CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE DEI COMUNI

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1 CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE DEI COMUNI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. VERSIONE 10 NOVEMBRE 2011

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza * * * * * A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Torus offre a livello globale prodotti di assicurazione e di riassicurazione anche relativi a rischi specialistici, attraverso proprie compagnie controllate situate in Europa, negli USA e nelle Bermuda. Negli Stati Uniti, per I tramite delle proprie controllate Torus National e Torus Specialty Insurance Company, Torus offre linee di prodotti ammesse su quel mercato, oltre che coperture in eccesso. Nel giugno del 2008, Torus si è stabilita anche a Londra (Inghilterra) e nelle Bermuda con propri uffici ed uno staff dedicato di 20 persone. Dalla specializzazione iniziale dei settori dell energia e delle coperture fabbricati ed impianti, Torus si è proposta di diversificare la propria offerta assicurativa mirando allo sviluppo di prodotti specialistici in classi di rischio diverse, proponendosi inoltre in aree geografiche dove era precedentemente assente, in modo da garantire stabilità e equilibrio al proprio portafoglio sotto il profilo dell assunzione e della gestione dei rischi. Nel 2010, a seguito del completamento dell acquisizione di Glacier lnsurance AG, Torus vanta uno staff di oltre 500 persone, distribuite in 14 uffici in tutto il mondo. Sede Legale: Torus Insurance (UK) Ltd. ha la sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom, Sede Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: Cannaregio 2255, Venezia (ITALIA) Per contattare Torus sono a disposizione i seguenti contatti: Thomas Guesde, Torus Insurance, 10 Place Vendome Paris. Tel. +33 (0) ; ; tguesde@torusinsurance.com Oppure a: Richard Grainger, Tel ; rgrainger@torusinsurance.com Website: info@torusinsurance.com Torus è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia: D 896R in data 19/07/2011. Numero Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione : n I in data 19/07/2011. Torus Insurance Company svolge la propria attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Venezia, Cannaregio Nel Regno Unito la Compagnia è soggetta al controllo e regolamento della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Pagina 1 di 3

3 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di TORUS Torus ha conseguito il rating of A- (Excellent) dall agenzia di rating A.M. Best sin dal momento della propria fondazione nel Questo è il rating più elevato che una compagnia possa conseguire al momento del proprio esordio. Come riportato del Rapporto Trimestrale del 2010*, il capitale proprio di Torus ammonta ad USD 950 milioni. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Non è previsto il tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILITA CIVILE GENERALE DANNI ESTENSIONI CONDIZIONI PARTICOLARI - Art del testo di polizza ESCLUSIONI CONDIZIONI PARTICOLARI - Art. 8 - del testo di polizza 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE: Art. 1 del testo di polizza 5. Aggravamento e diminuzione del rischio NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 5 e Art. 6 del testo di polizza 6. Premi La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 3 del testo di polizza NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 16 del testo di polizza 7. Rivalse N/A 8. Diritto di recesso NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 8 del testo di polizza 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art CC. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE - Art. 11 del testo di polizza 11. Regime fiscale applicabile al contratto Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in Regime di Stabilimento Pagina 2 di 3

4 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 7 del testo di polizza AVVERTENZA! Ai sensi dell art del Codice Civile Avviso dell Assicuratore in caso di Sinistro si precisa che gli Amministratori o la Società o Suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circostanza e/o richiesta di risarcimento agli assicuratori a: Underwriting Insurance Agency Srl, corso Sempione, Milano, tel , fax , giovanni.moreschi@uiainternational.net sinistri@uiainternational.net 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano della TORUS: Rappresentanza Generale avente sede in Venezia, Cannaregio Alla attenzione del Rappresentante Generale, fax n renzo.menegazzi@datidoc.com Oppure a: Torus Insurance (UK) Ltd. alla sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom, all attenzione del Complaints Manager fax n +44 (0) Oppure a: I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, via Del Quirinale, 21, Roma, fax n /353 Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financialombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato N/A * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi di TORUS sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia di TORUS: Renzo Menegazzi Pagina 3 di 3

5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza di Responsabilità Civile GENERALE dei COMUNI SEZIONE I DEFINIZIONI I termini in lettere maiuscole riportati nella presente polizza, nel Certificato allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito: CLAIMS MADE: la polizza assicura solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell inizio del Periodo di Assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel Certificato. QUESTIONARIO: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto. ASSICURAZIONE: Il contratto d assicurazione. CERTIFICATO: Il documento che prova l Assicurazione CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l Assicurazione. ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. COLLABORATORI: Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, altro professionista designato quale collaboratore, consulente, a tempo pieno o parttime o in periodo di formazione ASSICURATORI: l impresa di assicurazione che sottoscrive la presente polizza BROKER: si intende l intermediario iscritto all Albo dei Mediatori ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle disposizioni del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005). SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione PREMIO: La somma dovuta agli Assicuratori. INDENNIZZO: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. MASSIMALE: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. COSE: Oggetti materiali ed animali. DANNI: Morte, lesioni personali e danneggiamento a cose. COMUNICAZIONI: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata, fax, telegrammi, mail ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione. DIPENDENTI: Tutte le persone fisiche di cui l assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali l Assicurato debba rispondere ai sensi dell art del c.c. Pagina 1 di 8

6 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Nel presente contratto per Polizza si intende Certificato Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art C.C.). Nel caso i rischi assicurati siano coperti anche da altra polizza: a) per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto da eventuale altra polizza, gli Assicuratori rispondono per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza; Art. 3 b) per quanto coperto da assicurazione, sia dalla presente polizza sia da eventuale altra polizza, che l Assicurato/Contraente è obbligato a dichiarare in caso di sinistro, gli Assicuratori rispondono solamente per la differenza dei massimali previsti dall altra polizza e fino alla concorrenza dei limiti garantiti dalla presente polizza. Pagamento del Premio L Assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i Premi o la rata di Premio successiva, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). In caso di mancato pagamento dei PREMI entro i termini stabiliti verrà inviata, entro 60 giorni, al CONTRAENTE/ASSICURATO comunicazione di nullità della presente ASSICURAZIONE. Art. 4 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (art.1898 C.C.), salvo quanto previsto all art. 1. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla scadenza successiva alla comunicazione dell Assicurato (Art C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al Broker che ha intermediato la polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: ricevimento di informazione di garanzia; formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato Ente Pubblico Corte di Conti ecc.). L Assicurato fornirà all Assicuratore tutte le informazioni da questo richieste per la determinazione dell Indennizzo. Con riferimento ai prestatori di lavoro l Assicurato deve segnalare solo i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta degli organismi dedicati a norma della legge sugli infortuni. In caso di sinistro di particolare gravità o mortale le comunicazioni devono essere trasmesse urgentemente. E fatto obbligo all Assicurato di fornire dettagli precisi ed astenersi dal riconoscere qualsiasi responsabilità. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo (art C.C.). L ASSICURATO/CONTRAENTE alle scadenze annuali, si impegna a fornire all ASSICURATORE il dettaglio dei SINISTRI così suddiviso: Pagina 2 di 8

7 a) SINISTRI denunciati; b) SINISTRI riservati (con indicazione del numero e dell importo a riserva); c) SINISTRI liquidati (con indicazione del numero e dell importo liquidato); d) SINISTRI respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all ASSICURATORE di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 8 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, gli Assicuratori e l Assicurato possono recedere dall Assicurazione, con preavviso di novanta giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 10 Foro competente Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 Periodo di assicurazione Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Qualora il presente contratto abbia durata poliennale è facoltà delle parti di disdettarlo al termine di ogni annualità mediante preavviso da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza annuale anniversaria. Art. 13 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere indirizzate alla Compagnia, oppure alla agenzia o broker interessati. Art. 14 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del contraente/assicurato. SEZIONE III Art. 15 Estensione territoriale L Assicurazione vale per i sinistri verificatisi in area U.E., Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Art. 16 Regolazione del premio Il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella somma evidenziata nel conteggio indicato in polizza e regolato alla scadenza periodo assicurativo secondo i criteri indicati. L assicurato, entro 90 giorni dalla scadenza annuale deve comunicare per iscritto i dati necessari: retribuzioni lorde del personale soggetto ad assicurazione obbligatoria. Altri elementi indicati in polizza. Le differenze accertate devono essere pagate entro 60 giorni. Se l assicurato non effettua il pagamento nei termini prescritti la Compagnia ha diritto di agire giudizialmente e risolvere il contratto. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto e fornire assistenza e documentazioni. Art. 17 Gestione delle vertenze - Spese Legali L Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia stragiudiziali che giudiziali, sia in ambito civile, penale, amministrativo, a nome dell assicurato, designando (se necessario) legali, tecnici e avvalendosi dei diritti ed azioni spettanti all assicurato. Sono a carico dell assicuratore le spese sostenute per resistere ad azioni promosse contro l assicurato fino ad un quarto del massimale di polizza nel caso di danni cui si riferisce la richiesta. La Compagnia non riconosce spese dell assicurato per legali, tecnici non da essa concordati e sempre con esclusione di multe, ammende e/o spese di giustizia penale. Pagina 3 di 8

8 CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Assicurazione Responsabilità Civile Terzi La Compagnia si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo di validità della polizza in relazione a tutte le attività, nessuna esclusa che lo stesso può legittimamente svolgere, sia nell ambito comunale che all esterno, comprese le preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, nulla escluso ne eccettuato nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, esercente, committente e quale utilizzatore di macchine ed attrezzature non soggette ad assicurazioni di legge. 2) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro. La Compagnia si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, anche in relazione al D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 106/2009 e successive modifiche o integrazioni: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D.Lgs. n.38 del 23/02/2000 per gli infortuni (escluse malattie professionali) sofferti dai dipendenti, assicurati ai sensi della predetta normativa, nelle attività previste dalla presente assicurazione. 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e D.Lgs. 23/2/2000 n.38 art. 13, cagionati ai dipendenti di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui ai precedenti decreti, senza l applicazione di franchigie. Non costituisce motivo di decadenza dell assicurazione la mancata assicurazione da parte dell INAIL di parte dai dipendenti dell assicurato, per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. Sia la garanzia RCT che RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, dal INAIL e/o altri Enti similari. Limitatamente ai dipendenti del Contraente, l assicurazione vale per le malattie professionali indicate nelle tabelle n.4 allegata al D.P.R. 09/06/75 n. 482 e 8 allegata al D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche ed integrazioni. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: a) per i dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti: 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Comune. 2) alla intenzionale mancata previsione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Comune. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 2 anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Compagnia ha diritto di effettuare ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture utilizzate dal contraente, ispezioni per le quali il contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le norme in punto di denuncia dei sinistri, il contraente ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. 3) Danno Biologico L assicurazione delle responsabilità civile verso dipendenti (RCO) comprende, ai sensi del Codice Civile, il risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, cagionati ai dipendenti per morte, lesioni personali, dalle quali sia derivata un invalidità permanente sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali. 4) RC personale degli amministratori. L assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile professionale degli amministratori per danni materiali arrecati in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, sia nei confronti di terzi (nella garanzia RCT) che dei dipendenti (nella garanzia RCO). La garanzia viene estesa anche alle funzioni di rappresentanza presso altri organi collegiali. In questo caso la garanzia copre la sola responsabilità personale e diretta dell assicurato con esclusione della quota di responsabilità che possa far carico al medesimo in via di solidarietà. Pagina 4 di 8

9 5) RC personale dei funzionari e dei dipendenti. L assicurazione si intende estese alla responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti per danni materiali arrecati in relazione alla svolgimento delle loro mansioni sia nei confronti di terzi (nella garanzia RCT) che dei dipendenti (nella garanzia RCO). In ogni caso i massimali per sinistro R.C.T. /R.C.O. stabiliti in polizza, restano il limite entro cui la Compagnia può essere chiamata a rispondere anche nel caso di responsabilità solidali tra funzionari e dipendenti. 6) Chiarimenti a) i dipendenti sono considerati terzi fra di loro ed anche nei confronti dell ente. b) danni a cose consegnate, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1794, 1785 bis, per danni da sottrazione, distruzione, deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono esclusi, denaro, valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi. c) danni derivanti da rimozione di veicoli, la garanzia comprende i danni cagionati a veicoli rimossi per esigenze di pubblico servizio, trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito caduta, sganciamento e collisione, conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento. La garanzia presta la sua efficacia anche per i danni subiti dai veicoli custoditi dall assicurato in apposite aree. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell intervento. Nell eventualità che il servizio venga svolto da privati, la garanzia viene prestata per il rischio della committenza derivante. d) Uso delle armi: la garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione da parte del personale della polizia municipale. La garanzia opera anche nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell atto di intraprendere o cessare il servizio. Gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono considerati terzi fra di loro. e) Manutenzione: l assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto stabilito alla responsabilità civile che incombe al contraente in relazione ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento dei fabbricati adibiti all attività descritta. Sono comprese in garanzia anche i danni derivanti ai sensi tutti del D.L. n 81/2008 e del D.L. 106/2009 e successive modifiche e/o integrazioni. Qualora i lavori siano appaltati a terzi con regolare contratto la garanzia opera quale committente dei lavori. f) La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzazione e/o riabilitativo e/o terapeutico ed alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse di studio e/o inserimento lavorativo ed i minori in affido. g) La garanzia è estesa all uso di velocipedi sia di proprietà del comune che personale impiegati per ragioni di servizio. h) La garanzia è estesa alla proprietà/custodia di animali. 7) Qualifica di terzi. Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione RCT: a) il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato/contraente, nonché qualsiasi parente o affine con lui convivente; b) quando l assicurato/contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata. A parziale deroga del punto b) sono compresi i danni materiali subiti dal legale rappresentante e suoi familiari determinati da fatti non gestiti direttamente dall interessato. 8) Esclusioni La presente esclusione si estende a tutti gli eventi da cui posa derivare responsabilità civile ai sensi di legge all assicurato, a suoi dipendenti o ad altre persone di cui l assicurato deve rispondere, con la sola esclusione dei seguenti casi: a) danni da furto e quelli derivanti a cose altrui derivanti da incendio di cose dell assicurato o da lui detenute. b) danni connessi con trasformazione od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc) c) danni da qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell atmosfera, di acqua, terreni o culture. d) alla opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell ambito di esecuzione del lavoro. e) danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione e alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l esecuzione dei lavori. f) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati o venduti dopo la consegna a terzi, da opere od installazioni in genere dopo l installazione in genere o dopo l ultimazione dei lavori o, in caso di operazioni ri riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori; per opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte che si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso ed aperta al pubblico. g) danni conseguenti dalla circolazione su strade ad uso pubblico e su aree a queste equiparate, di veicoli a motore soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n 990 del 24/12/69 e successive modifiche, integrazioni, regolamenti di esecuzione, oppure da navigazione o impiego di aeromobili. h) danni conseguenti a terzi da prodotti dopo la loro consegna terzi (rc prodotti). i) conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro o titoli al portatore. 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