ELEZIONI REGIONALI 2005

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2 QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE Area Processi normativi - Consulenza per la normazione - ELEZIONI REGIONALI 2005 A cura di: Sabrina Strazzi Maria Rosa Zampa

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4 INDICE Pag. 1. CALENDARIO DELLE PRINCIPALI SCADENZE RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DISCIPLINA DELL ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE- GIONALE DELLE MARCHE RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 5.1. Presentazione delle liste provinciali Presentazione delle liste regionali INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 6.1. Incandidabilità Ineleggibilità Incompatibilità PROPAGANDA ELETTORALE 7.1. Comunicazione politica radio-televisiva in campagna elettorale Attraverso le emittenti radiofoniche e televisive nazionali Attraverso le emittenti radiofoniche e televisive locali Messaggi politici autogestiti in campagna elettorale Attraverso le emittenti radiofoniche e televisive nazionali Attraverso le emittenti radiofoniche e televisive locali Disciplina relativa ai programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi Attraverso le emittenti radiofoniche e televisive nazionali Attraverso le emittenti radiofoniche e televisive locali Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici Propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali Divieti di propaganda Disciplina dei sondaggi politici ed elettorali Disciplina della comunicazione istituzionale

5 8. VOTAZIONE 8.1. Composizione grafica della scheda elettorale Modalità di voto IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE 9.1. Attribuzione dei seggi della quota proporzionale Attribuzione dei seggi della quota maggioritaria Elezione del Presidente della Giunta VERIFICA DELLE ELEZIONI Convalida degli eletti Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità. 11. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE Spese relative alla campagna elettorale Spese per la propaganda elettorale sostenute dai candidati Spese per la propaganda elettorale sostenute da partiti, liste o movimenti Raccolta di fondi per la propaganda elettorale. Mandatario elettorale Rimborso delle spese per consultazioni elettorali PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI Dichiarazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale Dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti di importo superiore a cinque milioni Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati Pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi elettorali PRINCIPALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO... 60

6 1. CALENDARIO DELLE PRINCIPALI SCADENZE RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE febbraio 2005 da questa data scioglimento del Consiglio 17 febbraio 2005 da questa data pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali 17 febbraio 2005 da questa data e fino al 4 aprile 2005 divieto di comunicazione istituzionale 17 febbraio 2005 da questa data disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti nazionali pubbliche e private 17 febbraio 2005 da questa data disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti locali 17 febbraio 2005 da questa data e fino al 1 aprile 2005 disciplina dei messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici Il Consiglio regionale esercita le proprie funzioni fino al 46 giorno antecedente la data delle elezioni per la sua rinnovazione (art. 3, secondo comma, legge 108/1968). I Sindaci dei Comuni del territorio regionale danno notizia agli e- lettori dell avvenuta convocazione dei comizi elettorali con apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni (art. 3, quinto e sesto comma, legge 108/1968). Dalla data di convocazione dei comizi elettorali* è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, legge 28/2000). Dalla data di convocazione dei comizi elettorali* ha inizio la comunicazione politica radio-televisiva, nelle emittenti nazionali (pubbliche e private), nelle seguenti formule: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (art. 4, commi 1 e 2, legge 28/2000). Le modalità di riparto degli spazi tra i soggetti politici avviene secondo i criteri indicati al comma 2 dell art. 4, legge 28/2000). Dalla data di convocazione dei comizi elettorali* ha inizio la comunicazione politica radio-televisiva nelle emittenti locali. Le e- mittenti radio-televisive locali, che nel periodo elettorale intendono trasmettere programmi di comunicazione politica, devono consentire una effettiva parità di condizione tra soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radio-televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall autorità per le garanzie delle comunicazioni. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali* fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni sono ammesse le seguenti forme di comunicazione elettorale sui giornali, quotidiani e periodici (art. 7, comma 2, legge 28/2000): a) la pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) le pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) le pubblicazioni di confronto tra più candidati. E esclusa ogni altra forma di messaggio politico elettorale oltre a quello indicato dall art. 7, comma 2, legge 28/2000 (art. 11, comma 3, regolamento 29/2000 dell Autorità). Elezioni Regionali

7 17 febbraio 2005 da questa data e fino al 4 aprile 2005 disciplina dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi nazionali 17 febbraio 2005 da questa data e fino al 4 aprile 2005 disciplina dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi locali 17 febbraio 2005 Da questa data e fino al 4 aprile 2005 trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento attraverso le emittenti locali 28 febbraio 2005 entro questa data presentazione della domanda ai Sindaci per gli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei fiancheggiatori 4 marzo 2005 ore 8.00 da questa data e fino al 5 marzo 2005 ore presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali 4 marzo 2005 rimozione delle cause di ineleggibilità Dalla data della convocazione dei comizi elettorali* alla chiusura delle operazioni di voto è vietato fornire indicazioni o preferenze di voto nei programmi di informazione e nelle trasmissioni di informazione radio-televisive nazionali riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata (art. 5, comma 2, legge 28/2000). I registi e i conduttori hanno l obbligo di tenere un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma informativo in modo da non influenzare, anche in forma surrettizia, la libertà di scelta degli elettori (art. 5, comma 3, legge 28/2000). E, altresì, vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte, dei Consigli regionali e degli enti locali in tutte le trasmissioni tranne in quelle informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica nelle quali la loro presenza deve essere limitata all esigenza di assicurare la completezza e l imparzialità dell informazione. Dalla data della convocazione dei comizi elettorali* alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radio-televisiva locale diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l obiettività, l imparzialità e l equità. (art. 4 Codice di Autoregolamentazione). Dalla data di convocazione dei comizi elettorali* le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento come disciplinati dall art. 6 del Codice di Autoregolamentazione (art. 5 Codice di Autoregolamentazione). Entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, secondo quanto consentito dall art. 1, secondo comma, legge 212/1956 devono far pervenire apposita domanda al Sindaco del Comune interessato (art. 4 legge 212/1956 sostituito dall art. 3 legge 130/1975). Le liste provinciali e le liste regionali devono essere presentate dalle ore 8.00 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni e sino alle ore del ventinovesimo giorno rispettivamente alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di Provincia (art. 9, primo comma, legge 108/1968 e art. 1, comma 2, legge 43/1995) e alla cancelleria della Corte di Appello di Ancona (art. 9, primo comma, legge 108/1968 e art. 1, comma 3, legge 43/1995). Non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all art. 2 della legge 154/1981 devono rimuovere le cause di ineleggibilità (art. 2, comma 2, legge 154/1981). Elezioni Regionali

8 4 marzo 2005 da questa data trasmissione dei messaggi politici autogestiti attraverso emittenti nazionali (pubbliche e private) ed emittenti locali 4 marzo 2005 da questa data facoltà di propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali 4 marzo 2005 da questa data divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa 8 marzo 2005 entro questa data presentazione degli eventuali ricorsi da parte dei delegati di lista all Ufficio Centrale Regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidature 14 marzo 2005 entro questa data presentazione domanda di rimborso delle spese elettorali Dalla data di presentazione delle candidature possono essere trasmessi sia dalle emittenti nazionali (pubbliche o private) sia da quelle locali messaggi politici autogestiti gratuiti, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dalla Autorità e in base ai criteri indicati dal comma 3, dell art. 4 (art. 4, commi 3-11, legge 28/2000). La trasmissione è facoltativa per le emittenti private, obbligatorie per la concessionaria pubblica. Le emittenti radio-televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti gratuiti beneficiano di un rimborso da parte dello Stato. Queste ultime possono, inoltre, trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento (art. 6 Codice di Autoregolamentazione). Dal trentesimo giorno precedente la data di votazione è ammessa la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali. Le modalità della loro affissione sono disciplinate dagli artt. 1-9 della legge 212/1956. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E, altresì, vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 legge 212/1956). Di conseguenza deve ritenersi lecita la distribuzione dei volantini fatta a mano e ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (nel rispetto delle norme del codice della strada). Costituiscono, invece, violazione della normativa in materia di affissioni elettorali i tabelloni di contenuto propagandistico installati su veicoli parcheggiati prolungatamente in luogo pubblico. Entro ventiquattro ore dalla comunicazione di eventuali decisioni di eliminazioni di liste o di candidati da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, a pena di decadenza, i delegati di lista possono ricorrere all Ufficio centrale regionale depositando l apposito ricorso nella Cancelleria dell Ufficio centrale circoscrizionale interessato (art. 10, commi 3, 4, 5, e 6, legge 108/1968). Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, i movimenti o partiti politici che intendono usufruire dei rimborsi in relazione alle spese elettorali sostenute per la campagna per il rinnovo del Consiglio regionale ne devono fare richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera (art. 1, comma 2, legge 157/1999). Elezioni Regionali

9 19 marzo 2005 da questa data divieto di diffusione dei risultati di sondaggi politici elettorali 2 aprile 2005 da questa data e fino al 4 aprile 2005 divieto di comizi e riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico e divieto di affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda 3 aprile 2005 da questa data e fino al 4 aprile 2005 altro divieto di propaganda E vietata nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni la diffusione dei risultati di sondaggi politici elettorali (art. 8, comma 1, legge 28/2000). (Nel periodo precedente a quello indicato la diffusione dei risultati può avvenire solo se accompagnata dalle seguenti indicazioni: a) soggetto che ha realizzato il messaggio; b) committente ed acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è stato realizzato il sondaggio. Di tali informazioni è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio; esse devono inoltre essere rese contestualmente disponibili su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l informazione e l editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - art. 8, comma 2, legge n. 28/2000 -). Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9, primo comma, legge 212/1956). Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall ingresso delle sezioni elettorali. E, invece, consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall art. 1 della legge 212/1956 (art. 9, secondo e terzo comma, legge 212/1956). 3 e 4 aprile Date della votazione * Secondo l interpretazione invalsa negli uffici statali competenti il generico riferimento della norma alla data di convocazione dei comizi elettorali e non alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deve intendersi riferito alla data di affissione del manifesto nei Comuni della Regione che dà notizia agli elettori della data delle elezioni (cioè 45 giorni antecedenti la data delle elezioni), poiché è da tale momento che viene resa pubblica la data delle elezioni. Elezioni Regionali

10 2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Regione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell elezione (articolo 4, legge 108/1968, come sostituito dall articolo 19, legge 39/1975). Sono eleggibili a Consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione (articolo 1, legge 154/1981). Elezioni Regionali

11 3. DISCIPLINA DELL ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE A norma dell articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 (Norme relative alle elezioni regionali dell anno 2005 modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 Norme per l elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale ) le elezioni regionali dell anno 2005 restano disciplinate dalle disposizioni della legislazione statale vigente (principalmente legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43) salvo alcune innovazioni espressamente previste dalle lettere a), b) e c) dello stesso comma, relative rispettivamente al decreto di indizione delle elezioni, al numero dei sottoscrittori delle liste elettorali, alla rappresentanza nelle stesse liste di candidati di entrambi i generi. Per effetto di tali disposizioni: l indizione delle elezioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che determina il numero dei seggi del Consiglio regionale ed il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino; il numero dei sottoscrittori delle liste provinciali è sensibilmente ridotto rispetto a quello previsto dalla legislazione statale. In particolare le liste provinciali devono essere presentate: 1) da almeno trecentocinquanta e da non più di settecento elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali fino a duecentocinquantamila abitanti; 2) da almeno cinquecento e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di duecentocinquantamila abitanti; è previsto, a pena di inammissibilità, l obbligo di inserire in ogni lista provinciale e regionale candidati di entrambi i generi. Elezioni Regionali

12 4. RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI Circoscr.ne Popolazione Quoz. reg.le Quoz. interi Resti Seggi Resti + Alti Tot. N. Seggi Assegnati Il numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna Regione è a tutt oggi definito dalla legge statale: il Consiglio regionale delle Marche è composto da 40 membri 1. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province (articolo 1, quarto comma, legge 108/1968). Al riguardo si ricorda che la legge 11 giugno 2004, n. 147 ha istituito la Provincia di Fermo. La ripartizione si effettua dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del Consiglio, assegnando poi, ad ogni circoscrizione i seggi sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione (articolo 2, secondo comma, legge 108/1968). Poiché a seguito della legge 43/1995 le elezioni regionali di svolgono con sistema proporzionale con correttivo maggioritario, quattro quinti dei seggi sono divisi tra le circoscrizioni provinciali (n. 32 seggi), mentre un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione (n. 8) è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (articolo 1, commi 2 e 3, legge 43/1995). Il Presidente della Giunta Regionale delle Marche con il decreto di indizione delle elezioni (8 febbraio 2005, n. 55), ha assegnato alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, rispettivamente dieci, quattro, quattro, sei ed otto seggi determinati secondo le modalità indicate nella seguente tabella: Ancona * 1 10 Ascoli Piceno Fermo * 1 4 Macerata Pesaro * 1 8 Urbino Totale Infatti a norma dell articolo 2, primo comma, legge 108/1968, il Consiglio regionale è composto da 40 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti. La popolazione regionale, determinata in base si risultati dell ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell Istituto centrale di statistica (articolo 2, quarto comma, legge 108/1968), è pari a abitanti (censimento 2001). Elezioni Regionali

13 5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE 5.1. Presentazione delle liste provinciali Quando Le liste provinciali devono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni (articolo 1, comma 2, legge 43/1995 e articolo 9, primo comma, legge 108/1968, come sostituito dall art. 4, legge 271/1991). Dove Alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia (articolo 1, comma 2, legge 43/1995 e articolo 9, primo comma, legge 108/1968, come sostituito dall art. 4, legge 271/1991). Modalità Le liste provinciali sono presentate: a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali di Ascoli Piceno e di Fermo; b) da almeno 500 e da non più di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali di Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino. La firma degli elettori, autenticata secondo le disposizioni di legge 2, deve avvenire su apposito modello recante il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonchè nome e cognome, luogo e data di nascita del sotto- 2 Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti della provincia, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionalii segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (articolo 9, legge 108/1968 e articolo 1, comma 3 e articolo 14, legge 53/1990 e successive modificazioni). I pubblici ufficiali ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono farlo esclusivamente nel territorio di competenza dell ufficio di cui sono titolari ( Istruzioni per la presentazione e l ammissione delle candidature, Pubblicazione a cura del Ministero dell interno, Direzione generale dell Amministrazione civile, Direzione centrale per i servizi elettorali, 1999, pag. 9). Le autenticazioni sono considerate nulle se anteriori al 180 giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Elezioni Regionali

14 scrittore indicando il comune nelle cui liste l elettore dichiara di essere iscritto (articolo 9, terzo comma, legge108/1968). Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (articolo 9, quarto comma, legge 108/1968, come sostituito dall art. 3, L. 271/1991). Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all unità superiore (articolo 9, quinto comma, legge 108/1968). Ed inoltre in ogni lista devono essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi (articolo 2, comma 1, lettera c), legge regionale 5/2005). Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l ordine di presentazione (articolo 9, sesto comma, legge 108/1968). E consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (articolo 9, settimo comma, legge 108/1968). Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre: 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata secondo le modalità di legge. Inoltre la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell articolo 15, della legge 55/ ; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato; 4) il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare 4 ; 5) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l ufficio centrale circoscrizionale (articolo 1, comma 11, legge 43/1995 e articolo 9, ottavo comma, legge 3 Si tratta di cause di incandidabilità. Sul punto infra par. n L articolo 9, settimo comma, punto 4) della legge 108/1968 prevede che non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Elezioni Regionali

15 108/1968, come parzialmente modificato dall art. 11, L. 130/75, dall art. 5 L. 271/91 e dall art. 3, L. 16/1992). La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta (articolo 1, comma 8, legge 43/1995). Le liste provinciali e la lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo simbolo (articolo 1, comma 8, legge 43/1995). Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, in tal caso la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate (articolo 1, comma 9, legge 43/1995) Presentazione delle liste regionali Quando Le liste regionali devono essere presentate nei medesimi termini di presentazione delle liste provinciali (vedi infra par n. 5.1), (articolo 1, comma 11, Legge 43/95 e articolo 9, primo comma legge 108/68 come sostituito dall art. 4, legge 271/1991). Dove Alla Cancelleria della Corte di Appello di Ancona (articolo 1, comma 3, legge 43/1995). Elezioni Regionali

16 Modalità La presentazione della liste devono essere sottoscritte da non meno di 3500 e da non più di 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella Regione Marche 5. Per la sottoscrizione della lista regionale si seguono le stesse modalità previste per la sottoscrizione delle liste provinciali (vedi infra par. n. 5.1). Nei 20 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i Comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste per non meno di 10 ore al giorno dal lunedi al venerdi, 8 ore il sabato e la domenica, svolgendo tale attività anche al di fuori della residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti (articolo 1, comma 4, legge 43/1995). Nelle Marche la lista regionale deve comprendere non meno di 4 e non più di 8 candidati 6 (articolo 1, commi 5 e 11, legge 43/1995). Ed inoltre in ogni lista devono essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi (articolo 2, comma 1, lettera c), legge regionale 5/2005). Per la documentazione da presentare insieme alla lista regionale si rinvia a quanto previsto per le liste provinciali (vedi infra par. n. 5.1). La presentazione della lista regionale deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, quindi per la Regione Marche in non meno di 2 province. Detta dichiarazione è efficace solo se è convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate (articolo 1, comma 3, legge 43/1995). 5 Infatti ai sensi del combinato disposto di cui all articolo 1, comma 3, legge 43/1995 e all articolo 9, comma 6, primo periodo, d.lgs. 533/1993 la presentazione deve essere sottoscritta da almeno 3500 e da non più di 5000 e- lettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di di abitanti. 6 A norma dell art. 1, comma 5, legge 43/1995 infatti, ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere nella lista regionale. L art. 1, comma 11, legge 43/1995, rinvia altresi, alla disposizione prevista dall articolo 9, quinto comma, legge 108/1968 secondo la quale ciascuna lista non puo comprendere un numero di candidati superiori a quello dei Consiglieri da eleggere. Elezioni Regionali

17 6. INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 6.1. Incandidabilità Per cause di incandidabilità si intendono tutte quelle speciali situazioni che inibiscono ad un soggetto di proporsi all elettorato attivo. A) Incandidabilità alla carica di Consigliere regionale ex articolo 7, primo comma, legge 154/1981 CAUSA DI INCANDIDABILITÀ 1.Nessuno può presentarsi come candidato in più di due Regioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. 2. I Consiglieri regionali in carica non possono candidarsi alla medesima carica in altro Consiglio regionale. OPZIONE Il candidato che sia eletto contemporaneamente Consigliere in due Regioni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. In caso di mancata opzione rimane eletto nel Consiglio della Regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio (articolo 7, secondo comma, legge 154/1981). B) Incandidabilità alla carica di Consigliere regionale ex articolo 15, comma 1, legge 55/1990 e successive modificazioni 7 Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale: 1) coloro che hanno riportato condanna definitiva 8 per il delitto previsto dall articolo 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso), per il delitto di associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all articolo 74 t.u. approvato con d.p.r. 309/1990, oppure per un delitto di cui all articolo 73 del citato 7 Modificata da ultimo dalla legge , n. 475 (Modifiche all articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni). 8 Una sentenza diviene definitiva quando non è più impugnabile per decorrenza dei termini o perché esperiti tutti i possibili gradi di ricorso giurisdizionale. La formulazione dell articolo 15, comma 1, legge 55/1990 prevedeva l incandidabilità per coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva. Con sentenza della Corte Costituzionale del 23 aprile 1996, n. 141 è stata dichiarata l illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui prevede la non candidabilità per i delitti indicati con sentenza non ancora passata in giudicato. Elezioni Regionali

18 t.u. concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, per un delitto concernente la fabbricazione, l importazione, l esportazione, la vendita o cessione, l uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 2) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dal codice penale: articolo 314 (peculato); articolo 316 (peculato mediante profitto dell errore altrui); articolo 316 bis (malversazione a danno dello Stato); articolo 317 (concussione); articolo 318 (corruzione per atto d ufficio); articolo 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio); articolo 319 ter (corruzione in atti giudiziari); articolo 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 3) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto 2); 4) coloro che sono stati condannati per lo stesso fatto con sentenza definitiva, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 5) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione definitiva 9 in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all articolo 1 della legge 575/ , comma sostituito dall articolo 13 della legge 646/1982. N.B. L eventuale elezione di coloro che si trovano in una condizione di incandidabilità di cui al comma 1 dell articolo 15, legge 55/1990 è nulla (articolo 15, comma 4, legge 55/1990). Se alcune delle condizioni di cui al comma 1 dell articolo 15 su citato sopravvengono dopo l elezione, comportano la sospensione di diritto dalla carica (articolo 15, 9 Comma così modificato dall art. 1, comma 1, legge n. 475 del L articolo 1 della legge 575/1965 su Disposizioni contro la mafia, prevede che la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Elezioni Regionali

19 comma 4 bis, legge 55/1990). Soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, l eletto decade dalla carica (articolo 15, comma 4 quinquies, legge 55/1990) 11. Le disposizioni previste per l incandidabilità di cui all articolo 15 della legge 55/1990 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo se è concessa la riabilitazione 12 (articolo 15, comma 4 sexies, legge 55/1990). Per tutti gli effetti disciplinati dall art. 15 della legge n. 55/1999 la sentenza prevista dall art. 444 c.p.p. è equiparata a condanna Ineleggibilità L ineleggibilità è una condizione del cittadino eletto che rende nulla l avvenuta elezione e si verifica quando concorrono cause che rendano il soggetto inidoneo all assunzione della carica. L articolo 122 della Costituzione 14 prevede che le cause di ineleggibilità siano stabilite con legge della Repubblica. A) Ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale ex articolo 2, primo comma, legge 154/1981 CAUSA DI INELEGGIBILITÀ Non sono eleggibili a Consigliere regionale: 1. Il Capo della Polizia, i Vice Capi della Polizia, gli Ispettori generali di Pubblica sicurezza che RIMOZIONE Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto se l interessato cessa dalle funzioni per: dimissioni; 11 Sul punto vedi infra par. n La riabilitazione è prevista dall articolo 178 c.p. e dall articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n Con essa si procede all estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna una volta che sia decorso un certo termine dall estinzione della pena principale. 13 Modifica introdotta dall art. 1, comma 2 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (modifiche all art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni). 14 L articolo è stato modificato dall articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 22 novembre Elezioni Regionali

20 CAUSA DI INELEGGIBILITÀ prestano servizio presso il Ministero dell interno; i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di Direttore generale o equiparate o superiori e i Capi di Gabinetto dei Ministri; 2. i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i Vice Prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni; RIMOZIONE trasferimento; revoca dell incarico o del comando; collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nel territorio nel quale esercitano il comando; 4. gli ecclesiastici ed i Ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio; 5. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano potere di controllo istituzionale sull amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici; 15 Così l articolo 2, secondo comma, della legge 154/1981. Elezioni Regionali

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