REGOLAMENTO PER L ACCESSO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
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- Tito Giuliano
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1 REGOLAMENTO PER L ACCESSO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (emanato con decreto rettorale 30 luglio 2008, n. 684) INDICE Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Definizioni) Articolo 3 (Modalità di accesso e di utilizzo) Articolo 4 (Internet) Articolo 5 (Posta elettronica) Articolo 6 (Liste di distribuzione di posta elettronica) Articolo 7 (Monitoraggio e controlli) Articolo 8 (Sospensione degli accessi) Articolo 9 (Norme finali)
2 Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento (nel seguito indicato semplicemente come Regolamento), adottato sulla base della Legge 300/1970 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, del Decreto Legislativo n. 196 del 23 giugno 2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali ; e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione 1 marzo 2007 n. 13 del Garante per la protezione dei dati personali, recante Linee guida del Garante per posta elettronica e internet, ha per oggetto i criteri e le modalità operative di accesso e utilizzo del servizio Internet e del servizio di posta elettronica da parte degli studenti e del personale dell Università Iuav di Venezia (nel seguito indicata semplicemente come Iuav) e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo utilizzano i servizi Internet e posta elettronica Iuav. Articolo 2 (Definizioni) 1. Nel regolamento sono presenti i termini seguenti, con il significato qui sotto riportato: - utente internet: persona autorizzata ad accedere al servizio internet. - utente di posta elettronica: persona autorizzata ad accedere al servizio di posta elettronica. - internet provider: chi fornisce a Iuav il canale di accesso alla rete internet (GARR). - postazione: personal computer collegato alla rete Iuav tramite il quale l utente accede ai servizi. Articolo 3 (Modalità di accesso e di utilizzo) 1. Per accedere ai servizi informatici da una postazione di lavoro l utente deve necessariamente ed obbligatoriamente autenticarsi, utilizzando un codice identificativo (userid) e una parola chiave segreta (password). 2. Il codice identificativo e la parola chiave segreta sono rilasciati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge da: - area servizi alla didattica, per gli studenti immatricolati a qualsiasi titolo presso Iuav, all atto dell immatricolazione. - area risorse umane e organizzazione, per il personale e per tutti gli altri soggetti che stipulano con Iuav un contratto di collaborazione o insegnamento, all atto della firma del contratto. - area infrastrutture, per il personale e per tutti gli altri soggetti che hanno titolo all utilizzo dei servizi Internet e posta elettronica Iuav, a seguito di identificazione personale. 3. L accesso alla rete aziendale e ad internet sono concessi agli utenti autenticati in via temporanea e nei limiti stabiliti per ciascun profilo di utenza. 4. L utente, preso atto che la conoscenza della password da parte di terzi può consentire agli stessi l accesso alla rete aziendale in nome dell utente titolare e l accesso ai dati cui il medesimo è abilitato (ad es. visualizzazione di informazioni riservate, distruzione o modifica dei dati, lettura della posta elettronica, uso indebito di servizi, ecc.), si impegna a: - non cedere, una volta superata la fase di autenticazione, l uso della propria postazione a persone non autorizzate, in particolar modo per quanto riguarda l accesso a internet e ai servizi di posta elettronica. - non lasciare incustodita ed accessibile la propria postazione una volta connesso al sistema con le proprie credenziali di autenticazione. - conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza. - avvisare prontamente l Area Infrastrutture nell ipotesi di smarrimento dei dati di accesso. - non utilizzare credenziali (userid e password) di altri utenti, nemmeno se fornite volontariamente o di cui si ha casualmente conoscenza. - cambiare con periodicità almeno semestrale la propria password. 5. L utente è civilmente e penalmente responsabile di qualsiasi danno arrecato a Iuav, all Internet provider e/o a terzi in dipendenza della mancata osservazione di quanto previsto dal regolamento. 6. La violazione del presente regolamento comporta la sospensione d ufficio dell utilizzo delle risorse informatiche di Iuav, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle norme di legge e inoltre: - per il personale dipendente, dagli articoli 43 e 44 del CCNL 27/01/2005 Obblighi del dipendente e sanzioni e procedure disciplinari e dall articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori;
3 - per gli studenti, dall articolo 16 del R.D.L. n. 1071/1935. Articolo 4 (Internet) 1. L accesso ad Internet attraverso la rete Iuav è subordinato all autenticazione dell utente. 2. I dati relativi al traffico telematico e all'identificazione di chi accede ai servizi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, vengono conservati per 6 mesi. 3. L accesso ad Internet è fornito all Iuav dal Consortium GARR e filtrato da Firewall perimetrale. 4. L'elenco dei servizi accessibili è mantenuto dall'area Infrastrutture e pubblicato sul sito della stessa. 5. Al fine di prevenire disservizi e utilizzi impropri della rete, Iuav in qualsiasi momento si riserva di attivare sulla propria rete ulteriori filtri che impediscano l accesso diretto o limitino l accesso ad alcune risorse Internet. 6. L utente è direttamente responsabile dell uso di Internet, dei siti che contatta, delle informazioni che immette e delle modalità con cui opera. 7. Si considerano abusi, assoggettabili a sanzione disciplinare e legalmente perseguibili, le seguenti attività: - servirsi o dar modo ad altri di servirsi di una postazione di accesso a internet collegata alla rete Iuav per attività non istituzionali, per attività poste in essere in violazione del diritto d autore o altri diritti tutelati dalla normativa vigente; - utilizzare Internet provider diversi da quello ufficiale dell Iuav per postazioni direttamente collegate alla rete di ateneo; - effettuare operazioni non autorizzate di scansione di porte e protocolli dall interno della rete Iuav; - effettuare qualsiasi tipo di attività volta a raggirare o compromettere i meccanismi di protezione dei sistemi informatici; - sfruttare qualsiasi vulnerabilità derivante da difetti di configurazione o difetti intrinseci ai programmi e/o ai sistemi al fine di commettere azioni illecite o non autorizzate; - falsificare la propria identità; - falsificare il contenuto degli header dei protocolli di comunicazione; - trasmettere software che alteri il normale funzionamento del sistema informatico del destinatario; - commettere qualunque atto che tramite la rete possa recare danno a terzi; - impedire ad altri utenti di utilizzare un servizio tramite attacchi di tipo DoS (Denial of Service); - violare le norme comportamentali (AUP) del Consortium GARR consultabili al seguente indirizzo 8. Per motivi di sicurezza e salvaguardia della rete non è consentita la connessione alla rete di ateneo di sistemi server di qualsiasi tipologia posti all esterno degli appositi locali tecnologici, non configurati secondo le indicazioni e senza la preventiva autorizzazione dell area infrastrutture. Articolo 5 (Posta elettronica) 1. Il dominio di posta elettronica Iuav è "iuav.it", salva la facoltà di istituire sottodomini per specifiche esigenze. 2. Iuav, per l'erogazione del servizio, può avvalersi di sistemi e piattaforme di terze parti, nel rispetto delle normative sulla privacy e l'inviolabilità delle caselle di posta. 3. L utilizzo del servizio di posta elettronica è consentito esclusivamente per ragioni di comunicazione di servizio ed istituzionale agli utenti identificati con le modalità di cui sopra, ai quali Iuav assegna un indirizzo ed una casella di posta personale e nominativa, oltre alle informazioni sull impostazione dei programmi di posta elettronica per il loro corretto utilizzo all interno della rete Iuav. 4. Si considera abuso e pertanto sanzionabile, una qualsiasi attività contraria al presente regolamento, alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e alle altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete, in particolare: - spedizione di messaggi di posta elettronica a fini pubblicitari, commerciali, politici o religiosi, in assenza di una esplicita richiesta da parte dei destinatari. - spedizione di messaggi di posta elettronica dai contenuti osceni o offensivi nei confronti dei rispettivi destinatari.
4 - spedizione di qualsiasi messaggio di posta elettronica verso destinatari che abbiano precedentemente richiesto il non invio degli stessi. 5. Nei limiti tassativi del rispetto di quanto specificato per l accesso ad Internet e del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro per i casi in cui questo sia applicabile, è consentito sulla rete Iuav l utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività non istituzionali. 6. Sono implementate funzionalità che prevedono, in caso di assenze del personale, di inviare automaticamente messaggi di risposta contenenti le coordinate (elettroniche e/o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. 7. In caso di assenze non programmate, non essendo possibile per il lavoratore attivare la procedura descritta e perdurando l assenza oltre un determinato limite temporale, l Area Infrastrutture può disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale incaricato, l attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati. 8. Qualora, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto di messaggi di posta elettronica, l interessato dovrà delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell attività lavorativa; di tale attività sarà redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione Articolo 6 (Liste di distribuzione di posta elettronica) 1. Sono istituite due diverse categorie di liste di distribuzione per la posta elettronica, gestite dall area Infrastrutture: - liste istituzionali, ad accesso riservato e strettamente istituzionale. L utilizzo di tali liste è consentito solo a determinati soggetti, con elenco definito dal Consiglio direttivo per i servizi informatici; - liste pubbliche. Da parte di singoli o gruppi di dipendenti Iuav, possono essere create liste di distribuzione per comunicazioni non istituzionali, nel rispetto delle norme sopra indicate, con iscrizione e cancellazione volontaria degli utenti. Tali liste avranno una durata massima di tre anni, trascorsi i quali gli iscritti dovranno rinnovare l iscrizione. All atto della richiesta di apertura di una lista pubblica se ne indicheranno le finalità e dovrà essere identificato un moderatore responsabile con un indirizzo valido di posta elettronica presso Iuav. Queste informazioni saranno rese pubbliche. Le richieste di apertura di una nuova lista pubblica sono autorizzate dal Consiglio direttivo per i servizi informatici. 2. L uso improprio di liste di distribuzione può comportare la revoca della concessione del servizio, decretata dal rettore, su segnalazione del Consiglio direttivo per i servizi informatici. Articolo 7 (Monitoraggio e controlli) 1. L Iuav può avvalersi di sistemi di controllo che hanno la finalità di garantire la sicurezza nel trattamento dei dati e nell uso della dotazione informatica e non mirano ad un controllo a distanza nei confronti dei lavoratori. 2. Le comunicazioni effettuate attraverso il servizio di posta elettronica Iuav sono riservate. Il contenuto di tali comunicazioni non può in nessun caso essere oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o censura da parte dell Iuav, dell Internet provider o da parte di altri soggetti. 3. Le attività sull uso del servizio di accesso ad internet vengano automaticamente registrate in forma elettronica nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e automaticamente cancellate dopo 6 mesi. 4. Le registrazioni sono mantenute presso l area Infrastrutture. 5. I dati delle registrazioni possono essere trattati in forma anonima per esecuzione di statistiche sull utilizzo dei servizi. 6. I dati personali contenuti nei log possono essere trattati in via eccezionale e tassativamente nelle seguenti ipotesi: - per corrispondere ad eventuali richieste della polizia postale e/o dell autorità giudiziaria. - su richiesta della direzione Iuav, quando si verifichi un evento dannoso o una situazione di pericolo che richieda un immediato intervento. Articolo 8 (Sospensione degli accessi) 1. L utilizzo del servizio di accesso ad Internet viene sospeso d ufficio nei seguenti casi:
5 - sopravvenuta insussistenza della condizione in base alla quale è stato concesso l accesso al servizio e non ne sia confermata l autorizzazione all uso; - diffusione o comunicazione imputabili direttamente o indirettamente all utente di password, procedure di connessione, indirizzi ed altre informazioni tecniche riservate; - accesso doloso dell utente e in ogni caso qualora le attività dell utente comportino danno, anche solo potenziale ai siti visitati; - qualora l utente si renda responsabile, utilizzando il servizio Iuav, di: pubblicare materiale considerato osceno, offensivo, diffamatorio, minaccioso, violento o comunque reprensibile, pubblicare software e altro materiale che violi le leggi sul diritto d autore e sulla proprietà intellettuale; pubblicare o diffondere materiale che favorisca attività illecite, quali ad esempio la pirateria informatica. Articolo 9 (Norme finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge, allo statuto dell Università Iuav di Venezia e alle norme comportamentali (AUP) del Consortium GARR.
6 Allegato 1 Estratto dallo Statuto dei diritti dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970) Titolo I - della libertà e dignità del lavoratore Articolo 7 - Sanzioni disciplinari Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Estratto dal CCNL 27 gennaio 2005 Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico Titolo VI Norme disciplinari Articolo 43 - Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente C.C.N.L. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l Amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
7 c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui questo abbia diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all attività amministrativa previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell Amministrazione, nonché osservare le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di autocertificazione; e) rispettare l orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione; f) durante l orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti all espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l ordine quando questo comporta la violazione della legge penale; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell amministrazione per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l accesso ai locali dell Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Articolo 44 - Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nel precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. L Amministrazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell addebito e senza aver sentito il dipendente a sua difesa, con l eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione di cui sopra deve effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando l ufficio competente, individuato dalle Amministrazioni in conformità ai propri ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima di cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il dipendente può, adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dall originaria convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per l audizione, anche se l interessato dovesse non presentarsi
8 4. Nel caso in cui, ai sensi dell articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto conoscenza all ufficio competente, ai sensi del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l istruzione del procedimento. 5. Al dipendente o su sua espressa delega al difensore, è consentito l accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all interessato. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Estratto dal R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 152 del 2 luglio 1935, convertito in legge dalla Legge 2 gennaio 1936, n. 73) Articolo 16 La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al senato accademico ed ai consigli di facoltà o scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti: a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o più corsi; c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni; d) esclusione temporanea dall università con conseguente perdita delle sessioni di esami. L ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore o direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe. L applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio. Contro la deliberazione del consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al senato accademico. L applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse facoltà o scuole, è fatta dal senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma quarto del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente. Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore. Dell applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene inoltre data comunicazione a tutti gli istituti di istruzione superiore del regno. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto sono integralmente applicate nell istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere inscritto. Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle autorità accademiche nella determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, e può modificare la deliberazione presa in materia dalle autorità stesse (vedi nota 6 all articolo 5)
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