La traccia di contratto di scuola sottostante sta girando tra i Dirigenti Scolastici e risulta elaborata dall ANP.

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1 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL della Sardegna Segreteria Regionale Viale Monastir, 15 - Tel. 070/ ; Fax 070/ CAGLIARI sardegna@flcgil.it Cagliari, 6 novembre 2010 Legenda. La traccia di contratto di scuola sottostante sta girando tra i Dirigenti Scolastici e risulta elaborata dall ANP. E una traccia molto povera, assolutamente incompleta, a tratti illegittima, che contiene anche molte imprecisioni e inutili ripetizioni. Questo modello però ha l evidente finalità ideologica di voler limitare, in modo arrogante, il ruolo della contrattazione di scuola. E un modello di contratto di scuola che immaginiamo venga portata, in alcune contrattazioni di scuola, come proposta da parte del DS. E con tutta evidenza una proposta da rigettare. Evidenziamo con il colore verde, grassetto e sottolineato le parti che, a nostro avviso, sono irricevibili e illegittime. In corsivo di colore azzurro, sotto a ciascuna clausola evidenziata come non condivisibile e irricevibile, trovate le nostre osservazioni/motivazioni. L uso a sproposito delle norme Brunetta ha il solo fine politico di osteggiare la contrattazione di scuola, mentre non si tiene conto delle medesime norme Brunetta (e precedenti a Brunetta) sulla decadenza automatica delle clausole difformi dal mandato del Ccnl (cfr. l art. 40 c. 3 quinquies del d.lgs 165/01, modificato dal d.lgs 150/09) Questa proposta sta insieme poi agli atteggiamenti furbeschi di chi, neppure volendo assumersi responsabilità di sorta, propone un doppio contratto: uno ad uso interno della scuola (non sia mai che ci si trovi a dover fronteggiare eventuali conflitti), un altro per il ministro Brunetta verrebbe voglia di dire. Sta insieme all arrangiarsi sempre furbesco sulla questione dei 50 minuti delle ore disciplinari. Dopo aver sproloquiato sull obbligo di 60 minuti veri di lezione, stante la nuova normativa Gelmini sul monte orario annuo per disciplina, in realtà i ragazzi, delle superiori, fanno sempre 50 minuti di lezione; poi si obbligano i docenti a fare recuperi, nonostante la causa della riduzione sia dovuta a fattori extrascolastici, su altro: recupero o approfondimento che sia. Ad un tempo dunque si violano le regole sulla riduzione e si gabba comunque il supposto e sbandierato precetto normativo sul monte orario obbligatorio. Un capolavoro insomma 1

2 BOZZA CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO (Fonte ANP) (SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA) IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Il giorno alle ore nel locale....viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell Istituto.. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: PARTE PUBBLICA Il Dirigente pro-tempore. PARTE SINDACALE.. RSU... SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI FLC/CGIL..... CISL/SCUOLA..... UIL/SCUOLA... SNALS/CONFSAL..... GILDA/UNAMS [da sottoscrivere dopo il raggiungimento dell accordo e prima dell invio ai revisori dei conti, ai quali dovrà essere sottoposta, corredata delle due relazioni previste per legge, entro i cinque giorni successivi, al fine di acquisire il previsto parere] 2

3 (SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA) CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D ISTITUTO VERBALE DI STIPULA Il giorno alle ore nel locale... VISTA l Ipotesi di accordo sottoscritta in data ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola con prot. n. del. [oppure: ACCERTATO che sono decorsi trenta giorni dall invio dell Ipotesi ai revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi] VIENE STIPULATO il presente Contratto collettivo integrativo dell Istituzione Scolastica... PARTE PUBBLICA Il Dirigente pro-tempore. PARTE SINDACALE.. RSU SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI FLC/CGIL..... CISL/SCUOLA..... UIL/SCUOLA... SNALS/CONFSAL..... GILDA/UNAMS [Il contratto integrativo d istituto, corredato dei prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l indicazione della copertura complessiva per l intero periodo di validità contrattuale, va inviato, entro i cinque giorni successivi alla data della stipula, all ARAN e al CNEL insieme a: - relazione tecnico-finanziaria - relazione illustrativa Il contratto e le relazioni vanno anche pubblicati sul sito dell Istituto] 3

4 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D ISTITUTO TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo [soltanto se c'è] ed ATA dell istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l anno scolastico. 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. 4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti. Art. 2 Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l interpretazione della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali d istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica, come da art In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. Art. 4 Rapporti tra RSU e Dirigente 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante [o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti] 4

5 dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. [Questo obbligo non c è affatto e la RSU esercita le sue prerogative in totale autonomia.] 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l oggetto della stessa. Art. 5 Oggetto della contrattazione integrativa 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d istituto le materie previste dall articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall articolo 9, comma 4; dall articolo 33, comma 2; dall articolo, 34 comma 1; dall articolo 51, comma 4; dall articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. [Questa formulazione è da respingere, è inaccettabile perché modifica di fatto il Ccnl, sottrae materie previste all art. 6. Tra l altro non ha alcun senso riscrivere ciò che è già regolato nel Ccnl, perché ridondante, inutile e perché, soprattutto, la contrattazione integrativa non ha alcuna competenza a modificare il Ccnl: art. 40 c. 3 quinquies del d.lgs. 165 come modificato dal d.lgs 150/09.] 2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [Che senso ha scrivere questa ovvietà, visto che è la legge a dirlo? Nel contratto si scrive quello che si contratta effettivamente, non ciò che non si può contrattare!] 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all applicazione della clausola di salvaguardia di cui all articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. [Anche questo non ha alcun senso scriverlo nel contratto di scuola, perché è previsto per legge. Tra l altro il riferimento normativo è errato e improprio, perché il contenuto di quanto si scrive è regolato sempre all art. 40 c. 3 quinquies del d.lgs 165/01, modificato dal d.lgs 150/09] 1. Sono oggetto di informazione preventiva: Art. 6 Informazione preventiva a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e. utilizzazione dei servizi sociali; f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di 5

6 programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g. tutte le materie oggetto di contrattazione; [Comma inutile e ridondante perché ripetitivo del Ccnl e non nella disponibilità della contrattazione di scuola.] 2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè: a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani; c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. [Comma assolutamente illegittimo perché declassa materie oggetto di contrattazione a semplice informazione, modificando illegittimamente il Ccnl. Non è affatto sostenibile che il d.lgs avrebbe assegnato la competenza su queste materie all esclusiva competenza del DS. Per quanto attiene alle materie delegate dall art. 6 del Ccnl alla contrattazione di scuola, nessuna di queste è riserva di legge, né competenza esclusiva del Ds. Non lo è certamente la contrattazione sulla ripartizione del fondo d istituto (destinato dal Ccnl alla retribuzione di prestazioni, carichi di lavoro ed incarichi e, dunque, non utilizzabile per compensi a pioggia ). Né lo può essere la definizione di alcuni compensi forfettari delegati al Ccni dal Ccnl sempre per incarichi aggiuntivi (funzioni strumentali, incarichi Ata, collaborazioni con il DS, flessibilità, intensificazione, ). Né può essere prerogativa esclusiva del Ds la definizione dei criteri (non didattici) di assegnazione al personale degli incarichi che danno diritto al salario accessorio. Anche per ciò che attiene ai criteri e modalità di organizzazione del lavoro ed articolazione dell orario o ai criteri per l assegnazione del personale ai plessi e/o sedi (materia che attiene alla mobilità), si tratta di materia diversa sia dall organizzazione degli uffici, cosi come è diversa dagli atti di gestione delle risorse e del personale (comma 4 dell art. 25 del d.lgs 165/01). La mobilità interna alla scuola, nelle sue varie sedi e/o plessi, è materia contrattuale, non invade né le prerogative, né le competenze esclusive della dirigenza scolastica, che ha la sua specificità regolata dall art. 25 del d.lgs 165/01, articolo che non è stato affatto modificato dal d.lgs 150/01. Dunque se era compatibile contrattare la mobilità interna alla scuola con la legge prima del d.lgs 150/09, lo rimane certamente anche ora perché nulla è innovato! Si può, dunque, certamente affermare con nettezza che il Ccni non fa alcuna invasione su materie riserva di legge o prerogativa esclusiva del Ds. Il contratto si occupa di compensi (salario accessorio), di criteri per l organizzazione del lavoro, di criteri per il conferimento di incarichi retribuiti e di criteri per la mobilità interna. Non è certamente oggetto di contrattazione la gestione e definizione delle risorse umane intese come organici ; né il piano delle attività dei docenti, che approva il collegio docenti su proposta del Ds (la Rsu ha solo diritto di informazione per verificare il rispetto dei criteri di utilizzo contrattati); né il conferimento di incarichi alle persone, sempre competenza esclusiva del Ds; né il piano delle attività del personale Ata (che predispone il Dsga su direttiva del Ds). Dunque a ciascuno il suo! Si fa presente, anche, che non è stato affatto modificato nemmeno l art. 16 c. 2 del d.lgs 275/99, regolamento dell autonomia, laddove si afferma che il DS esercita le sue prerogative nel 6

7 rispetto delle competenze degli OO.CC. (competenze elencate all art. 7 per il collegio docenti e all art. 10 per il consiglio d istituto, del d.lgs 297/94). In conclusione, quanto è previsto nel Ccnl in vigore per il comparto scuola, in tema di materie delegate alla contrattazione integrativa di scuola, è assolutamente rispettoso della legge (art. 40 c. 1 del d.lgs 165/01). Pertanto non si ravvede alcuna necessità, nella scuola, di adeguamento dei Ccni di istituto alle nuove disposizioni del decreto Brunetta entro il 31 dicembre 2010, se questi contratti sono stati correttamente stipulati sulla base delle norme preesistenti. In ogni caso, anche sulla base di quanto ribadito recentemente dall Aran, esiste il principio dell ultrattività dei contratti, principi che vale sia per il Ccnl che per i contratti di scuola. Un contratto sottoscritto è sempre valido fino alla sottoscrizione di un contratto successivo, salvo le sole parti eventualmente incompatibili con nuove disposizioni di legge. Tutti i contratti di scuola sottoscritti nel rispetto del Ccnl/07 sono compatibili con le nuove disposizioni del d.lgs. 150/ Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. [Anche questa clausola è inutile e ripetitiva di quanto è scritto nel Ccnl. Nel contratto di scuola va fatto un passo in più stabilendo a partire da quando all inizio del nuovo anno, con quale frequenza, con quali modalità specifiche il DS fornisce l informazione preventiva. Va richiesta di volta in volta dalla RSU/sindacati?] 1. Sono materie di informazione successiva: Art. 7 Informazione successiva a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b. verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse. [Vale quanto sopra, comma 3 precedente articolo!] CAPO II - DIRITTI SINDACALI Art. 8 Attività sindacale 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato.., di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato ; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Art. 9 Assemblea in orario di lavoro 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall articolo 8 del vigente CCNL di comparto. 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 7

8 4. L indizione dell assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l obbligo di coprire il normale orario di servizio. 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 6. Qualora non si dia luogo all interruzione delle lezioni e l assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché.., per cui n...unità di personale ausiliario e n... unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l ordine alfabetico. [L assemblea di istituto in orario di servizio è regolata esclusivamente dal Ccnl, per cui la materia non è nelle disponibilità della contrattazione di scuola. Per cui i primi 5 commi sono illegittimi (tra l altro, proprio in attuazione anche del d.lgs 150/09, come dice la CM n. 7/10)! Solo il contenuto del comma 6 è oggetto di contrattazione, ma la formulazione proposta non è del tutto condivisibile. L art. 8 c. 9 lett. b) del Ccnl prevede che venga assicurata la quota di personale ed i nominativi per la vigilanza all ingresso (e non in tutta la scuola), al centralino o per eventuali attività indifferibili ( oggettivamente indifferibili per le due ore di assemblea). Per cui, se le attività didattiche non sono sospese, nelle due ore di assemblea la vigilanza ordinaria nel complesso della scuola è assicurata dai soli docenti che non partecipano all assemblea. Per due ore non casca il mondo e va garantito il diritto all assemblea sindacale ed il rispetto del CCNL!] Art. 10 Permessi retribuiti e non retribuiti 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all inizio dell anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall organizzazione sindacale al Dirigente. [I permessi sindacali sono regolati da accordi nazionali, pertanto non sono nella disponibilità della contrattazione di scuola. Clausola illegittima!] Art. 11 Referendum 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 2. Le modalità per l effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 8

9 TITOLO TERZO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Art. 12 Ore eccedenti personale docente 1. Ogni docente si rende disponibile per due ore settimanali per l effettuazione di ore eccedenti l orario d obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. [Clausola illegittima perché il Ccnl non prevede l obbligo ad effettuare prestazioni aggiuntive per supplenza!] 2. La disponibilità [solo se volontaria] va indicata nel quadro orario settimanale. Art. 13 Collaborazione plurime del personale docente 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall art. 35 del vigente CCNL. [Una banale ovvietà, visto che è previsto dal Ccnl!] 2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell istituzione scolastica che conferisce l incarico. [Clausola assolutamente illegittima, perché il FIS è destinato esclusivamente al personale docente, educativo e Ata in servizio nella scuola e non a personale esterno, ancorché sempre del comparto scuola] Art. 14 Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l orario d obbligo. 2. Nell individuazione dell unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva c. disponibilità espressa dal personale d. graduatoria interna 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. [Clausola del tutto insufficiente! Occorre stabilire fino a quando si sopperisce all assenza del personale con ore aggiuntive e intensificazione, e da quando si nomina il supplente. La formulazione in caso di assenza di una o più unità di personale non va assolutamente bene, perché lascia al DS la totale discrezionalità. Va prevista la nomina del supplente sicuramente dal secondo assente, come anche sin dal primo assente se l assenze supera un tot di giorni. Per il compenso dovuto per l intensificazione, competenza del contratto, va integrato il passaggio al successivo art. 21 c. 1.] 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell istituzione scolastica. [Clausola assolutamente illegittima, al pari del precedente art. 13 sui docenti, perché il FIS è destinato esclusivamente al personale docente, educativo e Ata in servizio nella scuola e non a personale esterno, ancorché sempre del comparto scuola] 9

10 TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI Art. 15 Risorse 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: a. stanziamenti previsti per l attivazione delle funzioni strumentali all offerta formativa b. stanziamenti previsti per l attivazione degli incarichi specifici del personale ATA c. stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti e. altre risorse provenienti dall'amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro f. eventuali contributi dei genitori g. 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad. (lordo Stato) [Tutta questa parte(con l eccezione della lett. f del primo comma) è oggetto di informazione preventiva, più che contrattazione. Anche perché le parti non decidono nulla] Art. 16 Attività finalizzate 1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: a. Progetti (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie ).. b. IFTS.. c. Funzioni strumentali al POF.. d. Incarichi specifici del personale ATA.. [Anche questo comma è più oggetto di informazione preventiva che non di contrattazione, perché le parti non decidono nulla.] CAPO SECONDO UTILIZZAZIONE DEL FIS Art. 17 Finalizzazione delle risorse del FIS Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l efficienza dell istituzione scolastica, riconoscendo l impegno individuale e i risultati conseguiti. [Questo articolo/clausola è da cassare! Le risorse sono attribuite dal Ccnl con i vincoli di destinazione che ha stabilito il contratto stesso. Per quanto riguarda il FIS, le attività (e dunque la possibile destinazione delle risorse) che si possono retribuire sono elencate al secondo comma dell art. 88. Tale destinazione è assolutamente rispettosa delle disposizioni vincolanti di legge (d.lgs n. 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09. Infatti, l'articolo 7, comma 5 del d.lgs 165/01, vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Nella scuola è già cosi da sempre! Con il salario accessorio, infatti (fondo ed altre risorse contrattuali), vengono retribuite esclusivamente prestazioni aggiuntive, e solo se effettivamente rese quali: funzioni strumentali; collaborazioni con il Ds; incarichi specifici Ata; ricedute sui carichi di lavoro conseguenti a scelte ed esigenze organizzative della scuola (intensificazione e flessibilità). In base all attuale Ccnl nessun compenso 10

11 aggiuntivo può essere attribuito a pioggia! Di conseguenza il cosiddetto principio di corrispettività nella scuola si attua da sempre.] Art. 18 Criteri per la suddivisione del Fondo dell istituzione scolastica 1. Le risorse del fondo dell istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente..... e per le attività del personale ATA 2. È istituito un fondo di riserva, pari ad., per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. [Questa clausola è assolutamente da respingere, anche perché con l introduzione del cedolino unico le risorse non saranno più nella disponibilità di cassa della scuola, ma nel bilancio del ministero dell economia. Quanto meno per questa ragione è opportuno spendere tutte le risorse disponibili, compresi e residui degli anni passati]. 3. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell anno successivo [aggiungere: per le stesse finalità].. Art. 19 Stanziamenti 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d istituto, di cui all art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): [A parte la retribuzione per i due (e non di più) collaboratori del DS, per tutto il resto la quantificazione delle risorse da utilizzare a tale scopo deve corrispondere a quanto deliberato dal collegio docenti nel POF e a quanto previsto dal modello organizzativo, onde evitare che sia a discrezione del DS che si affidano e si decidono queste ulteriori attività/fugure/incarichi non previsti dal Ccnl. Va rispettato l art. art. 88 c. 2 lett. k del ccnl/07 che prevede compensi e attività]. b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): [anche in questo caso vale l osservazione detta sopra]. c. supporto all organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psicopedagogico, responsabile viaggi d istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.):.. [anche in questo caso vale l osservazione detta sopra]. d. progetti e attività di arricchimento dell offerta formativa non curricolare:.. e. attività d insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc):. [per la flessibilità spetta alla contrattazione definire i compensi forfetari spettanti e in quali casi ] 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: [per la flessibilità spetta alla contrattazione definire i compensi forfetari spettanti e in quali casi ] 11

12 b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: [per l intensificazione spetta alla contrattazione definire i compensi forfetari spettanti e in quali casi ] c. assegnazione di incarichi a supporto dell amministrazione o della didattica:. [Vanno contrattati anche i compensi forfetari]. d. [Manca lo stanziamento per le attività aggiuntive in senso stretto (straordinario), cosa diversa da quanto scritto nelle lettere precedenti]. Art Conferimento degli incarichi 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. [Chi valuta che cosa? In ogni caso le attività svolte vanno comunque retribuite. La valutazione, che deve essere fatta nell ambito del collegio docenti, semmai diventa elemento di valutazione/criterio, sempre per il collegio docenti, per confermare gli incarichi o meno, ad es. nel caso delle funzioni strumentali]. Art Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 1. Le attività aggiuntive, svolte nell ambito dell orario d obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. [Spetta alla contrattazione definire il compenso per l intensificazione. Chi stabilisce il corrispettivo orario dell intensificazione?] 2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all orario d obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi [solo a domanda], fino ad un massimo di giorni.., compatibilmente con le esigenze di servizio. Art Incarichi specifici 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il [il DS non stabilisce nulla, ma contratta con la RSU ]numero e la natura degli incarichi specifici di cui all art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: - comprovata professionalità specifica [Chi valuta che cosa? La formulazione è generica ed insufficiente. Vanno precisati nel Ccni i criteri che si debbono prendere in considerazione] - disponibilità degli interessati - anzianità di servizio 3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l 80% a corrispondere un compenso base, così fissato: -. per n. unità di personale tecnico -. per n. unità di personale amministrativo -. per n. unità di collaboratori scolastici Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA. [Clausola inaccettabile perché nel solco del Brunetta pensiero! Le complessità sono stabilite in contrattazione.] 12

13 TITOLO QUINTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. [E il DS che la deve garantire] 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all assunzione della funzione ovvero all esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a.., per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR [o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell istituzione scolastica] Art Le figure sensibili 1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: - addetto al primo soccorso - addetto al primo intervento sulla fiamma 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. 4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a., gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR [o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell istituzione scolastica] [Dal FIS non si prendono risorse per la sicurezza, semmai da altre risorse, non contrattuali e non vincolate] TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 26 Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all art. 18, comma In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente ai sensi dell art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 può sospendere, parzialmente o totalmente, l esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l accertamento dell incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 13

14 [Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sforamento, ma è più complicato individuare i confini dell intervento. Da valutare] [Questo articolo è interamente inaccettabile sia perché prevede un fondo di riserva, da evitare per le ragioni dette a commento al precedente art. 18, sia perché non è certo il DS che disapplica unilateralmente clausole contrattuali, sia perché è illegittimo ridurre a posteriori i compensi previsti per attività già svolte ed esplicitati nell incarico conferito (vedasi precedente art. 20 c. 2). Il DS si deve assumere tutte le sue responsabilità sia al momento in cui viene definito il programma annuale sia al momento in cui da attuazione al pieno delle attività.] Art. 27 Natura premiale della retribuzione accessoria 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al... % di quanto previsto inizialmente. [Questo articolo è interamente da respingere perché nella scuola, in assenza di nuovo Ccnl non ci sono le condizioni per attuare il decreto 150/09. Inoltre qualsiasi attività aggiuntive svolta va retribuita in ogni caso e non c è, allo stato delle cose nella scuola, alcuna modalità prevista per la valutazione del lavoro svolto]. 14

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