Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione
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2 RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE Vito Amendolagine Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione Prima lettura del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 Commento sistematico Risvolti applicativi Tavole sinottiche e di raffronto Appendice
3 Sommario SOMMARIO Capitolo I Introduzione 1. Premessa: la giustizia civile in Italia 2. L atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2015 del Guardasigilli Orlando 3. Conclusioni Capitolo II Le linee generali della riforma 1. Il fenomeno della stratificazione normativa 2. Separazioni e divorzi consensuali dinanzi all Ufficiale dello stato civile 3. La conciliazione con l assistenza degli avvocati (negoziazione assistita) 4. L avvocato non può sentire i testimoni fuori dal processo (affidavit) 5. Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo 6. Le forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione 7. Chi non paga volontariamente i propri debiti deve pagare di più 8. Le modifiche al processo esecutivo 9. L eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza 10. La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare 11. L introduzione delle misure sull espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 12. I provvedimenti circa i beni mobili estranei all esecuzione per rilascio 13. L infruttuosità dell esecuzione 14. L automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione 15. La trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili 16. La rimodulazione e riduzione dei tempi processuali Wolters Kluwer III
4 Sommario 17. Le decisioni brevi delle cause pendenti mediante l intervento degli arbitri: trasferimento innanzi all arbitro, su accordo delle parti, delle cause pendenti davanti al giudice (degiurisdizionalizzazione) 18. I crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere 19. Sintesi delle modifiche apportate al d.l. n. 132/2014 in sede di conversione Capitolo III L eliminazione dell arretrato ed il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti 1. Introduzione 1.1. Ratio e struttura dell art. 1 d.l. n. 132/ Le controversie suscettibili di translatio dinanzi agli arbitri 1.3. La translatio judicii della controversia dinanzi all arbitro singolo e collegiale ed i criteri di nomina 1.4. L art.61 del codice deontologico forense sull avvocato aspirante arbitro 1.5. Le criticità della translatio prevista dall art. 1 d.l. n. 132/ Le condizioni per accedere al procedimento arbitrale 2.1. La causa civile in tribunale od in grado d appello non deve avere ad oggetto diritti indisponibili 2.2. La causa civile non deve vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale 2.3. La causa civile non deve essere stata assunta in decisione 2.4. L istanza congiunta delle parti 2.5. Le controversie di valore non superiore a euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro nei confronti della Pubblica amministrazione 3. L attivazione del procedimento per la rimessione della controversia agli arbitri 3.1. L iscrizione da almeno tre anni all albo dell ordine di appartenenza 3.2. La mancanza di condanne disciplinari definitive 3.3. La dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell ordine di appartenenza 4. Le norme sul procedimento ed il valore dell atto conclusivo IV Wolters Kluwer
5 Sommario 4.1. La natura dell arbitrato 4.2. Gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale 4.3. Il lodo emesso dagli arbitri 5. La translatio dinanzi agli arbitri in grado di appello 5.1. Il procedimento 5.2. L estinzione del giudizio per mancata riassunzione 5.3. La riassunzione del processo nel caso di dichiarata nullità del lodo 6. Il compenso degli arbitri Capitolo IV La negoziazione assistita 1. Generalità dell istituto 1.1. I caratteri dell istituto 2. Le differenze con il procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n.28/ L improcedibilità della domanda giudiziale 4. L esito negativo della negoziazione assistita 5. Esecutività e trascrizione dell accordo 6. La negoziazione assistita nelle controversie di separazione e divorzio: i caratteri generali del nuovo istituto 6.1. La circolare ministeriale n. 16/ I limiti all applicazione della procedura di negoziazione assistita tra coniugi 6.3. Gli effetti dell accordo 6.4. Le sanzioni all avvocato 6.5. Il comportamento delle parti 7. La negoziazione assistita avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro: i caratteri generali del nuovo istituto 8. Prescrizione e decadenza 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza 10. Antiriciclaggio e raccolta dei dati Wolters Kluwer V
6 Sommario Capitolo V Le ulteriori disposizioni introdotte per la semplificazione dei procedimenti in tema di separazione e divorzio 1. Premessa 2. I limiti all applicazione della norma 3. La domanda 4. Il procedimento 5. Gli effetti dell accordo 6. La modifica all art. 3, l. 1 dicembre 1970, n Le modifiche al d.p.r. 3 novembre 2000, n Il diritto fisso previsto dalla tabella D) allegata alla l. 8 giugno 1962, n. 604 Capitolo VI Le altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione 1. La compensazione delle spese 1.1. La soccombenza reciproca 1.2. La assoluta novità della questione trattata 1.3. Il mutamento della giurisprudenza riferito alle questioni dirimenti della controversia 2. Il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione 2.1. Il procedimento 2.2. Decadenze e preclusioni 3. La soppressione dell art.15 d.l. n.132/ La riduzione delle ferie di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato Capitolo VII Disposizioni varie per la tutela del credito, semplificazione e accelerazione esecuzione forzata e procedure concorsuali 1. Le misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti 1.1. La modifica dell art c.c. 2. L iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione 2.1. La modifica dell art. 518 comma 6 c.p.c La modifica dell art. 543 comma 4 c.p.c. VI Wolters Kluwer
7 Sommario 2.3. La sostituzione dell art. 557 c.p.c L art. 159 bis disp. att. c.p.c L introduzione dell art. 164 ter disp. att. c.p.c Le modifiche all art. 16 bis comma 2 d.l. n.179/ Misure per l efficienza e la semplificazione del processo esecutivo 3.1. L introduzione dell art. 26 bis c.p.c Le modifiche all art. 492 c.p.c L introduzione dell art. 492 bis c.p.c La modifica all art. 503 c.p.c Il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 3.6. Le modifiche apportate all art. 543 c.p.c La modifica apportata all art. 547 c.p.c Le modifiche apportate all art. 548 c.p.c La soppressione della modifica precedentemente apportata all art. 560 c.p.c La modifica dell art. 569 comma 3 c.p.c La modifica dell art. 572 comma 3 c.p.c La sostituzione dell art. 609 c.p.c L introduzione dell art. 155 bis disp. att. c.p.c L introduzione dell art. 155 ter disp. att. c.p.c L introduzione dell art. 155 quater disp. att. c.p.c L introduzione dell art. 155 quinquies disp. att. c.p.c L introduzione dell art. 155 sexies disp. att. c.p.c L introduzione dell art. 164 bis disp. att. c.p.c Le modificazioni al d.p.r. 30 maggio 2002, n Le modificazioni al d.p.r. 15 dicembre 1959, n Le modificazioni al d.p.r. 29 settembre 1973, n Le ulteriori modifiche all art. 19 d.l. n. 132/ L introduzione dell art. 19 bis sui crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere Il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali ed il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche Le modificazioni al d.lgs. 8 luglio 1999, n Le disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati L istituzione dell ufficio del giudice di pace di Ostia ed il ripristino dell ufficio del giudice di pace di Barra Wolters Kluwer VII
8 Sommario Le modificazioni introdotte all art. 22 del d.l. n. 132/2014 Schemi e tavole sinottiche Appendice normativa 1. Nota pervenuta in data 18 settembre 2014 prot. CSM n /2014 dal Ministro della Giustizia con cui trasmette per il previsto parere il testo del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto 2014, concernente Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (Delibera consiliare del 9 ottobre 2014) 2. D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile 3. Circolare Ministero dell Interno n. 16/ Decreto-legge 12 settembre 2014, n Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). Adempimenti degli uffici dello stato civile. VIII Wolters Kluwer
9 CAPITOLO II Le linee generali della riforma Sommario: 1 Il fenomeno della stratificazione normativa 2. Separazioni e divorzi consensuali dinanzi all Ufficiale dello stato civile 3. La conciliazione con l assistenza degli avvocati (negoziazione assistita) 4. L avvocato non può sentire i testimoni fuori dal processo (affidavit) 5. Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo 6. Le forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione 7. Chi non paga volontariamente i propri debiti deve pagare di più 8. Le modifiche al processo esecutivo 9. L eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza 10. La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare 11. L introduzione delle misure sull espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 12. I provvedimenti circa i beni mobili estranei all esecuzione per rilascio 13. L infruttuosità dell esecuzione 14. L automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione 15. La trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili 16. La rimodulazione e riduzione dei tempi processuali 17. Le decisioni brevi delle cause pendenti mediante l intervento degli arbitri: trasferimento innanzi all arbitro, su accordo delle parti, delle cause pendenti davanti al giudice (degiurisdizionalizzazione) 18. I crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere 19. Sintesi delle modifiche apportate al d.l. n. 132/2014 in sede di conversione. 1. Il fenomeno della stratificazione normativa Il d.l. n. 132/ successivamente l. 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile 1 - presenta un contenuto omogeneo, volto ad introdurre innovazioni nel processo civile, e complessivamente unificato dalla finalità di ridurre il contenzioso civile, di accelerarne i tempi nonché di incrementarne la funzionalità, con particolare riferimento al processo di esecuzione forzata ed alle procedure concorsuali. Prima del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 il codice di rito è stato interessato da molteplici interventi, non coordinati fra loro e apparentemente 1 In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 10 novembre serie generale. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 3
10 Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione dettati dall esigenza di dare una risposta immediata alla crisi della giustizia civile. Nell ordine gli interventi del legislatore susseguitisi nel corso degli ultimi anni: - d.lgs. n. 5/2003 sul rito societario, successivamente abrogato dalla l. n. 69/2009 che ha introdotto varie modifiche al codice di procedura civile; - d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, con l. 14 maggio 2005, n. 80 in pratica l evoluzione della l. n. 353/1990; - l. 24 febbraio 2006, n. 52 sulle modifiche al giudizio di cassazione, all arbitrato, nonché la riforma delle esecuzioni mobiliari; - d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, con cui si è disciplinata la responsabilità in caso di mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo ex art. 81 bis disp. att. c.p.c.; - d.lgs. n. 150/2011 sulla semplificazione dei riti; - legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183 contenente varie modifiche per rendere compatibile il codice di rito con il processo telematico, che ha introdotto l art. 26 sull istanza di prelievo in appello e cassazione, abrogato dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, conv. con l. 17 febbraio 2012, n. 10 e le ulteriori modifiche introdotte dall art. 27 della stessa legge, che ha apportato vari ritocchi alle norme sull appello. - l. n. 218/2011 che ha eliminato l ultima parte dell art. 645 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo sulla riduzione dei termini nell opposizione; - d.l. n. 83/2012 convertito, con modifiche, nella l. n. 134/2012 recante modifiche all appello, al giudizio di cassazione e modifiche alla legge Pinto; - l. 28 giugno 2012, n. 92 che ha introdotto il rito Fornero per i licenziamenti; - l. n. 228/2012 che all art. 1, comma 17, ha modificato l art. 13, comma 1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, prevedendo il raddoppio del contributo unificato in appello in caso di rigetto o inammissibilità del gravame; - d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella l. 7 a- gosto 2012, n. 134, contenente modifiche sulla forma dell appello, che ha introdotto il filtro ed apportato modifiche al giudizio di cassazione. 4 Wolters Kluwer
11 Le linee generali della riforma - l. n. 98/2013 di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, avente ad oggetto disposizioni urgenti per il rilancio dell economia recante nuove disposizioni in materia di mediazione; - d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 concernente tra le altre cose disposizioni in materia di processo civile telematico. L ultima fatica del legislatore è volta a privilegiare la risoluzione negoziale delle controversie. Il ripetersi delle novellazioni nella materia processualcivilistica ha contribuito a creare - per effetto di dubbi applicativi e perplessità ermeneutiche - ulteriore contenzioso e causa di ritardi nella definizione dei procedimenti già pendenti, in definitiva aggravando la già pesante situazione in cui versa ancora oggi la giustizia civile italiana. Quelli che seguono sono i punti chiave della Riforma della Giustizia civile di cui al d.l. 12 settembre 2014, n Ciò non senza prima anticipare che attraverso il d.l. n. 132/2014 da un lato vengono introdotte misure tese ad implementare il fenomeno della c.d. degiurisdizionalizzazione e, dall altro, vengono apportate modifiche processuali dirette ad incidere sulla funzionalità del processo civile di cognizione i punti principali del provvedimento si rinvengono nei Capi I- IV del citato decreto e possono così sintetizzarsi: - - la translatio judicii in sede arbitrale (art. 1); - - la procedura di negoziazione assistita da avvocati (artt. 2-5); - - la procedura di negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio (art. 6); - - le ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio (art. 12); - - le modifiche al regime della compensazione delle spese giudiziali (art. 13); - - il passaggio dal rito ordinario al rito sommario (art. 14). - - le misure per l efficienza e la semplificazione del processo esecutivo (art. 19). Organi istituzionali come il consiglio Superiore della Magistratura in passato hanno espresso la propria favorevole valutazione sugli strumenti alternativi alla giurisdizione statale, evidenziando l importanza che gli stessi pervengano ad un giusto esito della lite, sulla base di qualità es Pubblicato in Gazz. Uff. della Repubblica Italiana n. 212, serie generale del 12 settembre Wolters Kluwer 5
12 Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione senziali del procedimento, rilevanti sul duplice piano strutturale e funzionale. Ora, nel d.l. n. 132/2014 in esame il legislatore ha per la prima volta manifestato un favor per la definizione squisitamente negoziale delle controversie, attraverso la contrattazione tra le parti, ciascuna assistita dal proprio avvocato al fine di garantire alle medesime parti un valido supporto tecnico, considerando l interesse individuale di ciascuna di esse ad ottenere il maggiore vantaggio ottenibile sulla base della singola forza negoziale. L accordo conclusivo è quindi un negozio rimesso integralmente alla volontà delle parti interessate alla risoluzione della controversia ed è il frutto di una trattativa pura e semplice. Ora, se per un verso la pronta e certa definizione delle liti è un fondamentale momento di salute del sistema socio-giuridico, sicché l introduzione di modi alternativi per la risoluzione di numerose categorie di controversie rappresenta un innegabile vantaggio per gli utenti e per l amministrazione della giustizia ordinaria, per altro verso suscita dubbi la scelta dello Stato di abdicare ad una delle sue principali funzioni per rimettere la soluzione dei conflitti tra i cittadini alla loro forza di negoziato, in specie quando questo avvenga nei settori della realtà socio economica - spesso eccedenti l area dei diritti indisponibili - in cui la disparità sostanziale delle posizioni di partenza rende in concreto più vulnerabile l energia negoziale degli individui. Tanto premesso, gli interventi proposti con il citato d.l. n. 132/2014 non appaiono particolarmente idonei ad assicurare un reale incremento dell efficienza del sistema giustizia, da un lato, presentando sul piano ermeneutico buona parte delle previsioni normative di nuovo conio, non poche criticità, e, dall altro, gli istituti di nuova creazione, non hanno caratteristiche tali da indurre ad ipotizzare che la relativa introduzione possa determinare un effettiva riduzione dell arretrato ed un accelerazione dei processi. 2. Separazioni e divorzi consensuali dinanzi all Ufficiale dello stato civile Il legislatore ha previsto che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di essi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, al fine di concludere un accordo di separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dei difensori non è prevista 6 Wolters Kluwer
13 Le linee generali della riforma come obbligatoria. Si introduce pertanto con la disposizione in esame una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, che viene apprestata dall'ordinamento in misura differenziata a seconda dei casi in cui siano o no presenti figli minori, portatori di handicap grave od economicamente non autosufficienti. Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica - secondo quanto si evince dalla relazione di accompagnamento - con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell'ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni. In presenza dei predetti presupposti, per la separazione, il divorzio o la modifica delle relative condizioni, i coniugi potranno quindi avvalersi delle seguenti facilitazioni: - comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, avvalendosi del difensore; - scegliere il Comune che preferiscono a condizione che sia il medesimo per entrambi; - gli effetti dell'accordo avranno luogo - anche ai fini del triennio necessario per il divorzio - dalla data dell'atto contenente l'accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale. Il regime della normativa di cui agli artt. 49 e 69 del d.p.r. n. 396/2000 delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio viene adeguato al nuovo istituto dell'accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile, mentre la modifica dell'art. 63 dello stesso d.p.r. n. 396/2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali. 3. La conciliazione con l assistenza degli avvocati (negoziazione assistita) È_una procedura co-gestita dagli avvocati delle parti finalizzata al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per talune materie, essa è strutturata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando sia in corso una procedu- Wolters Kluwer 7
14 Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione ra di negoziazione assistita e per la diversità delle materie trattate, in funzione complementare alla mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Il contenuto essenziale del predetto accordo è costituito dal termine per l espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e dall oggetto della controversia. In generale l accordo, analogamente a quanto previsto per l arbitrato, non può avere ad oggetto diritti indisponibili. Si introduce una disposizione che conferisce all avvocato il potere di autenticare le sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro. Non sono sottoposte a tale regime le azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140 bis del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare. La condizione di procedibilità si considera avverata se l invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti. Sono sempre procedibili, per l evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex art. 696 bis c.p.c., possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell ordinamento un precedente nell art. 5, comma 4, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione. É prevista la gratuità della prestazione dell avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patro- 8 Wolters Kluwer
15 Le linee generali della riforma cinio a spese dello Stato, disposizione in linea con l art. 17, comma 5 bis, del d.lgs. n. 28 del In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell istituto, viene previsto che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente. L invito a stipulare una convenzione che l avvocato di una parte rivolge all altra deve contenere, oltre all indicazione dell oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.. I poteri di certificazione dell autografia della firma apposta all invito avviene ad opera dell avvocato che formula l invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione. L accordo raggiunto all esito dell attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell accordo stesso alle norme imperative ed all ordine pubblico, mentre per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell art c.c. necessita l autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nei casi di avvenuta separazione personale, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all autografia delle firme e alla conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l ufficio giudiziario, viene previsto che l avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all accordo in tema di separa- Wolters Kluwer 9
16 Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione zione o divorzio, è obbligato a trasmettere all ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro , per la cui irrogazione è competente il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall art. 69 dell ordinamento dello stato civile. La mancanza di un udienza di comparizione dei coniugi nell ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell art. 3, comma 2 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. Si è quindi inserito nell art. 69, comma 1, dell ordinamento dello stato civile di cui al d.p.r. n. 396 del 2000, la lett. d bis) al fine di prevedere l annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio. Sono regolati gli effetti sulla prescrizione del diritto fatto valere determinati dall invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. Dalla stessa data della comunicazione dell invito, e per una sola volta, è impedita la decadenza dall azione. Tuttavia, se l invito non è accettato nel termine stabilito o è rifiutato, la domanda giudiziale, perché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Sono individuati gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita, divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza. Viene modificato l art. 12, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in tema di antiriciclaggio nel senso di escludere in capo all avvocato l obbligo di segnalazione di operazioni sospette, imposto ai professionisti dalla predetta legge, anche nell ipotesi di consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita. Sono introdotte norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita essendo previsto che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura 10 Wolters Kluwer
17 Le linee generali della riforma di negoziazione assistita al Consiglio dell ordine circondariale del luogo ove l accordo stesso è stato raggiunto e che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita trasmettendo i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell efficacia dell istituto. 4. L avvocato non può sentire i testimoni fuori dal processo (affidavit) Inizialmente con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all'ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), tale articolo - secondo quanto e- videnziato nella relazione di accompagnamento - si proponeva di introdurre, nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile, una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l onere di provare. Queste dichiarazioni, che potevano essere rilasciate al difensore anche prima del giudizio, sarebbero state destinate all utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare il suo prudente apprezzamento e di disporre l escussione del dichiarante come teste. Nel quadro di un intervento tendente a valorizzare la professionalità dell avvocato, il nuovo art. 257 ter c.p.c. introdotto dall'art. 15 in commento, rimetteva al difensore che avrebbe dovuto raccogliere la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell art. 252 c.p.c., e di attestare l autenticità della dichiarazione resa. Così configurate, le dichiarazioni scritte al difensore avrebbero trovato - sempre secondo la relazione di accompagnamento - sostanziale corrispondenza, pure nella diversità del contesto ordinamentale, nell'affidavit, quale istituto consolidato ed impiegato con successo non solo nelle procedure ispirate alla common law, ma anche in altri ordinamenti continentali. Tuttavia, il legislatore del cambiamento ha pensato bene di cancellare la suddetta norma sopprimendo l art. 15 del d.l. n. 132/2014 in sede di conversione in legge. Viene quindi confermato il generale principio che la prova si forma nel contraddittorio delle parti rappresentate nel processo civile e non al di fuori di quest ultimo. Wolters Kluwer 11
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