Diritto alla privacy e controlli tecnologici sul lavoratore

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1 1 Università degli Studi di Udine Polo scientifico dei Rizzi 29 aprile 2014 Avv. Francesco Ronco

2 2 Indice argomenti: I riferimenti normativi; analisi delle varie fattispecie del c.d. controllo tecnologico ed analisi di alcune pronunce giurisprudenziali; analisi delle linee-guida del Garante Privacy sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale

3 Fonti comunitarie: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU (1950) Art. 8,1 co.: diritto al rispetto della vita privata e familiare ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (anche rispetto alla sfera professionale individuale) Art. 10: Libertà di espressione Convenzione n. 108/1981 Protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale Raccomandazione n. R(89)2 del Consiglio d'europa sull'uso dei dati personali per scopi di lavoro (1989) 3 (prosegue)

4 4 Fonti comunitarie: Direttiva n.95/46/ce del Parlamento Europeo relativa a Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libertà di circolazione di tali dati Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea firmata a Nizza nel Art. 8 Protezione dei dati di carattere personale. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente All'orizzonte la riforma della normativa a livello comunitario. Emanazione del Regolamento Privacy Europeo.

5 5 La Costituzione italiana: Artt. 2, 3, 15, 21, 41 Il Codice Civile: Artt Direzione e gerarchia nell'impresa, 2087 Tutela delle condizioni di lavoro, 2094 Prestatore di lavoro subordinato, 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il Codice Penale: Artt. 615-Ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, 617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche Art. 617-bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

6 6 Lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore : Allo Statuto affidata la funzione di garantire il rispetto dei principi di sicurezza, libertà, dignità dei lavoratori. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta avevano documentato forme odiose di controllo occulto e poliziesco ai danni dei lavoratori. Nello Statuto non viene regolamentato e statuito solo il divieto di indagini sulle opinioni e quindi, per converso, il principio di riservatezza del lavoratore, ma anche il potere di vigilanza e controllo del datore. Le norme connesse al potere di vigilanza e controllo sono contenute negli articoli da 2 a 6 La giurisprudenza ha adottato il criterio del bilanciamento tra i diritti formalmente riconosciuti alle parti modulando i limiti in funzione delle varie situazioni.

7 7 Lo Statuto dei lavoratori Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore : Art. 1 Libertà di opinione ; Art. 2 Guardie giurate ; Art. 3 Personale di vigilanza ; Art. 5 Accertamenti sanitari ; Art. 6 Visite personali di controllo ; Art.7 Sanzioni disciplinari Art. 4 Impianti audiovisivi. Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore

8 8 La L. 675/96 ed il D.Lgs. 196/2003 Disciplina organica della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Il diritto alla riservatezza ed all'identità personale vengono positivizzati. Il Codice privacy introduce, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali, quale diritto fondamentale della persona ed il principio di necessità, in base al quale i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali o identificativi siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite, i principi di pertinenza e non eccedenza.

9 9 La L. 675/96 ed il D.Lgs. 196/2003 Con specifico riferimento ai dati da trattare nella gestione del rapporto di lavoro, il Garante emana anno per anno un'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili che consente a tutti i datori di trattare tali dati quando ciò sia necessario per fini riconducibili ad obblighi ed oneri inerenti alla gestione del rapporto stesso. Il Codice non ha al suo interno disposizioni specifiche relative al trattamento di dati inerenti i rapporti di lavoro, nel Titolo VIII rubricato Lavoro e previdenza sociale risultano però rilevanti gli articoli 113 raccolta di dati e pertinenza e 114 controllo a distanza che operano un richiamo diretto agli articoli 8 e 4 dello Statuto dei Lavoratori

10 10 Introduzione Tra i poteri del datore di lavoro rientra anche il potere direttivo, ovvero il potere di controllare l'esatta esecuzione della prestazione lavorativa dovutagli, verificando se il dipendente usa la prescritta diligenza e osserva le disposizioni impartitegli, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Il c.d. Controllo tecnologico è il controllo esercitato attraverso mezzi d'indagine informatica dal datore sulla prestazione lavorativa del lavoratore per individuare e reprimere utilizzi non autorizzati, scorretti, infedeli ed illeciti del mezzo tecnologico che potrebbero esporre a responsabilità la stessa struttura aziendale.

11 11 Questione: è applicabile l'art.4 dello Statuto dei lavoratori ai controlli tecnologici? Dottrina maggioritaria Sostiene che grazie all'impiego dell'espressione altre apparecchiature, parzialmente indeterminata e pertanto elastica è possibile garantire perdurante validità ad una norma, espressamente fatta salva dal Codice Privacy ed invocata dal Garante. Dottrina minoritaria L'art. 4 non è applicabile ai controlli effettuati tramite strumentazione informatica e telematica perchè attiene esclusivamente a sistemi di controllo autonomi, non anche a strumenti di controllo che possono essere anche strumenti di produzione/lavoro come i personal computers.

12 Le 2 fattispecie previste dall'art. 4 St. Lav. Art. 4, 1 co. Divieto assoluto di installazione ed uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature esclusivamente destinate al controllo dell'attività dei lavoratori. (controllo intenzionale). Tale divieto è assistito da sanzione penale (art. 38 St. Lav.: ammenda da 154 a 1549, arresto da 15 gg. A 1 anno) 12 Art. 4, 2 co. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano da richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando le modalità per l'uso di tali impianti. (controllo preterintenzionale)

13 13 I c.d. controlli difensivi Trattasi dei controlli o monitoraggi diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore che integrino lesione del patrimonio aziendale o della sicurezza o illecito contrattuale. Trattasi di ipotesi estranea a quanto contemplato dal 2 co.dell'art. 4 che prevede il caso di controlli prioritariamente dettati da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che tale controllo è ammissibile ogni qualvolta non riguardi l'attività lavorativa del dipendente ma miri ad accertare le condotte illecite dello stesso. Il controllo è illecito invece quando la predetta forma di controllo, pur finalizzata alla repressione degli illeciti, consente di controllare parimenti la prestazione dell'attività lavorativa, realizzandosi così un controllo preterintenzionale (assoggettato al rispetto della procedura di cui al 2 co. Art. 4)

14 Il D.Lgs. 196/2003 ed il tema del trattamento dei dati del lavoratore > Il Codice Privacy conferma la vigenza dell'art. 4 St. Lav. (art. 114) e, di fatto, conferma la necessità di adeguare l'interpretazione della norma statutaria alle nuove tecnologie, informatiche e telematiche. > Il Garante, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 154, 1 co. Lett. h) D.Lgs 196/2003 (cioè nell'esercizio dei poteri dell'authority di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali), ha emesso rispettivamente due specifici provvedimenti: -Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (dd. 23/11/2006) -Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (dd. 14/06/2007) 14

15 Il D.Lgs. 196/2003 ed il tema del trattamento dei dati del lavoratore I dati biometrici Con riferimento al provvedimento di data 23/11/2006, il Garante intende fornire indicazioni e raccomandazioni con riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati. Al punto 4 viene definito e regolamentato l'utilizzo dei dati biometrici: quei dati ricavati dalle caratteristiche fisiche o comportamentali della persona a seguito di un apposito procedimento e poi risultanti in un modello di riferimento L'uso generalizzato ed incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad aree sensibili, ex. Processi produttivi pericolosi, locali destinati alla custodia di beni, documenti segreti o oggetti di valore. 15

16 Il D.Lgs. 196/2003 ed il tema del trattamento dei dati del lavoratore I dati biometrici. Casistica provvedimenti Garante >E' vietato l'uso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro. Tale sistema è troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Per raggiungere lo stesso scopo si possono adottare altre tecniche più proporzionate ed egualmente efficaci. (caso azienda con 300 dipendenti che intendeva con questo metodo prevenire alcune condotte abusive (scambio dei badge) e ovviare allo smarrimento delle tessere magnetiche in uso).provv. 21 luglio Analoga motivazione nel provvedimento del 31 gennaio 2013 nei confronti del Comune di Boscoreale che aveva manifestato l'intenzione di utilizzare la tecnologia relativa alla rilevazione dell'impronta digitale per il controllo delle presenze del personale al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di abusi del tesserino che aveva determinato l'intervento della magistratura con provvedimenti a carico di dipendenti dell'ente. 16

17 17 Il controllo sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale, nonché sui relativi contenuti. (Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet Del. 1 marzo 2007) Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza. I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti principi (punto 2.3): necessità ; correttezza ; pertinenza e non eccedenza. Punto 3.1: grava sul datore l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete internet da parte dei lavoratori, indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. A)Punto 3.2: adozione e pubblicizzazione di un disciplinare interno

18 Il controllo sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale, nonché sui relativi contenuti. (Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet Del. 1 marzo 2007) B)Punto 5.2: adozione di misure di tipo organizzativo affinchè: -si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori; -si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a internet; -si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi. C)Punto 5.2a: adozione di misure di tipo tecnologico: Rispetto alla navigazione internet: >individuazione di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa; >configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni; >trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni; >eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza. >punto 6.1: la graduazione dei controlli 18

19 Il controllo sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale, nonché sui relativi contenuti. (Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet Del. 1 marzo 2007) C)Punto 5.2b: adozione di misure di tipo tecnologico: Rispetto all'utilizzo della posta elettronica: >messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali; >eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato; >messa a disposizione di funzionalità di sistema che consentano di inviare messaggi di risposta automatica in caso di assenze programmate; >consentire che qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica per assenza improvvisa o prolungata, e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario), per verifica e inoltro al titolare del trattamento. Redazione di apposito verbale e informativa al lavoratore. >inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari circa la natura non personale del messaggio. >punto 6.1: la graduazione dei controlli 19

20 20 Il controllo sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale, nonché sui relativi contenuti. (Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet Del. 1 marzo 2007) Vietato ai datori di lavoro di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori, svolti mediante: -lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori; -riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica della pagine web visualizzate dal lavoratore; -lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o analogo dispositivo; -analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

21 Il controllo sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale, nonché sui relativi contenuti. La giurisprudenza. L'orientamento maggioritario è volto a privilegiare in modo attento le istanze di libertà e dignità dei lavoratori. Celebre caso, relativo all'utilizzo del software Super Scout, attraverso il quale il datore di lavoro aveva monitorato ed acquisito traccia degli accessi ad internet con dettaglio di tutte le navigazioni in rete effettuate da una dipendente che aveva poi licenziato. Trib. Milano sent. 31/03/2004 l'utilizzo di tale programma integra la condotta vietata dall'art. 4, co.2 St.Lav., con conseguente inutilizzabilità, a fini disciplinari e processuali, dei dati acquisiti dal datore di lavoro senza il rispetto delle regole che condizionano la legittimità del controllo esercitato sull'attività di lavoro dei propri addetti. Sentenza confermata in II grado ed in Cassazione (n. 4375/2010) I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligente e corretto adempimento. 21

22 22 Il controllo sull'utilizzo di internet e della posta elettronica aziendale, nonché sui relativi contenuti. La giurisprudenza. Con riferimento alla corrispondenza informatica, l'orientamento prevalente ritiene che questa possa essere considerata non accessibile solo nei confronti di soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio e ricezione: la legittimazione all'uso del sistema informatico abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. [Cass. Pen. n /2007: non integra gli estremi del reato di cui all'art. 616 c.p., la condotta del datore di lavoro che legga le aziendali dei lavoratori qualora il sistema sia protetto da una password che deve essere comunicata al superiore gerarchico in base al protocollo interno] Rilevante, dal punto di vista pratico, la regolamentazione circa la legittimazione all'utilizzo di un determinato indirizzo in condivisione tra più soggetti o meno.

23 Il controllo sull'utilizzo della linea telefonica e sull'oggetto delle telefonate. La giurisprudenza >Installazione illegittima di impianto di intercettazione ed ascolto diretto delle telefonate effettuate dal dipendente. (Pretura Camerino, 24/01/1992) > Se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi all'attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi (Cass. n /2012 Caso relativo all'utilizzo del sw. Blues 2000 ) >Il Garante Privacy ha più volte esposto il principio della necessaria previa informazione del datore al lavoratore nel caso di utilizzo di apparecchi telefonici aziendali. V. provv. 13/01/2011: il Garante accogliendo parzialmente il ricorso di una lavoratrice licenziata, ha applicato la misura del divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati di traffico telefonico relativi all'interessata, sul presupposto che quest'ultima non era stata previamente informata circa l'obbligo di utilizzare il telefono cellulare aziendale per esclusive finalità professionali, né risultava aver ricevuto alcuna informazione specifica in riferimento al trattamento dei dati effettuato in attuazione di eventuali controlli. 23

24 24 Il controllo sull'utilizzo della linea telefonica e sull'oggetto delle telefonate. La giurisprudenza Il codice penale agli artt. 617 e 617-bis punisce le condotte di chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica tra le altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e di chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone Il requisito di liceità della registrazione delle telefonate aziendali risiede nel fatto che il dipendente, nell'effettuare comunicazioni telefoniche per ragioni di lavoro dai telefoni del posto di lavoro, rappresenta il datore di lavoro cui è riferibile la chiamata. Evidentemente nel caso il datore di lavoro decida di procedere alle registrazioini dovrà informare i lavoratori per evitare che vengano registrate anche telefonate non lavorative.

25 25 Il controllo tramite videosorveglianza. Valgono anche (e soprattutto) per questo tipo di controllo tutte le considerazioni di tipo applicativo in relazione all'art. 4 St. Lav. effettuate in precedenza. A)Divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei lavoratori (n.b. Interpretazione ampia che ricomprende oltre alla prestazione lavorativa vera e propria anche le diverse attività svolte dal lavoratore quali le pause e gli spostamenti nei locali aziendali) B)Possibilità di effettuare controlli per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza, previo espletamento di procedura d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali prima dell'installazione dell'apparecchiatura di controllo, oppure in difetto di accordo o mancanza di Rsa (es. aziende con meno di 15 dip.), è necessario ottenere la preventiva autorizzazione della competente DTL che può anche specificare le modalità d'uso dell'apparecchiatura.

26 26 Il controllo tramite videosorveglianza.giurisprudenza. Cass. n.6498/2011 ove gli impianti audiovisivi siano stati installati dietro regolare autorizzazione per finalità organizzative e di sicurezza del lavoro, è legittimo l'utilizzo del materiale video acquisito in tal modo dal quale si evinca un comportamento illegittimo di un dipendente di gravità tale da comportarne il licenziamento per giusta causa. Cass. 2117/2011: le norme di cui all'art. 4 St. Lav. si riferiscono alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro il quale al fine di dimostrare l'illecito posto in essere da propri dipendenti, può utilizzare le registrazioni video operate fuori dall'azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all'impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa

27 27 Il controllo tramite videosorveglianza. La semplificazione del procedimento tecnico-amministrativo delle DTL, di cui alla nota n. 7162/2012 Ministero Lavoro Negli esercizi commerciali quali ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, distributori di carburante dove fluisce grande quantità di denaro che giustifica l'installazione dell'impianto di videosorveglianza ai fini della sicurezza del personale dipendente (c.d. Presunzione di necessità), per il rilascio dell'autorizzazione è sufficiente l'istanza del datore di lavoro corredata dalla documentazione tecnica necessaria.

28 28 Il controllo tramite videosorveglianza. Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante Privacy. Al punto 4.1 detta specifiche norme anche per i rapporti di lavoro. Riprese e valorizzate le norme Statutarie ed applicati i principi di non eccedenza e necessità del trattamento. >>Le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in tutti gli altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro: ad es.cantieri edili, veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone, veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio taxi

29 29 Il controllo tramite videosorveglianza. Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante Privacy. Il trattamento deve poi rispettare tre principi fondamentali: 1) l'installazione di telecamere è lecita solo quando altre misure di sicurezza siano ritenute insufficienti o inattuabili; 2) l'eventuale registrazione e conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo; 3) I lavoratori devono sapere se un'area è sottoposta a videosorveglianza.

30 Il controllo tramite videosorveglianza. Casistica provvedimenti Garante ---> Provvedimento 14 aprile 2011: il Garante, a seguito delle risultanze di un accesso ispettivo presso un importante hotel di Firenze, rilevato che il complesso impianto di videosorveglianza era stato installato senza il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, dispone il blocco dell'eventuale uso delle immagini rilevate per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori in attesa dell'espletamento delle procedure previste --->Provvedimento 7 marzo 2013: il Garante affronta la tematica del trattamento dei dati raccolti tramite telecamere e sistema di geolocalizzazione installati su veicoli aziendali. Da accertamenti presso divisione dell'anas venivano accertati controllo a distanza tramite sistema RMT che consentiva alla società di trattare dati personali riferibili a ciascun dipendente. Il Garante ha dichiarato l'inutilizzabilità dei dati riferiti alla prestazione di attività lavorativa trattati in violazione di legge ed ha mosso censure anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati. --->Provvedimento 21 marzo 2013: il Garante ha emanato a favore della DHL provvedimento di autorizzazione alla conservazione delle immagini fino a 30 gg al solo fine dell'accertamento di eventuali illeciti e dell'individuazione, da parte dell'autorità Giudiziaria, dei possibili responsabili. La società aveva richiesto di prolungare la durata massima per la conservazione delle immagini per rispondere ai requisiti previsti per il rilascio di apposita certificazione internazionale. 30

31 31 Grazie per l'attenzione! Avv. Francesco Ronco ronco.f [at] libero.it

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