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1 YOUR INSURANCE DOCUMENTS SECURING YOUR PEACE OF MIND

2 Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Corso Garibaldi, Milano che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax: servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

3 UFFICIO ITALIANO DEI LLOYD S Milano, Corso Garibaldi 86 Tel Fax CCIAA CODICE FISCALE PART. IVA Codice Ramo Codice Correspon. Codice Doc. (*) Market Reform Contract/Binder KDH B 12 apr 2013 / 5 - B Tipo di assicurazione : RC (*) F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N CRB038AON39 Nome dell Assicurato o Contraente: Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. Via A. Ponti 10 Milano Italy Durata dell Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo) dalle ore 24:00 del 31/12/2013 alle ore 24:00 del 31/12/2016 Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto : Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo: Allegate Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra) Allegate Quota Lloyd's: 100,00% Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd s che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd s sopra indicata: ,00% ,00% ,50% ,50% Premio Netto Accessori. Imponibile Imposte Totale 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente. Premio Netto Accessori. Imponibile Imposte Totale 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: Data Il Corrispondente dei Lloyd's L'Assicurato o il Contraente 18/12/2013 AON S.p.a. IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP n 35 DEL 26/05/2010. Il Contraente : Il pagamento del Premio per l importo di è stato fatto in mie mani in data L Incaricato

4 Alcuni assicuratori dei Lloyd s Di Lo 1

5 oscrittori dei Lloyd s Corrispondente dei Lloyd s: ( Salvo se espressamente richiamate nell Applicazione Individuale) dell Ente di Appa 2

6 il documento che attesta l adesione del singolo dall'assicurazione, così come richiamato all art. A.1 (Destinatari dell Assicurazione) ed indicato al alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s. l attività svolta dall Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l Assicurato ha un l attività svolta dall Assicurato presso la Pubblica Amministrazione al momento dell adesione, dall assi imprese dell assicurato o di cui l assicurato sia 3

7 Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s l Assicurato. il Danno pubblico subito dall erario, comprensivo limitativo il danno all immagine L atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all Assicurato per l assunzione di una specifica carica diversa da presupposto necessario per l attribuzione di una la notifica, inviata dall Assicurato agli dell Ente di Appartenenza o sia a questo collegata partecipi alle attività istituzionali dell Ente per l affidamento dell incarico professionale, che ze dell Ente di l esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo 4

8 Funzione dell agente e amministratore statico dell opera, nonché il Responsabile Unico rapporto di dipendenza con l Ente di nell interesse dell Amministrazione Pubblica. disposizioni di legge ed iscritta all Albo Speciale di cui all art. 3, ultimo comma R.D.L. n del dipendente dell Ente di Appartenenza. l Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di, l atto o l omissione da cui scaturisce la L attività che istituzionalmente compete all assicurato in forza di norme di legge, L attività esperita dall Assicurato a seguito del conferimento allo stesso da parte dell Ente di successiva all adesione alla Convenzione L ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo 5

9 giunte,...etc) che e composto da una pluralita di concorrono all attivita del predetto ufficio Il periodo di operatività dell Assicurazione la responsabilità che incombe sull Assicurato che, 6

10 la responsabilità che implica l esistenza di una parte di un Assicurato, detto agente contabile, dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. compreso l invito a dedurre avanzato dall Corte dei Conti e l audizione personale all Assicurato 7

11 l Assicurazione la possibilita che si verifichi un Sinistro e l entita dei Danni che possano derivarne e che sono coperti dalla presente assicurazione 8

12 l Ente indicato nel Modulo di Adesione all Ente di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti, commessi nell esercizio delle proprie funzioni, compresa l attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione Gli Assicuratori si obbligano nel limite del Massimale indicato dall Assicurato nel Modulo di Adesione quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all Ente di Appartenenza, e/o ad altri soggetti all'esercizio delle funzioni e Carica presso l Ente di Appartenenza. L Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'assicurato debba rispondere in L Assicurazione comprende inoltre: le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all Ente d L volta all Assicurato successivamente al termine di decorrenza dell Assicurazione indicato nel Modulo cessazione da parte degli stessi dell attività presso la Pubblica Amministrazione 9

13 all Art. 6 Assicurato è tenuto a comunicare ll attività pre In caso di morte dell Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l Assicurato stipulasse Sono esclusi dall Assicurazione i danni: dell attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l Assicurazione in conformità alle norme di cui al Sono inoltre escluse dall Assicurazione quali l Assicurato abbia già avuto formale notizia, segna 10

14 all Assicurato; Nel caso in cui l Assicurato ricopra più Cariche il Massimale dev Nel caso di distacco temporaneo dell Assicurato presso un Ente diverso da quello per il quale l Assicurato stesso presta servizio al momento dell adesione alla presente Convenzione, l Assicurazione s intende L assicurazione esplica la sua efficacia nell ambito delle norme vigenti in materia d 11

15 PRECISAZIONI SULL OPERATI V ITÀ DELLA ASSICURAZIONE L Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli in rappresentanza dell Ente di Apparten Ferme le altre condizioni di questo certificato l Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, mi "Datore di Lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzionee protezione e/o altre figure Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in mater rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa dell INAIL Ferme le altre condizioni di questo certificato l Assicurazione è altresì operante per lo svolgi Ferme le altre condizioni di questo certificato l Art. B.5 Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all assun l Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli 12

16 Art. B.6 Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall attività di errato trattamento (raccolta, La copertura assicurativa si estende anche all attività di Levata Protesti svolta dall Assicurato presso l Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un indicato dall Assicurato nel Modulo di Adesione e scelto tra quelli indicati al punto 5.1 della Scheda di ermo quanto previsto dagli artt. A.2 e A.3 nonché nell ambito dei Massimali convenuti di cui al a cose, connessi all esercizio dell attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle Definizioni di geologo, in quanto svolta nell ambito di un incarico di progettazione; responsabile del procedimento di cui al D.Lgs 163/06. Committente, "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/

17 azione di rivalsa lavori, verificatisi durante l esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione; le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto bilità dell opera, con obbligo da parte dell Assicurato di darne immediato avviso alla Assicuratori. In caso di disaccordo sull utilità delle spese suddette o sull entità di esse, ultimazione dei lavori e che rendano l opera inidonea all uso al quale è destinata; rimane qualora l Assicurato non all esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non se i lavori vengono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui l Assicurato sia socio a per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori, per i danni a cose che l Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso ed alle dell aderente e/o Assicurato e del pagamento del relativo Premio. RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI L Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati dall Assicurato all Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all Ente di Appartenenza, l Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura. 14

18 L Assicurazione conserva la sua validità per l azione di assicurazione dell Ente nei confronti dell Assicurato che ha agito con colpa grave ma entro i limiti in dell Assicurato e mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l estensione di cui sopra è limitata La suddetta garanzia s intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell Assicurato, ed è prest A parziale deroga dell art. 4), Esclusioni, lettera f), l Assicurazione è altresì prestata per la cagionati dall Assicurato all Ente di corporali involontariamente cagionati a terzi, all Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica nere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l Assicurato debba Appartenenza ed si trovi alla guida degli automezzi in utilizzo dell Ente stesso con sottolimite pari al in fase di rinnovo, in tal caso l Assicurato deve far pervenire al Broker, entro il 31/01 di ciascuna annualità, l apposito modulo unitamente alla copia della disposizione di bon intende operante dalle ore del dell annualità precedente. presente Convenzione nella colonna RC per Danni Materiali e corporali verso terzi. Qualora l Assicurato abbia dichiarato più Cariche nel Modulo di Adesione o abbia acquisito Nuove Cariche nel corso dell annualità assicurativa o, ancora, abbia richiesto l estensione delle garanzie previste dalla previo pagamento di un Premio (indicato nella colonna RC per Danni Material terzi ) pari a quello riferito alla Carica più elevata. Qualora l Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli Assicuratori si riservano, ai sensi di quanto previsto all Art. 5 della pr 15

19 ESTENSIONE ALLA RETROATTIVITA ILLIMITATA Si prende atto che l Art L Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute all Assicurato decorrenza dell Assicurazione, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l Evento Dannoso. Per l attivazione della presente garanzia accessoria è necessario corrispondere un Premio fase di rinnovo, in tal caso l Assicurato deve far pervenire al Broker, entro il 31/01 annualità, l apposito modulo unita intende operante dalle ore del dell annualità precedente Qualora l Assicurato di Assicuratori si riservano, ai sensi di quanto previsto all Art. 5 della presente Convenzione, di L Assicurato ha la possibilità, in essere al momento dell adesione, ma volutamente non dichiarate nel Modulo di Adesione e L Assicurato deve trasmettere, entro il di ciascuna annualità, l apposito modulo al Broker considerazione della/e Carica/Cariche dichiarata/e al momento dell adesione e la/e Carica/Cariche Qualora l Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli si riservano, ai sensi di quanto previsto all Art. 5 della presente Convenzione, di dalle ore del dell annualità 16

20 L Assicurato ha la possibilità, nel corso dell annualità assicurativa, di estendere le garanzie previste dell orario di lavoro, presso Enti diversi da quello con il quale lo stesso Assicurato ha un rapporto di L estensione di garanzia di cui al presente dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l anno; Qualora l Assicurato dichiari tale attività al momento dell adesione d Qualora l Assicurato dichiari tale attività nel corso dell annualità assicurativa dovrà compilare e dalla data della finestra di riferimento secondo quanto regolamentato dall Art,.5 pagamento dalla quale risulti l integrazione di Premio richiesta Qualora l Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli Assicuratori si riservano, ai sensi di quanto previsto all Art. 5 della presente Conve riferiti a tutte le eventuali garanzie accessorie già acquisite. Nel caso di acquisizione in corso d anno successiva all acquisizione stessa. n nessun caso è possibile assicurare l attività di Membro di Commissione, qualora l Assicurato non abbia già attivato l adesione per una o più Cariche assicurabili dall L operatività dell Assicurazione, ivi compresa la presente garanzia accessoria, cessa automaticamente in caso di cessazione totale dell attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione da parte dell Assicurato. 17

21 DELL ATTIVITÀ PRESSO QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE facoltà di acquistare l Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze assunzione del rischio ll Art. 5, fermo restando che il Premio ammonta al 75% dell ultimo Premio annuo corrispos sovrappremio pagato nell ultima annualità. Assicurato dovrà inoltrare al Broker l apposito Modulo unitamente alla scadenza dell Assicuraz garanzia decorrera dalla data di cessazione totale dell attività presso l Ente di Appartenenza In caso non venga rispettata tale tempistica l Assicurato non avrà più facoltà di acquis per l attivazione dell Assicurazione è quello indicato Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. 18

22 Attivazione dell Assicurazione della disposizione di bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del relativo Premio, recante il La compilazione, sottoscrizione, l invio del Modulo di Adesione ed il pagamento del comportano l automatica adesione alla presente Convenzione, salvo quanto di seguito specificato. L Assicurazione è operante in conformità al relativo Periodo di Validità, come successivamente disciplinato, nel caso in cui l assicurando att di Adesione; sino alla ricezione di tale comunicazione l Assicurazione rimane sospesa. Assicuratori, l adesione si intende accettata alle normali condizioni contrattuali; l effetto della stessa decorre all assicurando, il quale avrà diritto alla restituzione del Premio. Assicuratori attraverso il pagamento dell eventuale sovrappremio o il proprio diniego all'adesione con In caso di accettazione l Assicurazione decorre dalle date indicate al successivo paragrafo regolante la L eventuale percentuale di sovrappremio richiesto dagli Assicuratori è applicato all Il Periodo di Validità dell Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati data di decorrenza dell Assicurazione: ore 24,00 del 31/12 dell anno precedente; - data di termine dell Assicurazione: ore 24,00 del 31/ - data di decorrenza dell Assicurazione: ore 24,00 del 31/03 dell anno in corso; - data di termine dell Assicurazione: ore 24,00 del 31/ - 19

23 data di decorrenza dell Assicurazione: ore 24,00 del 30/06 dell anno in corso; - data di termine dell As ne della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell Assicurazione farà Fatto salvo per l Assicurazione per la quale è stato denunciato un Sinistro, l Assicurazione attivata dal, si intenderà automaticamente rinnovata per l annualità successiva,, l Assicurazione decorrerà dalle ore non accettare il rinnovo dell Assicurazione medesima per l annualità successiva o di accettarla a ndizioni differenti, che saranno dagli stessi comunicate all Assicurato 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza annuale. In assenza di ricezione da parte dell Assicurato, di comunicazione da parte degli Assicuratori, l Assicurazione si intenderà ri In caso di accettazione da parte degli Assicuratori a condizioni differenti da quelle dell Assicurazione, l Assicurato avrà a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell offerta degli Assicuratori, attraverso il pagamento dell eventuale sovrappremio o il proprio diniego al rinnovo dell Assicurazione; in quest ultimo caso l Assicurato dovr caso di accettazione l Assicurazione decorre dalle date indicate ai precedenti paragrafi regolanti la L eventuale percentuale di sovrappremio richiesto dagli Ass eventualmente richieste in fase di rinnovo o acquisite in corso d anno. L Assicurato ha 14 (quattordici dell Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno successivo alla data ordine della disposizione di bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del Premio. Qualora l Assicurato eserciti il diritto di ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del Premio versato 20

24 Tutta la documentazione sara interamente prodotta dal Lloyd s Broker cessazione di una o più Cariche già ricoperta/e presso l Ente di Appartenenza, se l Assicurato L Assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di rischio, entro e non oltre, sottoscrizione ed invio al Broker dell apposito modulo. Qualora il modulo sia ricevuto dal Broker nei termini di cui sopra, l Assicurazione è operante dalla data in va, l Assicurazione è operante dalle ore 24,00 della data di ricezione del modulo da Resta inteso che qualora l aderente ricopra: Piu cariche esercitate presso il medesimo Ente il Premio da versare e da consider el caso in cui l 21

25 uanto precisato per le Garanzie Accessorie e l eventuale sovrappremio di cui all Art. 5 In riferimento alla definizione di Delega Formale contenuta nella presente Convenzione all Assicurato non comprese tra quelle esperibili in ordine alla/e Carica/Cariche principale/i. Recesso dell adesione alla presente Convenzione e recesso per Sinistro e del rapporto di lavoro esistente con l Ente di Appartenenza, l Assicurato che abbia aderito alla Convenzione potrà richiederne l esclusione, rifiuto dell indennizzo, gli Assicuratori o l Assicurato possono recedere dalla singola adesione con dalla data d efficacia del recesso rimborseranno la parte di Premio, al netto dell imposta Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la de In caso di Sinistro, l Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai conoscenza di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza. tte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla Indennizzo, nonche la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, di regolamenti o di atti amministrativi, sono soggette alla disciplina dell art. 22

26 esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l Assicurato. dell Unione Europea e dell Europa Geografica. quella più favorevole all Assicurato. ione alla presente Convenzione, l Assicurato conferisce rokeraggio al Broker, con l incarico di assisterlo ai fini della presente Polizza: ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si dererà come effettuata all Assicurato; ogni comunicazione effettuata dal Broker dell Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dall Assicurato stesso. dei Lloyd s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Convenzione. ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker ed il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s l 'efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell Assicurato al Broker, c L Assicurato ha la facoltà di variare il Massimale prescelto nel Modulo di Adesione alle seguenti Risarcimento e/o Circostanze pervenute all Assicurato in data successiva alla decorrenza dell attivazione del nuovo Massimale e conseguenti a eventi Dannosi verificatisi in data successiva all attivazione del nuovo Massim 23

27 La variazione di Massimale in corso d anno è possibile solo in caso di acquisizione di Nuova Carica o determinino un aggravamento di rischio in capo all Assicurato. dell apposito modulo comunicato all Ass la disciplina di cui all Art.7. diminuzione, a prescindere da una variazione di rischio determinata dall acquisizione e/o dalla In questo caso l Assicurato dovrà trasmettere al Broker, non oltre il di ciascuna annualità, il polizza, ad indennizzare l Assicu, avanzata contro l Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, all Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l Assicurato non abbia provveduto dal momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o l Assicurato fosse ininterrottamente coperto da Rappresentanza Generale per l Italia dei Lloyd s; l inadempimento dell obbligo di denunciare agli Assicuratori tali dichiarazione da parte dell assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a 24

28 Agli effetti degli art e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le Totale dell attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione Attivazione dell Assicurazione 25

29 26

30 CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE La responsabilità di un assicuratore nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd s, all indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. LMA5096

31 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri. 3. CONFERIMENTO DEI DATI La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker). Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax , o all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice. 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall art. 8 del Codice 7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge; Luogo L'interessato Data Nome e Cognome leggibili Firma c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. Luogo L'interessato Data Nome e Cognome leggibili Firma Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell informativa. ¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

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