ASSUNZIONI AGEVOLATE. Apprendistato artt D.Lgs.81/2015

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1 ASSUNZIONI AGEVOLATE Apprendistato artt D.Lgs.81/2015 L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani (art. 41, c. 1, D.Lgs. 81/2015). Il datore di lavoro, appartenente a qualunque settore produttivo, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all apprendista non solo la retribuzione, ma anche - direttamente o a mezzo di soggetti individuati in possesso delle idonee conoscenze - gli insegnamenti necessari per conseguire, a seconda dei casi: a) un titolo di studio (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore); b) una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere (apprendistato professionalizzante); c) esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione (apprendistato di alta formazione e di ricerca). La disciplina dell apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tipologie Le tre tipologie di apprendistato sono soggette alla medesima disciplina del rapporto di lavoro. Si differenziano, invece, per finalità, campo di applicazione e per la regolamentazione della formazione, che per i percorsi per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca, richiede l intervento delle Regioni e delle istituzioni scolastiche. I contenuti della formazione da impartire nel corso dell apprendistato sono indicati nel piano formativo individuale. Le agevolazioni contributive legate al contratto di apprendistato sono condizionate dall effettiva realizzazione della formazione. Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali caratteristiche delle tre tipologie di apprendistato. Tipologia di apprendistato Durata (1) Aspetti formativi Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (2) Determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire; non può in ogni caso essere superiore a 3 anni (4 nel caso di diploma professionale quadriennale) (3) Definiti dalle Regioni con autonomi provvedimenti. In assenza di regolamentazione regionale, l attivazione è rimessa al ministero del Lavoro con propri decreti

2 Tipologia di apprendistato Durata (1) Aspetti formativi Professionalizzante (4) Stabilita dagli accordi interconfederali e dai CCNL in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire; non può superare in ogni caso i 3 anni (5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento) Gli accordi interconfederali e i CCNL possono stabilire anche una durata minima del periodo di apprendistato Definiti dagli accordi interconfederali e dai CCNL, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. La formazione è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall offerta formativa pubblica, interna o esterna all azienda, disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell apprendista Di alta formazione e di ricerca Definita dalle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, è definita da apposite convenzioni fra datori di lavoro (o loro associazioni), università, istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca Definiti dalle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, sono definiti da apposite convenzioni fra datori di lavoro (o loro associazioni), università, istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca (1) La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi (art. 42, c. 2, D.Lgs. 81/2015). Il limite di durata minima di 6 mesi non si applica ai contratti legati ad attività stagionali. (2) Per le Regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali (art. 43, c. 8, D.Lgs. 81/2015). (3) Per i contratti per l acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, la durata massima non può in ogni caso superare 4 anni. Per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l esame di Stato (art. 6, c. 5, DPR 87/2010), la durata massima è di 2 anni. (4) Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (art. 44, c. 5, D.Lgs. 81/2015).

3 1) Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative e istituti. 2) Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni o funzioni alle quali è finalizzato l apprendistato. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi nazionali di lavoro, in alternativa alla possibilità di sotto inquadrare l apprendista, possono fissarne la retribuzione in percentuale rispetto a quella corrispondente al livello da acquisire. La retribuzione così determinata deve essere graduata anche in rapporto all anzianità di servizio. Lavoratori da assumere Il contratto di apprendistato, in generale, è destinato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. I limiti di età variano a seconda che si tratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto a coloro che hanno dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni, o delle altre due tipologie di apprendistato, destinate ai giovani tra i 18 (17, se in possesso di una qualifica professionale per l apprendistato professionalizzante) e i 29 anni. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza alcun limite di età. Per essi, tuttavia, sono previste alcune deroghe rispetto alla normativa in materia di apprendistato con riguardo: - alla disciplina dei licenziamenti individuali; - al regime contributivo agevolato. Limiti numerici (art. 4 L. 443/85; art. 42, c. 7, D.Lgs. 81/2015) I datori di lavoro possono assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle Agenzie di somministrazione di lavoro, nel rispetto di limiti numerici. In caso di violazione dei limiti numerici, le assunzioni effettuate devono essere ricondotte a normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per la generalità dei datori di lavoro il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti è riportato nella tabella di seguito riportata. Numero dipendenti qualificati o specializzati (1) Numero massimo apprendisti da 0 a 2 3 da 3 datori di lavoro fino a 9 dipendenti: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio (2) datori di lavoro oltre 9 dipendenti: in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio (2) (1) Sono considerate maestranze specializzate e qualificate anche i soci e i coadiuvanti familiari che prestano attività con carattere di continuità e abitualità sempreché siano in possesso di adeguate competenze (Circ. Min. Lav. 21 gennaio 2013 n. 5). (2) Il limite è legato alla necessità di garantire un adeguata formazione e affiancamento del lavoratore. Questo limite può essere valutato computando anche i lavoratori qualificati, impiegati all interno della medesima realtà aziendale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle cui è destinato l apprendista (Risp. Interpello Min. Lav. 2 aprile 2010 n. 11).

4 1) Nel limite massimo di apprendisti che può assumere il datore di lavoro si considerano anche i lavoratori somministrati. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. 2) Dal momento che il rapporto di apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, la trasformazione dei rapporti costituiti in violazione dei limiti numerici dà luogo a: - azioni di recupero contributivo; - impossibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo; - venir meno dei benefici connessi con lo status di lavoratore apprendista (non computo del lavoratore nell organico aziendale, sottoinquadramento dello stesso, percentualizzazione della retribuzione). 3) Per i soli datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per: - recesso durante il periodo di prova; - dimissioni; - licenziamento per giusta causa. Se non viene rispettata la percentuale, è consentita in ogni caso l assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sopra indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto ordinario sin dalla data di costituzione del rapporto. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dalla legge. Coperture previdenziali (art. 1, c. 773, L. 296/2006; art. 42, c. 6, D.Lgs. 81/2015; art. 2 D.Lgs. 148/2015; Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197; Mess. INPS 5 gennaio 2016 n. 24) Nei confronti degli apprendisti si applicano le seguenti coperture assicurative: - IVS; - infortuni sul lavoro e malattie professionali (la copertura assicurativa si estende anche all attività formativa complementare, in azienda o fuori di essa: Nota INAIL 12 dicembre 2011 n. 8082); - malattia; - maternità; - ANF; - disoccupazione. L indennità di malattia spetta a tutti gli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività e comunque inquadrati (Circ. INPS 21 febbraio 2007 n. 43; Mess. INPS 3 aprile 2007 n. 8615). Integrazioni salariali Dal 24 settembre 2015 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rientrano tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e straordinari. Gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari di tali trattamenti, ma limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale (art. 21, c. 1 lett. b), D.Lgs. 148/2015). Se l impresa rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari. Nella seguente tabella sono riepilogati i trattamenti spettanti agli apprendisti a seconda della tipologia di integrazione applicabile all impresa.

5 Tipologia di integrazione salariale applicabile all impresa Trattamento di integrazione salariale spettante all apprendista Ordinaria Sia ordinaria che straordinaria Straordinaria Ordinario Ordinario Straordinario La misura della contribuzione per il finanziamento della CIG è allineata a quella del personale con qualifica di operaio (1,70%, 2,00%, 4,70% oppure 3,30%, a seconda del settore e delle dimensioni aziendali), mentre per gli apprendisti dipendenti di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, è dovuto il contributo di CIGS dello 0,90% (di cui 0,30 a carico del lavoratore). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante alle dipendenze di imprese che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali è estesa la nuova disciplina in materia di Fondi di solidarietà. In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, alla ripresa dell attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell orario di lavoro il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Benefici contributivi (art. 1, c. 769 e 773, L. 296/2006; DM 28 marzo 2007; art. 42, c. 6, D.Lgs. 81/2015; art. 47, c. 1 e 7, D.Lgs. 81/2015; Circ. INPS 23 gennaio 2007 n. 22; Mess. INPS 19 ottobre 2007 n ; Circ. INAIL 24 maggio 2013 n. 27) Nell apprendistato, in ragione dell onere formativo, i contributi previdenziali sono previsti in misura estremamente ridotta, pur garantendo al giovane una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti. Nella seguente tabella indichiamo le aliquote contributive rispettivamente dovute da datori di lavoro e apprendisti: Aziende fino a 9 dipendenti (1)(2) Datori di lavoro Aziende oltre 9 dipendenti (1) (2) (3) Apprendisti 1 anno di contratto: (1,50% + 1,61%) 3,11% 1 anno di contratto: (1,50% + 1,61%) 3,11% (10% + 1,61%) 11,61% 5,84% 1 anno di contratto: (1,50% + 1,61%) 3,11% (1) Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013 è dovuta da parte dei datori di lavoro una contribuzione aggiuntiva pari all 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. L aumento del carico contributivo aziendale è dovuto all onere relativo al trattamento di disoccupazione, che si estende agli apprendisti. A parere dell INPS all aliquota dell 1,31% si deve associare necessariamente l ulteriore contributo dello 0,30% destinato alla formazione (art. 25 L. 845/78) in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Conseguentemente, sempre secondo l INPS, l incremento complessivo della contribuzione è pari all 1,61% (Circ. INPS 14 dicembre 2012 n. 140; Circ. INPS 8 ottobre 2013 n. 144).

6 L incremento non si estende ai lavoratori assunti sulla base di norme agevolative che rinviano per la misura della contribuzione all aliquota degli apprendisti (art. 2, c. 36 e 37, L. 92/2012). (2) Ferma restando la contribuzione già dovuta e indicata in tabella, nei riguardi degli apprendisti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale sono estesi gli obblighi contributivi previsti per la copertura di cui beneficiano (art. 2, c. 3, D.Lgs. 148/2015; Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197; Mess. INPS 5 gennaio 2016 n. 24). Per gli apprendisti destinatari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione. Alla contribuzione destinata alle integrazioni salariali non si estende lo sgravio totale triennale previsto per le aziende fino a 9 dipendenti. (3) Per le assunzioni intervenute dal 1 gennaio 2007, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, anche se non retribuito, va escluso dal computo solamente se in sua sostituzione è stato assunto altro lavoratore; in tal caso è computato quest ultimo. I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 9 D.Lgs. 81/2015). Per la determinazione della media annua i dipendenti a tempo determinato con periodi inferiori all anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta. Il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata e non della singola unità produttiva. La contribuzione nelle misure ridotte è mantenuta anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità. Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non trovano più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale. Sono esclusi dal computo gli apprendisti, gli assunti con contratto di reinserimento dei lavoratori dell edilizia (art. 20 L. 223/91) e i somministrati con riguardo all organico dell utilizzatore. Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei contratti stipulati con lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione. In caso di inadempimento nell erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro deve versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui, a seguito dell attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nell erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del ministero del Lavoro adotta un provvedimento di disposizione (art. 14 D.Lgs. 124/2004), assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. 1) Il datore di lavoro ha diritto all anno di proroga dei benefici contributivi anche nell ipotesi in cui la conferma in servizio del lavoratore intervenga prima della fine del periodo di apprendistato (Risp. Interpello Min. Lav. 4 maggio 2005 prot. n. 25/I/ ). 2) Ai fini dell adozione del provvedimento di disposizione è necessario che il personale ispettivo (Circ. Min. Lav. 11 novembre 2011 n. 29): - rilevi gravi inosservanze ai doveri di erogazione della formazione. In particolare, se la mancata formazione dell apprendista è dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di formazione pubblica, la disposizione non può essere adottata e il personale ispettivo deve limitarsi a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento; - verifichi la possibilità di recuperare il debito formativo. In sostanza, se il periodo di formazione previsto per il contratto di apprendistato volge al termine e non c è, quindi, un tempo congruo per il recupero del debito formativo, il personale ispettivo non può adottare il provvedimento di disposizione, ma deve applicare, sussistendone tutti i requisiti, direttamente la sanzione. 3) In caso di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità, al datore di lavoro si applica - con esclusione dei premi INAIL (Nota INAIL 15 febbraio 2012 prot. n. 1100) - lo speciale regime contributivo agevolato (artt. 8, c. 4, e 25, c. 9, L. 223/91) e non quello previsto in generale per gli apprendisti. In questo caso la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per

7 la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all apprendista può applicarsi il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Per il periodo di vigenza dell agevolazione l aliquota complessiva da versare si attesta quindi in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell apprendista). Al termine dei 18 mesi, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena; la quota a carico del lavoratore, invece, rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato (Circ. INPS 2 novembre 2012 n. 128; Mess. INPS 22 luglio 2013 n ). 4) A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici (art. 32, c. 1 e 2, D.Lgs. 150/2015): - esclusione dal versamento all INPS dello specifico contributo aziendale di recesso da parte del datore di lavoro (art. 2, c. 31 e 32, L. 92/2012); - riduzione al 5% dell aliquota contributiva del 10% (art. 1, c. 773, L. 296/2006); - sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della disoccupazione (1,31%: art. 42, c. 6 lett. f), D.Lgs. 81/2015; 0,30%: art. 25 L. 845/78). Ai contratti in esame non si applica la disposizione che prevede il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Aziende fino a 9 addetti Per le assunzioni con contratto di apprendistato effettuate nel periodo 1 gennaio dicembre 2016, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 hanno diritto ad uno sgravio del 100% sulla contribuzione dovuta per i primi 3 anni di contratto; resta ferma l aliquota del 10% per i periodi successivi (art. 22, c. 1, L. 183/2011; Circ. INPS 2 novembre 2012 n. 128; Mess. INPS 6 dicembre 2012 n ). L azzeramento della contribuzione per i primi 3 anni di contratto riguarda soltanto la quota a carico del datore di lavoro; l apprendista, pertanto, continua a versare la contribuzione ridotta (5,84%) per tutto il periodo. 1) Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, deve collocarsi nell arco temporale previsto dalla norma (1 gennaio dicembre 2016). Ai fini del beneficio (Circ. INPS 2 novembre 2012 n. 128): - il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata; - lo sgravio può trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifica il superamento del previsto limite delle nove unità. 2) La concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità della disciplina comunitaria, in base alla quale l importo complessivo degli aiuti minimi concessi ad una medesima impresa non deve superare - nella generalità dei casi - il limite di nell arco di tre esercizi finanziari (Reg. CE 1998/2006). 3) Restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, nei confronti dei quali opera lo speciale regime contributivo agevolato (artt. 8, c. 4, e 25, c. 9, L. 223/91), come indicato al paragrafo precedente. 4) Resta escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo al trattamento di disoccupazione e il contributo per il trattamento di integrazione salariale (ordinario o straordinario).

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