DVR Appendice DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1 ISTITUTO COMPRENSIVO V. Veneto Comune di Lentini Prov. di Siracusa

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1 Rev agosto 2014 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 1 ISTITUTO COMPRENSIVO V. Veneto Comune di Lentini Prov. di Siracusa DVR Appendice Relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle Lavoratrici Gestanti I Datore di lavoro Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il consulente esterno R.S.P.P. Dott. Arch. Salvatore Virzì

2 Sommario 1 Premessa Definizioni Analisi del rischio Criteri adottati per la valutazione del rischio Schema di valutazione Elenco dei rischi ai sensi del D.Lgs. 151/ Individuazione e valutazione del rischio Descrizione delle mansioni e delle attività lavorative presenti in maniera trasversale presso le unità Individuazione dei fattori di rischio per gruppo omogeneo di lavoratrici Individuazione dei fattori di rischio per reparto/servizio Definizione delle misure di prevenzione e protezione Conclusioni Attività del Medico Competente Risultati della valutazione del rischio Informazione delle lavoratrici ALLEGATO I Informazione delle lavoratrici

3 1 Premessa Il D.Lgs 81/2008.ha come finalità (art1) la tutela dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/2008) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati alle lavoratrici (differenza di genere) Le disposizioni a tutela della salute e della sicurezza e le misure di prevenzione e protezione da adottare nei riguardi delle lavoratrici madri esposte a rischi specifici potenziali individuate nel presente documento vengono adottate nel rispetto delle Linee Direttrici elaborate dalla Commissione dell Unione Europea (92/85/CEE) e del D.Lgs. 151/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"). Il D. Lgs 26 marzo 2001 n 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n 53, al Capo II, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell articolo 8. In ordine a quanto previsto, il datore di lavoro deve pertanto adempiere ad una serie di obblighi che devono intendersi aggiuntivi rispetto ai contenuti legislativi della normativa riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. Gli obblighi principali derivanti da tale innovazione normativa comportano: - il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; - l obbligo di valutare, nell ambito e agli effetti della valutazione di cui all art. 17, del D. Lgs 81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allegato C,nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla commissione dell Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare; 3

4 - obbligo di informare, come dall art. 36 dello stesso D. Lgs 81/2008 sopra richiamato, le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. La tutela si applica altresì alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento fino al compimento dei 7 mesi d età) La presente valutazione costituisce l adempimento ai precedenti disposti normativi e deve intendersi parte fondamentale ed integrante del Documento di Valutazione dei rischi come previsto ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 81/2008. ed è rivolta a tutto il personale femminile. 4

5 2 Definizioni Ai fini della presente valutazione dei rischi si intende per: - lavoratrice salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative - lavoratrice gestante ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; - lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi; - lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi. - rischio potenziale: la possibilità intrinseca che qualcosa possiede (materiali, attrezzature, metodi e prassi di lavoro) di provocare danno. - rischio: la probabilità che le potenzialità di danno si realizzino alle condizioni d'uso e/o di esposizione e la possibile entità del danno. - valutazione del rischio: esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o da ridurre i rischi. 5

6 3 Analisi del rischio 3.1 Criteri adottati per la valutazione del rischio La presente valutazione viene redatta nel rispetto delle Linee Direttrici elaborate dalla Commissione dell Unione europea, ed individua le misure di prevenzione e protezione da adottare nei casi di esposizione. Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la presente valutazione comprende le seguenti tre fasi: - identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla rilettura ed all approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio, all interno delle quali i rischi si intendono potenziali. - valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi: l accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici incinte, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano): in relazione all appartenenza della lavoratrice, alle singole aree omogenee di rischio é possibile identificare le lavoratrici effettivamente esposte a rischi per la salute e la sicurezza. Le considerazioni sull esposizione a rischi, derivano dalla successiva tabella di valutazione con la quale, è possibile individuare le situazioni di rischio per le lavoratrici appartenenti alla specifica area di rischio per mansione, che informino il Datore di Lavoro sul proprio stato di gravidanza. Il processo di valutazione adoperato viene schematizzato nel successivo diagramma di flusso: 6

7 3.2 Schema di valutazione ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA LAVORATRICE SI LA LAVORATRICE SVOLGE LE ATTIVITÀ DI CUI AGLI ALLEGATI A e B? NO VIGE IL DIVIETO DI ADIBIRE LA LAVORATRICE A TALI ATTIVITÀ LA LAVORATRICE SVOLGE LE ATTIVITÀ DI CUI ALL ALLEGATO C? NO INFORMAZIONE A LAVORATRICE E RLS VI SONO RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DELLA LAVORATRICE? NO LA LAVORATRICE PUÒ ESSERE ADDETTA AD ALTRI COMPITI LAVORATIVI? SI NO COMUNICAZIONE SCRITTA AL MINISTERO DEL LAVORO CHE DECIDE L INTERDIZIONE DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE SALVO SITUAZIONI COMUNQUE PREGIUDIZIEVOLI PER LA SALUTE DELLA LAVORATRICE, LA STESSA PUÒ CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE 7

8 3.3 Elenco dei rischi ai sensi del D.Lgs. 151/01 Di seguito riportati l elenco dei rischi per le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001 CONDIZIONE LAVORATIVA DIVIETI E LIMITAZIONI Allegato A al D.Lgs. 151/2001 Trasporto e sollevamento di pesi Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. 262/2000) Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56 Lavori che espongono a silicosi ed asbestosi, nonché alle malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 Lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse Lavori di manovalanza pesante Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame Divieto in gravidanza Divieto secondo rischio individuato Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto 8

9 LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001 CONDIZIONE LAVORATIVA Lavori di monda e trapianto del riso Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto DIVIETI E LIMITAZIONI Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro Allegato B al D.Lgs. 151/2001 a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; Durante la gestazione b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. Lavori sotterranei di carattere minerario Durante la gestazione Durante la gestazione e nel periodo successivo al parto di cui all art. 6 del D.Lgs. 151/2001 Durante la gestazione e nel periodo successivo al parto di cui all art. 6 del D.Lgs. 151/2001 Art. 53 del D.Lgs. 151/2001 Lavoro notturno Divieto di adibizione al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; Secondo risultanze della valutazione dei rischi b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; Secondo risultanze della valutazione dei rischi c) rumore; Secondo risultanze della valutazione dei rischi d) radiazioni ionizzanti; Secondo risultanze della valutazione dei rischi 9

10 LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001 CONDIZIONE LAVORATIVA DIVIETI E LIMITAZIONI e) radiazioni non ionizzanti; Secondo risultanze della valutazione dei rischi f) sollecitazioni termiche; Secondo risultanze della valutazione dei rischi g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. Secondo risultanze della valutazione dei rischi Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. Secondo risultanze della valutazione dei rischi Agenti chimici: gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Secondo risultanze della valutazione dei rischi Secondo risultanze della valutazione dei rischi c) mercurio e suoi derivati; Secondo risultanze della valutazione dei rischi d) medicamenti antimitotici; Secondo risultanze della valutazione dei rischi e) monossido di carbonio; Secondo risultanze della valutazione dei rischi f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. Secondo risultanze della valutazione dei rischi Processi e condizioni di lavoro Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Lavori sotterranei di carattere minerario. Secondo risultanze della valutazione dei rischi Secondo risultanze della valutazione dei rischi 10

11 4 Individuazione e valutazione del rischio 4.1 Descrizione delle mansioni e delle attività lavorative presenti in maniera trasversale presso le unità Gruppo 1: Amministrativi Tab. A IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATRICI ESPOSTE A RISCHIO SPECIFICO Amministrativi Uscieri/Bidelli Bibliotecari Gruppo 2: Docenti Docenti Docenti con utilizzo di VDT/LIM A tal riguardo occorre osservare che sono state considerate tutte le possibili mansioni a cui potrebbero essere adibite le lavoratrici. La quantificazione di ciascun rischio individuato è riportata in funzione dei seguenti periodi: periodo della gravidanza, che va dal momento del concepimento alla nascita del bambino; primo periodo di allattamento, che va dalla nascita fino al compimento del settimo mese del bambino; secondo periodo dell'allattamento, che dall'ottavo mese di età del bambino arriva fino al compimento del primo anno di vita. Tali periodi sono stati individuati sulla base della specifica normativa di riferimento, ampiamente riportata nei paragrafi precedenti. I livelli di rischio sono espressi nella scala tra 1 e 4. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento. Pertanto in tali casi occorrerà, di concerto con il medico competente, adibire la lavoratrice ad attività che non la espongano ai rischi individuati o, nella comprovata impossibilità di ricollocamento, provvedere alla temporanea sospensione della lavoratrice, secondo le modalità definite dalle vigenti normative. 11

12 La diminuzione del rischio al passare del tempo, registrabile nelle tabelle seguenti per taluni fattori di rischio, è legata alla considerazione che, con il crescere del bambino si registra una crescente autonomia dello stesso dalle funzioni dell'allattamento materno, e un ristabilirsi graduale delle condizioni psico-fisiche della madre, tali da garantire i requisiti necessari allo svolgimento dei compiti assegnati. Qualora una lavoratrice faccia parte della squadra di emergenza, si dovrà provvedere alla sua sostituzione dalle attività in questione durante tutto il periodo della gravidanza. Occorre tuttavia evidenziare che le affermazioni riportate nelle seguenti tabelle, devono essere considerate indicative e quale base di partenza, per il medico competente e il Datore di Lavoro, per le valutazioni specifiche che dovranno essere di volta in volta effettuate per ogni singolo caso, in relazione al reparto frequentato e alla tipologia di attività svolta. LR = Livello di rischio. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento 4.2 Individuazione dei fattori di rischio e misure di prevenzione per gruppo omogeneo di lavoratrici G R U P P O 1 A M M I N I S T R A T I V I Amministrativi con utilizzo di VDT Uscieri/Bidelli Bibliotecari Fattore di Rischio L R L R L R Misure di Prevenzione e Protezione Gravidanza 1 periodo 2 periodo Movimentazione manuale dei carichi Le attività non prevedono un rischio elevato per la movimentazione di carichi. In ogni caso in particolare per gli uscieri e i bibliotecari evitare anche quella occasionale nel periodo di gravidanza. In base a quanto definito nel D.Lgs. 151/01 art. 7, All.A e in base alle risultanze della valutazione dei rischi di cui all art.11 e allegato C lett. b, nel caso non sia possibile dispensare la lavoratrice da tali compiti, vige il divieto per tutto il periodo di gravidanza. 12

13 Postura In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause dall'attività amministrativa Utilizzo del VDT Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l adozione delle seguenti misure: disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; formazione e informazione sui rischi correlati all utilizzo prolungato del VDT; sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato; carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice. Ritmo di Lavoro Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico G R U P P O 2 D O C E N T I Docenti Docenti con utilizzo di VDT/LIM Fattore di Rischio L R L R L R Misure di Prevenzione e Protezione Gravidanza 1 periodo 2 periodo Movimentazione manuale dei carichi Le attività non prevedono un rischio elevato per la movimentazione di carichi. In ogni caso evitare anche quella occasionale nel periodo di gravidanza. In base a quanto definito nel D.Lgs. 151/01 art. 7, All.A e in base alle risultanze della valutazione dei rischi di cui all art.11 e allegato C lett. b, nel caso non sia possibile dispensare la lavoratrice da tali compiti, vige il divieto per tutto il periodo di gravidanza. Postura eretta Lo svolgimento delle attività prevede lo 13

14 prolungata stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro, se ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza (v. nota 1) Utilizzo del VDT Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene suff. l adozione delle seguenti misure: disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; formazione e informazione sui rischi correlati all utilizzo prolungato del VDT; sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato; carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice. Ritmo di Lavoro Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico Rumore Il livello di rumore generato da alcune macchine comunemente utilizzate è inferiore agli 80 dba. Prevedere se necessario un indagine specifica per la valutazione di casi particolari Nota 1 Per turno di lavoro, nel caso di lavori che obbligano ad una postura eretta prolungata, si intende un orario di lavoro full time. Nel caso di lavoratrici part time, sarà il medico competente a valutare lo specifico caso. 14

15 4.3 Individuazione dei fattori di rischio per reparto/servizio RISCHI PREVALENTI REPARTI/SERVIZI Biologico Chimico Ergonomico posture incongrue MMC Rumore Colpi, vibrazioni Radiazioni ionizzanti Sollecitazioni termiche Lavori su scale e impalcature mobili o fisse Lavoro notturno UFFICI X APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

16 4.4 Definizione delle misure di prevenzione e protezione FATTORE DI RISCHIO PERIODO TUTELATO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI Trasporto e sollevamento pesi Movimentazione manuale dei carichi Gestazione Allegato A al D.Lgs. 151/2001 Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto Allegato A al D.Lgs. 151/2001 Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Radiazioni non ionizzanti Gestazione Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Lavori che comportano l esposizione a rumore Gestazione (per esposizione inferiore agli 80 sba LEP) e fino a 7 mesi dopo il parto per esposizioni maggiori di 90 dba LEP. Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Allegato A al D.Lgs. 151/2001 Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Allegato A al D.Lgs. 151/2001 Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI Allegato A al D.Lgs. 151/2001 Allegato A al D.Lgs. 151/2001

17 FATTORE DI RISCHIO PERIODO TUTELATO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI del bestiame Lavoro notturno Radiazioni non ionizzanti Durante la gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino Secondo risultanze della valutazione dei rischi Art. 53 D.Lgs. 151/2001 Allegato C al D.Lgs. 151/2001 Agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione Gestazione Allegato B al D.Lgs. 151/2001 Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. Gestazione Allegato B al D.Lgs. 151/2001 APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

18 FATTORE DI RISCHIO PERIODO TUTELATO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI Agenti chimici: sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 c) mercurio e suoi derivati; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. Guida di automezzi Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto Gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro Allegato C al D.Lgs. 151/2001 D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O Utilizzo di videoterminale Gestazione Consentire cambiamenti frequenti delle posture Modificare le condizioni e l orario di lavoro (pause) Decreto Ministero del lavoro 2 ottobre 2000 D.Lgs. 151/01 art. 7 all. C lett. G APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

19 5 Conclusioni 5.1 Attività del Medico Competente Il Medico Competente, oltre agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti per legge, esprime parere sulla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 151/2001. Il Medico Competente potrà infatti fornire al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi essenziali, in modo da individuare condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni alternative. A richiesta, esprime parere in merito alla collocazione lavorativa e resta disponibile a consultazioni da parte delle lavoratrici e della direzione aziendale. A richiesta della lavoratrice esprime parere in merito alla domanda di "uscita posticipata". 5.2 Risultati della valutazione del rischio In relazione alle esposizioni evidenziate nelle precedenti tabelle si stabilisce che sostanzialmente esistono due macro casistiche : le lavoratrici appartenenti al gruppo omogeneo di rischio impiegata amministrativa ( amministrativi gruppo 1 ), possono continuare a svolgere le attività lavorative in quanto non vengono svolte esclusivamente attività vietate ai sensi del D.Lgs. 151/2001; tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall art. 11 dello stesso decreto ed in base agli esiti della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008, sono soggette alle speciali misure di prevenzione e protezione riportate nella tabella Definizione delle misure di prevenzione e protezione : eliminazione di alcuni compiti lavorativi e parziali modifiche delle condizioni di lavoro; le lavoratrici appartenenti al gruppo omogeneo di rischio docenti (gruppo 2), atteso che lo svolgimento delle attività prevede anche lo stazionamento eretto delle lavoratrici, e che questa postura è evitabile durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro,, se ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza (nel caso di full time) APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

20 5.3 Informazione delle lavoratrici Le lavoratrici ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricevono adeguata informazione sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, attraverso una comunicazione scritta specifica e, quando previsto dalla norma, attraverso l accesso al presente documento (vedere Allegato I). Si ricorda innanzitutto che è fatto obbligo di dichiarare lo stato di gravidanza nei seguenti casi: In caso di radioesposizione come da art. 8 del D.Lgs. 151/08 ; Prima dell inizio del settimo mese di gravidanza (astensione obbligatoria dal lavoro) Per le altre lavoratrici, al fine di una efficace tutela della gestante e del nascituro lo stato di gravidanza va comunicato il più presto possibile. Ad ogni modo eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza. APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

21 ALLEGATO I Informazione delle lavoratrici Alla cortese attenzione di: A seguito della comunicazione del Suo stato di gravidanza, è stata eseguita (ai sensi del D.Lgs.81/08 e del D.Lgs 151/2001) una valutazione della natura e del grado di esposizione ai rischi che la mansione da Lei svolta in azienda comporta. Tale valutazione ha portato alla determinazione dei seguenti fattori di rischio: Pertanto sono state predisposte le seguenti misure preventive, a partire dal Astensione dalle seguenti attività: Limitazione delle seguenti attività: OPPURE: La valutazione ha messo in evidenza che non vi sono particolari controindicazioni alla prosecuzione delle attuali mansioni svolte, pertanto il periodo di astensione obbligatorio partirà da due mesi prima della presunta data del parto (cioè dal ) a tre mesi dopo il parto. La lavoratrice ha però la facoltà (secondo quanto riportato nell art. 20 del D.Lgs.151/2001) di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto fino a quattro mesi dopo il parto, a condizione che venga attestato (da parte dei un medico del SSN o con esso convenzionato e del medico competente) che tale operazione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.,li Per accettazione Data Il Datore di lavoro Firma APPENDICE AL DVR VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI

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