LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
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1 Notificazioni e comunicazioni in materia civile Notificazione A mezzo posta Perfezionamento Consegna al destinatario Prova Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento Sussistenza Conseguenza in caso di omessa produzione di tale atto Inesistenza della notificazione Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta Applicabilità di detto principio Effetti Inammissibilità del ricorso La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo Presidente Dott. GOLDONI Umberto Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: G.M.P. (OMISSIS), V.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, via DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio del l'avvocato MACHETTA MARCO, che li rappresenta e difende; ricorrente contro M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato PALMA MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUERCINI ARNALDO deceduto nelle more e successivamente con deposito di un secondo controricorso, lo stesso M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI COLLI PORTUENZI 273,
3 presso il proprio domicilio rappresentato e difeso dall'avvocato BONADIES RICCARDO; controricorrente e contro CONDOMINIO VIA (OMISSIS); intimato avverso la sentenza n. 5054/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio; udito l'avvocato MACHETTA Marco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi alle conclusioni depositate, insiste sull'acquisizione del fascicolo d'ufficio; udito l'avvocato Giovan Candido DI GIOIA, con delega depositata in udienza dell'avvocato BONADIES Riccardo, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi anch'egli; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M.D. conveniva dinanzi al Tribunale di (OMISSIS) il Condominio sito di quella citta' viale dei (OMISSIS) nonche' i condomini V.T. e G.M.P. per sentire, fra l'altro, pronunciare la condanna dei medesimi all'eliminazione delle opere dai medesimi realizzate.
4 I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda. Con sentenza n del 2001 il Tribunale rigettava la domanda Con sentenza del 23 novembre 2005 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal M. condannava la G., alla demolizione della costruzione realizzata al piano superattico. I giudici di appello ritenevano che la costruzione, consistita nella realizzazione di un vano sulla terrazza di proprieta' della G. con cui la medesima aveva di fatto aumentato la superficie utile del superattico, doveva considerarsi sopraelevazione in quanto rappresentava non un mero ampliamento di quello preesistente, come ritenuto dal Tribunale, ma una nuova fabbrica che era disciplinata dall'art c.c. che prevede la possibilita' per il proprietario dell'ultimo piano di elevare nuove piani e nuove fabbriche se non e' stabilito il contrario dal titolo: nella specie l'art. 4 del regolamento condominiale di natura contrattuale vietava il diritto di sopraelevazione senza l'autorizzazione degli altri condomini, autorizzazione che non era stata rilasciata. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione V.T. e G.M.P. sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso il M.. Con ordinanza del 3 ottobre 208 il Collegio, avendo rilevato la mancata notificazione del ricorso al M. (la notificazione si era perfezionata nei confronti del solo Condominio), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto M. il quale a seguito della notificazione dell'atto di integrazione ha depositato atto di controricorso. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile. La prima notificazione del ricorso al M., tentata presso il domicilio eletto dal difensore nel giudizio di appello, non ando' a buon fine per avere il legale trasferito lo studio professionale; la successiva notificazione a mezzo posta nel nuovo domicilio neppure si e' perfezionata posto che, a stregua dell'originale depositato in atti, non e' stato prodotto l'avviso di ricevimento del plico che
5 risulta spedito dall'ufficiale giudiziario il Al riguardo, va considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e' il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identita' della persona a mani della quale e' stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullita', bensi' l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non puo' essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e l'inammissibilita' del ricorso medesimo mentre, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, soltanto gli effetti interruttivi per il notificante si verificano con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (sempreche' poi la notificazione si perfezioni), cfr. Cass. 70/2002; 8720/2003; 11257/2003;2900/2004. L'inesistenza della notificazione comporta che la stessa non possa essere sanata neppure dalla costituzione in giudizio del destinatario. D'altra parte, non sussistevano i presupposti perche', in considerazione dell'avvenuta notificazione del ricorso nei confronti del Condominio venisse disposta l'integrazione del contraddittorio che e' stato ordinato con l'ordinanza del che deve essere pertanto revocata. Al riguardo, va considerato che, avendo fra l'altro l'attore ormai rinunciato alle altre domande originariamente proposte, oggetto del ricorso e' stata esclusivamente oltre alla decisione di compensare le spese processuali relativa al rapporto intercorso con l'attore la statuizione con cui la Corte di appello aveva ritenuto illegittima la costruzione realizzata dalla G. al piano superattico in violazione dell'art c.c. accogliendo la domanda al riguardo proposta dal M. che aveva agito a tutela delle parti comuni. In proposito, la partecipazione del Condominio al giudizio non era affatto necessaria posto che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalita' giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta' di
6 agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale: la legittimazione del condomino ad agire a difesa degli interessi comuni esclude che il condominio, in persona dell'amministratore, sia un litisconsorte necessario (Cass. 390/2010; 1011/2010). Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010
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