Servizio INFORMATIVA 730
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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA MARZO 2008 Informativa n. 26 QUADRO C: MODALITÀ DI COMPILAZIONE (PARTE SECONDA) SOMMARIO Con la presente informativa si prosegue l'analisi relativa alla compilazione del quadro C del modello 730/2008. In particolare, l'analisi si concentra sulle modalità di compilazione della Sezione II del quadro C, relativa ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro. EDITORIA FISCALE SEAC
2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 26 Prot DATA Settore: Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI Quadro C: modalità di compilazione (parte seconda) Riferimenti: Istruzioni modello 730/2008 Con la presente informativa si prosegue l analisi delle modalità di compilazione del quadro C, Modello 730/2008. In particolare, verranno illustrate le modalità di esposizione nella Sezione II degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro. Per tali tipologie di reddito, la Legge Finanziaria 2007, ha previsto: una detrazione d imposta regolamentata nell articolo 13, comma 5, TUIR per i redditi contenuti nell articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h), i), TUIR (con riferimento alla lettera i) sono esclusi i redditi indicati al punto successivo); una detrazione d imposta regolamentata nell articolo 13, comma 5-bis, TUIR per i redditi contenuti nell articolo 50, comma 1, lettera i), TUIR (limitatamente agli assegni di mantenimento all ex coniuge). Sebbene le tipologie reddituali sopra elencate vadano indicate entrambe nella Sezione II del Quadro C, verranno analizzate separatamente in base alle differenti detrazioni spettanti. QUADRO C SEZIONE II REDDITI ASSIMILATI DI CUI ALL ART. 50, COMMA 1, LETTERE E), F), G), H) E I) TUIR In tale Sezione devono essere indicati i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati: compensi per attività intramuraria del personale s.s.n. (articolo 50, comma 1, lettera e), TUIR); compensi ed indennità per pubbliche funzioni (articolo 50, comma 1, lettera f), TUIR); indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentari e per cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali (articolo 50, comma 1, lettera g), TUIR); le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato (articolo 50, comma 1, lettera h), TUIR); assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, etc.(articolo 50, comma 1, lettera i), TUIR). A decorrere dal periodo d imposta 2007, i contribuenti titolari di tali tipologie di reddito beneficiano di una specifica detrazione d imposta da non rapportare al periodo di lavoro. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
3 Informativa n pagina 2 di 5 DETRAZIONE PER REDDITI DI CUI ART. 50, COMMA 1, LETT. E), F), G), H), I), TUIR La Legge Finanziaria 2007, intervenendo sull articolo 13, TUIR, ha introdotto una detrazione d imposta per i titolari di redditi di cui art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h), i), TUIR precedentemente elencati. In presenza di tali redditi, spetta una detrazione d imposta: decrescente all aumentare del reddito complessivo (da considerare al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze); non cumulabile con altre detrazioni (ad esempio lavoro dipendente); strutturata nel seguente modo: Reddito complessivo (*) fino a 4.800,00 Detrazione per redditi assimilati al lavoro dipendente 1.104,00 oltre 4.800,00 fino a , ,00 x [ ,00 - reddito complessivo (*)](**) ,00 oltre ,00 0,00 (*) Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2008 si intende reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze. (**) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo e nelle prime 4 cifre decimali. MODALITÀ DI COMPILAZIONE In presenza dei redditi precedentemente elencati la Sezione II del quadro C risulta compilata come segue: colonna 1: non deve essere compilata. Tale colonna va infatti barrata soltanto se il soggetto percepisce assegni periodici in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio (si veda il paragrafo successivo); colonna 2: andrà indicato l ammontare del reddito percepito. Tale dato può essere ricavato: dal punto 2 del modello CUD 2008 per alcune tipologie di redditi (ad esempio compensi per attività intramuraria). In presenza di tali redditi sarà necessario compilare anche le Sezioni III e IV del quadro C, al fine di esporre le ritenute subite dal contribuente a titolo di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Tali dati sono desumibili dai punti 5, 6, 10, 11 e 13 del modello CUD da idonea documentazione in possesso del contribuente (ad esempio redditi derivanti da assegni di mantenimento comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro). Da idonea documentazione
4 Informativa n pagina 3 di 5 QUADRO C SEZIONE II - ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DALL EX CONIUGE In tale sezione vanno indicati gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio. ATTENZIONE Se l assegno corrisposto al coniuge comprende le somme destinate al mantenimento dei figli (senza possibilità di stabilirne il quantum), l assegno stesso si considera destinato per metà al coniuge e per metà ai figli. Dal punto di vista fiscale, l assegno periodico di mantenimento del coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio ha una duplice fisionomia, essendo qualificato come: reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve; onere deducibile per chi lo eroga. Infatti: il coniuge che percepisce l assegno periodico deve dichiararlo nel quadro C, sezione II, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro; il coniuge che lo eroga, indica il relativo importo nel quadro E, rigo E23 come onere deducibile. Con tale meccanismo il Legislatore ha voluto riportare in capo al soggetto percettore la tassazione delle somme erogate. Si precisa, inoltre, che non sono deducibili (e pertanto non sono soggette a tassazione in capo all ex coniuge beneficiario) le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato. Infatti, l Agenzia delle Entrate con Circolare Ministeriale 12 giugno 2002, n. 50, al punto 3.1, ha specificato che: la formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli assegni periodici impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione. DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI ALL EX CONIUGE La Legge finanziaria 2008 ha previsto che i redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dall ex coniuge (art. 50, comma 1, lettera i), TUIR), possono beneficiare della detrazione d imposta prevista per i titolari di redditi di pensione di età inferiore a 75 anni, di cui all art. 13, comma 3, TUIR. Tale previsione trova applicazione retroattivamente dal periodo d imposta 2007 e, pertanto, già nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2008. MODALITÀ DI COMPILAZIONE In presenza di tale tipologia di reddito la sezione II del quadro C risulta così compilata: Colonna 1 - Vedere istruzioni : Tale casella va barrata al fine di attribuire a tale reddito la
5 Informativa n pagina 4 di 5 detrazione di cui all'art. 13, comma 3, TUIR, prevista per i titolari di redditi di pensione con età inferiore a 75 anni. Contrariamente a quanto previsto per i pensionati, tale detrazione, se attribuita al coniuge separato non va rapportata ai giorni; Colonna 2 - Reddito : in tale casella andrà indicato l ammontare del reddito percepito, ricavabile dalla Sentenza di separazione o di divorzio (si ricorda che l importo deve essere annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT). ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO DALL EX CONIUGE La sig.ra Verdi Renata ha percepito, nel 2007, solo l assegno di mantenimento dall ex marito, Rossi Mario, di ammontare pari ad 1.000,00 mensili. Le dichiarazioni dei due contribuenti risulteranno le seguenti: Dichiarazione di Verdi Renata Il reddito complessivo della contribuente per il 2007 ammonta ad 1.000,00 x 12 = ,00. La detrazione spettante è calcolata nel seguente modo: 1.255,00 + ( 470,00 x , ,00) = 1.255, ,00 = 1.443, ,00 Il modello 730/2008 risulterà così compilato: ESEMPIO Dichiarazione di Rossi Mario Il sig. Rossi Mario presenta per l anno 2007 un reddito di lavoro dipendente pari ad ,00. Il contribuente può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo l importo erogato all ex
6 Informativa n pagina 5 di 5 coniuge a titolo di assegno di mantenimento. A tal fine è necessario compilare l apposito rigo E23, sezione II, quadro E, dove andranno indicati: a colonna 1, il codice fiscale dell ex moglie (VRDRNT70A41F205F); a colonna 2, l importo erogato ( ,00). Il modello 730/2008 del sig. Rossi risulterà così compilato: Si noti che la mancata indicazione del codice fiscale nel rigo E23 comporta l indeducibilità delle somme erogate. ATTENZIONE
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