PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: MODULO A

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1 PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: MODULO A Durata 4 ORE 1

2 MODULO 1: INDICE DEGLI ARGOMENTI Introduzione e nozioni basilari di sicurezza e salute sul lavoro ( concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione) Quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: 3.1 abrogazioni 3.2 struttura 3.3 campo di applicazione Organizzazione della prevenzione aziendale: 4.1 definizione dei soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione e descrizione delle relazioni reciproche 4.2 compiti, diritti ed obblighi in capo ai soggetti del sistema di prevenzione 4.3 sorveglianza sanitaria Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori Organi di vigilanza, controllo, assistenza e promozione 2

3 MODULO 1: OBIETTIVI DEL CORSO Fornire le conoscenze utili attraverso: l abbattimento dei preconcetti che ostacolano la sicurezza ho cose più importanti di cui occuparmi ho sempre fatto così e non è mai successo niente gli infortuni accadono ed accadranno sempre in questo modo porto a termine prima il lavoro la creazione e la diffusione della cultura della sicurezza 3

4 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA Insieme delle circostanze materiali e psicologiche che determinano l intensità con cui una persona crede che i suoi interessi e valori siano adeguatamente protetti SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistendo solo in un assenza di malattia o d infermità 4

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI Concetti di base: PERICOLO Situazione o entità che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la potenzialità di generare effetti dannosi alle persone concetto deterministico che non dipende da fattori esterni RISCHIO Possibilità che un lavoratore subisca un danno in seguito al verificarsi di un evento dannoso connesso all attività svolta: RISCHIO = danno probabile derivante dall evento (M) X frequenza attesa di accadimento dell evento (P) concetto probabilistico 5

6 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO NON SICUREZZA INFORTUNIO Tre presupposti determinano l infortunio sul lavoro: 1. lesione alterazione psico-fisica dell organismo, da cui derivi: inabilità temporanea assoluta di oltre 3 giorni danno biologico permanente, assoluto, parziale morte dell infortunato 2. causa violenta 3. occasione di lavoro intervento di un fattore improvviso, repentino, esterno alla persona dell infortunato e di intensità idonea a procurare la lesione sussistenza di un nesso eziologico tra la lavorazione e l infortunio 6

7 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO NON SICUREZZA MALATTIA PROFESSIONALE La malattia professionale è essenzialmente caratterizzata da: causa lenta e progressiva, traendo origine dalla prolungata esposizione ad un agente patogeno necessaria sussistenza di un nesso causale molto stretto fra la patologia e le lavorazioni svolte 7

8 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO Statistiche di infortuni annui denunciati tratte dall I.N.A.I.L. Gruppo professionale: impiegati 8

9 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale? La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE MORALE ECONOMICO GIURIDICO 9

10 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale? La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE MORALE il fenomeno infortunistico crea dolore e disagio per tante persone essendo la produzione opera dell uomo rivolta a beneficio dell uomo, nessuna esigenza deve prevalere sulla salvaguardia dell incolumità del lavoratore come essere umano, cittadino, fattore di ricchezza nazionale operare contro gli infortuni e le malattie professionali a vantaggio dei lavoratori e della collettività è responsabilità sociale di ogni impresa e si ripercuote sulla sua immagine 10

11 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale? La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE ECONOMICO costo sociale riduzione PIL costi terapeutici costi previdenziali costo aziendale perdita produzione (diretta e indiretta) perdita esperienza perdita immagine conflittualità costi giudiziari costi assicurativi costo individuale perdita reddito danno biologico 11

12 INTRODUZIONE E NOZIONI BASE DI SICUREZZA SUL LAVORO Perché impegnarsi nella tutela di salute e sicurezza professionale? La prevenzione dei rischi lavorativi è un DOVERE GIURIDICO Costituzione Codice Civile Codice Penale Legislazione speciale 12

13 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO ORDINAMETO GIURIDICO NAZIONALE COSTITUZIONE Leggi Costituzionali Codice Civile e Penale Regolamenti UE, Direttive UE Leggi ordinarie, Decreti Legge, Decreti Legislativi Leggi regionali Regolamenti esecutivi, contratti di lavoro, circolari ministeriali, regole tecniche, normative internazionali, precedenti giudiziari Usi e consuetudini 13

14 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO FONTI COMUNITARIE Regolamenti Direttive direttamente applicabili negli Stati aderenti individuano obiettivi a cui gli Stati aderenti devono dare attuazione con forme e modalità discrezionali NORME TECNICHE Enti normatori: UNI (Italia), CEN (Europa), settore industriale, ISO (Internazionale) commerciale, terziario CEI (Italia), CENELEC (Europa), settore elettrotecnico, IEC (Internazionale) elettronico 14

15 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO FONDAMENTO DEL DIRITTO NAZIONALE: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 32 Art. 35 Art. 41 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni l iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana 15

16 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE CIVILE (R.D. 262/1942) Art Art L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno 16

17 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE PENALE (R.D. 1398/1930) Provvedimento volto a prevenire l adozione di comportamenti che contrastano il bene della collettività REATO doloso: emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all obbligo imposto dalla legge colposo: non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all obbligo imposto dalla legge, ma deriva da inosservanza delle leggi e dei regolamenti (colpa specifica), o da comportamenti quali imperizia, negligenza, imprudenza (colpa generica) e per i quali è assegnata una pena multa o reclusione per i reati più gravi: delitti ammenda o arresto per le contravvenzioni reati inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro 17

18 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE PENALE (R.D. 1398/1930) Art. 437, Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni Art. 451, Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da a 18

19 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE PENALE (R.D. 1398/1930) Art. 589, Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme (omissis) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12 19

20 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE PENALE (R.D. 1398/1930) Art. 575, Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno Condanna per omicidio volontario con dolo eventuale nel processo alla Thyssen Krupp (aprile 2011) 20

21 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE PENALE (R.D. 1398/1930) Art. 590, Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 516. Se la lesione è grave (art. 583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da a se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da a Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da... a...; la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da... a... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5 21

22 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO CODICE PENALE (R.D. 1398/1930) L articolo 583 del Codice Penale definisce così le lesioni personali: Lesione grave malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni indebolimento permanente di un senso o di un organo Lesione gravissima malattia certamente o probabilmente insanabile perdita di un senso perdita di un arto, o mutilazione che renda l arto inservibile perdita dell uso di un organo e della capacità procreare permanente e grave difficoltà della favella deformazione, ovvero sfregio permanente del viso 22

23 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO LEGISLAZIONE SPECIALE A partire dalla fine del 1800: circa 250 Decreti del Presidente della Repubblica circa 70 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri circa 100 decreti legislativi circa 470 leggi più di 1200 Decreti Ministeriali regi decreti, circolari, e l Europa... 23

24 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO LEGISLAZIONE SPECIALE Periodo : atti normativi nazionali D.P.R. 27/04/1955 n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro macchine attrezzature impianti D.P.R. 19/03/1956 n. 303, Norme generali per l igiene del lavoro ambienti di lavoro difesa da agenti nocivi servizi sanitari servizi igienico - assistenziali D.P.R. 07/01/1956 n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni 24

25 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO LEGISLAZIONE SPECIALE Gli anni novanta: atti normativi di origine comunitaria D. Lgs. 15/08/1991 n. 277, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro protezione da piombo protezione da amianto rumore D. Lgs. 19 /09/1994 n. 626, miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori valutazione dei rischi redazione di un documento informazione e formazione sorveglianza sanitaria servizio di prevenzione e protezione (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, addetti alla lotta antincendio e all evacuazione, addetti al primo soccorso) NOVITÀ 25

26 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO LEGISLAZIONE SPECIALE Gli anni novanta: atti normativi di origine comunitaria D.P.R. 24/07/1996 n. 459, direttiva macchine (Attuazione della direttiva 89/392/CEE, 91/368/CEE/44/CEE, 93/68/CEE) D. Lgs. 14/08/1996 n. 493, segnaletica di sicurezza (Attuazione della direttiva 92/58/CEE) D. Lgs. 14/08/1996 n. 494, sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili (Attuazione della direttiva 92/57/CEE) 26

27 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO LEGISLAZIONE SPECIALE Dalla legge delega 123/2007 al decreto delegato 81/2008 Legge 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (entrata in vigore il 25/08/2007) riorganizzazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro armonizzazione di tutte le leggi in vigore termine del 25 maggio 2008 quale data entro cui il Governo doveva approvare un Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro attuazione immediata ad alcune misure di contrasto agli infortuni e al lavoro nero con misure immediatamente precettive (artt. da 2 a 12) 27

28 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO LEGISLAZIONE SPECIALE Dalla legge delega 123/2007 al decreto delegato 81/2008 D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (entrato in vigore il 15/05/2008) modificato dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106 (in vigore dal 20/08/2009) correzione errori tecnici e materiali modifica di alcune norme introduzione nuove disposizioni 28

29 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ABROGAZIONI DEL D. Lgs. 81/08 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (eccetto l art. 64) D. Lgs.15 agosto 1991 n. 277 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 Legge 5 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2) Legge 3 agosto 2007 n. 123 (artt. 2, 3, 5, 6 e 7) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e salute sul lavoro incompatibile con il Testo Unico D.P.R. 302/56, in materia di prevenzione dei rischi da atmosfere esplosive, rimane in vigore quale normativa integrativa del Testo Unico 29

30 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO STRUTTURA DEL D. Lgs. 81/08 Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali 30

31 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08 Sotto il profilo oggettivo (art. 3, comma 1): Tutti i settori di attività, privati e pubblici Tutte le tipologie di rischio Sotto il profilo soggettivo (art. 3, comma 4): Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati Il Testo Unico si applica ovunque venga svolta un attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia societaria, dal numero di addetti, dal numero di lavoratori e dai rapporti contrattuali 31

32 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08 Nel campo di applicazione sono inclusi anche: soggetti tutelati da fonti normative non speciali (lavoratori somministrati, a progetto, occasionali, telelavoratori) soggetti esclusi da tutela specifica (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati) 32

33 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Definizione di LAVORATORE (art. 2, comma 1, lett. a) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione SOGGETTI EQUIPARATI a lavoratori: il socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività all interno dell azienda l associato in partecipazione i beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento gli allievi di istituti di istruzione ed universitari, nonché di corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di attrezzature (compresi i VDT), agenti chimici, fisici e biologici i volontari di cui alla legge 01/08/1991 n. 266 e del servizio civile il lavoratore (lavori socialmente utili) di cui al D. Lgs. 01/12/1997 n

34 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Applicazione particolare della normativa nel caso di alcune tipologie di lavoratori: prestatori di lavoro nell ambito dei contratti di somministrazione obblighi a carico dell utilizzatore, rimane in capo al somministratore l obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive in generale e di formarli/ addestrarli all uso delle attrezzature di lavoro necessarie all attività lavorativa per la quale essi sono assunti (art. 3, comma 5) distacco del lavoratore obblighi a carico del distaccatario, informazione e formazione sui rischi tipici dell attività a carico del distaccante (art. 3, comma 6) lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi obblighi a carico del committente, se le prestazioni sono svolte nei luoghi di lavoro del committente medesimo (art. 3, comma 7) 34

35 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Applicazione particolare della normativa nel caso di alcune tipologie di lavoratori: lavoratori che eseguono prestazioni occasionali applicazione della normativa con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario lavoratori a domicilio unicamente obblighi a carico del committente di informazione e formazione, di consegna dei DPI e di attrezzature conformi lavoratori subordinati a distanza (telelavoro) applicazione delle disposizioni relative all uso di VDT obbligo di informazione e formazione 35

36 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione: 36

37 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Definizione di DATORE DI LAVORO (art. 2, comma 1, lett. b) Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa Definizione di DIRIGENTE (art. 2, comma 1, lett. d) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa 37

38 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE OBBLIGHI PRINCIPALI del DATORE DI LAVORO e del DIRIGENTE (art. 18) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti definire le misure da attuare in caso di emergenza e designare i lavoratori incaricati di attuare tali misure nell affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi fornire ai lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari ed idonei informare, formare ed addestrare i lavoratori vigilare sul rispetto delle norme vigenti e sull attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate prendere i provvedimenti necessari per evitare che le misure adottate determinino rischi per la popolazione o per l ambiente 38

39 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE OBBLIGHI PRINCIPALI del DATORE DI LAVORO e del DIRIGENTE (art. 18) consentire al RLS l accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti sulla sicurezza fornire le necessarie informazioni al medico competente e al SPP comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA (nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro: che comportino un assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell evento, a fini statistici che comportino assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, a fini assicurativi coordinare le imprese appaltatrici OBBLIGHI INDELEGABILI del DATORE DI LAVORO (art. 17, comma 1) valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del DVR designazione del RSPP 39

40 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Definizione di PREPOSTO (art. 2, comma 1, lett. e) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 40

41 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE OBBLIGHI del PREPOSTO (art. 19) sovrintendere e vigilare sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa 41

42 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE OBBLIGHI del PREPOSTO (art. 19) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta frequentare appositi corsi di formazione 42

43 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Delega di funzioni (artt. 16, 17) La delega di funzioni datoriali, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: risultare da atto scritto recante data certa soggetto delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché dell autonomia di spesa necessaria accettazione per iscritto da parte del delegato subdelega, previo accordo con il datore di lavoro, con riferimento a funzioni specifiche (es. gestione di formazione, sorveglianza sanitaria, piano di emergenza, manutenzione, ecc.) La delega di funzioni, alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato (obbligo assolto in caso di adozione ed efficace adozione del modello organizzativo di cui all art. 30) 43

44 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Art. 299, Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti 44

45 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Definizione di SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) (art. 2, comma 1, lett. l) Insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori Definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 2, comma 1, lett. f) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Definizione di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) (art. 2, comma 1, lett. g) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32, facente parte del SPP 45

46 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Differenti tipologie organizzative del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP interno (art. 31, commi 6 e 7) RSPP esterno (art. 31, commi 5 e 6) Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro (art. 34) obbligatorio nelle aziende a rischio di incidente rilevante e in caso di attività con caratteristiche e rischi particolari (es. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori) obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge. Il ricorso a servizi esterni non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità possibile in caso di: aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti aziende di pesca fino a 20 addetti altre aziende fino a 200 addetti 46

47 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE COMPITI del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 33) individuazione dei fattori di rischio valutazione dei rischi individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive elaborazione delle procedure di sicurezza partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica di cui all art. 35 proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornire ai lavoratori le informazioni specifiche su rischi, misure e procedure Art. 18, comma 2: il datore di lavoro deve fornire al SPP informazioni su: natura dei rischi organizzazione del lavoro e programmazione/ attuazione misure preventive e protettive descrizione degli impianti e dei processi produttivi dati su infortuni e malattie professionali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza 47

48 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE DIRITTI di RSPP e ASPP devono disporre di mezzi e tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati non possono subire pregiudizio a causa dell attività svolta OBBLIGHI di RSPP e ASPP sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell incarico Caratteristiche del SPP (art. 31, comma 2) RSPP e ASPP: devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati (art. 32) devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell azienda 48

49 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE ADDETTI ALLA GESTIONE DELL EMERGENZA (art. 18, comma 1, lett. b) Lavoratori, designati preventivamente dal datore di lavoro, incaricati di: attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato salvataggio primo soccorso sono lavoratori appositamente designati non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo il loro numero è determinato sulla base delle dimensioni dell azienda e dei rischi specifici continuano a svolgere le normali mansioni ricevono formazione adeguata 49

50 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (artt. da 47 a 52, con 13 rinvii a vario titolo alla contrattazione collettiva) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, co. 1, lett. i) Principi generali (art. 47) presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende/ unità produttive tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito (RLSS) RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative RLSS come figura di norma aggiuntiva, in specifici ambiti individuati dal Testo Unico 50

51 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (artt. da 47 a 52, con 13 rinvii a vario titolo alla contrattazione collettiva) Principi generali (Circolari dell INAIL n. 11 del 12/03/09, n. 43 del 25/08/09) l azienda deve comunicare all INAIL il nominativo del RLS in occasione di prima elezione/ designazione o in caso di nuova nomina gli Organismi Paritetici comunicano all INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici e il nominativo/i dei RLST 51

52 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE RLS aziendale (art. 47, comma 3 e 4) aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori: RLS, di norma, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno aziende/ unità produttive con più di 15 lavoratori: RLS eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda RLS eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in assenza di rappresentanze sindacali 52

53 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE RLST (art. 47, comma 3 e 8) aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori: il RLST può essere individuato, in alternativa al RLS aziendale, per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo tutte le aziende/ unità produttive il RLST esercita le funzioni di rappresentante per la sicurezza in tutti i casi in cui non si sia proceduto all elezione/ designazione del RLS aziendale Art. 48, comma 1: Ove individuato, il RLST svolge le funzioni di rappresentanza in tutte le aziende/ unità produttive del territorio o comparto di competenza prive di RLS aziendale 53

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