Il diritto di Internet 1
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- Alfonsina Fede
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1 Informatica giuridica. Gli operatori del commercio elettronico Ingresso nell E-business Per operare in rete occorre rispettare quanto segue: a) le condizioni e i presupposti di legittimazione soggettiva all attività; b) le regole che concernono lo svolgimento dell attività medesima, da parte del soggetto legittimato; c) la disciplina giuridica relativa al prodotto o al servizio. 1 Alessandra Villecco Avv. Alessandra Villecco avv.alevillec@tin.it 2 2 Esempi (1) 1) Chi svolge in rete l attività di agente deve rispettare gli obblighi imposti dalla l , n. 204 (disciplina dell attività di agente e rappresentante). - iscrizione obbligatoria in un Ruolo pubblico tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente; - regime di incompatibilità dell attività di mediatore con altre professioni; Esempi (2) 2) Chi svolge l attività di mediatore deve rispettare gli obblighi imposti dalla l , n. 39 (disciplina della professione di mediatore). - iscrizione obbligatoria in un Ruolo pubblico tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente Esempi (3) Gli esercenti il commercio all ingrosso, al minuto e l attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, devono iscriversi nel registro corrispondente alle suddette attività commerciali e tenuto presso ciascuna camera di commercio. Qualità di imprenditore Il codice civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art c.c.); Piccolo imprenditore è colui che, ai sensi del codice civile, svolge un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia Il diritto di Internet 1
2 Iscrizione nel registro d impresa Imprenditore commerciale Sono soggetti all obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori commerciali e le società, ancorché non esercenti un attività commerciale. Il piccolo imprenditore non è soggetto all iscrizione nel registro delle imprese. E considerato dalla legge (art c.c ) imprenditore commerciale colui che esercita le seguenti attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti La società dell informazione Information society service provider (1) La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE dell si prefigge lo scopo di liberalizzare l accesso degli operatori all e-commerce. Nel capo II dedicato ai Principi, viene solennemente affermato il principio generale per cui non può essere pretesa dagli Stati nessuna specifica autorizzazione per l esercizio di attività di information society service provider - Direttiva 2000/31/CE Art. 4 (Principio dell assenza di autorizzazione preventiva). Gli stati membri garantiscono che l accesso all attività di un prestatore di un servizio della società dell informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi delle telecomunicazioni Information society service provider (2) Direttiva 2000/31/CE Il principio di libertà è però controbilanciato dai seguenti prinicpi: 1) on behalf of the protection del consumatore; 2) di trasparenza (art. 5,1) Service provider Per l esercizio dell attività di service provider occorre fornire tutte le informazioni necessarie per contattarlo facilmente e per la sua identificazione. Qualora il service provider operi in un settore in cui sia specificamente prevista un iscrizione o una registrazione ad un corpo professionale, deve darne altresì indicazione Il diritto di Internet 2
3 Delibera 467/00/CONS dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni Premesse della delibera 467/00/CONS Vengono stabilite le condizioni per le autorizzazioni generali, previste dall articolo 6 del DPR 318/97 in attuazione delle direttive comunitarie e in particolare della 97/13/CE. Risolve le ambiguità create dal D.Lgs. 103/95, soprattutto in relazione ai piccoli provider. Viene meno il doppio regime dichiarazione/autorizzazione. Tutti i fornitori di servizi di telecomunicazioni sono in regime di "autorizzazione generale", con l'eccezione dei servizi per i quali è necessaria la "licenza individuale" (telefonia vocale, installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni). la categoria generale dei servizi di telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi Internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono di collegamenti diretti della rete pubblica nonché la semplice rivendita di capacità e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti Fornitura dei servizi a valore aggiunto Servizi di accesso a Internet (1) La fornitura di servizi a valore aggiunto - come l'accesso all'internet - non rientra tra i servizi a commutazione di pacchetto e di circuito. Ai sensi della normativa europea e nazionale il servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", è così definito: la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale (art. 1, 1 comma D.P.R. 31/97). I servizi di accesso a Internet trasportano direttamente dati, perciò non possono rientrare nella suddetta definizione e i contratti prevedono anche altri servizi, come l' , nei quali addirittura manca il collegamento tra i due punti terminali della rete. Nella delibera manca infatti il riferimento a tali servizi di telecomunicazione, normativamente definiti come servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi Servizi di accesso a Internet (2) Servizi di accesso a Internet (3) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della delibera dell'agcom possono essere avviati immediatamente dopo l'invio della dichiarazione solo i servizi ivi elencati : I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell art. 22, comma 1, lett. f) del regolamento: - trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito; - semplice rivendita di capacità; - telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti; - servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG; - servizi di comunicazione via satellite espletati tramite l utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT. Nell art. 3, 2 comma della delibera non sono però contemplati i "servizi di telecomunicazioni" indicati dalla lettera q) del DPR 318. La delibera di un'autorità indipendente non può modificare un atto avente forza di legge. Sul piano pratico, stante un'interpretazione letterale e sistematica della norma, ne consegue che il provider che avviasse il servizio subito dopo aver presentato la dichiarazione potrebbe subire le pesanti sanzioni pecuniarie, incluso il sequstro delle apparecchiature, previste per chi opera senza l'autorizzazione generale Il diritto di Internet 3
4 E-commerce E-commerce diretto (on-line) definito anche e- business oppure e-trade, quando per via telematica non solo si conclude o si esegue il contratto, incluso il pagamento, ma si pongono in essere anche tutte le attività di ricerca e di contatto fra le parti. E-commerce indiretto (off-line) è definito il commercio elettronico che in parte si realizza anche con l impiego di strumenti tradizionali (es.: successiva consegna materiale dei beni) Presenza in Internet Assegnazione di un indirizzo Internet: IP (Internet Protocol); Sistema c.d. FQDN (Fully Qualified Domain Name); Nomi di dominio Nomi di dominio I nomi di dominio hanno una struttura composta in vari livelli gerarchici necessari per indirizzare le varie informazioni nell ambito dei sistemi telematici di gestione (es.: TLDN (Top Level Domain Name) è la stringa più a destra che indica il Paese nel quale si trova l assegnatario dell indirizzo. Top Level Domain Name tematici o generici (1) Attualmente i TLDN impiegati sono prevalentemente i seguenti: -.com, che identifica i domini di imprese o aziende commerciali; -.net, che identifica i domini dei network di società, i provider ed altri gestori di connettività; -.org, che identifica i domini delle organizzazioni e associazioni non profit; -.edu per i domini delle università o degli istituti di ricerca in generale; Top Level Domain Name tematici o generici (2) -.gov, per gli enti e le organizzazioni governative statunitensi; -.int, che contraddistingue le organizzazioni e associazioni internazionali; -.mil, che identfica gli enti militari statunitensi. Country code TLDN E così definito il TLDN che identifica la Registration Authority che ha assegnato il nome di dominio, come, ad esempio,.it per il nostro Paese ( In America la gestione dei domini è di competenza dell ICANN un organizzazione non profit costituita nel In Italia l assegnazione dei nomi di dominio è affidata alla Naming Authority, che stabilisce le procedure operative in base alle quali opera la Registration Authority che ha sede presso lo IAT del CNR di Pisa ( Il diritto di Internet 4
5 Le regole italiane di assegnazione dei nomi di dominio Procedura di assegnazione Registrazione dei DN ( Procedure tecniche di Registrazione e Regole di Naming per l assegnazione del DN ( - first come first served; - unicità della registrazione; - i soggetti IVA possono registrare un numero illimitato di nomi di dominio; - le persone fisiche non esercenti attività economiche o commerciali e le associazioni possono registrare un solo nome di dominio. - Dal sito della RA si scaricano: a) il contratto, che deve essere redatto in duplice copia ed inviato per posta ordinaria alla RA; b) il modulo per ottenere un oggetto mantaneir; c) la RA conferma per posta elettronica la ricezione completa del documento inviato; d) la RA invierà poi per posta ordinaria le copie ricevute del contratto, con allegata la fattura dei relativi costi per l attivazione dei nomi di dominio; e) lettera di responsabilità. - Completata la procedura i nomi di dominio sono poi registrati nel data base della RA Modifica di DN assegnato Sospensione di un DN assegnato Modifica del DN può riguardare: a) modifica del DN stesso o dell assegnatario; b) modifica delle informazioni contenute nel modulo di registrazione; c) modifica del provider o del mantainer; La sospensione di un DN assegnato può dipendere: a) dalla richiesta dell interessato; b) per ordine dell autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale. La riattivazione avviene nei seguenti modi: a) su richiesta dell interessato nel primo caso; b) su provvedimento dell autorità giudiziaria Revoca di un DN assegnato Le controversie sui DN Un DN assegnato è soggetto a revoca quando: a) vi sia rinuncia dell interessato; b) la revoca sia disposta d ufficio; c) per sentenza passata ingiudicato o a seguito di decisione arbitrale. Contestazione dell assegnatario: - la RA annota nel data base valore contestato/challenged value, con l annotazione in apposito file della contestazione. - entro 10 giorni dalla contestazione la RA comunica via e.mail la contestazione all assegnatario. - entro lo stesso termine la RA invita le parti a risolvere la controversia per via arbitrale Il diritto di Internet 5
6 Arbitrato Regole di Naming art. 15; Aribtrato irrituale; Clausola arbitrale contenuta nella lettera relativa all assunzione di responsabilità oppure con successivo atto scritto. La decisone arbitrale deve essere pronunciata nel termine di 90 giorni dal momento della costituzione del collegio arbitrale. La comunicazione dei documenti avviene tramite posta elettronica, salvo eccezioni. Procedura di riassegnazione (1) La procedura di riassegnazione costituisce un metodo di risoluzione delle controversie attivabile solo in relazione ad un DN contestato anche prima o dopo l instaurazione di un giudizio o di un procedimento arbitrale ed è stata predisposta per evitare i fenomeni c.d. di domain grabbing o cybersquatting. Regole di Naming, predisposte dagli enti conduttori,approvate dalla RA; Regole contenute nel documento Procedura di riassegnazione ; Procedura di riassegnazione (2) Procedura di riassegnazione (3) Per ottenere la riassegnazione del DN il ricorrente deve provare: a) il DN contestato è identico al proprio marchio o al proprio nome e cognome b) il DN contestato è tale da indurre confusione rispetto al proprio marchio o al proprio nome e cognome; c) l attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al DN contestato; d) il DN sia stato registrato e venga usato in mala fede. Il resistente avrà diritto a mantenere il DN quando provi che: a) prima di aver avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il DN contestato per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il DN contestato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del DN contestato sta facendo un uso legittimo Domain grabbing e cybersquatting Con l espressione domain grabbing si intende l accaparramento di DN corrispondenti a marchi detenuti da terze parti a scopo di illecito concorrenziale. Per cybersquatting si intende l accaparramento di DN corrispondenti a marchi detenuti da terze parti a scopo di disturbo e con l intento di rivenderli a caro prezzo Tutela del Domain Name Fino ad oggi l orientamento giurisprudenziale non è stato univoco circa la natura e la rilevanza giuridica da attribuire al DN. Si sono alternate le seguenti impostazioni: a) Prevalenza all aspetto tecnico-informatico; b) equiparazione dei DN al marchio o all insegna con l applicabilità della legge sui marchi; c) assoggettabilità alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione del marchio o di altro segno distintivo tipico, oppure la legge sul diritto di autore Il diritto di Internet 6
7 Disciplina applicabile Presupposti per agire A seconda della natura e rilevanza giuridica che viene riconosciuta al DN si potrà applicare una determinata disciplina: - la disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione del marchio o di altro segno distintivo tipico, qualora il DN venga ritenuto equivalente la marchio o altro segno distintivo tipico; - oppure la legge sul diritto di autore qualora il marchio violato sia anche il titolo di una pubblicazione periodica; - la normativa sui diritti della personalità se il DN è equiparato al nome. Si tratta di un conflitto tra norme nell ambito del diritto industriale e devono ricorrere i seguenti presupposti: a) Qualità di imprenditore ex art c.c. in entrambi i contendenti; b) Stato di concorrenzialità tra due imprenditori. nell ambito di settori merceologicamente affini. c) La presenza di un marchio rinomato Qualità di imprenditore Il codice civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art c.c.); Piccolo imprenditore è colui che, ai sensi del codice civile, un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia Marchio (1) L art del codice civile in riferimento al marchio dispone un diritto di esclusività sancendo che chi ha registrato nelle forme stabilite dalle legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione si ha la tutela del marchio di fatto (preuso) Marchio (2) Oltre alle norme del codice civile il marchio è disciplinato dalla legge sui marchi (r.d e successive leggi) e da convenzioni internazionali. In base alla legge sui marchi al titolare spetta l uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato anche per prodotti non affini, se il marchio gode di rinomanza e se l uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. Insegna L insegna contraddistingue il locale in cui l imprenditore svolge la sua attività e consiste in un espressione distintiva che non deve essere generica per essere tutelabile. E oggetto di diritto assoluto da parte dell imprenditore che viene in essere con l uso della stessa. Anche l insegna può creare confusione per l oggetto dell impresa (art c.c.) Il diritto di Internet 7
8 Concorrenza sleale Contraffazione del marchio o di altro segno distintivo Ai sensi dell art c.c., ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di chi concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi usati legittimamente da altri [ ] o compie con qualsiasi altro mezzo confusione con i prodotti e con l attività di un concorrente; Ricorre l illecito di contraffazione del marchio o di altro segno distintivo quando un marchio registrato o usato per contraddistinguere i prodotti o i servizi di un impresa venga utilizzato da altri come segno identico o simile, se a causa dell identità o della somiglianza fra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti e i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico circa la natura, qualità e provenienza dei prodotti o servizi (art. 1 e 11 l.m.) Rimedi Tutela del diritto al nome Il titolare del marchio registrato può chiedere l inibitoria del commercio o dell uso di ciò che costituisce contraffazione del marchio (questo deriva dalla combinazione delle norme di cui all art. 1 e 68 l.m.). La medesima tutela si estende anche ai prodotti non affini quando il marchio registrato gode di rinomanza e se l uso del segno senza giusto motivo consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. Ai sensi del codice civile ogni persona ha diritto al nome, comprensivo del nome e cognome e alla propria identità personale (caso Alessia Mertz). Il titolare del diritto al nome può ottenere tutela giudiziale per far cessare l uso che altri indebitamente facciano del proprio nome, salvo il risarcimento del danno. L autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (art. 7 c.c.). Allo stesso modo può essere tutelato lo pseudonimo Meta tags e motori di ricerca I meta tags sono codici alfanumerici posti all interno delle istruzioni di programmazione HTML di un sito web, nei codici sorgente dei siti medesimi, contenenti parole chiave idonee a fornire informazioni sul contenuto delle pagine web. Essi sono ricercati ed immediatamente riconoscibili ai software dei motori di ricerca per selezionare e far risultare le pagine web, che hanno attinenza, per via delle parole chiave ivi contenute, con la ricerca richiesta. Meta tags funzionamento L etichetta meta racchiude le informazioni come segue: - <META NAME= keywords CONTENT= Della Computer, Custom, Configuration, PCs, Laptops, Portables, Computer, Notebook, Hardware, Build, Value, Technology, Servers, Dell, Online, Order > - META NAME= description CONTENT= Dell offers custom configuration of personal computers, portables, and servers. Build your own PC get the best value with latest technology order online. > Il diritto di Internet 8
9 Contraffazione del marchio e Meta tags Hyperlinking I meta tags, quali parole chiave, di una denominazione corrispondente ad un marchio registrato i cui diritti di privativa appartengano ad un terzo, costituisce un ipotesi di contraffazione di marchio, in quanto può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico e di concorrenza sleale, poiché può sussistere un pregiudizio per il titolare del marchio e un indebito vantaggio per l utilizzatore non autorizzato del segno. Tramite il linguaggio HTML è possibile effettuare mediante collegamenti ipertestuali, il raggiungimento di un altra pagina web o di un altro sito. Se utilizzato in modo da far appropriare vantaggi economici derivanti dall accesso a determinate informazioni da parte del soggetto che ha stabilito il collegamento ipertestuale, e non invece da parte del titolare del contenuto del sito raggiunto, si possono profilare le seguenti ipotesi di violazione: 1) violazione dei diritti di proprietà intellettuale; 2) condotta di concorrenza sleale Framing L accesso alla rete dell impresa. Il Framing costituisce una variante dell hyperlinking, consistente nell inserimento in una pagina web il contenuto del sito richiamato mediante la tecnica del link. In questo caso si realizza tendenzialmente un comportamento di concorrenza sleale. Gli imprenditori possono utilizzare Internet in vario modo: 1) Il sito web come una vetrina; 2) imprese controllate dalla casa madre per la vendita su Internet; 3) creazione di un prodotto venduto esclusivamente su Internet (es. la moto della Ducati 998S Bayliss 4) coinvolgimento dei distributori nella vendita on line, per cui il sito viene inteso come centrale di ricezione/smistamento degli ordini la cui esecuzione viene demandata al punto vendita o all intermediario più vicino al consumatore La tipologia del prodotto L accesso a Internet mediante intermediari Commercializzazione di un prodotto consistente in un bene materiale occorrerà la presenza di un vettore per il trasferimento del prodotto (e-commerce off-line). Prodotti per i quali è possibile il trasferimento in rete (ecommerce on line) (es. la musica, un filmato). In questo caso si deve tener conto del bandwith, ovvero la larghezza di banda da cui dipende la velocità di trasferimento dei dati attraverso il sistema (accordi per l utilizzazione sulla base di una licenza predisposta dalla SIAE a partire dal 1999). Accesso ad un servizio finanziario; bancario, ecc... Col termine portale si intende l insieme dei servizi che sono resi disponibili nell ambito di un sito che offre connessione alla rete Internet. I servizi offerti possono essere di varia natura: 1) accesso alla rete; 2) motori di ricerca; 3) informazioni giornalistiche, meteorologiche, ecc..; 4) servizi di natura prettamente commerciale sotto forma di sottositi di commercio elettronico Il diritto di Internet 9
10 I portali I portali si distinguono in portali orizzontali o verticali a seconda delle tipologia dei servizi che offrono. Il portale è orizzontale se offre servizi di varia natura ed indirizzati a settori eterogenei. Il portale è verticale se offre servizi attinenti al medesimo ramo o settore commerciale. Gli intermediari Il gestore di un sito può configurarsi in vario modo: 1) il gestore del sito è anche provider che rende disponibile lo spazio virtuale solo dal punto di vista tecnico. 2) Il gestore del sito che non è provider, ma da questo ha acquisito solo la disponibilità del sito, ospita al suo interno degli operatori commerciali indipendenti Operatori esterni all impresa Merchant Provider è una figura a cui di frequente si affida l azienda fornitrice nell ambito del commercio elettronico off-line, col compito di reperire e gestire la clientela. Contratto di outsourcing mediante il quale le aziende affidano ad un terzo operatore specializzato, non solo più operazioni informatiche (installazione, gestione e manutenzione di ambienti operativi complessi), ma anche l utilizzo di fornitori come agenti di innovazione organizzativa e di business. Mall Col termine mall si fa riferimento al viale in cui vengono installati più siti vetrina. Gli operatori tecnici necessari all interno di un sito possono essere diversi: 1) gestore del sito che ospita il negozio virtuale del venditore; 2) gestore del negozio virtuale ; 3) gestore del magazzino; 4) gestore della logistica La creazione del sito (1) Nell ambito dell e-commerce l Internet Provider può assumere svariate figure professionali in relazione all attività commerciale elettronica: 1) semplice fornitore del supporto tecnologico per la costruzione di un sito (brochureware), con anche la realizzazione grafica e dello spazio musicale ai fini della creazione dell interfaccia elettronica tra fornitore e cliente; 2) fornitore di servizio completo (full service), mediante la gestione degli aspetti commerciali. La creazione del sito (2) Un sito di un impresa deve contenere almeno i seguenti requisiti: 1) Home page che presenti visibilmente il logo ed il marchio; 2) mappa del sito che consenta di muoversi agevolmente; 3) barra degli strumenti chiara e definita; 4) ricerca, semplice ed induttiva, per full text sulla base della selezione del prodotto/servizio, e per categorie merceologiche; Il diritto di Internet 10
11 La creazione del sito (3) La creazione del sito (4) 5) FAQ (Frequently Asked Question); 6) catalogo deve contenere tutte le informazioni possibili sul prodotto (prezzo e oneri fiscali), inclusa anche l immagine; 7) assistenza clienti; 8) Chat; Forum; Mailing list; Club; 9) News; 10) giochi e concorsi; 11) carrello virtuale dove vengono raccolti i prodotti selezionati nelle varie pagine del sito, che possono essere temporaneamente accantonati selezionando la funzione lista della spesa, in modo che il cliente può sempre in futuro riprendere e completare la lista; 12) cassa virtuale dove i prodotti selezionati nel carrello virtuale, comprensivi dei prezzi anche in più valute, vengono visualizzati ed è richiamabile da ogni punto del negozio La creazione del sito (5) Marketplace (1) 13) Traking dell ordine consente al cliente di monitorare lo stato dell ordine per sapere se il prodotto sia stato o meno spedito ed, in caso positivo dove si trovi; 14) per dialogare col cliente; 15) tecniche di push, quando il sistema presenta una fase più evoluta, sono a disposizione di una fascia più ristretta di clienti fidelizzati, e consentono l invio automatizzato e personalizzato di dati, testi e immagini, applets direttamente sul computer del cliente; Per marketplace, nell ambito dell e-business, si intende una piattaforma elettronica messa a disposizione da un portale che funge da mercato virtuale per l incontro di domanda e offerta tra imprese che solitamente operano nel medesimo settore commerciale ( Marketplace (2) Marketplace (3) All interno del marketplace il portale che lo gestisce può fornire una serie completa di servizi in relazione all ambito delle attività commerciali cui si indirizza il mercato virtuale: 1) struttura di supporto per pianificare la strategia business; 2) gestire gli accessi e pianificare la security; 3) gestire gli aspetti economico-finanziari anche attraverso partnership; 4) fare da supporto di help desk; 5) fare, eventualmente, da supporto di call center; 6) fungere da analista di marketing o di delivery della merce inviata materialmente, anche mediante partenership Il diritto di Internet 11
12 Marketplace (4) In relazione al maketplace sussistono problemi inerenti alla qualificazione giuridica del tipo di attività esercitata. Le soluzioni prospettate sono le seguenti: 1) attività di agenzia; 2) attività di mediazione Il diritto di Internet 12
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