LA GESTIONE DELLA SICUREZZA- FUNZIONIGRAMMA

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1 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA- FUNZIONIGRAMMA Il datore di lavoro DS Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti. La normativa impone al datore di lavoro l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza in azienda con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti. Alcuni degli obblighi che fanno capo al datore di lavoro non sono delegabili e restano comunque di sua propria responsabilità. Essi sono: - la valutazione dei rischi - l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi contenenti i criteri adottati per la valutazione - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. - la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo sono effettuate con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente previa la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il datore di lavoro, anche tramite i dirigenti e i preposti nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze: - nomina il medico competente - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi, di evacuazione dei lavoratori e delle persone presenti, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza - fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali - fornisce ai lavoratori l'informazione sui rischi specifici e la formazione richiesta in particolare per: - l'uso delle attrezzature di lavoro (macchine, attrezzature ecc.) - l'uso dei dispositivi di protezione individuale - la movimentazione manuale dei carichi - l'uso dei videoterminali, - esposizione ad agenti cancerogeni - esposizione ad agenti biologici. (RSPP) esterno D.lgs 81/2008 Ing. Marco Corrado La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore perché, essendo in possesso di numerose capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, si configura assieme al Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza aziendale. I suoi rapporti all interno della scuola, sono istaurati anche con le altre figure speciali come il medico competente, l RLS allo scopo di valutare i rischi, ed è infatti, tra le figure che si occupano in collaborazione con il datore di lavoro alla realizzazione del documento obbligatorio DVR (Documento valutazione rischi). L articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; d) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. e) realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS Fra gli obblighi dell RSPP in vece del datore di lavoro c è quello di indire la riunione periodica almeno una volta l anno 1

2 RLS Prof.ssa Luigia Maria Pacelli IlRappresentante dei lavoratoriè il primo organo di controllo: - sull applicazione delle norme; - sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica; - sull efficienza della sicurezza; - sul rispetto delle direttive da parte di tutti i soggetti responsabili. L art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs 81/2008. individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro del ruolo dell RLS: - il controllo; - la promozione; - la vigilanza. In particolare il controllo avviene attraverso: - l accesso ai luoghi di lavoro; - la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione; - la consultazione in merito all organizzazione della formazione; - le informazioni e la documentazione aziendale che l azienda deve mettere a disposizione; - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. La promozione avviene attraverso: - la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; - il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti; - la partecipazione alla riunione periodica; - il fare proposte in merito alla attività di prevenzione. La vigilanza avviene attraverso: - il mettere sull avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l attività di RLS o segnalati dai lavoratori; - la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il rappresentante per la sicurezza: - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva; - è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; - è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; - riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative. - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; -riceve una formazione adeguata, tramite un corso di formazione specifico della durata minima di 32 ore, con contenuti minimi come stabiliti dal DM 16/1/97; - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; - partecipa alla riunione periodica; - fa proposte in merito all'attività di prevenzione; - avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Le modalità di elezione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori sono definite dall'art. 18 del D.Lgs. 626/94 e dagli accordi di categoria (ad esempio l'accordo interconfederale CONFAPI -CGIL- CISL - UIL del ; il contratto collettivo quadro ARAN 7 maggio 1996 per le P.A.) 2

3 RLS Prof.ssa Luigia Maria Pacelli L attuale contratto di lavoro prevede che nella scuola il rappresentante dei lavoratori venga eletto o designato nell ambito delle RSU nel numero di: 1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti; 3 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 1000 dipendenti. In mancanza di RSU i rappresentanti dei lavoratori vengono eletti o designati nell ambito delle RSA territoriali. In mancanza anche di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori resta in carica per tre anni. Nel caso di dimissioni, questi eserciterà le proprie funzioni fino a nuova elezione che deve avvenire entro 60 giorni. Al rappresentante della sicurezza dei lavoratori sono applicabili le tutele previste dalla L. 300/70. Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante della sicurezza dei lavoratori può essere revocato con una maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale. MEDICO COMPETENTE Dott. Michele Sanzari Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. Cura la: - programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori - attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) - organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro - attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria Ilmedico competente è nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici, quali gli addetti: - ai videoterminali, - alla movimentazione manuale dei carichi - a rischio cancerogeno - a rischio biologico. Il medico competente ha i seguenti compiti: - collabora con il datore di lavoro per la tutela della salute - effettua gli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente per mezzo di accertamenti preventivi e periodici - esprime i giudizi di idoneità per iscritto, informando sia il datore di lavoro che il lavoratore - istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria - fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi - fornisce al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari - visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, insieme con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (fatto salvo quanto stabilito dal DM 16/01/97 circa la riduzione a una sola visita periodica annuale degli ambienti di lavoro da parte del medico competente) - collabora alla predisposizione del pronto soccorso - collabora alla attività di formazione e informazione. Il medico competente può avvalersi per gli accertamenti sanitari di medici specialisti. 3

4 MANSIONE PREPOSTI INF. Maria Pia Cusano S.Salv. Tel Cap Nina Calandriello Cese San Manno Pasqualina Iannella Selva Palladino Carmela Marotta Castelvenere Anna Maria Della Porta Parito PRIM. Maria Rita Votto S.Salv. Tel - Cap Nicolina Piazza Castelvenere SEC. I G. Luigia Maria Pacelli S.Salv. Tel - Cap Nicolina Piazza Castelvenere ADDETTI PREVENZIONE INCENDI 4 COMPITI Il D.Lgs. 81/2008 ha ripreso sostanzialmente gli stessi concetti, definendo, all art. 2, comma e, preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Obblighi specifici del preposto alla sicurezza: I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: - Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del DS in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il loro superiore diretto; - Verificare che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni; - Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; - Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; - Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. -Tenere aggiornati i registri dei controlli periodici, facendosi rilasciare dai fornitori copia dell avvenuto controllo. - Tenere aggiornati i registri delle segnalazioni dei rischi e dei guasti e inviare immediatamente al DS ogni segnalazione tramite il modulo appositamente predisposto. Come stabilito dall'allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, che le funzioni principali dell'addetto Antincendio, in relazione all'entità dell'evento, sono: 1. Compiti dell'addetto antincendio nell'emergenza o una volta avvisato, qualora non fosse ancora stato fatto, deve attivare lo stato di preallarme o deve recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello stesso; o deve verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza; o in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all'uso degli estintori; o nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o comunque di intervenire sul pericolo, l'addetto Antincendio deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione, provvedendo immediatamente a: attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell'allarme o, alternativamente, chiedere ad altri di provvedere, fornendo precise istruzioni in merito, previa autorizzazione del DS avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi (Centralino di Emergenza); isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno; affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso; segnalare il cessato allarme, quando l'emergenza è conclusa. Al di fuori della situazione di emergenza, ciascun Addetto Antincendio ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento in dotazione alla struttura di appartenenza, assicurandosi del loro funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti. Inoltre, ciascun Addetto Antincendio ha anche il compito di: o verificare che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre, da ostacoli o materiali, e funzionali; o verificare che non venga stoccato materiale o mezzi nelle vie di esodo (corridoi, scale,...) interne agli edifici, nelle vie di circolazione esterne e nei punti di raccolta predefiniti; o verificare che gli impianti tecnologici, gli impianti di rivelazione e di spegnimento di incendio, nonché quelli di segnalazione siano mantenuti efficienti ed in buono stato; o verificare, insieme al preposto al Registro di prevenzione incendi, che lo stesso sia correttamente compilato. La loro formazione dipende dal rischio incendio evidenziato dalla valutazione dei rischi e deve essere attuata preferibilmente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche grazie all attivazione della Convenzione a suo tempo stipulata dal MIUR con il Ministero dell Interno. In presenza di un rischio basso la formazione è quella prevista dal CORSO A (4 ore); In presenza di un rischio medio la formazione è quella prevista dal CORSO B (8 ore); In presenza di un rischio alto la formazione è quella prevista dal CORSO C (16 ore)

5 MANSIONE ADDETTI EVACUAZIONE COMPITI Gli addetti all evacuazione devono: Conoscere il piano di evacuazione e i regolamenti della scuola Attivarsi per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza incendio/terremoto, di evacuazione ed in caso di esodo. Devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di formazione. Gli addetti all evacuazione devono: - collaborare alle attività di prevenzione incendi - partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza - conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite d'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.) - aggiornare i recapiti telefonici gli Enti esterni. La loro formazione dipende dal rischio incendio evidenziato dalla valutazione dei rischi (valutazione che deve essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 10 marzo 1998) e deve essere attuata preferibilmente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche grazie all attivazione della Convenga a suo tempo stipulata dal MIUR con il Ministero dell Interno. In presenza di un rischio basso la formazione è quella prevista dal CORSO A (4 ore); In presenza di un rischio medio la formazione è quella prevista dal CORSO B (8 ore); In presenza di un rischio alto la formazione è quella prevista dal CORSO C (16 ore). ADDETTI PRIMO SOCCORSO Gli addetti alprimo soccorso devono: Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all interno del piano di emergenza e i regolamenti della scuola Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso. Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza. Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del ServizioPrevenzione e Protezione della scuola Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo Mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc. Aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni Intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee. Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ove necessario di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro. La formazione degli addetti al pronto soccorso deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Gli addetti al pronto soccorso delle scuole (luoghi di lavoro identificati dal D.M. 388/03 nel gruppo B) devono frequentare corsi di almeno 12 ore, così come indicato nell allegato 4 del D.M. 388/03. RESPONSABILE FUMO L incaricato deve: 1. vigilare sull osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso ai locali della scuola, sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente ovvero occasionale frequentatore 2. recarsi tempestivamente presso il luogo della scuola ove sia segnalata una violazione 3. applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584 e dalle successive disposizioni di legge in tutti i locali chiusi della scuola 4. procedere alla contestazione immediata della violazione e alla conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno redatti in duplice copia di cui una va consegnata al trasgressore, che dovrà controfirmare il verbale. Le istruzioni per la verbalizzazione seguono più oltre. f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Maria Ester Riccitelli) 5

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