Vademecum DEI MERCATI PER L AMBIENTE

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1 Vademecum DEI MERCATI PER L AMBIENTE

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7 Indice 1. INTRODUZIONE I MERCATI PER L AMBIENTE 2. IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI 2.1 La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed il sistema di incentivazione basato sui Certificati Verdi 2.2 L organizzazione del Mercato dei Certificati Verdi 3. IL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 3.1 L innovativo sistema di promozione del risparmio energetico fondato sui Titoli di Efficienza Energetica 3.2 L organizzazione del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica 4. IL MERCATO DELLE UNITÀ DI EMISSIONE 4.1 L effetto serra e la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici 4.2 Il Protocollo di Kyoto 4.3 La normativa Emission Trading: la Direttiva 2003/87/CE Il Piano Nazionale di Assegnazione Il Registro Nazionale delle unità 4.4 La Direttiva Linking 4.5 L organizzazione del Mercato delle Unità di Emissione dei gas ad effetto serra 4.6 Le principali piattaforme europee per lo scambio delle emissioni GLOSSARIO DEI MERCATI PER L AMBIENTE

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9 Introduzione L attenzione dell uomo rispetto alla salvaguardia dell ambiente in cui vive cresce in maniera proporzionale allo sviluppo scientifico e tecnologico il quale, se da una parte produce benessere e ricchezza, dall altra crea pericoli e rischi per l ambiente. Impegnarsi per raggiungere importanti obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas serra sono scenari prospettati che possono essere realizzati grazie a provvedimenti mirati e dal cui raggiungimento si può ottenere, oltre ai ben noti benefici ambientali, anche un aumento di opportunità lavorative. In Italia sono stati introdotti meccanismi di mercato per incentivare gli interventi di salvaguardia ambientale che consentono una riduzione delle emissioni atmosferiche dannose attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, l incremento dell efficienza energetica nei processi industriali e l applicazione di nuove tecnologie. In tale scenario si inserisce l attività del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (GME) che, oltre a gestire la borsa italiana dell energia elettrica, è direttamente impegnato nel favorire l attuazione delle politiche a tutela dell ambiente attraverso l organizzazione e la gestione dei Mercati per l Ambiente, quali il Mercato dei Certificati Verdi, il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica ed il Mercato delle Unità di Emissione. Tali mercati rispondono pienamente alla normativa internazionale e nazionale, permettendo alle imprese di perseguire accanto ad obiettivi economici anche scelte ambientalmente sostenibili. Con la pubblicazione del Vademecum dei Mercati per l ambiente, il Gestore del Mercato Elettrico intende fornire un quadro dello scenario in cui si inserisce la propria attività fornendo uno strumento di facile divulgazione per illustrare i suoi Mercati ed i loro vantaggi. VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 7

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11 1. I MERCATI PER L AMBIENTE VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 9

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13 L Italia è da tempo impegnata nell attuazione di politiche ambientali, mirate ad incentivare iniziative che consentano di contenere le emissioni di gas ad effetto serra. In particolare, il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato oggetto, fin dal 1992 con la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992 (nota come CIP6), di specifica attenzione da parte del legislatore. Il CIP6 ha introdotto misure di incentivazione per sostenere e favorire l incremento della produzione di energia elettrica attraverso l utilizzo di fonti rinnovabili non inquinanti e fonti assimilate. Un altro settore in cui sono state introdotte misure a favore dell ambiente è quello dei consumi negli usi finali di energia, con un meccanismo mirato ad incentivare i progetti di risparmio energetico. Infine, recependo la direttiva europea 2003/87/CE, l Italia ha introdotto uno schema di contenimento delle emissioni di impianti industriali operanti nei settori a più alto inquinamento attraverso un sistema di trading di permessi ad emettere CO 2. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (GME), società che organizza e gestisce il mercato all ingrosso dell energia elettrica, conosciuto come borsa elettrica, è direttamente impegnato nel favorire l attuazione delle politiche a tutela dell ambiente attraverso l organizzazione e la gestione dei Mercati per l Ambiente, che contribuiscono alla piena attuazione dei meccanismi sopra citati e favoriscono la riduzione delle emissioni atmosferiche dannose, oltre a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Nello specifico, per ciò che riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito dell adozione del Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, 11 novembre il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. è stato incaricato di predisporre una piattaforma di mercato per lo scambio dei Certificati Verdi (CV), ovvero dei titoli che certificano la produzione da fonte rinnovabile dell energia elettrica; le contrattazioni su tale mercato sono state avviate nel Il sistema dei Certificati Verdi si fonda sull obbligo, imposto dallo stesso decreto in capo ai produttori e agli importatori di energia prodotta da fonti fossili, di introdurre annualmente in rete, a partire dal 2002, una quota di energia rinnovabile pari al 2% dell energia elettrica da fonti non rinnovabili eccedente i 100 GWh prodotta o importata nell anno precedente 2. L art. 4, comma 1 del d. lgs. 387/2003 ha stabilito che a partire dall'anno 2004 e fino al 2006 la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete l anno successivo è incrementata annualmente di 0,35%. Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la Finanziaria 2008, che ha incrementato tale obbligo da 0,35% a 0,75% per ciascun anno compreso nel periodo Ciò impone che, entro la fine del periodo, si raggiunga un obbligo di immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile pari al 7,55%. In materia di promozione dell uso efficiente delle risorse energetiche, invece, i decreti ministeriali attività produttive sul risparmio energetico del luglio , successivamente modificati ed integrati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre hanno previsto che fosse lo stesso GME ad organizzare il mercato per la negoziazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), conosciuti anche come certificati bianchi. Tali titoli, in analogia ai Certificati Verdi, attestano la riduzione dei consumi conseguita attraverso l attuazione di progetti realizzati ad hoc per il risparmio energetico. In questo caso il meccanismo dei TEE si fonda sull obbligo imposto ai distributori di energia elettrica e ai distributori di gas naturale di realizzare un obiettivo annuo di risparmio energetico 5. Entrambi i sistemi risultano particolarmente innovativi poiché, a differenza delle tradizionali forme di incentivazione (quali i sussidi e i finanziamenti a fondo perduto), lasciano al mercato la definizione della misura dell incentivo (fissata dal prezzo di scambio dei certificati) e al regolatore la sola fissazione dell obiettivo da realizzare. Per ciò che riguarda la riduzione delle emissioni da impianti industriali, il GME ha organizzato una sede per la negoziazione delle unità di emissione rilasciate agli impianti sottoposti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE, al fine di favorire gli scambi tra i soggetti detentori e i soggetti che necessitano di acquistare le unità per poter rispettare il limite di emissioni consentite. 1 Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, 11 novembre 1999 Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (g.u. n. 29 del 14 dicembre 1999, serie generale). Tale decreto è stato successivamente sostituito dal d.m. 24 ottobre 2005 Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n Decreto Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, 16 marzo 1999, n.79, Art. 11, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". 3 Decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004, Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del d. lgs attività produttive 164/2000 (g.u. n. 205 del 1 settembre 2004); d.m. attività produttive 20 luglio 2004, Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d. lgs industria, commercio e artigianato 79/1999 (g.u. n. 205 del 1 settembre 2004); d.m. attività produttive 20 luglio 2004 Modificazione del d.m. attività produttive 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d. lgs industria, commercio e artigianato 79/1999. (g.u. n. 2 del 3 gennaio 2007). 4 Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2007 Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, g.u. n. 300 del 28 dicembre Ibidem. VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 11

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15 2. IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 13

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17 2.1 LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE ED IL SISTEMA DI INCEN- TIVAZIONE BASATO SUI CERTIFICATI VERDI L incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rappresenta una delle priorità della politica energetica definita a livello comunitario; la direttiva europea 2001/77/CE riconosce nello sviluppo delle fonti alternative una misura necessaria per poter garantire il conseguimento più rapido degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto ed in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione delle fonti di produzione 6. Al fine di garantire l aumento nell UE della percentuale di produzione di energia da fonte rinnovabile fino al 12% entro il 2010 (come indicato nel Libro Bianco della Commissione europea 7 ) la direttiva 2001/77/CE stabiliva che gli Stati Membri dovessero adottare misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali 8. Questo obiettivo è stato rivisto e reso ancora più ambizioso nella presentazione, nel gennaio 2008, del pacchetto di misure della Commissione Europea in tema di energia e cambiamenti climatici che prevede il raggiungimento del 20% di energia rinnovabile entro il Il 17 dicembre del 2008 il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva PE-CONS 3736/08 (ora Direttiva 2009/08/EC) sulla promozione dell uso dell energia rinnovabile, con la quale ogni Stato membro si impegna a raggiungere una quota minima di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale compatibile con l obiettivo della Comunità 9. L Italia in particolare ha un obiettivo del 17% di energia rinnovabile sul consumo energetico lordo e, rispetto al livello del 5,2% del 2005, dovrà raggiungere dei target di incremento intermedi minimi nel periodo Verrà infatti richiesto, a tutti gli Stati membri, che la differenza tra la situazione del 2005 e l obiettivo finale al 2020 venga colmata per il 20% entro il biennio , per il 30% entro il biennio , per il 45% entro il biennio e per il 65% entro il biennio Produzione lorda degli impianti da fonte rinnovabile in Italia dal 2003 al 2007 GWh / 06 % Idrica , , , , ,2-11,3 0 _ , , , , ,7-6,9 1 _ 10 (MW) 5.731, , , , ,4-10,5 > , , , , ,1-11,7 Eolica 1.458, , , , ,4 35,8 Solare* 22,6 27,3 31,0 35,0 39,0 11,4 Geotermica 5.340, , , , ,1 0,8 Biomasse e rifiuti 4.493, , , , ,7 3,1 - Solidi 3.460, , , , ,4 1,8 rifiuti solidi urbani 1.811, , , , ,9 3,7 da colture e altri rifiuti agro-industriali 1.648, , , , ,5 6,6 - Biogas 1.033, , , , ,3 8,3 da discariche 910, , , , ,3 6,0 da fanghi 2,7 1,2 3,2 3,3 9,0 172,7 da deiezioni animali 13,2 18,5 25,7 44,7 53,3 19,2 da colture e altri rifiuti agro-industriali 106,5 112,1 116,8 111,5 137,7 23,5 Totale , , , , ,3-5,5 * Escluse stime Fotovoltaici (MSE -Enea) disponibili solo a livello nazionale -18 GWh. Fonte GSE, statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia. 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 n.77 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 7 Comunicazione della Commissione energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili, Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità, COM(97) 599, novembre Direttiva 2001/77/CE, art Nella riunione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008, è stato adottato un pacchetto energia-clima attraverso una procedura di codecisione contenente sei proposte legislative, ed una serie di direttive, inclusa la Direttiva in questione (la Direttiva PE - CONS 3736/08) VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 15

18 2. IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI Confronto tra la produzione lorda totale e la produzione rinnovabile in Italia dal 1994 al 2007 (GWh) Fonte: GSE, Statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia Andamento della produzione lorda da fonte rinnovabile in Italia dal 1994 al 2007 (GWh) Solare Eolica Biomasse e rifiuti Geotermica Idrica Totale , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 39, Fonte: GSE, Statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE

19 Il sistema fondato sulla negoziazione dei Certificati Verdi rappresenta proprio una delle misure utili per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di incremento della produzione di energia rinnovabile; tale sistema, in particolare, sostituirà gradualmente il precedente sistema di incentivazione denominato CIP6. L incentivazione della produzione di energia da fonte rinnovabile risulta fondamentale poiché è necessario supplire alla scarsa competitività economica delle fonti rinnovabili. E stato necessario, quindi, prevedere delle forme di incentivazione che consentissero ai produttori di adottare delle scelte di investimento indirizzate verso la costruzione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili che risultassero convenienti dal punto di vista economico. Il sistema di incentivazione CIP 6 si inquadra tra i meccanismi tradizionali di sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili; il Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6/1992 ha stabilito che l energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991 fosse venduta ad un prezzo incentivato per otto anni consecutivi. In particolare, tale energia è ritirata, e quindi pagata, dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ad un prezzo garantito (tale prezzo è determinato dalla somma di diverse componenti 10 ed è aggiornato annualmente dalla Cassa conguaglio del settore elettrico) 11. Il d.lgs. industria, commercio e artigianato 79/1999 ha previsto, invece, l eliminazione graduale del sistema di incentivazione in oggetto e la sua sostituzione con il sistema basato sui Certificati Verdi (il CIP 6, in particolare, cesserà definitivamente la sua operatività nei prossimi anni, allo scadere di tutte le convenzioni stipulate tra i produttori e il GSE per la cessione dell energia rinnovabile). In virtù delle previsioni del d.m. industria, commercio e artigianato 11 novembre 1999, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili qualificati IAFR 12 ricevono un numero di Certificati Verdi corrispondente all energia rinnovabile prodotta; i CV, più precisamente, sono titoli al portatore, ognuno del valore di 1 MWh 13, che certificano l origine da fonte rinnovabile dell energia. I produttori e gli importatori di energia da fonte convenzionale possono adempiere all obbligo previsto dall art. 11 del d.lgs. industria, commercio e artigianato 79/ introducendo direttamente in rete il quantitativo di energia rinnovabile corrispondente al proprio obbligo, oppure acquistando i corrispondenti CV; questi devono poi essere consegnati al GSE per l annullamento (che seguirà all adempimento dell obbligo). I soggetti obbligati, quindi, possono decidere se investire nella costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, oppure acquistare i CV loro necessari sul mercato. Tale decisione si basa sui costi marginali corrispondenti alle due scelte alternative; si ha convenienza, infatti, a 10 Il prezzo al quale viene ritirata l energia prodotta da fonti rinnovabili è determinato, secondo le previsioni del Provvedimento CIP 6, dalla somma di una componente che tiene conto del costo di produzione evitato, calcolato sommando: a.) costo di impianto, b.) costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, c.) costo del combustibile - riferito ad un impianto a gas a ciclo combinato - e di una componente di incentivazione. 11 Il GSE rappresenta uno dei soggetti attivi nell ambito del sistema dei CV. Il GSE, infatti, emette i CV a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili titolari di impianti ai quali sia riconosciuta la qualifica di Impianti Alimentati da Fonte Rinnovabile (IAFR). I CV possono essere emessi a consuntivo, oppure a preventivo, cioè sulla base della producibilità attesa dell impianto. Il GSE, inoltre, gestisce il Registro dei CV presso il quale viene attivato a favore dei produttori un conto-proprietà sul quale vengono depositati i CV emessi. Il conto-proprietà viene attivato anche a favore dei produttori e degli importatori soggetti all obbligo previsto dal d. lgs. 79/99, i quali sono tenuti ad autocertificare le importazioni e le produzioni di energia da fonti non rinnovabili relative all anno precedente. 12 Ai fini del riconoscimento dei CV è necessario che agli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia riconosciuta la qualifica IAFR. Tale qualifica, rilasciata dal GSE, consente il rilascio dei Certificati Verdi per un periodo pari ad 8 anni a partire dall entrata in esercizio commerciale dell impianto. 13 Nella Finanziaria 2008 è stato stabilita la riduzione della taglia dei CV da 50 MWh a 1 MWh. 14 Art. 11, d.lgs. industria, commercio e artigianato 79/1999: 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh. 3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità. 4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto. 6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili. VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 17

20 2. IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI realizzare nuovi impianti nel caso in cui i relativi costi marginali risultino inferiori a quelli corrispondenti all acquisto dei CV sul mercato. I CV, quindi, possono essere liberamente scambiati tra i soggetti interessati attraverso contratti bilaterali oppure attraverso un mercato organizzato. Può accadere, allora, che i soggetti obbligati, nel caso in cui non abbiano un numero sufficiente di CV, li acquistino sul mercato, mentre, qualora risultino titolari di un numero di CV in eccesso, li vendano sullo stesso mercato. I CV, poi, sono titoli svincolati dall energia elettrica per la quale sono stati emessi; questo consente ai produttori di ottenere un duplice flusso di ricavi, il primo derivante dalla vendita dell energia sul mercato elettrico, il secondo dalla vendita dei CV. Il GME, in ottemperanza alle previsioni del d.m. industria, commercio e artigianato 11 novembre 1999, ha predisposto una piattaforma informatica a partecipazione volontaria per la negoziazione dei CV. Tale mercato è stato istituito per facilitare gli scambi di tali titoli; come ogni altro mercato organizzato, infatti, fonda il suo funzionamento su regole certe e predefinite che garantiscono la trasparenza e la sicurezza delle transazioni, assicurando la costante visibilità delle informazioni agli operatori di mercato - così da limitare le asimmetrie informative e facilitare le scelte di investimento - e facilitando l individuazione della controparte negoziale, riducendo così i costi transazionali. L elevata partecipazione al mercato, poi, garantisce un efficiente formazione del prezzo degli stessi CV. Inoltre, da febbraio 2007 il GME ha predisposto la Piattaforma per la Registrazione dei Contratti Bilaterali dei CV (PBCV). L utilizzo della PBCV è divenuta obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2009 grazie al d.m. sviluppo economico 18 dicembre 2008, il quale ha introdotto, tra l altro, l obbligo della registrazione delle transazioni bilaterali aventi ad oggetto CV, con comunicazione obbligatoria del prezzo di scambio sulla piattaforma predisposta dal GME. Gli operatori, pertanto, possono registrare attraverso la PBCV le loro transazioni bilaterali, chiedendo, se lo desiderano, la modalità di registrazione con verifica di congruità da parte del GME. In tal caso il GME, prima di validare la transazione, andrà a verificare, oltre alla disponibilità dei CV in capo all operatore venditore, che l operatore acquirente abbia versato, su un conto corrente bancario intestato al GME stesso, il controvalore della transazione in attesa di validazione. Se l esito della verifica risulterà positivo, il GME effettuerà un trasferimento del controvalore della transazione a favore dell operatore venditore e comunicherà l esito positivo della transazione al GSE, il quale potrà procedere al trasferimento di proprietà dei CV. Nel caso in cui invece gli operatori desiderassero registrare la transazione nella modalità senza verifica di congruità da parte del GME, la verifica riguarderà solo la disponibilità dei CV in capo all operatore venditore. Se l esito della verifica sarà positivo, il GME effettuerà una comunicazione al GSE che potrà procedere a trasferire i CV dal conto proprietà del venditore a quello dell acquirente. Nelle transazioni bilaterali registrate attraverso la PBCV il GME non è controparte. Gli adempimenti fiscali andranno pertanto regolati tra le controparti dell accordo. 2.2 L ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI Per consentire la negoziazione dei CV tra gli operatori, il GME ha predisposto una piattaforma informatica alla quale è possibile accedere attraverso una connessione ad internet tramite l utilizzo di una User Id, assegnata dal GME, e di una Password scelta dall utente. Il funzionamento del Mercato dei Certificati Verdi è disciplinato dal Titolo VI della Disciplina del Mercato Elettrico 15 ; le modalità di accesso al sistema informatico e di immissione delle proposte di contrattazione, in particolare, sono definite dall art. 101 della Disciplina del Mercato Elettrico e dalle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) 16. La partecipazione al Mercato dei CV in qualità di acquirenti o venditori è consentita al GSE, ai produttori nazionali o esteri, ai clienti grossisti, ai soggetti che importano energia elettrica, alle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori (art. 100, Disciplina del Mercato Elettrico). Per 15 Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con d.m. attività produttive del 19 dicembre Le DTF sono pubblicate sul sito web del GME 18 VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE

21 acquisire la qualifica di operatore del mercato tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - adeguata professionalità e competenza nell utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di sicurezza; - assenza di condanne (con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti) per il delitto di aggiotaggio, per uno dei delitti contro l inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero per il delitto di frode informatica; - assenza di una precedente esclusione dal Mercato dei Certificati Verdi. -Tali soggetti, per essere ammessi al mercato, devono: - presentare una domanda di ammissione 17 secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del Mercato Elettrico, corredata della documentazione attestante che il soggetto abbia i requisiti sopra enunciati; - sottoscrivere un contratto di adesione 18 con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina del Mercato Elettrico e si impegna a pagare un corrispettivo per ogni Certificato Verde scambiato. Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi al mercato sono inseriti in un apposito elenco 19 tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Il corrispettivo per i servizi forniti dal GME è definito annualmente dallo stesso GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicato sul suo sito internet. Tale corrispettivo viene fatturato dal GME per metà all'operatore venditore e per metà all'operatore acquirente. Nel corso del 2008, con l approvazione delle modifiche alla Disciplina del Mercato Elettrico, il GME è divenuto controparte centrale negli scambi sul Mercato dei Certificati Verdi 20. L introduzione di una struttura di mercato improntata sul principio di indifferenza di controparte e, conseguentemente, di un sistema di garanzia, fatturazione e regolazione dei pagamenti basato sul GME quale controparte centrale, consente di eliminare completamente il rischio di controparte esistente in capo agli operatori e derivante dall eventuale mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dalla conclusione dei contratti sul mercato. Con l introduzione della controparte centrale, il mercato diviene totalmente anonimo a tutto vantaggio della trasparenza e della formazione economicamente efficiente del prezzo dei Certificati Verdi. Inoltre, comporta una semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalla partecipazione al mercato organizzato; gli operatori, infatti, hanno un unico soggetto il GME con cui relazionarsi. I venditori emettono una sola fattura nei confronti dell acquirente GME, mentre, dal lato opposto, gli operatori acquirenti effettuano un unico pagamento a favore del GME a titolo di deposito a garanzia totale degli acquisti. Successivamente, alla conclusione delle transazioni di mercato, gli operatori acquirenti ricevono un unica fattura dal GME. Secondo le previsioni della Disciplina del Mercato Elettrico, il GME organizza un book di negoziazione, per ciascun anno di validità dei Certificati Verdi ammessi alla contrattazione, il quale presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. Da luglio 2007 la contrattazione di CV è stata estesa ai Certificati Verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'art.1 comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (idrogeno e cogenerazione abbinata a teleriscaldamento). Le contrattazioni sul Mercato dei CV avvengono secondo modalità di negoziazione continua; questo significa che durante le sessioni di contrattazione, che si svolgono almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti 21, gli operatori possono inserire in maniera continua le proprie proposte di acquisto o vendita 22. Al momento dell inserimento, le proposte di acquisto vengono ordinate secondo un ordine decrescente di prezzo, mentre le offerte di vendita secondo un ordine crescente di prezzo; in caso di prezzo uguale, viene attribuita priorità alla proposta di acquisto/vendita inserita prima. La quantità minima negoziabile è pari ad 1 CV. Gli operatori possono immettere sul mercato proposte di vendita solo in relazione ai certificati posseduti - e quindi iscritti nel conto- 17 Il modulo di domanda di ammissione è disponibile sul sito web del GME 18 Il contratto di adesione è disponibile sul sito web del GME 19 Elenco degli operatori ammessi al mercato, consultabile sul sito internet (sezione Mercati per l ambiente/certificativerdi/elenco operatori). 20 Decreto del Ministero sviluppo economico del 17 settembre 2008, pubblicato sul suppl. ord. n. 233 alla g.u. n. 243 del 16 ottobre Le sessioni per le contrattazioni sul Mercato dei CV sono intensificate in corrispondenza del periodo immediatamente precedente alla data entro la quale si deve ottemperare all obbligo previsto dal d.lgs industria, commercio e artigianato 79/1999, prevista per il 31 marzo di ogni anno (art. 6, d.m. industria, commercio e artigianato. 11 novembre 1999). Le sessioni si svolgono secondo un calendario predefinito, fissato dalle DTF, pubblicato sul sito internet 22 Gli operatori devono indicare l anno di validità dei certificati, la quantità dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh. VADEMECUM DEI MERCATI PER L AMBIENTE 19

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