CIRCOLARE D INFORMAZIONE N. 7- SICUREZZA SUL LAVORO
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- Virginio Moroni
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1 CIRCOLARE D INFORMAZIONE N. 7- SICUREZZA SUL LAVORO Continua con la circolare d informazione N. 7 il servizio d informazione rivolto a tutte le imprese del settore edile, svolto dal C.P.T. PADOVA (COMITATO PARTITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L IGIENE E L AMBIENTE DI LAVORO di PADOVA e PROVINCIA). Il tema specifico è rivolto, in questo numero, alle modifiche recentemente effettuate al D.Lgs. n. 626/94. In particolare: Termini per l adeguamento di specifiche attrezzature Valutazione di tutti i rischi Nomina obbligatoria del RSPP esterno nei casi previsti Protezione da agenti chimici Ed al settore impiantistico elettrico: semplificazione del procedimento per la denuncia dell impianto di messa a terra, dell impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione La Legge 1 marzo 2002, n.39 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, contiene norme che recano ulteriori modifiche al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n CIRCOLARE N. 7 APRILE 2002 Pag.1 di 6
2 In particolare, l art. 20 della legge interviene sul comma 8-bis dell art. 36 del D.Lgs. n. 626/94, mentre l art. 21, che contiene una delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, modifica direttamente l art. 4 comma 1 e l art. 8 comma 6 del decreto sul miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Vediamo di cosa si tratta. Nuovi termini per l adeguamento di alcune attrezzature di lavoro Viene differito il termine per l adeguamento di particolari attrezzature, previsto a suo tempo dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n Ora, con la modifica apportata dalla comunitaria, il datore di lavoro ha tempo fino al 5 dicembre 2002 per adeguare le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo e i carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori, sempre che tali attrezzature: a) siano state già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998; b) non siano soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, c) comportino un rischio corrispondente ai requisiti ai quali dovrebbero essere adeguate. Tali requisiti, lo ricordiamo, sono quelli indicati nell allegato XV del decreto. In particolare: 1.3 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati. 1.4 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio: a) installando una cabina per il conducente; b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore; c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. CIRCOLARE N. 7 APRILE 2002 Pag.2 di 6
3 Gli adeguamenti in seguito alla condanna della Corte di Giustizia UE Il Governo è delegato ad emanare entro il 9 aprile 2003, un decreto legislativo recante le modifiche al D.Lgs. n. 626/94, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 novembre 2001 (causa C-49/00), per inadeguata trasposizione nell ordinamento nazionale di alcune norme contenute nella direttiva CE n. 391/89. In particolare, secondo il giudice europeo, il D.Lgs. n. 626/94 non ha imposto al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esistenti sul luogo di lavoro; non ha imposto al datore di lavoro di decidere se fare ricorso a servizi esterni di protezione e prevenzione dei rischi professionali qualora le competenze interne all'azienda siano insufficienti e non ha definito le capacità e attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In attesa dell emanazione del decreto (peraltro già impostato nella precedente legislatura), che stabilisca i requisiti professionali dei RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) italiani, il legislatore ha provveduto con la comunitaria 2001 a sistemare gli altri due aspetti contestati, con interventi di sistemazione sul testo del comma 1 dell art. 4 e del comma 6 dell'articolo 8. Il problema dell estensione della valutazione dei rischi a tutti i rischi è stato risolto con una ristrutturazione della frase. Mentre nel testo preesistente poteva sembrare che il datore di lavoro dovesse limitarsi, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, a valutare i rischi nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ora il datore di lavoro può sentirsi libero anzi obbligato - sempre in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, a valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Quindi, ora devono essere ufficialmente valutati tutti i rischi di qualsiasi natura e origine, preesistenti all entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 a cui si aggiungono quelli individuabili in occasione di cambiamenti (nuove attrezzature, nuove sostanze, nuovi luoghi di lavoro). Concludendo, resta da notare l ultimo intervento lessicale, quello che cambia il potere in dovere del datore di lavoro di far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti (art. 8, comma 6). E probabile che all origine di questo specifico punto di contestazione ci fosse una inadeguata traduzione in italiano del testo della direttiva; tuttavia, se qualcuno poteva pensare che la scelta del RSPP esterno fosse una mera possibilità piuttosto che una scelta obbligata (considerando che comunque in tutte le aziende deve essere designata tale figura), ora non può anzi, non deve più incorrere in tale dubbio. CIRCOLARE N. 7 APRILE 2002 Pag.3 di 6
4 D.Lgs 25/02 sugli agenti chimici Con l istituzione del Titolo VII bis del Decreto Legislativo 626/94 ( Protezione da agenti chimici ) operata dal D.Lgs. 25/02 cambia radicalmente, con riferimento allo specifico campo di applicazione, il sistema organizzativo (ma anche le soglie di applicazione, che possono tendere ad innalzarsi) della sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici Competenti. Le novità più appariscenti derivano senz altro dal disposto dell articolo 5 del Decreto Legislativo 25/02, per effetto del quale sono abrogati: 1. l intero Capo II del Decreto Legislativo 277/91 (Piombo) nonché gli allegati II,III,IV (sempre riferiti al Pb) e VIII (modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici). Ne consegue che l intera problematica della esposizione a Pb negli ambienti di lavoro è ora normata dal titolo VII bis del D.Lgs.vo 626/94 (con i nuovi allegati VIII-ter e VIII-quater). 2. L intero Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 77 (Attuazione della Direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) e, soprattutto 3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR 303/56. L effetto immediato, per il complesso dei rischi chimici, è il venir meno dell obbligo in ogni caso di visita medica secondo le scadenze (trimestrali, semestrali ecc.) come erano fissate dal DPR 303/56, indipendentemente dal livello di rischio, cioè in base alla sola presenza dell agente tabellato nel ciclo lavorativo (vecchia dicitura: lavoratori addetti a..). La nuova normativa è quella definita dal combinato disposto degli articoli 60- quinqies e 60-decies del titolo VII bis: il primo, al comma 2, stabilisce che se vi è solo un rischio moderato per la salute e la sicurezza dei lavoratori le misure adottate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applica, tra gli altri, l articolo 60-decies (sorveglianza sanitaria). La sorveglianza sanitaria, pertanto, diviene obbligatoria solo se: il rischio non è definibile come moderato, oppure quando il rischio sia moderato, ma le misure adottate ai sensi del comma 1 dell articolo 60-quinqies non siano sufficienti a ridurre ulteriormente il rischio. Non è quindi sufficiente, per evitare la sorveglianza sanitaria, che il rischio sia definibile quale moderato, ma occorre che esso sia stato ulteriormente ridotto con le misure definite dal comma 1 dell articolo 60-quinqies. Questa circostanza si evidenzia in tutta la sua importanza esaminando le modalità con le quali si definisce il rischio moderato e, soprattutto, chi lo definisce tale. Infatti, se è vero che l articolo 60-ter-decies stabilisce (comma 3) che sarà un decreto Ministeriale a determinare il rischio moderato anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza, è altrettanto vero che per tale decreto non è stabilita alcuna scadenza temporale. Nelle more il comma 4 autorizza (non CIRCOLARE N. 7 APRILE 2002 Pag.4 di 6
5 obbliga!) gli stessi Ministeri (Lavoro e Salute) d intesa con la Conferenza Stato-Regioni ad emanare, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge (cioè entro l 8 Giugno 2002) uno o più decreti che definiscano i parametri per l individuazione del rischio moderato, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Rischio non moderato Una volta definito il rischio come non moderato ovvero, in caso di rischio moderato, nelle more della riduzione del rischio a seguito dell attuazione delle misure di cui al comma 1 dell art. 60- quinquies, scatta l obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. Occorre infatti tenere presente la distinzione operata dall articolo 60-ter tra agenti chimici tout court e agenti chimici pericolosi che sono: a) quelli classificati come pericolosi dal Decreto Legislativo 52/97; b) quelli classificati come pericolosi dal Decreto Legislativo 285/98; c) quelli che, pur non appartenendo alle succitate categorie possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Una volta identificati gli agenti per i quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, la stessa deve essere effettuata: 1) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l esposizione; 2) periodicamente, di norma una volta l anno. Il Medico Competente può decidere una periodicità diversa riportando una adeguata motivazione sul documento di valutazione dei rischi. 3) Alla cessazione del rapporto di lavoro (elemento di assoluta novità) fornendo eventuali indicazioni su prescrizioni mediche da osservare. Il Datore di Lavoro, da parte sua: a) rivede la Valutazione dei Rischi; b) rivede le misure adottate anche tenendo conto del parere del Medico Compente; c) fa effettuare una visita medica straordinaria ai lavoratori che hanno avuto analoga esposizione. Nella cartella sanitaria e di rischio, istituita ai sensi dell articolo 60-undecies, il Medico Compente dovrà indicare i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Alla cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all ISPESL. Come si vede il Decreto Legislativo 25/02 al di là dei nuovi obblighi per i Datori di Lavoro, impone un profonda revisione del sistema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici: le aziende e i Medici Competenti dovranno quindi attrezzarsi opportunamente per affrontare la nuova situazione. CIRCOLARE N. 7 APRILE 2002 Pag.5 di 6
6 Novità legislative nel settore impiantistico elettrico Sulla G.U: n. 6 del è stato pubblicato il D.P.R n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, entrato in vigore dal 23 gennaio Per gli impianti di messa a terra e per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche il decreto semplifica le procedure per la messa in esercizio evidenziando che la stessa potrà essere effettuata dopo la verifica eseguita dall installatore che rilascia la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi della L. n. 46/90 e relativo regolamento di attuazione. Tale dichiarazione equivale all omologazione dell impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all ISPESL ed all ASL o al ARPA territorialmente competenti. Nei Comuni in cui è stato attivato lo sportello unico la dichiarazione è presentata allo stesso. Va ricordato che le vecchie procedure prevedevano che il datore di lavoro effettuasse la denuncia delle installazione degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche direttamente all ISPESL. La prima verifica sulla conformità degli impianti alla normativa vigente è effettuata a campione dall ISPESL. Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con periodicità quinquennale ad esclusione di quelli installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio d incendio per i quali la periodicità è biennale. I soggetti preposti alle verifiche sono l ASL e l ARPA. Una importante innovazione consiste nella possibilità di far effettuare le verifiche anche ad eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica UNI e CEI. Per la terza tipologia di impianti (luoghi con pericolo di esplosione) la dichiarazione di conformità dell installatore non equivale all omologazione dell impianto (come per le prime due categorie), ma è svolta comunque dall ASL o dall ARPA territoriali. La prima verifica di conformità non è svolta a campione, ma è sempre effettuata dall ASL o dall ARPA territoriali, come le verifiche periodiche svolte con periodicità biennale eseguite dagli stessi o da eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle Attività Produttive. Ogni variazione dell impianto va comunicata dal datore di lavoro all ufficio competente per territorio dell ISPESL e delle ASL o all ARPA. Il nuovo decreto abroga gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 che riguardano le verifiche periodiche e gli artt. 2,3, e 4 del D.M e i modelli A, B e C allegati relativi alla denuncia delle installazioni degli impianti e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. Il Vicepresidente Lorenzo Vedoato Il Presidente Geom. Giovanni C. Basso CIRCOLARE N. 7 APRILE 2002 Pag.6 di 6
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
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