Anno 2016 RF321 LEGGE DI BILANCIO 2017 REGIME DI CASSA PER LE SEMPLIFICATE

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1 Anno 2016 RF321 REDAZIONE FISCALE Pag. 1 / 8 OGGETTO LEGGE DI BILANCIO 2017 REGIME DI CASSA PER LE SEMPLIFICATE RIFERIMENTI LEGGE BILANCIO 2017 IN ATTESA DI PUBBL. IN GU ART. 66 TUIR ART. 18 DPR 600/73 CIRCOLARE DEL 16/12/2016 Sintesi: la Legge di bilancio 2017 modifica, dal periodo d imposta 2017, il regime di tassazione delle contabilità semplificate (cd. imprese minori ); per la determinazione del reddito sarà applicabile non più il principio di competenza (che risulterà destinato alle sole contabilità ordinarie), ma quello di cassa. Tra le principali novità conseguenti all applicazione del regime di cassa, si rileva quanto segue: Principio di cassa: il reddito sarà costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi e proventi percepiti (non più conseguiti ) e le spese sostenute (per cassa) nel periodo; analogo criterio viene disposto per le altre componenti positive e negative di reddito (il cui elenco rimane inalterato) Passaggio di regime: nel periodo in cui si transita dal criterio di competenza a quello di cassa (2017 per la generalità dei casi o, in futuro, al passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata): - dal reddito di tale periodo viene sottratto l importo delle rimanenze finali dell esercizio precedente (che non andranno più stanziate a conto economico a fine anno) - ricavi/compensi e spese che hanno già concorso alla formazione del reddito col principio di competenza non assumono rilevanza nel successivo periodo d imposta dell incasso - concetti analoghi si adottano nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria Irap: anche l Irap delle imprese in contabilità semplificata è determinata in base al principio di cassa Contabilità ordinaria: rimane possibile optare per il regime di contabilità ordinaria (continuando ad applicare il regime di competenza); tuttavia è introdotta la durata minima di un triennio. Adempimenti contabili: i contribuenti in contabilità semplificata applicheranno le seguenti regole (in buona parte mutuate dal regime di professionisti): registri cronologici di incassi e pagamenti: dovranno annotare in due appositi registri (separati dai registri Iva), in modo analitico e cronologico, rispettivamente i ricavi incassati e le spese sostenute e pagate; con annotazione separata (da effettuare entro il termine di presentazione di Unico) vanno indicati i componenti positivi/negativi diversi dei ricavi e dalle spese (es: sopravvenienze, ecc.) registri IVA integrati: possono sostituire i registri cronologici di incassi e pagamenti qualora: - vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA - si riporti l ammontare complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono semplificazione: è ammesso optare, con durata minima di un triennio: - per la tenuta dei registri IVA senza annotazione di incassi/pagamenti (dunque, nei modi ordinari), fermo restando l obbligo di separata annotazione delle operazioni escluse da Iva - operando in tal caso la presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento (che non rileverà più). La legge di Bilancio 2017 reca importanti novità per le imprese in regime di contabilità semplificata, (destinato, come noto, alle imprese individuali, società di persone ed enti no profit con attività commerciale). In particolare si segnala il cambio di rotta sul principio di determinazione del reddito: passando dall attuale principio di competenza (art. 109 c. 1 e 2 Tuir) a quello (obbligatorio) del regime di cassa. In conseguenza di ciò, la revisione delle regole contabili per chi rientra in tale regime (i cui limiti di ricavi non subiscono variazioni), improntata alla semplificazione dei registri e delle relative annotazioni.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 2 / 8 DECORRENZA: le novità si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dunque dal 2017 per le imprese individuale e società di persone). Con apposito DM (da emanare entro il 31/01/2017) potranno essere introdotte delle disposizioni attuative. ART. 66 TUIR FINO AL 2016 DAL Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 59, 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 58 e 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale e' stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro Il reddito d impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l ammontare dei ricavi di cui all articolo 85 e degli altri proventi di cui all articolo 89 percepiti nel periodo d imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell esercizio dell attività d impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all articolo 57, dei proventi di cui all articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all articolo 101 (invariato) 3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. LIMITI PER IL REGIME SEMPLIFICATO Il regime di contabilità semplificata si applica, a prescindere dall'attività svolta: alle imprese individuali alle società di persone agli enti non commerciali con attività commerciale (non prevalente): che: nell'anno precedente, relativamente a tutte le attività esercitate hanno conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti: : nel caso di attività di prestazione di servizi : negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di beni).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 3 / 8 Attività miste: i soggetti che esercitano entrambe devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall'attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi. Tali limiti non hanno subito modifiche della Legge di bilancio 2017 (per approfondimenti si rimanda all apposita RF 322/2016). Periodi d imposta successivi: l art. 18 c. 1 Dpr 600/73 si limita a disporre che tali limiti vanno valutati col principio di competenza in relazione ai ricavi conseguiti nell ultimo anno di applicazione di tale criterio. Ciò significa che a valere sul periodo successivo a quello in cui si è fatto accesso alla contabilità semplificata andrà fatto riferimento al un criterio di cassa: i limiti saranno confrontati con i ricavi percepiti nell anno precedente (art. 18 c. 11 Dpr 600/73), con criterio analogo ai contribuenti minimi e forfettari (v. CM 10/2016). REGOLE DI TASSAZIONE La legge di Bilancio 2017 interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori. A tal fine, sono state apporta numerose modifiche all art. 66 TUIR. REGOLE FINO AL PERIODO 2016 Attualmente le cd. imprese minori, ammesse al regime di contabilità semplificata e che non hanno esercitato l opzione per il regime ordinario, determinano il reddito imponibile come differenza tra: COMPONENTI POSITIVI - ricavi/autoconsumo (di cui all art. 85 TUIR) - plusvalenze - sopravvenienze attive - utili, dividendi e interessi (art. 89 TUIR) - proventi immobiliari - rimanenze finali COMPONENTI NEGATIVI - esistenze iniziali - spese per lavoro - interessi passivi - oneri fiscali e contributivi e oneri di utilità sociale - minusvalenze e sopravvenienze passive - quote di ammortamento - accantonamento di quiescenza e previdenza - spese relative a più esercizi Tale risultato subisce aumenti e diminuzioni secondo le esistenze e le rimanenze; viene aumentato delle plusvalenze realizzate nel periodo d imposta e diminuito delle minusvalenze; analoghe operazioni di aumento o diminuzione valgono per le sopravvenienze attive e passive. REGOLE DAL PERIODO 2017 A partire dal 1/01/2017 per i contribuenti in contabilità semplificata il reddito d impresa ed il valore della produzione netta Irap viene determinato secondo il criterio della cassa in sostituzione del criterio della competenza, che resterà in vigore solo per i soggetti in contabilità ordinaria (anche per opzione). Le imprese minori determinano così il reddito come differenza tra componenti positivi percepiti e spese sostenute nel medesimo periodo d imposta. Viene coerentemente: - confermato il riferimento ai commi 1 e 2 dell art. 110 sulla determinazione dei componenti negativi - eliminato lo stanziamento delle rimanenze finali (che non figureranno neppure come iniziali).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 4 / 8 Continueranno a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti, ma, anch essi, in applicazione del principio di cassa: plusvalenze sopravvenienze attive proventi immobiliari (art. 90 TUIR) minusvalenze sopravvenienze passive autoconsumo Ammortamenti e accantonamenti TFR/TFM: la mancata modifica del comma 2 dell art. 66 Tuir si ritiene comporti l applicazione di un regime analogo a quello dell art. 54 Tuir per i professionisti: - ammortamenti e accantonamenti TFR/TFM: permane la deduzione per competenza - plus/minusvalenze: rileva il periodo di incasso del corrispettivo di vendita del cespite. Altri componenti: nulla viene disposto in materia di: componenti negativi rateizzati (es.: quote di spese di manutenzione e riparazione che residuano da esercizi precedenti; quote di plusvalenze rateizzate; ecc.) regime delle perdite (che deve intendersi invariato: la perdita è utilizzabile solo nel periodo d imposta in cui è generata in compensazione di qualsiasi tipo di reddito, essendo l eventuale eccedenza non utilizzata non riportabile ai periodi d imposta successivi). Regole di attuazione: saranno introdotte con apposito DM da emanare entro il 31/01/2017. CORRISPETTIVI PERIODICI < : con modifica l art. 66 c. 3 Tuir, è soppressa: la possibilità di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es: contratti di locazione, assistenza tecnica o contabile, di somministrazione di gas, elettricità, ecc.) relativi a spese di competenza di 2 periodi d imposta e di importo < (con riferimento al costo indicato nel documento di spesa, al netto dell IVA) nell esercizio in cui si riceve il documento probatorio (solitamente la fattura), anziché quello di maturazione dei corrispettivi, in deroga ai criteri di cui all art. 109, TUIR. Tale possibilità, quindi, non trova più applicazione per i contribuenti in contabilità semplificata. PERIODO D'IMPOSTA 2016 IMPRESE IN SEMPLIFICATA IMPRESE IN ORDINARIA IMPRESE IN SEMPLIFICATA PERIODO D'IMPOSTA 2017 IMPRESE IN ORDINARIA PRINCIPIO DI COMPETENZA PRINCIPIO DI CASSA PRINCIPIO DI COMPETENZA REGIME TRANSITORIO In considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito, sono introdotte delle disposizioni analoghe a quelle previste per l ingresso nel regime forfettario. RIMANENZE FINALI ANTE INGRESSO NEL REGIME DI CASSA E disposto che: il reddito del primo anno di applicazione delle nuove regole (2017) deve essere ridotto dell importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell esercizio precedente (2016), secondo il principio di competenza (ciò perché con le nuove regole le rimanenze non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d impresa)

5 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 5 / 8 Note: analogo discorso andrà applicato in futuro, in sede di eventuale ingresso nel regime di contabilità semplificata dal regime di contabilità ordinaria. Al contrario, non andranno effettuati particolari operazioni nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfettario (entrambi assoggettati a regime di cassa). Criticità: l irrilevanza delle rimanenze iniziali (quale componente negativo di reddito) può determinare una perdita nel 1 anno di applicazione, il cui recupero segue le regole e le limitazioni viste in precedenza. Per i contribuenti minimi l eventuale eccedenza di rimanenze rispetto ai ricavi costituiva un importo che andava dedotto dai ricavi dell anno successivo; è possibile che il DM attuativo disponga nel merito. PASSAGGIO DAL REGIME DI COMPETENZA REGIME DI CASSA Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso si passi da un periodo d imposta in cui si applicano le nuove regole previste per le imprese minori (art. 66 TUIR) ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa: i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. SUGGERIMENTO: in sostanza si deve, in ordine temporale: A) in primo luogo: guardare al periodo precedente e determinare il reddito con le regole proprie di tale periodo B) secondariamente: in relazione alle componenti che non hanno rilevato nel periodo precedente, se si transita dal regime: ordinario a quello dei minimi: sono comunque imponibili/deducibili nel periodo successivo dal regime dei minimi a quello ordinario Iva: sono rilevanti sempre secondo il principio di cassa. PASSAGGIO da REGIME DI COMPETENZA al REGIME DI CASSA (regime di competenza) INGRESSO nel regime di cassa 1 Si determina prima il reddito secondo 2 Si determina poi il reddito del periodo successivo l'ordinario principio della competenza rendendo rilevanti i componenti non tassati/dedotti (non rilevano gli aspetti finanziari) nel periodo precedente PASSAGGIO da REGIME DI CASSA al REGIME DI COMPETENZA (regime di cassa) RITORNO al regime di competenza 1 Si determina prima il reddito secondo il principio "di cassa" (non rileva la competenza) 2 Poi si determina poi il reddito del periodo successivo continuando ad applicare il principio di cassa ai componenti positivi/negativi del periodo precedente

6 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 6 / 8 Esempio1 Esempio2 Il sig. Verdi, agente di commercio, applica il regime di cassa dal Riceve provvigioni per di competenza del 2016 ma percepiti nel 2017, primo anno di applicazione del regime di cassa. In tal caso: - le provvigioni vanno dichiarate nell anno 2016 e non nel con obbligo di emissione della fattura in quest ultimo periodo (art. 6 Dpr 622/72). Il sig. Bianchi, commerciante, nel 2017 è entrato nel regime di cassa. Nel caso nel 2018 opti per il regime ordinario, non può assumere come esistenze iniziali le merci in rimanenza al 31/12/2017, in quanto nell anno di applicazione del regime di cassa il costo sostenuto per l acquisto delle stesse è stato integralmente dedotto (principio di cassa). CONTRIBUENTI MINIMI: la CM 7/2008 (in relazione ai contribuenti minimi) aveva chiarito che le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto, e quindi dedotto, nel corso dell'applicazione delle regole del regime non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR. Diversamente qualora con riferimento alle merci in rimanenza non è stato effettuato il relativo pagamento le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza. Quindi, le rimanenze, ove non ne sia stato effettuato il pagamento, rilevano come esistenze iniziali nel periodo di fuoriuscita dal regime. RIMANENZE FINALI AL 31/12/2016 QUOTA PAGATA ENTRO IL 31/12/2016 QUOTA PAGATA NEL 2017 NESSUN VALORE DI RIMANENZA INIZIALE 2017 RIMANENZA INIZIALE 2017 INDICAZIONE TRA I BENI FISICAMENTE PRESENTI A MAGAZZINO NEL 2017 E probabile che il medesimo concetto sarà riproposto per il regime di cassa delle contabilità semplificate. IRAP Ai fini della determinazione della base imponibile Irap viene inserito il comma 1-bis all art. 5-bis del Dlgs. 446/97, il quale dispone che l Irap delle imprese in contabilità semplificata è determinata coi criteri di cui al nuovo art. 66 Tuir, cioè applicando il principio di cassa (es: non rilevano le rimanenze finali) permanendo le indeducibilità/non imponibilità specifiche previste dall art. 5-bis c. 1 Dlgs. 446/97 (costo del lavoro; plus/minusvalenze; sopravvenienze attive/passive; ecc.). ADEMPIMENTI CONTABILI REGOLE FINO AL PERIODO 2016 Il regime semplificato esonera le imprese minori dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro inventari ecc.); resta presente l obbligo di compilare le scritture rilevanti ai fini fiscali, e cioè i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili, qualora si vogliano portare in deduzione gli ammortamenti. REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti in esame possono anche non tenere detto registro, a condizione che se le relative annotazioni siano effettuate sul registro IVA acquisti. Anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, vanno separatamente annotate nei registri IVA, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA; nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi, oppure nel registro fatture emesse, se si tratta di componenti positivi.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 7 / 8 Coloro che effettuano solo operazioni non soggette a registrazione devono annotare in apposito registro l'ammontare globale delle entrate/uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro le integrazioni sul valore delle rimanenze. Entro il termine di presentazione della dichiarazione, il registro degli acquisti va integrato : con l'ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d'imposta con tutte le scritture di rettifica necessarie per la determinazione del reddito di competenza (ratei, risconti, accantonamento al TFR, etc.). I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare tali spese cumulativamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino effettivamente erogate e correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro. REGOLE DAL PERIODO 2017 Con le nuove regole introdotte dalla Legge di bilancio 2017, per i contribuenti semplificati si assiste ad una modifica degli obblighi contabili, con l introduzione di due regimi alternativi. 1) REGISTRI IVA E REGISTRI DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI Il contribuente: oltre agli ordinari registri Iva (registro acquisti, vendite e/o corrispettivi) deve tenere: a) apposito registro in cui annotare, cronologicamente i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo b) le generalità, l indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento c) gli estremi della fattura o altro documento emesso b) apposito registro dove annotare cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (criterio di cassa) le spese sostenute nell esercizio; per ciascuna spesa vanno indicate: a) le generalità, l indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che incassa b) gli estremi della fattura o altro documento emesso N.B.: l art. 18 c. 2 Dpr 600/73, per le spese non richiama l obbligo di indicare il relativo importo, a differenza di quanto previsto per i ricavi. Altri componenti positivi e negativi di reddito (es: ammortamenti; sopravvenienze; ecc.): - l annotazione va fatta sempre in tali registri (per monitorarne incassi e i pagamenti) - essendo, tuttavia possibile (come attualmente previsto) godere di un maggior termine per la registrazione, che scade entro il termine di presentazione di Unico. 2) REGISTRI IVA INTEGRATI E possibile tenere i soli registri Iva (dunque, non anche i registri cronologici di incassi e pagamenti) laddove: le annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva siano effettuate separatamente nei registri IVA i registri Iva siano integrati in modo analitico degli incassi dei pagamenti

8 Redazione Fiscale Info Fisco 321/2016 Pag. 8 / 8 ATTENZIONE: in deroga a quest ultimo obbligo, è comunque ammesso: al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti indicare le sole operazioni per le quali entro il termine dell anno non è intervenuto l aspetto finanziario (operazioni attive non incassate e operazioni passive non pagate). Se l incasso o il pagamento non è avvenuto nell anno di registrazione: nei registri va riportato l importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono essendo così desumibili per differenza le operazioni per i quali è intervenuto l incasso/pagamento. In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti vanno annotati separatamente nei registri stessi, nell anno in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva. OPZIONE REGISTRAZIONE VALE INCASSO Una ulteriore semplificazione riguarda: l esercizio di una apposita opzione vincolante per un triennio al fine di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti (fermo restando l obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA) in applicazione della quale sorge una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa). N.B.: in questo caso non si dovrà monitorare l aspetto finanziario (obbligo che aggrava gli adempimenti delle contabilità semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale). L opzione introduce una presunzione assoluta, senza che, dunque, possa essere contestata l errata applicazione del principio di cassa in sede di eventuale verifica. Criticità: il principio sarà probabilmente disciplinato dal DM attuativo, per evitarne gli aspetti critici; si pensi: - al contribuente intenda addomesticare la perdita non registrando delle spese (considerando che ai fini Iva l obbligo ricorre per i soli ricavi); il costo sarà dedotto nei periodi successivi, eludendo l art. 8 Tuir - alla presenza di fatture registrate (dunque incassate per presunzione assoluta), ma successivamente inesigibili ; non è chiaro se possa operare il minor ricavo/eventuale deduzione. OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA I contribuenti che intendono proseguire nell applicazione del principio di competenza: devono optare per la tenuta della contabilità ordinaria (con tutti i maggiori oneri conseguenti) per la durata minima di 3 anni (posto la diversa modalità di calcolo dell'irpef - v. RF 322/2016). LE NOVITA PER I CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA Decorrenza Fino al 31/12/2016 Dal 1/01/2017 Determinazione reddito Irpef Determinazione reddito Irap Criterio di competenza Criterio di cassa Registri contabili Registri Iva Registri Iva Registro incassi pagamenti Opzione (triennale) Regime contabilità ordinaria Regime contabilità ordinaria Coincidenza incasso e/o pagamento con la data di registrazione delle fatture (emesse e ricevute).

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