MOD PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

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1 MOD PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ASPETTI GENERALI Il Mod è il Modello con cui il soggetto assistito, sia nel caso di assistenza fiscale diretta che di assistenza fiscale indiretta, viene a conoscenza del risultato della liquidazione della propria dichiarazione e delle imposte eventualmente da versare, a saldo e in acconto (mediante trattenuta operata dal sostituto d imposta) o da ottenere a rimborso. Novità di quest anno Il Mod /2013 contiene alcune novità che riguardano, principalmente: l eliminazione del Rigo 12 del Mod /2012 dedicato alla deduzione per l abitazione principale: l abitazione principale e relative pertinenze, infatti, non è più imponibile ai fini IRPEF in quanto tassata con l IMU e quindi, non è più possibile usufruire della corrispondente deduzione; l inserimento del nuovo Rigo 82 destinato ad accogliere l eccedenza della cedolare secca risultante dalla precedente dichiarazione (tra l altro, le sezioni dedicate alla cedolare secca e al contributo di solidarietà, quest anno, sono state accorpate sotto un unica voce); l inserimento di due nuovi Righi (Righi 147 e 148) in cui vanno indicati rispettivamente, i redditi fondiari relativi ai terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il reddito dell abitazione principale e relative pertinenze: infatti, tali redditi non sono imponibili IRPEF e alle relative addizionali in quanto sostituite dall IMU. Tali informazioni, però, possono assumere rilievo nell ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Importo minimo per versamenti e rimborsi A decorrere dal 1 gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro (comma 137 dell art. 1 legge 23 dicembre 2005, n Legge finanziaria 2006). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il Mod Pertanto, con riferimento alla singola imposta: se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, non è dovuto il relativo versamento e non deve essere esposto alcun importo nella corrispondente Colonna del prospetto di liquidazione; DICHIARAZIONI FISCALI

2 se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso e non risulta nemmeno compensabile; se emerge un importo a debito o a credito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d imposta e va e- sposto nella corrispondente casella della Sezione Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d imposta presente nel prospetto di liquidazione. Nel caso di dichiarazione congiunta, la liquidazione delle posizioni di entrambi i coniugi dà luogo ad un unico importo ai fini IRPEF ed è pertanto su tale importo che deve essere effettuata la verifica del limite dei 12 euro. Poiché dalla liquidazione delle addizionali regionale e comunale derivano, invece, importi distinti per dichiarante e coniuge dichiarante, la verifica del limite di euro 12 va effettuata disgiuntamente per entrambi i coniugi. Arrotondamento degli importi da esporre nel Mod Se non diversamente precisato nelle istruzioni dei singoli paragrafi, nello svolgimento delle operazioni di calcolo necessarie alla determinazione degli importi da riportare nel Mod , l arrotondamento deve essere effettuato nella sola fase finale del calcolo, ossia prima dell esposizione del risultato nel prospetto di liquidazione e non nei singoli passaggi intermedi. Consegna del Mod I sostituti d imposta ed i CAF o professionisti abilitati seguono tempistiche diverse per la consegna della dichiarazione e del prospetto contenente la liquidazione delle imposte (le date sotto riportate potrebbero subire proroghe, per cui si consiglia di verificare sul sito dell Agenzia delle entrate). TEMPI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE Sostituto d imposta CAF o professionista abilitato Dopo aver effettuato le operazioni di controllo formale sulla base degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione Mod. 730/2013, i sostituti d imposta sono obbligati a consegnare, entro il 31 maggio 2013, ai soggetti ai quali hanno prestato l assistenza fiscale, il Mod con la determinazione delle imposte e degli importi dovuti o a credito, in aggiunta alla copia del Mod. 730/2013 Dopo aver effettuato le operazioni di controllo di conformità, sulla base della documentazione presentata e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione Mod. 730/2013, e aver evidenziato eventuali variazioni intervenute in seguito ai controlli effettuati, i Caf o i professionisti abilitati sono obbligati a consegnare, entro il 17 giugno 2013 (la data originaria è fissata al 15 giugno e slitta in quanto cade di sabato), ai soggetti ai quali hanno prestato l assistenza fiscale il Mod con la determinazione delle imposte e degli importi dovuti o a credito, in aggiunta alla copia del Mod. 730/ DICHIARAZIONI FISCALI

3 Impegno ad informare il contribuente Nel Mod è riportata la casella Impegno ad informare il contribuente di e- ventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione posta in alto a destra della prima facciata del Modello. E, infatti, prevista la possibilità per il contribuente di chiedere, barrando la casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione Mod. 730, di essere informato direttamente dal CAF circa eventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione. Il CAF o il professionista abilitato deve informare il contribuente di voler o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod ; i- noltre, nel caso in cui il CAF effettui tale servizio, deve barrare la relativa casella posta nella parte in alto del Mod Pertanto, la casella presente nel Mod potrà risultare barrata solo in presenza della richiesta da parte del contribuente (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata). Dichiarazione congiunta Nel caso di dichiarazione congiunta l eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata sia nel Modello del dichiarante che nel Modello del coniuge dichiarante). In presenza della scelta effettuata da uno solo dei coniugi, la richiesta non può ritenersi validamente effettuata e pertanto non potrà essere barrata la casella presente nel Mod In tale caso, la casella barrata da uno solo dei coniugi deve considerarsi assente e pertanto non deve essere barrata sia nel Modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura da trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate. Di tale circostanza deve essere data comunicazione nelle annotazioni al contribuente. Dichiarazione per conto di un altro contribuente Nel caso di dichiarazione presentata per conto di un altro contribuente, la scelta deve ritenersi validamente effettuata anche se la relativa casella risulta barrata in uno solo dei due modelli (Modello del dichiarante e/o Modello del rappresentante o tutore). Modello rettificativo Il Mod può riguardare anche la liquidazione di Mod. 730 rettificativi: in tal caso deve essere barrata l apposita casella posta nella prima facciata in alto a destra. DICHIARAZIONI FISCALI

4 Nel caso in cui il CAF o il professionista abilitato o il sostituto d imposta, rilevi degli errori nella liquidazione del Mod. 730, lo stesso deve, infatti, provvedere alla relativa correzione e a rideterminare gli importi a credito o a debito per il contribuente. Tale correzione comporta l elaborazione: di un nuovo Mod , contenente la dicitura Il presente Modello sostituisce quello precedentemente elaborato ; di un nuovo Mod redditi 2012 con la barratura della casella relativa al Modello rettificativo. Qualora le rettifiche comportino versamenti tardivi, l autore della violazione può regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso con l applicazione delle sanzioni ridotte (cfr. Aspetti generali). Mod. 730 integrativo I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre 2013, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un maggior credito o un minor debito. In caso di Mod. 730-integrativo il contribuente deve necessariamente esibire al C.A.F. o al professionista abilitato il prospetto di liquidazione relativo al Mod. 730 originario. Inoltre il contribuente deve esibire la documentazione relativa all integrazione effettuata necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità; se l assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione. Si distinguono tre possibili situazioni con riferimento alle quali il contribuente può presentare un Mod. 730 integrativo di un Modello precedentemente già presentato: modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Mod. 730 originario che non riguardano i dati del sostituto d imposta, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (Codice 1 casella 730 integrativo ); modifica e/o integrazione di dati presenti nel Mod. 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d imposta (Codice 2 casella 730 integrativo ); modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Mod. 730 originario relativi sia al sostituto d imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (Codice 3 casella 730 integrativo ). Con riferimento a ciascuna delle situazioni sopra descritte, il contribuente deve aver riportato nella casella 730 Integrativo presente nel frontespizio il relativo Codice. Il CAF o il professionista abilitato elaborerà un nuovo Mod. 730 e, di conseguenza, un prospetto di liquidazione, Mod , con barrata l apposita casella 730 integrativo posta nella prima facciata in alto a destra. 576 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Nozioni generali sul calcolo dell IRPEF In base alle norme attualmente in vigore, l imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell art. 10 TUIR, le relative aliquote per scaglioni di reddito. L imposta netta è determinata operando sull imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt. 12 (carichi di famiglia), 13 (detrazioni per lavoro), 15, 16 (altre detrazioni per oneri e spese) e 16-bis (detrazioni per spese di ristrutturazione) TUIR, nonché in altre disposizioni di legge. Dall imposta netta si detrae l ammontare dei crediti d imposta spettanti al contribuente a norma dell art. 165 TUIR. Se l ammontare dei crediti d imposta è superiore a quello dell imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l eccedenza in diminuzione dell imposta relativa al periodo d imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto, sintetizzando, la determinazione dell IRPEF avviene nel seguente modo: REDDITO COMPLESSIVO - Oneri deducibili - Perdite anni precedenti deducibili = REDDITO IMPONIBILE x Aliquote IRPEF = IMPOSTA LORDA - Detrazioni per carichi di famiglia - Detrazioni per redditi di lavoro - Detrazioni d imposta per spese, per oneri e per canoni di locazione - Altre detrazioni - Crediti d imposta - Ritenute d acconto = IMPOSTA NETTA Per quanto riguarda la determinazione delle detrazioni (per lavoro, per spese e oneri, per canoni di locazione) si rimanda a quanto detto nei corrispondenti capitoli dedicati ai Quadri B, C D e E. Inoltre, tra gli oneri deducibili rientra anche il contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a euro (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Aliquote Sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF (art. 11 TUIR): DICHIARAZIONI FISCALI

6 Da euro A euro Aliquota 0, ,00 23% , ,00 27% , ,00 38% , ,00 41% ,01 43% Esenzione per i pensionati con redditi sino a euro L art. 11, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 prevede che l IRPEF non è dovuta, qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a euro e redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro. Il limite di pensione di euro, come indicato dalla norma, deve essere riferito all intero anno. Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all anno, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l esonero spetta solo se il reddito, rapportato all intera annualità risulta uguale o inferiore al predetto limite. Esenzione per redditi fondiari non superiori a 500 euro Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all art. 25 D.P.R. n. 917/1986 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l imposta non è dovuta. Tale disposizione, introdotta dall art. 1, comma 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica a decorrere dal periodo d imposta Nozioni generali sul calcolo delle addizionali regionali e comunali IRPEF Addizionale regionale L addizionale regionale IRPEF è stata istituita dall art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Soggetti obbligati ed esclusi Obbligati al pagamento dell addizionale regionale IRPEF sono tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell anno di riferimento, risulta dovuta l IRPEF, dopo avere scomputato tutte le detrazioni d imposta riconosciute e i crediti d imposta di cui all art. 165 TUIR. Non sono tenuti al pagamento dell addizionale regionale IRPEF: i contribuenti soggetti all IRES; i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva dell IRPEF; i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata; 578 DICHIARAZIONI FISCALI

7 i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) TUIR, nonché 15 e 165 (crediti d imposta per imposte pagate all estero) TUIR risulti non dovuta pari ad un importo non superiore a 12,00 euro. Base imponibile La base imponibile è costituita dal reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili (art. 10 D.P.R. n. 917/1986) e del contributo di solidarietà. Aliquota Le aliquote dell addizionale regionale variano da regione a regione. In linea generale, l aliquota dell addizionale regionale IRPEF è composta da due parti: un aliquota minima, valida per tutto il territorio nazionale (c.d. aliquota di base ); un eventuale incremento di tale aliquota, deliberato dalla Regione. Per conoscere il dettaglio delle aliquote di ogni regione si può consultare il sito del Ministero dell economia e delle finanze - dipartimento delle finanze al seguente indirizzo: regirpef/index.htm In base a quanto previsto dall art. 28 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti ) dall anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF di base. L aliquota di base viene spostata dallo 0,9% all 1,23%, sino alla rideterminazione di cui sopra, aliquota valida anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale modifica si applica a decorrere dall anno di imposta Inoltre, a decorrere dall anno 2012, ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota di base dell addizionale IRPEF (art. 6 D.Lgs. n. 68/2011). Pertanto, una deliberazione di incremento dell addizionale da parte delle Regioni si configura come: una tassazione aggiuntiva a livello locale; un aumento della pressione fiscale. L eventuale riduzione dell addizionale regionale IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della Regione. La maggiorazione dell aliquota di base non può essere superiore: allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013; all 1,1%, per l anno 2014; al 2,1%, a decorrere dall anno A decorrere dal 2014 (invece che dal 2013, per effetto delle modifiche apportate dall art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la maggiorazione oltre lo 0,5% non trova applicazione nei confronti dei redditi ricadenti nel primo sca- DICHIARAZIONI FISCALI

8 glione di cui all art. 11 del TUIR (attualmente, ,00 euro). Inoltre, resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5%, qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell IRAP. Inoltre, le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria (art. 14, comma 22, D.L. n. 78/2010) possono disporre, con propria legge, l anticipo all anno 2013 della suddetta maggiorazione dell 1,1%. Sempre a decorrere dal 2014 (invece che dal 2013, per effetto delle modifiche apportate dall art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): le Regioni possono stabilire aliquote dell addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; nell ambito della propria addizionale, le Regioni possono: - disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall art. 12 del TUIR; - disporre detrazioni in luogo dell erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. Per la determinazione dell aliquota da applicare e della regione a favore della quale effettuare il versamento, bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell anno cui si riferisce l addizionale. Le cause di variazione di domicilio fiscale hanno effetto a partire dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. La fissazione dell aliquota da parte della regione deve avvenire con provvedimento regionale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 novembre dell anno precedente a quello cui l addizionale si riferisce. Ad esempio, se il 15 novembre si effettua un cambio di residenza che implichi anche il cambio di regione, l addizionale va versata, applicando la corrispondente aliquota, alla regione di residenza al 15 novembre, poiché alla data del 31 dicembre non sono ancora trascorsi i 60 giorni previsti perché abbia effetto la variazione. Versamenti L addizionale è versata alla regione come sopra individuata, in un unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF, dovuto in base alla dichiarazione; non è previsto il versamento di acconti. Redditi di lavoro dipendente e assimilati Per i titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati, l importo dell addizionale è determinato dal sostituto d imposta all atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio ed è indicato nel CUD (punto 6 CUD 2013); il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. In caso di cessazione del rapporto, il relativo importo è trattenuto in un unica soluzione all atto di effettuazione delle o- perazioni di conguaglio (art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997). 580 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Addizionale comunale L addizionale comunale IRPEF è stata istituita con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n Le delibere comunali sono efficaci dalla data di pubblicazione nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito al seguente indirizzo: f/index.htm Si fa presente che i comuni possono stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell addizionale sulla base del possesso di specifici requisiti reddituali. Soggetti obbligati ed esclusi Obbligati al pagamento dell addizionale comunale IRPEF sono tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell anno di riferimento, risulta dovuta l IRPEF, dopo avere scomputato tutte le detrazioni d imposta riconosciute e i crediti d imposta di cui all art. 165 TUIR (crediti d imposta per imposte pagate all estero). Non sono tenuti al pagamento dell addizionale comunale IRPEF: i contribuenti soggetti all IRES; i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva dell IRPEF; i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata; i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) TUIR, nonché 15 e 165 (crediti d imposta per imposte pagate all estero) risulti non dovuta pari ad un importo non superiore a 12,00 euro. Base imponibile L addizionale è calcolata sul reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili di cui all art. 10 TUIR (e del contributo di solidarietà) ed è dovuta se per lo stesso anno è dovuta l IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti di cui all art. 165 TUIR. Comuni beneficiari del versamento L imposta è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa. E prevista, pertanto, una differenziazione rispetto alla corrispondente disciplina prevista per l addizionale regionale dove, invece, è rilevante il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre (art. 50, comma 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (art. 50, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973). Versamento Il versamento dell addizionale va effettuato mediante utilizzo del Mod. F24. Il versamento dell addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. DICHIARAZIONI FISCALI

10 L acconto è stabilito nella misura del 30% dell addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell anno precedente. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. 29 settembre 1998, n. 360). In base a quanto disposto dall art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato spostato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione della delibera che fissa l aliquota dell addizionale ai fini dal calcolo dell acconto. Inoltre, riscrivendo la norma introdotta dalla Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011) viene prevista la possibilità per i comuni di stabilire aliquote dell addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli previsti dal TUIR ai fini IRPEF, nel rispetto del principio di progressività. A tale proposito, l Agenzia delle Entrate provvede all erogazione dei rimborsi dell addizionale comunale già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del D.L., senza far valere l eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. Con decreto del Ministero dell Economia e delle finanze 5 ottobre 2007 sono state definite le modalità per l effettuazione - a partire dal 1 gennaio del versamento in acconto e a saldo dell addizionale comunale all IRPEF direttamente al Comune presso il quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce la stessa addizionale. In base a tali disposizioni, il versamento è effettuato con il Mod. F24: evidenziando quanto dovuto a ciascun Comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce la stesa addizionale; utilizzando i Codici tributo individuati dall Agenzia delle entrate da associare al Codice catastale del Comune (i Codici tributo sono stati istituiti con la Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 368/E). Soglie di esenzione E previsto che i Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 360/1998) Al riguardo, con l art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è stato stabilito che la suddetta soglia di esenzione: è prevista unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l addizionale comunale IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altre parole, la soglia di esenzione non può essere considerata come una franchigia. Sul punto, l Agenzia delle entrate ha chiarito che ai sensi dell art. 3, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al fine di verificare il limite di reddito per beneficiare 582 DICHIARAZIONI FISCALI

11 dell esenzione occorre tenere conto anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E). Redditi di lavoro dipendente ed assimilati Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD (punti 10, 11 e 13 CUD 2013). Con specifico riferimento alle scadenze di versamento, è stato precisato che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, gli importi trattenuti vanno versati dal datore di lavoro entro il 16 del mese successivo a quello in cui tali importi sono stati trattenuti; in tal caso, il versamento è unico, anche in presenza di sostituiti domiciliati in comuni diversi. Con la Circolare 20 aprile 2007, n. 23/E è stato chiarito che il sostituto, anche in sede di acconto, deve tenere conto delle esenzioni deliberate dai comuni. Le esenzioni hanno effetto direttamente anche in sede di determinazione dell acconto se, in base al reddito imponibile dell anno precedente il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza. Anche il sostituto d imposta, qualora il reddito da lui erogato nel periodo d imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica automaticamente l esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente. Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l imposta sarà versata dal contribuente ovvero la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d imposta senza applicazione di sanzioni e interessi. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell esenzione, il sostituto d imposta potrà provvedere alla restituzione nel corso dell anno e comunque, in sede di conguaglio. DICHIARAZIONI FISCALI

12 Struttura del Modello Il Mod /2013 si compone delle seguenti Sezioni: dati del sostituto d imposta o CAF o del professionista abilitato, del responsabile dell assistenza fiscale, del dichiarante, dell eventuale coniuge dichiarante (Codice fiscale, cognome e nome o denominazione); riepilogo dei redditi; calcolo del reddito imponibile e dell imposta lorda; calcolo detrazioni e crediti d imposta; calcolo dell imposta netta e del Rigo differenza; calcolo delle addizionali regionale e comunale all IRPEF; cedolare secca locazioni / contributo di solidarietà; liquidazione delle imposte del dichiarante; liquidazione delle imposte del coniuge; altri dati; importi che saranno trattenuti o rimborsati dal datore di lavoro o dall ente pensionistico in busta paga a seguito delle operazioni di conguaglio; dati per la compilazione dell F24 ai fini del pagamento IMU; messaggi; firma. GUIDA ALLA COMPILAZIONE Nella seguente guida vengono analizzati i vari Righi del Mod , senza fare alcuna distinzione in merito alla compilazione del dichiarante o del coniuge dichiarante (a parte alcune casistiche per le quali sono necessarie specifiche informazioni). Nelle tavole riportate per le singole Sezioni che compongono il Modello viene schematizzata la corrispondenza tra i vari Quadri del Mod. 730/2013 ed i Righi delle singole Sezioni. Si evidenzia che alla data di stesura del presente manuale non risulta ancora emanato il Provvedimento Agenzia delle entrate con il quale viene reso noto il contenuto della circolare di liquidazione Mod. 730/2013. Si rimanda, pertanto, a successivi interventi on-line sul sito per eventuali variazioni dovute a chiarimenti nella compilazione del Mod. 730, ed in particolare del Mod derivanti dalla pubblicazione della suddetta circolare. 584 DICHIARAZIONI FISCALI

13 Dati anagrafici Nella prima Sezione del Mod devono essere riportati il Codice fiscale ed il nome e cognome, ovvero denominazione, dei seguenti soggetti: sostituto d imposta ovvero CAF (per quest ultimo deve essere riportato anche il numero di iscrizione all apposito albo) ovvero professionista abilitato; responsabile dell assistenza fiscale; dichiarante; coniuge dichiarante. Assistenza fiscale prestata da un associazione professionale Nel caso di assistenza fiscale prestata da un associazione professionale di cui all art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, è necessario indicare, nel prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all Amministrazione finanziaria le seguenti informazioni: nel Rigo Sostituto d imposta o CAF o professionista abilitato il Codice fiscale e la denominazione dell Associazione professionale di cui fa parte il singolo professionista abilitato che ha prestato l assistenza; nel Rigo Responsabile dell Assistenza fiscale il Codice fiscale, il cognome ed il nome del professionista associato che ha sottoscritto il prospetto di liquidazione, assumendo la responsabilità dell assistenza. Riepilogo dei redditi Nella Sezione del Mod dedicata al riepilogo dei redditi (Righi da 1 a 6) vanno indicati i totali dei redditi dichiarati nel Mod DICHIARAZIONI FISCALI

14 Nei corrispondenti Righi del Mod , in pratica, vengono riportati i dati indicati nei Quadri reddituali del Mod. 730 (A, B, C, D ed F), tenendo conto degli elementi necessari alla determinazione dei relativi redditi, quali: le quote di possesso; il periodo di possesso; le eventuali deduzioni forfetarie (ed esempio, l abbattimento del 15% o 25% o 35% dei redditi di locazione a tassazione ordinaria). Per la determinazione dei singoli redditi si rimanda a quanto riportato nei singoli capitoli. RIEPILOGO REDDITI Rigo 1 - Redditi dominicali Cosa va indicato In questo rigo va riportato il reddito dominicale dei terreni nei soli casi in cui lo stesso risulta ancora soggetto a IRPEF (pertanto nei soli casi di terreni affittati o esenti da IMU). Va indicato l importo del Quadro A, Colonna 1 in proporzione ai giorni (Colonna 4) e alle quote di possesso (Colonna 5) rivalutata dell 80%. Si ricorda che se il canone annuo d affitto in regime vincolistico risulta inferiore all 80% del reddito dominicale, va indicato l importo del canone. Nei casi in cui nella Colonna 7 del Quadro A (casi particolari) siano indicati i Codici 1 o 5 e 2 o 6, il valore del reddito dominicale è rispettivamente ridotto del 30% e del 100% 2 - Redditi agrari Importo del Quadro A, Colonna 3 in proporzione ai giorni (Colonna 4) e alla quota di possesso (Colonna 5) rivalutata del 70%. Se il campo Titolo (Colonna 2) assume valore 2 o 3, l importo non va considerato. Nei casi in cui nella Colonna 7 del Quadro A (casi particolari) siano indicati i Codici 1 o 2 o 5 o 6, il valore del reddito agrario è pari a zero 3 - Redditi dei fabbricati 4 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati In questo rigo va riportato il reddito dei fabbricati nei soli casi in cui lo stesso risulta ancora soggetto a IRPEF (pertanto nei soli casi di fabbricati locati o esenti da IMU). Il riferimento è al Quadro B, in mancanza di opzione per la cedolare secca, per il valore superiore tra la Colonna 1 (da calcolare in proporzione ai giorni e alla quota di possesso) e 6 (già indicato in proporzione ai giorni ma da considerare in proporzione alla quota di possesso - vedi guida alla compilazione del Quadro B). Se alla Colonna 2 è indicato il Codice 4, indicare l importo di Colonna 6 (sempre da rapportare alla percentuale di possesso di Colonna 4). Gli importi della Colonna 1 devono essere rivalutati del 5% dal soggetto che elabora il prospetto di liquidazione. Gli importi con Codice 8, 14 e 15, alla Colonna 2, se non si è optato per la cedolare secca, devono essere ridotti del 30% dal soggetto che elabora il prospetto di liquidazione; la riduzione può essere erogata solo se è stato compilato il prospetto dei Righi B11-B14. Non devono esser indicati i redditi delle locazioni per i quali è stata effettuata l opzione per l applicazione della cedolare secca (Colonna 11 Quadro B barrata) Il riferimento è al Quadro C, Colonna 3 della Sezione I e Colonna 2 della Sezione II e Rigo C5 Colonna 2 nel caso in cui sia stata barrata la casella di Colonna 6 riguardante la tassazione ordinaria 5 - Altri redditi Il riferimento è al Quadro D, Colonna 2, Righi D1, D2, D3, D4 e D5, questi ultimi due quale saldo tra Colonne 2 e 3 (ad eccezione di quanto eventualmente indicato al Codice 7 del Rigo D4 che non concorre alla formazione del reddito IRPEF ma alla formazione degli scaglioni fino ad euro ,28 - in tal caso indicare quanto riportato nella specifica che segue) e i redditi soggetti a tassazione separata indicati nella 586 DICHIARAZIONI FISCALI

15 Rigo 6 - Imponibile cedolare secca Cosa va indicato Sezione II del Quadro D per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria (se ammesso), al netto della quota dell imposta sulle successioni indicata nella Colonna 6 del Rigo D6 Imponibile su cui applicare la cedolare secca (del 21% o 19%) per i redditi da locazione per i quali si è optato per tale tassazione sostitutiva (Colonna 11 del Quadro B barrata). Calcolo del reddito imponibile e dell imposta lorda Reddito complessivo (Rigo 11) Nel Rigo 11 va indicata la somma dei redditi riepilogati nella Sezione precedente da Rigo 1 a Rigo 5. Anche nel caso di reddito complessivo pari a zero devono comunque essere compilati tutti i successivi Righi del prospetto di liquidazione sia nel Mod. 730 cartaceo consegnato al contribuente che nella fornitura trasmessa in via telematica all Agenzia delle Entrate. Non concorre alla formazione del reddito imponibile l importo indicato nel Rigo 6 relativo all imponibile per la cedolare secca. Tale importo viene infatti assoggettato a imposta sostitutiva del 21% (o 19%) e la somma risultante da tale imposizione deve essere indicata nel Rigo 81 (Colonna 1 per il dichiarante e Colonna 2 per il coniuge). Ai fini della compilazione del rigo va anche verificato se il contribuente ha percepito redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato (redditi dichiarati nella sezione I del quadro C, righi da C1 a C3, con la relativa casella di colonna 1 impostata a "3"). Tale situazione, in caso di dichiarazione congiunta deve essere verificata singolarmente per il dichiarante e per il coniuge. Se il contribuente ha percepito tali tipologie di redditi, calcolare il relativo ammontare (Totale redditi per lavoro socialmente utile) sommando i redditi dei righi da C1 a C3 della sez. I del quadro C per i quali è stato indicato il codice "3" nella relativa casella di colonna 1. Per il contribuente per il quale NON risultano presenti tali tipologie di reddito, il reddito complessivo del rigo 11 è pari alla somma degli importi dei righi da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge). 2) Per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito ma la somma degli importi dei righi da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per il coniuge) diminuita del Totale redditi per lavoro socialmente utile (come sopra determinato) è superiore a euro 9.296, il reddito complessivo del rigo 11 è pari alla somma degli importi dei righi da 1 a 5. 3) Per il contribuente per il quale risultano presenti tali tipologie di reddito e la somma degli importi dei righi da 1 a 5 (colonna 1 per il dichiarante e colonna 2 per DICHIARAZIONI FISCALI

16 il coniuge) diminuita del Totale redditi per lavoro socialmente utile (come sopra determinato) è inferiore o uguale a euro 9.296, il reddito complessivo del rigo 11 è pari, alla somma degli importi dei righi da 1 a 5 diminuita del Totale redditi per lavoro socialmente utile. Oneri deducibili (Rigo 13) Nel Rigo 13 va indicato il totale del Quadro E, Sezione II, Righi da E21 a E31, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, rientra tra gli oneri deducibili il contributo di solidarietà, previsto dall art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, del 3% sui redditi complessivi superiori a euro. Infatti è previsto che il contributo sia deducibile ai sensi dell art. 10 TUIR (quindi, la deducibilità impatta anche sul calcolo del reddito soggetto alle addizionali regionali e comunali) dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. Tale importo è quello che viene riportato nel rigo 102 del Mod (ovvero nel rigo 122 per il coniuge). Reddito imponibile (Rigo 14) Nel Rigo 14 va indicato il Reddito imponibile che si ricava nel seguente modo: Reddito imponibile Rigo 11 meno Rigo 13 Se la differenza è negativa indicare zero. Compensi per attività sportive dilettantistiche (Rigo 15) Nel Rigo 15 vanno indicati gli importi dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche assoggettate a ritenute a titolo d imposta del 23% (Rigo D4 con Codice 7 a Colonna 1), eccedenti i primi 7.500,00 euro, che sono esenti, e fino ad ,28 euro (ovvero fino a ,28 euro al netto dei primi 7.500,00 euro che sono esenti). La parte dell imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d imposta concorre infatti alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo dedicato al Quadro D. 588 DICHIARAZIONI FISCALI

17 Imposta lorda (Rigo 16) Nel Rigo 16 va indicata l imposta lorda determinata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile di cui al Rigo 14. Pertanto: Imposta lorda Rigo 14 per Aliquote IRPEF Compensi per attività sportive dilettantistiche Se il contribuente ha percepito compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo superiore a euro, nel calcolo dell imposta lorda occorre tener conto, oltre che del reddito imponibile anche dei compensi indicati nel Rigo 15. Il calcolo dell imposta viene effettuato nel seguente modo: va calcolata l imposta lorda applicando le aliquote IRPEF: - sulla somma dei Righi 14 (reddito imponibile) e 15 (compensi per attività sportiva dilettantistica); - sull importo indicato nel Rigo 15; sull imposta calcolata sui Righi 14 e 15 va scomputata quella calcolata sul Rigo 15. Il risultato di tale differenza rappresenta l imposta lorda che confluisce nel Rigo 16. Imposta lorda Imposta su Rigo 14 e 15 meno Imposta su Rigo 15 Calcolo detrazioni e crediti d imposta Nella quarta Sezione del Mod si determina il totale delle detrazioni e dei crediti d imposta sia del dichiarante che dell eventuale coniuge dichiarante. Tale Sezione deve, infatti, essere compilata distintamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Detrazione per coniuge a carico (Rigo 21) Nel Rigo 21 va indicata la detrazione prevista nel caso in cui il coniuge risulti a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell anno il periodo in cui lo stesso è effettivamente rimasto a carico). Tale informazione è rilasciata dal DICHIARAZIONI FISCALI

18 dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2013 (per maggiori dettagli vedi Capitolo Frontespizio). Detrazione per figli a carico (Rigo 22) Nel Rigo 22 vanno indicate le detrazioni previste dall art. 12 TUIR nel caso in cui i familiari risultino a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell anno il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico). Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2013 (per maggiori dettagli vedi Capitolo Frontespizio). Ulteriore detrazione per figli a carico (Rigo 23) Nel Rigo 23 va indicata l eventuale ulteriore detrazione per figli a carico previste dall art. 12 TUIR nel caso in cui i familiari risultino a carico del dichiarante. Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2013 (per maggiori dettagli vedi Capitolo Frontespizio). Con riferimento a tale detrazione è possibile recuperare l eccedenza risultante dall incapienza d imposta. Per recuperare l eccedenza, le cui modalità sono state emanate con D.M. 31 gennaio 2008, occorre effettuare la seguente operazione: Capienza IRPEF lorda detrazioni per altri carichi di famiglia detrazione per lavoro detrazione per oneri detraibili detrazione per canoni di locazione detrazione per comparto sicurezza L ulteriore detrazione per figli a carico sarà indicata: al Rigo 23, Colonna 1 (Colonna 2 per il coniuge) per l intero ammontare (anche se incapiente); al Rigo 57 per la parte che non ha trovato capienza (importo residuo di Rigo 23). Detrazione per altri familiari a carico (Rigo 24) Nel Rigo 24 va indicata la detrazione prevista dall art. 12 TUIR nel caso in cui vi siano altri familiari a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell anno il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico). Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico 590 DICHIARAZIONI FISCALI

19 nel frontespizio del Mod. 730/2013 (per maggiori dettagli vedi Capitolo Frontespizio). Detrazione per redditi di lavoro dipendente (Rigo 25) Nel Rigo 25 vanno indicate le detrazioni di cui all art. 13, comma 1 e seguenti, TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di lavoro dipendente (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C). Detrazione per redditi di pensione (Rigo 26) Nel Rigo 26 vanno indicate le detrazioni di cui all art. 13, comma 3 e seguenti, del TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di pensione (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C). Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi (Rigo 27) Nel Rigo 27 vanno indicate le detrazioni di cui all art. 13, comma 1 e seguenti, TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C). Detrazione per gli oneri di cui alla Sezione I del Quadro E (Rigo 28) Nel Rigo 28 vanno indicate le detrazioni del 19% di cui al Quadro E, Sezione I, Righi da E1 a E19, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Detrazione per gli oneri di cui alla Sezione III del Quadro E (Rigo 29) Nel Rigo 29 vanno indicate le detrazioni del 36% (o 41% o 50%) di cui al Quadro E, Sezione III, Righi da E41 a E44, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo. Si evidenzia che la modalità di determinazione della rata può essere diversa in base alla DICHIARAZIONI FISCALI

20 compilazione o meno della casella Rideterminazione rate di Colonna 7 della Sezione III del Quadro E (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Detrazione per gli oneri di cui alla Sezione IV del Quadro E (Rigo 30) Nel Rigo 30 vanno indicate le detrazioni del 55% di cui al Quadro E, Sezione IV, Righi da E61 a E63, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Detrazione per canoni di locazione di cui alla Sezione V del Quadro E (Rigo 31) Nel Rigo 31 va indicato l importo spettante per la detrazione d imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale indicato nel Quadro E, Sezione V, Righi E71 e E72, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Le detrazioni interessate sono le seguenti: detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, Codice 1); detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con contratti a regime convenzionale (Rigo E71, Codice 2); detrazione per giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, per canoni di locazione relativi a contratti per abitazione principale (Rigo E71, Codice 3); detrazione per lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro (Rigo E72). Tali detrazioni non sono cumulabili tra loro ma è possibile recuperare l eccedenza risultante dall incapienza d imposta. Per recuperare l eccedenza, le cui modalità sono state emanate con D.M. 11 febbraio 2008, occorre effettuare la seguente operazione: Capienza IRPEF lorda detrazioni per carichi di famiglia detrazione per lavoro La detrazione per canoni di locazione sarà indicata: al Rigo 31, Colonna 1 (Colonna 2 per il coniuge) per l intero ammontare (anche se incapiente); al Rigo 57 per la parte che non ha trovato capienza (importo residua di Rigo 31). 592 DICHIARAZIONI FISCALI

21 Altre detrazioni di cui alla Sezione VI del Quadro E (Rigo 32) Nel Rigo 32 vanno indicate le detrazioni relative a: Rigo E81: Detrazione per spese di mantenimento di cane guida (detrazione euro 516,46); Rigo E82: Spese per acquisto mobili, elettrodomestici, tv e computer anno 2009; Rigo E83: Altre detrazioni. Per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese. Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (Rigo 33) Nel Rigo 33 va indicata la detrazione riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Quadro C, Rigo C14 (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C). Credito d imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo 34) Nel Rigo 34 va indicato l eventuale credito d imposta per il riacquisto della prima casa di cui al Rigo G1 del Quadro G (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G). In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G1 Colonna 1 + Rigo G1 Colonna 2 Rigo G1 Colonna 3 Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 33). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione. In altre parole, l importo da riportare nel Rigo 34 non può essere superiore all imposta netta; l eventuale eccedenza deve essere riportata nel Rigo 131 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Andando un po più nel dettaglio, i calcoli da effettuare sono i seguenti: a) determinare l ammontare del credito spettante: Credito d imposta = rigo G1 col. 1 + rigo G1 col. 2 - rigo G1 col. 3 ricondurre a zero se il risultato è minore di zero. DICHIARAZIONI FISCALI

22 b) determinare l importo utilizzabile secondo la seguente formula, nella quale andrà considerata, la colonna 1 se il credito è riferito al dichiarante, la colonna 2 se il credito è riferito al coniuge: rigo 16 - rigo 21 - rigo 22 - rigo 23 - rigo 24 - rigo 25 - rigo 26 - rigo 27 - rigo 28 - rigo 29 - rigo 30 - rigo 31 - rigo 32 - rigo 33 c) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l intero importo del Credito d imposta, come determinato al punto a), nel rigo 131 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) del Mod non riportando nulla nel rigo 34 del mod (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge); d) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare: KA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) - l importo del Credito d imposta come determinato al punto a); se KA risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo 34 colonna 1 e/o 2 del mod l intero importo del Credito d imposta e non riportare nulla nel rigo 131 colonna 1 e/o 2; se KA risulta minore di zero riportare nel rigo 34 colonna 1 e/o 2 del mod l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo 131 colonna 1 e/o 2 la differenza tra l importo del Credito d imposta e quanto riportato nel rigo 34 colonna 1 e/o 2. Credito d imposta per l incremento dell occupazione (Rigo 35) Nel Rigo 35 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G7 del Quadro G (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G). In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G7 Colonna 1 Rigo G7 Colonna 2 Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d imposta per il riacquisto della prima casa (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 34). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 132 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Andando un po più nel dettaglio, i calcoli da effettuare sono i seguenti: a) determinare l ammontare del credito spettante: Credito d imposta = rigo G7 col. 1 - rigo G7 col. 2 ricondurre a zero se il risultato è minore di zero. 594 DICHIARAZIONI FISCALI

23 b) determinare l importo utilizzabile secondo la seguente formula, nella quale andrà considerata, la colonna 1 se il credito è riferito al dichiarante, la colonna 2 se il credito è riferito al coniuge: rigo 16 - rigo 21 - rigo 22 - rigo 23 - rigo 24 - rigo 25 - rigo 26 - rigo 27 - rigo 28 - rigo 29 - rigo 30 - rigo 31 - rigo 32 - rigo 33 - rigo 34 c) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l intero importo del Credito d imposta nel rigo 132 colonna 1 e/o 2 del mod non indicando nulla nel rigo 35 colonna 1 e/o 2; d) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare: ZA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) - Credito d imposta; se ZA risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo 35 colonna 1 e/o 2 del Mod l intero importo del Credito d imposta e non indicare nulla nel rigo 132 colonna 1 e/o 2; se ZA risulta minore di zero riportare nel rigo 35 colonna 1 e/o 2 del mod l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo 132 colonna 1 e/o 2 la differenza tra l importo del Credito d imposta e quanto riportato nel rigo 35 colonna 1 e/o 2. Credito d imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione (Rigo 36) Nel Rigo 36 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G3 del Quadro G (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G). In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G3 Colonna 4 + Rigo G3 Colonna 5 Rigo G3 Colonna Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d imposta per il riacquisto della prima casa ed il credito d imposta per l incremento dell occupazione (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 35). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 134 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Andando un po più nel dettaglio, i calcoli da effettuare sono i seguenti: a) determinare l ammontare del credito spettante: DICHIARAZIONI FISCALI

24 Credito d imposta = (rigo G3 col. 4 + rigo G3 col. 5 - rigo G3 col. 6) di tutti i righi compilati ricondurre a zero se il risultato è minore di zero. c) determinare l importo utilizzabile secondo la seguente formula, nella quale andrà considerata, la colonna 1 se il credito è riferito al dichiarante, la colonna 2 se il credito è riferito al coniuge: rigo 16 - rigo 21 - rigo 22 - rigo 23 - rigo 24 - rigo 25 - rigo 26 - rigo 27 - rigo 28 - rigo 29 - rigo 30 - rigo 31 - rigo 32 - rigo 33 - rigo 34 - rigo 35 c) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l intero importo del Credito d imposta nel rigo 134 colonna 1 e/o 2 del mod non indicando nulla nel rigo 36 colonna 1 e/o 2; d) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare: WA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) - Credito d imposta; se WA risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo 36 colonna 1 e/o 2 del mod l intero importo del Credito d imposta e non indicare nulla nel rigo 134 colonna 1 e/o 2; se WA risulta minore di zero riportare nel rigo 37 colonna 1 e/o 2 del mod l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo 134 colonna 1 e/o 2 la differenza tra l importo del Credito d imposta e quanto riportato nel rigo 36 colonna 1 e/o 2. Credito d imposta per mediazioni (Rigo 37) Nel Rigo 37 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G8 del Quadro G (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G). In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G8 Colonna 1 + Rigo G8 Colonna 2 Rigo G8 Colonna 3 Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d imposta per il riacquisto della prima casa, il credito d imposta per l incremento dell occupazione e il credito d imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 36). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 135 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Andando un po più nel dettaglio, i calcoli da effettuare sono i seguenti: 596 DICHIARAZIONI FISCALI

25 a) determinare l ammontare del credito spettante: Credito d imposta = rigo G8 col. 1 + rigo G8 col. 2 - rigo G8 col. 3 ricondurre a zero se il risultato è minore di zero. b) determinare l importo utilizzabile secondo la seguente formula, nella quale andrà considerata, la colonna 1 se il credito è riferito al dichiarante, la colonna 2 se il credito è riferito al coniuge: rigo 16 - rigo 21 - rigo 22 - rigo 23 - rigo 24 - rigo 25 - rigo 26 - rigo 27 - rigo 28 - rigo 29 - rigo 30 - rigo 31 - rigo 32 - rigo 33 - rigo 34 - rigo 35 - rigo 36 c) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere minore o uguale a zero riportare l intero importo del Credito d imposta nel rigo 135 colonna 1 e/o 2 del mod non indicando nulla nel rigo 37 colonna 1 e/o 2; d) se l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) risulta essere maggiore di zero calcolare: YA = importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b) - Credito d imposta; se YA risulta maggiore o uguale a zero riportare nel rigo 37 colonna 1 e/o 2 del mod l intero importo del Credito d imposta e non indicare nulla nel rigo 135 colonna 1 e/o 2; se YA risulta minore di zero riportare nel rigo 37 colonna 1 e/o 2 del mod l importo calcolato secondo quanto descritto al precedente punto b), e nel rigo 135 colonna 1 e/o 2 la differenza tra l importo del Credito d imposta e quanto riportato nel rigo 37 colonna 1 e/o 2. Totale detrazioni e crediti d imposta (Rigo 38) Nel Rigo 38 va indicato il totale delle detrazioni e dei crediti d imposta. In particolare, per il dichiarante e per il coniuge, l importo è pari alla somma: delle detrazioni per carichi di famiglia (Righi 21, 22, 23 e 24); delle detrazioni per lavoro e spese di produzione (Righi 25, 26 e 27); delle detrazioni per oneri e spese di cui al Quadro E (Righi 28, 29, 30, 31 e 32); della detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (Rigo 33); del credito d imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo 34); del credito d imposta per l incremento dell occupazione (Rigo 35); del credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione (Rigo 36); del credito d imposta per mediazioni (Rigo 37). Pertanto: DICHIARAZIONI FISCALI

26 Rigo 38 = Rigo 21 + Rigo 22 + Rigo 23 + Rigo 24 + Rigo 25 + Rigo 26 + Rigo 27 + Rigo 28 + Rigo 29 + Rigo 30 + Rigo 31 + Rigo 32 + Rigo 33 + Rigo 34 + Rigo 35 + Rigo 36 + Rigo 37 Calcolo dell imposta netta e del Rigo differenza Nella quinta Sezione del Mod si determina l imposta netta ed il Rigo differenza, necessario ai fini del calcolo degli acconti, sia del dichiarante che dell eventuale coniuge dichiarante. Tale Sezione deve, quindi, essere compilata distintamente sia per il dichiarante che per il coniuge. In particolare: per i Righi da 51 a 60 si devono riportare i dati sia del dichiarante che del coniuge; per il Rigo 57 (Differenza) si devono riportare, oltre ai dati del dichiarante e del coniuge, anche i totali nell apposita Colonna. Imposta netta (Rigo 51) Nel Rigo 51 va indicata l imposta netta data dalla differenza tra imposta lorda (Rigo 16) e totale detrazioni e crediti d imposta (Rigo 38). Se le detrazioni e i crediti d imposta superano l imposta lorda, va indicato zero. Imposta netta Imposta lorda (Rigo 16) meno Detrazioni e crediti d imposta (Rigo 38) Credito d imposta per altri immobili - sisma Abruzzo (Rigo 52) Nel Rigo 52 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G6, Colonna 5, del Quadro G, o la rata di essa, nel limite dell imposta netta di cui al Rigo 51; la rateazione può avvenire in 5 o 10 rate ed il credito non può eccedere euro ,00 (per maggiori dettagli vedi Quadro G). Credito d imposta per l abitazione principale - sisma Abruzzo (Rigo 53) Nel Rigo 53 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G5, Colonna 3 e Colonna 4, del Quadro G, o la rata di essa; la rateazione può avvenire in 20 rate annue costanti (per maggiori dettagli vedi Quadro G). 598 DICHIARAZIONI FISCALI

27 Credito d imposta per le imposte pagate all estero (Rigo 54) Nel Rigo 54 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G4, nel limite della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero e il reddito complessivo lordo. Si ricorda che il credito d imposta spetta nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio in cui le imposte sono state pagate (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G). Dati da riportare nella successiva dichiarazione Nel Rigo 145 del dichiarante e 146 del coniuge del Mod /2013 deve essere riportato: Colonna 1: l anno di produzione del reddito; Colonna 2: indipendentemente dallo Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, l ammontare totale del credito riconosciuto per il reddito prodotto all estero con riferimento all anno indicato nella Colonna 1 eventualmente incrementato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (Rigo G4, Colonna 8, riferito allo stesso anno); Colonne 3 e 5: il Codice relativo allo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e per il quale è stato utilizzato il credito; Colonne 4 e 6: l importo del credito riconosciuto con riferimento allo stato di Colonna 3 o 5 eventualmente incrementato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero (Rigo G4, Colonna 9, riferito allo stesso anno). Inoltre vanno fornite alcune comunicazioni nell apposito spazio destinato ai messaggi: se con riferimento al limite costituito dalla quota di imposta lorda risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito e ad un singolo Stato, il contribuente ha già usufruito per intero del credito d imposta spettante, va riportato il seguente messaggio: per i redditi prodotti all estero nell anno e nello Stato è stato utilizzato per intero il credito fruibile e pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione ed allo stesso Stato estero, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito ; se con riferimento al limite dell imposta netta risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito, il contribuente ha già usufruito per intero del credito d imposta spettante, va riportato il seguente messaggio: per i redditi prodotti all estero nell anno è stato utilizzato per intero il credito fruibile e pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito. Credito d imposta per canoni non percepiti (Rigo 55) DICHIARAZIONI FISCALI

28 Nel Rigo 55 vanno indicati gli eventuali crediti d imposta per canoni non percepiti di cui al Quadro G, Rigo G2. Ritenute (Rigo 56) Nel Rigo 56 vanno indicate le ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili da tutti i quadri. In particolare vanno riportati i dati indicati: nel Quadro C, Sezione III, Rigo C9, Sezione I, Rigo C5 Colonna 3 nel caso in cui sia stata barrata la casella di Colonna 6 riguardante la tassazione ordinaria; nel Quadro D, Righi da D1 a D5, Colonna 4 (se al Rigo D4 è stato indicato il Codice 7 per compensi per attività sportive dilettantistiche, occorre riportare solo la quota di ritenute subite a titolo d acconto); qualora sia stata effettuata l opzione per la tassazione ordinaria, in Colonna 7 dei Righi D6 e D7 della Sezione II del Quadro D; nel Quadro F, Sezione II, Rigo F2 Colonna 1 e Sezione VIII, Rigo F13, Colonna 2. Il contribuente che dichiara anche compensi per lavori socialmente utili e un reddito complessivo superiore a euro (Rigo 11 del Mod ) deve sommare alle altre ritenute da riportare nel Rigo 56 del Mod , anche l importo dichiarato a Colonna 5 del Rigo F2 del Quadro F. Differenza (Rigo 57) Nel Rigo 57 va indicato: a Colonna 1 e Colonna 2 la seguente somma algebrica: Rigo 51 - Rigo 52 - Rigo 53 - Rigo 54 - Rigo 55 - Rigo 56 - residuo Rigo 23 - residuo Rigo 31 a Colonna 3 la somma algebrica delle Colonne 1 e 2 Si fa notare l importanza del dato riportato nel Rigo 57 sul cui importo si determina se sono dovuti gli acconti e il loro ammontare. Eccedenza dell IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 58) Nel Rigo 58 va indicato l importo risultante dalla seguente somma algebrica: (Rigo F3, Colonna 1 - Rigo F3 Colonna 2) + (Rigo F3, Colonna 3 - Rigo F3 Colonna 4). Acconti versati (Rigo 59) 600 DICHIARAZIONI FISCALI

29 Nel Rigo 59 vanno indicati gli acconti IRPEF versati nel 2012 tramite il datore di lavoro o autonomamente con F24. L importo è quello risultante dalla seguente somma algebrica: Rigo F1, Colonna 1 + Rigo F1 Colonna 2 sia del dichiarante che del coniuge. Se il contribuente ha rideterminato l acconto in presenza di immobili di interesse storico o artistico va indicato l acconto così rideterminato (Rigo F1, colonna 8). Restituzione bonus (Rigo 60) Nel Rigo 60 va indicato l ammontare: del c.d. Bonus fiscale da restituire, riportato nel Rigo F12, Colonna 1; del c.d. Bonus straordinario da restituire, riportato nel Rigo F12, Colonna 2; Calcolo delle addizionali regionale e comunale all IRPEF La sesta Sezione del Mod deve essere utilizzata per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all IRPEF. In tale Sezione devono essere indicati distintamente gli importi relativi al dichiarante e all eventuale coniuge dichiarante. Le addizionali regionale e comunale, che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), sono dovute se, per lo stesso anno, l IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero (art. 165 TUIR), risulta dovuta (art. 50 D.Lgs. n. 446/1997 e art. 1 D.Lgs. n. 360/1998). La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili (compreso il contributo di solidarietà sui redditi superiori a euro) e della rendita dell abitazione principale (e relative pertinenze). Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza. Reddito imponibile (Rigo 71) Nel Rigo 71 va indicato il reddito imponibile determinato sottraendo al reddito complessivo (Rigo 11) gli oneri deducibili (Rigo 13). Reddito imponibile Reddito complessivo Rigo 11 meno Deduzione a- bitazione principale Rigo 13 DICHIARAZIONI FISCALI

30 Se il risultato è negativo va riportato zero. Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, rientra tra gli oneri deducibili il contributo di solidarietà, previsto dall art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, del 3% sui redditi complessivi superiori a euro. Infatti è previsto che il contributo sia deducibile ai sensi dell art. 10 TUIR (quindi, la deducibilità impatta anche sul calcolo del reddito soggetto alle addizionali regionali e comunali) dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. Addizionale regionale all IRPEF dovuta (Rigo 72) Nel Rigo 72 va indicato l importo risultante dall applicazione dell aliquota dell addizionale regionale della singola regione al reddito imponibile di cui al Rigo 71 dovuta in base al domicilio fiscale al 31 dicembre Addizionale regionale all IRPEF risultante dalla certificazione (Rigo 73) Nel Rigo 73 va indicato l importo dell addizionale regionale trattenuta dal sostituto d imposta (ad esempio, quella indicata nel Quadro C, Sezione III, Rigo C10 e Quadro F, Rigo F2, Colonna 2). Eccedenza dell addizionale regionale all IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 74) Nel Rigo 74 va indicato l importo dell eccedenza dell addizionale regionale risultante dalla precedente dichiarazione. L importo si determina con la seguente operazione: Quadro F, Rigo F4, Colonna 2 - Quadro F, Rigo F4, Colonna 3. Il risultato può anche essere negativo. Addizionale comunale all IRPEF dovuta (Rigo 75) Nel Rigo 75 va indicato l importo dell addizionale comunale dovuta applicando l aliquota eventualmente deliberata dal comune in cui si ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2012 (ed indicato nel frontespizio) al reddito imponibile di cui al Rigo 71 (le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito area tematica: fiscalità locale, addizionale comunale all IRPEF ). 602 DICHIARAZIONI FISCALI

31 Nella determinazione dell addizionale comunale dovuta si deve tener conto della eventuale soglia di esenzione deliberata dal Comune di cui al Rigo F7. Addizionale comunale all IRPEF risultante dalla certificazione e/o versata (Rigo 76) Nel Rigo 76 va indicata la somma degli importi relativi all addizionale comunale: trattenuta dal sostituto d imposta (Righi C11 e C12); versata in sede di assistenza fiscale con il Mod. 730/2012 (Rigo F1, Colonna 3); versata con il Mod. F24 (Rigo F1, Colonna 4); diversa da quella indicata nel Quadro C (Rigo F2, Colonna 3). Pertanto va effettuata la seguente somma algebrica: Quadro C, Rigo C11 + Rigo C12 + Quadro F, Rigo F1, Colonna 3 + Colonna 4 + Rigo F2, Colonna 3 Eccedenza dell addizionale comunale all IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 77) Nel Rigo 77 va indicata l eccedenza dell addizionale comunale risultante dalla precedente dichiarazione. L importo si determina con la seguente operazione: Quadro F, Rigo F4, Colonna 5 - Quadro F, Rigo F4, Colonna 6. Il risultato può anche essere negativo. Acconto addizionale comunale all IRPEF 2013 (Rigo 78) Nel Rigo 78 va indicato l importo dell addizionale comunale in acconto per il L importo si determina nel seguente modo: calcolare l addizionale comunale dovuta per l anno d imposta 2013 applicando la corrispondente aliquota al Rigo 71 del Mod ; calcolare il 30% dell importo di cui sopra. L importo così determinato deve essere ridotto in base alle eventuali indicazioni fornite dal contribuente nella Sezione V del Quadro F. In particolare: se risulta barrata la casella di Colonna 3 del Rigo F6, l acconto deve essere pari a zero; se risulta compilata la Colonna 4 del Rigo F6 l acconto è pari al minore importo determinato applicando l aliquota del 30% e quanto indicato dal contribuente DICHIARAZIONI FISCALI

32 nella Colonna 4 del Rigo F6, considerando le eventuali soglie di esenzione di cui al Rigo F8. Se il contribuente ha rideterminato l acconto in presenza di immobili di interesse storico o artistico va indicato l acconto così rideterminato (Rigo F1, colonna 10). Acconto per l addizionale comunale 2012 risultante dalla certificazione (Rigo 79) Nel Rigo 79 va indicato l importo dell acconto dell addizionale trattenuta dal sostituto d imposta, indicata nel Quadro C, Sezione IV, Rigo C13. Cedolare secca sulle locazioni/contributo di solidarietà La settima Sezione del Mod serve al calcolo della cedolare secca sulle locazioni e del contributo di solidarietà. Cedolare secca dovuta (Rigo 81) Nel Rigo 81 va indicato l importo della cedolare secca dovuta. Tale importo si determina applicando al reddito imponibile indicato nel Rigo 6 l aliquota della cedolare secca. A tale proposito, occorre tener conto del Codice inserito nella Colonna 2 Quadro B, Sezione I; se in Colonna 2 è stato indicato il Codice 8, l aliquota è del 19% anziché quella ordinaria del 21%. Pertanto, in sede di determinazione della cedolare secca dovuta, è necessario tener conto dei dati riportati nel suddetto Quadro B. In definitiva, il dato da riportare nel Rigo 81 è pari alla seguente sommatoria = Cedolare 21% + Cedolare 19%. Eccedenza cedolare secca risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 82) Il Rigo 82 è una novità del Mod /2013. In esso va indicato l importo dell eccedenza della cedolare secca risultante dalla precedente dichiarazione. L importo si determina con la seguente operazione: Quadro F, Rigo F3, Colonna 5 - Quadro F, Rigo F3, Colonna 6. Il risultato può anche essere negativo. 604 DICHIARAZIONI FISCALI

33 Acconti cedolare secca versati nel 2012 (Rigo 83) Nel Rigo 83 vanno indicati gli acconti della cedolare secca versati nel L importo è quello risultante dalla seguente somma algebrica: sia del dichiarante che del coniuge. Rigo F1, Colonna 5 + Rigo F1 Colonna 6 Base imponibile contributo di solidarietà (Rigo 84) Nel Rigo 84 va indicato l importo del reddito complessivo eccedente euro cui si applica il contributo. Ai fini della corretta determinazione del contributo si devono calcolare le seguenti entità: Reddito Complessivo Lordo: ricostituzione del reddito tenendo conto del contributo eventualmente trattenuto dal sostituto d imposta. Si ricorda che il contributo costituisce un onere deducibile e pertanto non ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Base imponibile: contributo costituito dalla quota del Reddito Complessivo Lordo che eccede euro tenendo conto dei redditi già assoggettati a riduzione (Lavoro dipendente pubblico e Pensione); Contributo Dovuto pari al 3% della Base imponibile Contributo; Contributo a debito pari alla differenza tra il contributo Dovuto e l importo del contributo eventualmente trattenuto dal sostituto. Tale importo del contributo a debito costituisce onere deducibile. Andando più a fondo nei calcoli, le singole entità si calcolano nel seguente modo: Reddito Complessivo Lordo = Rigo 11 Mod Quadro C Rigo C15 col. 2 Se l importo del Reddito Complessivo Lordo è inferiore o uguale a euro , il contributo non è dovuto e pertanto non trovano applicazione le successive istruzioni. Se invece, tale importo è maggiore di euro , è necessario procedere con le i- struzioni di seguito fornite. Base imponibile Contributo: è necessario distinguere il caso nel quale l ammontare del reddito al netto della riduzione indicato nel Rigo C15 del quadro C sia maggiore ovvero minore di euro Pertanto: se Rigo C15 col. 1 è minore o uguale a Base imponibile Contributo = Reddito Complessivo Lordo se Rigo C15 col. 1 è maggiore di Base imponibile Contributo = Reddito Complessivo Lordo - Rigo C15 col. 1 DICHIARAZIONI FISCALI

34 Contributo Dovuto = Base imponibile Contributo x 0,03 Contributo a debito = Contributo Dovuto - Quadro C Rigo C15 col. 2 (ricondurre a zero se negativo) Contributo di solidarietà dovuto (Rigo 85) Nel Rigo 85 va indicato l importo del contributo dovuto applicando l aliquota del 3% sull importo indicato nel Rigo 83. Contributo di solidarietà risultante dalla certificazione (Rigo 86) Nel Rigo 86 va indicato l importo del contributo trattenuto dal sostituto d imposta (indicato nel Quadro C, Sezione VI, Rigo C15, Colonna 2. Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge L ottava e nona Sezione del Mod riportano la liquidazione delle imposte per il dichiarante e per il coniuge. In tale Sezione, sia per il dichiarante che per il coniuge, vanno indicati: gli importi a credito o a debito del saldo dell IRPEF (Rigo 91 dichiarante e 111 coniuge), delle addizionali regionale (Rigo 92 dichiarante e 112 coniuge) e comunale (Rigo 93 dichiarante e 113 coniuge) e della cedolare secca sulle locazioni (Rigo 99 dichiarante e 119 coniuge), da versare o da rimborsare a cura del sostituto d imposta con la retribuzione o la pensione; gli acconti dovuti per il 2013 a titolo di IRPEF (Righi dichiarante e coniuge), addizionale comunale (Rigo 97 dichiarante e 117 coniuge), cedolare secca (Righi dichiarante e coniuge) e l acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata (Rigo 96 dichiarante e 116 coniuge); gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva sui premi di produttività (Rigo 98 dichiarante e 118 coniuge); l imposta dovuta a titolo di contributo di solidarietà (Rigo 102 dichiarante e 122 coniuge). i crediti non rimborsabili o le imposte da non versare, in quanto di importo non superiore a 12 euro. 606 DICHIARAZIONI FISCALI

35 Si ricorda che se si presenta la dichiarazione congiunta, anche se sono stati compilati i due prospetti del dichiarante e del coniuge, le trattenute o i rimborsi della liquidazione saranno eseguiti, unitariamente, in capo al dichiarante. Inoltre, se si è compilato il Quadro I per la compensazione dei crediti con l IMU, l eventuale credito risultante dalla dichiarazione destinato a tale scopo non verrà rimborsato dal sostituto d imposta, essendo utilizzato in compensazione nel Mod. F24. Modalità di compilazione Prima di analizzare i singoli Righi, si riassumono le modalità da utilizzare per la compilazione dei prospetti relativi alla liquidazione delle imposte (Righi da 91 a 102 per il dichiarante e Righi da 111 a 122 per il coniuge). I passaggi fondamentali da seguire sono i seguenti: determinazione per ciascuna imposta, sia per il dichiarante che per il coniuge, degli importi a credito e a debito (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, tassazione separata, imposte sostitutive, cedolare secca, contributo di solidarietà, acconti IRPEF, acconto addizionale comunale e acconti cedolare secca); determinazione, per ciascun contribuente (dichiarante e coniuge), del saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito relativi alle singole imposte; nella determinazione del saldo contabile non si deve tenere conto dell importo a debito per la seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2013 né per la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca per il 2013 in quanto tali importi vengono trattenuti dal sostituto d imposta nel mese di novembre. DICHIARAZIONI FISCALI

36 Nel caso in cui dal saldo contabile emerga un credito, l importo di tale credito deve essere utilizzato nel seguente ordine: pagamento dell eventuale debito risultante dal saldo contabile dell altro contribuente, nel caso di dichiarazione congiunta; destinazione dell eventuale importo del credito residuo al pagamento dell IMU (Quadro I compilato) dovuta dal contribuente al quale il credito è riferito; rimborso dell ulteriore credito residuo a cura del sostituto d imposta. Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quello dell acconto IRPEF, dell acconto addizionale comunale e della cedolare secca per l anno d imposta successivo. In sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. Pertanto, con riferimento alla singola imposta: se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a versamento di imposta, ma deve essere esposto nella corrispondente Colonna 5 Importi da non versare presente nel prospetto di liquidazione; se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso ma deve essere esposto nella corrispondente Colonna 1 Importi non rimborsabili presente nel prospetto di liquidazione; se emerge un importo a debito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d imposta e va esposto nella corrispondente Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto presente nel prospetto di liquidazione. se emerge un importo a credito superiore a 12 euro, lo stesso va esposto nella corrispondente Colonna 2 Credito presente nel prospetto di liquidazione. Infine, in merito alle connessioni tra Mod e Quadro I - IMU si fa presente che: se il contribuente non ha compilato il Quadro I, il credito esposto nella Colonna 2 Credito deve essere riportato anche nella Colonna 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto d imposta. se il contribuente ha compilato il Quadro I, il credito deve essere ripartito tra l importo utilizzabile con il Mod. F24 per il pagamento dell IMU (Colonna 3 di cui da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 per i versamenti IMU ), e l importo da rimborsare a cura del sostituto d imposta in sede di operazioni di conguaglio (Colonna 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto d imposta ). IRPEF (Righi 91 e 111) Nei Righi 91 (Dichiarante) e 111 (Coniuge) si determina l IRPEF da versare o da rimborsare. Il calcolo da effettuare è il seguente: IRPEF dichiarante: Rigo 91 = Rigo 57, col. 1 - (Rigo 58, col. 1 + Rigo 59, col. 1) + (Rigo F11, col. 1 + Rigo F11, col. 2 + Rigo 60, col. 1) 608 DICHIARAZIONI FISCALI

37 IRPEF coniuge: Rigo 111 = Rigo 57, col. 2 - (Rigo 58, col. 2 + Rigo 59, col. 2) + (Rigo F11, col. 1 + Rigo F11, col. 2 + Rigo 60, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Addizionale regionale IRPEF (Righi 92 e 112) Nei Righi 92 (Dichiarante) e 112 (Coniuge) si determina l addizionale regionale all IRPEF da versare o da rimborsare. Il calcolo da effettuare è il seguente: Addizionale regionale IRPEF dichiarante: Rigo 92 = Rigo 72, col. 1 - (Rigo 73, col. 1 + Rigo 74, col. 1) Addizionale regionale IRPEF coniuge: Rigo 112 = Rigo 72, col. 2 - (Rigo 73, col. 2 + Rigo 74, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. DICHIARAZIONI FISCALI

38 Addizionale comunale IRPEF (Righi 93 e 113) Nei Righi 93 (Dichiarante) e 113 (Coniuge) si determina l addizionale comunale all IRPEF da versare o da rimborsare. Il calcolo da effettuare è il seguente: Addizionale comunale IRPEF dichiarante: Rigo 93 = Rigo 75, col. 1 - (Rigo 76, col. 1 + Rigo 77, col. 1) Addizionale comunale IRPEF coniuge: Rigo 113 = Rigo 75, col. 2 - (Rigo 76, col. 2 + Rigo 77, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Acconti IRPEF 2013 (Righi e ) Nei Righi (Dichiarante) e (Coniuge) si determinano gli acconti 2013 IRPEF. Si ricorda che, relativamente agli acconti 2013, bisogna tener conto: della rivalutazione del 15% dei redditi dominicali e agrari dei terreni (art. 1, comma 512, legge n. 228/2012). La rivalutazione è pari al 5% se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola (in tal caso, risulta barrata la Colonna 10 del Quadro A); della esclusione della soglia di esenzione di euro per i lavoratori frontalieri (art. 1, comma 549 Legge n. 228/2012). In tal caso risulta il Codice 4 nella Colonna 1 dei Righi da C1 a C3 - Quadro C. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo degli acconti si rimanda ai capitoli dedicati al Quadro A e al Quadro C. Calcolo dell acconto Salvo quanto detto sopra in presenza di terreni agricoli o redditi da lavoro di frontiera, l acconto, si calcola applicando l aliquota prevista sul Rigo Differenza (Rigo 57, Mod ). Per le modalità di calcolo si procede nel seguente modo: 610 DICHIARAZIONI FISCALI

39 se l importo indicato nel Rigo 57, Colonna 3, è inferiore a 52 euro, l acconto non è dovuto (e quindi non va trattenuto); se l importo indicato nel Rigo 57, Colonna 3, è pari o superiore a 52 euro, l acconto viene determinato: - in unica soluzione (retribuzione del mese di novembre) se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; - in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: o la prima, nella misura del 40% (retribuzione del mese di luglio); o la seconda, nella restante misura del 60% (retribuzione del mese di novembre). In altre parole, considerando che l aliquota dell acconto è pari al 99%, le percentuali da applicare sono: Prima rata = 39,6% Seconda rata = 59,4% Calcoli acconti e dichiarazione congiunta Nel caso di dichiarazione congiunta, ai fini del calcolo degli acconti si possono verificare le seguenti situazioni: Rigo 57 differenza di un contribuente positivo e Rigo 57 differenza dell altro contribuente negativo: si deve tener conto del dato riportato nella Colonna 3; In questo caso l eventuale acconto dovuto, va imputato interamente al contribuente che ha il Rigo differenza positivo; Rigo 57 differenza di entrambi i contribuenti positivo: l eventuale acconto dovuto, va imputato pro-quota a ciascun contribuente. Richiesta di non effettuare il versamento o richiesta di minor acconto Il contribuente può decidere di non effettuare il versamento dell acconto (Rigo F6, Colonna 1, casella barrata) o di effettuarlo in misura ridotta (importo riportato nel Rigo F6, Colonna 2). In tal caso, chi presta assistenza fiscale opera come segue: Rigo F6, Colonna 1, casella barrata: non va calcolato alcun acconto; Rigo F6, Colonna 2, compilato: l acconto va proporzionalmente ridotto. Si ricorda che la richiesta di ridurre o non versare l acconto d imposta può essere effettuata anche, con apposita comunicazione da presentare al datore di lavoro (anche in caso di assistenza fiscale prestata da CAF/professionista), entro il 30 settembre In tal caso, la riduzione dell acconto (o il mancato versamento) si applica sulla seconda o unica rata da versare entro novembre. DICHIARAZIONI FISCALI

40 FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE ACCONTI Spett.le (Ditta o Ente) Oggetto: richiesta di riduzione dell acconto IRPEF di novembre. Io sottoscritto nato a il residente in Via/Piazza Codice fiscale dipendente/pensionato di codesta Ditta/Ente, avvalendomi della facoltà prevista dalle istruzioni ufficiali per la compilazione del Mod. 730, CHIEDO sotto la mia piena responsabilità e conscio che le eventuali sanzioni saranno solo a me imputabili, di effettuare i seguenti minori versamenti a titolo di seconda (o unica) rata di acconto per l anno IRPEF - NESSUN ACCONTO IRPEF Data Firma Acconto 20% redditi tassazione separata (Righi 96 e 116) Nei Righi 96 (Dichiarante) e 116 (Coniuge) si determinano gli acconti 2013 dovuti, nella misura del 20%, sui redditi soggetti a tassazione separata di cui alla Sezione II del Quadro D. Se l importo dovuto a titolo d acconto risulta: non superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Acconto addizionale comunale IRPEF per il 2013 (Righi 97 e 117) Nei Righi 97 (Dichiarante) e 117 (Coniuge) si determina l acconto dell addizionale comunale all IRPEF per il 2013, se superiore a 12 euro. Il calcolo da effettuare è il seguente: Acconto 2013 addizionale comunale IRPEF dichiarante: Rigo 97 = Rigo 78, col. 1 - Rigo 79, col. 1 Acconto 2013 addizionale comunale IRPEF coniuge: Rigo 117 = Rigo 78, col. 2 - Rigo 79, col DICHIARAZIONI FISCALI

41 Inoltre: se il risultato è negativo, va considerato un valore pari a zero; se il risultato è minore o pari a 12 euro, i Righi 97 e/o 117 non vanno compilati in quanto l acconto non è dovuto. Richiesta di non effettuare il versamento o richiesta di minor acconto Anche per l acconto dell addizionale comunale il contribuente può decidere di non effettuare il versamento dell acconto (Rigo F6, Colonna 3, casella barrata) o di effettuarlo in misura ridotta (importo riportato nel Rigo F6, Colonna 4). In tal caso, chi presta assistenza fiscale opera come segue: Rigo F6, Colonna 3, casella barrata: non va calcolato alcun acconto; Rigo F6, Colonna 4, compilato: l acconto va proporzionalmente ridotto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Imposta sostitutiva somme per incremento della produttività (Righi 98 e 118) Nei Righi 98 (Dichiarante) e 118 (Coniuge) si determina l imposta sostitutiva sui premi di produttività dovuta. Il calcolo dell imposta sostitutiva va effettuato se il contribuente ha optato per la tassazione agevolata barrando la casella della Colonna 7 del Rigo C5, sempre che l imposta dovuta risulti maggiore di quella eventualmente trattenuta (Rigo C5, Colonna 3) In particolare: Imposta sostitutiva = Rigo C5 col. 3 Se il valore è positivo, tale importo deve essere riportato nel Rigo 98 ovvero nel Rigo 118 per il coniuge del Mod Più precisamente, se l imposta dovuta risulta: non superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. DICHIARAZIONI FISCALI

42 Se, invece, il valore è negativo tale importo deve essere sommato in valore assoluto (senza essere preceduto dal segno meno) agli altri importi da indicare nel Rigo 56 del Mod (Ritenute Colonna 1 per il dichiarante e Colonna 2 per il coniuge). Cedolare secca locazioni (Righi 99 e 119) Nei Righi 99 (Dichiarante) e 119 (Coniuge) si determina la cedolare secca sulle locazioni da versare o da rimborsare. Il calcolo da effettuare è il seguente: IRPEF dichiarante: Rigo 99 = Rigo 81, col. 1 - (Rigo 82, col. 1 + Rigo 83, col. 1) IRPEF coniuge: Rigo 119 = Rigo 81, col. 2 - (Rigo 82, col. 2 + Rigo 83, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Acconti cedolare secca 2013 (Righi e ) Nei Righi (Dichiarante) e (Coniuge) si determinano gli acconti 2013 della cedolare secca. Calcolo dell acconto L acconto si calcola applicando l aliquota prevista sul Rigo 81, Mod Per le modalità di calcolo si procede nel seguente modo: se l importo indicato nel Rigo 81 (col. 1 dichiarante, col. 2 coniuge), è inferiore a 52 euro, l acconto non è dovuto (e quindi non va trattenuto); se l importo indicato nel Rigo 81 (col. 1 dichiarante, col. 2 coniuge), è pari o superiore a 52 euro, l acconto viene determinato: - in unica soluzione (retribuzione del mese di novembre) se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; - in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: o la prima, nella misura del 40% (retribuzione del mese di luglio); 614 DICHIARAZIONI FISCALI

43 o la seconda, nella restante misura del 60% (retribuzione del mese di novembre). In altre parole, considerando che l aliquota dell acconto è pari al 95%, le percentuali da applicare sono: Prima rata = 38% Seconda rata = 57% Per quanto riguarda la dichiarazione congiunta e la riduzione dell acconto valgono le stesse regole previste per gli acconti IRPEF a cui si rimanda. Contributo di solidarietà (Righi 102 e 122) Nei Righi 102 (Dichiarante) e 122 (Coniuge) si determina il contributo di solidarietà a debito. In questo rigo deve essere riportato l ammontare del Contributo a debito (Contributo dovuto di cui al Rigo 85 - Quadro C, Rigo C15, col. 2), indicando zero se il risultato è negativo. Il calcolo da effettuare è il seguente: IRPEF dichiarante: Rigo 102 = Rigo 85, col. 1 - Quadro C, Rigo C15, col. 2 (dichiarante) IRPEF coniuge: Rigo 119 = Rigo 85, col. 2 - Quadro C, Rigo C15, col. 2 (coniuge) Se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Altri dati La decima Sezione del Mod riporta: i dati relativi all ammontare residuo dei crediti d imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo 131), per l incremento dell occupazione (Rigo 132), per l abitazione principale - sisma Abruzzo (Rigo 133), per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Rigo 134) e per le mediazioni (Rigo 135) che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; l ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione (Rigo 136); tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante; il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali comprensivo dell imponibile della cedolare secca (Rigo 137); i dati relativi al credito per imposte pagate all estero con distinta indicazione dello Stato e dell anno di produzione del reddito estero (Rigo 145 per il di- DICHIARAZIONI FISCALI

44 chiarante e Rigo 146 per il coniuge); tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d imposta per redditi prodotti all estero; i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati (Rigo 147), nonché il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze (Rigo 148) non imponibili in quanto l IRPEF e le relative addizionali sono sostituite dall IMU. Tali informazioni, che rappresentano una novità del Mod /2013, possono assumere rilievo nell ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. Residuo credito d imposta riacquisto prima casa (Rigo 131) Nel Rigo 131 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel Quadro G, Rigo G1 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato; tale importo può essere compensato mediante il Mod. F24 o portato in detrazione nella dichiarazione successiva. Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al rigo 34 Residuo credito d imposta incremento occupazione (Rigo 132) Nel Rigo 132 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per l incremento dell occupazione indicato nel Quadro G, Rigo G7 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato. Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al rigo 35 Residuo credito d imposta abitazione principale - Sisma Abruzzo (Rigo 133) Nel Rigo 133 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per l abitazione principale indicato nel Quadro G, Rigo G5 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato. Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al rigo DICHIARAZIONI FISCALI

45 Residuo credito d imposta reintegro anticipazioni fondi pensione (Rigo 134) Nel Rigo 134 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione indicato nel Quadro G, Rigo G3 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato. Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al rigo 36. Residuo credito d imposta mediazioni (Rigo 135) Nel Rigo 135 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per mediazioni indicato nel Quadro G, Rigo G8 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato. Per la compilazione di tale rigo si rinvia alle istruzioni relative al rigo 37. Totale spese sanitarie rateizzate (Rigo 136) Nel Rigo 136 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va compilato nel caso in cui sia compilata la casella posta a fianco dei Righi E1, E2 e E3. Il contribuente può, infatti, scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l ammontare complessivo delle spese sostenute nell anno, indicate nei Righi E1, E2 e E3 supera ,71 euro. A tal fine è necessario indicare nell apposita casella il numero della rata di cui s intende fruire. Si ricorda che non vanno riportati in questo Rigo gli importi indicati nel Rigo E6, vale a dire le spese rateizzate in anni precedenti al Dal punto di vista operativo procedere secondo le seguenti istruzioni. Se è stata compilata la casella per la rateizzazione delle spese dei righi E1, E2 e E3: calcolare la somma dei righi E1 col. 1 e col. 2, E2 e E3 al lordo della franchigia, ma al netto di eventuali abbattimenti effettuati in fase di controllo; se la somma è inferiore o eguale euro non può essere riconosciuta la ripartizione in rate e pertanto la casella si deve considerare assente; tale circostanza deve essere comunicata al contribuente mediante apposito messaggio; (Codice: E02); se la somma è superiore a euro , tale importo, ridotto eventualmente della franchigia di euro 129, deve essere diviso in quattro rate di pari importo. La rata così ottenuta concorre a formare la base di calcolo delle detrazioni per oneri. Con apposito messaggio deve essere segnalata al contribuente l entità della rata spettante calcolata (Codice: E30), in base alla quale è stata determinata la detrazione del 19%. Nel Rigo 136 deve essere riportato il totale delle spese che è stato rateizzato. Esempio Rigo E1 colonna 2 = euro ; Rigo E3 = euro ; Importo rateizzabile è pari a euro ( ) Importo rata è pari a euro Importo da indicare nel Rigo 136: DICHIARAZIONI FISCALI

46 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (Rigo 137) Nel Rigo 137 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, coniuge) va indicato il reddito complessivo del contribuente tenendo conto anche dell imponibile soggetto alla cedolare secca. Infatti, è previsto che il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ogni qual volta disposizioni normative facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo nonché ai fini ISEE. Pertanto, per la determinazione del reddito di riferimento, da riportare nel Rigo 137, è necessario sommare, al reddito complessivo, l imponibile della cedolare secca. L importo deve essere uguale a: Rigo 11 + Rigo 6. Crediti per le imposte pagate all estero (Righi 145 e 146) Nei Righi 145 (Dichiarante) e 146 (Coniuge) vanno indicati gli eventuali utilizzi dei crediti per imposte pagate all estero del dichiarante, distinti per anno di riferimento, totale credito utilizzato e Stato (per maggiori dettagli vedi Rigo 54). Redditi fondiari non imponibili e Reddito abitazione principale e pertinenze (Righi 147 e 148) Nei nuovi Righi 147 e 148 vanno riportati, rispettivamente: i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati; il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze. Tali redditi non sono imponibili in quanto l IRPEF e le relative addizionali sono sostituite dall IMU. Però, tali informazioni possono assumere rilievo nell ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. Pertanto, nel Rigo 147 occorre inserire gli importi: dei redditi dei terreni non affittati o non esenti da IMU rilevabili dalle apposite codifiche del Quadro A (per maggiori dettagli si rimanda al relativo capitolo); dei redditi dei fabbricati non locati o non esenti da IMU rilevabili dalle apposite codifiche del Quadro B (per maggiori dettagli si rimanda al relativo capitolo). Invece, nel Rigo 148 va indicato il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze indicato nel Quadro B (per maggiori dettagli si rimanda al relativo capitolo). Risultato della liquidazione L undicesima Sezione del Mod riporta il risultato della liquidazione e precisamente gli importi che saranno trattenuti o rimborsati dal datore di lavoro, nonché l eventuale rateizzazione. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi. 618 DICHIARAZIONI FISCALI

47 Rateizzazione Nella casella Richiesta di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli e- ventuali acconti va riportato il numero di rate che il contribuente ha indicato a Colonna 7 del Rigo F6 e deve essere segnalato al contribuente, con apposito messaggio, che le rate verranno prelevate dal datore di lavoro con una maggiorazione dello 0,33% mensile. Se il numero di rate è riportato sia sul Modello del dichiarante che del coniuge dichiarante e risultano diversi tra loro, il numero di rate da prendere in considerazione è quello relativo al dichiarante. Se dalla liquidazione del Mod. 730 risulta dovuto solo il secondo o unico acconto (IRPEF e/o cedolare secca) e il contribuente ha indicato il numero delle rate, tale numero di rate deve essere ricondotto a zero e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente. Importo che sarà trattenuto in busta paga (Rigo 151) Nel Rigo 151 va indicato l ammontare del debito che sarà trattenuto al contribuente da parte del datore di lavoro. Per determinare l importo eventualmente a debito occorre determinare il saldo contabile nel seguente modo: Rigo 91, col. 4 (IRPEF a credito) + Rigo 92, col. 4 (Addizionale regionale a credito) + Rigo 93, col. 4 (Addizionale comunale a credito) + Rigo 99, col. 4 (Cedolare secca a credito) meno Rigo 91, col. 6 (IRPEF a debito) + Rigo 92, col. 6 (Addizionale regionale a debito) + Rigo 93, col. 6 (Addizionale comunale a debito) + Rigo 94, col. 6 (Prima rata acconto IRPEF) + Rigo 96, col. 6 (Acconto 20% tassazione separata) + Rigo 97, col. 6 (Acconto addizionale comunale IRPEF) + Rigo 98, col. 6 (Imposta sostitutiva incremento produttività) + Rigo 99, col. 6 (Cedolare secca a debito) + Rigo 100, col. 6 (Prima rata acconto cedolare secca) + Rigo 102, col. 6 (Contributo di solidarietà) = SALDO CONTABILE DICHIARANTE DICHIARAZIONI FISCALI

48 Se il saldo contabile come sopra determinato è negativo, lo stesso deve essere riportato, in valore assoluto, nella Colonna 1 del Rigo 151. Nella Colonna 2 del Rigo 151, invece, deve essere riportata la somma di Rigo 95, Colonna 6 (secondo acconto IRPEF) e Rigo 101, Colonna 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca). Dichiarazione congiunta Nel caso di presentazione della dichiarazione congiunta, per la compilazione del Rigo 151, Colonna 1, deve essere considerato anche il saldo contabile del coniuge dichiarante così determinato: Rigo 111, col. 4 (IRPEF a credito) + Rigo 112, col. 4 (Addizionale regionale a credito) + Rigo 113, col. 4 (Addizionale comunale a credito) + Rigo 119, col. 4 (Cedolare secca a credito) meno Rigo 111, col. 6 (IRPEF a debito) + Rigo 112, col. 6 (Addizionale regionale a debito) + Rigo 113, col. 6 (Addizionale comunale a debito) + Rigo 114, col. 6 (Prima rata acconto IRPEF) + Rigo 116, col. 6 (Acconto 20% tassazione separata) + Rigo 117, col. 6 (Acc. addizionale comunale IRPEF) + Rigo 118, col. 6 (Imposta sostitutiva incremento produttività) + Rigo 119, col. 6 (Cedolare secca a debito) + Rigo 120, col. 6 (Prima rata acconto cedolare secca) + Rigo 122, col. 6 (Contributo di solidarietà) = SALDO CONTABILE CONIUGE Occorre, poi, determinare il saldo complessivo pari alla somma del saldo contabile del dichiarante e del saldo contabile del coniuge: Saldo contabile dichiarante + Saldo contabile dichiarante = SALDO CONTABILE COMPLESSIVO Se il saldo contabile complessivo come sopra determinato è negativo, lo stesso deve essere riportato, in valore assoluto, nella Colonna 1 del Rigo 151. Nella Colonna 2 del Rigo 151, invece, deve essere riportata la somma di Rigo 95, Colonna 6 (secondo acconto IRPEF dichiarante), Rigo 101, Colonna 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca dichiarante), Rigo 115, Colonna DICHIARAZIONI FISCALI

49 (secondo acconto IRPEF coniuge), Rigo 121, Colonna 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca coniuge). Importo che sarà rimborsato in busta paga (Rigo 152) Nel Rigo 152 va indicato l ammontare del credito che sarà rimborsato al contribuente da parte del datore di lavoro. Chiaramente, la compilazione del Rigo 152 è alternativa a quella del Rigo 151, Colonna 1. Per determinare l importo eventualmente a credito occorre determinare il saldo contabile come indicato al Rigo 151. Se il saldo contabile è positivo, lo stesso deve essere riportato nel Rigo 152. In caso di dichiarazione congiunta, occorre determinare il saldo complessivo, così come descritto nel Rigo 151 a cui si rimanda. Dichiarazione congiunta In caso di dichiarazione congiunta, per determinare gli importi da trattenere o rimborsare occorre procedere come segue: 1) determinare, per ciascuna imposta e singolarmente per dichiarante e coniuge, gli importi a debito/credito; 2) determinare, singolarmente per dichiarante e coniuge, il saldo contabile (vedi commento al Rigo 151, Colonna 1). A questo punto, se dall operazione effettuata al punto 2 emerge un credito, lo stesso viene utilizzato per il pagamento dell eventuale debito risultante dal saldo contabile dell altro coniuge. L eventuale quota che residua va rimborsata al dichiarante dal sostituto d imposta. Dati compilazione Modello F24 per pagamento IMU La dodicesima Sezione del Mod riporta i crediti derivanti dalla dichiarazione che il contribuente può utilizzare in compensazione nel Mod. F24 per il pagamento dell IMU. Il Rigo 165 riguarda i totali dei suddetti importi. Per la compilazione della presente Sezione si veda anche il Quadro I. IRPEF (Rigo 161) Nel Rigo 161 va indicato: Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 91; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 111. DICHIARAZIONI FISCALI

50 Addizionale regionale IRPEF (Rigo 162) Nel Rigo 162 va indicato: Colonna 1: il Codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 31/12/2012. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 31/12/2012 presente nel frontespizio; Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 92; Colonna 3: il Codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 31/12/2012. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 31/12/2012 presente nel frontespizio; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 112. Addizionale comunale IRPEF (Rigo 163) Nel Rigo 163 va indicato: Colonna 1: il Codice catastale relativo al comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 1/1/2012. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 1/1/2012 presente nel frontespizio; Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 93; Colonna 3: il Codice catastale relativo al comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 1/1/2012. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 1/1/2012 presente nel frontespizio; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 113. Cedolare secca (Rigo 164) Nel Rigo 164 va indicato: Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 99; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 119. Totale (Rigo 165) Nel Rigo 165 va indicato: Colonna 2: il risultato della seguente operazione = Rigo 161 Colonna 2 + Rigo 162 Colonna 2 + Rigo 163 Colonna 2 + Rigo 164 Colonna 2; Colonna 4: il risultato della seguente operazione = Rigo 161 Colonna 4 + Rigo 162 Colonna 4 + Rigo 163 Colonna 4 + Rigo 164 Colonna 4. Messaggi La Sezione Messaggi è a disposizione per eventuali comunicazioni da effettuare all Amministrazione finanziaria. Devono essere indicate anche le eventuali anomalie e gli eventuali errori riscontrati da chi presta l assistenza fiscale in merito ai dati inseriti dal dipendente o pensionato, oltre che l eventuale sostituzione del Modello dovuta a rettifiche apportate 622 DICHIARAZIONI FISCALI

51 successivamente dal CAF o dal professionista abilitato a seguito di errori o di modifiche di redditi o di oneri comunicate successivamente dal dichiarante. Per ciascuna indicazione che deve essere comunicata al contribuente nelle annotazioni è associato un distinto Codice. Nella fornitura da trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate deve essere riportato per ciascun Quadro e distintamente per il dichiarante e per il coniuge l elenco dei Codici relativi ai messaggi presenti nella copia cartacea del Mod consegnato al contribuente. Si precisa che il Codice associato al messaggio non deve essere riportato nel Mod cartaceo. Per le modalità operative con le quali riportare nel flusso telematico le informazioni relative ai suddetti Codici, si rimanda alle indicazioni fornite con le specifiche tecniche del Mod. 730/2013. Firma Nell ultima Sezione del Mod deve essere riportata la firma del sostituto d imposta o del responsabile dell assistenza fiscale del CAF o dal professionista abilitato; se lo spazio fosse insufficiente potrà essere utilizzato un secondo Mod , anch esso debitamente sottoscritto, con l indicazione rispettivamente di segue e continuazione. CASI PRATICI DICHIARAZIONE NON CONGIUNTA - CALCOLO LIQUIDAZIONE A CREDITO - COMPENSAZIONE CREDITO CON IMU Si supponga di avere una dichiarazione non congiunta con i seguenti dati: Inoltre, risulta compilato anche il Quadro I nel seguente modo: DICHIARAZIONI FISCALI

52 La liquidazione va fatta nel seguente modo: saldo contabile: (Rigo 91, col. 4 + Rigo 92, col. 4 + Rigo 93, col. 4 + Rigo 99, col. 4) - (Rigo 91, col. 6 + Rigo 92, col. 6 + Rigo 93, col. 6 + Rigo 94, col. 6 + Rigo 96, col. 6 + Rigo 97, col. 6 + Rigo 98, col. 6 + Rigo 99, col. 6 + Rigo 100, col. 6 + Rigo 102, col. 6) e quindi: (2.200) - ( ) = 535 Il saldo contabile è positivo e, quindi, rappresenta un credito da rimborsare. Pertanto, andrà indicato al Rigo 152. Invece, il secondo acconto (da trattenere nel mese di novembre) che va indicato al Rigo 151, Colonna 2, è pari a: Rigo 95, Colonna 6 + Rigo 101, Colonna 6 = = 920 Inoltre, avendo il contribuente optato per la compensazione del credito IRPEF con il debito IMU risulta compilata anche la Sezione Dati compilazione Modello F24 per pagamento IMU. DICHIARAZIONE NON CONGIUNTA - CALCOLO LIQUIDAZIONE A DEBITO Si supponga di avere una dichiarazione non congiunta con i seguenti dati: 624 DICHIARAZIONI FISCALI

53 La liquidazione va fatta nel seguente modo: saldo contabile: (Rigo 91, col. 4 + Rigo 92, col. 4 + Rigo 93, col. 4 + Rigo 99, col. 4) - (Rigo 91, col. 6 + Rigo 92, col. 6 + Rigo 93, col. 6 + Rigo 94, col. 6 + Rigo 96, col. 6 + Rigo 97, col. 6 + Rigo 98, col. 6 + Rigo 99, col. 6 + Rigo 100, col. 6 + Rigo 102, col. 6) e quindi: ( ) - ( ) = Il saldo contabile è negativo e, quindi, rappresenta un debito da trattenere. Pertanto, andrà indicato al Rigo 151, Colonna 1. Invece, il secondo acconto (da trattenere nel mese di novembre) che va indicato al Rigo 151, Colonna 2, è pari a: Rigo 95, Colonna 6 + Rigo 101, Colonna 6 = = 920 DICHIARAZIONE CONGIUNTA - CALCOLO LIQUIDAZIONE - COMPENSAZIONE CREDITO DICHIARANTE CON DEBITO CONIUGE Si supponga di avere una dichiarazione congiunta con i seguenti dati: DICHIARAZIONI FISCALI

54 La liquidazione va fatta nel seguente modo: Saldo contabile dichiarante: (Rigo 91, col. 4 + Rigo 92, col. 4 + Rigo 93, col. 4 + Rigo 99, col. 4) - (Rigo 91, col. 6 + Rigo 92, col. 6 + Rigo 93, col. 6 + Rigo 94, col. 6 + Rigo 96, col. 6 + Rigo 97, col. 6 + Rigo 98, col. 6 + Rigo 99, col. 6 + Rigo 100, col. 6 + Rigo 102, col. 6) e quindi: ( ) - (0) = 660 Saldo contabile coniuge: (Rigo 111, col. 4 + Rigo 112, col. 4 + Rigo 113, col. 4 + Rigo 119, col. 4) - (Rigo 111, col. 6 + Rigo 112, col. 6 + Rigo 113, col. 6 + Rigo 114, col. 6 + Rigo 116, col. 6 + Rigo 117, col. 6 + Rigo 118, col. 6 + Rigo 119, col. 6 + Rigo 120, col. 6 + Rigo 122, col. 6) e quindi: (0) - ( ) = Il saldo contabile complessivo è pari a: = 220 Il saldo contabile è positivo e, quindi, rappresenta un credito da rimborsare. Pertanto, andrà indicato al Rigo DICHIARAZIONI FISCALI

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