winy maas /MVRDV una iniziativa con il patrocinio di: DPTA Dipartimento di Pianificazione Tecnologia Design

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "winy maas /MVRDV una iniziativa con il patrocinio di: DPTA Dipartimento di Pianificazione Tecnologia Design"

Transcript

1

2 winy maas /MVRDV una iniziativa con il patrocinio di: DPTA Dipartimento di Pianificazione Tecnologia Design

3 SOMMARIO AMMINISTRAZIONE Le tecniche per tutelare e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale di Massimiliano Di Pace... 5 Il trattamento IVA nelle intermediazioni B2B: casi pratici relativi a beni mobili di Najdat Al Najjari SOCIETÀ Il risk management ed il ricorso a forme di assicurazione di Teresa Perrozzi FINANZA & CREDITO Imprese e territorio: attività dei confidi in Italia di Amedeo De Luca Sei milioni per incentivare modelli e disegni industriali di Tania Salucci Aiuti finanziari alle imprese start-up di Salvatore Zarbo L evoluzione del commercio elettronico: incasso, pagamento e nuovi mercati di Gabriele Toma CONTROLLO DI GESTIONE La gestione delle risorse umane di progetto di Rocco Corvaglia e Filippo M. Corvasce La comunicazione organizzativa nelle imprese: aspetti operativi di Renzo Pravisano Budget e budgeting: dai numeri alla motivazione di Vinicio Sandrin

4 SOMMARIO Casi pratici di Business Plan: E-Cig Shop di Antonio Ferrandina AGENDA Settembre Ottobre INDICE Indice analitico Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) Indirizzo Internet Direttore Responsabile Giulietta Lemmi Redazione Michaela Ventrella, Anna Marazzi Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, Corsico (MI) Tel. 02/ Stampa GECA s.p.a. - Via Magellano, Cesano Boscone (MI) PUBBLICITÀ: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto Varese tel. 0332/ fax 0332/ info@db-consult.it Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 589 del 5 novembre 1994 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n Redazione Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione rivista.pmi.ipsoa@wki.it sito internet: Casella postale Milano telefono (02) telefax (02) Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio Clienti: tel servizioclienti.ipsoa@wki.it - Italia abbonamento annuale: E 172,00 Estero abbonamento annuale: E 344,00 Richiesta di abbonamento scrivere o telefonare a: IPSOA, Servizio Clienti, Casella postale Milano Telefono Fax Forma di pagamento versare l importo sul c.c.p. n intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi, Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori (indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l anno dell abbonamento), oppure inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella postale Milano telefono (02) telefax (02) Servizio risposta automatica: telefono (02) Prezzo copia: E 18,00 Arretrati: prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Egregio Abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), o inviando un Fax al numero:

5 A AMMINISTRAZIONE Marchio e brevetto Le tecniche per tutelare e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale di Massimiliano Di Pace Nei bilanci di molte società sono indicati nell attivo le attività immateriali, tra le quali svolgono un ruolo importante i diritti di proprietà intellettuale. Questi diritti spesso non sono adeguatamente valorizzati e tutelati dalle Pmi, sia perché queste operazioni richiedono competenze giuridiche e procedurali non indifferenti, spesso non alla portata di piccoli operatori, sia perché non si ha sempre consapevolezza della loro importanza e del loro valore economico, essendo elementi effettivamente difficili da valutare. Con questo articolo si punta a richiamare le principali caratteristiche dei diritti di proprietà intellettuale, e le regole fondamentali che li regolamentano, illustrando per ultimo le misure dell UE in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che sono destinate proprio alle Pmi europee. A questo proposito si ricorda che i diritti di proprietà intellettuale più importanti sono: I diritti di proprietà intellettuale 1) il brevetto (patent); 2) il diritto d autore (copyright); 3) il marchio commerciale (trademark); 4) l indicazione geografica tipica (geographical indication); 5) il disegno industriale (industrial design). Si analizzeranno solo i brevetti ed i marchi, che tra l altro sono sottoposti ad un unico ufficio, ossia l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm). Il brevetto Il contenuto del brevetto Il brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento di un invenzione. Le invenzioni possono riguardare i prodotti oiprocessi produttivi, e devono caratterizzarsi per la novità e la possibilità di impiego a livello industriale. Il diritto esclusivo si riferisce sia alla produzione, sia alla commercializzazione, e dura per un periodo di 20 anni, che decorrono dalla data del deposito della domanda di brevetto, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al mantenimento in vita del brevetto. Il brevetto è un diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato, o più Stati (aree regionali, come l UE). 5

6 A AMMINISTRAZIONE Le finalità del brevetto Vi possono essere diverse ragioni per richiedere un brevetto: La richiesta 1) acquisizione di una solida posizione di mercato: un brevetto attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo per inibire a terzi l uso commerciale dell invenzione brevettata. Se l azienda è titolare di un brevetto per un invenzione, essa potrà escludere dal mercato, con riferimento a quella determinata invenzione, eventuali aziende concorrenti; 2) profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d uso del brevetto, o dalla sua vendita: il titolare di un brevetto può cederne l uso o la proprietà a terzi in cambio di un compenso (es. pagamento di una royalty), in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa. La vendita di un brevetto implica il trasferimento della proprietà, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell invenzione brevettata a specifiche condizioni; 3) diminuzione dei rischi di contraffazione: con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare la medesima invenzione, ed anche ridurre le possibilità di violare i propri diritti al momento della commercializzazione dei prodotti; 4) maggiori possibilità di ottenere finanziamenti: la proprietà di brevetti (o anche la licenza d uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie dagli operatori bancari; 5) contribuire all immagine positiva dell azienda: un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell azienda. La procedura per l acquisizione del brevetto L acquisizione di un brevetto è un operazione lunga e complessa, che richiede anche l attivazione di specifiche procedure. Il punto di partenza è la ricerca sullo stato dell arte esistente nel settore in cui si inserisce l invenzione. Con oltre 40 milioni di brevetti concessi in tutto il mondo, e milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l attuale stato dell arte, ci sono evidenti rischi che l invenzione non risulti nuova, e pertanto, non brevettabile. Occorre quindi rivolgersi ad operatori specializzati, che verifichino nelle banche dati lo stato di avanzamento in un particolare settore produttivo. Esiste comunque un motore di ricerca presso il sito internet del Wipo (World Intellectual Property rights), rintracciabile all indirizzo che consente di fare delle ricerche su 18 milioni di brevetti. A questo scopo occorre avere le idee chiare a quale settore si riferisce la propria invenzione, visto che esistono 8 sezioni, divise in 120 classi, 628 sottoclassi, e gruppi tematici. Dopo aver individuato l ambito settoriale dell invenzione, e compiuto una ricerca sullo stato dell arte esistente, ed aver quindi deciso di proteggere la propria invenzione, è necessario predisporre una domanda di brevetto da inoltrare all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm), che è gestito dalla Direzione generale Lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo economico. La domanda deve comprendere una descrizione completa dell invenzione, le rivendicazioni sulle quali si fondano lo scopo e le finalità del brevetto, i relativi disegni, se necessari, la designazione dell inventore, ed un riassunto che ha unicamente finalità di informazione tecnica. È possibile effettuare un deposito on line anche presso le Camere di Commercio. 6

7 A AMMINISTRAZIONE Pure questa fase iniziale della procedura può essere affidata ad un esperto di proprietà industriale. Presentata la domanda, tutto è in mano all ufficio del brevetto, che provvede a svolgere le seguenti fasi: Ufficio del brevetto a) esame formale: l ufficio brevetti esamina la richiesta per assicurarsi che la stessa contenga tutti i requisiti amministrativi e formali richiesti (es. tutta la documentazione relativa deve essere acclusa e le tasse devono essere state regolarmente pagate); b) ricerca: ogni domanda di brevetto per invenzione è soggetta ad una ricerca di anteriorità (ossia di verifica della sua novità) effettuata dall Ufficio Europeo dei Brevetti. I risultati della ricerca vengono comunicati al titolare della domanda, il quale può decidere se ritirarla, o richiedere che l Ufficio proceda con l esame (pagando quindi un ulteriore tassa); c) esame sostanziale: in questa fase ci si assicura che la domanda di brevetto soddisfi i requisiti di brevettabilità. Infatti, l Uibm deve accertare che si sia di fronte ad un invenzione brevettabile, e che la domanda sia relativa ad una sola invenzione. L Uibm non verifica il funzionamento effettivo del nuovo prodotto o del nuovo processo produttivo. I risultati dell esame sono inviati per iscritto al richiedente, al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l esame; d) pubblicazione: la domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, chiedere che la domanda venga pubblicata in modo anticipato; in tale caso la domanda è pubblicata non prima di 90 giorni dal deposito; e) concessione: se la procedura di concessione si conclude positivamente, l Ufficio brevetti concede il brevetto, ed emette il relativo certificato di concessione. I costi della procedura per l acquisizione del brevetto Il costo per la domanda di brevetto è di 500 euro, che vanno poi incrementati di altri 1.400, in caso di concessione del brevetto. Vi sono altri importi da pagare, che dipendono dalle modalità di trasmissione della documentazione e dalla dimensione della documentazione che descrive l invenzione. Se la descrizione (inclusi i disegni) è consegnata in modalità telematica, allora il costo è di soli 50 euro, mentre nel caso in cui la documentazione è fornita in formato cartaceo, si va da 120 euro (se la descrizione è contenuto in massimo 10 pagine) a 600 euro (più di50 pagine). Vi sono poi dei diritti per mantenere in vita il brevetto, che scattano dal quinto anno, e aumentano con la progressione di anni (60 euro per il quinto anno, 650 dal quindicesimo anno fino al ventesimo). Il marchio Il contenuto del marchio Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, prodotti o distribuiti da un impresa, da quelli delle altre aziende. Oggetto di registrazione Possono costituire oggetto di registrazione, come marchio d impresa, tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. 7

8 A AMMINISTRAZIONE Non registrabili Non è un obbligo Protezione Non possono invece essere oggetto di registrazione come marchio, se il segno ha una delle seguenti caratteristiche: 1) è privo di carattere distintivo; 2) serve unicamente per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio; 3) è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente, o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; 4) è contrario all ordine pubblico o al buon costume; 5) è di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio. Altri impedimenti assoluti alla registrazione possono essere legati alla forma dei prodotti, all origine delle bevande alcoliche, dei prodotti agricoli e degli alimenti, e ad alcuni emblemi ufficiali (es. la bandiera di un paese). Nei casi in cui il marchio è privo di carattere distintivo, o serve a designare la specie, la qualità, la quantità, dei prodotti o dei servizi, o è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente (cd. volgaris rationae), o nel commercio, l obiezione può essere superata se si dimostra che il marchio ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto, a seguito dell uso che ne è stato fatto (cd. secondary meaning). I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli 1. È richiesto il consenso in quanto l utilizzo del ritratto come marchio potrebbe comportare problemi giuridici di vario genere al titolare dei diritti sulla immagine (es. violazione del diritto alla personalità, all identità, alla reputazione, alla privacy, al diritto d autore). Le finalità del marchio Fermo restando che non è obbligatorio registrare un marchio, tuttavia è nell interesse dell impresa farlo, perché solo la registrazione attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l uso non autorizzato del marchio da parte di terzi. Infatti, la registrazione del marchio offre una protezione in caso di conflitto con un marchio identico o simile. D altronde la principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un prodotto (sia esso un bene o un servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da aziende concorrenti. I marchi, quindi, svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell impresa, contribuendo all affermazione dell immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore. Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale per la maggior parte delle imprese, e per alcune di esse, può addirittura costituire il bene di maggior valore. La procedura per la protezione del marchio Dato il valore dei marchi e l importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto, è fondamentale proteggere i marchi in tutti i Paesi di esportazione dei propri prodotti. 1 In loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 8

9 A AMMINISTRAZIONE La protezione di un marchio può essere ottenuta in Italia attraverso la registrazione presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm). La legge precisa che può ottenere una registrazione per marchio d impresa chi lo utilizza, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti, o nella prestazione di servizi della propria impresa, o di imprese di cui abbia il controllo, o che ne facciano uso con il suo consenso. Pertanto, la domanda di registrazione può essere fatta prima di aver utilizzato il marchio, ma, una volta registrato, a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del suo titolare, o con il suo consenso, entro 5 anni dalla registrazione. La domanda va presentata presso la Camera di Commercio, dove ha sede l impresa, oppure presso l Uibm, che, in ogni caso, dovrà trasmetterla necessariamente alla Camera di Commercio competente per territorio. Marchio e ragione sociale È utile precisare che la registrazione di un impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio. Nome commerciale e marchio d impresa sono due concetti ben distinti. Il nome commerciale è la denominazione completa dell impresa, e ne permette l identificazione. Il marchio, invece, è ilsegno che contraddistingue i prodotti di un impresa. Un impresa può possedere diversi marchi, oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. L uso dei simboli 1 e TM, e simili, accanto ad un marchio non è obbligatorio, e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Marchio registrato Può però rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali contraffattori. Il simbolo 1 è utilizzato per marchi registrati, mentre il simbolo TM denota l utilizzo di un segno quale marchio. A tal proposito, è da notare che l art. 127 del Codice sulla proprietà intellettuale prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Marchio e Internet L utilizzo dei marchi in Internet ha sollevato una serie di criticità dovute alla territorialità dei diritti legati ad un marchio, essendo i marchi protetti solo nel Paese o nell area (es. UE) in cui sono stati registrati, ed al carattere globale della rete Internet. Tutta una serie di problematiche possono essere generate in caso di conflitto fra persone o imprese che dispongono legittimamente di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili, in Paesi differenti. La legislazione in questo campo è ancora in evoluzione, e le soluzioni adottate sono spesso diverse da Paese a Paese. Va però segnalato che i nomi di dominio utilizzati per trovare i siti web un azienda, secondo la legge e la giurisprudenza consolidata, possono essere utilizzati solo dai titolari dei marchi. In altre parole la registrazione in malafede del marchio di un altra impresa o persona come nome di dominio rappresenta una violazione dei diritti legati al marchio (il cosiddetto cybersquatting), e può dar luogo all ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio, o addirittura al pagamento di danni o di multe molto elevate. 9

10 A AMMINISTRAZIONE Gli strumenti per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale Concluso il richiamo delle principali informazioni su brevetti e marchi, è il caso di completare questa analisi con il richiamo degli strumenti messi a disposizione dall UE per le Pmi europee in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Il punto di partenza è il portale europeo per le piccole e medie imprese, raggiungibile all indirizzo Sul lato sinistro della home page vi sono varie voci, tra cui Innovazione, ricerca e diritti d autore. Cliccato sul link, e scorrendo verso il basso la pagina, si trova una serie di iniziative, sotto la voce Proprietà intellettuale, che meritano di essere considerate. Le iniziative sono le seguenti: La protezione dei diritti 1) portale transatlantico sui DPI (diritti di proprietà intellettuale): si tratta di un sito web in inglese che incoraggia e agevola l accesso ad un ampia gamma di risorse relative ai diritti di proprietà intellettuale per le Pmi che si trovano su entrambe le sponde dell Atlantico. Tali risorse sono state sviluppate da diverse agenzie e programmi governativi degli Stati Uniti e dell Unione europea; si tratta di un sito di particolare interesse in quanto sono indicati anche i link per Expert advice, e navigandoci dentro è difficile non trovare una risposta alle proprie esigenze conoscitive; 2) la pagina web dell UE sulla proprietà intellettuale (solo in inglese, francese o tedesco): si tratta di una fonte di informazione ad alto contenuto esplicativo, che è utile per approfondire le tematiche legate ai diritti di proprietà intellettuale (Ipr in inglese e Dpi in italiano); 3) la pagina web dell UE sulla difesa dalla contraffazione (solo in inglese, francese o tedesco): è una sezione informativa per imparare a tutelare i propri diritti, attraverso la collaborazione con le amministrazioni doganali. Questa pagina dà accesso a un manuale e ai moduli di iscrizione online per le operazioni doganali; 4) la pagina web dell UE sulla tutela della proprietà intellettuale: è una punto di partenza per la registrazione a livello europeo dei diritti di proprietà intellettuale; 5) helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale: si tratta di un servizio gratuito dell UE che fornisce agli utenti le risposte alle domande sulla proprietà intellettuale, mediante posta elettronica o attraverso le risorse on line; 6) China IPR SME helpdesk: questo servizio dell UE, fornito in collaborazione con la Cina, assicura informazioni, consulenza e formazione gratuite alle piccole imprese europee, coadiuvandole nella tutela e nell applicazione dei propri diritti sulla proprietà intellettuale in Cina; 7) Strumenti DPI per le piccole imprese: è una pagina, contenente una tabella, che riassume (consentendone l accesso con il link) tutti gli strumenti on line dell UE per le imprese, riguardante i diritti di proprietà intellettuale. Conclusioni L attuale crisi economica richiede la necessità di affrontare in modo più attento la gestione dell impresa. In questo ambito uno sforzo teso a valorizzare alcuni elementi intangibili dell azienda, precedentemente trascurati, o non valorizzati pienamente, quali i diritti di proprietà intellettuale, può costituire una utile risposta (anche se non l unica) alla difficile situazione congiunturale. Tra l altro va ammesso che è un peccato che diversi servizi dell UE, per di più gratuiti, non vengano utilizzati per una loro mancata conoscenza. In questa ottica il presente articolo intende contribuire a questo gap di conoscenza. 10

11 A AMMINISTRAZIONE Beni mobili Il trattamento IVA nelle intermediazioni B2B: casi pratici di Najdat Al Najjari - GLAWBE Associated Attorneys - Venezia Il concetto di intermediazione tra norme civilistiche e regole fiscali L intermediazione è un concetto che non trova definizione né all interno del Codice civile né all interno del D.P.R. n. 633/1972 anche se nel corpo del citato decreto il riferimento ai c.d. servizi di intermediazione si rinviene - ad esempio - nell art. 7sexies comma I lett. a) e nell art. 9 comma I n. 7). È quindi necessario chiedersi se l intermediazione sia qualcosa di diverso rispetto ai servizi tipizzati in forme canoniche (quali ad esempio i servizi derivanti da contratto di agenzia o mandato) oppure sia un concetto ampio che può ricondursi tanto ai servizi caratteristici dei contratti tipici quanto ad altri servizi non inquadrabili in figure negoziali codificate all interno dell ordinamento. Definizione Come vedremo, nel concetto di intermediazione confluiscono tutte le prestazioni rese da soggetti che, a vario titolo, intervengono nel flusso della circolazione dei beni o dei servizi e che tali prestazioni - sotto il profilo IVA - devono essere inquadrate in maniera unitaria. In assenza di una definizione normativa, il concetto di intermediazione dovrà essere ricostruito sulla base dei dati a disposizione dell interprete al fine di poter verificare la riconducibilità ad un unica categoria - sotto il profilo dell inquadramento IVA - di tutta una serie di prestazioni di servizi a volte riconducibili nell alveo di uno schema negoziale tipizzato, altre volte no. Ai fini che qui interessano pare opportuno partire dall analisi dell istituto della mediazione: sul tema, stante anche in tal caso l assenza di una definizione normativa 1, si confrontano due opposte teorie. Secondo la prima, attualmente prevalente, la mediazione ha natura contrattuale e sarebbe costituita da un contratto unilaterale con obbligazioni a carico del solo proponente 2 : in tal caso il soggetto beneficiario del servizio offerto dal mediatore si obbligherebbe a rimborsare allo stesso le sole spese sostenute in caso di mancata conclusione dell affare ovvero a corrispondere la provvigione promessa in caso di esito positivo dello stesso. Una seconda dottrina distingue due differenti figure di mediazione: quella tipica e quella atipica. In particolare, secondo un autorevole ricostruzione 3, la figura della mediazione tipica sarebbe priva di qualsiasi valenza negoziale e i reciproci obblighi e diritti insorgerebbero tra le 1 Il Codice Civile non offre la definizione di mediazione ma, all art. 1754, fornisce quella di mediatore che viene qualificato come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 2 Il contatto con obbligazioni del solo proponente è previsto e disciplinato dall art c.c. 3 Si veda Carraro, La mediazione. 11

12 A AMMINISTRAZIONE parti semplicemente per effetto dalla loro messa in relazione ad opera dell intermediario, a prescindere da qualsiasi altro elemento. La mediazione negoziale atipica - che avrebbe invece natura negoziale - si fonderebbe su un contratto a prestazioni corrispettive il quale potrebbe coinvolgere anche soltanto una delle figure interessate alla conclusione dell affare 4 o addirittura un terzo 5 : detta mediazione si considererebbe conclusa soltanto al buon fine dell affare considerato. La mediazione Prestazione di servizi A prescindere dalla teoria di riferimento, i tratti caratterizzanti la mediazione sono da individuare nell esistenza di più parti interessate alla conclusione di un affare e nell attività di facilitazione delle relazioni - ovvero di vera e propria ricerca o creazione di opportunità - esercitata da un soggetto terzo rispetto all affare (il mediatore, appunto) il quale, per i servizi resi, ha diritto a ricevere un compenso. Ne consegue che la mediazione può ricomprendere attività caratteristiche di altre figure negoziali nelle quali si individui l interposizione di un soggetto nella circolazione di beni o servizi, costituendo una figura ampia e destinata a comprendere fattispecie diverse tra loro. Fatte queste premesse è quindi da condividere la definizione dell intermediazione - fornita da autorevole dottrina - secondo la quale la nozione di intermediazione va riferita a tutte le ipotesi contrattuali che comportano comunque una interposizione nella circolazione dei beni e servizi, tra le quali rientrano ad esempio i contratti di mandati, di agenzia, di mediazione ecc. 6. L intermediazione di cui tratta la normativa fiscale pare quindi essere un concetto derivato dalla nozione civilistica di mediazione, opportunamente allargato al fine di poter comprendere tutte quelle attività di prestazione di servizi - anche non strettamente afferenti a figure negoziali tipiche - che si concretano quando un soggetto si interpone tra altri soggetti nella conclusione di un determinato affare. Si legga ora la disposizione dell art. 3 I comma del D.P.R. n. 633/1972 il quale definisce il concetto di prestazioni di servizi : la norma citata afferma che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Manca nella norma il riferimento al concetto di intermediazione: da quanto sopra esposto è tuttavia agevole ricavare che in tutti i casi in cui la prestazione del soggetto interposto sia configurabile - alternativamente - come prestazione caratteristica di un contratto di agenzia o di mandato ovvero, in assenza di una qualificazione tipizzata, come prestazione di intermediazione, si tratterà di una prestazione di servizio. Eccezione a tale regola - che appare di portata generale - è la previsione di cui all art. 3 comma 4, lett. h) D.P.R. n. 633/1972 laddove si prescrive che (...) non sono considerate prestazioni di servizi (...) h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3 del secondo comma dell art. 2 (...). Il contratto di commissione appartiene sotto il profilo civilistico alla famiglia dei mandati 7 :ne consegue che agli effetti fiscali - secondo quanto stabilito dall art. 3 comma 1, D.P.R. n. 4 È la cosiddetta mediazione unilaterale: la ammettono Cassazione, s.n. 5982/81, s.n. 5431/80, s.n. 3531/80; nella giurisprudenza di merito si vedano Pretura di Monza, ordinanza 13/04/ Per la mediazione a favore di terzo si veda Cassazione, s.n /02. 6 Mandò, Manuale dell Imposta sul Valore Aggiunto, IPSOA WKI pag Art c.c.: Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. 12

13 A AMMINISTRAZIONE 633/ le relative prestazioni dovrebbero essere qualificate come servizi : il comma 4 citato introduce, peraltro, un ipotesi derogatoria riconducendo le prestazioni di cui al contratto di commissione a cessioni di beni anziché prestazioni di servizi. La circostanza è confermata dalla lettura dell art. 2 comma II n. 3) D.P.R. n. 633/1972: (...) Costituiscono inoltre cessioni di beni (...) 3) i passaggi dal committente al commissionario io dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione. Dette operazioni pertanto, ai fini IVA, saranno tassate quali cessioni di beni e non come prestazioni di servizi, con ogni conseguenza in merito alle regole applicabili. Le intermediazioni nelle cessioni di beni Chiarito quindi che nel concetto di intermediazione rientrano tutte le ipotesi contrattuali che comportano comunque una interposizione nella circolazione dei beni e servizi passiamo ora ad una rapida disamina di alcuni aspetti connessi alla relativa disciplina IVA. Il caso più caratteristico di intermediazione nella cessione di beni è quello che si configura all interno di un rapporto di agenzia. Tralasciando i numerosi e spesso complicati aspetti civilistici che attengono a questa tipologia contrattuale ci soffermiamo ora sulla relazione tra agente e mandante ai fini del trattamento IVA della fattura emessa dall agente. La prestazione di agenzia - non rientrando nelle previsioni derogatorie di cui agli artt. 7quater e seguenti D.P.R. n. 633/ viene considerata un servizio generico e pertanto disciplinata, sotto il profilo territoriale, dalla disposizione di cui all art. 7ter D.P.R. n. 633/ Ne consegue che - in ipotesi di prestazioni di servizio business to business - la territorialità dell operazione si manifesterà geneticamente presso la sede del committente [art. 7ter comma I lettera a) D.P.R. n. 633/1972]; conseguentemente il soggetto passivo IVA nazionale che agisca quale mandante sarà tenuto ad integrare le fatture ricevute da prestatore comunitario ovvero, in applicazione dell art. 17 comma II D.P.R. n. 633/1972, ad emettere autofattura per le prestazioni rese da un agente extra comunitario. Le operazioni oggetto di intermediazione, a propria volta, possono essere, ad esempio, operazioni imponibili (si pensi, ad esempio, al caso in cui l operazione intermediata si consideri effettuata all interno dello Stato), non imponibili (si pensi al caso delle esportazioni o delle cessioni intracomunitarie), non soggette ad imposta (si ipotizzi un operazione priva del requisito territoriale), effettuate senza pagamento dell imposta (si pensi ad operazioni relative a beni in deposito ai sensi dell Art. 50bis D.L. n. 331/ 1993) o esenti. Le ipotesi Ci si chiede quali siano - e se vi siano - conseguenze in merito al trattamento IVA della fattura dell intermediario in funzione del regime applicabile all operazione principale. Ipotizzando che il mandante sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano - è necessario distinguere le seguenti ipotesi: 1) l agente è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; 2) l agente è un soggetto passivo UE; 3) l agente è un soggetto passivo extra UE. CASO 1 Secondo la regola generale il prestatore di servizi residente nel territorio dello Stato emetterà nei confronti del proprio mandante - per le prestazioni di intermediazione relative a beni mobili - una fattura con IVA. 13

14 A AMMINISTRAZIONE Se l operazione intermediata riguarda beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3 nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori dal territorio della Comunità; (...) [art. 9 comma I n. 7) D.P.R. n. 633/1972] egli emetterà invece - in applicazione della norma da ultimo citata - una fattura non imponibile. CASO 2 Il prestatore di servizi UE il quale funga da intermediario per un mandante italiano emetterà una fattura senza IVA secondo le regole vigenti nel proprio Paese. Il mandante italiano provvederà obbligatoriamente all integrazione della stessa ai sensi dell art. 17 comma 2 secondo periodo D.P.R. n. 633/1972. Qualora l operazione intermediata rientri nelle categorie del citato art. 9, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 633/1972, l integrazione della fattura avverrà con l indicazione non imponibile. CASO 3 Il prestatore di servizi extra UE il quale funga da intermediario per un mandante italiano emetterà una fattura (o documento equivalente) secondo le regole vigenti nel proprio Paese. Il mandante italiano provvederà obbligatoriamente all emissione di autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2 primo periodo D.P.R. n. 633/1972. Qualora l operazione intermediata rientri nelle categorie del citato art. 9, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 633/1972, l autofattura conterrà l indicazione non imponibile. Sempre in applicazione della regola generale, l agente residente in Italia che effettui operazioni di intermediazione nei confronti di soggetti passivi residenti all estero sarà tenuto ad emettere fattura non soggetta ad imposta ai sensi dell art. 7ter, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 633/1972. Esame di alcuni casi pratici Intermediario tedesco DE procaccia ad Azienda italiana IT una vendita di beni che si trovano in Cina e devono essere spediti dalla Cina al Giappone. DE emette nei confronti di IT una fattura senza esporre l IVA tedesca. Al ricevimento della stessa IT provvede all integrazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.L. n. 331/1993 con l indicazione del titolo di non imponibilità (art. 9 comma 1, n. 7 D.P.R. n. 63/1972). L operazione intermediata, infatti, non si considera effettuata nel territorio dello Stato e si considera invece effettuata fuori dal territorio dell Unione Europea. Intermediario francese FR segnala ad Azienda italiana IT un cliente che acquista beni custoditi all interno di un deposito IVA. I beni non vengono estratti dal deposito quindi l operazione di cessione, ai sensi dell art. 50bis, comma 4, lett. e) del D.L. n. 331/1993, viene effettuata senza pagamento dell imposta. FR emetterà fattura senza IVA secondo le norme fiscali vigenti in Francia. IT provvederà all integrazione della fattura di FR ai sensi degli artt. 46 e 47 D.L. n. 331/1993 assolvendo ai propri obblighi cartolari mediante la doppia registrazione della fattura integrata. Ciò in quanto i beni custoditi in deposito IVA non rientrano nell elenco di cui all art. 9 comma 1, n. 7), D.P.R. n. 633/1972: essendo fuori dai casi previsti dalla deroga trova applicazione la regola generale. Intermediario egiziano EG segnala ad Azienda italiana IT un cliente russo RU che acquista beni custoditi all interno di un deposito IVA. I beni sono inviati da IT a RU immediatamente a seguito della segnalazione. 14

15 A AMMINISTRAZIONE Il caso proposto fa riferimento a beni che, al momento della loro cessione, si trovano nel territorio dello Stato ancorché custoditi all interno di un deposito IVA. Per effetto della cessione i beni stessi sono inviati a cura del cedente fuori dal territorio della Comunità Europea: la cessione realizza quindi un esportazione. Ne consegue pertanto che IT - a fronte della nota di EG - dovrebbe emettere, in applicazione del combinato disposto degli artt. 17 comma II e 9 comma 1, n. 7) D.P.R. 633/1972, autofattura non imponibile. Sul punto va chiarito quanto segue. La norma di cui al citato art. 9, comma 1, n. 7 D.P.R. n. 633/1972 consente che i servizi di intermediazione siano considerati non imponibili se riferiti - tra l altro - a beni in esportazione. Al fine di poter godere del beneficio della non imponibilità il servizio di intermediazione deve quindi considerarsi effettuato soltanto dopo che i beni oggetto dell intermediazione stessa sono stati vincolati al regime doganale ammesso al beneficio (nel caso di specie, l esportazione). Effettuazione della prestazione Poiché ai sensi dell art. 6 comma 3 D.P.R. n. 633/1972 la prestazione di servizio si considera effettuata all atto del pagamento ovvero al momento dell emissione della fattura - se anteriore - è necessario che IT si accerti che la data di vincolo delle merci al regime dell esportazione sia anteriore a quella dell effettuazione dell operazione di intermediazione la quale si riterrà effettuata - come sopra precisato - al momento del pagamento del servizio o, se anteriore, a quello dell emissione della fattura. Pertanto se il pagamento del servizio di intermediazione (ovvero la relativa fattura) avviene prima del vincolo delle merci oggetto di intermediazione al regime dell esportazione IT non sarà più legittimato ad emettere un autofattura non imponibile ma dovrà obbligatoriamente emettere un autofattura con applicazione dell imposta. Agente inglese UK segnala ad Azienda italiana IT una vendita di beni mobili che si trovano in Inghilterra. Il compratore è un soggetto passivo inglese UK(1). Nel caso in esame la cessione tra IT e UK(1) non costituisce una cessione intracomunitaria in quanto i beni non vengono trasferiti da uno Stato membro all altro. Il presupposto territoriale relativo alla cessione di beni si realizza interamente in Inghilterra. Per quanto la fattura dell intermediario UK egli sarà tenuto ad emettere nei confronti di IT una fattura senza applicazione dell imposta; IT provvederà all integrazione della stessa ai sensi dell Art. 17 comma II D.P.R. n. 633/1972 con applicazione dell imposta. Ciò in quanto l operazione intermediata non rientra tra le deroghe previste dall art. 9, comma 1, n. 7). Intermediario sloveno SI (non commissionario) tratta l acquisto di una partita di materia prima a favore di una Società italiana IT. I beni si trovano in Germania e - a seguito di successiva cessione da parte di IT - devono essere inviati per la loro trasformazione in Belgio. Il soggetto sloveno SI dovrà emettere nei confronti di IT una fattura senza applicazione dell IVA. IT, al ricevimento della stessa, provvederà all integrazione ai sensi dell art. 17 comma 2, con applicazione dell imposta. Ciò in quanto, anche nel caso di specie, non si realizzano le condizioni previste dall art. 9 comma 1, n. 7) per poter beneficare della non imponibilità: i beni infatti non sono vincolati al regime dell importazione, dell esportazione o del transito. Ne consegue che l operazione di intermediazione torna a seguire la regola generale. 15

16 A AMMINISTRAZIONE Intermediario russo procaccia ad azienda italiana IT una vendita di beni ad un cliente Francese FR. I beni si trovano in Italia e FR chiede che gli stessi vengano consegnati direttamente ad un proprio cliente sempre residente in Italia. L operazione intermediata da RU è una cessione che, sotto il profilo IVA, è interna al territorio dello Stato italiano. Infatti, pur intercorrendo la cessione tra soggetti residenti in due Stati membri diversi, i beni non vengono trasferiti dal territorio di uno Stato membro all altro e non si realizzano quindi tutti i presupposti richiesti dall art. 41 D.L. n. 331/1993 per potersi parlare di cessione intracomunitaria. L operazione sarà quindi fatturata da IT a FR con applicazione dell IVA nazionale. Parimenti IT - secondo quanto prescritto dall art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/ dovrà emettere autofattura con applicazione dell IVA con riferimento alle prestazioni di intermediazione rese a suo favore da RU. Conclusioni Le operazioni di intermediazione business to business relative alle cessioni di beni mobili sono considerate servizi generici e come tali attratte nella regola territoriale di cui all art. 7ter D.P.R. n. 633/1972. Esse vengono assoggettate ad IVA o direttamente dal soggetto passivo (se residente nel territorio dello Stato e quindi destinatario dell obbligo di emissione della fattura e correlativamente del relativo debito d imposta) o dal committente in applicazione dell art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (tramite autofattura o integrazione, in dipendenza del fatto che il prestatore del servizio sia residente in uno Stato membro o in un Paese extracomunitario). Dette operazioni di intermediazione, se relative alle operazioni di cui all art. 9, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 633/1972, vengono considerate servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili. Ne consegue pertanto che la relativa fattura, se emessa direttamente dal soggetto passivo, sarà emessa in regime di non imponibilità, richiamando la citata norma. Qualora invece l obbligo cartolare incomba sul committente del servizio in applicazione dell art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, questi provvederà ad effettuare l integrazione della fattura o ad emettere autofattura per il servizio ricevuto avendo cura di specificare che si tratta di documento non imponibile ai sensi dell art. 9, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 633/

17 S SOCIETÀ Rischio Il risk management ed il ricorso a forme di assicurazione di Teresa Perrozzi - Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Ufficiale dei Conti La definizione di risk management Con il termine risk management (gestione del rischio) ci si riferisce all insieme di processi attraverso cui un azienda identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi legati ad un determinato processo produttivo. Gestire i rischi Chi si assicura Una gestione consapevole dei rischi (o risk management ) è fondamentale per aiutare l impresa a rafforzare strutturalmente la propria presenza sul mercato, la capacità di produrre reddito e la stabilità di bilancio. Se svolta in modo sistematico e strutturato, l attività di risk management consente all impresa di minimizzare le perdite, massimizzare l efficacia e l efficienza dei processi produttivi ed essere quindi meno esposta alle fluttuazioni dei mercati finanziari ed assicurativi. Con tale attività si intende quindi l insieme articolato di processi attraverso cui le aziende valutano dapprima la probabilità che si verifichi una determinata situazione e successivamente, il modo di evitarla, ridurne gli effetti, trasferirla a terzi o infine, in molti casi, accettarne in parte o totalmente le conseguenze, minimizzando gli impatti sull attività di impresa. Le piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 99% del tessuto imprenditoriale italiano, hanno minore percezione e sensibilità dei rischi rispetto alle grandi imprese; l investimento ed il premio di polizza sono spesso considerati da queste aziende solo come un costo e non come un investimento in sicurezza e protezione del proprio patrimonio e del business. Inoltre, la difficile congiuntura economica che le imprese stanno vivendo (in particolare quelle di piccole e medie dimensioni), la necessità di dover fronteggiare nuove sfide dovute sia alla globalizzazione dei mercati, sia al succedersi sempre più ravvicinato di momenti di crisi economica, alternati a momenti di crescita, non aiuta ad investire sulla propria sicurezza con la conseguenza che a causa di questa sottoassicurazione, aumenta spesso il rischio di default delle pmi italiane rispetto a quello dei competitor internazionali. Tale fenomeno si è andato consolidando nel tempo ed il quadro rappresentato dall ultimo rapporto Ania (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione), condotto tra il 2008 e il 2009 su un campione di imprese italiane con meno di 250 dipendenti, ne evidenzia la rilevanza. In particolare è emerso che: oltre il 70% delle Pmi dichiara di non assicurarsi come dovrebbe perché ritiene di avere una bassa esposizione ai rischi assicurabili (inoltre spesso nelle Pmi non c è la figura del risk manager, ovvero la persona che si occupa della gestione del rischio in azienda); il 10% degli imprenditori afferma che alcune coperture non gli sono mai state proposte; 17

18 S SOCIETÀ il 14% delle imprese è privo di un assicurazione contro il rischio di incendio, il tipo di rischio più diffusamente assicurato e la propensione ad assicurarsi contro questo rischio cresce con la dimensione delle imprese (la percentuale non assicurata tra le aziende con meno di 15 addetti supera il 20%); il 69% del totale delle imprese possiede un assicurazione contro il furto (64% per le imprese con meno di 15 addetti); il 33% è privo di assicurazione verso terzi e i dipendenti (il 42% per le imprese con meno di 15 addetti, mentre quasi il 90% è privo di assicurazione contro rischi ambientali). La prevenzione 18 Lo studio ha evidenziato, inoltre, forme di complementarietà tra la sottoscrizione di polizze assicurative e l adozione di misure di prevenzione dei rischi da parte dell impresa: in particolare, le imprese che sottoscrivono polizze assicurative adottano anche maggiori precauzioni per prevenire l insorgere dei rischi (ad esempio, per quanto riguarda il rischio incendi,con la dotazione di apposite apparecchiature per segnalare gli stessi) e per affrontarne le conseguenze con appositi accantonamenti monetari. È emerso inoltre che le imprese che hanno una maggiore copertura assicurativa ottengono dalle banche tassi più bassi e riescono ad ottenere credito da un numero maggiore di banche. Da un altro studio recentemente effettuato dall Osservatorio sul risk management nelle Pmi italiane, dal dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e dal Cineas, Consorzio universitario no-profit specializzato in cultura del rischio, che ha avuto come obiettivo quello di fotografare lo stato dell arte del risk management nelle piccole e medie aziende italiane (che si è basata su un campione di 427 aziende distribuite su tutto il territorio nazionale e appartenenti a tutti i settori dell economia), per capire quanto queste siano pronte ad affrontare e rispondere ai rischi in maniera adeguata, è emerso che le Pmi scontano ancora un notevole gap di arretratezza culturale in termini di prevenzione del rischio d impresa. Questo vale soprattutto per le moltissime imprese di piccole dimensioni, ovvero quelle per cui una novità regolamentare sfavorevole, una stretta creditizia o una tensione sul mercato dei cambi possono significare una vera e propria crisi che si affronta impreparati. Nello specifico, dall Osservatorio citato è emerso principalmente che: il 35% delle imprese italiane ha visto aumentare il proprio profilo di rischio negli ultimi cinque anni e il 25% ritiene che i rischi aumenteranno nei prossimi anni; una buona parte delle imprese, circa il 53%, percepisce comunque correttamente il rischio non solo come fonte di minaccia, ma anche come fonte di opportunità; solo l 1% delle imprese ha previsto, all interno della propria struttura, un addetto dedicato a tempo pieno alla gestione del rischio (l 11% si rivolge ad una figura esterna, mentre la maggior parte - 88%- assegna il compito ad una figura interna che si occupa del risk management a tempo parziale in quanto normalmente ricopre altri ruoli quale quello di Amministratore, il 28% o quello di Direttore Finanziario, il 26%); il 72% delle imprese adotta tecniche di risk managment da meno di 5 anni e solo il 13% da piu di 10 anni; inoltre, nel 28% dei casi il consiglio di amministrazione non è coinvolto nel processo del rischio: nel 43% esso definisce la strategia, mentre nel 27% monitora che l esposizione al rischio sia coerente con il profilo desiderato. Tra le varie tipologie di rischio, quello finanziario viene percepito come l area più critica (48%), seguito da quello operativo (35%); le stesse categorie di rischio, operativo (46%) e finanziario (41%), sono le categorie che assorbono maggiori risorse. L analisi effettuata ha poi evidenziato l evoluzione del profilo di rischio percepito dalle imprese nel passato, la situazione attuale e le aspettative per il futuro; il 17% degli intervin. 8-9/2013

19 S SOCIETÀ stati ritiene di avere un profilo di rischio alto, il 58% medio e il 25% basso. L incidenza delle imprese che negli ultimi 5 anni hanno visto aumentare il loro profilo è elevata (35%), così come quella che prevede un aumento nei prossimi anni (25%), mentre solo un modesto 5% ritiene che il profilo di rischio potrà ridursi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda le risorse investite nella gestione dei rischi, quasi nessuna delle aziende intervistate prevede di ridurre il proprio profilo di rischio nei prossimi tre anni, e tra quelle che prevedono un aumento del profilo di rischio, ben il 57% dichiara che gli investimenti in risk management cresceranno nel tempo. Andando ad analizzare le tecniche e gli strumenti che le Pmi adottano per la valutazione del rischio si rileva che sono poche le imprese che si sono dotate di procedure formali e standardizzate per le diverse fasi che compongono il processo di risk management. L 82% delle imprese formalizza meno di tre fasi su cinque e solo il 3% le formalizza tutte; altrettanto poche sono quelle che, indipendentemente dalle tecniche adottate, misurano la probabilità di accadimento (37%), mentre il 63% considera gli impatti finanziari dei rischi cui è esposto. Infine, dall analisi emerge quanto poco sia diffusa la cultura del rischio all interno delle aziende. Quasi nessuna azienda prevede iniziative di formazione rivolte a tutti i dipendenti, ma solo al top management (per il quale sono previsti corsi formazione ad hoc nel 17% dei casi, seminari nel 16% e workshop nel 19% dei casi) ed ai responsabili della gestione del rischio (per il quale sono previsti corsi formazione ad hoc nel 23% dei casi, seminari nel 15% e workshop nel 20% dei casi). Il 17% delle aziende dichiara di avere in programma per il futuro iniziative rivolte a tutti i dipendenti, il 32% iniziative rivolte solo al top management ed il 31% rivolte ai responsabili per la gestione del rischio. Il 35% delle imprese italiane ha visto aumentare il proprio profilo di rischio negli ultimi cinque anni mentre il 25% delle Pmi ritiene che i rischi aumenteranno nei prossimi anni. I processi di gestione del rischio ed il ricorso all assicurazione risk management La prassi associa al concetto di rischio quello di perdita economica, pertanto un rischio è definito tanto più rilevante quanto più elevate sono le perdite che questo è suscettibile di generare. Sinteticamente, si possono distinguere tre tipologie di rischio: I rischi rischio finanziario: rischio di perdita riconducibile alla volatilità dei parametri quotati nei mercati finanziari; in tale ambito rientrano i rischi collegati alle possibili variazioni nei tassi di interesse, nei tassi di cambio e nel prezzo di azioni o indici di azioni; i rischi finanziari includono inoltre la possibile alea derivante da variazioni inaspettate nei prezzi delle materie prime; rischio di credito: rischio riconducibile alla possibilità di realizzare perdite economiche a causa dell incapacità delle controparti di rimborsare il debito ed i relativi tassi di interesse; questa tipologia di rischio può dipendere anche dalla probabilità di fallimento delle controparti e dal tasso di recupero atteso a seguito dell attivazione delle procedure fallimentari; rischio operativo: può essere definito in via residuale rispetto alle precedenti categorie: tali rischi si riferiscono a tutti gli eventi potenzialmente dannosi per l organizzazione. Tale categoria include in particolare i rischi di perdite economiche derivanti da errori umani, carenze nei sistemi informativi ed inadeguate procedure di controllo. Ai fini della nostra indagine, definiremo rischio la potenzialità che un evento, atteso o inatteso, possa avere un impatto negativo sul capitale dell azienda o sui suoi guadagni. 19

20 S SOCIETÀ Le polizze Polizze a copertura dei rischi al patrimonio Con questo tipo di contratti vengono coperti i rischi inerenti i beni patrimoniali dell azienda, come i fabbricati, i macchinari e le merci oppure anche alcuni rischi dovuti a guasti macchina o a fenomeni elettrici. Normalmente vengono proposte due formule: una formula che copre solo alcuni rischi indicati dal contratto (rischi nominati), come per esempio incendio, esplosione, fulmini, scoppio e caduta di aeromobili; una formula che comprende tutti i rischi (All Risks) tranne quelli esclusi dal contratto. La polizza può poi avere diverse formulazioni in funzione di come vengono definiti la somma assicurata e il conseguente indennizzo: indennizzo della perdita di margine (margine di contribuzione) dovuta alla riduzione dei ricavi e delle spese necessarie per contenerla ed evitarla; indennizzo calcolato in base alla perdita di profitto lordo (loss of profit), dato dalla differenza tra ricavi di vendita e costi fissi, più i maggiori costi sopportati dall azienda a causa del sinistro; risarcimento erogato in relazione ai giorni di fermo aziendale (diaria). Polizze a copertura dei rischi derivanti da responsabilità Le coperture assicurative in quest ambito sono fondamentalmente tre: la Responsabilità civile Terzi (RCT), che solleva l assicurato dal pagare dei risarcimenti per danni involontariamente causati ad altri (lesioni personali, morte, danni a cose) nello svolgimento dell attività professionale; la Responsabilità civile prestatori d Opera (RCO), che serve a evitare all assicurato di pagare delle somme per risarcire un prestatore d opera di un infortunio, o morte, sul lavoro; garantisce anche dalla responsabilità dell assicurato nei confronti delle richieste avanzate dall Inail; la Responsabilità civile Prodotti (RCP) che tiene indenne l assicurato (produttore, venditore, distributore) di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni provocati involontariamente a terzi (persone o cose) dal difetto dei prodotti da lui fabbricati, venduti o distribuiti. Polizze dedicate a copertura di rischi speciali In questo ambito si possono ricomprendere le polizze di responsabilità civile nei confronti di terzi per danni ambientali (RC Inquinamento), le polizze dedicate ai rischi per opere in costruzione (Contractors All Risk, Erection All Risk), i contratti legati alle coperture del trasporto e le polizze a copertura della responsabilità civile professionale e dei vertici aziendali (RC professionale e D&O Directors and Officers, responsabilità civile degli amministratori e dirigenti) 1 In ultimo possiamo citare anche le cauzioni, il credito e la tutela legale. Polizze dedicate ai dipendenti, cosiddette employees benefit Rientrano in queste categorie le polizze infortuni (professionali ed extraprofessionali), malattia e rimborso di spese mediche per l imprenditore, i dipendenti e i loro famigliari, le polizze Vita che garantiscono ai collaboratori o alle loro famiglie la disponibilità di un capitale in caso di morte o di invalidità permanente a seguito di malattia o infortunio, oppure dei piani specifici di previdenza complementare, sono coperture queste che, oltre a rappresentare validi benefit sostitutivi di prestazioni economiche, aiutano a migliorare la fedeltà all azienda dei collaboratori. 1 Per l argomento specifico della polizza D & O, vedi Pmi n.6/2013, pag

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Nuove regole dal 1 Gennaio 2015

Nuove regole dal 1 Gennaio 2015 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 357 03.12.2014 Servizi e commerce a privati UE Nuove regole dal 1 Gennaio 2015 Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità A decorrere dal 1

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it

Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it Nuove regole per la territorialità dei servizi Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it NORMATIVA COMUNITARIA direttiva 2008/8/CE: territorialitàdei servizi; intrastat

Dettagli

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori 1 Aprile 2011, ore 09:00 Escluse le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio 1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori Il meccanismo del reverse charge si applica

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6 Circolare numero 10/2012 Oggetto Contenuto Legge Comunitaria 2010 (L. 15.12.2011 n. 217) - Novità in materia di IVA La L. 15.12.2011 n. 217

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

L Intermediario Depositario

L Intermediario Depositario Scheda di Richiesta n. OBBLIGO DI ACQUISTO Ai sensi dell articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato avente per oggetto massime n. 6.126.378 azioni ordinarie di Ergo Previdenza

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Associazione Italiana Corporate & Investment Banking. Presentazione Ricerca. Il risk management nelle imprese italiane

Associazione Italiana Corporate & Investment Banking. Presentazione Ricerca. Il risk management nelle imprese italiane Associazione Italiana Corporate & Investment Banking 02.36531506 www.aicib.it aicib@unicatt.it Presentazione Ricerca Il risk management nelle imprese italiane AICIB Associazione Italiana Corporate & Investment

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA Le risposte pubblicate dalla stampa specializzata Confindustria Genova - Martedì 4 maggio 2010 D Come deve comportarsi una società italiana che abbia

Dettagli

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE 1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 2- INTRODUZIONE... 1 3- ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 4- COMPILAZIONE ON-LINE... 4 5- SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 5 6- DATI ANAGRAFICI... 6 7- DATI ANAGRAFICI

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Regime del risparmio gestito

Regime del risparmio gestito Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

Garanzia confidi_sezione breve termine

Garanzia confidi_sezione breve termine Garanzia confidi_sezione breve termine Scheda prodotto DESCRIZIONE PRODOTTO CapitaleSviluppo attraverso il servizio di accesso alla garanzia dei confidi offre alle imprese un importante strumento atto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 200/E RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 Circolare Numero 33/2015 Oggetto Sommario Contributi per la valorizzazione all estero dei marchi italiani ( Bando Marchi +2 MISE ). Con l Avviso

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

Regime IVA Moss. Premessa normativa

Regime IVA Moss. Premessa normativa Nota Salvatempo Contabilità 13.0 15 GENNAIO 2014 Regime IVA Moss Premessa normativa La Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE, art. 5 prevede che dal 1 gennaio 2015 i servizi elettronici, di telecomunicazione

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

INVENTION AND TECHNOLOGY DISCLOSURE FORM SCHEDA DI RICHIESTA PER L APERTURA DI UNA PRATICA DI BREVETTO

INVENTION AND TECHNOLOGY DISCLOSURE FORM SCHEDA DI RICHIESTA PER L APERTURA DI UNA PRATICA DI BREVETTO INVENTION AND TECHNOLOGY DISCLOSURE FORM UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SCHEDA DI RICHIESTA PER L APERTURA DI UNA PRATICA DI BREVETTO Mittente: Prof./Dott Dipartimento di Via.. 4412. Ferrara Al Magnifico

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia

Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia Le organizzazioni di volontariato in Lombardia La Lombardia è la regione italiana che detiene il maggior numero di organizzazioni iscritte

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

MODULO RICHIESTA DI BREVETTO

MODULO RICHIESTA DI BREVETTO MODULO RICHIESTA DI BREVETTO Università degli Studi di Bari Servizio trasferimento tecnologico Piazza Umberto I, n.1 70121 BARI A. TITOLO DELL INVENZIONE Creare un breve titolo che descriva la natura dell

Dettagli

COME COMPILARE IL MODELLO DI DOMANDA PER L AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

COME COMPILARE IL MODELLO DI DOMANDA PER L AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI COME COMPILARE IL MODELLO DI DOMANDA PER L AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI Di seguito si riportano alcune indicazioni per la corretta compilazione del Modello di domanda allegato. La sezione Dati relativi

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

IL FONDO OGGI E DOMANI

IL FONDO OGGI E DOMANI IL FONDO OGGI E DOMANI Lo schema di gestione che ha caratterizzato il Fondo fin dalla sua origine nel 1986 prevede un unico impiego delle risorse su una linea assicurativa gestita con contabilità a costi

Dettagli

LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Territorialità Iva Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'iva sono quelle per le quali sussistono i seguenti tre requisiti: oggettivo:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 1.1 - L assetto finanziario delle aziende Nel corso del 2014 la provincia reggiana evidenzia un saldo tra imprese che presentano aumenti e diminuzioni

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di trattamento dei dati personali Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di trattamento dei dati personali Gentile Cliente, ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO INTRODUZIONE

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO INTRODUZIONE OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 INTRODUZIONE... 1 ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 COMPILAZIONE ON-LINE... 3 SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 4 DATI ANAGRAFICI... 5 SCELTA DEL PROGETTO... 9 DATI RELATIVI

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al INFORMATIVA SULLA PRIVACY In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di una informativa che

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell

Dettagli

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra ALLEGATO SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC tra l Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, con sede in Roma, via Palestro 81, codice fiscale P.I.: 06234661004 - Codice fiscale:

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni sull ambito di applicazione del regolamento CRA 17 giugno 2013 ESMA/2013/720. Data: 17 giugno 2013 ESMA/2013/720 Sommario I. Ambito di applicazione

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Acquista in sicurezza online

Acquista in sicurezza online con la collaborazione di Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Pensi che il PHISHING sia solo un tipo di pesca? Pensi che i COOKIE siano solo biscotti?

Dettagli

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

www.adadvisory.it AD ADVISORY & FdG Servizi per la valorizzazione delle opportunità offerte dal Fondo di Garanzia (FdG) Roma, maggio 15

www.adadvisory.it AD ADVISORY & FdG Servizi per la valorizzazione delle opportunità offerte dal Fondo di Garanzia (FdG) Roma, maggio 15 www.adadvisory.it AD ADVISORY & FdG Servizi per la valorizzazione delle opportunità offerte dal Fondo di Garanzia (FdG) Roma, maggio 15 Indice 1. AD Advisory (AD) La società 2. Situazione del credito alle

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

Fiscal News N. 221. La circolare di aggiornamento professionale. 23.05.2012 Marchi comunitari e internazionali: agevolazioni per la registrazione

Fiscal News N. 221. La circolare di aggiornamento professionale. 23.05.2012 Marchi comunitari e internazionali: agevolazioni per la registrazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 221 23.05.2012 Marchi comunitari e internazionali: agevolazioni per la registrazione A cura di Carlo De Luca Categoria: Agevolazioni Sottocategoria:

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Codice procedura: AC01 Revisione n 2 Data revisione: 23-07-2013 MANUALE DELLE PROCEDURE Sommario 1. Scopo della procedura 2. Glossario 3. Strutture

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni

Dettagli

Standard di qualità commerciale della vendita. Reclami ed indennizzi automatici. Gestione del rapporto con lo Sportello per il Consumatore.

Standard di qualità commerciale della vendita. Reclami ed indennizzi automatici. Gestione del rapporto con lo Sportello per il Consumatore. Standard di qualità commerciale della vendita. Reclami ed indennizzi automatici. Gestione del rapporto con lo Sportello per il Consumatore. Presentazione 6 ottobre 2011, Roma Questo corso intende approfondire,

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

FILIPPO MARIA CAILOTTO SOLDI DAGLI SPONSOR

FILIPPO MARIA CAILOTTO SOLDI DAGLI SPONSOR FILIPPO MARIA CAILOTTO SOLDI DAGLI SPONSOR Strategie di Marketing e Segreti per Negoziare con Successo le Sponsorizzazioni per i Tuoi Eventi 2 Titolo SOLDI DAGLI SPONSOR Autore Filippo Maria Cailotto Editore

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

Manuale d'uso. Manuale d'uso... 1. Primo utilizzo... 2. Generale... 2. Gestione conti... 3. Indici di fatturazione... 3. Aliquote...

Manuale d'uso. Manuale d'uso... 1. Primo utilizzo... 2. Generale... 2. Gestione conti... 3. Indici di fatturazione... 3. Aliquote... Manuale d'uso Sommario Manuale d'uso... 1 Primo utilizzo... 2 Generale... 2 Gestione conti... 3 Indici di fatturazione... 3 Aliquote... 4 Categorie di prodotti... 5 Prodotti... 5 Clienti... 6 Fornitori...

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO

Dettagli

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Il presente Allegato è parte integrante del bando di concorso Giovani e Idee di Impresa 3 e non può essere modificato nella composizione delle sue parti. Ogni componente del gruppo

Dettagli