MARCHI REGISTRATI E CONTRASSEGNI POLITICI: UN RAPPORTO CONTROVERSO

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1 MARCHI REGISTRATI E CONTRASSEGNI POLITICI: UN RAPPORTO CONTROVERSO di Gabriele Maestri (Assegnista di ricerca - Università degli Studi Roma Tre) 5 marzo 2014 Sommario: 1. Premessa. 2. Il diritto al simbolo per ogni formazione politica. 3. La registrazione del simbolo come marchio. 4. Il problema della registrazione dei segni «con significazione politica» e il ruolo del Ministero dell Interno. 5. Problemi aperti e soluzioni de iure condendo. 1. Premessa. L avvicinarsi di appuntamenti elettorali importanti, soprattutto con la scadenza del rinnovo del Parlamento europeo, è indubbiamente motivo di stimolo per partiti e movimenti a consolidare la propria presenza sul territorio; allo stesso tempo, per formazioni politiche di nuovo conio l ormai prossima tornata elettorale (che comprende anche il più nutrito turno di elezioni amministrative) rappresenta un occasione da non perdere per presentarsi ai cittadini e sottoporre loro programmi e proposte per il futuro, su scala locale, nazionale o continentale. Non stupisce, dunque, che in questo periodo come pure nelle ultime settimane del 2013 un numero consistente di soggetti cerchi di ritagliarsi il proprio spazio, anche solo provando a tutelare i propri segni distintivi, così da poterli usare in seguito senza le molestie di altri. Da tempo, in particolare, si riscontra la tendenza a chiedere per nomi ed emblemi di partiti e movimenti la registrazione come marchio d impresa, nel tentativo di stabilire una sorta di federalismi.it n. 5/2014

2 primogenitura nella titolarità di quei segni, proteggendosi contemporaneamente da possibili imitatori o disturbatori. Il fatto che l abitudine sia condivisa da vari soggetti, peraltro, non basta a evitare i dubbi sulla razionalità di questa procedura e, soprattutto, sulla sua effettiva utilità. Le pagine che seguono cercano di fare luce sul rapporto che nella realtà si crea tra l uso (effettivo o intenzionale) di un emblema con simbolo politico o elettorale e la sua registrazione come marchio, analizzando le prassi diffuse, le norme che vengono applicate e gli sviluppi de iure condendo che si possono auspicare in questa materia. Come si vedrà, infatti, sembra decisamente opportuno un cambio di passo, che riporti una maggiore equità nell accesso alla registrazione degli emblemi politici. 2. Il diritto al simbolo per ogni formazione politica. Per poter affrontare il tema in questione, è opportuno fare una premessa sul valore giuridico che hanno i segni che ciascun partito o movimento individua per identificarsi. La riflessione si lega direttamente all art. 49 Cost.: se la disposizione infatti prevede che «[t]utti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la vita politica nazionale», è evidente che tale attività è possibile solo in quanto i partiti si rendano riconoscibili. Ciò nella pratica attraverso segni distintivi ben determinati, che consentano l individuazione del soggetto politico tanto da parte dell elettore, quanto da parte del cittadino intenzionato a prendere parte alle iniziative della formazione o a iscriversi ad essa 1. Su questa base, si comprende bene come l adozione di un nome (non di rado condensabile in una sigla) e di un emblema grafico che si accompagni alla denominazione sia un atto del tutto necessario, che merita di essere tutelato, soprattutto per i suoi risvolti in sede elettorale 2. È facile infatti collegare il discorso fatto prima all art. 48, comma 2 Cost., quando prevede come «standard di democraticità nella formazione e nell espressione del suffragio» 3 la libertà del voto: anche grazie a una corretta identificazione dei soggetti politici in gioco soprattutto da parte degli elettori il singolo voto può dirsi frutto della «libera espressione della coscienza 1 Non sia considerato inelegante rinviare, per questa funzione strettamente legata alla libertà di associarsi in partiti, a G. MAESTRI, I simboli della discordia. Normativa e decisioni sui contrassegni dei partiti, Giuffrè, Milano, 2012, p Da questo punto di vista, non è fuori luogo considerare anche l art. 1, cpv. Cost, quando fa riferimento alle «forme» attraverso le quali il popolo esercita la propria sovranità. Non c è dubbio, infatti, che le elezioni rientrino tra le forme di esercizio della sovranità popolare: l uso di nomi e contrassegni per identificare correttamente un partito formazione sociale con copertura costituzionale attraverso l art. 2 o più genericamente una lista di candidati, dunque, è un passaggio necessario perché quelle operazioni si compiano nel modo più genuino possibile. 3 F. LANCHESTER, Voto (diritto di) (dir. pubbl.) (voce), in Enc. dir., vol. XLVI, 1993, par

3 di ogni singolo elettore» 4 ; al contrario, non sarebbero rispettosi del dettato costituzionale «strumenti che non favorissero la chiarezza della opzione da parte degli aventi diritto» 5. A queste considerazioni di natura pubblicistica, se ne possono aggiungere altre che chiamano maggiormente in causa il diritto privato. Se infatti i partiti politici (al pari dei sindacati) sono ormai unanimemente considerati delle associazioni non riconosciute 6, cui applicare poche norme del codice civile, da tempo la giurisprudenza ha convenuto sull applicabilità in quanto compatibili delle norme dettate per le associazioni riconosciute anche a questo tipo di soggetti: ciò vale soprattutto con riguardo a situazioni giuridiche «non [ ] riconducibili al tradizionale schema persone fisiche - persone giuridiche» 7, la cui titolarità può essere dunque riconosciuta anche agli enti di fatto. Tra quelle situazioni estese alle associazioni non riconosciute sono compresi anche i diritti della personalità 8, a partire dal diritto al nome ex artt. 6 e 7 c.c., che per una persona giuridica o un ente di fatto si traduce nella tutela di ciò che è «simbolo dell intera personalità morale, intellettuale e sociale dell individuo» 9. A quella funzione assolvono certamente il nome del partito o movimento, la sua sigla e, appunto, il suo contrassegno quale «sintesi grafica e immediatamente riconoscibile» della formazione, elementi attraverso i quali i soggetti collettivi «vengono individuati nell ambito della comunità sociale» 10. Su queste basi, è 4 E. GROSSO, Art. 48 (voce), in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, par LANCHESTER, Voto (diritto di), cit. 6 Osservazioni autorevoli si ritrovano in P. RESCIGNO, Sindacati e partiti nel diritto privato, in ID., Persona e comunità, il Mulino, Bologna, 1966, p. 143 e, di recente, in F. GALGANO, Le associazioni, le fondazioni e i comitati, Cedam, Padova, 1987; G. PIEPOLI, Statuto dei partiti e disciplina delle associazioni non riconosciute, in Riv. crit. dir. priv., 2009, n. 4, pp ; A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2011 (20 ed.), pp V. diffusamente Pret. Vicenza, (ord.) 17 gennaio 1972, Acli c. Federacli, in Giur. it., 1972, I, sez. 2, col. 534 ss. (una delle prime pronunce che si occupa a fondo della questione) 8 Per la messa in luce della «evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti della personalità» quanto alla tutela dei gruppi v. G. GIACOBBE, L identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1983, p È da tempo superata la dottrina che negava agli enti di fatto la titolarità dei diritti della personalità, v. D. RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Giuffrè, Milano, 1952, p. 225 e A. DE CUPIS, I diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1959 (prima edizione), p Cfr. Cass., sez. I civ., 22 giugno 1985, n. 3769, soc. Austria Tabakwarke GmbH c. Veronesi e Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Dir. informazione e informatica, 1985, pp. 695 ss. (su quella stessa sentenza come tappa fondamentale del riconoscimento del diverso diritto all identità personale per gli enti di fatto, si deve di nuovo rimandare alla trattazione e alla bibliografia contenuta in MAESTRI, I simboli della discordia, cit., pp ). Sul diritto al nome per gli enti non personificati, v. P. FIORETTA, L art. 7 c.c. e le associazioni non riconosciute, in Riv. dir. comm., 1954, II, pp. 74 ss; R. COSTI, Il nome della società, Cedam, Padova, 1964, p Le due citazioni sono tratte da una pronuncia di importanza fondamentale per la materia dei simboli dei partiti: Trib. Roma, (ord.) 26 aprile 1991, n. 9043, pres. Delli Priscoli, Partito comunista italiano c. Partito democratico della sinistra. L ordinanza si legge in Corr. giur., 1991, 8, pp. 842 ss., con nota di F. ANELLI (Il «nome» del partito politico); in Dir. inf., 1991, pp. 868 ss., con nota di M. CLEMENTE, La tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio PCI»; in Giur. it., 1992, I, sez. 2, col. 188 ss., con nota di M. A. LIVI, L identità del partito politico: la vicenda del Partito Democratico della Sinistra. V. anche A. LERRO, L identità personale e i segni distintivi dei partiti politici, in Dir. inf., 1995, p. 669 ss. 3

4 tutt altro che fuori luogo parlare di un diritto al simbolo, soprattutto per enti come i partiti, cui l art. 49 Cost. e lo stesso principio del pluralismo politico che permea la Costituzione assegnano un ruolo sociale importante che merita particolare tutela. Ogni formazione politica, dunque, ha diritto di individuare un proprio nome (magari con relativa sigla) e un proprio emblema grafico; compiuto quel passo, ha anche il diritto di vedere tutelata la propria scelta, per evitare che altri soggetti privi di titolo la molestino nell uso di quei segni di identificazione. Naturalmente, la pretesa di ogni partito o movimento può essere accolta solo se è a sua volta correttamente fondata, senza che leda i diritti (preesistenti) di altri soggetti su un determinato segno. 3. La registrazione del simbolo come marchio. Se, come si è visto, è del tutto corretto configurare un diritto al simbolo per ciascuna formazione politica, non stupisce che varie di esse abbiano cercato strade e mezzi per vedere maggiormente tutelato questo loro diritto. Il sistema più comune, utilizzato da più tempo, per certificare la paternità di un emblema prevede l inserimento del contrassegno (attraverso la descrizione, unitamente o in alternativa alla rappresentazione grafica) nell atto costitutivo o nello statuto del partito o movimento politico, oppure un autonomo deposito dello stesso con un atto notarile; altri atti vengono effettuati qualora si decida di modificare l emblema Negli ultimi anni, tuttavia, si è fatta strada la convinzione che, specie per le formazioni appena costituite o in via di costituzione, uno stratagemma utile per proteggere meglio nomi e simboli sia chiedere la loro registrazione come marchio d impresa, rivolgendosi all Ufficio italiano brevetti e marchi attraverso le Camere di commercio; non di rado, c è chi sceglie di depositare in questo modo un gran numero di nomi (e, magari, di loghi), più o meno diversi tra loro quanto al testo o alla grafica, utilizzandoli come marchi difensivi per evitare che altri soggetti possano vantare pericolosi diritti su segni piuttosto simili e, dunque, confondibili (o anche semplicemente per tentare di proteggere una sorta di esclusiva in quell area politica). Come richiesto dalle norme in materia di marchio, ciascuna domanda dev essere riferita a una o più «classi» di prodotti e servizi 11, indicate dal depositante. Se pure non è semplice considerare come prodotti o servizi le idee o l attività politica connesse a un partito, da tempo ormai le varie formazioni interessate chiedono la registrazione per la classe 41 (Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali) o per la classe 45 (Servizi giuridici; 11 Tale classificazione si basa su un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza, più volte rivisto negli anni: in particolare, gli Stati parte si impegnano ad applicare al loro interno la classificazione di prodotti e servizi per delimitare l ambito di uso (e di protezione) di ogni marchio. Le classi qui indicate fanno riferimento alla decima edizione della classificazione di Nizza, entrata in vigore nel

5 servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali), nella quale si fanno rientrare pure i servizi resi in campo politico, civico e sociale. La trasformazione in chiave commerciale della politica, peraltro, ha inaugurato l abitudine di registrare lo stesso emblema anche in un ottica di merchandising, legato alle attività promozionali che ogni movimento può mettere in campo: così, pensando ai gadget che si possono produrre, vengono in aiuto varie classi di beni, come la 16 per cartoline, adesivi e penne, la 25 per magliette e cappellini, la 26 per le spille. Le classi valgono sia che si voglia registrare il contrassegno come marchio nazionale, sia che si punti alla registrazione come marchio per tutta l Unione europea. Sono di fatto comuni anche i requisiti, che per la normativa italiana sono elencati soprattutto dall art. 170, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 30/2005 (cd. «Codice della proprietà industriale») 12. La disposizione rimanda ad altri articoli del c.p.i., in parte applicabili anche ai simboli di partito: il marchio deve poter «essere rappresentato graficamente» 13 (art. 7), non deve contenere ritratti di persona non riconducibili al richiedente e nomi notori di persone fisiche 14, segni notori «usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni o sigle di manifestazioni» e quelli di enti e associazioni «non aventi finalità economiche», nonché i loro emblemi, salvo che in tutti questi casi l avente diritto presti il suo consenso (art. 8). Il contrassegno politico depositato come marchio non deve poi comprendere stemmi e segni riconosciuti da convenzioni internazionali o «che rivestano un interesse pubblico», a meno che si ottenga l autorizzazione dell autorità competente 15 (art. 10, comma 1); non deve poi trattarsi di un segno di uso comune nel linguaggio corrente (art. 13, comma 1, lettera a) o contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume (art. 14, comma 1, lettera a). L Ufficio italiano brevetti e marchi non svolge alcun controllo sulla confondibilità: si limita a esaminare, come si è visto, caratteristiche oggettive del contrassegno-marchio, senza operare confronti con altri segni distintivi (eventuali valutazioni sul rischio di confusione tra simboli, 12 Per quanto riguarda il marchio comunitario, invece, il riferimento principale è l art. 7 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio Non a caso, l art. 7 cita espressamente «le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, [ ] le combinazioni o le tonalità cromatiche», richiamando in sostanza gli stessi elementi («[la] rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi») presi in considerazione dall art. 14, comma 4 (o comma 3-bis) del t.u. Camera (d.lgs. n. 361/1957). 14 Più in generale, per i nomi di persone fisiche diversi dal richiedente, la registrazione è possibile purché l uso come marchio non leda «la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi»; l UIBM ha facoltà di pretendere il consenso dell avente diritto, come avviene per i ritratti e i segni notori. 15 L UIBM, nelle «Linee guida sintetiche per l esame delle domande di registrazione dei marchi d impresa», sottolinea come non sia consentita l imitazione del simbolo dell Europa, in particolare «se il segno proposto imita nella forma delle 12 o più/meno stelle (ma non nel colore) l emblema europeo» (mentre non si considerano imitazioni le stelle in una disposizione non circolare, con un numero di punte diverso da 5 o una colorazione lontana da quella della bandiera europea): a queste condizioni, però, difficilmente si potrebbero registrare alcuni contrassegni politici del passato e del presente, che hanno utilizzato o utilizzano varie stelle disposte in cerchio. 5

6 casomai, saranno effettuate dai giudici, su istanza di chi si sentisse leso dalla domanda di marchio). Ammesso però che la domanda di registrazione del marchio venga accettata il che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, non è affatto scontato il titolare non acquisisce automaticamente un diritto all uso dell emblema senza molestie in una competizione elettorale; a maggior ragione, il semplice deposito di un contrassegno presso una Camera di commercio per l inizio della procedura di registrazione del marchio non produce alcuna reale e concreta posizione di vantaggio per un uso del contrassegno in occasione delle elezioni 16. È fondamentale, infatti, tenere presente che la titolarità civile di un emblema non si sovrappone alla sua titolarità elettorale e viceversa: la disciplina dettata per i contrassegni in uso durante le elezioni è lex specialis rispetto a quella applicabile ai segni distintivi. E se pure, in fondo, i criteri di validità del marchio e quelli di ammissibilità del contrassegno elettorale finiscono per somigliarsi in buona parte 17, quasi sempre i soggetti chiamati a pronunciarsi sull ammissibilità dei contrassegni elettorali hanno mostrato di non tenere in conto le vicende privatistiche legate ai simboli (a volte addirittura senza considerare pronunce anche definitive dei giudici civili) 18, basando le proprie decisioni solo sulla verifica del grado di confondibilità o di decettività degli emblemi, specie quando entra in gioco la maggiore tutela riservata ai simboli utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento 19. Chi sceglie di 16 V. in modo piuttosto chiaro, Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione su opp. n. 5/2008, 7 marzo 2008, Movimento sociale italiano - Destra nazionale - Nuovo M.S.I. c. Ministero dell Interno; il concetto è ribadito più di recente in Ufficio elettorale centrale nazionale., decisione su opp. n. 9/2013, Movimento sociale italiano - Destra nazionale M.S.I.-D.N. c. Ministero dell Interno. 17 Non sia considerato inelegante rinviare ancora, per un analisi più approfondita sul punto, a MAESTRI, I simboli della discordia, cit., pp Una significativa eccezione è costituita, da questo punto di vista, da una delle ultime puntate del caso dei Partiti pirata. In vista delle elezioni politiche del 2013, infatti, il Viminale ha invitato il sedicente Partito pirata guidato da Marco Marsili a sostituire il contrassegno, sulla base tra l altro di due ordinanze cautelari del tribunale di Milano emesse nel 2012: esse stabilivano la titolarità del nome e del logo (una bandiera/vela nera riempita da sinistra dal vento), in capo al soggetto ugualmente autonominatosi Partito pirata, ma costituitosi molto prima, in piena adesione all Internazionale pirata e ispirandosi ai Partiti pirata sviluppatisi in altri paesi europei. È importante notare, tuttavia, che durante il 2012 varie commissioni elettorali avevano ammesso l emblema che al jolly roger con teschio e sciabole aggiungeva la bandiera/vela citata (anche dopo l emissione della prima ordinanza). 19 In questo è illuminante la vicenda dello scudo crociato, rivendicato da varie formazioni che si ritengono in continuità politica o giuridica con la Democrazia cristiana storica, mentre in tutte le elezioni di livello nazionale (politiche ed europee) i funzionari del Ministero dell interno prima e l Ufficio elettorale nazionale presso la Cassazione poi hanno sempre dato prevalenza all emblema dell Udc (mentre in varie tornate elettorali locali i simboli di una delle Dc sono stati accettati anche senza modifiche, in qualche caso convivendo con quello dell Udc). Sulla vicenda, se si vuole, si veda G. MAESTRI, Scudo (in)crociato: le dispute sul simbolo della Democrazia cristiana a una svolta definitiva?, in Federalismi.it, 2011, n. 11, disponibile all indirizzo &content=scudo+(in)crociato:+le+dispute+sul+simbolo+della+democrazia+cristiana+a+una+svolta+defini tiva?+-+stato+-+dottrina+-+. Per avere contezza di parte delle decisioni sugli emblemi, v. Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, decisione su opp. n. 2/2009, 26 aprile 2009, Democrazia cristiana (Pizza) c. Ministero dell Interno; Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione su opp. n. 6/2013, 19 gennaio 2013, Democrazia cristiana (Fontana) c. Ministero dell Interno. 6

7 depositare un emblema politico come marchio, dunque, potrebbe continuare a farlo per mero tuziorismo giuridico (secondo la ben nota logica empirica del «non si sa mai»), oppure in previsione di uno sfruttamento economico per la produzione di gadget marchiati con il simbolo (in modo da decidere a chi concedere in licenza la riproduzione dell emblema); non dovrebbe invece farlo sperando di proteggere l aspettativa di un uso elettorale di una determinata denominazione o di un certo contrassegno. La richiesta di registrazione, a ben guardare, proviene soprattutto da soggetti politici di nuova costituzione (magari quando sono ancora in fase di gestazione), che attraverso il deposito della domanda cercano di prenotare il segno distintivo, garantendosi la priorità e cercando di tutelarsi da eventuali disturbatori o da chi volesse utilizzare per sé lo stesso emblema, traendo vantaggio dall idea elaborata da altri; l altra possibilità, certo non infrequente, è che qualche gruppo politico che si richiama a formazioni che hanno concluso la loro attività politica (o l hanno proseguita mutando nome ed emblema) tenti di fondare il proprio uso, quasi certamente privo di titolo, del vecchio simbolo grazie alla domanda di registrazione come marchio. Se però queste condotte possono avere qualche riflesso sul piano civilistico, per cui possono provare almeno parzialmente l uso pregresso di un emblema 20, in base a quanto si è detto prima non avrebbero comunque alcun effetto sul piano elettorale: la formazione agli esordi dovrebbe comunque tutelarsi utilizzando il più possibile il simbolo (oltre che inserendolo nei propri documenti ufficiali ), in modo da ottenere la maggiore notorietà possibile da far valere in sede elettorale; chi invece persiste nell uso di un emblema storico o di una sua variante, quasi certamente si vedrà respinto soprattutto in occasione di elezioni nazionali il proprio contrassegno per una delle ipotesi di confondibilità previste dalla normativa elettorale applicabile di volta in volta. 4. Il problema della registrazione dei segni «con significazione politica» e il ruolo del Ministero dell Interno. A prescindere dalle considerazioni fatte sull effettiva utilità della sua registrazione, la lettera del c.p.i. non sembra mettere in dubbio in alcun modo la possibilità di trasformare in marchio il simbolo di un partito: l art. 8, comma 3, infatti, attribuisce con nettezza all avente diritto la facoltà di registrare come marchio (o consentire che altri lo facciano) un segno notorio usato 20 Sulla non sufficienza della semplice registrazione di un segno distintivo per fondare determinate pretese di esclusività, specie se alla registrazione non segue un uso comprovato, si veda (sia pure con riferimento alla diversa categoria dei domain name) Trib. Milano, sez. spec. pr. ind., 6-7 novembre 2011, n (pres. Tavassi, est. Gandolfi), Federazione dei liberali c. Circolo delle libertà, Forza Italia e a. 7

8 in campo politico, cosa che di fatto conferma che quei segni possono diventare marchi registrati. Deve però essere considerata con attenzione la procedura aggravata che l art. 10, comma 2 c.p.i., prevede per i marchi contenenti «parole, figure o segni con significazione politica», accostando ad essi i segni «di alto valore simbolico» e gli elementi araldici. In questi casi, l Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a inviare un esemplare del marchio alle amministrazioni pubbliche interessate o competenti, le quali possono dirsi contrarie alla registrazione del marchio, nel qual caso la domanda viene respinta: il parere di quelle autorità, dunque, è da ritenersi vincolante. Nella prassi, per lungo tempo la disposizione in analisi è stata interpretata in modo tale da sottoporre tutte le richieste di registrazione di simboli politici al parere del Ministero dell Interno, il quale ha sempre negato la registrazione. In anni più recenti, tuttavia, presso il Ministero dello Sviluppo economico sembrava essere prevalsa una diversa interpretazione, cristallizzata anche nelle «Linee guida sintetiche per l esame delle domande di registrazione dei marchi d impresa» stilate a suo tempo a uso interno (e purtroppo non disponibili in rete). In particolare recitava il testo: «Per parola o figura con significazione politica non si intendono i simboli dei partiti politici perché la loro registrazione è prevista e tutelata dal precedente articolo 8, invero possiamo assimilare a tale categoria frasi contenenti apprezzamenti positivi o negativi di parti o partiti politici, raffigurazioni o slogan offensive degli stessi dei loro rappresentanti, ecc., per i quali occorre chiedere il parere al Ministero dell interno». Facile pensare allora che, con questa lettura, la quasi totalità degli emblemi dei partiti, storici o attuali, non rientrerebbe nelle categorie citate 21 : in questo modo, dunque, non ci sarebbe spazio per un controllo/veto preventivo del Viminale. La questione, tuttavia, pare tutt altro che semplice da risolvere: prova ne sia che, in questi anni, il Ministero dello Sviluppo economico ha continuato a chiedere al Ministero dell Interno il parere sulla registrazione come marchio dei contrassegni politici che evidentemente ha ritenuto essere «con significazione politica», a prescindere dalla nota interna e il Viminale ha puntualmente espresso parere negativo. Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico attraverso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e 21 Meno chiaro, da questo punto di vista, è un altro punto delle «Linee guida», quando deve individuare le «parole, figure o segni [ ] di alto valore simbolico»: all espressione viene ricondotto «qualsiasi slogan (es. Negare l Olocausto, Stalin forever, Padania libera dai negri ecc.) che esprime un qualsiasi concetto o una idea politica (anche non propriamente offensivo come ad esempio Il Presidente è benevolo con quelli del gruppo XY )». Stando così le cose, sarebbe problematico registrare come marchio i simboli di alcuni partiti o movimenti estremi o alcuni contrassegni presentati in occasione delle elezioni politiche ed europee, basati essenzialmente su slogan. 8

9 marchi ha però notato che «in precedenti numerosi altri casi analoghi» il Viminale non avrebbe reso il parere (nonostante i solleciti), per cui i segni sono stati registrati come marchi. Nel tentativo di concordare «una linea di azione comune e condivisa» che, fatte salve le ragioni di pubblico interesse, eviti che si producano «nella sostanza effetti discriminatori e disparità di trattamento nei confronti dell utenza» il Mise si è rivolto con una lettera al Ministero dell Interno 22 : per la struttura che si occupa dei marchi, in particolare, il diniego alla registrazione poggerebbe «piuttosto su problematiche inerenti il controllo nell uso del marchio che sulla legittimità dello stesso», mentre il già analizzato art. 8, comma 3 c.p.i., una volta verificato che il richiedente sia l avente diritto, «sembra ammettere in via generale la registrazione dei nomi e segni notori in campo politico». L intervento del Ministero dello Sviluppo economico, dunque, mirava a ottenere una maggiore coerenza nelle proprie decisioni in materia di registrazione di contrassegni politici, cercando di agire a monte sull intervento del Viminale, dal cui parere (vincolante) dipende l esito dell iter di ogni segno politico. Quanto alla risposta del Ministero dell Interno, è particolarmente significativo considerare la nota che la Direzione centrale dei servizi elettorali ha inviato agli uffici interpellati dal Mise 23 : ha riconosciuto che il parere contrario alla registrazione dei marchi politici, più che da perplessità sulla legittimità di quei particolari marchi (e, dunque, della loro registrazione), è dettato da dubbi sull uso che di essi si potrebbe fare. Allo stesso tempo, tuttavia, la struttura del Viminale ha aggiunto che quelle preoccupazioni sull uso hanno un «particolare e significativo spessore» se rapportate alla materia delle elezioni. Il timore espresso chiaramente dagli uffici elettorali del Ministero, in particolare, riguarda la possibilità che la registrazione come marchio di «simboli aventi caratteristiche di contrassegni elettorali» (si capirà meglio più avanti come tradurre in pratica questa espressione) sia utilizzata dai soggetti politici per «eludere le disposizioni speciali» dettate per i vari livelli delle elezioni, specialmente per quanto riguarda le formalità prescritte e i divieti previsti. Le prime perplessità riguardano ovviamente il procedimento preparatorio, che prevede regole precise e tempi ben scanditi sul deposito degli emblemi (unitamente ad altri documenti) e sul loro esame, oltre che sugli eventuali ricorsi. Presupposto del dubbio è che i criteri di valutazione del marchio d impresa adottati nell iter di registrazione sono diversi da quelli previsti nelle operazioni elettorali preparatorie: in particolare, come si è già detto, manca del 22 Lettera del 19 giugno 2012, prot. n : il documento è rivolto in particolare al Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l Amministrazione generale e Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale. 23 Nota del 2 agosto 2012, prot. n

10 tutto un esame sulla confondibilità, al più si procede alla verifica della titolarità nei casi in cui ciò si rende necessario. Per questo, il Viminale teme che possa aversi «specialmente in prossimità delle elezioni» (ma la precisazione richiama l attenzione sul problema anche al di fuori dei periodi che precedono il voto) una diffusione di segni distintivi registrati «con un elevato grado di somiglianza e confondibilità rispetto a simboli analoghi già utilizzati da formazioni politiche nelle consultazioni elettorali». Provando a interpretare il testo della lettera, si può pensare che i problemi sarebbero limitati 24 se a far circolare il marchio politico registrato fosse lo stesso soggetto che ne fa uso alle elezioni. Le condizioni, però, potrebbero essere meno favorevoli: il Ministero dell Interno, infatti, ricorda come potrebbero crearsi equivoci legati alle differenze tra le due discipline quella del marchio e quella elettorale relative al contenuto del segno distintivo (elementi figurativi e denominazioni, probabilmente per il mancato esame della novità dell emblema da parte dell Ufficio italiano brevetti e marchi) e soprattutto all identificazione dei soggetti che sono titolari del potere di disporre del simbolo o semplicemente di utilizzarlo. Si prendano, per esempio, le disposizioni dettate per le elezioni politiche ed europee: lì è prescritto che il deposito dell emblema dev essere effettuato presso il Viminale dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo, oppure da un soggetto che loro abbiano delegato con un mandato autenticato da notaio; diverso sarebbe lo scenario in caso di registrazione del segno come marchio, per cui il titolare sarebbe il dominus del segno distintivo, fatti salvi gli accordi eventualmente stipulati con altri soggetti (ad esempio, con il partito di cui egli fosse dirigente). Su queste basi, potrebbe crearsi confusione sulla titolarità e sull uso legittimo di un emblema qualora convivessero il marchio registrato e il contrassegno elettorale. Confondibilità a parte, la preoccupazione maggiore del Ministero dell Interno sembra riguardare la propaganda elettorale e la possibilità che le norme che la regolano vengano eluse anche grazie alla registrazione di un contrassegno politico come marchio. La Direzione centrale dei servizi elettorali, infatti, ricorda come apposite fonti 25 disciplinino la propaganda, imponendo adempimenti formali e limitazioni legate al periodo della campagna elettorale (specialmente con riguardo ai suoi ultimi trenta giorni e, ancor di più, nel giorno di silenzio che precede il voto e durante tutto il periodo di apertura dei seggi). Il timore, dunque, è che un simbolo di partito registrato come marchio d impresa possa essere utilizzato in contesti diversi da quelli canonici della propaganda elettorale, pretendendo di sfuggire alle norme 24 Almeno sul piano della confusione; delle diverse conseguenze in materia di rispetto delle norme sulla propaganda elettorale si dirà poco oltre. 25 Il riferimento è alle norme soprattutto nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n

11 che la regolano solo perché utilizzato non come emblema di partito o di lista in sé, ma appunto in qualità di marchio: in questo contesto, si creerebbero poco accettabili disparità tra chi avesse deciso di registrare l emblema (ottenendo dunque una maggiore possibilità di penetrazione mediatica) e chi avesse scelto di non farlo, oppure non fosse stato nella condizione di farlo (magari per scarsa disponibilità di risorse). A rendere più grave la situazione come sembra di capire dal testo della lettera contribuirebbe il potenziale invasivo di una propaganda che si avvalesse delle moderne tecnologie, potendo raggiungere una platea enorme (su postazioni fisse o mobili, come gli smartphone o i tablet) se svolta attraverso internet, gli organi di informazione online e i social network. Se questi sono i rischi che il Viminale dichiara di volere scongiurare attraverso il parere contrario alla registrazione dei segni aventi significazione politica, è lecito chiedersi se questo atteggiamento precluda ogni possibilità di accesso al regime dei marchi per quel tipo di segni distintivi. Leggendo la lettera, emerge che a creare particolari problemi secondo la ricostruzione del Ministero dell Interno sarebbe «la caratteristica forma di cerchio che contraddistingue le raffigurazioni elettorali» 26. Da qui, la Direzione centrale dei servizi elettorali trae due indicazioni, che di fatto si configurerebbero come condizioni per la registrabilità di un emblema con significazione politica (rectius: per ottenere il parere positivo dell ufficio). Innanzitutto il segno di cui si chiede la registrazione «dovrebbe comunque non presentare alcuna forma circolare, la quale, da decenni, è una caratteristica particolare dei contrassegni delle formazioni politiche»: altre forme, qualora fossero adottate, sarebbero valutate positivamente. In secondo luogo, gli elementi grafici del segno depositato «non dovrebbero limitarsi a riprodurre, troppo fedelmente, i simboli di partiti e altri soggetti politici»: in pratica, l emblema di cui si chiede la registrazione dovrebbe riprodurre solo parzialmente la grafica del contrassegno elettorale, oppure dovrebbe interpretarla diversamente a parità di soggetto, oppure ancora dovrebbe aggiungere elementi sufficienti a far percepire solo un legame tra i segni e non una sostanziale identità. La stessa alternativa proposta dal Ministero dello Sviluppo economico, cioè di ammettere la registrazione dei segni notori in campo politico segni per i quali il codice della proprietà 26 La Direzione centrale dei servizi elettorali, in realtà, non è molto chiara quando nota che, qualora desse parere favorevole alla registrazione di simboli di soggetti politici, «[s]arebbe inoltre difficile evitare che una o più raffigurazioni, contenute nei marchi d impresa ammessi a registrazione, risultino notevolmente simili a quelle dei contrassegni dei veri e propri partiti politici conosciuti presso gli elettori» e indica la forma rotonda come la più evidente di quelle raffigurazioni. In questa formulazione la struttura ministeriale, più che voler sottolineare il potenziale confusorio della forma circolare in sé, pare intenzionata a non avallare un potenziale futuro intasamento del catalogo dei marchi con segni distintivi circolari di natura politica, con relativi rischi di confusione e indebita tutela. 11

12 industriale richiede solo che l Ufficio brevetti e marchi verifichi che il richiedente la registrazione sia l avente diritto o abbia il consenso di quest ultimo, senza l intervento di pareri di alcun tipo per il Viminale non sembra sfuggire ai criteri menzionati prima: gli emblemi di cui si chiede la registrazione, infatti, non dovrebbero «essere caratterizzati, tecnicamente, come contrassegni, i quali, come è noto anche ai presentatori delle richieste di registrazione, sono contraddistinti dalla caratteristica forma circolare». 5. Problemi aperti e soluzioni de iure condendo. Il problema, come si è visto fin qui, è decisamente delicato e presenta vari punti di difficile lettura e soluzione. Il primo, forse il più grave, riguarda l obiettiva disparità di trattamento tra un numero non elevato (ma significativo) di emblemi politici che risultano registrati, a volte anche con la loro forma rotonda e pressoché identici a quelli usati in sede elettorale 27, e un numero sicuramente maggiore di contrassegni di chiaro uso in ambito politico la cui domanda di registrazione come marchio d impresa è stata respinta 28. Fatti salvi i molti casi in cui la domanda risulta tuttora sospesa 29, è davvero difficile spiegare perché vi siano state queste differenze; soprattutto, non si riesce a far combaciare le versioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (che sostiene di avere ricevuto parecchi pareri negativi alla registrazione dal Viminale, ma dà conto anche di «precedenti numerosi altri casi analoghi» in cui il parere non è stato espresso, nonostante i solleciti) e dal Ministero dell Interno (che invece sostiene di avere sempre espresso «avviso contrario alla registrazione», nei confronti dunque di ogni richiesta ricevuta). Ogni ipotesi che tenti di spiegare il diverso trattamento ricevuto dai marchi è almeno parzialmente destituita di fondamento. Si potrebbe pensare che il Mise non abbia chiesto il parere del Ministero dell Interno qualora abbia ritenuto dall inizio di trovarsi di fronte a segni notori che non necessitavano del parere, ma questo contrasterebbe con i solleciti al Viminale (che comunque mostra di non condividere questa impostazione) di cui l Ufficio italiano brevetti e marchi ha parlato nella lettera; d altra parte, immaginare che il Viminale possa volutamente non avere dato risposta nei casi in cui ha ritenuto ad esempio che quelli 27 Consultando il database dell Ufficio italiano brevetti e marchi, si ritrovano per esempio Forza Italia, l Italia dei Valori (sia pure nella primissima versione, effettivamente mai usata come emblema ma identica nella grafica) il MoVimento 5 Stelle (privo della dicitura «Beppegrillo.it», ma per il resto identico), il Partito democratico della sinistra, il Partito socialista italiano (in forma quadrata e nella versione del 1992), i Popolari (nella versione di Alberto Monticone), il Popolo della libertà (anche se quella grafica è stata utilizzata poco o nulla), il Sacro romano impero liberale cattolico. 28 È capitato, ad esempio, ad Alleanza siciliana, a Fratelli d Italia, al Partito liberale italiano (di Stefano De Luca), all Udc. 29 È il caso, tra gli altri, di Scelta civica o del simbolo di Alleanza nazionale (depositato dalla Fondazione An). 12

13 sottoposti al suo esame fossero segni notori mal si concilia con la costante prassi di «avviso contrario alla registrazione» dei marchi politici rivendicata dal Viminale. Anche a voler aderire a questa seconda tesi, peraltro, sarebbe difficile trovare una ratio che giustifichi la registrazione di alcuni simboli e non di altri. Passi per quelli che non erano sviluppati in forma rotonda (ma, nel caso del Psi degli ultimi anni, all interno del quadrato rosso il contenuto era esattamente lo stesso del contrassegno utilizzato in quel periodo, a partire dalla rosa del socialismo europeo), ma il discorso reggerebbe molto meno in tutti gli altri casi in cui sono stati registrati emblemi rotondi; anche l idea che, per ammettere la registrazione degli emblemi come segni notori, sia bastata una riproduzione non completa del contrassegno elettorale (es.: la mancanza della dicitura «Beppegrillo.it» nel marchio registrato dallo stesso Grillo) che però resta ben riconoscibile, pare poco convincente. Lasciando da parte questo contrasto legato al passato, resta il problema serio in chiave futura. È pur vero che la Direzione centrale dei servizi elettorali si è detta disposta a ulteriori approfondimenti sul tema della registrazione degli emblemi politici come marchi d impresa, ma la posizione assunta nella lettera sembra lasciare poco spazio a cambiamenti sensibili nella prassi; certamente, sarà difficile ipotizzare orizzonti diversi finché la legge prevede l istituto del parere obbligatorio e vincolante 30 ex art. 10, commi 2 e 4 c.p.i. (e, beninteso, finché la struttura elettorale del Viminale non cambia idea sulla registrabilità dei segni politici). Dovendo fare riflessioni de iure condendo che siano anche de more novando occorre tenere conto di alcune questioni. Innanzitutto è vero che la legge, se prevede determinate regole per l esame dei contrassegni elettorali, non parla espressamente della possibilità di registrare i simboli dei partiti (anche a prescindere dalle scadenze delle elezioni), ma come è noto a mancare del tutto è una legge che disciplini i partiti e la democrazia interna ex art. 49 Cost., occupandosi anche dei segni distintivi di quelle formazioni sociali. Che una qualche forma di registrazione dei simboli politici, del resto, non sia stata vietata dal legislatore lo mostra anche la proposta, considerata a più riprese (l ultima delle quali risale al 2007) 31, di 30 Sul valore vincolante del parere insistono A. VANZETTI - C. GALLI, La nuova legge marchi: commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, Giuffrè, Milano, 2001 (2 ed.), p. 184 ss.; G. FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 79; G. CAPUZZI, Art. 10 (voce), in G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI (a cura di), Codice della proprietà industriale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, p. 27; J. LIGUORI, Gli stemmi (art. 10, D.Lgs , n. 30), in C. GALLI - A.M. GAMBINO (a cura di), Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, Utet giuridica, Torino, 2011, 3; G.E. SIRONI, Art. 10 (voce), in A. VANZETTI (a cura di), Codice della proprietà industriale,giuffrè, Milano, 2013, pp La proposta di istituire un «Registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito» è stata formalizzata attraverso l emendamento al d.d.l. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (A.P. Senato della Repubblica, XV legislatura disegni di legge e relazioni, n. 1817). 13

14 istituire un vero e proprio registro ad hoc per gli emblemi delle forze politiche, aperto a tutti i soggetti via via esistenti o (come sembrava essere nell ultima proposta normativa) alle sole formazioni rappresentate in Parlamento. Quella della registrazione speciale è una delle ipotesi percorribili, purché lo si faccia con alcune accortezze. In sostanza, si potrebbe ammettere la registrazione dei simboli di partito o anche renderla obbligatoria (nei tempi stabiliti o, comunque, all atto della costituzione della formazione politica): per chi chiede la registrazione del proprio emblema, l esame sulla confondibilità e liceità dei contrassegni di fatto si svolgerebbe all atto dell iscrizione nel registro: la registrazione tutelerebbe quei segni da imitazioni da parte di partiti non iscritti (se ciò fosse permesso) e di gruppi politici che volessero comunque partecipare alle elezioni. In questo modo non si applicherebbero per lo meno, non in via diretta le regole previste per i marchi, ma si creerebbe un regime speciale in parte simile, che darebbe comunque una certa tutela anche al di fuori delle competizioni elettorali. Resterebbero, naturalmente, alcune riflessioni da fare su chi debba condurre l esame sulla confondibilità e liceità dei singoli segni (se sia opportuno che continui a occuparsene il Viminale o se sia meglio affidare il compito ad altri soggetti), sul numero di soggetti coinvolti nell operazione (se cioè la registrazione debba o possa riguardare tutti i soggetti che vogliono partecipare alle elezioni o solo quelli che partecipano a determinate competizioni elettorali o si trovino in determinate condizioni di rappresentanza): in caso di registrazione facoltativa o limitata ad alcune categorie di forze politiche si porrebbe l ulteriore problema di verificare che la tutela accordata agli emblemi contenuti nel registro non favorisca troppo quelle formazioni, comprimendo eccessivamente il diritto degli altri soggetti politici a scegliere liberamente il proprio emblema 32. Qualora non si volesse attivare questo regime speciale di registrazione, si dovrebbe seriamente valutare la possibilità di mutare qualcosa nelle norme o nelle pratiche attualmente in vigore. L unica cosa certa, infatti, è che la situazione attualmente esistente non può protrarsi a lungo: al momento c è un numero limitato di forze politiche che si avvale di un contrassegno (anche elettorale) che è pure un marchio registrato, volendo potrebbe utilizzarlo a ogni effetto come tale e magari fa dipendere dalla volontà del registrante la concessione 32 Ciò potrebbe accadere, ad esempio, qualora un partito pretendesse di escludere formazioni neo costituite dall uso di un termine generico o di uso comune (come la parola «movimento») solo perché esso è contenuto nel proprio emblema. Per utilizzare i parametri del diritto della proprietà industriale dettati in chiave proconcorrenziale, come qui si dovrebbe favorire la competizione tra soggetti politici e non ostacolarla sarebbe inaccettabile che il monopolio su un segno (ammissibile) comportasse addirittura un monopolio sul prodotto, ossia sulla forma partito o forma movimento. In tal senso v., per tutti, C. GALLI - M. RIVA - M. BOGNI, Il requisito della capacità distintiva (art. 13, D.Lgs , n. 30), in GALLI - GAMBINO (a cura di), Codice commentato, cit., spec. 2 e

15 dell uso dello stesso; per un gruppo molto più nutrito di formazioni, invece, la richiesta di registrazione ha avuto esito negativo e queste si sentono meno tutelate, per lo meno in sede non elettorale. Dopo che la Direzione centrale dei servizi elettorali ha chiarito la sua posizione attraverso la lettera, tra l altro, sembra riscontrarsi una varietà di comportamenti da parte dei soggetti chiamati a ricevere le domande di registrazione che difficilmente evita il prodursi di discriminazioni tra i soggetti richiedenti 33. Il Mise, come si è visto, aveva proposto di uscire da uno stato almeno parzialmente ambiguo attraverso lo stratagemma della registrazione come marchio dei segni notori in ambito politico, se chiesta dall avente diritto; si è detto anche delle perplessità del Viminale, secondo il quale l apparenza di quei marchi non dovrebbe essere quella di contrassegni elettorali, a partire dalla forma rotonda. Qualora i due ministeri si accordassero per concedere la registrazione sulla base dell art. 8, comma 3, c.p.i., in ogni caso, non risolverebbero del tutto il problema: potrebbero considerarsi davvero notori solo i simboli di partiti e movimenti che possano contare su un minimo di storia e di diffusione su un territorio sufficientemente ampio da giustificare la notorietà. Altrettanto non si potrebbe dire per gli emblemi di formazioni nuove, che specie nella prima fase non godrebbero di notorietà: in questi casi, si dovrebbe continuare ad applicare l art. 10, comma 2 c.p.i. e, in caso di forma rotonda e di altre caratteristiche che rimandassero a un possibile uso elettorale, il parere negativo del Ministero dell Interno sarebbe scontato. Il problema di oggi si riproporrebbe in diversa forma, facendo di fatto passare il messaggio che la registrabilità come marchio del simbolo politico (qualora abbia le sembianze di un contrassegno elettorale) sarebbe possibile solo dopo un certo tempo che abbia consentito l acquisizione di una relativa notorietà, un messaggio che poco si addice all istituto della registrazione del marchio, idoneo a essere esperito fin dall inizio. Scartata questa possibilità, dunque, l unica ipotesi che farebbe venire meno l incoerenza (e la discriminazione) di fatto creata negli anni si tradurrebbe nella possibilità di registrare come marchio tutti i contrassegni dei partiti politici, risultato che si potrebbe ottenere essenzialmente in due modi. Da una parte, il legislatore potrebbe intervenire in un modo 33 Testimonianze raccolte presso persone che hanno tentato di registrare come marchi di impresa gli emblemi dei loro movimenti politici danno conto di come parte del personale delle Camere di Commercio avverta preventivamente coloro che intendono registrare un emblema con significazione politica, in particolare segnalando i problemi legati alla forma rotonda (arrivando in qualche caso a dissuadere il potenziale depositante dal chiedere la registrazione del segno), mentre in altri casi i richiedenti sostengono di non aver ricevuto indicazioni in tal senso, apprendendo dell interpretazione del Ministero dell Interno solo alla ricezione della proposta di bocciatura della loro richiesta. Non manca poi chi lamenta come in qualche caso, esaminando la documentazione, l Ufficio italiano brevetti e marchi sembri avere deciso il rifiuto di registrazione sulla base della sola nota della Direzione centrale dei servizi elettorali del 2 agosto 2012, senza avviare l iter per la richiesta del parere obbligatorio sulla registrabilità del segno distintivo (quasi ritenendo scontato l esito di quel procedimento). 15

16 esplicito, dedicando espressamente una disposizione alla registrazione dei contrassegni di partiti e movimenti politici dettandone eventuali peculiarità oppure eliminando per quella categoria di segni distintivi il parere vincolante dell autorità competente (in questo caso del Viminale), magari inserendo la precisazione che gli emblemi dei partiti non rientrano tra i «segni con significazione politica», per cui non occorre più l assenso di chicchessia. La seconda soluzione, tuttavia, sarebbe molto più semplice e si otterrebbe qualora la Direzione centrale dei servizi elettorali cambiasse orientamento e desse il proprio assenso alla registrazione come marchi d impresa dei contrassegni dei partiti, anche se identici a quelli stampati sulle schede. I vantaggi (citati dal Ministero dell Interno) di cui potrebbero godere i partiti qualora si concedesse la registrazione del loro segno distintivo, infatti, sembrano più teorici che effettivi. Il discorso vale soprattutto per quanto riguarda la possibilità che il marchio registrato possa eludere le norme dettate per i periodi che precedono le elezioni: il fatto che lo stesso emblema sia contemporaneamente marchio e contrassegno elettorale, infatti, non farebbe venire meno la qualifica di lex specialis alla normativa elettorale, che dunque continuerebbe a essere applicata nel periodo della campagna, senza che l uso di un segno come marchio possa giustificare una violazione della legislazione elettorale di contorno. A queste condizioni, i partiti potrebbero avere comunque un minimo di tutela sul fronte civilistico attraverso la richiesta di registrazione (e coloro che si sentissero lesi per un elevato rischio di confondibilità potrebbero agire per nullità o contraffazione), pur sapendo che sul piano elettorale le regole da rispettare rimarrebbero quelle dettate dalla disciplina di quel settore (per cui, ad esempio, la sola richiesta di registrazione non basterebbe per assicurare l uso di un emblema alle elezioni). La scelta della soluzione migliore da adottare spetta, naturalmente, al Parlamento e alla struttura del Ministero (dunque, più in generale, al Governo); l auspicio è che comunque si intervenga al più presto, per eliminare ogni incertezza e incoerenza in una materia tanto delicata, dal momento che riguarda la determinazione della politica nazionale (e non solo) attraverso i partiti, così come indicato dall art. 49 Cost. 16

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