Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1

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1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 Per comprendere come funziona e che cosa prevede il sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro introdotto dal D.Lgs. 626/94 è necessario conoscere i suoi protagonisti. 1.1 Il Datore di Lavoro La definizione esatta di Datore di Lavoro, per ciò che riguarda la sicurezza, è stata introdotta dal D.Lgs. 626/94 ed è la seguente: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per Datore di Lavoro s intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Vediamo che cosa significa questa definizione. Innanzitutto viene individuata una persona fisica che, quindi, può rispondere penalmente delle violazioni in materia di sicurezza (per la legislazione italiana solo le persone fisiche possono rispondere in sede penale). Inoltre per vedersi attribuito il ruolo di Datore di Lavoro non è sufficiente essere formalmente il titolare del rapporto di lavoro ma bisogna possedere in concreto i poteri, sia di spesa che decisionali, per poter adottare le misure previste e derivanti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha individuato nel Datore di Lavoro il principale soggetto destinatario degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. DOVERI DEL DATORE DI LAVORO Esegue la Valutazione dei Rischi, in collaborazione con il Medico Competente dove previsto, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Individua e aggiorna le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale derivanti dalla Valutazione dei Rischi. Programma le misure ritenute necessarie al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Designa il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nomina il Medico Competente, ove previsto. Provvede ad adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Designa i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, del pronto soccorso e della lotta antincendio (vedi allegati 1.I. e 1.J.). Informa, forma e, ove necessario, fornisce l adeguato addestramento ai lavoratori. Permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Indice almeno una volta l anno la riunione periodica di prevenzione e protezione. Il D.Lgs. 242/96, che ha modificato il D.Lgs. 626/94, ha considerato indelegabili alcune funzioni proprie del Datore di Lavoro quali: valutazione dei rischi; 9 CONTENUTI

2 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali redazione del documento di Valutazione dei Rischi; designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; autocertificazione dell avvenuta valutazione dei rischi (ove prevista). DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO Richiede l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e d uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Richiede l osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, informandolo sui processi e sui rischi connessi all attività produttiva. In realtà anche questi sarebbero obblighi a carico del Datore di Lavoro ma sono stati indicati come suoi diritti in quanto rendono responsabili anche i lavoratori della propria sicurezza. CONCLUSIONI Si nota subito come il Datore di Lavoro sia il soggetto su cui gravano i principali obblighi, ma, al tempo stesso, ha un diritto di grande importanza: quello di richiedere ai lavoratori il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, conferendo loro un ruolo attivo nel sistema sicurezza. 1.2 I dirigenti La giurisprudenza individua il dirigente come il lavoratore che è in grado di effettuare scelte che interessano tutta o una parte dell azienda. Ciò comporta che il dirigente assuma di fatto alcune competenze e quindi alcune precise responsabilità in materia d igiene e sicurezza sul lavoro che sono concorrenti con quelle del Datore di Lavoro; in pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di sicurezza nell ambito dei rispettivi servizi. Per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro l individuazione del dirigente come responsabile, anche penalmente, prescinde dalla qualifica formale ma viene attribuita in considerazione delle mansioni effettivamente svolte. 1.3 I preposti La funzione del preposto può essere così definita: si tratta del lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Vi sono alcune figure che possono rivestire il ruolo di preposto alla luce delle loro specifiche mansioni quali, ad esempio, il capo squadra, il capo officina, il capo reparto. Tuttavia ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni attribuite a questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del Datore di Lavoro. OBBLIGHI DEL PREPOSTO Nell affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Adotta le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. 10 CONTENUTI

3 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Richiede l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d igiene sul lavoro oltre all uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. 1.4 I lavoratori Vediamo ora che cosa s intende per lavoratori ai fini della sicurezza. Il D.Lgs. 626/94 fornisce la seguente definizione: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di Lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi. I lavoratori sono i soggetti che vengono tutelati dalle norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro. Tuttavia se con le prime normative risalenti agli anni 50 (DPR 547/55, DPR 303/56 e successivi) i lavoratori subivano le norme di prevenzione, ovvero erano le altre figure (il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti) a doversi occupare in tutto e per tutto della loro sicurezza, già con la legge 300/70 (statuto dei lavoratori) e sempre di più con le nuove normative (D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 626/94) i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza. L assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ne sono due esempi. I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, e quindi perseguibili, soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano posto in essere tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta abnorme e cioè: dolosa; frutto di rischio elettivo; anormale e atipica e, quindi, non prevedibile; eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione; di azioni che portano all inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d istruzioni o compiti esecutivi (ad esempio il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti). OBBLIGHI DEI LAVORATORI Per i lavoratori avere delle responsabilità vuol dire avere anche degli obblighi che possono riassumersi nelle norme di comportamento riportate di seguito. Prendersi cura della loro sicurezza e della loro salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni e omissioni, conformemente alla formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro. 11 CONTENUTI

4 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale. Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d urgenza, nell ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 1.5 I lavoratori interinali Si è voluto dedicare un paragrafo a questa tipologia di lavoratori dal momento che, per la loro atipicità, possono creare incertezza sul loro collocamento nell organigramma della sicurezza e qualche dubbio su quali siano le normative che si devono applicare loro. Il riferimento normativo in materia è la Legge 196/97 che disciplina il lavoro temporaneo e nella quale si trovano anche le disposizione per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro da applicare ai lavoratori temporanei. L informazione e la formazione dei lavoratori interinali viene ripartita tra l azienda fornitrice e l impresa utilizzatrice. All azienda fornitrice spetta il compito di informare i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e di formarli e addestrarli all uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di fornitura può prevedere che tali obblighi siano adempiuti dall impresa utilizzatrice. L impresa utilizzatrice deve sempre fornire formazione e informazione per ciò che riguarda i rischi specifici ai quali il lavoratore temporaneo potrà essere esposto in azienda. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore temporaneo conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94. L impresa utilizzatrice osserva, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Infine i lavoratori interinali devono essere computati nell organico dell azienda utilizzatrice ai fini dell applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. 12 CONTENUTI

5 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura introdotta dal D.Lgs. 626/94 e costituisce uno strumento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori. In pratica, attraverso questo loro rappresentante, i lavoratori possono portare a conoscenza del Datore di Lavoro, dei dirigenti e delle altre figure coinvolte le loro proposte in materia di sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è certamente una figura cardine nell attuale sistema prevenzionistico; l auspicabile collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (organo di consulenza del Datore di Lavoro), pur rispettando le diverse competenze e attribuzioni di ognuno, è un punto fondamentale per riuscire a realizzare in qualsiasi azienda una gestione della sicurezza completa e funzionale. Il RLS viene eletto, nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti, direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre in quelle con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell azienda al loro interno (vedi allegato 1.H.). ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell azienda o nell unità produttiva. È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e del responsabile dello stesso, degli addetti all attività di prevenzione incendi e pronto soccorso. È consultato in merito all organizzazione della formazione di tutti i lavoratori. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Riceve una formazione adeguata, consistente in un corso di minimo 32 ore a carico del Datore di Lavoro. Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. Partecipa alla riunione periodica tenuta almeno una volta l anno, che vede coinvolte le principali figure della sicurezza (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente). Fa proposte in merito all attività di prevenzione. Avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 13 CONTENUTI

6 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1.7 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Il Servizio è un organo di consulenza del Datore di Lavoro anche se i benefici, in termini di sicurezza, interessano i lavoratori. La figura principale del SPP è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); la nomina di tale figura è uno degli obblighi indelegabili del Datore di Lavoro, sentito il parere del RLS. La legge attualmente non stabilisce titoli particolari per l assunzione di questa carica, richiede solo che la persona sia preparata e competente (vedi nota sotto). Il RSPP può essere individuato direttamente all interno dell azienda (vedi allegato 1.D.) oppure l incarico può essere affidato a servizi esterni (vedi allegato 1.E.; inoltre, a titolo esemplificativo, si riporta nell allegato 1.F. una bozza di contratto tra azienda e il RSPP esterno, ferma restando la validità di altre tipologie di contratto). Il Datore di Lavoro ha però l obbligo, se le capacità dei suoi dipendenti sono insufficienti, di far ricorso a persone o servizi esterni, previa consultazione del RLS. In alcune situazioni particolari - ad esempio in aziende artigiane e industriali sotto i 30 addetti - questa funzione può essere svolta direttamente dal Datore di Lavoro dopo aver seguito un adeguato corso di formazione. In altre situazioni - ad esempio in aziende industriali con oltre 200 addetti - è obbligatoria l organizzazione del SPP all interno dell azienda. Il nominativo del RSPP deve essere comunicato agli organi di vigilanza (vedi allegati 1.B. e 1.C.). A carico del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile non sono previste sanzioni, in quanto il servizio è inteso come organo di consulenza senza poteri né decisionali né di spesa. Nota: nei giorni in cui questo manuale va in stampa è stato pubblicato un decreto che prevede precise qualifiche per gli addetti e per il responsabile del SPP. Quanto qui indicato deve essere quindi integrato con le nuove disposizioni imposte dal decreto, che viene riportato in allegato (Allegato 1.L.). COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Provvede a individuare i fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale. Elabora, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di protezione individuale e i sistemi di controllo di tali misure. Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Propone i programmi d informazione e formazione dei lavoratori. Partecipa alla riunione periodica. Fornisce ai lavoratori l informazione, la formazione e dove necessario l addestramento adeguati. 14 Per svolgere adeguatamente le proprie funzioni il Servizio di Prevenzione e Protezione deve ricevere dal Datore di Lavoro informazioni in merito a: la natura dei rischi; l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; le prescrizioni degli organi di vigilanza. CONTENUTI

7 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali Il Medico Competente (MC) Il Medico Competente è una figura introdotta dal D.Lgs. 277/91 (protezione contro i rischi di esposizione a piombo, amianto e rumore) e poi perfezionata dal D.Lgs. 626/94. Il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente quando nella sua azienda vi sono lavorazioni per le quali i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (vedi allegato 1.A.). I controlli sanitari sui lavoratori vengono effettuati dal Medico Competente il quale può essere: dipendente della struttura pubblica (medicina del Lavoro), alle dipendenze dirette del Datore di Lavoro o, infine, un libero professionista (a titolo esemplificativo nell allegato 1.G. si riporta una bozza di contratto tra azienda e MC, fermo restando la validità di altre tipologie di contratto). FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE Collabora con il Datore di Lavoro. Effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici. Esprime i giudizi d idoneità alla mansione lavorativa specifica. Istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio. Informa i lavoratori sui risultati delle visite. Comunica al Datore di Lavoro l idoneità o la non idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria senza, nel secondo caso, specificarne le motivazioni. Visita gli ambienti di lavoro. Collabora all organizzazione del servizio di pronto soccorso. Collabora all attività di formazione dei lavoratori. Collabora alla stesura della valutazione dei rischi. Per il Medico Competente sono previste sanzioni in caso d inosservanza dei suoi compiti. 15 CONTENUTI

8 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 3 Procedura da attuare per l organizzazione della prevenzione. Il datore di lavoro deve: 1. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), inviando la raccomandata alla ASL competente e all Ispettorato del Lavoro; 2. trasmettere lettera di Nomina al RSPP; 3. nominare, ove previsto, il Medico Competente; 4. richiedere ai lavoratori il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 5. nominare gli addetti alle squadre antincendio e pronto soccorso; 6. comunicare ai lavoratori i nominativi del RSPP, del Medico Competente e degli addetti alle emergenze. Nota: le lettere di comunicazione devono essere collezionate e organizzate in un archivio documentale. 16 ISTRUZIONE OPERATIVA

9 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.A. Casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte di un Medico Competente 1.B. Comunicazione all ASL e all Ispettorato del Lavoro del nominativo del RSPP 1.C. Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro del ruolo di RSPP (solo per aziende comprese nell allegato I del D.Lgs. 626/94) 1.D. Designazione del RSPP dipendente dell azienda 1.E. Nomina del RSPP esterno all azienda 1.F Schema di contratto per incarico di responsabile sicurezza esterno 1.G. Nomina del Medico Competente - Schema sintetico di contratto 1.H. Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 1.I. Designazione degli addetti alla squadra antincendio 1.J. Designazione degli addetti al pronto soccorso 17

10 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.A. Casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte di un Medico Competente La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 16, D.Lgs. 626/94). LAVORAZIONI CHE PREVEDONO UNA SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORAZIONI Lavorazioni previste dalla tabella allegata al DPR 303/56. Attività lavorative che comportano la movimentazione manuale dei carichi. Attività lavorative che comportano l uso di attrezzature munite di videoterminali. Attività lavorative che comportano esposizione agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. Attività nelle quali i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. Attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto. Lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dba. Attività lavorative nelle quali è previsto lavoro notturno. NORMATIVA Art. 48 comma 4b D.Lgs. 626/94 Art. 55 comma 3 D.Lgs. 626/94 Art. 72 decies comma 1 D.Lgs. 626/ 94 Art. 69 comma 3 D.Lgs. 626/94 Art. 86 comma 3 D.Lgs. 626/94 Art. 29 D D.Lgs. 277/91 Art. 44 D.Lgs. 277/91 Art. 5 D.Lgs. 532/99 Lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi. Art. 157 DPR 1124/1965 Lavoratori esposti a cloruro di vinile monomero. Art. 10 DPR 962/1982 Lavoratori esposti ad ammine aromatiche del gruppo I. Art. 5 D.Lgs. 77/92 Lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. DPR 230/1995 Lavoratori marittimi. Art. 6 comma 5a D.Lgs. 271/99 Si ricorda inoltre che l art. 17, lettera i del D.Lgs. 626/94 prescrive l effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori se tale richiesta è correlata ai rischi professionali. Nota: la tabella sopra riportata è soggetta a modifiche in base alle future variazioni legislative. 18

11 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.B. Comunicazione all ASL e all Ispettorato del Lavoro del nominativo del RSPP Su carta intestata dell azienda Alla Azienda ASL di... All Ispettorato del Lavoro di... Oggetto: Segnalazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell art. 8 comma 11 del D.Lgs. 626/94 Il sig.... titolare/rappresentante legale della ditta esercente l attività di... COMUNICA che a far data dal il sig... Dipendente di questa ditta Consulente esterno ricopre la funzione di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DICHIARA 1. Ha svolto i seguenti incarichi, con riferimento alla materia della prevenzione e protezione: dal al dal al 2. (opzionale) oltre all esperienza acquisita direttamente, ha frequentato corsi formativi specifici quali: a) (argomento durata ente organizzatore) b) (argomento durata ente organizzatore) c) (argomento durata ente organizzatore) 3. egli è in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale nomina è da ritenersi valida fino a comunicazione di revoca o di nomina di altro responsabile che Vi sarà comunicata in modo analogo. Si allega inoltre il curriculum professionale. Data. Il titolare / Rappresentante legale della Ditta Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sig. è stato consultato in data In fede (firma del Datore di Lavoro) Allegato 1: curriculum 19

12 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1.C. Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro del ruolo di RSPP (solo per aziende comprese nell allegato I del D.Lgs. 626/94) Su carta intestata dell azienda Alla Azienda ASL di Oggetto: Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 626/94 Il sottoscritto Datore di Lavoro della Ditta esercente l attività di rientrando nei casi previsti nell allegato I del D.Lgs. 626/94: 1. Dichiara di possedere le capacità per svolgere correttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. 2. Dichiara di aver adempiuto agli obblighi derivanti dall art. 4 del D.Lgs. 626/ Comunica che l andamento infortunistico negli ultimi tre anni è così sintetizzabile in base alle risultanze del registro degli infortuni: anno 2002: anno 2001: anno Le cause più frequenti di infortunio sono state le seguenti: 4. Comunica che le denunce di malattia professionale effettuate dall Azienda nel corso degli ultimi tre anni sono state complessivamente n.. Le malattie denunciate sono state: Allega copia dell attestato di frequenza al corso di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro svolto ai sensi del D.M. 16/01/1997. Data,.. Il titolare/rappresentante legale della ditta.. 20

13 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.D. Designazione del RSPP dipendente dell azienda Su carta intestata dell azienda Egregio Signore, Oggetto: Nomina del Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione In riferimento alle intese intercorse, previa consultazione del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza avvenuta il, Le comunichiamo, la sua designazione quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ai sensi dell art. 8, comma 2 del D.Lgs. 626/94. La designazione riguarda la/e unità produttiva/e sotto riportata/e: a) - descrizione - ubicazione. b) - descrizione - ubicazione. Le precisiamo che i compiti relativi a tale incarico, sono individuati nell art. 9 del predetto decreto. Per lo svolgimento di tali compiti Ella: (eventuale) sarà coadiuvato dai signori addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; potrà disporre di mezzi e tempo adeguati, secondo quanto tra noi concordato Il suo nominativo sarà trasmesso, come previsto dall art. 8, comma 11, del D.Lgs. 626/94, all Ispettorato del Lavoro e alla ASL territorialmente competente. Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione. Distinti saluti Data Per accettazione: (firma della persona designata) (firma del Datore di Lavoro) 21

14 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1.E. Nomina del RSPP esterno all azienda Luogo e data Egregio/Gent.ma Sede Oggetto: Nomina del Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione Egregio sig. La presente per comunicarle che, in base agli articoli 4 e 8 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della nostra Azienda con sede in Via...Comune... Tale incarico ha la durata di... a partire dal... La preghiamo di restituirci copia della presente, debitamente firmata per accettazione. Distinti saluti Il Datore di Lavoro... Allegato 1: Schema di contratto per incarico di responsabile sicurezza esterno 22

15 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.F. Schema di contratto per incarico di responsabile sicurezza esterno SCRITTURA PRIVATA Tra la, con sede in, in persona del legale rappresentante pro tempore., residente (con sede) a, Via ; d ora innanzi responsabile esterno PREMESSO: che l azienda esercita attività di e che in tale veste, quale Datore di Lavoro, ai sensi della vigente normativa, ha l obbligo di organizzare all interno dell azienda il servizio di prevenzione e protezione, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94; che il Datore di Lavoro intende avvalersi di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno per i compiti attribuiti dall art. 9 del D.Lgs. 626/94; che il responsabile esterno si è dichiarato in possesso dei necessari requisiti e disponibile a prestare la propria opera quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità e alle condizioni di cui in prosieguo SI CONVIENE E SI STIPULA: 1. la premessa è da considerarsi parte integrante della susseguente pattuizione; 2. l azienda affida al responsabile esterno, che lo accetta, l incarico di cui al punto 3; 3. l opera del responsabile esterno dovrà essere rispondente ai compiti previsti dal citato art. 9 del D.Lgs. 626/ l azienda, per quanto di sua competenza, fornirà la sua completa collaborazione; 5. il responsabile esterno è vincolato alla segretezza e alla riservatezza sulle informazioni ricevute in relazione all incarico; 6. l incarico dovrà essere eseguito personalmente, avvalendosi della collaborazione, del servizio di prevenzione e protezione ove presente; 7. il responsabile esterno svolgerà l attività libero-professionale, di cui sopra, nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l azienda nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 626/94; 8. per analisi tecniche particolari e strumentali eventualmente necessarie, si avvarrà di professionisti ed enti scelti di comune accordo con l azienda; 9. la collaborazione, come sopra indicata, per le sue specifiche caratteristiche, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato. Il responsabile esterno riceverà i seguenti onorari: Sopraluoghi in azienda Riunione periodica Tariffa oraria per consulenza tecnica (sopralluogo aziendale, formazione e informazione ai lavoratori, esame di documentazione, redazione del documento ex art. 4, valutazione dei rischi, attuazione di misure di sicurezza, ecc.). Ore annuali presunte 23

16 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali Eventuale quota fissa Eventuale forfait complessivo L azienda e il responsabile esterno potranno recedere dal contratto in qualunque momento del suo svolgimento col previsto preavviso di mesi.. Il presente contratto è a termine e avrà la durata di anni dalla data della stipula. Per ogni controversia l Autorità Giudiziaria esclusivamente competente è quella di Il responsabile esterno dichiara espressamente di essere in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per l incarico in oggetto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, saranno applicabili le norme di legge. Prato, Firma azienda Firma Responsabile esterno Il Responsabile esterno dichiara di essere stato messo a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate relativamente ai rischi suddetti. Firma Responsabile esterno... NOTA: Il presente documento serve come schema generale. L azienda può ovviamente modificarlo secondo le sue esigenze. In particolare l entità e il tipo di onorari vanno concordati col consulente. 24

17 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.G. Nomina Medico Competente - Schema sintetico di contratto SCRITTURA PRIVATA Tra.., con sede in, in persona del legale rappresentante pro tempore, d ora innanzi l Azienda 1 e il dott..., nato a..,il., residente a, Via..; d ora innanzi Medico Competente 2 PREMESSO: che l Azienda esercita attività di. e che in tale veste quale Datore di Lavoro, ai sensi della vigente normativa, ha l obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria parte del personale dipendente ove ricorrano condizioni di rischio, alla luce di quanto disposto dal DPR 1124/65, DPR 303/56, dal D.Lgs. 277/91 e dal D.Lgs. 626/94. SI CONVIENE E STIPULA: 1. l Azienda. affida al. che lo accetta, l incarico di Medico Competente previsto dal D.Lgs. 626/94; l opera del Medico Competente si espliciterà in: - accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l assenza di controindicazioni per la mansione alla quale i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della idoneità specifica; - accertamenti periodici per controllare lo stato di salute degli stessi; 2. il Medico Competente svolgerà l attività libero professionale, di cui sopra, nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l Azienda nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 626/94. Per visite specialistiche ed esami clinici, biologici e strumentali eventualmente necessari, si avvarrà di professionisti ed enti scelti di comune accordo con la committente. 3. L azienda e il medico potranno recedere dal contratto in qualunque momento del suo svolgimento col preavviso di 30 giorni. 4. II dott. dichiara espressamente di essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall art. 2 lettera d del D.Lgs. 626/ Il presente contratto è a termine e avrà la durata di anni dalla data della stipula. 6. Per ogni controversia l Autorità Giudiziaria esclusivamente competente è quella di... In fede,... Prato,... 1 Indicare la ragione sociale e gli altri dati dell azienda che dà l incarico. 2 Indicare il nome e le generalità del Medico Competente. 25

18 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1.H. Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Su carta intestata dell azienda A tutti i Dipendenti del Loro sedi Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza In riferimento all art. 18 del D.Lgs. 626/94, riguardante l elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Vi sollecitiamo a provvedere il più presto possibile alla prevista elezione. Ricordiamo che tale elezione deve essere a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti, mediante apposita riunione elettiva, di cui deve essere redatto verbale da segretario incaricato. Sollecitiamo pertanto i lavoratori di questa azienda/unità produttiva a voler provvedere in proposito al più presto, onde consentire le consultazioni previste dall art. 19, comma 1 (lettere b, c, d), del citato decreto, nonché gli adempimenti connessi e/o consequenziali. In caso di mancata elezione l azienda si considera ottemperante nei confronti dell art. 18 del D.Lgs. 626/94, tramite comunicazioni ai lavoratori poste nella bacheca degli avvisi. Data Firma 26

19 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1 1.I. Designazione degli addetti alla squadra antincendio Su carta intestata dell azienda Egregio Signore, In riferimento alle intese intercorse, Le comunichiamo, ai sensi dell art. 4, punto 5a del D.Lgs. 626/94 la sua designazione, nell ambito del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in qualità di: - Incaricato dell attuazione delle misure di prevenzione incendi - Incaricato dell attuazione delle misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato La designazione riguarda la/e unità produttiva/e sotto riportata/e: - descrizione - ubicazione.. Le precisiamo che i compiti relativi a tale incarico, per il cui svolgimento Ella collaborerà anche con il sig., Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, saranno oggetto di una specifica formazione. Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione. Distinti saluti Data Per accettazione: (firma del Datore di Lavoro) (firma della persona designata) Il Rappresentante dei lavoratori è stato consultato sulla presente designazione 1. Visto del Rappresentante Il Rappresentante dei lavoratori non è stato designato/eletto e sarà informato della presente designazione. 1 Inserire la frase corrispondente alla particolare situazione. 27

20 1 Definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità aziendali 1.J. Designazione degli addetti al pronto soccorso Su carta intestata dell azienda Egregio Signore, In riferimento alle intese intercorse, Le comunichiamo, ai sensi dell art. 4, punto 5a del D.Lgs. 626/94 la sua designazione, nell ambito del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in qualità di: Incaricato dell attuazione delle misure di pronto soccorso La designazione riguarda la/e unità produttiva/e sotto riportata/e: - descrizione - ubicazione... Le precisiamo che i compiti relativi a tale incarico, per il cui svolgimento Ella collaborerà anche con il sig., Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, saranno oggetto di una specifica formazione. Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione. Distinti saluti Data Per accettazione: (firma del Datore di Lavoro) (firma della persona designata) Il Rappresentante dei lavoratori è stato consultato sulla presente designazione 1. Visto del Rappresentante Il Rappresentante dei lavoratori non è stato designato/eletto e sarà informato della presente designazione Inserire la frase corrispondente alla particolare situazione.

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