DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO L INGRESSO NELL UNIONE EUROPEA DAL

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1 1/10 OGGETTO CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO L INGRESSO NELL UNIONE EUROPEA DAL DT IVA ESPORTAZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Artt. da 7 ter a 7 septies, D.P.R N. 633;Artt. da 38 a 60, D.L N. 331 CONV. IN L N. 427; Circolare Agenzia Entrate , n. 39/E; Circolari Agenzia Dogane , n. 21/D e , n. 11/D ALLEGATI 1. TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI ELENCHI INTRASTAT 2. ELENCO PAESI ADERENTI ALL UNIONE EUROPEA La presente per comunicarvi che a decorrere dall la Croazia è entrata a far parte dell UE. A seguito del nuovo ingresso il mercato europeo consta ora di 28 Stati membri. Pertanto, a seguito dell ingresso della Croazia nell Unione Europea, gli scambi (di beni) posti in essere con operatori residenti in tale Stato sono qualificati operazioni intracomunitarie e non danno più luogo ad importazioni/esportazioni. Agli stessi è quindi applicabile la disciplina prevista dallo specifico Decreto (DL n. 331/93), con il rispetto dei connessi adempimenti. Relativamente alle prestazioni di servizi c.d. generiche continua ad essere applicato il vigente regime IVA, salvo l obbligo di integrare la fattura estera relativamente ai servizi ricevuti da operatori croati e di presentare i modd. INTRA. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generiche il regime IVA applicabile non subisce modifiche; continua infatti ad essere applicabile l art. 7-ter, DPR n. 633/72. L assolvimento dell imposta relativamente alle prestazioni ricevute da operatori identificati ai fini IVA in Croazia dovrà essere effettuata con le consuete modalità previste per le operazioni in ambito comunitario (integrazione della fattura estera, ecc.). Sia per le cessioni/acquisti di beni che per le prestazioni di servizi generiche rese/ricevute dovranno essere altresì presentati i modd. INTRA. NUMERO IDENTIFICATIVO DELL OPERATORE COLLEGAMENTI CIRC. N. 12/12 REFERENTE STUDIO Come noto, i soggetti che intervengono in un operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione che si compone di un codice alfabetico di 2 caratteri (codice ISO), che contraddistingue lo Stato membro (IT per l Italia, DE per la Germania, ecc.) ed un codice numerico/alfanumerico, corrispondente alla partita IVA. Per la Croazia il numero di identificazione è composto da 11 cifre, precedute dal codice HR. Tale numero di identificazione va riportato in fattura da parte del cedente / prestatore nazionale (art. 21, DPR n. 633/72). Inoltre, affinché la cessione / acquisto intracomunitario ovvero il servizio generico reso / ricevuto sia effettuato senza applicazione dell IVA nei confronti dell acquirente / committente, è necessaria la preventiva iscrizione nell apposito elenco VIES.

2 2/10 Qualora nel periodo di prima applicazione delle nuove disposizioni l operatore croato non disponga ancora del numero di identificazione, il cedente / prestatore italiano potrà emettere fattura senza applicazione dell IVA (cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, prestazione non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72) purché l acquirente / committente croato fornisca idonea prova di: essere soggetto passivo d imposta; aver richiesto al competente Ufficio fiscale l attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA. In merito l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 37/E ha richiamato quanto disposto dall art. 18, lett. b), Reg. UE n. 282/2011 in base al quale sussiste una presunzione di status di soggetto passivo per il soggetto comunitario che, pur avendolo richiesto, non risulta in possesso del codice identificativo allorché il cedente / prestatore: a ottenga qualsiasi prova della soggettività passiva dell acquirente / committente; b verifichi l esattezza delle informazioni fornite applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. All atto della comunicazione del numero identificativo da parte dell acquirente / committente, il cedente / prestatore dovrà provvedere ad integrare la fattura con tale indicazione. ACQUISTI / CESSIONI DI BENI Si rammenta che in base all art. 38, DL n. 331/93 sono definiti acquisti intraue: le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d imposta, ovvero dall acquirente o da terzi per loro conto. La Finanziaria 2013 ha modificato la disciplina IVA relativa alle operazioni intracomunitarie contenuta nel citato DL n. 331/93 e, in particolare, le disposizioni in materia di: momento di effettuazione delle operazioni, per cui l acquisto intraue si considera effettuato all inizio del trasporto/spedizione dei beni nello stato di provenienza (data di partenza dei beni dal territorio UE). Per quanto riguarda le cessioni intraue, si fa all inizio del trasporto / spedizione dei beni dall Italia; mancato ricevimento della fattura estera entro 2 mesi dal momento di effettuazione dell operazione, per cui l acquirente dovrà emettere un autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell operazione; registrazione della fattura estera, integrata (imponibile, aliquota, imposta), da effettuare:

3 3/10 nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con al mese precedente, in base alla relativa numerazione e indicazione del corrispettivo in valuta estera; nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. L effettuazione di un acquisto / cessione intraue comporta l obbligo di compilazione e presentazione rispettivamente del mod. INTRA-2 (relativo agli acquisti) e del mod. INTRA-1 (per le cessioni). OPERAZIONI IN CORSO ALL Una questione operativa connessa con l ingresso del nuovo Stato UE concerne il trattamento delle operazioni in corso all , da individuare considerando le disposizioni transitorie contenute nell art. 60, DL n. 331/93 e la Circolare dell Agenzia delle Dogane , n. 11/D. Richiamando i chiarimenti forniti nell ambito della Circolare , n. 21/D e nella Nota , prot. n. 3393, nella citata Circolare n. 11/D l Agenzia ha affermato che:... le merci le quali, al momento dell adesione, si trovano in libera pratica nell Unione o nel nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell insieme dell Unione allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti beneficino ingiustificatamente degli effetti dell adesione. Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell entrata in vigore dell adesione e conclusi dopo tale momento, restano soggetti alla vigente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro. Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 39/E in occasione dell ingresso nell UE di 10 nuovi Stati (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ecc.), il trattamento delle operazioni (acquisti / cessioni) da/verso la Croazia in corso all può essere così schematizzato. OPERAZIONE Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato prima dell Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato dall TRATTAMENTO IVA Esportazione non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72. Nel caso in cui sulla bolletta doganale non sia presente il visto uscire, in quanto l uscita dall UE è avvenuta dopo l , ferma restando la non imponibilità ex art. 8,l operatore può dimostrare con ogni mezzo alternativo l uscita dei beni (a tal fine è possibile fare a quanto specificato dall Agenzia delle Dogane nella Circolare , n. 75/D) Cessione intraue non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93. Presentazione mod. INTRA-1.

4 Se la cessione è stata già fatturata o pagata prima dell in regime di non imponibilità ex art. 8, DPR n. 633/72 Acquisto di beni ricevuti prima dell Acquisto di beni ricevuti dall Se l acquisto è stato già fatturato o pagato prima dell PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE / RICEVUTE 4/10 La fattura emessa ex art. 8, DPR n. 633/72 rimane valida. È necessario comunque includere tale operazione nel mod. INTRA-1, in presenza delle condizioni di non imponibilità ex art. 41, DL n. 331/93. Se all operazione non è possibile applicare la non imponibilità di cui all art. 41 (ad esempio, in quanto trattasi di esportazione effettuata nei confronti di un privato non qualificabile quale vendita a distanza ovvero fornitura con installazione o montaggio), la medesima va considerata imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte del cedente con applicazione dell IVA. Importazione (bolletta doganale). Acquisto intraue (integrazione fattura estera, doppia annotazione e presentazione mod. INTRA-2). L operazione va considerata comunque un acquisto intraue. Se l operatore non è in possesso della fattura del cedente estero, va applicato l art. 46, comma 5, DL n. 331/93, che prevede la regolarizzazione dell operazione da parte dell acquirente mediante emissione di un autofattura Relativamente alle prestazioni di servizi rese / ricevute a/da operatori identificati ai fini IVA, l ingresso nell UE della Croazia non ha modificato il trattamento IVA applicabile alle stesse. Trovano infatti applicazione gli artt. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72. Per le prestazioni generiche valgono le considerazioni sopra esposte con all iscrizione al VIES. Per le stesse si rende necessario presentare i modd. INTRA. Da un punto di vista operativo, le fatture relative alle prestazioni ricevute da operatori croati vanno ora integrate (imponibile, aliquota ed IVA) in luogo dell emissione dell autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 e annotate nel registro delle fatture emesse / acquisti. PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA La qualificazione come intraue delle operazioni poste in essere con operatori residenti in Croazia comporta, come sopra accennato, anche l obbligo di compilazione e presentazione dei modd. INTRA, tenendo conto delle modalità e dei termini di presentazione disposti dal DM SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT I soggetti passivi IVA devono presentare gli elenchi riepilogativi delle seguenti operazioni intracomunitarie: Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE 1) cessioni intracomunitarie di beni; 2) prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7- quinquies, D.P.R. n. 633/72 1) acquisti intracomunitari di beni; 2) prestazioni di servizi c.d. generiche ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72

5 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT I modelli INTRA possono avere una periodicità trimestrale o mensile. 5/10 a. Periodicità trimestrale per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni p servizi) non hanno superato il limite di ; I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri devono presentare i modd. INTRA con periodicità trimestrale, a condizione che il predetto limite ( ) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti. Un soggetto trimestrale che nel corso di un trimestre supera il suddetto limite ( ) è tenuto immediatamente a presentare i modelli con periodicità mensile. I soggetti tenuti a presentare i modd. INTRA con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con cadenza mensile. In tal caso la scelta è vincolante per l intero anno b. Periodicità mensile per tutti gli altri soggetti. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le soglie previste per le periodicità di presentazione dei modelli INTRA, distinte per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari, decorrenti dal 2012: LIMITI PERIODICITA PRESENTAZIONE CESSIONI DI BENI MODELLO INTRA 1 - bis Oltre euro Entro il 25 del mese successivo al mese di Mensile Fino a euro Entro il 25 del mese successivo al trimestre di Trimestrale PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE MODELLO INTRA 1 - quater Oltre euro Entro il 25 del mese successivo al mese di Mensile Fino a euro Entro il 25 del mese successivo al trimestre di Annuale ACQUISTI MODELLO INTRA 2 - bis Oltre euro Entro il 25 del mese successivo al mese di Mensile Fino a euro Entro il 25 del mese successivo al trimestre di Trimestrale PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE MODELLO INTRA 2 - quater Oltre euro Entro il 25 del mese successivo al mese di Mensile Fino a euro Entro il 25 del mese successivo al trimestre di Trimestrale In merito ai riflessi sulla periodicità di presentazione dei modd. INTRA, si evidenzia che nella Circolare , n. 45/E riferita all ingresso nell UE di Austria, Svezia e Finlandia dall , il Ministero delle Finanze ha affermato la necessità di ricomprendere tra le operazioni prese a base per l individuazione della periodicità di presentazione degli elenchi, anche l ammontare delle esportazioni ed importazioni definitive effettuate con i nuovi Paesi comunitari nel corso dell anno 1994.

6 6/10 Da quanto sopra e tenendo altresì presente le nuove regole introdotte dal citato DM , consegue che: gli operatori che hanno effettuato operazioni intraue ovvero soltanto esportazioni / importazioni con il nuovo Stato UE per individuare la periodicità di presentazione dei modd. INTRA devono considerare l ammontare degli scambi con i 27 Stati UE, maggiorati delle esportazioni / importazioni con la Croazia; gli operatori che non hanno effettuato operazioni con altri Stati UE (compresa la Croazia) ed iniziano gli scambi dall , determinano la periodicità di presentazione dei modd. INTRA analogamente a coloro che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT I modelli INTRA devono essere presentati esclusivamente in via telematica utilizzando uno dei seguenti canali: il servizio telematico doganale denominato EDI (Electronic Data Interchange). L applicazione è disponibile sul sito del Servizio Telematico Doganale per l invio telematico dei modelli INTRASTAT a cui si può accedere previa adesione al servizio secondo le modalità indicate sul sito web i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate ( Entratel o Fisconline ). REGIME SANZIONATORIO 1. VIOLAZIONI DATI FISCALI Le violazioni in materia di elenchi riepilogativi, per quanto concerne la parte fiscale, sono le seguenti: omessa presentazione degli elenchi: sanzione da Euro 516 a Euro per ciascuno di essi; presentazione degli elenchi nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo: sanzione da Euro 258,00.- a Euro 516,00.-; incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi: sanzione da Euro 516,00.- a Euro 1.032,00.- per ciascuno di essi (a prescindere dal numero di errori); incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta: nessuna sanzione. 2. VIOLAZIONI INERENTI GLI ELENCHI INTRASTAT In caso di incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi, è applicabile la sanzione da 516,00.- a 1.032,00.- per ciascun elenco, ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell Ufficio. Va tuttavia evidenziato che La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. Pertanto, l integrazione o la correzione di un elenco già presentato nei termini non necessita di ravvedimento in quanto la sanzione non viene applicata se la regolarizzazione avviene spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell Ufficio.

7 7/10 3. CUMULO GIURIDICO E DEFINIZIONE IN VIA BREVE In caso di violazioni ripetute della medesima disposizione (ad esempio omissione di più elenchi nel corso dell anno) risulta applicabile l istituto del cumulo giuridico che prevede l applicazione di una sanzione unica pari alla sanzione prevista per la singola violazione aumentata da un quarto al doppio. Infine la violazione contestata dall Ufficio potrà essere definita, entro 60 giorni dalla notifica dell atto, mediante il pagamento di un quarto della sanzione irrogata. 4. TARDIVA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT L Agenzia delle Entrate ha affermato che la tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT costituisce una violazione formale e non soltanto meramente formale per la quale non risulta applicabile l esimente prevista dallo Statuto del contribuente. Lo Statuto del Contribuente ha stabilito la non punibilità delle violazioni che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito d imposta. Tale principio generale è stato recepito nel D. Lgs. n. 472/97 introducendo nell art. 6, comma 5-bis una nuova causa di non punibilità o esimente. Nel citato comma 5-bis è infatti previsto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all azione di controllo e non incidono sulla determinazione del tributo. Fermo restando che la violazione non deve incidere sul versamento del tributo, la difficoltà risiede nel verificare quando un comportamento ostacola l attività di controllo. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di violazione meramente formale è da ricollegare alle violazioni punibili con sanzioni stabilite in misura fissa le violazioni potenzialmente idonee a ostacolare l attività di accertamento, quali ad esempio quelle inerenti irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, non sono punibili quando, per effetto della loro regolarizzazione, non abbiano ostacolato l azione dell Ufficio la valutazione del pregiudizio sull azione di controllo da parte dell Amministrazione finanziaria a seguito della condotta del contribuente, non deve essere effettuata in astratto sulla base delle caratteristiche del fatto illecito, ma a posteriori, caso per caso, in base alla effettiva incidenza dell illecito sull attività di controllo. L Agenzia delle Entrate recentemente ha fatto proprio il parere reso da una Direzione Regionale la quale ha ritenuto la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat violazione formale e quindi sanzionabile, tenuto conto che gli elenchi Intrastat sono da annoverare tra gli atti che, per definizione, sono soggetti a controllo e che l esimente per le violazioni meramente formali non può trovare applicazione per quelle violazioni formali aventi per oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo Pertanto, la violazione in esame (tardiva presentazione degli elenchi) arreca pregiudizio all attività di controllo ed è punita, con la sanzione da 516 a per ciascun elenco. La sanzione è ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell Ufficio. In considerazione del fatto che la violazione è sanzionabile, è possibile fruire della riduzione della sanzione mediante il ravvedimento operoso. Di conseguenza, il ravvedimento della tardiva presentazione degli elenchi Intrastat si effettua:

8 8/10 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui viene commessa la violazione; con il pagamento di una sanzione ridotta in misura pari a 64,50 (1/8 di 516). La sanzione ridotta va versata con il mod. F24 indicando: il codice tributo 8911; quale anno di l anno cui si riferisce la violazione. 5. VIOLAZIONI DATI STATISTICI Le violazioni riguardanti i dati statistici sono sanzionate nelle misure così stabilite: in misura compresa tra 206,00.- e 2.065,00.- per le violazioni commesse da persone fisiche; in misura compresa tra 516,00.- e 5.164,00.- per le violazioni commesse da enti e società. Tali sanzioni possono essere ridotte alla metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di integrazione e/o correzione da parte dell Ufficio. Nel ricordarvi la mia disponibilità a offrirvi ulteriori delucidazioni, colgo l occasione per inviarvi i più cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI

9 9/10 ALLEGATO 1 TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI ELENCHI INTRASTAT VIOLAZIONE DATI FISCALI SANZIONE Omessa presentazione da 516 a Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio da 258 a 516 Presentazione tardiva con ravvedimento operoso 52 Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare da 516 a Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato nessuna sanzione VIOLAZIONE DATI STATISTICI SANZIONE Omissione (anche a seguito di omessa presentazione) o inesattezza nei dati persone fisiche da 206 a società ed enti da 516 a Omissione o inesattezza nei dati regolarizzate a seguito di richiesta dell'ufficio persone fisiche da 103 a società ed enti da 258 a 2.582

10 10/10 ALLEGATO 2 ELENCO PAESI ADERENTI ALL UNIONE EUROPEA CODICE ISO STATO MEMBRO UE N.RO CARATTERI CODICE IVA AT AUSTRIA 9 BE BELGIO 9 BG BULGARIA 9 ovvero 10 CY CIPRO 9 HR CROAZIA 11 DK DANIMARCA 8 EE ESTONIA 9 FI FINLANDIA 8 FR FRANCIA PRINCIPATO DI MONACO DE GERMANIA 9 GB GRAN BRETAGNA 5 ovvero 9 ovvero 12 EL GRECIA 9 IE IRLANDA 8 IT ITALIA 11 LV LETTONIA 9 ovvero 11 LT LITUANIA 9 ovvero 12 LU LUSSEMBURGO 8 MT MALTA 8 NL OLANDA 12 PL POLONIA 10 PT PORTOGALLO 9 CZ REPUBBLICA CECA 8 ovvero 9 ovvero 10 SK REPUBBLICA SLOVACCA 9 ovvero 10 RO ROMANIA 10 SI SLOVENIA 8 ES SPAGNA 9 SE SVEZIA 12 HU UNGHERIA 8 11

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