APPLICAZIONE DELLE NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "APPLICAZIONE DELLE NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE"

Transcript

1 Ai gentili Clienti Loro sedi CIRCOLARE N 5 DEL 15/04/2015 APPLICAZIONE DELLE NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE Necessita una analisi del Reverse Charge sia come concetto tributario che nello specifico della sua applicazione nella prassi amministrativa. Inoltre la rilevante innovazione della Legge di Stabilità nel settore edile crea obbligo di riassumere l istituto del Reverse Charge. * * * LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN REGIME DI REVERSE CHARGE Al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell Iva, negli anni è stato sempre più diffuso normativamente il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), in base al quale l obbligo di versamento dell Iva passa dal soggetto che emette la fattura a colui che la riceve. L inversione contabile è una particolare modalità di assolvimento dell Iva, prevista per una serie di operazioni ben definite, applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Iva. A decorrere dal 1 gennaio 2015, per opera delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità, è stato ampliato il novero delle operazioni riconducibili al meccanismo dell inversione contabile: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore; cessioni di bancali in legno (pallets) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo; cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari (l applicazione del reverse charge a quest ultima casistica ad oggi non è ancora operativa, in quanto subordinata al rilascio di un autorizzazione comunitaria). L assolvimento dell Iva con il meccanismo del reverse charge Il meccanismo dell inversione contabile consiste nell inversione dell obbligo di assolvimento dell Iva e può essere applicato esclusivamente alle operazioni poste in essere tra due soggetti passivi Iva. Il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetta a reverse charge non è tenuto ad addebitare l imposta tramite l esercizio della rivalsa: nella fattura emessa sono indicati, in luogo del tributo, gli estremi della norma che prevede l applicazione dell inversione contabile. Vengono, pertanto, trasferiti sull acquirente del bene/servizio una serie di adempimenti necessari alla liquidazione dell imposta. L acquirente è obbligato a riportare l aliquota e l importo dell imposta in due modi diversi a seconda della natura della operazione effettuata, che può comportare a seconda della tipologia di acquisto effettuato: l obbligo di integrazione della fattura del fornitore con l indicazione dell aliquota e dell imposta; l obbligo di emissione di una autofattura. 1

2 La fattura integrata, ovvero l autofattura, deve poi essere registrata distintamente nel registro Iva acquisti e, contemporaneamente, nel registro Iva vendite dell acquirente. In alternativa, possono essere utilizzati appositi registri separati. Tale doppia registrazione comporta per l acquirente sia Iva a credito che Iva a debito, mentre il venditore non rileverà alcuna Iva a debito in relazione alle operazioni effettuate in regime di reverse charge. Solitamente, non è necessario effettuare alcun versamento effettivo all erario relativo all operazione in oggetto, in quanto, ad eccezione dei casi in cui trovano applicazione norme che prevedono l indetraibilità del tributo assolto sugli acquisti, la doppia registrazione determina una neutralizzazione del debito con il credito dell imposta. Venditore Acquirente Emette fattura senza la rivalsa dell Iva, registra la fattura di vendita nel registro Iva vendite e conseguentemente non ha alcun debito verso l Erario per l operazione fatturata in regime di reverse charge. Generalmente, integra la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota Iva specifica per l acquisto di beni o servizi effettuato, registra la fattura di acquisto sia sul registro Iva acquisti sia sul registro Iva vendite (è consigliabile creare due registri Iva specifici per le operazioni in reverse charge) con la rilevazione dell importo dell Iva sia a credito sia a debito e versa all Erario l Iva dovuta solo nel caso di regime di indetraibilità dell Iva assolta sugli acquisti. Al posto di integrare la fattura di acquisto, nei casi in cui è obbligatoria e nei casi in cui il venditore non emette la fattura entro i termini stabiliti per legge, va emessa una autofattura. È preferibile adottare due registri Iva (vendite e acquisti) separati per la sola registrazione delle autofatture. L integrazione della fattura di acquisto Esemplifichiamo le modalità di integrazione della fattura di acquisto analizzando uno dei casi più frequenti di applicazione del reverse charge: le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dai subappaltatori nei confronti dell appaltatore principale nel settore dell edilizia (art.17, co.6 lett.a) d.p.r. n.633/72). La ditta Bianchi Srl ha effettuato lavori di intonacatura eseguiti su un immobile commerciale in base ad un contratto di subappalto stipulato con la ditta Rossi edili Srl per un imponibile pari a euro in data 31 gennaio 2015, emettendo la fattura con l indicazione Soggetta a reverse charge ai sensi dell art.17, co.6, lett.a) d.p.r. n.633/72. Le fatture emesse in applicazione del meccanismo dell inversione contabile sono esenti dall imposta di bollo in quanto comunque relative ad operazioni soggette ad Iva. L appaltatore Rossi edili Srl procede ad integrare la fattura con l indicazione dell Iva pari a euro e del totale del documento pari a euro e a registrare il documento sia sul registro Iva Acquisti in reverse charge sia sul registro Iva Vendite in reverse charge, entro quindici giorni dal ricevimento, con riferimento al relativo mese. Contabilmente la ditta Rossi edili Srl annoterà le seguenti movimentazioni: Registro Iva Acquisti in reverse charge: 31/01/15 Lavori conto terzi (ce) Iva a credito r.c. (sp) a Debito vs Bianchi Srl (sp) , , ,00 Per rendere neutro l impatto dell Iva, nel caso in cui non siano presenti limitazioni alla detrazione dell Iva assolta sugli acquisti, si annoterà sul Registro Iva Vendite in reverse charge: 31/01/15 Credito vs Bianchi Srl (sp) a Credito vs Bianchi Srl (sp) Iva a debito r.c. (sp) , , ,00 2

3 Poi si procederà a chiudere la partita del cliente fittizio Bianchi Srl (Credito vs Bianchi Srl), in quanto il debito effettivo verso la Bianchi Srl è pari a euro (il solo imponibile) e non a euro come risulterebbe dalla sola registrazione sul registro Iva Acquisti in reverse charge: 31/01/15 Debito vs Bianchi Srl (sp) a Credito vs Bianchi Srl (sp) 2.200, ,00 Si ricorda che la maggior parte di software aziendali permettono di effettuare, a seguito della prima registrazione della fattura di acquisto integrata sul registro Iva acquisti in reverse charge (ovvero sul registro Iva delle fatture di acquisto), la duplice registrazione successiva in automatico, di modo da annotare la stessa scrittura anche sul registro Iva vendite in reverse charge (ovvero sul registro Iva delle fatture di vendita) e neutralizzare le partite di credito e di debito aperte per lo stesso importo dell Iva. La registrazione della autofattura Le modalità di emissione e registrazione della autofattura vengono analizzate nel caso delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da un soggetto passivo di imposta in uno Stato extraue. Il cessionario o committente nazionale, in questi casi, deve assolvere l imposta sul valore aggiunto in Italia tramite emissione di autofattura (art.21, co.6-ter d.p.r. n.633/72), emettendola in un unico esemplare recante l annotazione che si tratta di autofatturazione. La ditta Verdi Srl ha ricevuto una fattura di acquisto in data 31 gennaio 2015 per prestazioni di servizi da un fornitore extraue, per un importo di euro, dopo avere provveduto alla conversione in euro dell imponibile indicato in valuta estera sul documento ricevuto. La Verdi Srl richiama nel corpo della autofattura gli estremi della originaria fattura estera (ragione sociale, indirizzo, partita Iva del fornitore, numero e data), ripete l importo della prestazione di servizi applicando l aliquota Iva prevista in Italia per quella tipologia di acquisto, nel caso in questione Iva al 22% pari a euro e numera autonomamente la autofattura. La numerazione della autofattura può essere autonoma (nel caso di utilizzo di un registro sezionale) ovvero progressiva con quella delle normali fatture di vendite emesse. Registro Iva acquisti autofatture: 31/01/15 Costi per servizi (ce) Iva a credito autofatture (sp) a Debito vs Fornitore estero (sp) , , ,00 Registro Iva vendite autofatture: 31/01/15 Credito vs Fornitore estero (sp) a Credito vs Fornitore estero (sp) Iva a debito autofatture (sp) , , ,00 Poi si procederà a chiudere la partita del cliente fittizio Fornitore estero, in quanto il debito effettivo verso lo stesso è pari a euro (il solo imponibile) e non a euro: 31/01/15 Debito vs Fornitore estero (sp) a Credito vs Fornitore estero (sp) 2.200, ,00 L AGENZIA PUBBLICA L ATTESA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN TEMA DI REVERSE CHARGE Con la Circolare n.14/e del 27 marzo scorso l Agenzia delle Entrate pubblica finalmente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove ipotesi per le quali trova applicazione il meccanismo dell inversione contabile o reverse charge. 3

4 Ci soffermeremo soprattutto sulla parte della Circolare n 14/E che commenta l introduzione nell art. 17 comma 6 del DPR 633 della lett. a) ter. Nessuna precisazione, invece, relativamente all ipotesi contemplata dalla nuova lett. d-quinquies) del citato art.17; tale ipotesi, riferita alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività ) è infatti subordinata alla necessaria autorizzazione da parte del Consiglio UE, che peraltro pare intenzionato a non concederla. Altra fattispecie interessata dalla circolare in commento è quella relativa all applicazione del reverse charge per le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo prevista dall art.74, co.7, del decreto Iva così come modificato legge di Stabilità 2015 e anch essa decorrente dal 1 gennaio Errori senza sanzioni Il primo importante chiarimento riguarda la cosiddetta clausola di salvaguardia e cioè le previsioni destinate ai comportamenti tenuti dai contribuenti dal 1 gennaio 2015 e fino al 26 marzo 2015 (giorno che precede l emanazione della presente circolare). Sul punto la C.M. n.14/e precisa opportunamente che sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all emanazione del presente documento di prassi. Non è quindi necessario, alla luce di quanto stabilito dalla richiamata circolare, modificare eventuali comportamenti pregressi che alla luce dei presenti chiarimenti si fossero rivelati errati. Reverse charge nel settore edile a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici È questa la fattispecie di maggior frequenza e nella quale i chiarimenti erano molto attesi da parte degli operatori. Due sono i principi espressi nel documento di prassi e che vanno evidenziati: 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO per l individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) si deve fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007 (detto criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici) il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. In applicazione dei suddetti principi, la Circolare n.14/e ha precisato che: devono ricomprendersi nell ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4; sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.); devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile; il sistema dell inversione contabile si applica, a prescindere dalla circostanza che: 4

5 le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore; le prestazioni siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; dalla tipologia di attività esercitata devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Vediamo ora di sintetizzare i chiarimenti in relazione a ciascuna delle prestazioni interessate dalla norma. Servizi di pulizia negli edifici Demolizione di edifici Installazione di impianti relativi ad edifici Completamento di edifici Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle attività classificate come servizi di pulizia dalla Tabella ATECO2007, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici: Pulizia generale (non specializzata) di edifici; Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici. Sono da ricomprendere le prestazioni relative alla seguente attività classificata dalla Tabella ATECO2007: Demolizione Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle seguenti attività classificate dalla Tabella ATECO2007: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici). Problema delle manutenzioni - Il fatto che l Agenzia richiami espressamente nei codici ATECO2007 anche le manutenzioni e le riparazioni fa ritenere che anche per tali prestazioni sia da applicare il meccanismo del reverse charge. Ai fini dell individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di completamento di edifici soccorrono le classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007: Intonacatura e stuccatura; Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici; Rivestimento di pavimenti e di muri; Tinteggiatura e posa in opera di vetri; 5

6 Attività non specializzate di lavori edili- muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici); Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. completamento di edifici. Debbono ritenersi escluse dal meccanismo dell inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO , in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione. Presenza di unico contratto comprendente pluralità di prestazioni In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell inversione contabile e in parte soggette all applicazione dell Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Presenza di contratto unico di appalto con prestazioni soggette a reverse Negli appalti aventi ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all art.3 c.1 lett. c) e d), del d.p.r. n.380/01, In una logica di semplificazione, l Agenzia ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Reverse charge nella cessione dei pallets Art.74, co.7 d.p.r. n.633/72 bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo La Circolare n.14/e sul punto precisa che non è richiesta come nel caso dei rottami - la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Con la locuzione cicli di utilizzo successivi al primo, il Legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo e conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell inversione contabile. * * * * * Infine, la Circolare n.14/e, dopo aver esaminato le singole fattispecie, affronta diverse aspetti applicativi della disciplina che vengono di seguito sintetizzati in forma di rappresentazione schematica. Rapporto tra split payment e reverse Reverse e nuovo regime forfettario Reverse nei casi di utilizzo del La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l ente pubblico sia debitore di imposta. I servizi resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest ultima nell esercizio della propria attività economica. Non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (si rinvia a Circolare n.37/e/06 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei minimi ). Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell imposta a debito. Con un interpretazione per certi versi criticabile la Circolare n.14 ha precisato che in caso di emissione di lettera di intento da parte dell esportatore abituale con riferimento 6

7 plafond Soggetti esclusi dal reverse ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell inversione contabile di cui all art.17, co.6 d.p.r. n.633/72, troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Dette operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi del citato l art.17, co.6 d.p.r. n.633/72 e non ai sensi dell art.8, co.1, lett. c) del medesimo d.p.r. n.633/72. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond. La Circolare n.14/e elenca, a titolo esemplificativo, una serie di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali ed essendo di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal D.P.R. n.633/72, sono esclusi dall applicazione del reverse charge. Si tratta di: produttori agricoli con volume di affari non superiore a euro, di cui all art.34 co.6 d.p.r. n.633/72; esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al d.p.r. n.640/72 ai quali, agli effetti dell Iva, si applicano le disposizioni di cui all art.74, co.6 d.p.r. n.633/72; enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. n.398/91 (Associazioni sportive); soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al d.p.r. n.633/72 che, nell anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a ,84 euro, di cui all art.74-quater, co.5 d.p.r. n.633/72. LE SANZIONI IN CASO DI ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE Le novità legate alla Legge di Stabilità 2015 in tema di reverse charge impongono una ampia riflessione sulle conseguenze dell errata applicazione del meccanismo della inversione contabile. Escludendo la sua applicazione non corretta dal 1/1/2015 al 26/3/2015, come abbiamo indicato a pag. 4 della presente Circolare, cerchiamo di analizzare per il futuro una sua non corretta applicazione. Tipologia di errore Sanzione Obbligato mancato assolvimento dell imposta in reverse charge irregolare addebito dell Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento mancata emissione della fattura irregolare dell imposta assolvimento tra il 100 e il 200 per cento dell Iva, con un minimo di 258 euro tra il 100 e il 200 per cento dell Iva tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l omissione sanzione del 3% dell Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione cessionario/committente in solido cessionario/committente in solido Quanto suddetto si rende applicabile ogni qual volta l operazione soggetta al reverse sia stata effettuata in maniera non corretta. Ma cosa accade nel caso in cui si sia assoggettata a reverse una operazione che non ne aveva le caratteristiche oppure non si è provveduto ad effettuare l inversione contabile su una operazione che ne aveva i requisiti? La Circolare n.12/e/08, come detto, ha limitato l applicazione del disposto dell art.6, co.9-bis D.Lgs. n.471/97 solamente alle operazioni che rientrano tra quelle soggette a reverse. Si deve ritenere che in questi casi trovi applicazione il regime sanzionatorio ordinario, sempre disciplinato dall art.6 del decreto citato, che prevede: 7

8 Tipologia di errore Sanzione Obbligato applicazione del reverse ad una operazione che non ne avesse i requisiti Mancata applicazione dell inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti dal 100 al 200% dell imposta e obbligo di versamento dell imposta da parte del cedente/prestatore cedente/prestatore 100% dell imposta al cessionario/committente cessionario/committente Si ricorda che agli errori ed omissioni di cui sopra può applicarsi l istituto del ravvedimento operoso. Si aggiunge, infine, una riflessione in ordine al problema della detrazione dell iva effettuata in mancanza di registrazione della fattura integrata. Con apposita sentenza la corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Corte di Cassazione ad esprimersi in merito, ha stabilito che l esercizio della detrazione non può essere negato nel caso in cui alla mancata registrazione della fattura integrata non sia seguito un danno erariale. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti 8

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N. protocollo: 09/2015 Oggetto: LE SANZIONI IN CASO DI ERRATO REVERSE CHARGE, E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN REGIME DI REVERSE CHARGE Le novità legate alla Legge di Stabilità 2015 in tema

Dettagli

iripasso IVA Reverse Charge in edilizia ex art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972 Passini Dott. Andrea 05/04/2015

iripasso IVA Reverse Charge in edilizia ex art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972 Passini Dott. Andrea 05/04/2015 iripasso IVA Reverse Charge in edilizia ex art. 17, c. 6, lett. a-ter) DPR 633/1972 Passini Dott. Andrea 05/04/2015 Prestazioni interessate - servizi di pulizia; - demolizione; - installazione di impianti;

Dettagli

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti. Oggetto: Dal 2015 esteso l ambito di applicazione del reverse charge

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti. Oggetto: Dal 2015 esteso l ambito di applicazione del reverse charge Roma, 13/01/2015 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/2015

CIRCOLARE N. 15/2015 Egregi CLIENTI Loro SEDI Treviso, 31 marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/2015 LE NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE E I RECENTI (ATTESI) CHIARIMENTI DELL AGENZIA La Finanziaria 2015, al fine di ridurre i fenomeni

Dettagli

a) estensione del reverse charge nell ambito del settore edile e dei settori connessi, a norma dell art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR n.

a) estensione del reverse charge nell ambito del settore edile e dei settori connessi, a norma dell art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR n. Oggetto: IVA Nuove fattispecie di reverse charge (art. 1, commi 629 e 631, L. n. 190/2014) Primi chiarimenti - Circolare n. 14/E del 27/03/2015. Roma 31 marzo Come già comunicato (v. circolare confederale

Dettagli

IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA IVA IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 2 PREMESSA Generalmente, l obbligo di versare l Iva all erario è in capo a colui che effettua la cessione o la prestazione di servizi (cedente/prestatore). Con il meccanismo

Dettagli

Reverse charge nel settore edile: per l Agenzia vale il codice ATECO

Reverse charge nel settore edile: per l Agenzia vale il codice ATECO n 15 del 17 aprile 2015 circolare n 250 del 13 aprile 2015 referente BERENZI/mr Reverse charge nel settore edile: per l Agenzia vale il codice ATECO Ai fini dell individuazione dei servizi di pulizia,

Dettagli

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE DEL REVERSE

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE DEL REVERSE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE Come noto, a decorrere dall 1.1.2015, il reverse charge è stato esteso a ulteriori nuove fattispecie nell ambito del settore edile. Tale estensione

Dettagli

L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE

L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE Come noto la Finanziaria 2015 ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti

Dettagli

02/2015 Newsletter IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA: CHIARIMENTI

02/2015 Newsletter IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA: CHIARIMENTI IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA: CHIARIMENTI La Legge di stabilità 2015, integrando l'articolo 17 del DPR 633/72, ha disposto l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'iva mediante inversione

Dettagli

Reverse Charge pallet

Reverse Charge pallet Milano, 27 ottobre 2015 Reverse Charge pallet Nuovo trattamento IVA delle cessioni di pallets destinati ai cicli di utilizzo successivi al primo INQUADRAMENTO TECNICO LEGISLATIVO La legge di stabilità

Dettagli

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE Come noto, a decorrere dall 1.1.2015, il reverse charge è stato esteso a ulteriori

Dettagli

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 18/2015

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 18/2015 Como, 21.4.2015 INFORMATIVA N. 18/2015 Estensione del reverse charge in ambito IVA Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Settore edile... pag. 2 2.1 Ambito oggettivo... pag.

Dettagli

22-ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE AI LAVORI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI CHIARIMENTI MINISTERIALI

22-ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE AI LAVORI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI CHIARIMENTI MINISTERIALI TRIBUTI Circolare n. 3 del 13/1/2015: trasmessa per posta elettronica riportata sul sito www.ancebrescia.it riportata sul prossimo notiziario stampata e spedita per posta 22-ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

Dettagli

Estensione del reverse charge in ambito IVA Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Estensione del reverse charge in ambito IVA Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Circolare 13 del 23 aprile 2015 Estensione del reverse charge in ambito IVA Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa... 3 2 Settore edile... 3 2.1 Ambito oggettivo... 3 2.1.1 Servizi di

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n.8 del 25 febbraio 2008 Operazioni soggette a reverse charge. Nuovi obblighi e sanzioni Settore immobiliare Applicazione del reverse charge dal 1 ottobre 2007 Come noto il 1 ottobre 2007 è entrata

Dettagli

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti

Dettagli

Reverse charge in cerca di conferme

Reverse charge in cerca di conferme Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 104 25.03.2015 Reverse charge in cerca di conferme Ancora dubbi sull estensione del Reverse charge nel settore edile Categoria: IVA Sottocategoria:

Dettagli

STUDIO MASTROROSA ASSOCIATO

STUDIO MASTROROSA ASSOCIATO COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI CONSULENZA DEL LAVORO RAG. SILVANO CORIELE RAG. FABRIZIO CARABELLI Collaboratori: Dott. Stefania Ravizzotti Ragioniere Commercialista Ragioniere Commercialista Dottore

Dettagli

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico 1 1 PREMESSA Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l art. 17 del DPR 633/72. In particolare, per

Dettagli

QUESITO 1: E necessario definire in modo preciso cosa si intende per servizi di:

QUESITO 1: E necessario definire in modo preciso cosa si intende per servizi di: Applicazione del reverse charge ai servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (art.1, c. 629 legge Stabilità per il 2015) Principali quesiti La nuova disposizione

Dettagli

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag.

Dettagli

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE IVA SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE D IMPOSTA IVA DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO CHE EFFETTUA LA CESSIONE O LA PRESTAZIONE ART. 193 DIR.

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma Reverse charge Edilizia L art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha sostituito il sesto comma dell art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell inversione contabile

Dettagli

IVA - REVERSE CHARGE AMPLIATO A NUOVE OPERAZIONI AL 1 GENNAIO 2015

IVA - REVERSE CHARGE AMPLIATO A NUOVE OPERAZIONI AL 1 GENNAIO 2015 STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA Commercialisti Revisori dei conti FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n.05 del 19 Gennaio 2015 IVA - REVERSE CHARGE AMPLIATO A NUOVE OPERAZIONI

Dettagli

REVERSE CHARGE NOVITÀ 2015

REVERSE CHARGE NOVITÀ 2015 Circolare informativa per la clientela n. 11/2015 del 09 aprile 2015 REVERSE CHARGE NOVITÀ 2015 In questa Circolare 1. Reverse charge 2. Estensione delle operazioni soggette al reverse charge 3. Modalità

Dettagli

PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE LE NOVITA IVA DALLA LEGGE DI STABILITA 2015

PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE LE NOVITA IVA DALLA LEGGE DI STABILITA 2015 Circolare n. 2/2015 LE NOVITA IVA DALLA LEGGE DI STABILITA 2015 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, a far data dal 1 gennaio 2015: 1. ha ampliato le casistiche di applicazione

Dettagli

REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL EDILIZIA. GIANCARLO GROSSI dottore commercialista

REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL EDILIZIA. GIANCARLO GROSSI dottore commercialista REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELL EDILIZIA GIANCARLO GROSSI dottore commercialista giancarlo.grossi@odc.pescara.it RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI Fonte normativa Art. 35, commi da 5 a 6-ter, legge 4 agosto

Dettagli

Il reverse charge - Le novita dal Circolare n. 01/2015 TORINO 20/01/2015. Il reverse charge - Le novita dal Studio effemme srl 1

Il reverse charge - Le novita dal Circolare n. 01/2015 TORINO 20/01/2015. Il reverse charge - Le novita dal Studio effemme srl 1 Il reverse charge - Le novita dal 2015 Circolare n. 01/2015 TORINO 20/01/2015 Il reverse charge - Le novita dal 2015 1 Il reverse charge - Le novita dal 2015 La legge di stabilità ha previsto una estensione

Dettagli

Reverse charge nel settore edile

Reverse charge nel settore edile Fonti Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 c. 44 CAE 16.2.2007 n. 11 Video conferenza Italia Oggi 20.1.2007 CAE 29.12.2006 n. 37 Comunicato Ag. Entrate 12.10.2006 Comunicato Ag. Entrate 6.10.2006 CAE 4.8.2006

Dettagli

SACCARDI & ASSOCIATI

SACCARDI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI GIULIANO SACCARDI dottore commercialista 31100 TREVISO Via Indipendenza, 5 MONICA BERNA dottore commercialista Tel. +39.0422.544367 ENZO DALLA RIVA dottore commercialista Fax +39.0422.544368

Dettagli

Oggetto: le nuove fattispecie di reverse charge e i recenti ( attesi ) chiarimenti dell Agenzia.

Oggetto: le nuove fattispecie di reverse charge e i recenti ( attesi ) chiarimenti dell Agenzia. Legnano, 03 aprile 2015 Alle imprese assistite Oggetto: le nuove fattispecie di reverse charge e i recenti ( attesi ) chiarimenti dell Agenzia. Come noto, l art. 1, comma 629, lett. a), Finanziaria 2015,

Dettagli

REVERSE CHARGE ULTERIORI CHIARIMENTI

REVERSE CHARGE ULTERIORI CHIARIMENTI REVERSE CHARGE ULTERIORI CHIARIMENTI Oggetto: REVERSE CHARGE: ULTERIORI CHIARIMENTI APPLICATIVI La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) aveva introdotto, con decorrenza dall inizio del 2015, alcune

Dettagli

Ti trovi in: CNA Interpreta / Fiscale tributario e societario / IVA-Provvedimenti correlati / Adempimenti in corso d'anno / Fatturazione

Ti trovi in: CNA Interpreta / Fiscale tributario e societario / IVA-Provvedimenti correlati / Adempimenti in corso d'anno / Fatturazione Ti trovi in: CNA Interpreta / Fiscale tributario e societario / IVA-Provvedimenti correlati / Adempimenti in corso d'anno / Fatturazione Torna all'elenco 27/1/2015 Reverse charge per servizi di pulizia,

Dettagli

STUDIO ARCA S.R.L. VIA VERGA MARANELLO (MO) TEL FAX WEB:

STUDIO ARCA S.R.L. VIA VERGA MARANELLO (MO) TEL FAX WEB: STUDIO BERTOLI GIOVANARDI GRIMALDI & PARTNERS VIALE VITTORIO VENETO 2 41124 MODENA TEL. 059.220.201 / 059.245.500 - FAX 059.220.613 E-MAIL: studio@bggpartners.it WEB: www.bggpartners.it STUDIO ARCA S.R.L.

Dettagli

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO Pesaro, lì 26 marzo 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 05/2012 1- Invio Modello IRE per lavori di risparmio energetico del 55% a cavallo d anno; 2 Nuove regole iva dal 17-03-2012 per i servizi

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

Oggetto: LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI REVERSE CHARGE

Oggetto: LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI REVERSE CHARGE Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 30/04/2015 Circolare informativa n. 8/2015 Oggetto: LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI REVERSE CHARGE Con la Circolare n.14/e

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all

Dettagli

prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri,etc) cessioni di beni in posa d opera

prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti (geometri, ingegneri,etc) cessioni di beni in posa d opera Novità fiscale 2007: applicazione del reverse charge (Legge finanziaria 2007 art. 1,comma 44; art 17 comma 6 DPR 633/72; Circolare Agenzia entrate 29/12/2006 n 37) A partire dal 1 gennaio 2007 la Legge

Dettagli

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L. Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 premessa...3 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE...3 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI

Dettagli

LEGGE DI STABILITA 2015 NOVITA IN MERITO ALL ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE, I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N

LEGGE DI STABILITA 2015 NOVITA IN MERITO ALL ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE, I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N Milano, 1 aprile 2015 CIRCOLARE N. 12/2015 LEGGE DI STABILITA 2015 NOVITA IN MERITO ALL ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE, I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 14/E DEL 27 MARZO

Dettagli

Reverse charge: pubblicata la Circolare ministeriale

Reverse charge: pubblicata la Circolare ministeriale Reverse charge: pubblicata la Circolare ministeriale Finalmente è stata pubblicata dall Agenzia delle Entrate la circolare n. 14/E del 27 marzo che chiarisce alcuni punti in merito all estensione del meccanismo

Dettagli

REVERSE CHARGE SPLIT PAYMENT RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPO LA LEGGE DI STABILITA 2015

REVERSE CHARGE SPLIT PAYMENT RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPO LA LEGGE DI STABILITA 2015 REVERSE CHARGE SPLIT PAYMENT RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPO LA LEGGE DI STABILITA 2015 REVERSE CHARGE IL REVERSE CHARGE E UN PARTICOLARE MECCANISMO CHE SI APPLICA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI IVA PREVISTE DALLA

Dettagli

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Console da gioco, tablet pc e laptop sempre con IVA se cedute al dettaglio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 25.5.2016 n. 21, l

Dettagli

Bologna, 31 marzo 2015. A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi

Bologna, 31 marzo 2015. A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Bologna, 31 marzo 2015 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto CIRCOLARE N. 5 APPLICAZIONE DEL REVERSE-CHARGE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI

Dettagli

IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL

IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL 2015 La legge Finanziaria per il 2015 ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2015, l estensione dell applicazione dell IVA con il meccanismo del reverse charge alle seguenti

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 188 15.06.2016 Reverse charge in edilizia: come individuare il giusto trattamento Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse charge L art. 17, co.6,

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 1 del 3 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013

Dettagli

C.A.F. Imprese C.N.A. Massa Carrara S.r.l.

C.A.F. Imprese C.N.A. Massa Carrara S.r.l. REVERSE CHARGE ULTIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE N. 14/E DEL 27/03/2015 RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1, Commi da 629 a 633, Legge 23/12/2014 n. 190 Art. 17 DPR 633/72 Art. 74, comma 7, DPR 633/72 Circolare Agenzia

Dettagli

Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari

Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari 30/06/2016 Avvocato GB ultima la prestazione 30/6/2016 Momento di effettuazione del servizio 15/7/2016 Termine ultimo per il britannico di

Dettagli

Reverse charge: : chiarimenti Agenzia delle Entrate (Circ. n. 14/E del 27 marzo 2015)

Reverse charge: : chiarimenti Agenzia delle Entrate (Circ. n. 14/E del 27 marzo 2015) Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott.ssa Sofia a Bertolo

Dettagli

Reverse Charge 2015 I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITA

Reverse Charge 2015 I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITA Reverse Charge 2015 La legge di stabilità ha previsto una estensione dell'applicazione dell'iva con il meccanismo del reverse charge: coinvolti, dal 1 gennaio 2015, gli installatori di impianti e i servizi

Dettagli

INFO N REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL ALESSANDRO FESTI E DANIELA MASCOTTO

INFO N REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL ALESSANDRO FESTI E DANIELA MASCOTTO INFO N 01-2007 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL 1.1.2007 ALESSANDRO FESTI E DANIELA MASCOTTO Pag: 1 QUADRO NORMATIVO Decorrenza: con circolare 29.12.2006, n. 37/E l Agenzia delle Entrate ha specificato

Dettagli

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $ !!" # "%& '(' ) #!"!" # % & ' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + * / «volume d'affari non superiore a 2.000.000,00 di euro 0 0 1 0 0 1 La citata Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/2012, al punto 2,

Dettagli

La fattura nel regime

La fattura nel regime Via Umberto I n 101 Tel. 049/8740099 Fax 049/8749812 35020 Casalserugo (PD) E-mail: studio@studiosace.com C.F./ P.iva 02154610287 Sito Web www.studiosace.weebly.com La fattura nel regime forfettario Dal

Dettagli

RISOLUZIONE N. 173/E

RISOLUZIONE N. 173/E RISOLUZIONE N. 173/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello2008-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione reverse-charge art. 17, comma

Dettagli

LE NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE E I RECENTI (ATTESI) CHIARIMENTI DELL AGENZIA

LE NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE E I RECENTI (ATTESI) CHIARIMENTI DELL AGENZIA INFORMATIVA N. 098 31 MARZO 2015 IVA LE NUOVE FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE E I RECENTI (ATTESI) CHIARIMENTI DELL AGENZIA Art. 1, commi 629 e 631, Finanziaria 2015 Artt. 17, comma 6 e 74, comma 7, DPR

Dettagli

Ai gentili clienti Loro sedi

Ai gentili clienti Loro sedi Ai gentili clienti Loro sedi La Legge di stabilità 2015, integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto, tra l altro, l'estensione del meccanismo

Dettagli

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico Verona, 30 Maggio 2016 CIRCOLARE TEMATICA Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale

Dettagli

3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO

3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO 3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO Ai sensi del comma 58, dell articolo 1, della Legge 190/2014, i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di: liquidazione

Dettagli

Agenzia delle Entrate Circolare 27 marzo 2015, n.14/e

Agenzia delle Entrate Circolare 27 marzo 2015, n.14/e www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Circolare 27 marzo 2015, n.14/e Reverse charge - Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets

Dettagli

Comunicazione dati IVA relativa al 2015

Comunicazione dati IVA relativa al 2015 Torino 1 febbraio 2016 Gent.mi Sig.ri C L I E N T I CIRCOLARE N. 2/2016 Comunicazione dati IVA relativa al 2015 PREMESSA Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è possibile ancora per il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 174/E

RISOLUZIONE N. 174/E RISOLUZIONE N. 174/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello /2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Reverse-charge art. 17, comma 6 del DPR 633

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 1 aprile 2011 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Obbligo di reverse charge in caso di vendita di telefoni cellulari e/o microprocessori. Con la presente Vi informiamo che, a decorrere

Dettagli

IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA Studio Benetti e Associati Srl Via Zanon, 6 Quinto Vicentino (VI) Tel. 0444 17822 Fax 0444 1782299 Via Del Ponte 191 Marola di Torri di Quartesolo (VI) Tel. 0444 17822 Fax 0444 1782599 Vicenza Business

Dettagli

Estensione del reverse charge in ambito IVA. Chiarimenti della Agenzia delle Entrate

Estensione del reverse charge in ambito IVA. Chiarimenti della Agenzia delle Entrate Sommario Estensione del reverse charge in ambito IVA. Chiarimenti della Agenzia delle Entrate 15.2015 Aprile 1. PREMESSA... 2 2. SETTORE EDILE... 2 2.1 Ambito oggettivo... 2 2.1.1 Servizi di pulizia...

Dettagli

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti. Pagina1 CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti. Il D.L. 216/2012 ha previsto una nuova regolamentazione, che entra in vigore dal 1^ gennaio

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 67 del 5 Maggio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Reverse Charge anche per Tablet Pc e Console da gioco Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il DLgs.

Dettagli

Novità in materia di reverse charge: Settore edile e informatico

Novità in materia di reverse charge: Settore edile e informatico Dottori Commercialisti e revisori contabili DR. MARCO LOMBARDI DR. DANIELE BONUCCI DR. MASSIMILIANO BRICHIERI COLOMBI DR.SSA VANESSA SPOCCI DR. CLAUDIO GRISTINA Avvocati AVV. SILVIO PITTORI AVV. ALBERTO

Dettagli

Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (la Circolare ), ha

Dettagli

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012 Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale

Dettagli

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Circolare 4/2011 Nuovi elenchi clienti fornitori Rovereto, 11 aprile 2011 Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Il legislatore ha di fatto reintrodotto l adempimento che in passato

Dettagli

I.V.A. : Il nuovo Reverse Charge

I.V.A. : Il nuovo Reverse Charge I.V.A. : Il nuovo Reverse Charge Premessa La Legge di stabilità 2015 ha disposto, come noto, l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'iva mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove

Dettagli

L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI

L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI n. 11/2015 Aggiornata al 29.10.2015 STUDIO EFFEMME SRL L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. Pertanto va applicata esclusivamente

Dettagli

MODIFICHE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 2015 (Aggiornato al )

MODIFICHE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 2015 (Aggiornato al ) OGGETTO: Circolare 5.2015 Seregno, 31 ottobre 2015 MODIFICHE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 2015 (Aggiornato al 31-10-2015) La normativa sul reverse charge IVA in edilizia è stata profondamente modificata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16 /E

RISOLUZIONE N. 16 /E RISOLUZIONE N. 16 /E ROMA, 06/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- Acquisti senza applicazione dell Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione

Dettagli

Novità IVA 2015 Ampliamento delle ipotesi di reverse charge. Giovanni Petruzzellis Dottore Commercialista

Novità IVA 2015 Ampliamento delle ipotesi di reverse charge. Giovanni Petruzzellis Dottore Commercialista Novità IVA 2015 Ampliamento delle ipotesi di reverse charge Giovanni Petruzzellis Dottore Commercialista Latina, 4 maggio 2015 1 Estensione del reverse charge Legge n. 190/2014 (articolo 1, commi 629 e

Dettagli

La gestione degli acquisti intracomunitari

La gestione degli acquisti intracomunitari Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 267 02.10.2014 La gestione degli acquisti intracomunitari Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie In caso di acquisto intracomunitario,

Dettagli

Ai gentili Clienti dello Studio

Ai gentili Clienti dello Studio INFORMATIVA N. 2 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SOPPRESSA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA : Scadenza 28.02.2017 Invio telematico della dichiarazione IVA esclusivamente

Dettagli

Il nuovo reverse charge in edilizia: chiarimenti

Il nuovo reverse charge in edilizia: chiarimenti Ai gentili clienti Loro sedi Il nuovo reverse charge in edilizia: chiarimenti Premessa La Legge di stabilità 2015 ha disposto, come noto, l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'iva mediante inversione

Dettagli

OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n.

OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 MAGGIO 2016 OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972

Dettagli

REGOLE DI RIFERIMENTO

REGOLE DI RIFERIMENTO Saluzzo, lì 28 gennaio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 06/16/FISC REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGOLE DI RIFERIMENTO Ambito oggettivo La Legge finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012), nel recepire

Dettagli

RISOLUZIONE N. 76/E. Roma, 4 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 76/E. Roma, 4 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 76/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 marzo 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. ALFA S.R.L. Interpretazione del DPR n. 633 del 1972,

Dettagli

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 Legge Comunitaria 2010 Il momento di effettuazione dei servizi generici Legge Comunitaria 2010 (L.

Dettagli

L Appuntamento con l Esperto MySolution

L Appuntamento con l Esperto MySolution L Appuntamento con l Esperto MySolution Reverse charge (o inversione contabile ) nel settore edile ed energetico nonché con riferimento alle cessioni di pallets dott. Stefano Setti 1 La disposizione normativa

Dettagli

BriaConsulting Commercialisti Associati Consulenza Societaria - Fiscale - del Lavoro

BriaConsulting Commercialisti Associati Consulenza Societaria - Fiscale - del Lavoro A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Monza, 10 Dicembre 2015 ACCONTO IVA 2015 Scade il 28 dicembre il versamento dell acconto IVA per il 2015, atteso che il termine di legge del 27 dicembre cade di domenica. L

Dettagli

I RECENTI CHIARIMENTI SUL REVERSE CHARGE IN

I RECENTI CHIARIMENTI SUL REVERSE CHARGE IN B A LIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Dott. Alberto Gori Circolare n. 10/2015 Padova, 7 Aprile 2015 A tutti i Clienti LORO SEDI Dott.

Dettagli

circolare n.14/e Come già acquisti. espressa Di seguito forniti. pulizia, completamento deve fare demolizione, Pagina 1 di 8

circolare n.14/e Come già acquisti. espressa Di seguito forniti. pulizia, completamento deve fare demolizione, Pagina 1 di 8 OGGETTO: Estensione del reverse charge in ambito IVA Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate con la circolare n.14/e 1 PREMESSA Come già precisato nella circolare di Studio n. 4/2015 e 13/ /2015, la L.

Dettagli

Ai gentili Clienti dello Studio

Ai gentili Clienti dello Studio INFORMATIVA N. 9 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Riferimenti Legislativi: Art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 Art. 4 comma 2, D.L. n. 193/2016 Provv.

Dettagli

Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005

Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Normativa e Interpretazioni Art. 37, commi 8 e 9 D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito dalla Legge 4.8.2006, n. 248; Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR. n. 322 del 22.7.1998. CAE 4.8.2006,

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di

Dettagli

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Estensione del reverse charge in ambito IVA - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Estensione del reverse charge in ambito IVA - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Rossi danelli GIUSSANI Dottori Commercialisti Associati ANDREA ROSSI Dottore Commercialista PAOLO DANELLI Dottore Commercialista STEFANO GIUSSANI Dottore Commercialista Estensione del reverse charge in

Dettagli

«REVERSEE CHARGE» e «SPLIT PAYMENT»

«REVERSEE CHARGE» e «SPLIT PAYMENT» Circolare informativa per la clientela n. 28/2016 del 28 luglio 2016 «REVERSEE CHARGE» e «SPLIT PAYMENT» 1. «Reverse charge» 2. «Split payment» Al fine di contrastare fenomeni di frodi Iva, il sistema

Dettagli

NEI RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA.

NEI RAPPORTI CON TITOLARI DI PARTITA IVA. Reverse charge nuovi chiarimenti da parte dell agenzia delle entrate Introduzione Nel campo dell edilizia come ben noto dal primo gennaio 2015 sono state introdotte ulteriori fattispecie di applicazione

Dettagli

Estensione del regime IVA REVERSE CHARGE

Estensione del regime IVA REVERSE CHARGE Estensione del regime IVA REVERSE CHARGE Il D. Lgs. N. 24 dell 11/2/2016 pubblicato sulla G.U. del 3/3/2016 ha esteso, con decorrenza dal 2/5/2016, l obbligo del regime di REVERSE CHARGE anche alle cessioni

Dettagli

Scritto da Maurizio D'Amato Venerdì 04 Febbraio :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Febbraio :05

Scritto da Maurizio D'Amato Venerdì 04 Febbraio :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Febbraio :05 Sino al 31.12.2009, i casi di applicazione del Reverse Charge erano limitati a: a) cessioni di oro industriale, nonché,previa opzione per il regime di imponibilità iva, cessioni di oro da investimento

Dettagli