestre entro il 3 Trimestre entro il 16 novembre nel 3 Trimestre entro il 4 Trimestre entro il 16 febbraio dell anno successivo nel 4 Trimestre entro il 1 Trimestre dell anno successivo entro il 16 maggio dell anno successivo Esempio6 Autotrasporti Transpeed Srl: in data 10 settembre 2014 (3 trimestre) emette fattura per un trasporto la fattura è registrata nel 4 trimestre 2014 con versamento IVA a debito (senza l interesse 1%) entro il 16 febbraio 2015 Il cliente: registra la fattura (e detrae la relativa Iva) nel mese di settembre ACCONTO 2014: in sede di calcolo dell acconto Iva, detti contribuenti: METODO STORICO METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE PREVISIONALE (consigliato) determinano l acconto Iva con riferimento al debito del 4 trimestre 2013 (VH12) determinano l IVA a debito mediante la somma: - delle fatture emesse nel 3 trimestre 2014 annotate dal 1/10-20/12 - delle fatture emesse dal 1/10-20/12 anche se registrate nel 1 trimestre 2015 determina con certezza l'iva dovuta per il 4 trimestre 2014 (CM 328/95)

5 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 5 / 9 CONTABILITÀ SEPARATE In presenza di separazione della contabilità (art. 36 Dpr 633/72): a) per obbligo (es.: attività professionale e imprenditoriale; attività con detrazione forfettaria; ecc): le contabilità hanno periodicità autonoma (mensile o trimestrale) corrispondente al rispettivo volume d affari; l acconto si determina come somma algebrica b) per opzione (es.: per presenza di una attività esente col pro-rata): la periodicità è uguale per tutte le attività (il volume d affari è determinato in modo unitario) e pertanto anche l acconto, da versare in via autonoma con i relativi codici tributo, va commisurato, in via ordinaria: alla liquidazione di dicembre 2013: per l attività mensile al saldo a debito dell mod. Iva 2014: per l attività trimestrale VERSAMENTI AUTO UE Come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al versamento dell Iva relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all immatricolazione dell autoveicolo. In assenza di chiarimenti da parte dell Agenzia, si ritiene che: i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2013 con il mod. F24 elementi identificativi ed indicati nel rigo VH31 della Dichiarazione Iva per l anno 2013 siano sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei versamenti in oggetto) Acconto Iva 2014 dovuto = 88% x (VH12 + VH31) CREDITI D IMPOSTA Ai fini della determinazione dell acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti d imposta (es: autotrasportatori o distributori di carburante), la base di riferimento va ricavata al netto della frazione di credito utilizzato da tali soggetti per il versamento dell IVA relativa ai periodi cui si riferisce l acconto. OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE In occasione delle seguenti operazioni: cessione successione snc/sas che confluisce in ditta individuale conferimento donazione fusione/scissione/ trasformazione si verifica, in generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all operazione (se l'atto non esclude - o non può escludere - il subentro nel debito/credito Iva). Pertanto, laddove si sia in presenza di passaggio del debito/credito Iva: il beneficiario subentra in continuità in tutte le posizioni attive e passive del dante causa ivi incluso l obbligo di versare l acconto Iva sulla base della situazione esistente nel 2013 Il 10 settembre 2014 è avvenuto il decesso dell imprenditore. Esempio7 L erede, richiedendo un nuovo numero di partita IVA, è subentrato nella posizione fiscale della partita IVA del de cuius, realizzando una continuità contabile IVA. Di conseguenza il 29/12/2014 deve versare l acconto IVA 2014 sulla base delle operazioni effettuate dal soggetto esistente nel LIQUIDAZIONE VOLONTARIA In caso di liquidazione volontaria, l acconto è dovuto (a differenza degli acconti Ires/Irap).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 6 / 9 Calcolo previsionale: se si verifica una diminuzione della fatturazione attiva (come in generale avviene, posta la sostanziale cessazione dell'attività), può essere opportuno effettuare il calcolo con il metodo previsionale. PROCEDURE CONCORSUALI In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento. Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. METODO PREVISIONALE In alternativa al metodo storico, è possibile adottare il cd metodo previsionale : l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento. In pratica, se il contribuente prevede di liquidare a titolo di acconto IVA: per il mese di dicembre 2014 (mensili) per il 4 trimestre 2014 (trimestrali speciali ) per la dichiarazione Iva relativa al 2014 (trimestrali per opzione ) un importo inferiore a quello versato l anno precedente, l acconto dell 88% è calcolato su tale minore importo. A tal fine è, dunque, necessario: che l'acconto 2014 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto fare una corretta stima delle fatture da emettere e da ricevere entro la fine dell anno Contribuenti trimestrali speciali (o per natura ): al fine di rendere omogenei l importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest ultimo va considerato al netto dell eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente. CONTROINDICAZIONI: il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione del mod. Iva 2015 (per l anno 2014). METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE (O ANALITICO ) In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell' effettivo ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni effettuate al 20/12/2014 ex art. 6 Dpr 633/72 (non solo di quelle fatturate e registrate). Nota: tale metodo, per determinare l IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto (CM 40/93): non solo dell imposta afferente le operazioni registrate nel periodo ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 7 / 9 In pratica, l importo da versare, nella misura del 100% (e non all 88%) emerge dalla somma algebrica dei seguenti elementi: ELEMENTI con segno + SOMMA ALGEBRICA TRA: IVA A DEBITO: relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel periodo: 1/12-20/12/2014, se contribuenti con liquidazione mensile 1/10-20/12/2014, se contribuenti con liquidazione trimestrale relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1/11-20/12/2014, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione con segno Nota: le fatture differite emesse entro il 15/12/2014 se mensili ovvero entro il 15/10/2014 se trimestrali relative a consegne/spedizioni effettuate a novembre (o settembre se trimestrali) non rilevano nel calcolo dell'acconto IVA A CREDITO: relativa a acquisti e importazioni annotati (registro acquisti) nel periodo: 1/12-20/12/2014, per contribuenti mensili 1/10-20/12/2014, per contribuenti trimestrali relativa ad operazioni intra-ue, la cui IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione) riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (novembre o 3 trimestre 2014) Nota: è evidente che la necessità di tenere conto (unitamente alle registrazioni già operate) degli acquisti/vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate, obbliga alternativamente alla: - tempestiva fatturazione/annotazione nelle procedure meccanografiche delle operazioni mancanti - stima extracontabile di tali operazioni (quasi sempre ancora sconosciute al consulente, al quale andranno appositamente comunicate). Esempio8 In contribuente mensile determina inizialmente l acconto Iva 2014 calcolato in base al mese di dicembre 2013: l importo è pari a Valuta quindi se possa versare un importo inferiore, procedendo a verificare le operazioni effettuate dal 1 al 20 dicembre 2014: Fatture ANNOTATE Iva Fatture DA EMETTERE/RICEVERE Iva VENDITE ACQUISTI fatture differite con DDT di dicembre fatture differite con DDT ante dicembre (non rileva) forniture incassate a dicembre non ancora fatturate 500 fattura emessa con Iva di cassa non incassata fattura d acquisto con Iva di cassa non pagata (non rileva) (non rileva) Iva su forniture pagate a dicembre Iva su forniture pagate ante dicembre (non rileva) Saldo La ditta riporta, inoltre, il credito del mese di novembre: Acconto Iva dovuto: = (il 100% della liquidazione teorica). Sono operazioni effettuate ante dicembre

8 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 8 / 9 CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL ACCONTO Non sono tenuti al versamento dell acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti): ESONERATI DALL'ACCONTO IVA 2014 SALDO IVA 2013 A CREDITO INIZIO ATTIVITÀ CESSAZIONE ATTIVITÀ NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE base di riferimento (differenziata a seconda della periodicità e della tipologia di contribuente, come visto in precedenza) a credito sia su base storica (sul 2013) che previsionale (sul 2014) hanno iniziato l attività nel corso del 2014 (manca la base di calcolo) hanno cessato o cesseranno l attività nel corso del 2013, ovvero: contribuenti mensili: cessazione attività entro il 01/12/2014 contribuenti trimestrali: cessazione attività entro il 01/10/2014 nel 2013 hanno usufruito del regime delle nuove attività produttive dal 2014 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive MINIMI E EX MINIMI SUPERAGEVOLATI nel 2013 hanno adottato il regime dei minimi (art. 27 c. 1-2 DL 98/2011) dal 2014 sono usciti dal regime dei minimi nel 2013 hanno fruito del regime dei superagevolati (art. 27 c. 3 DL 98/2011) dal 2014 sono usciti dal regime dei superagevolati IMPRESE AGRICOLE Imprese agricole in esonero (volume d affari annuo < ) INTRATTENIMENTO esercitano attività di intrattenimento (art. 74 c. 6 DPR 633/72) REGIME L. 398/91 OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI associazioni (o società sportive dilettantistiche) che hanno applicato il regime forfetario (L. 398/91) nel 2013 o nel 2014 hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o escluse da IVA. SCOMPUTO DELL ACCONTO L importo versato a in acconto può essere scomputato alla prima occasione utile, ovvero: CONTRIBUENTE UTILIZZO DELL'ACCONTO Mensile (anche presso terzi ) liquidazione di dicembre 2014 (16/01/2015) Trimestrale versamento annuale Iva anno 2014 (il 18/03/2015) Trimestrale speciale liquidazione del 4 trimestre 2014 (16/02/2015) Attività separate in regime di liquidazione IVA misto - liquidazione di dicembre 2014 (16/01/2015) - liquidazione del quarto trimestre 2014 (16/02/2015) - dichiarazione IVA relativa al 2014 (16/03/2015) Esempio9 Nell Esempio1, il contribuente abbia versato al 29/12/2012 un acconto Iva 2014 di La liquidazione Iva di dicembre 2014 si chiude: con un saldo a debito di (Iva a debito: ; Iva a credito: ) da cui scomputa l acconto determinando in l importo da versare al 16/01/2015.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 322/2014 Pag. 9 / 9 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO Come di consueto, il versamento dell acconto IVA va effettuato: entro il prossimo 29/12/2014 (così come previsto dall art. 6 co. 2 della L. 405/90) mediante il modello F24 telematico: IMPORTO MINIMO se di importo pari o superiore a. 103, , per i contribuenti mensili CODICI TRIBUTO 6035, per i contribuenti trimestrali (senza interessi dell 1%) periodo di riferimento il 2014 non può essere rateizzato (art. 20 DLgs. 241/97) è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili LIMITI ALLA COMPENSAZIONE: i limiti del monitoraggio dei crediti Iva (art. 10 DL 78/2009) non si applicano in caso di compensazioni verticali ( interne - senza F24 o esterne in F24). Se nello stesso F24, vengano utilizzati in compensazione crediti IVA (anche maturati in anni diversi) con debiti IVA e per altre imposte/contributi/premi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione. interessi 1% dei trimestrali: non si applica per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione (CM40/93; applicano la maggiorazione solo sui versamenti dei primi 3 trimestri e su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale). Nota: non vi è più l obbligo di annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli INDICAZIONI IN DICHIARAZIONE: l acconto IVA 2014 ed il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 della dichiarazione annuale Iva relativo al 2014 (mod. IVA 2015). SANZIONI - RAVVEDIMENTO OPEROSO In caso di omesso/insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione del 30%, con possibilità di sanare l irregolarità tramite ravvedimento operoso (imposta + sanzione ridotta + interessi al 2,5%). SANZIONE DA 0,2% A 2,8% VERSAMENTO entro 14 gg dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorni di ritardo 3% tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza 3,75% oltre 30 gg dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione (ovvero entro il 30/09/2015) REATO PER OMESSO VERSAMENTO L omesso o carente versamento: del saldo Iva a debito del periodo 2013 entro il 29/12/2014 (termine per il versamento dell acconto Iva 2014) per un importo > (saldo residuo a debito a tale data) è punito (oltre che con la sanzione pecuniaria di cui sopra) con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, sempreché non si configurino delle cause esimenti (v. Info Fisco 311/2013).

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