PROFILI GIURIDICI DELL UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA e DI INTERNET NEL CONTESTO LAVORATIVO

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1 PROFILI GIURIDICI DELL UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA e DI INTERNET NEL CONTESTO LAVORATIVO

2 Argomenti 1) Criticità nell utilizzo degli strumenti informatici nel contesto lavorativo 2) Segretezza della corrispondenza (elettronica) 3) Utilizzo degli strumenti informatici nel luogo di lavoro: Internet e posta elettronica. Comportamento del dipendente, obblighi e controlli del datore di lavoro. 4) Linee guida del Garante: Disciplinare e Informativa

3 NOZIONI GENERALI

4 NUOVE TECNOLOGIE E LAVORO Nuove potenzialità comunicative Nuovi metodi e strumenti lavorativi Diversa organizzazione del lavoro

5 PROBLEMATICHE E CRITICITÀ Tutelare la riservatezza degli individui che utilizzano tali sistemi Garantire un trattamento dei dati personali legittimo, corretto e trasparente I problemi che più spesso vengono riscontrati nell'utilizzo della posta elettronica in ambiente lavorativo riguardano quindi la tutela dei dati personali e il legittimo trattamento che di questi viene fatto

6 PROBLEMATICHE E CRITICITÀ Posta elettronica aziendale e privacy del dipendente Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 21 gennaio 2010 DOCWEB consultabile in

7 POSTA ELETTRONICA E CONTROLLO Se la posta elettronica è certamente uno strumento di lavoro messo a disposizione dal datore di lavoro, è anche uno strumento con il quale controllare agevolmente l attività dei propri dipendenti ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE AL CONTROLLO Il controllo può non esaurirsi nella semplice verifica dell'effettivo adempimento della prestazione lavorativa, ma arrivare ad interessare campi privati che devono essere tutelati come riservati

8 POSTA ELETTRONICA, INTERNET E TUTELA DEI DATI L'utilizzo di INTERNET da parte dei lavoratori può formare oggetto di analisi, profilazione (elaborazione dei dati di un utente) e integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di POSTA ELETTRONICA sono ugualmente suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di traffico e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono portare alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza. Le informazioni così trattate contengono DATI PERSONALI anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili.

9 La raccolta, l uso o la conservazione di informazioni sui lavoratori attraverso sistemi manuali ed elettronici rientra nell ambito della normativa sulla protezione dei dati. Il monitoraggio delle o degli accessi a Internet implica infatti il trattamento dei dati personali.

10 PROFILI GIURIDICI Il dibattito giuridico intorno all utilizzo della posta elettronica nel contesto lavorativo verte su due ambiti: LAVORATORE da una parte la tutela dei dati e della dignità dei lavoratori DATORE DI LAVORO dall altra il diritto del datore di lavoro all impiego utile del lavoratore e degli strumenti che egli mette a sua disposizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguente possibilità o meno di ingerire nella sua sfera privata

11 DATORE DI LAVORO deve assicurare la funzionalità e il corretto impiego di Internet e della posta elettronica da parte dei lavoratori, e, come regola generale imposta dal Codice della Privacy, deve adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l integrità dei sistemi informativi e dei dati (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice Privacy) LAVORATORE che deve utilizzare in modo corretto e secondo le finalità impartite dal datore di lavoro, gli strumenti informatici messi a sua disposizione

12 I temi da affrontare sono, di conseguenza: la tutela dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica il tema della segretezza della corrispondenza la legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro attraverso il servizio di posta elettronica

13 Il problema è accertare di quali strumenti di controllo possa legittimamente servirsi il datore di lavoro al fine di controllare l'utilizzo indebito dei beni aziendali da parte dei propri dipendenti. Il potere di controllo e di direzione attribuito al datore di lavoro deve, infatti, coordinarsi con la normativa riguardante la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori. E necessario un giusto bilanciamento tra il potere di controllo ed il diritto alla riservatezza e alla tutela della dignità del lavoratore

14 C è bisogno di fornire sia ai datori di lavoro e ai lavoratori chiare indicazioni sull'utilizzo di questi nuovi strumenti, sulle misure da adottare per rendere legittimo il trattamento di dati personali e sulle modalità per verificare il corretto utilizzo della posta elettronica e della rete Internet. Dal punto di vista giuridico e normativo, i problemi legati all'utilizzo del servizio di posta elettronica, sono stati affrontati per lo più dalle autorità preposte alla protezione dei dati (sia europee che italiane), e con la principale finalità di evitare i rischi «di acquisizione da parte del datore di lavoro di informazioni, anche sensibili, di lavoratori o terzi non necessariamente legate all'attività lavorativa» (ottica di tutela dei dati)

15 In questo senso, il Garante per la protezione dei dati personali ha da tempo predisposto delle linee guida che indicano le misure, necessarie ed opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali e per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro degli strumenti informatici utilizzati dai lavoratori e messi a loro disposizione dal datore di lavoro. Le linee guida del Garante sono un punto di riferimento fondamentale per prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e allo stesso tempo tutelare la riservatezza dei lavoratori.

16 "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet Deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007 DOCWEB n pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007 Consultabili in:

17 SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

18 PROFILI GIURIDICI La soluzione ai problemi posti dall utilizzo della posta elettronica, non hanno trovato risposte giuridiche pronte e adeguate alla nuova situazione. In alcune situazioni si è cercato di predisporre regole nuove, ma nella maggior parte dei casi si sono adattati istituti esistenti ai nuovi, e questo è senza dubbio il caso della tutela dei messaggi di posta elettronica. Le questioni legate all'utilizzo di questo sistema di comunicazione si sono dovute confrontare con un impianto normativo ormai superato, nato per tutelare la corrispondenza epistolare, per cui la ricostruzione di un quadro giuridico è passata attraverso interpretazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali.

19 LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA ART. 15 DELLA COSTITUZIONE «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». La Corte costituzionale fa rientrare questo diritto «tra i valori supremi costituzionali» e, «per la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità», viene considerato «parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana». Così: Corte cost. sentenza del 26 febbraio 1993 n. 81 Corte cost. sentenza del 11 luglio 1991 n. 366 Corte cost. sentenza del 4 aprile 1973 n. 34

20 LA TUTELA PENALE DELLA CORRISPONDENZA A tutela del principio di segretezza della corrispondenza, il codice penale punisce «chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta» art. 616 cod. Pen. La corrispondenza di cui tratta questo articolo si riferisce anche alla corrispondenza elettronica grazie all intervento del legislatore che ha equiparato queste due forme.

21 CORRISPONDENZA EPISTOLARE VS CORRISPONDENZA ELETTRONICA Il legislatore che ha equiparato le forme tradizionali di corrispondenza alla posta elettronica in occasione dell'introduzione nel codice penale di diverse figure di reato informatico ad opera della legge 547/93

22 ART. 616 C.P. COMMA 4 Accanto alla corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, viene inserita quella «informatica o telematica ovvero ogni altra forma di comunicazione a distanza». Per la giurisprudenza amministrativa «la corrispondenza trasmessa per via informatica e telematica, c.d. posta elettronica, deve essere tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica ed è, quindi, caratterizzata dalla segretezza». Tar Lazio, sez. I, , n. 9425

23 ARTICOLO 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. 1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza

24 Corrispondenza elettronica e segretezza Quando al dipendente viene attribuita una casella di posta elettronica, identificata con il suo nome (sebbene sotto il dominio del datore di lavoro) e accessibile tramite una password da lui stesso stabilita, la corrispondenza effettuata con tale mezzo deve considerarsi riservata e per ciò tutelata dall'art. 15 della Costituzione e penalmente dall'art. 616 del Codice Penale.

25 Secondo l'articolato del codice penale, quando non vi sia sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a prendere cognizione è punibile solo se riguarda corrispondenza chiusa. Chi prende cognizione di corrispondenza aperta è invece punito solo se l abbia a tale scopo sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione. Ma come configurare l' come CHIUSA o APERTA dal punto di vista giuridico?

26 CORTE CASS., V SEZIONE PENALE SENTENZA N DELL 11 DICEMBRE 2007 La Corte di Cassazione in una pronuncia sul tema ci spiega che: «[ ] tale corrispondenza [corrispondenza informatica] possa essere qualificata come chiusa solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi. Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, è appunto la legittimazione all uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicché tale legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto dalle norme che regolano l uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. [ ]»

27 Quindi si ritiene che un sia chiusa solo quando l accesso al sistema informatico di invio e ricezione dei singoli messaggi è consentito tramite l uso di una password. I messaggi di posta elettronica non sono "chiusi", e quindi segreti, rispetto a chi abbia la legittimazione all'uso del sistema informatico, in ragione della proprietà del mezzo stesso o delle regole interne che ne regolano l'utilizzo (per esigenze di servizio, di gestione delle malattie e delle assenze improvvise, ecc), in quanto tale legittimazione «abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite»

28 «l' aziendale appartiene al datore di lavoro» «l'uso dell' costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale, e che, come tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità del medesimo senza alcuna limitazione» Ordinanza del GIP di Milano del 10 maggio 2002.

29 PERPLESSITÀ La legittimazione in capo ad alcuni soggetti alla lettura dei messaggi altrui che fondamento ha? Semplice condivisione, con il dipendente, della sua casella di posta elettronica (o meglio della sua password di accesso)?

30 il datore di lavoro deve essere a conoscenza della password del dipendente per esigenze lavorative particolari non si può prescindere dal consenso esplicito e diretto del lavoratore alla lettura dei suoi messaggi di posta elettronica (ovvero alla comunicazione al datore di lavoro della propria password). E solo il consenso che legittima alla lettura delle e- mail altrui

31 I CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO

32 I controlli effettuati dal datore di lavoro sull utilizzo dell account aziendale sono in contrasto con il divieto del controllo a distanza dell attività lavorativa, posto dall art. 4 dello Statuto dei Lavoratori DIVIETO GENERALE di installazione e di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che abbiano lo scopo di controllare a distanza l attività dei lavoratori «i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione l attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento» Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4375

33 TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE Art. 4 - Impianti audiovisivi E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

34 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO SENTENZA N.4375/2010 «la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro»

35 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO SENTENZA N.2722/2012 DEL 23/2/2012 La Corte di Cassazione ha ribadito il divieto di controlli sistematici dell attività dei lavoratori, ma ha riconosciuto però al datore di lavoro la facoltà di «controlli eccezionali dettati da esigenze defensionali a tutela del datore di lavoro stesso». CONTROLLI DIFENSIVI

36 1 o RISERVATEZZA 2 o CONTROLLO ECCEZIONE Se la sorveglianza non è continua Se la sorveglianza è eccezionale Se la sorveglianza avviene in seconda battuta, nel momento in cui l azienda, a seguito dell emersione di elementi di fatto «tali da raccomandare l avvio di una indagine retrospettiva», accede alla corrispondenza telematica del dipendente e da tale ispezione ravvede delle violazioni gravi che ne giustifichino il licenziamento. Se la sorveglianza non è fondata sull esigenza del datore di lavoro di porre in essere i cosiddetti controlli difensivi CONTROLLI «diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti riguardino l esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso.».

37 CONTROLLI Il datore di lavoro può riservarsi di controllare l effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.

38 ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI E fondamentale organizzare le attività di controllo in modo conforme alle prescrizioni di legge, per cui: non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo, preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o l'esplicazione di controlli protratti nel tempo sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati

39 GRADUALITÀ DEI CONTROLLI Nell effettuare i controlli deve essere evitata un interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori e di eventuali terzi Il controllo è lecito se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza In linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma aggregata, riferiti alla struttura organizzativa o a sue aree Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad attenersi alle direttive aziendali Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino sarà possibile procedere a controlli su base individuale

40 LE LINEE GUIDA DEL GARANTE

41 Coordinamento tra la disciplina sulla protezione dei dati personali e le previsioni dello statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza dell attività lavorativa, Afferma alcuni principi fondamentali, che sono quelli che in generali devono essere rispettati in ogni trattamento che riguardi dati personali: i principi di necessità, di correttezza, di trasparenza, pertinenza e non eccedenza, e quello secondo cui le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime (artt. 3 e 11 del Codice Privacy). Suggerisce delle misure tecnologiche, organizzative, e comunicative in grado di rendere minimi i rischi connessi con l utilizzo delle tecnologie informatiche nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati. "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007 DOCWEB n pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007 Consultabili in:

42 TRASPARENZA E CORRETTEZZA In base al principio di correttezza l eventuale trattamento deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore: statuto dei lavoratori (art.4, comma 2) e d. lgs 626/1994 (sicurezza) In questo senso il datore di lavoro deve informare circa le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione Il Garante (nelle linee guida) suggerisce l adozione di un DISCIPLINARE interno da pubblicizzare adeguatamente e periodicamente da aggiornare. INFORMATIVA: il datore di lavoro ha l onere di informare comunque gli interessati ai sensi dell articolo 13 del Codice privacy, e in modo particolare di informare sulle modalità e finalità dei controlli e sui trattamenti dati che possono riguardarli Le finalità possono riguardare specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro quando comportano un trattamento lecito di dati o possono riguardare l esercizio di un diritto in sede giudiziaria

43 DISCIPLINARE Secondo il Garante nel DISCIPLINARE andrebbe ad esempio specificato: 1. In quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo; 2. Quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati), chi vi può accedere legittimamente, e se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o di file di log );

44 3. Se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime specifiche e non generiche per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni); 4. Quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente; 5. Le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti, alla delega ad altro incaricato, alla comunicazione della password della posta elettronica; 6. Le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice, nonché Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10 ).

45 MISURE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE Il datore di lavoro deve adottare idonee: MISURE ORGANIZZATIVE Valutare l impatto dei controlli sui diritti dei lavoratori Individuare i lavoratori che possono utilizzare la posta elettronica e Internet Individuare chiaramente le postazioni di lavoro MISURE TECNOLOGICHE rispetto a Navigazione in Internet Utilizzo della posta elettronica

46 POSTA ELETTRONICA E opportuno che: il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@azienda.it, ecc) oppure valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato; i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi.

47 il datore di lavoro metta a disposizione funzionalità di sistema per l invio automatico, in caso di assenze, di messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. Se il lavoratore utilizza questa modalità il lavoratore può prevenire l'apertura della posta elettronica in caso di eventuali assenze non programmate In caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, quando si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato deve essere messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

48 INTERNET Per ridurre il rischio di usi impropri di Internet (attività personali non correlate alla prestazione lavorativa come la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono prevenire controlli successivi sul lavoratore, come: lista di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni ritenute no attinenti con l'attività lavorativa quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);

49 trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori); eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

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