CNA Informa IMPORTANTE APPUNTAMENTO INFORMATIVO. Valle Scrivia - Il territorio e le imprese Situazione e riflessioni di sviluppo

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1 CNA Informa G e n o v a Bimestrale - Anno XLIV, n. 1 Aprile Direttore Responsabile: Roberto Buffagni Redazione e Amministrazione: via San Vincenzo, Genova Tel. (010) Reg. Trib. di Genova n 34/68 del Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n 46), art. 1 comma 1, DCB Po - Stampa: Rindi IMPORTANTE APPUNTAMENTO INFORMATIVO CONVEGNO Valle Scrivia - Il territorio e le imprese Situazione e riflessioni di sviluppo Presentazione dei risultati dell indagine condotta dalla CNA sulle le condizioni socioeconomiche della Valle Scrivia, zona fondamentale per l economia dell entroterra ligure. All incontro, aperto alla cittadinanza, parteciperanno i sindaci della Valle Scriva e le imprese 1 n. aprile Confederazione Nazionale dell Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese S ommario 2 Fiscale SABATO 19 maggio dalle ore Presso Villa Borzino, via XXV Aprile 17, BUSALLA per gentile concessione del Comune A conclusione dei lavori iniziati con l incontro di luglio a Casella, il 19 maggio presso Villa Borzino a Busalla, verranno presentati i dati relativi alla ricerca intrapresa dalla CNA - Genova sulla situazione socio economica della Valle Scrivia. Lo studio, che aveva come obiettivo la verifica della situazione economica della vallata e la sua percezione da parte degli abitanti, è stato condotto tramite la somministrazione di un questionario elaborato appositamente per la Valle Scrivia e rivolto ai soggetti che detengono interessi sul territorio. Il questionario ha indagato in particolar modo la percezione dell andamento dell economia e l atteggiamento degli imprenditori rispetto ai fattori di freno e sviluppo. All analisi dei dati raccolti è seguita una comparazione con i dati economici disponibili. Parteciperanno MASSIMO GIACCHETTA Presidente CNA Genova PAOLA NOLI Vice Presidente CNA Genova ROBERTO TIMOSSI Segretario CNA Genova Interventi dei Sindaci dei Comuni della Valle Scrivia ambiente e sicurezza ambiente e sicurezza consulenza del lavoro dalle unioni consulenza del lavoro dalle unioni FOCUS UFFICIO CNA DI BUSALLA, L.GO ITALIA 16\5 APERTO LUNEDI E GIOVEDI Iniziativa finanziata con il Contributo della Regione Liguria

2 fiscale Decreto semplificazioni in Gazzetta È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore, il D.L. n.16/12. Tra le principali novità fiscali, si segnalano le seguenti: esteso lo spesometro: dal, l obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, prescinde dall ammontare pari o superiore a _ 3.000; compensazioni Iva: viene ridotto da _ a _ il limite del credito Iva compensabile senza necessità di preventivo invio della dichiarazione / istanza di rimborso trimestrale; utilizzo contante non residenti: le limitazioni all uso del contante per importi pari o superiori a _1.000 non si applicano ai soggetti extra Ue non residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e agenzie di viaggio e turismo; comunicazione black list : l obbligo esiste solo per le operazioni di importo superiore a _ 500; dichiarazioni d intento: viene differito il termine di presentazione dei dati delle dichiarazioni d intento alla prima liquidazione nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell Iva; imposta attività scudate: è prorogato al 16 maggio il termine di versamento dell imposta sulle attività scudate; Irap costo lavoro: è possibile richiedere il rimborso dell Irap per le annualità antecedenti il 2011, relativamente alla quota riferita alle spese per il personale dipendente. (D.L. 2 marzo, n.16, G.U. 2 marzo n.52) La Legge di conversione del D.L. n.216 del 29 dicembre c.d. Decreto Milleproroghe - è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n.36 alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio. Si propone di seguito la sintesi con i relativi differimenti delle disposizioni di interesse: Partite Iva inattive Si riapre la possibilità per i titolari di partita Iva di utilizzare la procedura agevolata per estinguere le violazioni derivanti dalla mancata comunicazione di cessazione attività. La procedura era stata introdotta dal D.L. n.98/11, art.23, co.23. È necessario versare _129 entro il 2/04/12 (la scadenza naturale cade sabato 31/03/12). Calamità La Spezia, Massa Carrara, Genova E Messina Vengono prorogati i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo 1/10/11-30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nelle province di La Spezia e Massa Carrara, e 4/11/11-30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nella provincia di Genova. Nessun rimborso verrà erogato per chi ha già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato a decorrere dal 16/07/12, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. Analoghe disposizioni sono previste in sede di conversione per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22/11/11 a Messina. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i soggetti beneficiari. Riapertura liti fiscali pendenti Viene disposto (modificando l art.39, co.2, D.L. n.98/11) che le liti fiscali di valore non superiore a _ , in cui è parte l Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme previste dall art.16, L. n.289/02. Le somme dovute sono versate in un unica soluzione entro il 31 marzo (quindi il 2 aprile ). Esaurimento contenzioso presso la CTC Viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per l esaurimento del contenzioso tributario pendente davanti alla Commissione tributaria centrale, concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. In caso di soccombenza, anche parziale, dell A.F., la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio determina l estinzione della controversia e il conseguente passaggio in giudicato. Tassazione dei redditi frontalieri Viene riscritto il comma 204 dell art.1 della Finanziaria n.244/07: I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l importo eccedente _8.000; b) per l anno, per l importo eccedente _ La modifica non rileva sul calcolo dell acconto dell Irpef dovuto per il Sistri È stata fissata al prossimo 30 giugno, l entrata in operatività del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, ad eccezione delle piccole imprese agricole, rispetto a cui parte dal 2 luglio. 2

3 ambiente e sicurezza DICHIARAZIONE MUD scadenza al 30 aprile per la comunicazione annuale dei rifiuti gestiti nel 2011 Poichè nel corso del 2011 il sistri non ha avuto avvio, anche per quest anno le imprese sono tenute alla presentazione del MUD, ossia della dichiarazione riepilogativa dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del La dichiarazione può essere presentata: alla Camera di commercio di competenza entro il 30 aprile. Per via telematica mediante la piattaforma Sistri Sono obbligati alla dichiarazione: i produttori di rifiuti PERICOLOSI i produttori di rifiuti NON PERICOLOSI con più di dieci dipendenti SISTRI: NUOVA PROROGA AL 30 GIUGNO Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto MILLEPRORO- GHE (LEGGE 24 febbraio, n. 14) è confermata la proroga al SISTRI, la cui nuova data di entrata in vigore è stata fissata per il 30 giugno per tutte le tipologie di imprese, tranne quelle agricole. ESONERI: Non sono tenuti a presentare il MUD: - i trasportatori di rifiuti, - gli intermediari e commercianti senza detenzione, - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi dell articolo 184, comma 3,lettere c), d) e g) del D.lgs. n. 152/2006 con meno di 10 dipendenti, - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi dell articolo 184, comma 3, lettere a), b), e), f), h), i), l), m) del D.lgs. n. 152/2006, a prescindere dal numero di dipendenti. SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP Nuova normativa per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in base all art. 34 del D. lgs. 81/2008. Con un Accordo Stato Regioni in vigore dal 11 gennaio è cambiata la normativa relativa ai corsi di formazione per RSPP che coinvolge sia le nuove imprese che le imprese già esistenti. NUOVE IMPRESE Per le imprese di nuova costituzione, l Accordo stabilisce un termine massimo di 90 GIORNI entro il quale l impresa deve regolarizzarsi. In questo caso i corsi di formazione hanno durata differente a seconda della classe di rischio con cui viene classificata l impresa: attività ad alto rischio 48 ore attività a medio rischio 32 ore attività a basso rischio 16 ore Successivamente i partecipanti ai corsi dovranno provvedere ad aggiornare il corso ogni 5 anni. IMPRESE GIÀ ESISTENTI Per le imprese il cui titolare ha frequentato in passato un corso di formazione per RSPP, vale l obbligo di effettuare il CORSO DI AG- GIORNAMENTO. Tale corso di aggiornamento dovrà essere frequentato entro due anni dall Accordo (quindi entro il gennaio 2014) e successivamente ogni 5 anni. Il corso di aggiornamento ha durata DIFFE- RENTE a seconda della classe di rischio. La classe di rischio dipende dal settore di attività e dal codice Ateco: attività ad alto rischio 14 ore attività a medio rischio 10 ore attività a basso rischio 6 ore Casi particolari: CHI NON HA MAI frequentato corsi per RSPP Per queste ultime SISTRI non diventerà operativo prima del 2 luglio. Ricordiamo che entro il 30 aprile scade il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione a Sistri, il cui importo rimane invariato rispetto allo scorso anno. (perché esonerato in base al d. lgs. 626/94) dovrà frequentare il corso secondo le stesse modalità previste per le nuove imprese. Anche in questo caso la scadenza per regolarizzarsi è fissata in 2 anni dall entrata in vigore dell Accordo. Da sottolineare inoltre che l Accordo prevede un elenco preciso di soggetti che possono effettuare questo tipo di formazione affinchè sia valida ai fini di legge: enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, università,inail, ECIPA, ente di formazione di CNA, accreditato presso la Regione Liguria, organizza sia i corsi per le nuove imprese che i corsi di aggiornamento. Per informazioni: ECIPA GENOVA Tel. 010/ SICUREZZA SUL LAVORO AL 30 GIUGNO SCADE LA VALIDITA DELL AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DVR PER TUTTE LE ATTIVITA D IMPRESA Con l entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, era prevista fino al giugno la possibilità per le imprese con meno di 10 addetti di adempiere in modo semplificato agli obblighi di legge. il particolare valeva la possibilità di evitare la redazione del documento di valutazione dei rischi sostituendola con un autocertificazione. Il DVR è il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi che deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa; l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Dopo la scadenza del 30 giugno le aziende senza Documento di valutazione dei rischi, potranno essere sanzionate con l arresto da 3 a 6 mesi o con l ammenda da _ a _ (art. 55 comma 1 e 2 del d. lgs. 81/2008). Per l assistenza dei tecnici CNA nella redazione del Documento, contattare UFFICIO AMBIENTE & SICUREZZA RENATA ROBIGLIO TEL. 010/

4 ambiente e sicurezza OBBLIGO DI FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI SICUREZZA SUL LAVORO Con un Accordo Stato Regioni in vigore dal 11 gennaio è stata definita in modo preciso la durata ed i contenuti dei corsi di formazione obbligatori per tutti i lavoratori, in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (art. 37 del d. lgs. 81/2008). Le imprese dovranno provvedere a formare TUTTI i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il percorso formativo deve essere articolato su due moduli: formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (4 ore) formazione specifica riferita ai rischi dell attività svolta. In questo caso le ore di formazione sono variabili a seconda della classe di rischio dell attività. 4 ore per le attività a basso rischio 8 ore per le attività a medio rischio 12 ore per le attività ad alto rischio L intero percorso di formazione può essere svolto sia in aula (presso l ente di formazione) che presso gli ambienti di lavoro. I corsi però devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e/o agli organismi paritetici esistenti sul territorio. Ove la richiesta non riceva riscontro entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, rivolgendosi a docenti interni o esterni all impresa. I docenti devono dimostrare di avere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Può essere considerato docente anche il datore di lavoro purché abbia svolto almeno per un triennio il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): per la formazione in esterno, le imprese possono rivolgersi a ECIPA GENOVA TEL. 010/ consulenza del lavoro NORMATIVA AMBIENTALE PROSSIME SCADENZE 30 aprile 30 aprile 30 novembre 30 aprile 30 giugno MUD Presentazione alla Camera di commercio o invio telematico a Sistri ALBO GESTORI AMBIENTALI rinnovo quota di iscrizione per autorizzazione trasporto rifiuti (in conto proprio e in conto terzi) SISTRI Rinnovo quota annuale LAVANDERIE Invio al comune della comunicazione annuale emissioni DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (d. lgs. 81/2008) Entro tale data le imprese con meno di 10 addetti che usufruivano dell autocertificazione dovranno provvedere a redigere il Documento. BANDO DELLA PROVINCIA DI GENOVA INTERVENTI A SOSTEGNO DELL OCCUPAZIONE La Provincia di Genova ha approvato il bando alle imprese per l erogazione di bonus assunzionali nell ambito dell Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego promossa dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Si rende noto che a partire dal 15 marzo sono disponibili sul sito - Bandi politiche del lavoro Il bando e la modulistica per accedere ai bonus assunzionali per assunzioni/ trasformazioni a tempo INDETERMINATO di lavoratori iscritti ai Centri per l impiego. Il contributo riguarda solo alcune tipologie di lavoratori indicati nel Bando. Si invitano i datori di lavoro a consultare attentamente il bando con particolare riguardo ai requisiti, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di contributo indicati nel bando. Le domande di contributo devono essere spedite a partire dal 16 aprile ed entro il 31 maggio. VARIAZIONI CONTRATTUALI SETTORE ARTIGIANATO: A tutto il personale in forza il 16/6/2011 dovrà essere erogata la seconda rata dell una tantum (la prima è stata corrisposta nel mese di settembre 2011) a copertura del periodo di vuoto contrattuale compreso tra il 1/1/2010 e il 30/6/2011. L importo complessivo totale della seconda rata è di euro 123,00. MESE DI APRILE : ACCONCIATURA ED ESTETICA - Verbale 25 novembre Aumento dei minimi tabellari METALMECCANICA - ODONTOTECNICA - OREFICERIA - Rinnovo 16 giugno 2011 Una tantum Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo parziale l una tantum compete in misura proporzionale al loro tempo di lavoro. Per gli apprendisti l importo dell una tantum spetta in misura pari al 70% L importo dell una tantum non è considerato utile ai fini dei vari istituti legali o contrattuali diretti e indiretti compreso il trattamento di fine rapporto. L importo dell una tantum dovrà essere ridotto in misura corrispondente nei periodi di assenza dal lavoro quali, il servizio civile, l assenza facoltativa post partum e le sospensioni per mancanza di lavoro concordate. 4

5 dalle Unioni UNIONE CNA ALIMENTARE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E TUTELA DELLA CONCORRENZA DECRETO LEGGE (N. 201 DEL PUBBLICATO SULLA G.U. N SUPPL ORD. 251) Nuove norme in tema di Liberalizzazioni e sugli orari di apertura degli esercizi commerciali. Secondo la disciplina dell Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ciò significa che le attività commerciali (comprese le attività di panificazione esercitate assieme alle attività commerciali) ed i pubblici esercizi possono di fatto tenere aperto 24 ore su 24 ore ed anche nei giorni festivi. In tale ambito applicativo però non ricadono le attività artigianali ovvero quelle aventi il laboratorio con annesso locale di vendita al pubblico (gelaterie, pasticcerie, laboratori di pasta fresca a mano, pizza al taglio e da asporto, gastronomie in genere) e altre attività dell artigianato di servizi. I Comuni per quanto riguarda il tema degli orari possono adeguarsi e/o porre limitazioni alle presenti norme attraverso ordinanze proprie o protocolli di intesa con le Associazioni di categoria solo in virtù del rispetto di principi costituzionali che riguardano: - L ordine pubblico. - La pubblica sicurezza. - L ambiente. - Il diritto alla salute. Ciò potrebbe permettere ad esempio a determinati Comuni di porre alcune limitazioni agli orari di pubblici esercizi o di talune attività commerciali per questioni inerenti l ordine pubblico o il diritto alla salute fisica e/o ambientale che sono per l appunto costituzionalmente garantiti. DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ L art. 62 (DL 24/1/ n. 1 per le Liberalizzazioni) Disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Il Decreto legge è esecutivo dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma ai fini della conversione in legge entro 60 giorni, per il provvedimento si sta avviando in questi giorni la discussione al Senato. Obiettivo del provvedimento è quello di salvaguardare la produzione agroalimentare e le PMI rispetto alle pratiche commerciali scorrette da parte della Grande distribuzione organizzata Il provvedimento introduce pertanto delle nuove regole: - la forma obbligatoria del contratto - i tempi di pagamento con le relative sanzioni - il divieto di pratiche commerciali condotte in modo sleale. Vediamo in sintesi i contenuti Forma scritta e clausole obbligatorie. I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità - la durata - le quantità e le caratteristiche del prodotto - il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento I contratti devono essere inspirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Di fatto non saranno più ammessi gli accordi o ordini verbali. Tale regola non sussiste nella fase di vendita diretta al consumatore finale; non deve perciò essere applicata da parte delle gelaterie, pasticcerie, panetterie, rosticcerie, pizza taglio/asporto, macellerie etc, che effettuano la vendita diretta al consumatore finale. Divieto di pratiche commerciali scorrette Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori, compresi quindi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è vietato: - imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali (non derivanti dal contratto medesimo) e retroattive; - applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; - subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni e transazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto degli uni e delle altre; - conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; - adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Tempi di pagamento Per le tipologie di contratti appena menzionati ossia quelli che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di - 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture per i prodotti deteriorabili; - 60 giorni per tutte le altre merci. All uopo gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ove il tasso legale di interesse è maggiorato irrevocabilmente di ulteriori 2 punti percentuali. Prodotti o merci deteriorabili Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i: - prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; - prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; - prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5; - tutti i tipi di latte. Sanzioni Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi: a) relativi alla stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro ; b) relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro c) relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro L entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato aziendale e della misura dei ritardi. segue a pagina 6 5

6 dalle Unioni continuo di pagina 5 Controlli Sull applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con il potere di intervenire d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato Pur condividendo lo spirito e le finalità del legislatore, nello specifico il Ministro dell Agricoltura, che ha portato alla stesura della norma, come CNA Alimentare individuiamo alcune criticità: - l obbligo di contratti in forma scritta potrebbe comportare un forte appesantimento gestionale nella vita in particolare delle piccole imprese; - la differenziazione dei tempi di pagamento tra prodotti alimentari deperibili e gli altri, rischia di accentuare una asimmetria nella filiare; - la decadenza delle possibilità di accordi tra le parti interessate con termini di pagamento diversi da quelli omologati introduce elementi di rigidità a scapito della esigenza di flessibilità nelle relazioni tra imprese. In considerazione di questi elementi stiamo lavorando, auspichiamo di concerto con le associazioni di Rete Impresa Italia, per proporre dei correttivi/emendamenti alla norma. SEMPLIFICAZIONE FISCALE SULLE ACCISE PER I PICCOLI BIRRIFICI Il Decreto Legge in materia di semplificazione tributarie (2 marzo, n. 16) accoglie integralmente la proposta CNA Alimentare/ Unionbirrai in tema di semplificazione. Il testo prevede un regime fiscale semplificato per l assolvimento dell accisa esclusivamente dedicato ai piccoli produttori di birra, e cioè per coloro che producono meno di diecimila ettolitri all anno. In dettaglio si prevede che il pagamento dell accisa venga calcolato unicamente nella fase del confezionamento, eliminando, quindi molti degli adempimenti amministrativi che fino ad oggi erano necessari, viene così eliminato l onere del magazzino fiscale e ridotti i livelli su cui operare i controlli al solo momento della produzione e del confezionamento. Questa norma ha inoltre permesso di individuare con precisione il piccolo produttore di birra (volume di produzione entro i ettolitri) e creato le condizioni per una effettiva armonizzazione, con regole uniformi sull intero territorio nazionale, dell assetto dei depositi fiscali e delle modalità di accertamento e controllo della produzione. Compete all Agenzia delle Dogane determinare le linee guida, in questi giorni si stanno riprendendo i contatti con l Agenzia per avviare il nuovo confronto. UNIONE ARTISTICO E TRADIZIONALE INDAGINE SUL PRODUCT PLACEMENT Presentati ad Arezzo Oro i risultati dell indagine sul Product Placement, la forma di marketing non convenzionale per promuovere le produzioni orafe nel mondo del cinema. Positiva risposta da parte delle imprese all indagine promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Consulta Nazionale dei Produttori Orafi, di cui CNA è portavoce per il. Emerge un interesse delle aziende del settore per questa particolare forma di marketing considerando soprattutto il fatto che gli operatori non ritengono che la produzione italiana venga ben percepita nei nuovi mercati e che è dunque necessario perseguire tutte le forme possibili di comunicazione e promozione. Il timore è relativo ai costi per questa tipologia di attività e per il supporto che necessariamente le organizzazioni di categoria del mondo orafo e le case di produzione cinematografica devono fornire. E emersa, su proposta del Ministero per lo Sviluppo Economico, la possibilità di incontri con le case di produzione dei film per avviare una possibile proficua collaborazione. CNA e la Consulta Produttori Orafi hanno ulteriormente proposto, per abbattere appunto i costi, un concorso che raccolga le migliori opere di produzione orafa e che ponga come premio finale, un attività di product placement, ovvero l apparizione in un film del prodotto vincitore del concorso. La proposta comprende inoltre la realizzazione di una mostra organizzata con la collaborazione della casa di produzione cinematografica. Sono stati avviati i primi contatti e verrà verificata la reale fattibilità del progetto. RESTAURO - BREVE STOP IN COMMISSIONE Si registra un rallentamento nell iter legislativo della modifica dell art. 182 del codice dei beni culturali avviato dal confronto tra il Governo e la Commissione Beni Culturali del Senato. Contrariamente a quanto prima deciso dalla Commissione, sono stati aperti i termini per la presentazione di emendamenti, se pur per una breve durata temporale. CNA ha rinunciato a presentare proposte emendative avendo già condiviso il testo emerso dal Comitato Ristretto della Commissione Beni Culturali del Senato. Ci si auspica che questa procedura non alteri in maniera sostanziale i contenuti del testo e gli obiettivi che con lo stesso potrebbero essere raggiunti nel rispetto del mercato e della tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale del nostro paese. FAI UNA DOMANDA A CNA ALIMENTARE DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SEGUENTI ARGOMENTI? Normativa igienico sanitaria; Internazionalizzazione; Normativa etichettatura; Servizio HACCP per le aziende Alimentari - Rintracciabilitá degli alimenti; Sistemi Qualitá (Vision 2000); Prodotti tipici; Formazione professionale; Disciplinari di produzione; Credito agevolato e convenzioni bancarie; Consulenza del lavoro e gestione paghe; Ambiente e sicurezza sul lavoro; Consulenza fiscale e gestione contabilità semplificata e ordinaria (inizi attività, modifiche, cessazioni) Assicurativo. Per informazioni e approfondimenti Domenico Mascher, domenico.mascher@cna.ge.it

7 Nuovi adempimenti in fase sperimentale per la verifica della congruità della mano d opera. IMPORTANTE: terminata la sperimentazione, non sarà rilasciato il DURC a chi non compilerà correttamente le denunce dei cantieri 1) Dalla denuncia relativa al mese di Febbraio dovranno essere compilati tutti i nuovi campi inseriti nel MUT. In particolare dovrà essere indicato per ogni cantiere il codice di attività relativo alla percentuale di incidenza mano d opera (cfr. tabella allegata). Ogni cantiere verrà automaticamente numerato dal sistema con un codice identificativo valido per l intero territorio nazionale. Poiché sino ad oggi la compilazione dei campi relativi ai cantieri risulta carente (dati mancanti o errati, duplicazione degli stessi cantieri, omissioni di cancellazioni cantieri ultimati, etc.), al fine di evitare che uno stesso cantiere sia dalle Unioni UNIONE CNA COSTRUZIONI VERIFICA CONGRUITA identificato con più codici (con conseguenze sulla verifica di congruità) dalla denuncia del mese di febbraio tutti i cantieri attivi nel mese (e solo quelli) dovranno essere ricaricati in denuncia (A CURA DELL IMPRESA) per le nuove codificazioni. Dalla denuncia di Marzo, la Cassa metterà a disposizione dei compilatori l elenco dei cantieri già codificati per l eventuale inserimento facilitato in denuncia. Ovviamente i nuovi cantieri dovranno essere aggiunti ex-novo per la successiva numerazione. 2) Sempre con la denuncia di Febbraio dovranno essere indicati anche i lavoratori autonomi con tutti i dati richiesti 3) Dalla denuncia di Aprile la Cassa dovrà effettuare la verifica di congruità della mano d opera per i saldi finali di tutti i lavori pubblici e per i privati se l importo complessivo supera i 70 mila euro. Tale verifica per l anno avrà carattere sperimentale mentre dal 2013 avrà effetto sulla regolarità del DURC. Allo scopo di aiutare le lavanderie artigiane a evitare contestazioni e sanzioni da parte della Guardia di Finanza e dell Agenzia delle Entrate per la mancata o errata emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, riepiloghiamo le regole alle quali si devono attenere gli esercenti questa attività: 1. In caso di emissione di ricevuta fiscale: la ricevuta fiscale va emessa al momento del versamento dell anticipo, ferma restando la necessità di emettere altra ricevuta fiscale al momento dell ultimazione della prestazione o di consegna del bene. In tal caso quest ultima ricevuta deve recare gli estremi della (o delle) ricevuta già emessa per la medesima prestazione. 2. In caso di emissione di scontrino fiscale: per le prestazioni lo scontrino va emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento dell ultimazione delle prestazione se questa è anteriore al pagamento; in tale ultimo caso, sussiste l obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte. Per ulteriori approfondimenti: CNA GENOVA, Francesca Parodi (francesca.parodi@cna.ge.it) o Alessandra Bartolozzi. (Alessandra.bartolozzi@cna.ge.it) 4) Dalla denuncia di Aprile la Cassa si doterà di un contatore di congruità che registrerà mensilmente, per ogni cantiere, i dati dichiarati in modo tale da consentire, sia alla Cassa che all Impresa interessata, di seguire l andamento del livello di congruità. Info domenico.mascher@cna. ge.it TABELLA INDICI DI CONGRUITA (da utilizzare nel riquadro DESCRIZIONE DEI LAVORI ) CATEGORIE Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell opera 1 OG1 - nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28% 2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36% 3 Ristrutturazioni di edifici civili 22,00% 4 Ristrutturazioni di edifici industriali esclusi impianti 6,69% 5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% 6 OG3 - opere stradali, ponti, ecc. 13,77% 7 OG4 - opere d arte nel sottosuolo 10,82% 8 OG5 - dighe 16,07% 9 OG6 - acquedotti e fognature 14,63% 10 OG6 - gasdotti 13,66% 11 OG6 - oleodotti 13,66% 12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% 13 OG7 - opere marittime 12,16% 14 OG8 - opere fluviali 13,31% 15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% 16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36% 17 OG12 - OG13 -bonifica e protezione ambientale 16,47% Per informazioni e approfondimenti Domenico Mascher, domenico.mascher@cna.ge.it LAVANDERIE: QUANDO VA EMESSO LO SCONTRINO O LA RICEVUTA? 7

8 dalle Unioni UNIONE CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - QUINTO CONTO ENERGIA Conto alla rovescia per i nuovi incentivi alle fonti rinnovabili: il Governo ha annunciato entro pochi giorni i decreti ministeriali pur non confermando quanto previsto dalla bozza attribuita al MiSE e circolata nei giorni scorsi, mentre invece è calato il silenzio sul Quinto Conto Energia. Il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, di fatto, sembra sempre più orientato a dare spazio alle fonti rinnovabili alternative al Fotovoltaico, tanto che, a margine di un audizione alla Camera, ha assicurato che arriveranno «prestissimo» i decreti ministeriali sugli incentivi alle rinnovabili, che le imprese stanno aspettando da fine Le aziende che si occupano di fotovoltaico in Italia si sono sviluppate in modo crescente a partire dal 2007 grazie al II Conto Energia. SEDE PROVINCIALE GENOVA CENTRO Via S. Vincenzo 2-1 piano tel Fax SAMPIERDARENA Via Carzino 2 - Tel Fax VOLTRI Via Don Giovanni Verità 4A/1 Tel Fax ARENZANO Via Sauli Pallavicini 17 Le nostre sedi in provincia di Genova CHIAVARI Via Bontà 71/1C Tel Fax SESTRI LEVANTE Via Nazionale 128 Tel Fax RAPALLO Via Boccoleri 12 Tel Fax BUSALLA Largo Italia 16/5 CICAGNA Piazzetta Cavagnari - c/o G.A.L. I giovani occupati sono stati numerosi, anche se, soprattutto nel 2008, si sono affacciati al mercato grandi operatori che hanno fatto enormi impianti a terra soprattutto in Puglia. Il sistema ha iniziato a produrre effettivamente grandi quantitativi di energia costringendo i gestori della rete a discutere sulla rete stessa che non è fatta per ricevere energia parcellizzata, bensì per le grandi centrali. Gli incentivi crescenti hanno generato un moltiplicatore dei redditi che ha permesso a numerosi soggetti di garantire posti di lavoro anche a categorie in forte crisi, in primis ingegneri e geometri. Ciò ha gravato sulle bollette degli italiani attraverso la voce A3, che comprende anche CIP 6 e Decomissioning nucleare, facendo aumentare il costo delle bollette. Tuttavia è bene considerare che si tratta di una tassazione che incide per tutte le rinnovabili di circa il 10% sulle accise energetiche generali e che ha permesso di non utilizzare gli ammortizzatori sociali che avrebbero avuto effetti ben più gravi sul sistema. Le imprese che si occupano di rinnovabili sono spesso organizzate in due divisioni, una per i montaggi e l altra per le pratiche burocratiche. Il problema è che il costo burocratico è lo stesso dei montaggi, il problema è che la burocrazia nella nuova ipotesi di conto energia è stata incrementata con l introduzione di nuovi registri e paletti. In sostanza un azienda oggi per stare sul mercato dovrebbe aumentare il numero di addetti sia nei montaggi che nelle pratiche perché con la riduzione del costo degli impianti si è costretti ad aumentare il numero degli impianti montati per mantenere il medesimo livello di fatturato. Ciò in un contesto in cui la stretta bancaria è senza pari. E vero vengono incentivate le altre fonti rinnovabili, ma provi il Ministro Passera a farsele autorizzare laddove trovi il vettore energetico adatto, cosa non facile. Forse sarebbe bene che il Governo Monti iniziasse a difendere i piccoli artigiani e le piccole imprese perché sono il tessuto di questo Paese. Se l unico scopo che ha è liquidare il liquidabile, recuperare denari da chi paga, non toccare i grossi player, parlare solo con alcuni interlocutori, annullare piani strategici come l energia e difendere banche e grosse aziende, direi che sarebbe meglio metterlo in discussione, sempre atteso che la classe politica attualmente in essere non ha di certo le medesime competenze e intelligenze. Vi ricordiamo che CNA Installazione Impianti ha aderito alla manifestazione Salviamo il futuro delle rinnovabili di mercoledì 18 aprile alle h in Piazza Montecitorio a Roma. Quando andremo in stampa probabilmente le cose saranno definite, ma CNA continuerà ad impegnarsi per garantire e sostenere il settore delle rinnovabili. Per info domenico.mascher@cna.ge.it Decreto-Legge 5/ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 82 del 6 aprile) il D. L. 9 febbraio n. 5, Decreto Legge Semplificazioni che contiene due articoli (il 9 ed il 34) che riguardano la categoria degli installatori. l articolo 9 istituisce la dichiarazione unica di conformità degli impianti, prevede l abolizione degli allegati I e II del DM 37/08 (i modelli ufficiali di dichiarazione di conformità per imprese installatrici e per imprese non installatrici) che saranno sostituiti da un nuovo modello di Dichiarazione di conformità che dovrà essere approvato da un successivo decreto ed abolisce l obbligo di depositare la DI.CO. presso lo sportello unico tranne nei casi in cui la DI.CO. stessa serva per ottenere il certificato di agibilità dal Comune in caso di allacciamento di una nuova fornitura. Rimane pertanto non risolto il problema, da noi posto, di garantire, tramite l invio telematico della DI.CO. ai Comuni, la rintracciabilità ed una reale fruibilità, agli interessati e per i controlli di legge, delle dichiarazioni di conformità. l articolo 34 interviene sul problema della conversione delle abilitazioni dalla L. 46/90 al DM 37/08 Per informazioni domenico.mascher@cna.ge.it 8

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