Seminari - Ulteriori attività formative (art.10, lettera D, altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro)
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- Bianca Pini
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1 Corso di Laurea Magistrale Management delle imprese Seminari - Ulteriori attività formative (art.10, lettera D, altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro) 1 Corso di Laurea Magistrale: Management delle imprese 2015 Studio Tributario e Societario
2 DOTT. ROBERTO ROCCHI PARTNER STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO, STS DELOITTE Ciclo di 4 seminari: AULA 5 ore novembre 2015 : «La nozione di residenza fiscale: la normativa interna e quella internazionale» 16 novembre 2015: «La tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all estero» 23 novembre 2015: «La doppia imposizione: rimedi previsti dalla legislazione interna e dagli accordi internazionali» 30 novembre 2015: «La contrattualizzazione dell espatrio con il lavoratore e tra le società: riflessi fiscali. Politiche di neutralità fiscale» 2 Corso di Laurea Magistrale: Management delle imprese 2015 Studio Tributario e Societario
3 «La contrattualizzazione dell espatrio con il lavoratore e tra le società: riflessi fiscali. Politiche di neutralità fiscale» Roma, 30 novembre Corso di Laurea Magistrale: Management delle imprese 2015 Studio Tributario e Societario
4 Strutture contrattuali 4
5 La scelta della struttura contrattuale Nella definizione della struttura contrattuale si deve tener conto dei seguenti aspetti: Durata dell assegnazione Tipologia di attività svolta dal lavoratore Beneficiario dell attività lavorativa Entità presente all estero Sostenimento dei costi Tipologie di assegnazione: Trasferta Trasferimento consensuale di sede Distacco Assunzione locale 5
6 La trasferta Spostamento provvisorio del lavoratore in una località diversa da quella in cui svolge normalmente la propria attività lavorativa, in ragione di esigenze aziendali transitorie e contingenti. 6
7 La trasferta La Trasferta: gli indici formali e sostanziali esistenza di una sede ordinaria di lavoro modifica di tale sede temporaneità della modifica (occasionalità, eccezionalità, precarietà) rispondenza della modifica a esigenze proprie del datore di lavoro mantenimento del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro 7
8 Il trasferimento Modificazione permanente del luogo dove abitualmente il lavoratore svolge la propria attività - presso altra sede e nell interesse stesso del datore di lavoro al cui potere direttivo il lavoratore rimane sottoposto. 8
9 Il trasferimento ll Trasferimento: gli indici formali e sostanziali esistenza di una sede di lavoro modificazione della sede di lavoro spostamento presso altra sede del medesimo datore di lavoro mantenimento del potere direttivo e gerarchico del medesimo datore di lavoro 9
10 Il distacco Modificazione temporanea delle modalità di svolgimento dell attività lavorative, in cui l attività non è svolta in favore del proprio datore di lavoro bensì nei confronti di un soggetto terzo. 10
11 Il distacco Il distacco: condizioni di legittimità elaborate dalla giurisprudenza l interesse del datore di lavoro che il dipendente presti la propria opera in favore di un terzo la natura temporanea i.e., finché sussiste l interesse del datore di lavoro a che il dipendente svolga la propria attività in favore di un terzo e presso una sede diversa da quella ordinaria 11
12 Il distacco Il distacco: condizioni di legittimità elaborate dalla giurisprudenza La Cassazione con la sentenza 23933/2010 ha stabilito che il concetto di temporaneità non coincide con quello di brevità; Non è necessario che la durata del distacco sia predeterminata sin dall inizio bensì che il distacco perduri finchè sussiste l interesse del datore di lavoro distaccante; Il distacco non realizza una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ma solo una modificazione nell esecuzione dell obbligazione lavorativa (che viene ora resa in favore del distaccatario) 12
13 Il Distacco ex D. Lgs. n. 276/2003 La definizione di distacco nella legge Biagi L ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa 13
14 Il Distacco ex D. Lgs. n. 276/2003 La definizione di distacco nella legge Biagi In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore Consenso del lavoratore ove il distacco implichi un mutamento di mansioni Il distacco che comporti il trasferimento del dipendente ad oltre 50 km dalla sede di lavoro può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive 14
15 Assunzione locale Interruzione/Sospensione pattizia del rapporto di lavoro in Italia e instaurazione di un altro rapporto di lavoro: Autonomia dei due rapporti di lavoro Quiescenza/Interruzione di tutte le obbligazioni assunte dalle parti del rapporto di lavoro italiano 15
16 Politiche di neutralità fiscale 16
17 Le politiche di neutralità fiscale Considerazioni preliminari L assegnazione di personale dipendente all estero per periodi superiori ad un anno, comporta implicazioni di notevole complessità (soprattutto sul piano economico, giuslavoristico, fiscale e previdenziale), che possono incidere sulle condizioni e sui termini dell invio all estero di tale personale e che, pertanto, devono necessariamente essere valutate con particolare attenzione dalla Società. L azienda dovrà quindi determinare l effetto che si potrà generare sulle componenti economiche da erogare al dipendente inviato all estero, dovuto al potenziale assoggettamento del reddito percepito dallo stesso all ordinamento tributario di due differenti Paesi. 17
18 Le politiche di neutralità fiscale Considerazioni preliminari (segue) Tale reddito, infatti, sarà assoggettato alla normativa tributaria esistente nel Paese di assegnazione e ciò comporterà l insorgere di obbligazioni tributarie sostanzialmente differenti da quelle che il lavoratore avrebbe subito se fosse rimasto nel proprio Paese di origine, in base alla normativa tributaria ivi esistente. Al fine di eliminare, o almeno attenuare, le menzionate potenziali differenze nei carichi tributari e consentire una corretta valutazione dell impatto che avrebbe l invio all estero del dipendente in relazione al proprio reddito complessivo, vengono adottate dalla Società particolari politiche di neutralità fiscale. Le più diffuse tra tali politiche sono: - la Tax Equalization ; - la Tax Protection ; - il Netto garantito. 18
19 Le politiche di neutralità fiscale (segue) La Tax Equalization La Tax Equalization si fonda dal principio cardine in base al quale il reddito percepito dal lavoratore inviato all estero non deve essere assoggettato in tale Paese estero ad un carico fiscale diverso da quello previsto nel proprio Paese di origine e, pertanto, il lavoratore non dovrà sopportare alcun danno ovvero trarre alcun beneficio economico a seguito della sua assegnazione all estero. Il dipendente dovrà, quindi, sopportare un onere fiscale pari a quello che avrebbe sostenuto se avesse continuato la propria attività lavorativa nel Paese di origine. Per tale ragione, la Società all atto della erogazione del reddito al dipendente in questione, dovrà effettuare una trattenuta fittizia, denominata Hypothetical Withholding Tax o più semplicemente hypo tax, di un ammontare pari al debito fiscale che il lavoratore avrebbe subito se fosse rimasto nel Paese di origine. 19
20 Le politiche di neutralità fiscale La Tax Equalization (segue) Al momento della liquidazione delle imposte estere relative al reddito percepito dal lavoratore, la Società utilizzerà l ammontare trattenuto al dipendente a titolo di hypo tax a copertura di tali imposte e le eventuali differenze tra gli importi effettivamente versati al sistema tributario estero e gli importi trattenuti al lavoratore, rimarranno a carico/beneficio della Società stessa. 20
21 Le politiche di neutralità fiscale (segue) La Tax Protection Il principio ispiratore della politica di Tax Protection è quello secondo cui il lavoratore non dovrà subire alcun danno economico a seguito della propria assegnazione all estero. Attraverso tale politica di neutralità fiscale, il dipendente è tenuto a sostenere un onere fiscale che non può essere superiore a quello che avrebbe sostenuto se lo stesso avesse continuato la propria attività lavorativa nel Paese di origine. A differenza della politica di Tax Equalization, la politica di Tax Protection non si configura per il lavoratore neutrale nel medesimo modo, consentendo pertanto al lavoratore di poter beneficiare dell eventuale minor carico fiscale applicato nel Paese di destinazione. 21
22 Le politiche di neutralità fiscale (segue) Il Netto garantito Tale politica si basa sul principio secondo cui il lavoratore dipendente non dovrà sopportare alcun danno né trarre alcun beneficio economico a seguito della propria assegnazione all estero. Antecedentemente all assegnazione all estero, la Società e il dipendente si accordano in relazione ad un importo netto che sarà percepito dal dipendente durante il periodo in cui presterà la propria attività lavorativa all estero, indipendentemente da qualsiasi carico fiscale previsto nel Paese di destinazione, del quale si farà pertanto direttamente carico la Società. 22
23 Le politiche di neutralità fiscale (segue) Le imposte ipotetiche All inizio del periodo di attività lavorativa prestata all estero e, in seguito, all inizio di ciascun anno fiscale, la Società determina l ammontare delle imposte ipotetiche che dovrà trattenere mensilmente dal reddito erogato al dipendente durante il periodo di lavoro all estero. Ai fini del calcolo di tali imposte ipotetiche, si tiene conto esclusivamente degli elementi retributivi che il lavoratore avrebbe avuto diritto di ricevere se avesse continuato a prestare la propria attività lavorativa nel Paese di origine. Nella base imponibile per il calcole delle imposte ipotetiche, pertanto, dovranno essere incluse, oltre alla ordinaria retribuzione del lavoratore, tutte quelle componenti retributive erogate allo stesso con continuità e stabilità. 23
24 Le politiche di neutralità fiscale Le imposte ipotetiche (segue) 24 Non concorrono invece a formare la base imponibile per il calcolo dell imposta ipotetica tutti quegli elementi retributivi strettamente connessi all assegnazione all estero, quali ad esempio: - indennità forfetaria estera IFE ; - indennità caro vita; - alloggio; - spese per abbonamento a riviste e iscrizione a club; - spese di istruzione per i figli; - altre indennità erogate a seguito dell assegnazione. Nel calcolo delle imposte ipotetiche la Società italiana terrà conto esclusivamente delle seguenti detrazioni: - detrazioni per lavoro dipendente; - detrazioni per familiari a carico.
25 Le politiche di neutralità fiscale Le imposte ipotetiche (segue) Esempio di calcolo di imposta ipotetica Totale competenze che il dipendente avrebbe percepito in Italia in assenza di assegnazione all estero - Contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico = Reddito imponibile x aliquote fiscali progressive Imposta ipotetica lorda - Detrazioni di imposta riconosciute (per redditi di lavoro dipendente e familiari a carico) = Imposta ipotetica netta 25
26 Le politiche di neutralità fiscale Le imposte ipotetiche (segue) Al termine di ciascun anno fiscale l azienda procederà al calcolo del conguaglio tra imposta ipotetica trattenuta nell anno e imposta effettivamente dovuta dal dipendente, calcolata tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute durante l anno negli elementi retributivi considerati e delle eventuali modifiche normative che possano incidere sulla determinazione del tributo (variazioni di aliquote, detrazioni, ect.). Le eventuali differenze saranno trattenute/rimborsate al dipendente sulla prima retribuzione utile. 26
27 Le politiche di neutralità fiscale (segue) Le imposte effettive Le imposte effettive nel Paese di assegnazione Il reddito percepito dal dipendente inviato all estero sarà assoggettato ad imposizione fiscale nel Paese di assegnazione e il dipendente sarà tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria di tale Paese. Nel caso in cui il dipendente si trovi in regime di Tax Equalization, le imposte che lo stesso dovrà versare nel Paese di assegnazione in relazione ai propri redditi di lavoro dipendente, saranno rimborsate ovvero direttamente sostenute dalla Società della quale il lavoratore è dipendente. Nel caso in cui il dipendente abbia percepito redditi personali durante l anno fiscale in cui ha prestato attività lavorativa all estero (non derivanti dal rapporto di lavoro dipendente), le imposte estere ad essi relative saranno a carico del dipendente. 27
28 Le politiche di neutralità fiscale Le imposte effettive Le imposte effettive nel Paese di assegnazione (segue) I redditi percepiti dal dipendente durante il periodo fiscale di assegnazione all estero, che sono considerati quali redditi personali sono in genere i seguenti: - redditi di capitale (es. dividendi, interessi); - plusvalenze; - redditi di fabbricati; - redditi di lavoro autonomo; - ogni altra tipologia di reddito non connessa al rapporto di lavoro dipendente. 28
29 Le politiche di neutralità fiscale Le imposte effettive Le imposte effettive nel Paese di assegnazione (segue) Nel caso in cui sia stata scelta una politica di Tax Protection, la Società non è tenuta ad effettuare alcun prelievo sulla retribuzione mensilmente erogata al lavoratore. Tuttavia, al termine del periodo di imposta, sarà opportuno procedere ad una riconciliazione della posizione fiscale del dipendente per verificare se le imposte versate nel Paese di assegnazione siamo superiori o meno rispetto a quelle che il dipendente avrebbe dovuto versare nel proprio Paese di origine. 29
30 Le politiche di neutralità fiscale Le imposte effettive Le imposte effettive nel Paese di assegnazione (segue) Nel caso in cui sia stata scelta una politica di Netto garantito, la Società non effettuerà alcuna trattenuta, non essendo dovuta alcuna imposta ipotetica. La Società eroga al dipendente mensilmente una retribuzione lordizzata delle imposte estere in modo tale da corrispondere un importo pari a quello concordato con il dipendente al netto delle imposte ipotetiche dovute in Italia. Il dipendente sarà tenuto al versamento delle imposte nel Paese di assegnazione. 30
31 Studio Tributario e Societario Le informazioni contenute nel presente lavoro sono messe a disposizione da STS Deloitte esclusivamente per fini didattici e ne è vietata la riproduzione o l utilizzo, anche parziale Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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