Sommario. Thyssen: sentenza storica? consolidato nell ordinamento giuridico italiano. Data Anno 05/2011 N.ro 01/11 PAG.

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1 Data Anno 05/2011 N.ro 01/11 PAG. 01/11 NEWS AMBIENTE & SICUREZZA Sommario Thyssen: sentenza storica? L elemento psicologico del dolo eventuale come elemento consolidato nell ordinamento giuridico italiano. L omicidio colposo e la rimozione volontaria di cautele 1 Thyssen: sentenza storica? L elemento psicologico del dolo eventuale come elemento consolidato nell ordinamento giuridico italiano. L omicidio colposo e la rimozione volontaria di cautele Darà la sentenza Thyssenkrupp una svolta epocale alla giurisprudenza dei prossimi anni? SENTENZA STORICA 4 La necessità da parte delle aziende di implementare i sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL) sia in virtù dell art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si da quanto indicato e previsto dall'ex art. 25 septies del D.Lgs 231/01 e s.m.i. LA PIRAMIDE DELLE RESPONSABILITA & VALUTAZIONI DEI RISCHI SOGGETTE A DOLO EVENTUALE D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (ENTRATA IN VIGORE ) TESTO EPC aut. M.CRETI SCHEDE PRATICHE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI Secondo il giudice, l'amministratore delegato per l'italia della Thyssenkrupp, Harald Espenhahn, si è rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Apl5 dello stabilimento Thyssenkrupp di Torino ed ha accettato il rischio. Harald Espenhahn è colpevole di omicidio volontario e la Corte conclude la lettura della sentenza: 16 anni e sei mesi all'amministratore delegato del gruppo tedesco, 13 anni e sei mesi ai quattro dirigenti, Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri, 10 anni e 10 mesi a Daniele Moroni. Inoltre, ai fini della Responsabilità Amministrativa 231, l'azienda è stata condannata a pagare un milione di euro di sanzione, oltre a 800 mila euro di beni confiscati, all'esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi e al divieto di farsi pubblicità per sei mesi. La sentenza inoltre, visto che la Thyssenkrupp è stata chiamata in causa come persona giuridica, dovrà essere pubblicata su una serie di quotidiani nazionali, quali ad ex La Stampa, La Repubblica e il Corriere della Sera e l'affissione nel Comune di Terni, dove c'é la principale sede italiana del gruppo. Alla Regione Piemonte è stato riconosciuto un risarcimento di 973 mila euro, 1 milione di euro al comune di Torino, 500 mila alla Provincia, 100 mila ciascuno ai quattro sindacati, 100 mila all'associazione Medicina Democratica. Ci sono poi i risarcimenti dati agli operai e ai familiari delle vittime che si sono costituiti parte civile che arrivano fino a un massimo di 237mila euro (in totale circa 7 milioni). Si attende a breve una seconda sentenza a carico del consulente esterno, che a quanto pare non aveva indicato i criteri di manutenzione e prevenzione antincendio. Espenhahn, malgrado fosse a completa conoscenza dei problemi, prendeva dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura, e poi la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento della linea 5 ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ; per l'accusa l amministratore delegato doveva mettere a norma lo stabilimento torinese, ma non lo ha fatto e in questo modo ha accettato il rischio che accadesse il disastro. In sostanza, è passata la tesi accusatoria secondo cui l AD avesse agito con dolo eventuale. Ma cos è il dolo eventuale?

2 Pagina 2 Si ha DOLO EVENTUALE quando chi agisce è consapevole che dalla propria condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche conseguenze diverse e più gravi, in sostanza chi per le ragioni più disparate come evitare un rallentamento nella produzione, risparmiare sui costi della sicurezza, etc. accetta il rischio e mette a rischio la sicurezza dei propri lavoratori. In questo caso l imprenditore supera con il proprio comportamento il confine fra la colpa e mette un piede nel dolo, seppure nel livello inferiore dei vari stadi del dolo. Agire con DOLO EVENTUALE significa, ad esempio, risparmiare sugli apprestamenti, non marcare CE una macchina, non far armare uno scavo di profondità superiore ad un metro e mezzo, raffigurando mentalmente la possibilità che le pareti possano franare e seppellire i lavoratori, ma far procedere ugualmente i lavori perché diversamente si sforerebbero i costi preventivati per la realizzazione dell opera. Il DOLO EVENTUALE è quindi un passo avanti rispetto alla colpa cosciente perché il datore lavoro non opera più con imprudenza, negligenza o imperizia (mancata conoscenza di norme), ma sa, conosce le disposizioni di legge, o comunque viene informato, e per mero calcolo non provvede ad adempiere a precise norme prevenzionistiche. Ovviamente l imprenditore che opera con DOLO EVEN- TUALE non ha la volontà di arrecare un danno ai propri lavoratori, ma sa perfettamente che ciò potrebbe accadere, si configura mentalmente l accaduto e lo accetta confidando nella propria conoscenza del mestiere e forse nella buona sorte. Nella sentenza di Cassazione, Sez. IV, , n , ritroviamo che "il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel DOLO EVENTUALE, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, cosi che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta". Dunque "al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento, non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto". Scrive Tullio PADOVANI in Diritto Penale, 7^ edizione: l attribuzione del dolo indiretto o eventuale (dove l attributo di eventuale non concerne il dolo, che in realtà deve sussistere, ma il risultato possibile eventuale, appunto cui il dolo si riferisce. Il fondamento (e il limite) dell imputazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi secondo l opinione più diffusa nell accettazione del rischio: quando l agente ha accettato la possibilità dell evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare ch esso è voluto. In estrema sintesi, per i non addetti ai lavori, attribuire ad un'azione omissiva (la mancata manutenzione degli impianti di estinzione incendi o la mancata marcatura CE di una macchina) il DOLO EVENTUALE non significa mettere in discussione la dolosità della stessa: l'eventualità del dolo si riferisce, infatti, alla possibilità (= prevedibilità) che detta azione possa avere una eventuale conseguenza / risultato doloso. Nella fattispecie, lo scopo della mancata manutenzione degli estintori si riconduce ad una finalità di risparmio, stante la prevista chiusura dello stabilimento, con il risultato accessorio dell eventuale inservibilità dei mezzi di estinzione incendi ed i noti e prevedibili eventi funesti occorsi ai lavoratori presenti in fabbrica. Aggiunge il professor Padovani nel testo edito nel 2004: il problema dell accettazione del rischio consiste nell accertare se l evento è stato previsto o meno come conseguenza possibile in concreto. Se è così, infatti, l accettazione del rischio risulta in re ipsa, perché solo il fatto di agire nonostante una tale previsione dell evento implica la sua accettazione: se il soggetto non avesse inteso correre il rischio, si sarebbe infatti astenuto dalla condotta. Ma la sentenza Thyssenkrupp è realmente una svolta nella storia del diritto penale del lavoro italiana? A dire il vero l omissione dolosa di cautele antinfortunistiche è stata già, in passato, motivo di condanna: ritroviamo in Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 aprile 2008 n : Nel caso di specie, un datore di lavoro fu dichiarato colpevole del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all'art. 437 c.p. per omessa installazione di un impianto idoneo ad evitare il contatto dei lavoratori con le fiamme prodotte dal pantografo, e quindi destinato a prevenire infortuni sul lavoro come prescritto con verbale ASL. Si era accertato che i tecnici del servizio SPESAL della ASL avevano riscontrato la mancanza di un sistema automatico di spegnimento di fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico del panto-

3 Pagina 3 grafo (installato presso la s.r.l. di cui l'imputato era amministratore unico) e che quest'ultimo non aveva provveduto ai prescritti lavori di messa in sicurezza dell'impianto entro il termine stabilito, pur continuando le lavorazioni per oltre un mese da tale termine. I giudici di merito avevano pertanto ritenuto che la condotta dell'imputato era sorretta da dolo (cioè dalla coscienza e volontà di commettere un'azione od omissione prevista dalla legge come reato secondo l art. 42 c.p.). e non da semplice colpa, avendo egli non solo e non tanto omesso di controllare la tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell'elettricista incaricato ma per avere consentito il mantenimento in funzione della macchina per tutto il tempo com- SERVIZIO APPROFONDIMENTI GRATUITO dal Lunedì al Venerdì dalle ore alle e dalle alle macreti@tin.it preso tra il 29/6/2003 (data di scadenza del termine per i lavori di adeguamento) ed un imprecisato giorno di agosto, così volontariamente esponendo i dipendenti alla situazione di pericolo che gli era nota e che non era stata consapevolmente rimossa. Darà la sentenza Thyssenkrupp una svolta epocale alla giurisprudenza dei prossimi anni? Non dimentichiamo che verranno altri gradi di giudizio, e, forse, sentenze radicalmente diverse. Intanto il nostro Paese, con questa sentenza, si pone nel contesto del diritto penale del lavoro europeo, un passo avanti agli altri Stati membri, ponendo(forse inaspettatamente) primo fra tutti, un limite ben visibile all'utile di impresa, che non può in nessun caso mettere in budget il rischio dei lavoratori. Il pm Raffaele Guariniello ha poi sottolineato: Una condanna non è mai una vittoria o una festa. Però può significare molto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Credo che da oggi in poi - ha concluso - i lavoratori possano contare molto di più sulla sicurezza e che le imprese possano essere invogliate a fare molto di più per la sicurezza. Seduto vicino a Guariniello ad ascoltare la sentenza, c'è anche il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli Non posso che dire grazie ai pm è il suo unico commento. La sentenza gela invece gli avvocati della difesa. Le madri e le mogli dei sette operai morti si accalcano al primo banco dell'aula per ringraziare i pubblici ministeri, una di loro tocca la spalla del pm Laura Longo e le consegna una lettera. A dispetto di tanta gente che non ci credeva - dice commossa Rosina Platì, madre di Giuseppe Demasi - io volevo credere che la legge a volte è uguale per tutti e oggi è accaduto. È una cosa importante ormai non più per i nostri figli ma chi oggi lavora. E il senso è comunque quello di una giustizia dal volto triste I nostri figli non torneranno indietro - aggiunge Isa Pisano, madre di Roberto Scola - ma un pò di giustizia è stata fatta. Speravamo che le richieste di pena venissero accolte. Questo non ci ripaga pienamente, ma avevamo l'esigenza di questo risarcimento morale è il primo commento di Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto alla strage della Thyssen. E, ringraziando i tre pm aggiunge ci hanno preso per mano in questo percorso. Abbiamo sempre sentito vicini anche la città e le istituzioni, non siamo stati lasciati soli. E, in tarda serata, arrivano i commenti delle istituzioni la giustizia ha scritto una pagina di storia definendo la responsabilità di una strage sul lavoro che non potremo mai dimenticare dice il presidente della Provincia, Antonio Saitta, e avverte resterà un monito per tutti nel nostro Paese: sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro nessuno può abbassare la guardia. CERTIFICAZIONE SGSL OHSAS RIDUZIONE CONTRIBUTI INAIL DEL 30 %

4 Pagina 4 SENTENZA STORICA La sentenza ha accolto il solido impianto accusatorio e costituisce un rilevante precedente. Essa dimostra peraltro che l assetto sanzionatorio disponibile è adeguato anche nel caso delle violazioni più gravi. Così il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, commenta la sentenza Thyssen. La tragedia di Torino osserva impone soprattutto una più diffusa ed efficace azione preventiva perchè anche la sentenza più rigorosa non può compensare la perdita di vite umane e il grande dolore che ha prodotto. La via maestra rimane la collaborazione bilaterale paritetica tra aziende e organizzazioni dei lavoratori accompagnata da una idonea attività di vigilanza. Dovremo in ogni caso riflettere, a fini di maggiore omogeneità ed efficacia sottolinea Sacconi sull opportunità di riportare alle funzioni centrali tutta la competenza in materia di salute e sicurezza nel lavoro e la relativa attività di controllo come era disposto dalla riforma costituzionale che non superò l esame referendario. Su questo punto la modifica della Carta costituzionale potrebbe essere largamente condivisa da tutte le forze politiche e sociali. La necessità da parte delle aziende di implementare i sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL) sia in virtù dell art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si da quanto indicato e previsto dall'ex art. 25 septies del D.Lgs 231/01 e s.m.i. Tralasciando per un momento le condanne inflitte alle persone, non perchè meno importanti, è nostra volontà porre in evidenza la questione legata all'applicazione dell'art. 25 septies del D.Lgs 231/01 e s.m.i. Tornando alla lettura del dispositivo della sentenza Thyssen, in virtù delle previsioni di cui al D.Lgs 231/01, assumono rilievo anche le condanne inflitte direttamente all'azienda come di seguito indicate, inerenti l'emissione di sanzioni con forte impatto di carattere economico. In riferimento alll'ex art. 25 septies del D.Lgs 231/01 e s.m.i. (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) viene applicata la sanzione pecuniaria di 1 Milione di euro. In riferimento alle previsioni di cui all'ex art. 19 del D.Lgs 231/1 e s.m.i. (confisca) viene applicata la confisca per l'importo di 800 mila euro. All'azienda vengono altresì applicate le sanzioni previste dagli artt. 9, 10, 12 quali ad esempio le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, 2 Comma, Lettere a) e e). Tutto quanto sopra riporta una specifica riflessione. L'art. 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Modelli di organizzazione e di gestione) cita testualmente : "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere effiicacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs n. 231 del , deve essere adoddato ed efficacemente at- tuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi". Va da sè che la frase "deve essere adottato ed efficacemente attuato" non concede spazio ad interpretazioni fantasiose. Tanto si potrebbe scrivere ma tanto è stato già scritto sulla ovvia necessità di adottare ed implementae un sistema di gestione da parte delle aziende. Per quanto ci riguarda, riteniamo doveroso ricordare che stiamo sempre parlando di reati penali e quindi della possibilità che tali reati vengano commessi in violazione della normativa cogente. E' utile ricordare, ma lo diciamo prima a noi stessi, che il D.Lgs 626/94 e s.m.i. con tutto il codazzo di decreti di vario genere emessi in successione risulta abrogato e di conseguenza anche il modello applicativo legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere conforme alle previsioni normative attuali, il tutto per il bene dei lavoratori, dell'imprenditore, dell'azienda quale persone giuridica e della collettività. Bisogna prendere atto che determinate situazioni sono ormai cambiate e che continueranno ad evolversi come è ovvio che sia.

5 Pagina 5 LA PIRAMIDE DELLE RESPONSABILITA & VALUTAZIONI DEI RISCHI SOGGETTE A DOLO EVENTUALE Alla luce di quanto sentenziato nel caso della THYSSEN possiamo così riassumere la PIRAMIDE DELLE RESPONSABILITA, sulla cui struttura si innescano le SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI : RSPP (INTERNO o ESTERNO ALL AZIENDA o DATORE DI LAVORO STESSO) DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO DIRIGENTI e/o PREPOSTI Valuta, supportando il DATORE DI LAVORO, tutti i rischi presenti nell unità produttiva in correlazione con le norme vigenti e lo stato dell arte dei luoghi, delle macchine ed impianti, delle sostanze utilizzate, della posizione in funzione della Prevenzione Incendi e trasmette le risultanze al DATORE DI LAVORO. Valuta da solo se si AUTONOMINA RSPP, o facendosi supportare dal RSPP INTERNO o ESTERNO, tutti i rischi presenti nell unità produttiva in correlazione con le norme vigenti e lo stato dell arte dei luoghi, delle macchine ed impianti, delle sostanze utilizzate, della posizione in funzione della Prevenzione Incendi. Attua DIRETTAMENTE o fa attuare le AZIONI CORRETTI- VE, tramite DELEGA SCRITTA ai PREPOSTI e/o DIRIGENTI, in virtù di quanto emerso dalle valutazioni dei rischi di cui ai precedenti punti. Fanno eseguire e/o verificano l attuazione di quanto prescritto dalle valutazioni dei rischi e da quanto stabilito dal DATORE DI LAVORO. E segnalano al DATORE DI LAVO- RO ogni VARIAZIONE e/o NON CONFORMITA in termini di sicurezza ed igiene del lavoro. Nel caso in cui viene a loro DELEGATO IL POTERE DI SPESA saranno loro in primis ad assumersi la responsabilità di ripristinare le NON CON- FORMITA VALUTAZIONI DEI RISCHI SOGGETTE A DOLO EVENTUALE VDT MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI MICROCLIMA ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI DI PRODUZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, TERMOIDRAULICI, etc. INCENDIO RUMORE VIBRAZIONI RADIAZIONI IONIZZANTI AGENTI CHIMICI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI AMIANTO AGENTI BIOLOGICI ATMOSFERE ESPLOSIVE

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