I REATI ECONOMICI DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA. Reggio Calabria, 09 aprile 2013
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1 I REATI ECONOMICI DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA Reggio Calabria, 09 aprile 2013
2 IL RICICLAGGIO DEL DENARO SPORCO
3 Il riciclaggio del denaro sporco Il fenomeno del riciclaggio deve necessariamente, essere analizzato sotto vari profili: analisi del fenomeno economico sotto l aspetto economico; l esame delle ipotesi delittuose e l individuazione degli strumenti di contrasto (azione repressiva); lo studio dell ampia legislazione che tende ad evitare la circolazione di danaro sporco nei circuiti finanziari e ad individuare le c.d. operazioni sospette (azione preventiva).
4 Il riciclaggio del denaro sporco
5 Il riciclaggio del denaro sporco
6 Le fasi del riciclaggio
7 I Fase: Collocamento (Placement stage)
8 II Fase: Pulitura (Layering stage)
9 III Fase: Integrazione (Integration stage)
10 Metodi di riciclaggio Attività commerciali Prestanome Principali metodi di riciclaggio Paradisi fiscali Forme di ricchezza anonima Utilizzo di internet
11 Strumenti e metodi di riciclaggio Ricorso a strutture commerciali appositamente costituite Si procede al lavaggio del denaro sporco attraverso la normale attività di strutture commerciali appositamente costituite o controllate dalle organizzazioni criminali per finalità di riciclaggio. Le movimentazioni di denaro attraverso il sistema finanziario cercando di confonderlo con le normali attività commerciali dell azienda controllata offre al riciclatore diversi vantaggi.
12 Strumenti e metodi di riciclaggio Utilizzo di identità fittizie, di documenti falsi e prestanome Nel settore del riciclaggio i prestanome sono sovente utilizzati per la creazione di depositi o prelevamenti. Ipotesi principali Si ricorre a false fatturazioni per giustificare agli operatori finanziari i movimenti posti in essere Si utilizzano falsi documenti di identità per l apertura di conti correnti o per il compimento di transazioni commerciali
13 Strumenti e metodi di riciclaggio Ricorso ai c.d. paradisi fiscali o finanziari
14 Strumenti e metodi di riciclaggio Ricorso a forme di ricchezza anonime ed a valori al portatore I criminali sono consapevoli che quanto meno tracce contabili si rendono disponibili, tanto meno risulterà agevole per gli investigatori dimostrare l esistenza di un legame tra il criminale ed il patrimonio. Alcune forme patrimoniali sono per loro natura completamente anonime e, quindi, diviene praticamente impossibile individuare l origine o l effettivo proprietario a meno che il criminale non sia colto nell atto di interagire con il patrimonio. Il migliore esempio di patrimonio anonimo è costituito dal denaro contante, ma vi sono anche altri esempi, quali beni di consumo, gioielli, metalli preziosi, alcuni mezzi di pagamento elettronici e prodotti finanziari quali conti correnti personali numerati anonimi, o gli assegni al portatore.
15 Strumenti e metodi di riciclaggio L utilizzo di internet Con l avvento e la diffusione di internet, è notevolmente cresciuto, negli ultimi anni, il numero degli operatori finanziari in grado di fornire servizi di on line banking, tra i quali ha avuto la massima diffusione il cd. Internet banking, attraverso il quale il cliente della banca può accedere e gestire il proprio conto per il tramite di internet La gamma dei servizi è in continua espansione, così come la diffusione dei mezzi di pagamento elettronici
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17 Alcuni esempi di riciclaggio
18 Alcuni esempi di riciclaggio Nel più tradizionale settore dell edilizia si assiste all uso della tecnica della finta speculazione immobiliare, in cui l acquirente-riciclatore offre una parte del prezzo in nero ad un venditore (solitamente consenziente per ragioni fiscali) per l acquisto di un immobile. L immobile viene venduto a 120 (magari dopo una ristrutturazione) ottenendosi così una somma che comprende il precedente impiego in nero più una parte di ricavo.
19 Alcuni esempi di riciclaggio Tecniche di riciclaggio attraverso falsificazione di contabilità (fatturazioni in tutto o in parte inesistenti): così ad esempio vendite all estero fatturate a prezzo maggiorato consentono l ingresso in Italia di denaro sporco parcheggiato all estero in attesa di impieghi apparentemente leciti.
20 Metodi di contrasto al riciclaggio Occorre tenere presente che se l attività di riciclaggio ha superato in maniera efficace le due fasi preliminari (placement e layering) sarà ben difficile per gli investigatori individuare le tracce della provenienza del denaro ed il collegamento con attività illecite. Ecco perché la moderna legislazione antiriciclaggio prevede non solo un approccio c.d. repressivo ma anche e soprattutto preventivo dedicando grandi risorse al controllo delle fasi preliminari ed alle procedure di segnalazione delle operazioni sospette per evitare ab origine l ingresso di risorse illecite nel sistema finanziario.
21 Metodi di contrasto al riciclaggio
22 Repressione penale - Il reato di riciclaggio DISCIPLINA NORMATIVA Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
23 Il reato di riciclaggio Il riciclaggio è il complesso delle operazioni tendenti a ripulire il c.d. denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa. Il reato di Riciclaggio si sostanzia, quindi, ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni si miri a nascondere, occultare o comunque ostacolare l accertamento circa l origine illecita di denaro, beni od utilità. Il reato deve necessariamente essere commesso da un soggetto diverso dall autore del reato precedente ed estraneo alla commissione del reato stesso, che interviene nella seconda fase di gestione della risorsa finanziaria, ovvero nella fase di ripulitura delle risorse illecite. Nel nostro ordinamento penale non esiste ancora il c.d. autoriciclaggio
24 Il reato di riciclaggio Si parla di dolo generico, e consiste nella coscienza e volontà dell agente di compiere l attività di sostituzione, trasferimento o ripulitura con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del bene o delle altre utilità.
25 Repressione penale - Il reato di reimpiego DISCIPLINA NORMATIVA Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale. La pena è diminuita nell ipotesi di cui al secondo comma dell art. 648.
26 Il reato di reimpiego Il Reato di Reimpiego si sostanzia, ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni si miri a reinvestire denaro, beni od utilità preventivamente ripuliti in attività economiche (industriali, commerciali, ecc.) e finanziarie (acquisto di titoli, obbligazioni, ecc.) Anche in questo caso il reato deve necessariamente essere commesso da un soggetto diverso dall autore del reato precedente ed estraneo sia alla commissione del precedente reato da cui deriva la produzione del denaro, sia al reato di riciclaggio. Nel nostro ordinamento penale non esiste ancora il c.d. autoreimpiego
27 Il reato di reimpiego Si parla di dolo generico, e consiste nella coscienza e volontà dell agente di compiere l attività di reimpiego con la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità.
28 Azione preventiva La legislazione antiriciclaggio Legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni ( Provvedimenti urgenti per limitare l uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio )
29 Azione preventiva La legislazione antiriciclaggio Soggetti destinatari
30 Azione preventiva La legislazione antiriciclaggio Segnalazioni di operazioni sospette
31 Azione preventiva La legislazione antiriciclaggio Profili di c.o.
32 L INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI
33 L intestazione fittizia dei beni L entrata in vigore della legge Rognoni La Torre nel settembre del 1982 inaugura una fase importante nella lotta alla criminalità organizzata. Le misure di prevenzione patrimoniali introdotte dalla legge forniscono finalmente alla magistratura e alle forze di polizia strumenti di intervento idonei ad incidere sugli illeciti arricchimenti dei criminali mafiosi.
34 L intestazione fittizia dei beni In una prima fase, le misure di prevenzione patrimoniale sono molto fruttuose perché i nuovi strumenti di intervento colgono impreparate le famiglie mafiose. I patrimoni mafiosi erano costituiti principalmente da beni immobili (case e terreni) ovvero da semplici attività imprenditoriali intestati direttamente ai mafiosi o ai loro più stretti familiari (coniuge e figli). Di conseguenza fu relativamente facile individuarli mediante le indagini patrimoniali e poi adottare provvedimenti di sequestro e di confisca, profittando anche del fatto che i titolari di questi beni avevano di solito dichiarato al Fisco redditi scarsamente significativi o addirittura non avevano presentato dichiarazioni dei redditi.
35 L intestazione fittizia dei beni Nel volgere di pochi anni, però, i soggetti mafiosi corsero ai ripari ponendo in essere una serie di accorgimenti volti a creare ostacoli e barriere all applicazione delle misure patrimoniali. Nuovi beni acquisiti e quelli in precedenza intestati a familiari o a soggetti che, sebbene esterni alla cerchia familiare, apparivano comunque riconducibili all organizzazione Intestazione/trasferimento a insospettabili prestanome
36 L intestazione fittizia dei beni Questo fenomeno è molto diffuso nella realtà calabrese e reggina in particolare, dove una larga maggioranza dei soggetti di interesse operativo ai fini dell'eventuale applicazione di misure patrimoniali, ivi compresi anche nomi di prima grandezza nel locale Gotha ndranghetistico, risulta formalmente nullatenente o al più dotata di beni che non eccedono quanto sarebbe lecito attendersi da un onesto e laborioso cittadino. Si è avuto addirittura un aumento massiccio delle richieste, da parte di soggetti sottoposti a procedimenti penali o di prevenzione, di ammissione al gratuito patrocinio che si fondano sul presupposto di una sostanziale povertà.
37 L intestazione fittizia dei beni Il più tradizionale sistema di occultamento, ancora oggi rilevabile ma solo per i livelli più modesti degli organigrammi criminali, consiste nell'intestazione dei beni ai familiari. Nella sua modalità di esecuzione più semplice, l'obiettivo viene realizzato senza alcun particolare artificio. Il mafioso acquista o costruisce un fabbricato e lo intesta alla moglie o ai figli; oppure costituisce o rileva una società e fa in modo che il capitale sociale sia direttamente intestato ai suoi congiunti.
38 L intestazione fittizia dei beni Simili manovre non costituiscono un ostacolo insormontabile né per gli investigatori ed inquirenti. Soccorre infatti, quanto agli accertamenti istruttori, il disposto del terzo comma dell'art. 2 bis della legge 575/65 (ora art. 19 Codice Antimafia) laddove impone che le indagini patrimoniali siano svolte anche nei confronti del coniuge dell'indiziato di mafia, dei suoi figli e di coloro che hanno con lui convissuto nell'ultimo quinquennio.
39 L intestazione fittizia dei beni BENI INTESTATI A TERZI Coniuge e familiari conviventi (regime di presunzione legale relativa di disponibilità del bene da parte dell indagato) Soggetti terzi non legati da stretti vincoli di parentela o del tutto estranei alla cerchia familiare (prova a carico dell accusa).
40 L intestazione fittizia dei beni Il compito degli uffici di polizia e giudiziari diventa assai più arduo quando il programma di occultamento, facendosi più sofisticato, individua ed utilizza come interpositori fittizi soggetti non appartenenti alla stretta cerchia familiare dell'indiziato di mafia. Mancano in questo caso gli automatismi investigativi e le presunzioni valutative previste per i familiari conviventi.
41 Intestazione fittizia a terzi Le categorie di soggetti potenziali prestanome sono piuttosto numerose e di difficile inquadramento sistematico. Volendo fare degli esempi: parenti più vicini (non conviventi); soggetti a cui il mafioso è legato da rapporti affettivi di particolare intensità; soggetti con cui il mafioso è solito associarsi in iniziative illecite; soggetti con cui il mafioso intrattiene rapporti di frequentazione; soggetti a cui il mafioso cui affida abitualmente responsabilità nel contesto delle sue attività lavorative; i soggetti con cui il mafioso è solito associarsi in iniziative affaristiche; soggetti cui il mafioso si rivolge abitualmente per prestazioni di consulenza soprattutto, ma non esclusivamente, nel settore legale - economico finanziario.
42 Intestazione fittizia a terzi Indizi oggettivi di intestazione fittizia (beni immobili) acquisto di beni già appartenenti al mafioso o ai suoi familiari, soprattutto quando l'acquirente non disponga di risorse proprie tali da giustificare economicamente il negozio ovvero quando l'oggetto dello stesso sia palesemente incongruo alle sue esigenze ed al suo status sociale e professionale; l'acquisto di beni appartenenti a terzi estranei allorché il mafioso o persone a lui riferibili si siano ingeriti a qualsiasi titolo, lecitamente o illecitamente, nella conclusione dell'affare o nelle fasi che lo hanno preceduto; la costruzione di fabbricati su suoli che si abbia motivo di sospettare siano di pertinenza del mafioso;
43 Intestazione fittizia a terzi Indizi oggettivi di intestazione fittizia (aziende) acquisto di imprese dichiarate fallite o sottoposte a procedure concorsuali allorché le stesse prima di tali eventi giuridici appartenessero o fossero comunque riferibili a soggetti mafiosi; costituzione di imprese ad opera di soggetti vicini al mafioso tanto più se privi delle risorse o dei requisiti professionali necessari; esistenza di imprese di cui il mafioso, pur apparentemente estraneo ovvero in posizione di subordinazione, sembri determinare o influenzare in modo rilevante l'andamento; esistenza di imprese che, per l'oggetto della loro attività, l'area territoriale in cui si svolgono, le caratteristiche della loro clientela, le persone che le gestiscono, siano verosimilmente la prosecuzione di analoghe attività già riferibili al mafioso e poi cessate; esistenza di imprese che, pur apparentemente estranee al mafioso, operino in stretta sinergia con altre imprese a lui riferibili (ad esempio utilizzando gli stessi impianti e macchinari, servendosi degli stessi quadri tecnici o delle stesse maestranze, partecipando alle stesse gare d'appalto in associazione temporanea o con la costituzione di consorzi, etc.);
44 Intestazione fittizia a terzi ELEMENTI SINTOMATICI finanziamento di un attività imprenditoriale senza alcuna ragione e giustificazione reale; esercizio di poteri di direzione, gestione e controllo: contabile (sugli introiti, i corrispettivi e le spese, sulle fatturazioni attive e passive, sulle politiche di bilancio e sulla ripartizione degli utili) commerciale (sconti da praticare alla clientela, ordini di merce e forniture di beni aziendali, pagamenti alle maestranze, apertura di nuovi punti vendita) finanziaria (rapporti con le banche, disposizioni sulle movimentazioni dei conti correnti, prestazioni di garanzie a terzi) sul personale (assunzioni, licenziamenti ecc. al di fuori di ogni rapporto giuridico con l azienda e correlativa acquiescenza e subordinazione dell intestatario ufficiale; percezione di proventi dell attività imprenditoriale senza alcuna corrispondenza o in misura sproporzionata rispetto alla posizione ufficiale rivestita all interno dell impresa (es. dipendente); percezione di utili non giustificati dalla qualità di socio o in misura sproporzionata rispetto alle quote o azioni possedute;
45 Rilievo normativo dell intestazione fittizia Art. 12 quinquies l. 356/92 (Trasferimento fraudolento di valori) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
46 Trasferimento fraudolento di valori Categoria residuale: Salvo che il fatto costituisca più grave reato (es. 648-bis riciclaggio o 648-ter reimpiego); Soggetto attivo: chiunque (reato comune); Condotta attiva: attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità con un negozio simulato o una situazione di fatto; Oggetto di trasferimento: denaro, beni o altre utilità; Elemento psicologico: al fine di eludere (dolo generico); Evento di elusione: disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando; Evento di agevolazione: commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
47 LE ESTORSIONI
48 Le estorsioni ESTORSIONE COME FONTE DI RICCHEZZA ILLECITA L attività estorsiva, costituisce una fonte insostituibile di guadagno per le organizzazioni criminali. L'imposizione del pizzo è il reato principe della criminalità organizzata, la tassa per eccellenza, finalizzato a sostenere le famiglie, le cosche, le 'ndrine, ad assicurare uno stipendio agli affiliati, assistere i carcerati, pagare gli avvocati.
49 Le estorsioni ESTORSIONE COME ESERCIZIO DEL POTERE MAFIOSO Il pizzo garantisce e accresce il dominio e il prestigio ai clan, certifica la sovranità sul territorio e misura il tasso di omertà di una zona, di un quartiere, di una comunità. Attraverso il racket i sodalizi criminali attuano, infatti, un valido controllo del territorio, utile ad instaurare quella condizione di assoggettamento e di omertà che costituisce uno dei punti di forza delle compagini mafiose.
50 Le estorsioni Rimane immutata, nel tempo, la regola principale dell'estorsione: Si paga alla famiglia competente per territorio. L organizzazione può tollerare che un commerciante non paghi il pizzo, ma è inflessibile se qualcuno, senza autorizzazione, raccoglie le estorsioni in un territorio non di sua competenza.
51 Le estorsioni Il pagamento del pizzo è indice di sovranità cui nessuno può sottrarsi. Lo scopo rimane quello di alimentare paura, disseminare insicurezza, creare quel clima di intimidazione diffusa, tanto che quando arriva la richiesta di mettersi a posto per alcuni commercianti e imprenditori è quasi una liberazione. Il pizzo è la tassa ambientale che si paga per vivere e lavorare tranquilli. Più che la minaccia esplicita, conta il rischio di un danno incombente, che può colpire in ogni momento e costare molto caro.
52 Le estorsioni Il pagamento avviene una tantum all avvio di un'attività commerciale, alle feste comandate (Pasqua, Ferragosto e Natale), ovvero si pattuiscono rate mensili o settimanali, di solito rapportate al giro d'affari dell'impresa, ai metri quadri del negozio, all'ubicazione o al numero delle vetrine, ecc. I soldi raccolti dalle estorsioni vengono consegnati al contabile e versati nelle bacinelle o pignatuni o spartenza, tutte espressioni con cui i vari clan definiscono la cassa comune nella quale confluiscono tutti gli introiti del pizzo nelle sue varie forme.
53 Le estorsioni L attività estorsiva, si manifesta con atti intimidatori realizzati contro operatori economici o titolari di aziende, attraverso danneggiamenti, recapito di cartucce, lettere anonime minatorie, furti di materiale ed incendi di beni strumentali nei cantieri. L atto intimidatorio non deve avere necessariamente le caratteristiche di un atto violento, ma può essere ravvisato anche in una minaccia implicita o velata laddove venga esercita in un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consuetudine di violenza dell associazione stessa, clima percepito all esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini (vedi Cass. Pen. n /2007)
54 Le estorsioni L estorsione viene compiuta, non solo mediante il pagamento di una somma di denaro contante (il classico pizzo ) ma anche attraverso: l imposizione di forniture di merci/servizi o manodopera alle imprese operanti nel territorio; assunzioni di favore o di personale da adibire soprattutto ai servizi di guardianìa nei cantieri edili; richieste di contributi per associazioni (sportive, caccia, pesca, ecc,) o per la festa patronale; l'approvvigionamento gratuito di beni e di servizi (c.d. contributi in natura).
55 Le estorsioni Le modalità di aggancio sono sempre le stesse. All apertura di un cantiere, di un negozio o di qualunque altra attività, qualcuno della famiglia avvicina il titolare. Se la fase di avvicinamento e la richiesta della regolarizzazione non portano risultati, scatta l'intimidazione, graduata nella violenza all obiettivo che si prefigge: la telefonata, la colla nella serratura, la bottiglia incendiaria fuori dal negozio, fino alla sollecitazione a cercarsi un amico. E in questa fase che interviene la c.d scarica : il compare della famiglia, l amico, che si fa avanti, tratta la mediazione, ricerca l'accordo, più o meno volontario, tra vittima ed estorsore.
56 Le estorsioni La scarica è la vera novità degli ultimi anni. L amico si dimostra disponibile ad abbassare la rata del pizzo, ma impone all imprenditore l assunzione di uno della famiglia che ha bisogno di lavorare, o di acquistare merce da un determinato fornitore. Se la vittima possiede un bar, gli s imporrà di mettere dei videopoker o slot machine, e così via. In questo modo l organizzazione mafiosa non solo taglieggia, ma entra nel negozio e se ne impossessa, prima condizionando la libertà d impresa, poi controllando il fatturato.
57 Le estorsioni Nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici vige la legge del 3%: una tassa fissa imposta dalla ndrangheta per ottenere il permesso ad eseguire i lavori e garantire la sicurezza dei cantieri. Una legge che vale per tutti, dai piccoli imprenditori locali, alle grandi imprese del Nord Italia. La causale del versamento è sempre la stessa: il sostegno alle famiglie dei carcerati, o il pagamento delle spese legali.
58 Le estorsioni Il racket delle estorsioni continua a rimanere un fenomeno diffuso in Calabria. Risultano colpiti il cinquanta per cento dei commercianti, soprattutto a Reggio Calabria e nel vibonese lametino, dove si arriva an-che a percentuali dell ottanta-novanta per cento. Il numero dei commercianti taglieggiati si aggira intorno ai nell intera regione Una situazione talmente pervasiva da far comprendere che, in alcune zone, a non pagare il pizzo siano solo le imprese già di proprietà dei mafiosi o con cui si sono stabiliti rapporti collusivi e affaristici.
59 Le estorsioni DISCIPLINA NORMATIVA Estorsione (Art. 629 c.p.) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione e la multa. La pena è aumentata se concorre una delle seguenti circostanze aggravanti: a. se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite; b. se la violenza consiste nel porre taluno in stato d incapacità di volere o di agire; c. se la violenza o la minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell associazione di cui all articolo 416-bis; d. se ricorre la circostanza aggravante speciale prevista dall articolo 7 della legge 203/91 (utilizzo del metodo mafioso o al fine di agevolare l associazione mafiosa). E un reato per i quali è prevista la c.d. confisca penale allargata (12-sexies).
60 L USURA
61 L usura L'usura è un male antico che da sempre accompagna la storia dell'uomo. In pratica, consiste nello sfruttare il bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. Alla base di un rapporto usuraio c'è, da una parte, la necessità di denaro e, dall'altra, un'offerta che può apparire come un'immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà. L'usura è un reato che consiste nel concedere un prestito a un tasso d'interesse superiore al cosiddetto "tasso soglia", che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo ai vari tipi di operazioni creditizie, rilevato ogni tre mesi dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
62 L usura LE DIVERSE FORME DI USURA Il primo e più tradizionale esempio è quello dello strozzino o del cravattaio di quartiere, che gestisce in prima persona, con caratteristiche elementari o familiari e in via esclusiva i rapporti con gli usurati, mettendo a frutto ricchezza propria. Tali soggetti si procacciano personalmente gli "affari" da realizzare, nell'ambito di contesti (territoriali, lavorativi, associativi) nei quali è solitamente noto l'abituale esercizio della loro attività illecita.
63 L usura LE DIVERSE FORME DI USURA Una variante è costituita da coloro i quali, agendo apparentemente in termini analoghi a quelli appena prospettati, operano in realtà per conto di altre persone (non di rado insospettabili professionisti) che forniscono i fondi e, spesso, le informazioni utili ad identificare la potenziale vittima, riservatamente apprese in virtù dell'esercizio della professione.
64 L usura LE DIVERSE FORME DI USURA In ipotesi più complesse, l'organizzazione del fenomeno presuppone, normalmente, una dimensione associativa che spesso dà luogo anche alla creazione di strutture societarie che esercitano attività finanziaria (a volte anche in forma non abusiva), e sono continuamente alla ricerca di commercianti, piccoli imprenditori ed artigiani per approfittare di momentanee situazioni di difficoltà economica per proporsi come unica strada per il soddisfacimento del fabbisogno immediato (es. per non dover interrompere il processo produttivo).
65 L usura LE DIVERSE FORME DI USURA L'usura gestita dalla criminalità organizzata si avvale di una capacità operativa fondata su tecniche raffinate e sofisticate, che presuppongono non solo un adeguato livello di conoscenza dello stato di necessità delle vittime, ma anche la percezione e lo studio dei modi migliori per costringerle a pagare tassi esorbitanti, fino ad arrivare alle tecniche estorsive e alla spoliazione vera e propria di tutti i loro beni. L usuraio mafioso può accontentarsi anche d interessi modesti, soprattutto se è interessato ad entrare in compartecipazione con l azienda del debitore. Per alcuni l obiettivo è la moltiplicazione del denaro, per altri quello di impossessarsi delle aziende delle vittime, altri ancora puntano alla spoliazione dei patrimoni.
66 L usura Nell arco di dieci anni, la criminalità (che tradizionalmente aveva avuto una presenza marginale nel mercato usuraio), ha acquisito amplissime quote e sempre più numerosi sono i clan e le cosche che compaiono nelle cronache giudiziarie. I casi di indagini di usura in cui risultano coinvolti esponenti della criminalità organizzata sono aumentati in tre anni del 52,5%.
67 L usura CAUSE PRINCIPALI crescita dell'entità del capitale richiesto da parte delle vittime. Si tratta di somme cospicue che il prestatore di quartiere non è in grado di soddisfare, mentre l'usuraio del clan, spesso il contabile che gestisce la liquidità, nel giro di poche ore può soddisfare anche le richieste più impegnative; aumento delle sofferenze anche per gli usurai individuali, e solo gruppi particolarmente attrezzati, dotati di un organizzazione e di un carisma criminale importante, sono in grado di riscuotere con certezza le rate usurarie scadute. La crisi economica sta contribuendo notevolmente a questo passaggio: il mafioso interviene a sostegno di chi ha bisogno di somme rilevanti, commercianti o imprenditori che hanno la necessità di movimentare notevoli somme per non essere tagliati fuori del mercato o per non perdere commesse.
68 L usura L usura entra nell interesse mafioso sotto un triplice aspetto: consente di offrire un servizio funzionale, per accrescere il consenso sociale, per continuare ad affermare un criterio di sovranità nei luoghi in cui agisce; svolge una funzione alternativa al riciclaggio, movimentando costanti flussi di liquidità e ricavando utili che possono essere facilmente reinseriti in altre attività lecite e illecite; può portare alla diretta acquisizione e/o controllo dell attività economica.
69 L usura DISCIPLINA NORMATIVA Estorsione (Art. 644 c.p.) Chiunque, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurai, è punito con la reclusione e la multa. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore. Il tasso usuraio è determinato dalla legge. Sono previste diverse circostanze aggravanti tipiche (approfittamento dello stato di bisogno della vittima; esercizio di attività professionale, bancaria, o di intermediazione finanziaria; vittima imprenditore, professionista o artigiano, ecc.) nonché quella dall articolo 7 della legge 203/91 (utilizzo del metodo mafioso o al fine di agevolare un organizzazione mafiosa). Si applica la c.d. confisca obbligatoria sui profitti, anche nella forma equivalente nonché la confisca penale allargata ex art. 12-sexies l.356/92.
70 GRAZIE PER L ATTENZIONE Ten. Col. Giuseppe FURCINITI Furciniti.Giuseppe@gdf.it
- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA
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