Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Completo di Mornago Via Volta, MORNAGO (VA) : segreteria@iccmornago.it; dirigenza@iccmornago.it CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata Il presente Protocollo d intesa è sottoscritto dal Dirigente Scolastico pro-tempore Claudio Lesica rappresentante dell Istituto Comprensivo di Mornago e i delegati delle organizzazioni Sindacali eletti RSU, sig.ra Bonanno Antonina (SNALS), sig. Tibiletti Maria Rita (CGIL), sig.ra Bea Giovanna (CISL), sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola del 26/05/1999 e successivi. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d Intesa s intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Il presente Protocollo d Intesa è legittimato dai seguenti atti normativi: Legge 300/70 D. Lgs. 29/93 CCNL scuola del 04/08/95 e 26/05/99 CCNI scuola 31/08/99 D. Lgs. 80/98 CCNI 15/02/2001- CCNL 24/07/2003- CCNL 29/11/07- D.Lgs.vo 150/09. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede a fare affiggere copia integrale del Presente Protocollo nelle bacheche sindacali della scuola. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 8 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l avvio del confronto. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione. Durante l intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. Sulle materie che incidono sull ordinato e tempestivo avvio dell anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni. Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica In caso di controversia sull interpretazione e/o sulla applicazione del presente Protocollo d Intesa, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s incontreranno entro 5 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. Articolo 3 - Assemblee sindacali Ai sensi dell art. 8 del CCNL Scuola 29/11/2007 nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore (compreso il tempo per raggiungere la sede). Il personale docente e ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. La comunicazione dell indizione dell assemblea sindacale deve pervenire almeno sei giorni prima con le modalità previste dal CCNL. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole entro il giorno successivo a quando pervengono. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato anche come circolare interna e procede alla eventuale riorganizzazione dell orario di servizio per la copertura delle classi. Secondo quanto previsto dell art. 8, comma 9 lett. B del CCNL/07, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà previa intesa con le RSU, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. In mancanza di un intesa ai sensi del comma precedente il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n. 1 assistente amministrativo e di n. 1 collaboratore scolastico per plesso di sc. primaria e 2 per la sc. secondaria. Qualora si renda necessaria l applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi seguendo il criterio della rotazione nel corso dell anno scolastico in ordine alfabetico. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, da parte del Personale in servizio nell orario dell assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Articolo 4 - Permessi sindacali Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all art. 8 del CCNL./07, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47, comma 2 e 47 bis del D.L.vo 29/93 e successive modifiche e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all art. 6 del CCNL/07. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo la vigente normativa. Il Dirigente Scolastico comunicherà entro il 15 novembre di ogni anno il monte ore di permessi sindacali. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al D.S. in via esclusiva dalle segreterie Pro./Reg. della OO.SS. di cui agli artt. 47c. 2 e 47 bis del D. L.vo 29/93 tramite atto scritto, per le riunioni degli organi statutari di cui al comma 1 e dalle stesse RSU per le relazioni di cui all art. 6 del CCNL /07, almeno 48 h prima, cosicché le RSU non sono tenute ad alcun altro adempimento. 1

2 Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l assenza delle RSU. Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Articolo 5 - Agibilità sindacale all interno della scuola Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle RSU nelle forme ritenute più opportune. Il D.S. deve assicurare la tempestiva trasmissione agli interessati. Il D.S. istituisce una apposita cartella, a disposizione delle RSU, nella quale inserire tutti gli atti relativi alle attività di contrattazione integrativa di scuola e tutti gli atti e documenti di cui all art. 6 del CCNL/99 nonché quelli inviati dall Ufficio Provinciale Scolastico e/o dalla Direzione Generale Regionale in riferimento a materie inerenti alla contrattazione. E consentito l uso di bacheche ai fini dell esercizio del diritto di affissione di cui all art. 25 della legge 300/70. Su richiesta delle RSU il D.S. mette a disposizione, secondo necessità, un locale della scuola per attività sindacali. Articolo 6 - Patrocinio e patronato Le RSU e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte la materie di informazione preventiva e successiva di cui all art. 6 del CCNL- Scuola 29/11/2007. Il rilascio di copia degli atti avviene, senza oneri di segreteria di norma entro 2 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 10 giorni. La richiesta può essere fatta anche verbalmente, tranne nei casi in cui sia l amministrazione a chiedere la forma scritta. Articolo 7 - Programmazioni degli incontri Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e le RSU concordano il calendario di massima degli incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie previste dall art. 6 del CCNL - scuola 29/11/2007. Articolo 8 - Composizioni delle delegazioni Le delegazioni come disposto dall art. 7 del CCNL - scuola 29/11/2007 sono così composte: a) per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico, che può avvalersi dell assistenza di personale interno/esterno alla scuola da lui stesso prescelto; b) per le organizzazioni sindacali: dalle RSU, e da eventuali rappresentanti accreditati appartenenti alle OO.SS. di categoria firmatari del contratto. Articolo 9 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed ATA in caso di sciopero I contingenti minimi di cui al presente articolo sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola scuola. Nelle scuole in cui non è stata effettuata tale contrattazione, si applica quanto disposto dal comma seguente. Secondo quanto definito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000 e dall Accordo Integrativo Nazionale dell 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del personale educativo ed ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari specifiche situazioni sotto elencate: a) Svolgimento di esami/scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico (per plesso). b) Vigilanza straordinaria durante il servizio mensa, nel caso di contemporaneo sciopero del personale docente e per assoluta necessità di mantenere attivo il servizio stesso: n. 1 Collaboratore Scolastico per plesso. c) Raccolta e smaltimento rifiuti tossici: n. 1 Collaboratore Scolastico. d) Pagamento stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore S.G.A., e al massimo n. 1 Assistente Amministrativo, e n. 1 Collaboratore Scolastico. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al precedente comma, non potrà essere impedita l adesione totale allo sciopero di tutti i dipendenti della Istituzione scolastica. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il D.S. consegna alle RSU ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, salvo quant altro disposto da altri competenti uffici provinciali, comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti. I dipendenti precettati ufficialmente per espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Articolo 10 - Criteri per la gestione delle risorse umane 1) Assegnazione personale alle sedi: Collaboratori Scolastici Al fine di garantire assistenza e vigilanza agli alunni di diverso sesso, nelle scuole primarie e secondarie, si stabilisce, compatibilmente con le risorse del personale, di garantire in ogni sede la presenza di personale maschile e femminile secondo i seguenti criteri: a- continuità se positiva rispetto alla situazione complessiva (con valutazione discrezionale congiunta del DS e del DSGA); b- necessità figure specifiche nel plesso (corso per assistenza alunni disabili); c- richiesta degli interessati sul comune; d- anzianità di servizio nell Istituto; e- l assegnazione ai plessi contigui dello stesso comune è valutata congiuntamente dal DS e dal DSGA; Per le scuole dell infanzia verrà data priorità di assegnazione a personale femminile. 2) Assegnazione docenti ai plessi: scuola dell infanzia e scuola primaria Per l assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle attività si terrà conto, nella scuola primaria, prioritariamente delle competenze di L2 presenti nell Istituto che verranno assegnate in modo funzionale al miglior utilizzo delle risorse. Per entrambi gli ordini di scuola: a)- Mantenimento max continuità possibile; b)- Realizzazione progetti di plesso/istituto previsti dal P.O.F.; c)- Spostamento per casi particolari debitamente valutati dal dirigente: 1) su richiesta del docente; 2) per iniziativa propria; d)- In caso di più richieste per uno stesso posto si applicherà la tabella dell O.M. dei trasferimenti. 2 bis) Assegnazioni docenti in regime di part-time ai plessi (Contingenti massimi) 2

3 I docenti in regime di part-time verranno assegnati alle sedi fino a un massimo del 25% del personale in servizio su posto comune in ciascuna sede. Pertanto i contingenti dei docenti in part-time vengono così determinati: PLESSO sc. primaria DOCENTI IN SERVIZIO QUOTA MASSIMA DOC IN PART-TIME Crugnola/Mornago 22 5 Sumirago 23 5 Villadosia 12 3 I docenti verranno assegnati ai plessi secondo i seguenti criteri: 1) Mantenimento della sede precedentemente occupata se non si supera il contingente di plesso; 2) Spostamento volontario di uno dei docenti interessati su posto vacante in altro plesso che non pregiudichi il superamento del tetto massimo di personale part-time nel plesso in accoglienza; 3) Spostamento in altro plesso del/i docente/i che non mantiene/mantengono continuità nella classe (fine ciclo / assenze prolungate); 4) In caso di parità di condizioni, spostamento d ufficio del docente con punteggio inferiore (tabella O.M. trasferimenti). 3) Assegnazione docenti alle sezioni: scuola dell infanzia; - e alle classi: scuola primaria e secondaria a)- Rispetto della continuità educativa e didattica; se positiva per gli alunni (con valutazione discrezionale del DS) b)- Compatibilità nel team docente/consiglio di classe; c)- Riorganizzazione dei team/consigli a conclusione del ciclo per garantire continuità alle classi con maggior rotazione di insegnanti; d)- A parità di condizioni anzianità di servizio. 4) Criteri per sostituzione personale assente qualora non ricorrano le condizioni per la sostituzione a) Assistenti Amministrativi In caso di assenze brevi, la sostituzione verrà effettuata da altro personale in servizio, previa ristrutturazione degli orari, se necessario, per la copertura di un turno eventualmente scoperto e con assegnazione di lavoro straordinario su proposta del DSGA. b) Collaboratori Scolastici In caso di assenze brevi, la sostituzione verrà effettuata da altro personale in servizio, previa ristrutturazione degli orari, e, se necessario, verrà assegnato il riconoscimento di un compenso per lavoro straordinario. Nel caso in cui ci siano assenze brevi e/o impreviste, qualora si ravvisasse la necessità di dover spostare di sede il personale, si seguiranno i seguenti criteri: disponibilità rotazione in ordine alfabetico nel comune di ubicazione della scuola sede di servizio con l attenzione di individuare (se possibile) personale femminile per le scuole dell infanzia senza creare l effetto domino. Al personale coinvolto nello spostamento di plesso, sarà attribuito un compenso di ore straordinarie per tutto il tempo assegnato dal DSGA (in eccedenza al proprio orario di servizio) in altro plesso a carico del Fondo d Istituto compatibilmente con la disponibilità annuale più un indennità di 15,00 (quota al lordo dipendente) per ogni giornata in cui viene effettuato lo spostamento. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo. c) Docenti scuola dell infanzia Solo in caso di emergenza in attesa del supplente: 1. se l assenza del collega è preventivabile cambio turno in modo da avere sempre coperto il turno della mattina; 2. utilizzo accantonamenti orari 3. ore aggiuntive (da recuperare) 4. ore aggiuntive a pagamento da autorizzare preventivamente d) Docenti scuola primaria 1. utilizzo accantonamenti orari; 2. utilizzo compresenza interna al team di classe; compresenza plesso; 3. ore aggiuntive (da recuperare) con precedenza ai colleghi del team di classe 4. ore aggiuntive a pagamento con precedenza ai colleghi del team di classe da autorizzare preventivamente e) Docenti scuola secondaria 1. utilizzo accantonamenti orari; 2. ore completamento/ a disposizione; 3. ore compresenza; 4. ore aggiuntive (da recuperare) 5. ore a pagamento da autorizzare preventivamente con precedenza colleghi: a) stessa materia; b) stesso consiglio di classe 5) Criteri di concessione permessi per aggiornamento in caso di più richieste 1. priorità a chi non ha mai fruito di permessi per aggiornamento; 2. accordo dei cointeressati; 3. sorteggio. Articolo 11 - Orario di lavoro a) Assistenti Amministrativi L orario viene fissato in 36 ore settimanali. Dal 1 settembre al 30 giugno, l orario di lavoro sarà articolato di norma su 5/6 gg. settimanali; per assicurare la copertura dell orario scolastico gli uffici funzioneranno dalle ore 7.30 fino alle 17,00 da lunedì al venerdì. Il sabato dalle ore 7,30/ 8,00 alle ore Ogni turno di lavoro deve prevedere la presenza di almeno due unità di personale nel pomeriggio e al momento dell apertura al mattino. Il sabato mattina devono essere presenti almeno 1 unità di personale ed 1 unità deve essere reperibile in caso di assenza. Durante la sospensione delle attività periodi di Natale e Pasqua e nei mesi di luglio e agosto gli uffici funzioneranno con orario antimeridiano. ( ). b) Collaboratori Scolastici L orario viene fissato in 36 ore settimanali. Per l anno scolastico 2011/12 gli orari di servizio sono strutturati in coerenza con l orario delle lezioni, in modo da garantire tutte le attività previste nel POF dell'istituzione scolastica mediante ricorso a: 3

4 Flessibilità d'orario Turnazione Orario giornaliero distribuito su 2 plessi anche coesistenti nella concreta gestione flessibile. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 e 54 del CCNL 29/11/07 gli orari di lavoro saranno strutturati salvaguardando la massima presenza all ingresso, all intervallo, all uscita e alla mensa garantendo adeguati orari per la pulizia. su 5/6 gg. settimanali per il personale in servizio nella scuola secondaria; su 5 gg. settimanali per il personale in servizio nella scuola dell infanzia e primaria durante l'attività didattica. Nel periodo di sospensione delle lezioni e nei mesi di luglio e agosto l'orario sarà antimeridiano in tutti i plessi per 5 giorni la settimana. Per tutte le attività pomeridiane funzionali all insegnamento: la programmazione nella scuola primaria, gli incontri con i genitori/consigli d'istituto in orario tardo-pomeridiano/serale saranno disposti periodicamente ordini di servizio, in orario straordinario, rispettando il criterio delle disponibilità/turnazioni/ordine alfabetico del personale. Articolo 12 - Ferie e prefestivi a) Personale ATA Lo standard funzionale minimo della scuola in periodo di attività didattica è del 90% del personale; durante la sospensione delle attività del 50%; durante il mese di luglio e agosto del 33,3% (per il personale amministrativo si concordano 3 unità, 1 per ogni area: amministrativa, personale, alunni) con rotazione su tutte le sedi. Presenza minima di 2 persone per sede. Le richieste di ferie dovranno essere presentate almeno 20 gg. prima per Natale e Pasqua; per le vacanze estive il termine è stabilito entro il 31 marzo. Qualora vi siano domande, relative al medesimo periodo, che non possono essere soddisfatte, il personale che potrà fruire delle ferie, verrà individuato secondo i seguenti criteri: Motivate esigenze documentabili; Rispetto termine presentazione domanda; Rotazione negli anni per il servizio nel periodo meno gradito. Come da contratto le ferie devono essere tutte fruite entro il 31 agosto di ogni anno. Il piano delle attività relativo all'organizzazione dei servizi del personale ATA sarà predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche sarà disposta la chiusura prefestiva dell'istituto su richiesta di almeno 2/3 del personale in organico (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi). Qualora non si raggiunga la quota per la chiusura al personale che rifiuta la chiusura del prefestivo non verranno concesse ferie nelle giornate proposte. Le giornate non lavorate potranno essere recuperate con lavoro straordinario o coperte da ferie. b) Docenti I sei giorni di ferie durante l attività didattica verranno concessi qualora sia possibile sostituire il personale con colleghi presenti a scuola e operanti nello stesso team / consiglio di classe e/o materia di insegnamento per garantire la qualità del servizio scolastico. Salvo situazioni di particolare urgenza, da documentare, le richieste di ferie devono essere presentate con almeno 10 gg. di anticipo. Negli altri casi ogni situazione sarà valutata di volta in volta dal Dirigente scolastico. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda è motivo di non concessione. Le ferie dovranno comunque essere usufruite senza che vi siano oneri a carico dello stato. Non vale il principio del silenzio assenso: ciascuno deve verificare, prima di assentarsi, l avvenuta concessione delle ferie. La mancata concessione verrà debitamente motivata per iscritto. Articolo 13 - Permessi brevi a) Personale ATA I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, e fino ad un massimo di 3 ore, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio (cfr. standard ferie). I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. La mancata concessione verrà debitamente motivata per iscritto. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti con almeno 24 h. di anticipo per poter riorganizzare il servizio e verranno concessi secondo l ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente. Non vale il principio del silenzio assenso: ciascuno deve verificare, prima di assentarsi, l avvenuta concessione del permesso. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità di recupero; in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. b) Docenti Le ore di permesso fruibili, come previsto dal vigente contratto sono pari all orario di lavoro settimanale: 25 per i docenti della scuola dell infanzia, 24 per i docenti di scuola primaria e 18 per i docenti di scuola secondaria. I permessi brevi durante le ore di insegnamento di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero (max 2 ore) sono autorizzati dal Dirigente Scolastico. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi di norma devono essere richiesti per iscritto con almeno 48 ore di anticipo e la sostituzione deve essere concordata prioritariamente con i colleghi di team e/o di plesso. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità di recupero; in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. Per quanto riguarda i permessi brevi richiesti durante le attività funzionali ( Consigli di Classe, Collegio Docenti, Incontri genitori, ecc... ) vengono stabiliti i seguenti criteri per garantire il regolare svolgimento dell attività e/o il diritto dei genitori all informazione: a) spostamento dell attività prevista, previo accordo tra i colleghi e richiesta al Dirigente Scolastico; b) recupero delle ore fruite come permesso, in attività di sorveglianza durante la mensa. In ogni caso la richiesta di permesso breve non può essere utilizzata se nella stessa giornata non si svolge un orario di lavoro effettivo almeno pari all orario del permesso richiesto. Articolo 14 - Funzioni Strumentali al POF Personale Docente Vedi allegato (n. 2) Articolo 15 Incarichi specifici aggiuntivi personale ATA Vedi allegato (n. 4). 4

5 Articolo 16 - Criteri per assegnazione del Fondo dell Istituzione Scolastica Si concorda di distribuire la quota del Fondo d Istituto utilizzando criteri numerici di appartenenza al ruolo docente ed ata, secondo la seguente formula: Quota Fondo d Istituto : n personale in servizio = quota base pro capite Quota base pro capite x n docenti = quota per personale docente Quota base pro capite x n pers. ATA = quota per personale ATA L assegnazione del Fondo dell Istituzione scolastica docenti alle singole attività e/o progetti, viene effettuata rispettando le priorità indicate nel POF e nel Piano delle attività deliberate nel collegio docenti del 14/10/10 come da prospetto allegato che è parte integrante della presente contrattazione.(allegato n. 3) L assegnazione del Fondo dell Istituzione scolastica per il personale ATA viene effettuata secondo le proposte del dsga, relative alle priorità individuate e preventivamente concordate con il personale nell assemblea del 19/10/2010 (collaboratori scolastici) e del 02/11/2010 (ass.ti amm.vi). (allegato n. 5 ) I compensi forfettari sono corrisposti in base all effettivo servizio prestato e ridotti in caso di assenze superiori ai 15 giorni. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all assunzione della funzione ovvero all esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 2. In caso di mancata individuazione del RSPP interno, si procederà alla designazione di un RSPP esterno, mediante la procedura di comparazione delle offerte pervenute. Art Le figure sensibili 1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: - addetto al primo soccorso - addetto al primo intervento sulla fiamma 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 20 Clausola di salvaguardia A partire dal 1 gennaio 2011 le norme contenute nel presente contratto integrativo che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto all art. 54 c 1 del d.lgs. 150/2009 in attuazione della Legge 15/2009, decadono automaticamente salvo eventuali disposizioni di legge in contrario. Letto, confermato e sottoscritto. Mornago, 17 novembre 2011 Giovanna Bea La RSU d Istituto Il Dirigente Scolastico Claudio Lesica Antonina Bonanno Maria Rita Tibiletti 5

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