MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI II REPARTO 7ª DIVISIONE ===== ooo =====

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1 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI II REPARTO 7ª DIVISIONE ===== ooo ===== CAPITOLATO TECNICO Allegato 1 Procedura ristretta per la stipula di una convenzione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato per l affidamento di servizi di cassa, gestione e concessione di mutui relativi al Fondo Casa di cui all art. 43, comma 4, della L. n. 724/94 e dell art. 287 del Dlgs n. 66/2010 PREMESSA Ai sensi dell art. 43, comma 4, della L. n. 724/94 e dell art. 287 del D.lgs. n. 66/2010 è istituito il Fondo casa per il personale del Ministero della Difesa (escluso il personale dell Arma dei carabinieri) per la concessione di mutui agevolati per l acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di mutuo agevolato per l estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l acquisto della prima casa e in corso di ammortamento. I mutui hanno tasso fisso e rata costante. Nel presente capitolato vengono descritte le attività che costituiscono l oggetto del servizio. Per tutto quanto non espressamente qui indicato si rinvia alla normativa di riferimento del Fondo casa e segnatamente: l art. 43, comma 4, della L. n. 724/94 e l art. 287 e 1836 del D.lgs. n. 66/2010 in parte già citati (annesso A); gli artt del D.P.R. n. 90/2010 (annesso B) All articolo 389 del DPR n. 90/2010 è stabilito che il Ministero della Difesa possa stipulare convenzioni con Istituti di credito per lo svolgimento del servizio di gestione ed erogazione dei mutui sull intero territorio nazionale. Il Fondo casa costituisce un patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti da quello della Banca. A tal fine, la gestione del fondo deve essere svolta con apposita contabilità separata, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 385/1993 e s.m.i. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Mutui ipotecari destinati a: acquisto prima casa; estinzione parziale di mutui per acquisto prima casa in corso di ammortamento DURATA 10,15 e 20 anni. TASSO DI INTERESSE Tasso fisso di tipo agevolato pari all 1,50% + spread da definire all esito della procedura concorsuale. Ammortamento alla francese con rata costante AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO L importo massimo erogabile è pari a ,00 La somma massima mutuabile non può superare: il 90% del valore della casa in costruzione, comprensivo del costo del terreno; il 75% del valore dell immobile da acquistare; il 75% dell importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari in corso di ammortamento 1

2 A limitate condizioni possono essere concessi mutui in deroga ai sensi dell art. 392, comma 2 del DFPR n. 90/2010 CASI PARTICOLARI Nel caso di decesso del personale avente titolo, è consentita l erogazione al coniuge superstite, non legalmente separato, né divorziato o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purché titolari di pensione, sempreché la domanda di concessione sia stata inoltrata entro un anno dalla data di decesso. In caso di decesso del mutuatario durante il periodo di ammortamento trovano applicazione le regole sulla successione legittima o testamentaria. 1. DESCRIZIONE DELL INCARICO Premesso che la concessione dei mutui e la preordinata formazione delle graduatorie del personale sono atti rientranti nelle attribuzioni di questo Dicastero, il servizio richiesto prevede l apertura di un conto corrente di corrispondenza passivo intestato al Ministero della Difesa - Direzione di Amministrazione Interforze (in seguito DAI) sita in Roma, via Marsala e, così, denominato: Fondo Casa Ministero Difesa. Detto servizio prevede le seguenti principali operazioni: 1. Apertura e gestione del conto; 2. Accreditamento sul conto corrente, a cura della DAI, delle somme periodicamente disponibili; 3. Emissione di assegni circolari non trasferibili per l importo del mutuo erogato intestati al venditore, ovvero emissione di bonifico bancario per il diretto trasferimento delle somme; 4. Accreditamento sul suddetto conto degli interessi attivi maturati dalle risorse ivi depositate; 5. Riscossione delle rate di ammortamento dei mutui erogati; 6. Versamento delle sopra citate rate di ammortamento su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma, secondo la clausola del non riscosso per riscosso ; 7. Tenuta della contabilità analitica relativa ai movimenti del conto e rendicontazione periodica; 8. Analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente; 9. Valutazione e acquisizione delle garanzie ipotecarie; 10. Predisposizione e stipula del contratto di mutuo con annesso piano di ammortamento; 11. Gestione amministrativa dei finanziamenti; 12. Organizzazione e gestione di un servizio di home banking; 13. Ogni altro adempimento necessario al corretto e regolare funzionamento del servizio in oggetto. La durata del rapporto è stabilita in anni 9 a far data dalla comunicazione di avvenuta registrazione della convenzione da parte degli Organi di controllo. Il rapporto continuerà, tuttavia, ad essere efficace fino alla estinzione completa dei mutui erogati. Nessun compenso o commissione la banca percepirà per il servizio oggetto del presente capitolato tecnico a carico del bilancio del Ministero della Difesa. All istituto di credito competerà, comunque, il rimborso delle spese sostenute per imposte e tasse nonché il rimborso di eventuali spese per le attività propedeutiche alla concessione del mutuo e la gestione affidata, compresa la stipula del contratto di mutuo, nei limiti indicati in sede di offerta economica, con oneri a carico dei mutuatari. In nessun caso l Istituto di credito potrà rivalersi sull Amministrazione per il mancato pagamento di tali oneri. A titolo meramente informativo, senza che da tale indicazione possa scaturire diritto o pretesa dell Istituto di credito, si fa presente che l attuale consistenza delle somme destinate in apposita contabilità per l esercizio finanziario 2011 ammonta a ,00. Il fondo casa è un patrimonio per destinazione alimentato: dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della Difesa, pari al 15% della quota parte destinata al bilancio dell Amministrazione medesima, per ciascun esercizio finanziario; dall ammontare delle rate di ammortamento dei mutui erogati; 2

3 da una quota parte fino al 5% - delle risorse di pertinenza del Ministero della Difesa derivanti dalla valorizzazione e alienazione di immobili militari mediante la costituzione di fondi di investimento immobiliare di cui all articolo 314 del D.lgs n. 66/2010. da una quota parte fino al 10% - delle risorse di pertinenza del Ministero della Difesa derivanti dalle dismissioni di altri beni immobili del Ministero della Difesa di cui all art. 314 del D.lgs n. 66/2010. Il rapporto in questione sarà regolato dalle seguenti condizioni: 2. VERSAMENTI/RISCOSSIONI Il conto corrente è alimentato con versamenti due volte l anno, ovvero dopo il 15 gennaio e il 15 luglio, in misura pari all ammontare dei mutui da erogare, a tal fine effettuati dalla DAI e provenienti dalla Tesoreria centrale. I relativi ordinativi saranno trasmessi dalla DAI alla Banca accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali fungerà da ricevuta per l Amministrazione. Il conto è alimentato altresì dalle riscossioni delle rate mensili di ammortamento dei mutui erogati. Di tali operazioni la Banca rilascia idonea quietanza. 3. PAGAMENTI La Banca disporrà su detto conto con assegno circolare/ bonifico bancario in favore del venditore sulla base dei decreti di concessione del mutuo agevolato firmato dal Comandante della DAI o suo delegato. Per ogni pagamento effettuato mediante assegno circolare l Istituto di credito dovrà allegare al mandato i talloncini degli assegni recanti indicazione dei relativi estremi. Nel caso di eventuali pagamenti eseguiti mediante bonifico, ai fini della prova, sarà sufficiente l annotazione del pagamento apposta dalla Banca sul mandato, convalidato da timbro datario e firma della Banca medesima. La Banca non potrà erogare mutui che siano sprovvisti della copertura finanziaria a cura della DAI. E escluso, infatti, che l Istituto di credito possa anticipare somme. Nel caso di impossibilità di dar corso, in tutto o in parte, ad un ordinativo di pagamento inviato alla Banca per mancanza di disponibilità sul conto, la Banca deve darne immediata comunicazione alla DAI e a dar corso all operazione richiesta non appena ripristinata la provvista. L Istituto di credito provvede, mensilmente, al versamento delle rate di ammortamento dei mutui su apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale di Roma. La Banca il 15 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, effettua il versamento delle rate di ammortamento sull apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma. Tale versamento avviene secondo la modalità del non riscosso per riscosso: l istituto di credito è, pertanto, tenuto a tenere indenne l Amministrazione dal rischio di morosità e/o insolvenza provvedendo al versamento delle rate di ammortamento indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari. E ammessa la sospensione del pagamento delle rate del mutuo di cui all accordo ABI- Associazioni dei Consumatori Piano famiglie, in quanto compatibile. E ammessa, del pari, l operatività del Fondo di solidarietà di cui al DM 21/06/2010 n. 132 in quanto compatibile. La Banca effettua con cadenza annuale il versamento, sulla medesima contabilità, degli eventuali interessi maturati dalle somme riscosse e comunque affluite al suddetto conto. 4. ELENCO OPERAZIONI E CONTO RIASSUNTIVO MOVIMENTO DI CASSA La Banca trasmetterà alla DAI, con apposito modulo in doppio esemplare, l elenco delle operazioni effettuate con la documentazione probatoria sopra specificata. La DAI, in persona del dirigente responsabile o suo delegato, esprimerà il proprio benestare mediante restituzione di copia del citato modulo debitamente firmato. Il conto riassuntivo del movimento di cassa è rappresentato dal partitario di c/c ordinario tenuto dalla Banca e trasmesso con cadenza semestrale. Il rendiconto semestrale dovrà illustrare il numero e l ammontare dei mutui istruiti e di quelli in corso di istruttoria, l ammontare delle rate introitate e i versamenti eseguiti in Tesoreria provinciale. Al 31 dicembre di ogni anno l Istituto di credito trasmetterà alla DAI il rendiconto contabile complessivo delle operazioni svolte redatto in analogia a quello semestrale - e copia dell ultimo 3

4 foglio dell estratto conto da cui devono poter emergere il capitale e gli interessi maturati sulle somme depositate sul conto sia a titolo di capitale sia di rate di ammortamento. 5. CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI La misura del tasso di interesse attivo applicato sui depositi, da individuare con riferimento al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, sarà pari a quello riservato ai migliori clienti. I termini e le condizioni di valuta per i pagamenti e le riscossioni sono uguali a quelli riservati ai migliori clienti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.l. n.7 del 31 gennaio 2007 (conv. con modificazioni in del L. n. 40/2007), D. lgs. n. 231/2007, D.l n. 185 del 29 novembre 2008 (conv. con modificazioni in del L.n. 2/2009), al D.lgs n. 11 del 27/01/2010 di recepimento della Direttiva UE 2007/64/CE PSD del 13/11/2007 e, dalle Istruzioni della Banca d Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari- correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti del 25/02/2010. Resta fermo che per movimenti da eseguirsi presso sedi o dipendenze della medesima banca aggiudicataria sarà applicata la valuta compensata. 6. ISTRUTTORIA TECNICO-LEGALE La DIA, ricevute le graduatorie definitivamente approvate da ciascuno Stato Maggiore di Forza Armata, adotta il provvedimento di concessione del mutuo agevolato, risolutivamente condizionato al buon esito della valutazione del merito creditorio, a cura della Banca. Trasmette quindi alla Banca, unitamente alle graduatorie e a copia dei provvedimenti di concessione, la documentazione disponibile utile per l espletamento degli incombenti istruttori susseguenti. La banca espleterà l istruttoria tecnico-legale delle richieste di mutuo agevolato, assicurando, a tal fine: a. l analisi finanziaria della capacità di rimborso del richiedente, da completare, con l emissione di un atto formale, nel termine ultimo essenziale di 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria a cura del candidato mutuatario; b. la valutazione e l acquisizione delle garanzie ipotecarie nel termine di 10 giorni dall atto formale di cui alla lettera a); Nell espletamento di tali attività la Banca osserverà le procedure previste per la erogazione di mutui con fondi propri, con la medesima diligenza e professionalità, fermo restando le prescrizioni sancite nel presente capitolato. La banca comunica alla DIA, nel termine di cui alla lettera a), le risultanze di tali analisi, corredando i casi di ritenuta insolvibilità della documentazione probatoria necessaria per l adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti a cura dell Amministrazione. Nei limiti delle risorse trasferite la banca è autorizzata a scorrere la graduatoria, essendo esclusa, in modo categorico, qualunque forma di anticipazione. Nel caso in cui, all esito delle verifiche del merito di credito e del conseguente scorrimento della graduatoria, dovesse verificarsi una economia di risorse finanziarie, la Banca ne curerà il versamento alla tesoreria provinciale nel termine di 8 giorni dalla conclusione dell iter istruttorio tecnico-legale. 7. CONCESSIONE DEL MUTUO In forza del contratto che sarà stipulato all esito della procedura concorsuale cui il presente capitolato è dedicato, all Istituto di credito è conferito mandato a stipulare il contratto di mutuo in nome e per conto del Ministero della Difesa e ad erogare i relativi fondi. La data di stipula viene ordinariamente fissata, in base alla tempistica del trasferimento dei fondi, entro 60 giorni dalla adozione dell atto formale di cui alla lettera a) del paragrafo precedente. Nella fissazione della data, compatibilmente con le ragioni tecnico-organizzative della Banca, si tiene conto delle esigenze del mutuatario ma, comunque, il termine ultimo per la stipula del contratto di mutuo è fissato, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione con raccomandata a/r del provvedimento di concessione. La stipula del contratto di mutuo avviene contestualmente alla stipula del contratto di compravendita. La somma mutuata viene erogata, nella medesima sede, senza commissioni aggiuntive. Il pagamento è fatto nelle mani del notaio con assegni circolari non trasferibili intestati al venditore i cui dati, almeno cinque giorni prima della stipula, devono essere comunicati a cura del mutuatario all Istituto di credito. E possibile cointestare l atto di mutuo solo se entrambi i coniugi siano in presenza dei requisiti di cui all art. 391, comma 6 let. a), del DPR 90/2010 ovvero, appartenere al personale militare e/o civile del Ministero 4

5 della Difesa. Nei casi in cui solo uno dei coniugi sia in possesso di tale requisito l atto di compravendita dell abitazione potrà essere cointestato ai coniugi solo se in regime di comunione dei beni. Il coniuge, in comunione dei beni, non in possesso dei requisiti sopra richiamati interverrà all atto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca. Nel caso in cui uno solo dei coniugi possieda i requisiti richiesti e tra di essi viga il regime di separazione dei beni, l atto di compravendita dovrà essere intestato esclusivamente al coniuge in possesso del requisito di cui al comma 6 let. a). 8. GARANZIA:IPOTECA A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazione risultante dal contratto di mutuo, il dipendente mutuatario concede in favore dell Istituto bancario ipoteca volontaria di primo grado per un valore pari al doppio dell importo del mutuo concesso. Il dipendente deve consentire, a proprie spese, la rinnovazione della predetta ipoteca qualora alla scadenza della stessa il mutuo non dovesse essere totalmente estinto e/o dovesse sussistere una ragione di credito da parte dell Istituto bancario. La cancellazione delle ipoteche è disciplinata dall art. 40 bis del D.lgs 385/1993 s.m.i.. 9. GARANZIA: POLIZZA ASSICURATIVA A garanzia del mutuo il dipendente del Ministero della Difesa deve stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio, scoppio e fulmine con la previsione di liquidazione del danno in favore a prima richiesta e senza eccezioni. Il valore dell immobile da dichiarare a fini assicurativi è quello di perizia. 10. RATE DI AMMORTAMENTO Il rimborso della rata di ammortamento avviene in rate mensili di importo costante. Le rate di ammortamento sono corrisposte dai mutuatari all Istituto di credito posticipatamente, il 5 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, senza incorrere in sanzioni.. Il ritardato pagamento di ciascuna rata comporta il pagamento, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza, degli interessi di mora nella misura del tasso di interesse applicato maggiorato di 2 punti. A tal fine, ai sensi dell art. 40 del T.U. bancario D.lgs n. 385/1993 s.m.i. costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il ritardato pagamento è causa di risoluzione espressa del contratto quando si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive. 11. SOSTITUZIONE Nei limiti fissati dall art. 392 del DPR n. 90/2010 può essere erogato un finanziamento per estinguere un precedente contratto di mutuo. In tali casi si applicano le disposizioni previste ai paragrafi 6 e ESTINZIONE Il mutuo può essere estinto anticipatamente in tutto o in parte, con pagamento in unica soluzione. E esclusa l applicazione di penalità a carico del mutuatario. Si applicano gli art. 120 ter e 161, comma 7ter, del D.lgs n. 385/1993 (T.u.b.) 13. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Il contratto di mutuo non contiene clausole che attribuiscano alla Banca la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di contratto. 14. ALTRI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO La banca avrà cura di inserire nel contratto di mutuo i seguenti casi di risoluzione del contratto ex art c.c.: Violazione del divieto di costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione in favore di terzi sull immobile per il quale è stato concesso il mutuo e fino al suo ammortamento; 5

6 Non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione allegate alla domanda di concessione del mutuo, ovvero violazione degli obblighi assunti nella domanda di concessione e nel relativo contratto. Mancato consolidamento dell ipoteca In tutti i casi di risoluzione ex art c.c., salve le conseguenze penali, si procede, nelle forme di legge, al recupero del capitale residuo. Dalla data di ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto fino al versamento della somma residua, il mutuatario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse applicato maggiorata di due punti. Il mutuatario è tenuto, altresì, al pagamento delle rate di mutuo. Nell ipotesi di dichiarazione e/o documentazione non veritiera del dipendente è, altresì, prevista la decadenza permanente della facoltà di chiedere la concessione di mutui agevolati. 15. VENDITA DELL IMMOBILE La vendita dell immobile oggetto del finanziamento è subordinata all estinzione totale del mutuo, preventiva o contestuale alla vendita stessa. La banca inserisce apposita clausola nel contratto di mutuo. In caso di estinzione totale la Banca, previa acquisizione dell importo residuo, comunica all AD la data di estinzione del mutuo per la successiva trasmissione dell assenso alla cancellazione dell ipoteca, salvo buon fine. 16. MUTUI INTEGRATIVI La Banca può erogare al personale dell Amministrazione Difesa beneficiario di un mutuo agevolato anche un mutuo integrativo alle condizioni di mercato vigenti per la migliore offerta riservata dall istituto alla clientela privata. 17. ESECUZIONE CONTRATTUALE La DAI assicura l esecuzione contrattuale espletando il controllo sull attività svolta dall Istituto di credito in relazione alle clausole contenute nella convenzione alla cui stipula è preordinata la presente procedura concorsuale. 18. DISPOSIZIONE DI CHIUSURA Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato trovano applicazione le norme e le prassi bancarie. 6

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