IRAP e studi di settore:
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- Letizia Sorrentino
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1 SEGNALAZIONI E ASSISTENZA: T F Argomenti IRAP e studi di settore: approfondimenti e novità NOVITÀ IRAP La base imponibile per i soggetti IRES e per gli altri soggetti - Il nuovo modello IRAP - I dubbi ancora aperti STUDI DI SETTORE - IL PUNTO - La Riforma dell'amministrazione Finanziaria periferica: i nuovi indirizzi per gli accertamenti - Gli Studi di Settore: vecchio strumento con nuovi criteri (abbinamento al Familiometro ed alle deroghe al segreto bancario) - La Crisi del Mercato e i suoi risvolti: i documenti della Commissione di Esperti del 2 Aprile e la posizione della SOSE - statistiche e dati utili - Operatività dei nuovi studi, gli indirizzi della Ag. Entrate, i rapporti con l'adesione agli inviti al contraddittorio NOVITÀ FISCALI - La risoluzione 83/E del 2009 e le sue ricadute sui bilanci in chiusura Relatori: Giorgio Gavelli e Andrea Scaini
2 BILANCI 2008 principali novità in tema di IRAP Legge 24/12/2007 n. 244 Circ. Min. n. 60/E/2008 a cura di Giorgio Gavelli
3 Novità IRAP 2008 Quadro sintetico delle principali novità modifiche alla determinazione della base imponibile dei contribuenti, con una divaricazione, del tutto innovativa, tra imprese IRES e altri soggetti possibilità per le imprese non IRES in contabilità ordinaria di optare per un regime diverso da quello naturale di applicazione riduzione dell aliquota generale dal 4,25% al 3,90%, con conseguente riparametrazione (non sempre facile) delle diverse aliquote regionali effetto di alcuni comportamenti facoltativamente attivabili a seguito della Finanziaria 2008 (riallineamenti da operazioni straordinarie, riassorbimenti quadro EC, etc.) entrata a regime delle deduzioni da cuneo fiscale autonomia della dichiarazione, con conseguente approvazione di un nuovo modello progressiva regionalizzazione del tributo deduzione parziale da IRES/IRPEF 3
4 Il nuovo modello IRAP
5 Nuovo modello IRAP I quadri La determinazione del valore della produzione avviene attraverso al compilazione di quadri distinti, a seconda delle modalità in cui tale determinazione avviene. Sono previsti i seguenti quadri: Quadro IQ Quadro IP Quadro IC Quadro IE Quadro IK Dedicato alle persone fisiche che esercitano attività d impresa, che sono produttori agricoli o esercenti arti e professioni Dedicato alle società di persone ed equiparate Dedicato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati Dedicato agli enti non commerciali Dedicato alle Amministrazioni Pubbliche 5
6 Nuovo modello IRAP I quadri Nel nuovo modello IRAP sono, altresì, presenti i seguenti quadri: Quadro IR Quadro IS per la ripartizione regionale della base imponibile per la liquidazione dell imposta deduzioni da lavoro dipendente ripartizione base imponibile tra Italia e estero società non operative disallineamenti di operazioni straordinarie recupero deduzioni extracontabili rideterminazioni dell acconto opzioni 6
7 Nuovo modello IRAP La dichiarazione annuale IRAP abbandona UNICO Art. 1, co. 52, Finanziaria 2008 A decorrere dal 2008 (più correttamente dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007), la dichiarazione annuale IRAP NON DEVE DEVE essere più presentata in forma unificata (mod. UNICO) essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo 7
8 Nuovo modello IRAP Modalità di presentazione della dichiarazione IRAP D.M. 11/09/2008 Il D. M. 11/09/2008 ha previsto: l approvazione di un nuovo modello dichiarativo (poi attuata con Provvedimento direttoriale 31/01/2009 prot ) la presentazione del nuovo modello, esclusivamente in via telematica, all'agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini ordinari di cui al D.P.R. n. 322/98 l'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome tramite l'agenzia delle entrate, che quindi viene a fungere come una sorta di intermediario tra il contribuente o il suo incaricato alla trasmissione e le regioni o province autonome l applicazione delle norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione UNICO, in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo (Provv. 31/01/2009 prot ) 8
9 Nuovo modello IRAP Presentazione telematica La presentazione del nuovo modello IRAP può avvenire unicamente con trasmissione telematica, diretta o tramite soggetti abilitati La dichiarazione presentata tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato applicazione SANZIONE da 258 a euro da 258 a euro ai sensi dell art. 33, co. 1, D.Lgs. n. 446 del 1997 (cfr. Circ. n. 54/E del 19 giugno 2002) 9
10 Nuovo modello IRAP Termini di presentazione della dichiarazione IRAP Il rinvio alle ordinarie regole del D.P.R. n. 322/98, come modificato in sede di conversione del D.L. mille proroghe n. 207/2008 (art. 42), determina che: per le persone fisiche, le società semplici, le snc e le sas, le società ed associazioni ad esse equiparate ex art. 5 Tuir per i soggetti IRES di cui all art. 73, co. 1, Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lett. e-bis) dell art. 3 del Decreto il termine è stabilito al 30/09 dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta il termine è fissato nell ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta 10
11 Nuovo modello IRAP Termini di presentazione della dichiarazione IRAP Per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 31/12/2008: SOGGETTI IRES SOGGETTI non IRES utilizzano il modello UNICO 2008 con adeguamenti per il calcolo dell imposta utilizzano il modello IRAP 2009 purché disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione (altrimenti mod. UNICO 2008) 11
12 Nuovo modello IRAP Sottoscrizione della dichiarazione IRAP Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, indicare il proprio codice fiscale La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia: dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia dal responsabile della revisione (ad es. il socio o l amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia dal collegio sindacale (sottoscrizione da parte di ciascun membro) Codice 1 Codice 2 (con campo firma) + Codice 3 (no campo firma) Codice 4 12
13 Riduzione dell aliquota proporzionale
14 Determinazione dell IRAP Riduzione dell aliquota Art. 1, co. 50, 51, 226, 171 e 238 Finanziaria 2008 A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, è prevista la riduzione dell aliquota Irap standard dal 4,25% al: 3,90% Era necessario nel bilancio chiuso al 31/12/2007 modificare la fiscalità differita, attiva e passiva 14
15 Determinazione dell IRAP Riparametrazione delle aliquote Art. 1, co. 50, 51, 226, 171 e 238 Finanziaria 2008 Le aliquote IRAP vigenti alla data del 1º 1 gennaio 2008,, qualora variate dalle Regioni, con delibera ai sensi dell art. 16, co.. 3, D.Lgs. n. 446/97, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 Tale coefficiente (pari al rapporto 3,9/4,25) è coerente con la diminuzione dell aliquota IRAP Per le riparametrazioni delle varie aliquote regionali cfr. Ris.. Min. 10/12/2008 n. 13/DF (range nuove aliquote: dal 2,98% al 4,82%) 15
16 Determinazione dell IRAP IRAP imprese agricole Art. 2, co. 1, L. n. 203/08 Finanziaria 2009 Modificando l art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal periodo d imposta d in corso al 01/01 01/2008, l aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo è fissata a a regime nella misura del: 1,9% Tale disposizione non consiste nella consueta proroga annuale dell aliquota ridotta ma fissa l aliquota dell 1,9% oltre che per il 2008 anche per i periodi d imposta successivi 16
17 Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione della base imponibile IRAP (art. 1, co. 50 e 51, L. n. 244/07)
18 Disposizioni relative ai diversi soggetti Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile IRAP e di separare la disciplina ad essa inerente dalle disposizioni riguardanti le imposte sul reddito, i criteri per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP contenute nel D.Lgs. n. 446/97 sono indicati dettagliatamente: per le società di capitali ed enti commerciali per le società di persone e le imprese individuali per le banche e altri enti e società finanziarie per le imprese di assicurazione per le persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate, esercenti arti e professioni nel riformulato art. 5 nel nuovo art. 5-bis nel riformulato art. 6 nel riformulato art. 7 nel riformulato art. 8 Le modifiche principali attengono allo sdoppiamento delle disposizioni in materia di determinazione della base imponibile IRAP tra società di capitali e imprese individuali/società di persone 18
19 Modifiche al meccanismo di derivazione E rafforzato, per i soggetti IRES, il meccanismo di derivazione della base imponibile del tributo dalle risultanze contabili, con alcune deroghe Entrata in vigore Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/
20 Società di capitali ed enti commerciali Regola base Art. 5 D. Lgs. n. 446/97 La base imponibile delle società e degli altri enti commerciali IRES, non esercenti attività finanziaria o assicurativa, è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio, con esclusione delle seguenti voci: costi per il personale (voce B.9) svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti compresi nell attivo circolante (B.10.c e B.10.d) accantonament i per rischi (B.12) altri accantonament i (B.13) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra indicate 20
21 Società di capitali ed enti commerciali Regola base (segue) Art. 5 D. Lgs. n. 446/97 IN BUONA SOSTANZA: divengono generalmente irrilevanti le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione (es. costi auto, cellulari, liberalità, etc.). Quindi si elimina buona parte della fiscalità differita indipendentemente dall effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa (principio di derivazione) i componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico diverse da quelle indicate concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi (principio di correlazione) 21
22 Società di capitali ed enti commerciali Regola base (segue) Art. 5 D. Lgs. n. 446/97 Occorre ricordare che lo sganciamento dalle variazioni fiscali proprie della disciplina delle imposte sui redditi ha vari effetti, tra cui: l impossibilità di ripartire nel tempo la tassazione delle plusvalenze, anche in possesso dei requisiti di cui all art. 86 Tuir l applicazione generalizzata del principio di competenza economica, anche laddove il Tuir prevede l imponibilità o la deducibilità per cassa (es. tributi, quote associative) 22
23 Società di capitali ed enti commerciali Componenti non deducibili Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da B.9 i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto (superato il il DM 24/04/98) e per i contratti in corso?? le perdite su crediti l'imposta comunale sugli immobili (NOVITA ) 23
24 Società di capitali ed enti commerciali Elementi tassati Elementi deducibili Concorrono, comunque, alla formazione del valore della produzione: Sono, in ogni caso, ammesse in deduzione: i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati (in modo diretto ed inequivocabile) a costi indeducibili le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l attività dell impresa le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa ed avviamento, in misura non superiore a un diciottesimo del costo ed indipendentemente dall imputazione al Conto economico 24
25 Società di capitali ed enti commerciali Poste critiche 1 2 Accantonamenti in fondi rischi e oneri in voci diverse da B12 o B13 (es. fondo spese legali, fondo per indennità suppletiva di clientela) Ammortamenti beni dell azienda data in affitto o in usufrutto 3 Plusvalenze/minusvalenze contabilizzate (correttamente) nell area straordinaria del conto economico 4 Adeguamento agli studi di settore 5 Spese per beni e servizi destinati ai dipendenti e rimborsi spese analitici 6 Ammortamenti di valori non fiscalmente rilevanti e, per i leasing in corso, calcolo degli interessi indeducibili 25
26 Società di capitali ed enti commerciali Poste particolari : distacco del personale soggetto distaccante (impresa di lavoro interinale) soggetto distaccatario (che impiega il lavoratore) Resta ferma la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi Resta ferma la indeducibilità delle somme stesse cfr. Risoluzione n. 2/2008 il DPF (Dipartimento delle Politiche Fiscali) e Ris. Min. n. 35/E/09 26
27 Norme transitorie L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, previa indicazione nel quadro EC del mod. UNICO, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 (salvo applicazione imposta sostitutiva) In corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto (le eccedenze extracontabili sui beni sono fiscalmente riconosciute sin dal 2008) Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'irap continuano ad applicarsi le regole precedenti Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina 27
28 Soggetti IRPEF Regola base Art. 5-bis D. Lgs. n. 446/97 L art. 51 della Legge n. 244/07 ha introdotto, per questi soggetti, il nuovo art. 5-bis del D.L. n. 446/07, con effetto dal periodo d imposta Indipendentemente dal regime contabile adottato, la base imponibile delle imprese individuali e delle società di persone è determinata dalla differenza tra: i ricavi tipici (art. 85 TUIR, lett. a, b, f, g) e la variazione delle rimanenze (artt. 92 e 93) e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento (*) ivi compreso l avviamento (Circ. n. 60/E/08) e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (*) Letteralmente, l art. 5-bis fa riferimento al solo ammortamento dei beni strumentali (materiali e immateriali) senza citare le spese pluriennali capitalizzate, la cui ripartizione in quote potrebbe, di conseguenza, essere giudicata irrilevante ai fini IRAP 28
29 Regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione L ultimo periodo del comma 1 dell art. 5-bis prevede, per i soggetti IRPEF, che i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d impresa ai fini dell imposta personale Ciò significa che, per questi soggetti, continuano ad avere effetto le limitazioni alla deducibilità e le altre regole valide ai fini IRPEF, come ad esempio la concorrenza alla formazione della base imponibile nei casi previsti dal legislatore per cassa anziché per competenza Circ. n. 60/E/08 Non si applicano, pertanto, i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti positivi e negativi previsti dai principi contabili in materia di formazione del bilancio, come invece previsto dall art. 5 per i soggetti IRES 29
30 Individuazione dei componenti deducibili Secondo le Entrate (Circ. n. 60/E/08), per i soggetti IRPEF, i componenti negativi citati come deducibili sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. Più precisamente: le voci di costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, le stesse corrispondono alle voci indicate nell aggregato i costi per servizi possono essere individuati in base alla disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal DM 17/01/1992 e, pertanto, dalle attività indicate: B6 dello schema di conto economico di cui all art C.C. all art. 3, co. da 1 a 3, e co. 4 lett. a), b), c), e) f) e h) D.P.R. n. 633/72 30
31 Componenti non deducibili Analogamente alle società di capitali e agli enti commerciali, per i soggetti IRPEF, risultano non deducibili per espressa previsione normativa: le spese per il personale dipendente e assimilato i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente i costi per collaboratori coordinati e continuativi (anche non residenti: Circ. n. 263/98), ivi compresi gli oneri previdenziali a carico dei committenti i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente i compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto (superato il DM 24/04/98) le perdite su crediti l'imposta comunale sugli immobili (D. Lgs. n. 504/1992), precedentemente ammessa in deduzione 31
32 Componenti tassati I contributi erogati in base a norma di legge concorrono, comunque, alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili Per l Agenzia (Circ. n. 60/E/08) vi rientrano: i contributi in c/esercizio (art. 85, co. 1, lett. h, Tuir) i contributi in c/capitale (art. 88, co. 3, lett. b, Tuir) 32
33 Plusvalenze e minusvalenze Non essendo menzionate dall art. 5-bis del Decreto, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. In particolare, per quanto riguarda le plusvalenze non rilevano: quelle relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d azienda quelle derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (cd. beni-patrimonio) Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d imposta in corso al 31/12/2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina (v. anche infra) 33
34 Spese di rappresentanza e altri oneri diversi di gestione Voce dubbia Da un lato, infatti, esse risulterebbero deducibili secondo le nuove regole di cui all art. 108 Tuir e di cui al Provvedimento del 19/11/2008 (in quanto efficace ai fini IRES e IRAP) Dall altro, tali voci, ad. es. per quel che riguarda l acquisto di omaggi, rientrerebbero tra gli oneri diversi di gestione (e, in quanto tali, indeducibili), salvo che possano qualificarsi come prestazione di servizi indicate all art. 3, co. da 1 a 3, e co. 4 lett. a), b), c), e) f) e h) D.P.R. n. 633/72 Altre poste contenute tra gli oneri diversi di gestione sono: i tributi vari, le quote associative, l acquisto di giornali e riviste e le liberalità. Anche per esse la DEDUCIBILITÀ È DUBBIA 34
35 Soggetti IRPEF Opzione per le regole IRES I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dei soggetti Ires L OPZIONE: è irrevocabile per tre periodi d imposta deve essere comunicata entro 60 gg. dall inizio del periodo di imposta per il quale si intende applicare. Provvedimento A.E. 31/03/2008 al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l impresa non opti, per l applicazione delle regole naturali 35
36 Soggetti IRPEF Lavoro autonomo Viene precisato che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi Entrata in vigore Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/
37 Perplessità per i componenti straordinari Dall esame dei modelli di UNICO 2008 e IRAP 2009 pare che per l Agenzia delle Entrate i componenti straordinari di reddito concorrano a formare il valore della produzione degli esercenti arti e professioni, pur in presenza di un dato normativo che dispone in senso contrario Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 446/97 In vigore dal 01/01/98 al 31/12/07 In vigore dal 01/01/08 Per i soggetti di cui all art. 3, co. 1, lett. c), la base imponibile è determinata dalla differenza fra l ammontare dei compensi percepiti e l ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente Per i soggetti di cui all art. 3, co. 1, lett. c), la base imponibile è determinata dalla differenza fra l ammontare dei compensi percepiti e l ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (ultimo periodo aggiunto dall art. 1, co. 50, lett. e), L. n.244/2007) 37
38 Cessione della clientela e di elementi immateriali Art. 54, co. 1-quater, Tuir Le somme derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se riferibili all attività professionale PROBLEMA IRAP 38
39 Presupposto soggettivo Per i professionisti occorre verificare la sussistenza del presupposto soggettivo, in base: alle numerose sentenze della Corte di Cassazione alla Circ. Min. 13/06/2008 n. 45/E In estrema sintesi, è possibile affermare che rientra nell'ambito applicativo dell'imposta il lavoratore autonomo che: sia responsabile della propria organizzazione e non sia inserito in strutture di cui altri hanno responsabilità e interesse utilizzi beni strumentali che, per quantità o valore, eccedano il minimo indispensabile per il tipo di attività esercitata o, anche in alternativa, si avvalga di lavoro altrui (escluso il lavoro occasionale) 39
40 Professionisti e regime dei minimi Per i professionisti, inoltre, è possibile riferirsi al regime dei minimi di cui all art. 1, co. 96 ss, della Finanziaria 2008, tenuto conto che: Il contribuente che, in presenza dei requisiti, ha fatto opzione per il regime dei minimi Per il contribuente che presenta i requisiti per tale regime, indipendentemente dall esercizio dell opzione Per il contribuente che oltrepassa i limiti per essere considerato minimo è ex lege non soggetto al tributo (ovviamente, a partire dal periodo d imposta 2008) l Agenzia delle Entrate, ha suggerito agli Uffici, per le annualità oggetto di domanda di rimborso, di non procedere per vie giudiziarie e di abbandonare il contenzioso in essere. Ne dovrebbe conseguire la legittima possibilità di considerarsi fuori dal tributo Circolare n. 45/E/08 l analisi deve essere condotta caso per caso, impiegando i principi di diritto emersi nelle pronunce della Corte di Cassazione, e quindi l approccio è, tuttora, di tipo casistico 40
41 Imprenditori non organizzati e presupposto soggettivo Ancora non chiarito a livello giurisprudenziale è poi il tema dell eventuale possibilità di considerare non soggetto all IRAP anche il piccolo imprenditore, in particolare con riferimento ai casi tipici : del promotore finanziario dell agente di commercio Posizione Amministrazione Finanziaria L Agenzia ha assunto una posizione di totale chiusura: anche nel modello IRAP 2009, infatti, si legge che si precisa che le attività produttive, ai fini fiscali, di reddito d impresa, (come ad es. quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest ultimo è connaturato alla nozione di impresa (cfr. circ. n. 45 del 13 giugno 2008) Si ricorda che la verifica della sussistenza o meno di un autonoma organizzazione in capo ai soggetti che si pongono il dubbio della soggettività IRAP non può, secondo le Entrate, formare oggetto di istanza di interpello (Ris. 14 novembre 2007 n. 326/E), implicando una complessa indagine di fatto che è di spettanza degli Uffici e delle Commissioni Tributarie 41
42 Disposizioni comuni Importi della nuova deduzione forfettaria SOCIETÀ DI PERSONE, IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI Base imponibile (in Euro) Fino a ,91 Da ,91 a ,91 Da ,91 a ,91 Da ,91 a ,91 Importo deduzione nel 2007 (in Euro) Importo deduzione nel 2008 (in Euro) 8.000, , , , , , , ,00 42
43 Disposizioni comuni Importi della nuova deduzione forfettaria ALTRI SOGGETTI Base imponibile (in Euro) Fino a ,91 Da ,91 a ,91 Da ,91 a ,91 Da ,91 a ,91 Importo deduzione nel 2007 (in Euro) Importo deduzione nel 2008 (in Euro) 8.000, , , , , , , ,00 43
44 Disposizioni comuni Rideterminazione delle deduzioni (artt. 11 e 11-bis D. Lgs. n. 446/97) Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 La deduzione relativa al cuneo fiscale passa da a euro e scende da a nei territori del Meridione Tra i costi indeducibili sono inseriti i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere La deduzione di euro per ogni dipendente fino ad un massimo di 5, secondo i requisiti di cui al comma 4- bis1, passa a euro 44
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