Castel Monte Società Cooperativa Sociale - onlus

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1 CODICE DI CONDOTTA DEL PERSONALE DELLA CASTEL MONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Montebelluna, Piazza Parigi n. 7 Registro delle Imprese di Treviso n Premessa Premesso che in data 13 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice Etico, di cui al D.Lgs. 231/2001, con presente si intende regolare buona parte dei comportamenti che il personale deve tenere nell esecuzione dei vari servizi. Il è obbligatorio per tutti i soci, lavoratori e collaboratori della Castel Monte Società Cooperativa Sociale onlus, al fine di meglio definirne i comportamenti e gli atteggiamenti al lavoro. Il è stato approvato nell assemblea soci del 22/04/2014, riguarda tutti i lavoratori e collaboratori ed entra in vigore con effetto immediato. Per quanto non espressamente previsto dal presente si rimanda al C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, ai contratti di collaborazione professionale e/o alle circolari/disposizioni di servizio. Art. 1 ABBIGLIAMENTO E DECORO Tutto il personale è tenuto ad indossare al lavoro, se non prevista la dotazione di divise aziendali, un abbigliamento consono e decoroso. Sono vietati ad esempio: bermuda, pantaloncini, ciabatte, canottiere. In ogni caso, ogni lavoratore deve indossare correttamente la divisa che gli viene fornita dalla Castel Monte, non deve effettuare modifiche, né indossare una divisa diversa da quella assegnata, né indossare combinazioni di capi di diverse divise. Art. 2 DIVISE DI LAVORO, CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO E DPI Dove necessario ed in modo differenziato a secondo del servizio, al personale verranno consegnate almeno 2 dotazioni complete di divise, scarpe ed accessori se previsti (la dotazione minima cambia a seconda del servizio). In alcuni casi la divise di lavoro si configurano quale DPI (ad esempio: la divisa ad alta visibilità). Il personale è tenuto a tenere sempre in ordine la propria divisa. Le divise verranno sostituite solo se rovinate per l uso, in caso contrario verranno addebitati al lavoratori i costi di acquisto dei capi chiesti in sostituzione. Eventuali richieste di capi aggiuntivi a quelle ritenute quali dotazioni minime per servizio, vanno addebitati ai costi di acquisto al lavoratore richiedente. In ogni caso tutto il personale è tenuto ad indossare al lavoro la propria divisa in dotazione, sempre pulita ed in ordine. Tutto il personale in servizio presso clienti deve esibire in modo visibile il cartellino di riconoscimento dato in dotazione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire, entro 10 giorni, lavate e stirate le divise, oltre che le dotazioni avute. La mancata restituzione nei termini previsti comporta l addebito in busta paga del loro valore di acquisto. Art. 3 AUTOMEZZI PERSONALI In caso di utilizzo di automezzi personali per usi aziendali verrà riconosciuto: 1

2 - Il rimborso pari ad 1/5 del costo carburante aggiornato mensilmente per ogni chilometro percorso - Il rimborso delle spese vive sostenute (pedaggi, parcheggi) In ogni caso eventuali multe per infrazioni rimangono a completo carico del lavoratore. Art. 4 AUTOMEZZI AZIENDALI Essendo gli automezzi utilizzati da più lavoratori, devono essere tenuti sempre in ordine, pulizie ed in corretto stato, tenuto conto sia della diversità dei vari automezzi in dotazione, anche di tipo speciale, sia dei diversi piani di lavoro dei servizi. Ogni automezzo è dotato di: - una scheda riassuntiva degli spostamenti con indicazione dei dati principali (data, orari, percorso, km, ), la stessa dovrà essere aggiornata in modo costante e veritiero. - Una scheda/tessera per il rifornimento del carburante; la stessa dovrà essere utilizzata in modo corretto e non fraudolento, oltre che ad essere usata compilando in modo preciso gli scontrini e le schede cartacee. Ogni lavoratore/collaboratore utilizzatore degli automezzi (conducente) è dovuto a fare rifornimento (pieno) nei casi in cui l automezzo sia in prossimità della riserva, compatibilmente con l orario di apertura dei distributori delle reti convenzionate. In caso di ricorso a distributori non convenzionati, il lavoratore è tenuto a pagare con cassa (all occorrenza anche con anticipo del lavoratore con proprio denaro), farsi rilasciare lo scontrino per la giustifica del rifornimento e dell eventuale richiesta di rimborso. In caso di sinistro e/o danni a mezzi e/o a cose e persone, il lavoratore interessato dovrà: - Compilare e sottoscrivere il verbale di constatazione amichevole (cosiddetto CID), dove necessario e se concordato con la controparte; in caso contrario il lavoratore deve chiamare le forze dell ordine per avviare l iter di verifica della responsabilità del sinistro. Tale modello, nella copia di competenza, deve essere poi consegnato prontamente agli uffici amministrativi. In ogni caso il lavoratore dovrà prendere nota delle generalità dell altro conducente (dati anagrafici, patente, recapiti telefonici.), del numero di targa e della polizza assicurativa RC Auto. - Fare una dichiarazione di danno arrecato, al fine di avviare l iter di riparazione e di eventuale recupero del costo. In caso di accertamento di mancata dichiarazione spontanea ed immediata del lavoratore/collaboratore o di dichiarazione mendace non corrispondente al vero, la Castel Monte avvierà l iter del procedimento di esclusione da socio, con conseguente cessazione del rapporto mutualistico pendente, ovvero della cessazione del rapporto di lavoro e/o rapporto di collaborazione professionale. Nel caso di dipendenti non soci, si avvierà una contestazione preventiva di addebito. Nel caso di collaboratori non soci si chiuderà la collaborazione in essere. In ogni caso il lavoratore/collaboratore, che sia stato responsabile per propria colpa di un sinistro e/o danno ad automezzi aziendale non coperti da polizza Kasko, è tenuto a rimborsare la Cooperativa per il costo della riparazione fatta, secondo questo schema di compartecipazione al danno, nel particolare: valore complessivo del danno sofferto dalla Cooperativa Fino ad 1.000,00 Da 0 % a 100 % % di compartecipazione al danno del lavoratore 2

3 Da 1.001,00 a 3.000,00 Oltre 3.001, ,00 + da 0 % a 75 % parte eccedente 3.000,00 + da 0 % a 50 % parte eccedente Si intende, che la Direzione valuterà caso per caso tenuto conto del tipo di servizio, delle circostanze e della recidività del personale interessato ai singoli sinistri concedendo, se ritenuto oggettivamente opportuno, eventuali deroghe, anche di tipo parziale. Nei casi in cui l automezzo sia coperto da polizza Kasko, il lavoratore rimborserà alla Cooperativa il valore della franchigia prevista. Anche in questo caso, la Direzione valuterà caso per caso tenuto conto del tipo di servizio, delle circostanze e della recidività del personale interessato ai sinistri concedendo, se ritenuto oggettivamente opportuno, eventuali deroghe, anche di tipo parziale. Si intende che nel caso in cui il sinistro sia stato provocato per grave colpa del lavoratore (come ad esempio: nei casi di guida in stato di ebrezza, in situazione di assunzione di droghe, in eccesso di velocità, il divieto di accesso e/o transito, andamento contromano), il danno sarà totalmente a carico del lavoratore. Eventuali infrazioni del codice della strada devono essere pagate direttamente dal lavoratore, salvo nei casi in cui l importo della multa è pagato direttamente dalla Cooperativa (in questi casi il lavoratore si vedrà detratto tale importo dalla propria busta paga). Il personale con mansioni di autista o conducente di automezzi aziendali nell espletamento delle proprie mansioni, è obbligato a comunicare tempestivamente qualsiasi provvedimento limitativo o sospensivo emesso da Autorità o Organi dello Stato; è obbligato altresì a consegnare copia delle patenti e/o certificati di abilitazione professionali e/o iscrizioni in albi professionali in caso di nuovo ottenimento e/o di rinnovo e/o variazioni intercorse. Art. 5 UTILIZZO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO Ogni lavoratore è tenuto ad utilizzare, le attrezzature in dotazione, ai fini aziendali, secondo le prassi d uso normali e tenuto conto delle condizioni di sicurezza previste. Eventuali danni per incuria, perdita, uso difforme verranno addebitati ai responsabili. Tutti i materiali d uso messi a disposizione dei lavoratori, vanno utilizzati ai fini aziendali. Non sono ammesse appropriazioni di materiali per motivi personali o comunque non utilizzati ai fini aziendali e/o sovra utilizzi non giustificabili. Eventuali danni economici sofferti dalla Cooperativa, per appropriazioni e/o utilizzo improprio di materiali d uso verranno addebitati ai responsabili. In caso di mancato rispetto del presente articolo si potranno addebitare multe, a titolo di penale, pari ad 50,00= per infrazione da recuperare dalla busta paga. In caso di recidiva la multa, per singola infrazione, potrà essere elevata fino a 5 volte il valore iniziale. Art. 6 POSTAZIONE DI LAVORO Ogni lavoratore è tenuto a mantenere in ordine la propria postazione di lavoro, gli spazi e i locali di che lo ospitano. Ci deve essere un utilizzo corretto di luce, acqua, condizionamento d aria e riscaldamento, secondo circolari interne di utilizzo o, comunque, mantenendo la diligenza del buon padre di famiglia. Il telefono cellulare personale, durante l orario di lavoro, deve essere spento e/o in modalità silenziosa; il suo utilizzo potrà avvenire solo in caso di urgenza e/o necessità. Art. 7 - COMPUTER, TABLET, SMARTPHONE, POSTA ELETTRONICA, RETE INTERNET 3

4 Il computer (fisso o portatile) è un particolare strumento di lavoro che è dato in dotazione personalizzata ai singoli lavoratori; come tale va utilizzato esclusivamente per assolvere alle proprie funzioni lavorative, senza che quindi ci sia un suo utilizzo privato. Sono, pertanto, vietati: - Portare a casa il pc o le sue periferiche collegate, salvo nei casi di autorizzazione per i portatili. - L installazione di programmi non autorizzati o ritenuti illegali; - gestire file personali o scambiare file infetti da virus, anche attraverso l utilizzo di chiavette USB; - Modificare le impostazioni predefinite; - Utilizzare la mail di lavoro per fini personali o farla divenire veicolante di catene ; - Installare caselle di posta elettronica esterne a quella aziendale; - Utilizzare la rete internet aziendale per fini personali; - E vietata l esplorazione di siti internet non riguardanti l attività lavorativa; sono vietate le operazioni on-line non collegabili all attività lavorativa. - E vietata l esplorazione (ricercare, visualizzare, scaricare, memorizzare, trasmettere, scambiare documenti e/o file) di siti web di natura illegale e/o pornografia; saranno previsti, all occorrenza, filtri per la navigazione internet. Si intende che, solo eventuali autorizzazioni ad hoc possano fare derogare a tali divieti. Per una migliore resa e durata dei computer, si raccomanda di spegnerli alla fine della giornata di lavoro. Non si può per nessun modo diffondere la password di accesso a terzi o, comunque, di non rispettare le procedure previste per garantire il sistema di sicurezza informatico. Nel caso si violino i divieti relativi all esplorazione (ricercare, visualizzare, scaricare, memorizzare, trasmettere, scambiare documenti e/o file) di siti web di natura pornografica, sarà immediatamente avviata la procedura di licenziamento per giusta causa, ai sensi della L. 300/70, oppure interrotta immediatamente la collaborazione professionale, oltre che avviata la procedura di tutela aziendale quale la rivalsa per danni morali ed immateriali subiti. Nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, ogni postazione informatica o strumento informatico (tablet, smartphone, hard disk portatili, ) potrà essere soggetto a controlli di manutenzione (si intende senza nessun fine di controllo per l attività lavorativa), tramite il responsabile dei sistemi informatici. Sono naturalmente salvi i controlli che potranno essere fatti dagli organi di polizia in relazione ad indagini e verifiche di sicurezza. E vietato trasferire qualsiasi materiale aziendale, diretto e indiretto, della propria attività o di altri di natura prettamente aziendale su Ipad, telefonini o altri strumenti elettronici che non siano di proprietà della cooperativa e inerenti alla natura della collaborazione. Deroghe a questo, per motivate esigenze di servizio, possono essere date solo, per iscritto, dal Direttore Generale. Queste devono essere dettagliate nell'uso, nel tempo e specificate sulla loro esigenza aziendale. Si ricorda che la casella mail aziendale, i messaggi e gli allegati da essa derivanti, sono di esclusivo utilizzo aziendale/lavorativo e mai personale. Si avvisa i fruitori di casella mail aziendale che le sue comunicazioni potranno essere lette dall intera azienda / ufficio / servizio di appartenenza del mittente, oltre che ovviamente dalla nostra cooperativa. Art. 8 UTILIZZO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE 4

5 Tutti i telefoni aziendali di utenza fissa (compresi apparecchi telefax) e di telefonia mobile non devono essere utilizzati per fini personali, salvo nei casi di particolare urgenza e/o necessità o se singolarmente autorizzato. Eventuali danni economici sofferti dalla Cooperativa, per utilizzo improprio della telefonia fissa e/o mobile verranno addebitati ai responsabili. Art. 9 DIVIETO DI FUMO Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, non si può fumare nei locali aziendali e/o nei locali relativi alle commesse in corso. In caso di infrazione sarà prevista l applicazione della multa prevista nei termini di legge; Non si può fumare: 1. nei locali aziendali e/o nei locali relativi alle commesse in corso neanche con l utilizzo delle cosiddette sigarette elettroniche. 2. all interno degli automezzi aziendali, anche se in sosta e/o fermi. Per entrambe le tipologie di trasgressione, in caso di mancato rispetto del presente divieto si potranno addebitare multe, a titolo di penale, pari ad 50,00= per infrazione, da recuperare dalla busta paga. In caso di recidiva la multa, per singola infrazione, potrà essere elevata fino a 5 volte il valore iniziale. Art.10 CONSUMO DI ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI E vietato il consumo di alcol e sostante stupefacenti durante l orario di lavoro o nelle ore antecedenti la presa in carico del servizio; per il personale autista di automezzi aziendali si ricorda che il limite del tasso alcolico è pari a 0 (zero) per litro. In nessun caso, comunque, il personale si può presentare al lavoro in situazione di evidente alterazione. Per l assunzione moderata di alcol sono previste delle deroghe / eccezioni in caso di festeggiamenti e/o eventi autorizzati (a tipo di esempio compleanni, feste aziendali); il consumo deve essere limitato e, dove possibile, fatto al termine del proprio orario di lavoro. Chi ha disturbi di dipendenza per alcol e droga verrà sollevato dal proprio incarico lavorativo, senza che abbia diritto a nessun tipo di retribuzione per il periodo di assenza. Art. 11 GESTIONE CHIAVI E CODICI/CHIAVETTE DI ACCESSO A SISTEMI DI ALLARME Tutto il personale dovrà custodire le chiavi date in dotazione, sia per l accesso ai locali interni alle sedi della Cooperativa, che per l acceso ai locali delle sedi dei clienti (avute in consegna per lo svolgimento delle attività dei servizi affidati). Eventuali perdite delle chiavi stesse comporteranno l addebito totale sofferto per la loro sostituzione, compresi i costi dell eventuale sostituzione di intere serrature e kit di chiavi. Stessi obblighi ha il personale che è in possesso di codici/chiavette di accesso a sistemi di allarme anti intrusione. In tal caso il personale non dovrà mai in nessun caso comunicare codici a terzi. Art. 12 TUTELA AMBIENTALE Tutto il personale è tenuto ad osservare in servizio un comportamento idoneo alla tutela ambientale, in particolare dovrà evitare l inquinamento di suolo, acqua ed aria. Dove possibile il personale dovrà ricorrere a procedure di archiviazione informatica e non cartacea, oltre che a stampare solo quando è prettamente necessario. Art. 13 ATTIVITA PERSONALI DI RILEVANZA AZIENDALE 5

6 In servizio sono vietate lo svolgimento di attività di natura privata a proprio interesse, oltre che l esercizio di attività secondarie. Non si possono vendere merci a fini privati. Non si possono utilizzare, senza autorizzazione, per fini privati, macchinari e dispositivi in dotazione (quali a titolo di esempio: auto, attrezzature, pc, fotocopiatrici). In caso di mancato rispetto del presente articolo si potranno addebitare multe, a titolo di penale, pari ad 50,00= per infrazione, da recuperare dalla busta paga. In caso di recidiva la multa, per singola infrazione, potrà essere elevata fino a 5 volte il valore iniziale. Art. 14 PRIVACY E SEGRETO D UFFICIO Tutto il personale è tenuto sia al rispetto della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03, sia al segreto d ufficio per la non divulgazione a terzi della avvenuta conoscenza di fatti e/o documenti in ambito lavorativo (a titolo di esempio: dati, situazioni lavorative, piani di lavoro, materiale di progettazione, dati interni). Art. 15 SCONTI, PREMI ED OMAGGI Ogni forma di sconto, di premio, di cortesia di fornitori o altri referenti della cooperativa è vietata. Così come sono vietati i regali e gli omaggi di qualsiasi tipo, anche quelli collegati alle ricorrenze festive generali (Natale, Pasqua, periodi feriali, etc). La stessa cosa vale per compleanni e/o onomastici. Qualora questo avvenga, malgrado la non disponibilità al riceverlo dell'interessato, occorre dare immediata comunicazione al Direttore delle Risorse Umane, che valuterà cosa è opportuno fare, nell'interesse prioritario aziendale e della trasparenza della collaborazione con il donante. Si ritiene, comunque, non vietato ricevere doni (in forma di: sconti, premi ed omaggi), fino ad un controvalore economico inferiore e/o pari ad 10,00=, per singolo dono. Art. 16 CONTROLLO, ISPEZIONI E APPLICAZIONE DI MULTE A TITOLO DI PENALE L'azienda nella persona del Direttore Generale (o suo delegato) è autorizzato a fare ispezioni e controlli, anche non motivati e in via preventiva, sull'utilizzo corretto dei computer e degli altri strumenti di lavoro della cooperativa e in uso al personale e ai collaboratori. Questo per visionare che le disposizione e le regole aziendali siano usate e applicate correttamente; In caso di mancato rispetto dei presenti articoli, dove non diversamente già previsto negli stessi articoli, si potranno addebitare multe, a titolo di penale, pari ad 25,00= per infrazione da recuperare direttamente dalla busta paga o da trattenere nella liquidazione del compenso/corrispettivo. In caso di recidiva la multa, per singola infrazione, potrà essere elevata fino a 5 volte il valore iniziale. Si intende che oltre alla multa a titolo di penale verranno recuperati i danni materiali sofferti in conseguenza dell infrazione. La Castel Monte si riserva in ogni caso di avvalersi del diritto di rivalsa per danni materiali ed immateriali alla propria immagine. Art. 17 APPLICAZIONE CODICE DI CONDOTTA Ai fini della corretta applicazione del presente del personale è data facoltà al al Direttore Generale di provvedere a commisurare le penali previste previa istruttoria da parte del Responsabile delle Risorse Umane delle pratiche, seguendo tale iter: - a seguito delle segnalazioni ricevute dell infrazione, il Responsabile delle Risorse Umane istruisce la pratica e, se necessario, propone l addebito dell eventuale penale; - invio della raccomandata (a mano, A/R o via PEC) per la contestazione; 6

7 - termine di 5 giorni entro i quali il socio e/o dipendente ha il tempo per fornire le giustificazioni; - termine di 15 giorni entro i quali il Direttore Generale deve comunicare, sempre con raccomandata o PEC l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare della penale; trascorso il termine dei 15 giorni sopra indicato, senza che il provvedimento venga preso, le giustificazioni rese si intendono tacitamente accolte. - L intestatario del provvedimento potrà ricorrere, al Presidente del CDA, in caso di applicazione delle penali entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento stesso. Lo stesso CDA deve dare risposta scritta definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Il CDA potrà istituire una commissione interna, di nomina diretta, a cui delegare la valutazione dei ricorsi. Montebelluna, lì 22/04/2014 Il Presidente Dott. Giuseppe Possagnolo 7

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