SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

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1 Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono Sicurezza, Privacy, Formazione SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO INFORMAZIONI PER I DATORI DI LAVORO E PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rev. 1 Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono studio@pietrobono.eu

2 INDICE 0. INTRODUZIONE CONCETTI GENERALI Normativa su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/ Il lavoratore subordinato FIGURE PROFESSIONALI Figure professionali per la sicurezza e la salute Datore di lavoro Dirigente/i e preposto/i Servizio di prevenzione e protezione Medico competente Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza Incaricato/i ai servizi di emergenza Lavoratore/i MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Le principali misure di prevenzione Le misure generali di protezione La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi generali e specifici La valutazione dei rischi particolari RELAZIONI PER LA PREVENZIONE Generalità Informazione Formazione Consultazione Riunione periodica Sorveglianza sanitaria NOMINA DEL RSPP Aspetti normativi Culpa in eligendo Culpa in vigilando La designazione La specializzazione RSSP/ASPP già designati ADEGUARSI ALLA NORMATIVA Perché adeguarsi Perché adeguarsi subito Come adeguarsi CONSULENTE ED AUTORE Vantaggi se ci si avvale di un Consulente Ulteriori vantaggi se ci si avvale dell Autore Servizi che può fornire l Autore TABELLE Tabella 1 Lavoratore subordinato...4 Tabella 2 Lavoratore non subordinato...4 Tabella 3 Macrosettori ATECO NOTE GENERALI Le parti evidenziate in giallo sono previste per una lettura rapida del documento. Il termine Organizzazione indica l azienda, l ente o lo studio professionale del datore di lavoro. Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 2 di 14

3 0. INTRODUZIONE Questo documento fornisce le informazioni essenziali ad un datore di lavoro per conoscere o approfondire il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Questo documento è aggiornato alle ultime disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, sulla salute e la sicurezza sul lavoro, che vale in tutte le aziende di ogni settore privato o pubblico, comprese le scuole, gli ospedali, le attività no profit, ove operi anche un solo lavoratore subordinato o equiparato. Il decreto anzidetto impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti nell attività lavorativa, la predisposizione di adeguate misure di prevenzione e di protezione, compresa l informazione e la formazione dei lavoratori. I rischi sono presenti tutti i giorni nelle attività di lavoro (es. uso di attrezzature, macchine, impianti, agenti chimici pericolosi, ecc.) ma anche di vita o in casa (es. uso di prodotti per la pulizia, solventi, diluenti, che possono essere pericolosi). I rischi possono essere eliminati alla fonte o, comunque, limitati attraverso la predisposizione delle misure di prevenzione (organizzative, procedurali, tecniche) e la loro conoscenza. Tuttavia anche le misure più sofisticate possono essere rese meno valide da un uso errato o scorretto, dovuto a insufficiente in-formazione o addestramento. Il decreto anzidetto prevede sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, del medico competente, di installatori, progettisti, nonché degli stessi lavoratori (sanzioni calibrate secondo le singole responsabilità specifiche). 1. CONCETTI GENERALI 1.1 Normativa su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro La normativa di riferimento è la seguente: A livello europeo: principalmente le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE. A livello nazionale: Decreto legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 (D.Lgs. 81/08), entrato in vigore il , tranne alcuni aspetti entrati in vigore il Normative analoghe sono in vigore in tutti i Paesi dell Unione Europea (anche gli Stati di recente ingresso nell Unione dovranno adeguarsi). 1.2 Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 Il D.Lgs. 81/08 prescrive misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori di tutti i settori di attività privati e pubblici. Esso, inoltre, deve essere applicato dai datori di lavoro di tutte le imprese, grandi o piccole che siano, che abbiano anche un solo lavoratore subordinato (v. 1.3). 1.3 Il lavoratore subordinato Il D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore (subordinato) la Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. È equiparato al lavoratore subordinato quello che rientri in uno dei casi previsti nel seguente elenco: Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso. L associato in partecipazione (C.C. artt e seguenti). Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (L. 196/97 art. 18). L allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, apparecchiature fornite di videoterminali. Il volontario per attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (Legge 266/91). I volontari dei VVF e della Protezione Civile. Il volontario che effettua il servizio civile. Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 3 di 14

4 Il lavoratore che svolge lavori socialmente utili (D.Lgs. 468/97 e s.m.). Rientrano in questa definizione anche i lavoratori con contratto atipico : lavoratore temporale, con orario ridotto, modulato o flessibile; lavoratore a progetto. Nella tabella seguente si riportano alcuni casi di lavoratore subordinato. Tabella 1 Lavoratore subordinato LAVORATORE SUBORDINATO LAVORATORE DIPENDENTE SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA SOCIO LAVORATORE DI SOCIETÀ TIROCINANTE STUDENTE CORSISTA LAVORATORE A PROGETTO (co.co.pro. - c/o committente) COLLABORATORE FAMILIARE (con contratto di assunzione) DESCRIZIONE Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale (anche se telelavoro). Socio lavoratore di cooperativa, che presta la propria attività per conto dell ente stesso. Socio lavoratore di società, anche di fatto, che presta la propria attività per conto della società stessa (quota < 50%). Utente dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviato presso un datore di lavoro per agevolare o per perfezionare la propria scelta professionale. Allievo di istituto di istruzione ed universitario, nel quale (= solo se) si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Non è computato ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi. Partecipante a corso di formazione professionale, nel quale (= solo se) si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Non è computato ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi. Si applicano le norme del D. Lgs. 81/08 e quelle di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, se la sua prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Codice Civile - art bis (coniuge, parente 3 grado, affine 2 grado) [Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 30/98]. È considerato lavoratore non subordinato qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei casi previsti nella seguente tabella. Tabella 2 Lavoratore non subordinato LAVORATORE NON SUBORDINATO COLLABORATORE FAMILIARE (casi da quelli della tab. precedente) SOCIO MAGGIORITARIO LEGALE RAPPRESENTANTE AGENTE, RAPPRESENTANTE DESCRIZIONE Codice Civile - art bis (coniuge, parente 3 grado, affine 2 grado) [Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 154/96] > 50% quote / capitale Lavoratore con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE Codice Civile - art Socio di cooperativa o di società, anche di fatto, che non presta attività SOCIO NON LAVORATORE lavorativa (apporto di solo capitale) LAVORATORE A PROGETTO Non si applicano le norme del D. Lgs. 81/08 e quelle di tutela contro gli (co.co.pro. - non c/o infortuni e le malattie professionali, se la sua prestazione lavorativa non si committente) svolge nei luoghi di lavoro del committente LAVORATORE AUTONOMO Codice Civile - art e seguenti ADDETTO AI SERVIZI DI PORTIERATO ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 4 di 14

5 2. FIGURE PROFESSIONALI 2.1 Figure professionali per la sicurezza e la salute Per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, il D.Lgs. 81/08 prevede specifiche funzioni per diverse figure: Datore di lavoro (figura obbligatoria) Dirigente/i e preposto/i Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP - figura obbligatoria) Addetto/i al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) Medico competente (figura obbligatoria se va effettuata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori) Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - figura obbligatoria) Incaricato/i alla gestione dell emergenza, prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione (figura obbligatoria) Incaricato/i al primo soccorso (figura obbligatoria) Lavoratore/i. Il sistema di prevenzione si estende anche oltre i confini dell Organizzazione, coinvolgendo anche chi fornisce servizi o mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di sicurezza e salute: Progettisti; Fabbricanti; Fornitori; Installatori; Prestatori d opera in appalto. 2.2 Datore di lavoro È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro deve: Istituire il servizio di prevenzione e protezione (SPP), nominandone il responsabile (RSPP); Nominare il medico competente (ove previsto); Valutare tutti i rischi (e redigerne il relativo documento, tranne temporanee eccezioni nelle piccole realtà); Individuare le misure di prevenzione; Programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza; Informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione e protezione adottate. Tra gli obblighi del datore di lavoro assume un rilievo centrale quello di informare e formare i lavoratori; conseguentemente, la responsabilità del lavoratore dipende dalla informazione, formazione e addestramento ricevuti dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al servizio di prevenzione e protezione (v. 2.4) informazioni in merito a: la natura dei rischi; l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; le prescrizioni degli organi di vigilanza. 2.3 Dirigente/i e preposto/i Ai dirigenti e ai preposti possono essere assegnati alcuni degli obblighi del datore di lavoro: Affidare ai collaboratori compiti di lavoro, tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in relazione alla sicurezza; Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI); Informare e formare i lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione; Richiedere ai lavoratori di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e salute. 2.4 Servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all Organizzazione finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell Organizzazione, ovvero unità produttiva. Si compone delle seguenti figure professionali: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP - figura obbligatoria) Addetto/i al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Eventuali altre figure, per periodi limitati (esperti in acustica, esperti in vibrazioni, ecc.). Il servizio va istituito in tutte le aziende ove c è almeno un lavoratore subordinato ed è formato da persone in numero sufficiente, con competenze adeguate alla natura dei rischi e con disponibilità di mezzi e risorse. Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 5 di 14

6 Se i dipendenti non hanno le competenze sufficienti, il datore di lavoro deve integrarle con persone o servizi esterni. La designazione interna è comunque obbligatoria per particolari tipologie di imprese, generalmente di grandi dimensioni (es. le industrie con più di 200 addetti) o ad alto rischio (es. le centrali termoelettriche). Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) devono essere in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore (se nominati dopo il 13 febbraio 2003) e, se non esonerati, devono aver comunque frequentato i corsi di formazione previsti sui rischi del luogo di lavoro e delle attività lavorative. Il responsabile deve avere frequentato anche un corso più specifico (sui rischi di natura ergonomica e psicosociale, le tecniche di comunicazione e le relazioni sindacali, l organizzazione e la gestione delle attività tecnico-amministrative). Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a: Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Partecipare (solo RSPP) alla riunione periodica in tema di salute e di sicurezza [art. 35] (v. 4.5); Fornire ai lavoratori le informazioni [art. 36]. 2.5 Medico competente Il medico competente aziendale deve essere nominato dal datore di lavoro quando sussiste, anche per un solo lavoratore subordinato, l obbligo di sorveglianza sanitaria (v. 4.6). Il medico competente deve: Effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione; Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari; Compilare le cartelle sanitarie e di rischio ed inserirle singolarmente in buste da custodire in luogo protetto; Visitare i luoghi di lavoro una volta all anno e redigerne un verbale. 2.6 Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali nell Organizzazione. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell Organizzazione al loro interno. Se i lavoratori non eleggono il proprio RLS l Organizzazione non è sottoposta a sanzione, ma l Organismo paritetico territoriale invia d ufficio un RLS territoriale o del comparto produttivo. Il nominativo del RLS aziendale, riferito al 31 dicembre dell anno precedente, va comunicato telematicamente all INAIL entro il 31 marzo di ciascun anno (16 maggio 2009 per quanto riguarda il 31 dicembre 2008). Per la mancata comunicazione è prevista una sanzione di 500,00. Se l Organizzazione non ha un RLS aziendale non deve effettuare la comunicazione telematica e non è sottoposta ad alcuna sanzione. Il RLS aziendale è tenuto a frequentare un corso di 32 ore. Le attribuzioni del RLS sono: Accede ai luoghi di lavoro; È consultato su valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; È consultato sulla designazione e sulla formazione degli incaricati ai servizi di emergenza e primo soccorso; Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; Partecipa alla riunione periodica in tema di salute e di sicurezza (v. 4.5); Fa proposte in merito all attività di prevenzione; Avverte il responsabile dell Organizzazione dei rischi individuati nel corso della sua attività; Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 6 di 14

7 Può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2.7 Incaricato/i ai servizi di emergenza I servizi di emergenza sono: Primo soccorso. Prevenzione incendi, Lotta antincendio, Evacuazione. Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati ai servizi di emergenza. Tali lavoratori devono frequentare appositi corsi di formazione e successivamente corsi di aggiornamento. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. 2.8 Lavoratore/i Il lavoratore è soggetto di diritti e di doveri. I DIRITTI DEL LAVORATORE Ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate; Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano; Ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta); Essere rappresentato da un RLS; Partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e salute; Potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato. I DOVERI DEL LAVORATORE Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; Osservare le disposizioni impartite; Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale; Segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo; Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza; Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi; Sottoporsi ai controlli sanitari; Non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi di emergenza (v. 2.7). 3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 3.1 Le principali misure di prevenzione Le principali misure di prevenzione sono: Valutazione di tutti i rischi; Programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche, produttive ed organizzative dell Organizzazione nonché l influenza dei fattori dell ambiente di lavoro; Eliminazione dei rischi e, ove non sia possibile, loro riduzione al minimo; Riduzione dei rischi alla fonte; Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso; Attuazione dapprima delle misure collettive di protezione e poi di quelle individuali; Informazione e formazione dei lavoratori. 3.2 Le misure generali di protezione Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono contenute nel D.Lgs. 81/08 art. 15 e sono le seguenti: Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; Riduzione dei rischi alla fonte; Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 7 di 14

8 Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; Allontanamento del lavoratore dall esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; Misure igieniche; Misure di protezione collettiva ed individuale; Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave ed immediato; Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti (RLS), sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; Fornitura di istruzioni adeguate ai lavoratori. 3.3 La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi generali e specifici La valutazione dei rischi è l obbligo fondamentale per la prevenzione in qualsiasi luogo di lavoro o attività. Vanno valutati i rischi: Generali dell impresa; Specifici di ogni mansione, postazione, luogo di lavoro, attrezzatura. La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento, sempre presente nell Organizzazione, che deve contenere anche: I criteri adottati per la valutazione dei rischi; I lavoratori esposti ai rischi identificati; Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione dei rischi; Gli eventuali rischi residui dopo l attuazione delle misure di prevenzione e protezione; La programmazione (responsabilità e tempi sia di attuazione sia di controllo) delle misure previste per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro deve valutare i rischi relativi a: Ambienti di lavoro (es. microclima, illuminazione, pulizia, incendio, esplosioni, cadute, ecc.); Uso di attrezzature di lavoro (es. urto, taglio, schiacciamento, ecc.) e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); Esposizione ad agenti fisici (es. rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.); Attività a videoterminale (VDT) o che riguardano la movimentazione manuale dei carichi; Manipolazione, o comunque, esposizione ad agenti cancerogeni, chimici e biologici (es. contatto, aspirazione, ingestione, ecc.) oppure in presenza di atmosfere esplosive; Conseguenze sulla salute psico-fisica dell organizzazione del lavoro (orari, turni, ritmi, carichi di lavoro, equilibrio tra responsabilità e competenze, ecc.); Attività particolari (es. estrattive, in cantieri temporanei o mobili, con macchine pericolose, a bordo di navi o nei porti, ecc.) La valutazione dei rischi particolari La valutazione dei rischi va allargata, in caso di presenza di particolari lavoratori: Donne in gravidanza, puerperio ed allattamento (D.Lgs. 151/01); Minori, lavoratori dai 15 ai 18 anni non compiuti, che abbiano assolto agli obblighi scolastici (D.Lgs. 345/99); Conducenti di mezzi di trasporto aziendali (carrelli elevatori, autovetture, furgoni, camion, ecc.) Disabili (Legge 68/99); Lavoratori notturni (D.Lgs. 532/99); Stranieri; Manutentori e addetti alle pulizie. 4.1 Generalità 4. RELAZIONI PER LA PREVENZIONE Il D.Lgs. 81/08 prevede tra i soggetti del sistema aziendale di prevenzione (v. cap. 2) un articolato sistema di relazioni composta da: Informazione (e istruzioni); Formazione (e addestramento); Consultazione; Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 8 di 14

9 Riunione periodica; Sorveglianza sanitaria. 4.2 Informazione Il contenuto dell informazione deve riguardare: sia i rischi sia le misure di prevenzione; sia i rischi generali d impresa sia i rischi specifici della mansione. Le principali fonti dell informazione sono: il documento di valutazione dei rischi; le schede di sicurezza degli agenti chimici; il registro degli infortuni; gli eventuali registri dei lavoratori esposti (amianto, agenti cancerogeni-mutageni, agenti biologici); le eventuali informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; altra eventuale documentazione aziendale (es. registro deui quasi-incidenti); documentazione esterna (di aziende dello stesso settore o contenuta in banche dati, ecc.). I mezzi di informazione possono essere: strumenti di propaganda (avvisi in bacheca, poster, depliant, busta paga, ecc.); dispense, minimanuali, opuscoli; manuali, dossier; audiovisivi (videocassette, DVD); cd-rom multimediali e interattivi; Internet, FAD (formazione a distanza), ecc.; riunioni illustrative (anche in piccoli gruppi); colloqui individuali; segnaletica e cartellonistica. È da notare che non esiste un mezzo ugualmente valido in ogni situazione e per ogni lavoratore: il massimo di efficacia si ottiene con un mix di mezzi diversi. 4.3 Formazione Il D.Lgs. 81/08 prevede obblighi di formazione adeguata e sufficiente per le seguenti figure professionali: Tutti i lavoratori; Conducenti dei carrelli elevatori; Lavoratori incaricati ai servizi di emergenza; Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS); Responsabile e addetto/i del servizio di prevenzione e protezione (RSPP / ASPP); Dirigenti e preposti Datore di lavoro che intende svolgere in prima persona le funzioni di responsabile del servizio aziendale, consentito solo nei seguenti casi 1 : 1. Aziende artigiane e industriali 2 : fino a 30 addetti; 2. Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti; 3. Aziende della pesca: fino a 20 addetti; 4. Altre aziende: fino a 200 addetti. Gli obiettivi della formazione vanno collocati in tre aree di apprendimento: Conoscenze (sapere); Capacità (saper fare); Atteggiamenti (saper essere). In media una persona apprende: il 10% di ciò che legge e il 20% di ciò che ascolta; il 30% di ciò che vede e il 50% di ciò che ascolta e vede; l 80% di ciò che discute e sperimenta. 4.4 Consultazione La consultazione, principalmente del RLS, deve avvenire sui seguenti aspetti: la valutazione dei rischi, la programmazione e la verifica delle misure di prevenzione e protezione; la designazione del responsabile (e degli eventuali addetti) del servizio di prevenzione e protezione; la designazione degli incaricati della squadra di emergenza; il ricorso a persone o servizi esterni; 1 2 Il datore di lavoro è tenuto in tali casi a frequentare un corso di almeno 16 ore, il cui contenuto è conforme a quanto previsto dall art. 3 D.M. 16 gennaio Escluse le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 9 di 14

10 la formazione degli incaricati ai servizi di emergenza. 4.5 Riunione periodica Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro deve organizzare almeno una volta all anno una riunione con la partecipazione di: Datore di lavoro (o un suo Rappresentante); RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione; RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Medico competente (se prevista la sorveglianza sanitaria nell Organizzazione). Nella riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; altri argomenti eventuali, in ambito di prevenzione e protezione. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un apposita riunione. 4.6 Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria va effettuata quando ricorrono uno o più dei seguenti casi: Agenti biologici (Titolo IX art. 279) Agenti cancerogeni-mutageni (Titolo IX art. 242) Agenti chimici pericolosi (Titolo IX art. 229) Lavoratori ai videoterminali [ 20h/settimana] (Titolo VII art. 176) Amianto (Titolo IX art. 259) Campi elettromagnetici (Titolo VIII art. 211) Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI art. 168) Radiazioni ottiche (Titolo VIII art. 218) Rumore [minori >80db(A),135db(C) / adulti >85db(A),137db(C)] Vibrazioni (Titolo VIII art. 204) Minori (L. 977/67, modificata dal D.Lgs. 345/99) Lavoro notturno (D.Lgs. 66/03, modificato dal D.Lgs. 213/04) Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95, modificato dal D.Lgs. 241/00) Lavoratrici in gravidanza (D.Lgs. 151/01 Capo II) Sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 309/90 Intesa Stato-Regioni All. I) Alcol e problemi alcolcorrelati (L. 125/01 Intesa Stato-Regioni All. I) Silicosi (D.P.R. 1124/65 Capo VIII art. 157) Lavori in cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/56 art. 34) 5. NOMINA DEL RSPP 5.1 Aspetti normativi Il Legislatore comunitario ha delegato agli Stati membri la definizione di un archetipo di RSPP, limitandosi a sancirne le funzioni. La Corte di Giustizia dell Unione Europea ha censurato l Italia 3 per non aver adempiuto a tale obbligo delegato. In particolare la Corte Europea ha osservato che gli Stati membri hanno l obbligo di disciplinare in modo chiaro e preciso i parametri per le competenze dei soggetti responsabili delle attività di prevenzione e protezione. In conseguenza di ciò, il D.Lgs. 81/08 art. 31 rende obbligatoria la designazione del responsabile (ed eventuali addetti) esterni al servizio di prevenzione e protezione, in difetto di idonee capacità all interno della struttura, mentre il D.Lgs. 81/08 art. 32 contiene i requisiti per lo svolgimento dei compiti di Responsabile (RSPP) e di Addetto (ASPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione. 5.2 Culpa in eligendo La norma impone al datore di lavoro di dotarsi di un collaboratore in possesso di capacità e requisiti professionali (art. 32), investendo lo stesso datore di lavoro di ogni responsabilità conseguente la scelta del soggetto, sotto il profilo della cosiddetta culpa in eligendo, così come confermato dalla necessità di rendere trasparente e giustificata tale scelta. 3 Corte Giustizia, 15 novembre 2001, causa C-49/00. Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 10 di 14

11 5.3 Culpa in vigilando La nomina del RSPP non esime il datore di lavoro dall effettuare un controllo costante sull attività svolta dal RSPP e, più in generale, dal SPP. In difetto, può incorrere in sanzioni per culpa in vigilando. 5.4 La designazione Il D.Lgs. 81/08 art. 31 impone al datore di lavoro di designare il RSPP, mentre il successivo art. 32 sancisce caratteristiche, requisiti e capacità necessarie per lo svolgimento di tale funzione, così come per quella di ASPP. La designazione del responsabile, diversamente da quella degli addetti, deve essere effettuata personalmente dal datore di lavoro, poiché tale obbligo è incluso tra quelli indelegabili di cui al D.Lgs. 81/08 art. 17. Nel caso di designazione di RSPP/ASPP non qualificati ai sensi del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro incorre in sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 81/08, in quanto vi è un difetto nella designazione del RSPP/ASPP non qualificato ai sensi del D.Lgs. 81/08 art La specializzazione Con la precedente normativa, una persona che aveva i requisiti per svolgere il ruolo di RSPP poteva esercitare tale funzione in aziende di qualsiasi settore economico (industria, commercio, servizi, ecc.). Con la nuova normativa ciò non è più possibile: infatti quando ci si iscrive ad un corso autorizzato per ottenere la qualifica di RSPP/ASPP, è obbligatorio selezionare uno dei nove macrosettori ATECO in cui sono suddivise le attività economiche, come riportato nella tabella sottostante. Ovviamente un professionista può avere i titoli per svolgere il ruolo di RSPP/ASPP in aziende di macrosettori ATECO diversi, se ha frequentato più corsi, iscrivendosi di volta in volta per macrosettori ATECO differenti. MACROSETTORI SETTORI 1 A Agricoltura 2 B Pesca CA CB F DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O DF DG DH G I Tabella 3 Macrosettori ATECO ATTIVITÀ Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni Industrie alimentari Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, Editoria, Stampa Minerali non metalliferi Produzione e lavorazione di metalli Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione di macchine, apparecchi elettrici ed elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica Commercio ingrosso e dettaglio,attività artigianali varie Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni 7 N Sanità, Servizi sociali L Pubblica Amministrazione 8 M Istruzione H Alberghi, Ristoranti J Banche, Assicurazioni K Società immobiliari, Informatica, Noleggio 9 O Associazioni ricreative, culturali, sportive P Servizi domestici Q Organizzazioni extraterritoriali Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 11 di 14

12 Quindi: Il datore di lavoro può designare come RSPP/ASPP solo persone che hanno i titoli per operare nel macrosettore ATECO di appartenenza dell Organizzazione. Una persona può svolgere il ruolo di RSPP/ASPP in un Organizzazione, solo se ha i titoli per operare nel macrosettore ATECO di appartenenza dell Organizzazione. In caso di nuove designazioni non sono ammesse deroghe a quanto sopra: per RSPP/ASPP già designati v. il paragrafo seguente. 5.6 RSSP/ASPP già designati È frequente il caso di un datore di lavoro che si avvale di un RSPP/ASPP, interno o esterno all Organizzazione, già designato da tempo. In tale caso il RSPP/ASPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento per poter proseguire la propria attività. Il limite per potersi attivare per frequentare un corso di aggiornamento era il La validità dell aggiornamento è quinquennale; alla scadenza è necessario frequentare un successivo corso di aggiornamento, anch esso con validità quinquennale, e così via. Sia il datore di lavoro sia il RSPP/ASPP sono passibili di sanzioni per culpa in eligendo, se il RSPP/ASPP non ha frequentato per tempo un corso di aggiornamento autorizzato. 6.1 Perché adeguarsi 6. ADEGUARSI ALLA NORMATIVA Adeguarsi al D.Lgs. 81/08 significa per il datore di lavoro ottemperare a quanto indicato nel 2.2 e adottare le opportune misure di sicurezza. I motivi per adeguarsi alla normativa possono essere i seguenti: Salvaguardare l immagine aziendale da fatti che possono essere estremamente negativi; Tutelare la salute e la sicurezza della popolazione circostante la sede e/o il sito produttivo dell Organizzazione; Essere moralmente a posto nei riguardi dei propri lavoratori, il che contribuisce a migliorare sia il benessere dei lavoratori sia il clima aziendale; Essere tutelati legalmente dal punto di vista delle responsabilità civili e, spesso, penali, in caso di infortunio o di decesso; Essere in regola con la normativa, in caso di ispezione da parte degli organi competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro, Vigili del fuoco, INAIL, ecc.); Risparmiare sui premi assicurativi INAIL; Prevenire è molto meglio che curare. 6.2 Perché adeguarsi subito È necessario adeguarsi subito per i seguenti motivi: Il D.Lgs. 81/08 è già in vigore da oltre un anno, ma la precedente normativa (D.Lgs. 626/94) è stata in vigore per quasi quindici anni; Il fenomeno infortunistico in Italia è a livelli allarmanti, specie in determinati settori, ed a livello governativo si è istituita una speciale commissione di indagine per le cosiddette morti bianche; In caso di infortunio o peggio, di incidente mortale, le conseguenze per il datore di lavoro possono essere veramente pesanti; Più il tempo passa e maggiori sono i rischi di un controllo e di pesanti sanzioni; In caso di sanzioni è opportuno valutare, oltre alle perdite economiche, anche i danni all immagine ed alla credibilità: la sicurezza non deve diventare importante quando il danno si è prodotto (è come mettere l antifurto alla propria abitazione dopo che si è verificato un furto); Il costo dell adeguamento è molto basso in valore assoluto ed in relazione al rischio che si corre ed alle sanzioni previste; Il costo dell adeguamento in realtà è un investimento, perché vanno correttamente valutati i costi del non investimento nella sicurezza e nella continuità del business ed i costi degli eventuali infortuni, che in verità non hanno prezzo. A richiesta, sono disponibili al riguardo due fascicoli: o Valutazione economica della prevenzione infortuni, emesso dall Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA). o La sicurezza conviene, sulla valutazione dei costi della non-sicurezza, emesso dall INAIL. 6.3 Come adeguarsi Ci si adegua alla normativa adottando le seguenti misure di sicurezza: Identificazione e nomina delle figure richieste dalla normativa (RSPP, RLS, incaricati alle emergenze e al primo soccorso, eventuali altre figure - ASPP, medico competente, ecc.); Valutazione dei rischi presenti nell Organizzazione; Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 12 di 14

13 Redazione del Documento di valutazione dei rischi ; Redazione di procedure di sicurezza da seguire, facendole conoscere ed applicare ai propri lavoratori; Adozione di misure tecniche, procedurali ed organizzative di prevenzione e di protezione; Formazione ed informazione dei lavoratori; Utilizzo di eventuali dispositivi di protezione collettiva e/o individuale; Altro eventuale, in base alla situazione aziendale. 7. CONSULENTE ED AUTORE 7.1 Vantaggi se ci si avvale di un Consulente Un Consulente della sicurezza può rappresentare i seguenti vantaggi per l Organizzazione: Competenza ed esperienza immediate ed approfondite in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro; Nessun costo per la formazione e la qualificazione del RSPP; Implementazione rapida del Servizio di Prevenzione e Protezione ; Attuazione rapida e mirata delle misure di sicurezza opportune; Consulenza nell adozione, da parte dell organizzazione, delle misure organizzative, procedurali e tecniche di prevenzione e di protezione; Responsabilità del Consulente in sede civile e penale (limitata ai casi di dolo, imperizia, imprudenza, negligenza). 7.2 Ulteriori vantaggi se ci si avvale dell Autore L Autore può rappresentare i seguenti ulteriori vantaggi per l organizzazione: Formazione effettuata presso l Università degli Studi di Perugia a Milano, conforme al D.Lgs. 81/08 art. 32 relativa alla competenza ed ai requisiti professionali richiesti; Qualifica a svolgere il ruolo di RSPP nelle aziende, uffici e studi professionali appartenenti a qualsiasi macrosettore ATECO. Esperienza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, confermata dal fatto di essere RSPP e membro della Commissione Sicurezza dell Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza (Albo Ingegneri MB n. A-1634); Formatore professionista collaborazione come docente a Milano nei corsi RSPP-ASPP-DL-RLS organizzati dall Università Studi Perugia Dip. Ingegneria Industriale e saltuariamente per la Regione Lombardia (I.Re.F. Istituto regionale per la formazione nel pubblico impiego) Possibilità di consulenza per la normativa privacy in vigore - D.Lgs. 196/03; una sua intervista è stata pubblicata nel n. 6/05 del settimanale economico Il Mondo gruppo RCS - Rizzoli Corriere della Sera. 7.3 Servizi che può fornire l Autore Per quanto riguarda la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, l Autore può fornire i seguenti servizi: CONSULENZE NELLA SICUREZZA Analisi sintetica (check-up) della realtà dell organizzazione; Analisi dettagliata della realtà dell organizzazione; Revisione del DVR - documento di valutazione dei rischi 4, con adeguamento agli attuali dettami legislativi e normativi; Consulenza in tema di sicurezza e nella redazione dei documenti richiesti dalla normativa. NOMINA A RSPP Nomina come RSPP aziendale, in regola con le capacità ed i requisiti richiesti dalla normativa in vigore; Preparazione dei piani annuali di formazione e informazione dei vari lavoratori; Fornitura dell informazione prevista ai lavoratori dell Organizzazione; Audit periodico per l aggiornamento del Sistema Gestione Sicurezza e per la verifica delle misure di sicurezza adottate. CORSI DI FORMAZIONE I corsi dell Università Studi Perugia (Dipartimento Ingegneria Industriale) sono organizzati dal ns. studio, si tengono a Milano e sono i seguenti: Corso di formazione di 16 ore per datori di lavoro che desiderano ricoprire direttamente il ruolo di RSPP nella propria organizzazione; il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 34 e dal D.M art. 3; 4 La revisione del DVR è obbligatoria trascorsi al max. 3 anni dall ultima revisione e comunque a seguito di importanti modifiche legislative e/o aziendali in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 13 di 14

14 Corso di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP di tutti i macrosettori ATECO; il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 32 e dagli Accordi della Conferenza Permanente Stato-Regioni del (G.U. n. 37 del ) e del (G.U. n. 285 del ); Corso di formazione di 32 ore per RLS; il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e dal D.M art. 2. Corso di aggiornamento di 40 ore per CS (Coordinatore della sicurezza); il corso quinquennale è frazionato in unità formative di 4 ore ciascuna per semestre ed è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Corso di formazione per Progettisti di sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro sostenibili (SGSSL), conforme alla norma BS OHSAS Inoltre, autonomamente l Autore effettua la formazione dei lavoratori su numerosi argomenti relativi al tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si possono ottenere maggiori informazioni ed i titoli delle unità formative per i lavoratori scaricando il documento Attività formativa dal ns. sito (cartella Documenti, area Formazione): Università Studi Perugia - Agenzia di Milano per i corsi RSPP-ASPP-CS-DL-RLS Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono Sicurezza - Privacy - Formazione Albo Ingegneri MB - n. A-1634 Commissione Sicurezza e RSPP dell Ordine Ingegneri MB studio@pietrobono.eu - Cell Tel./Fax Via Salaino, 111/E Vimercate MB Studio Ing. Fiorenzo Pietrobono SSL_Info-DdL-RLS.doc - Rev. 1 - Pag. 14 di 14

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