Anno 2014 N. RF221. La Nuova Redazione Fiscale BONUS ALBERGHI E CINEMA CON LA CONVERSIONE IN LEGGE
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- Sabrina Arcuri
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1 Anno 2014 N. RF221 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO BONUS ALBERGHI E CINEMA CON LA CONVERSIONE IN LEGGE RIFERIMENTI ARTT. 6, 9 E 10, DL N. 83/2014, CONV. IN L. N. 106/2014 INFO FLASH 160/2014 CIRCOLARE DEL 08/08/2014 Sintesi: la legge di conversione del DL 83/2014 (cd. Decreto Cult-Turismo ) ha esteso il bonus digitalizzazione oltre alle imprese alberghiere, anche alle agenzie viaggi/tour operator cd. incoming. Il bonus riqualificazione ha ampliato gli interventi agevolabili, includendo un bonus arredamento analogo a quello previsto nella detrazione del 50%. La spettanza dei bonus alle imprese alberghiere è stata anticipata alle spese sostenute nel triennio (non più al triennio ); il credito d imposta è pari al 30% dei costi agevolabili da ripartire in 3 rate annuali, nel limite massimo di (bonus digitalizzazione) o (bonus riqualificazione). Non si tratta di crediti d imposta automatici essendo prevista una specifica disciplina autorizzatoria. Il DL n. 83/2014 (cd. Decreto Cult-Turismo ) ha introdotto una serie di agevolazioni nell ambito della patrimonio culturale e del settore del turismo. La conversione in legge del decreto: - ha apportato alcune modifiche al credito d imposta introdotto sia per la riqualificazione delle strutture ricettive che per la loro digitalizzazione (v. Info flash 160/2014) - ha istituito un nuovo credito d imposta per il settore cinematografico. Disposizioni attuative: l operatività dei bonus è subordinata all emanazione di appositi DM da emanare entro il 30/10/2014 (3 mesi dall entrata in vigore della legge di conversione) Cumulabilità: la norma non dispone particolari incompatibilità (salvo il bonus per i cinema) che dovranno essere verificate solo in relazione alle norme che regolano le altre agevolazioni. BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA (ART. 9 DL 83/2014) AMBITO SOGGETTIVO La legge di conversione ampliato il novero dei soggetti beneficiari del credito d imposta: a) oltre agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.) b) vi rientrano ora anche le agenzie di viaggio/tour operator qualificate come incoming (cioè principalmente dedicate a portare in Italia turisti stranieri). Incoming: la norma li individua, in relazione allo Studio di settore VG78U, tra i soggetti appartenenti: - al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming - al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto. Sarà pertanto opportuno verificare che Gerico inquadri il contribuente in tali cluster con una percentuale che si ritiene dover essere almeno del 50%. SPESE AGEVOLABILI La conversione in legge ha confermato nella sostanza le fattispecie agevolabili previste nel decreto legge, che si articolano come segue.
2 Redazione Fiscale Info Fisco 221/2014 Pag. 2 / 7 SPESE AGEVOLABILI: - impianti wi-fi (internet) - siti web ottimizzati per il sistema mobile (cioè fruibili su smartphone e tablet) - programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l integrazione fra servizi ricettivi ed extra- ricettivi N.B.: il riferimento ai sistemi informatici è stato inserito in sede di conversione. - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio - servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. ECCEZIONI: rimane confermata l esclusione dei costi relativi all intermediazione commerciale. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è calcolato come segue: misura: 30% dei costi agevolabili limite di importo: il credito non può superare: il limite assoluto di (in pratica la spesa massima è pari a ) comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate (15 mil. per gli anni dal 2015 al 2019). Nota: è probabile che il prossimo decreto di attuazione riduca proporzionalmente la spettanza del credito laddove i fondi stanziati dovessero risultare in capiente rispetto alle domande. PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE Il credito spetta in relazione al sostenimento delle spese ammesse: sostenute nel triennio 2014, 2015 e 2016 secondo il principio di competenza (ultimazione prestazioni, non rilevando il pagamento). Novità: la legge di conversione ha anticipato il triennio rispetto a quello previgente riferito al MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO Il credito d imposta: va ripartito in 3 quote annuali di pari importo è utilizzabile: a decorrere dal periodo d imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione col mod. F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate Nota: con la finalità di un costante monitoraggio di utilizzo del credito, viene confermato che andranno adottati servizi messi a disposizione dall agenzia delle entrate, a pena di nullità della compensazione.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 221/2014 Pag. 3 / 7 DECADENZA La norma di conversione ha introdotto una causa di decadenza dall agevolazione che si verifica: laddove i beni oggetto degli investimenti agevolati siano destinati a finalità estranee all esercizio di impresa Nota: la norma non pone un termine oltre il quale diviene ammessa l estromissione né dispone delle fattispecie di deroga (si pensi alla cessazione dell attività, con conseguente autoconsumo dei beni). ASPETTI FISCALI Il credito d imposta: non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (artt. 61 e 109 TUIR). Il sig. Mario Rossi, albergatore, ha installato un programma informatico per la gestione delle prenotazioni e della fatturazione, ultimato nel 2014, sostenendo una spesa di Esempi1 Il credito d imposta spettante è pari a (il 30%) di cui: - l importo di sarà utilizzabile in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 (l eventuale eccedenza non utilizzata sarà fruibile nel 2016) - le residue 2 rate di ciascuna saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. DISPOSIZIONI ATTUATIVE: l operatività del bonus è subordinata all emanazione di apposito DM (da emanare entro il 30/10/2014) che dovrà disciplinare: le procedure per l accesso all agevolazione (non si tratta di un incentivo cd. automatico ) eventuali soglie massime di spesa per singola voce di spesa le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito d imposta. E probabile sia disposto un criterio analogo ai click-day già adottato per altre agevolazioni. BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE (ART. 10 DL 83/2014) La legge di conversione ha completamente riscritto il testo normativo previgente. AMBITO SOGGETTIVO Il credito d imposta spetta a favore delle imprese alberghiere esistenti al 1/01/2012. Novità: in precedenza la norma faceva riferimento alle strutture ricettive ; il DM attuativo dovrà chiarire se si sia inteso escludere strutture non propriamente alberghiere: campeggi, residence, ecc. SPESE AGEVOLABILI Il credito in esame spetta con riferimento alle spese: a) di cui all art. 3 c. 1 lett. b), c) e d) DPR n. 380/2001 e cioè: manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia b) di incremento dell efficienza energetica c) per l eliminazione delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e DM n. 236/89) d) per ulteriori interventi, incluso l acquisto di mobili e componenti d arredo.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 221/2014 Pag. 4 / 7 Novità: in precedenza la norma faceva riferimento alle sole spese di ristrutturazione e di eliminazione delle barriere architettoniche. E evidente l analogia, almeno in parte, con la detrazione del 50%/65%. BONUS ARREDAMENTO ALBERGHI: l agevolazione è disciplinata in modo del tutto analogo all agevolazione prevista per le persone fisiche e riguarda l acquisto di mobili e componenti d arredo (N.B.: diversi dai complementi d arredo ; in tal senso si devono ritenere validi i chiarimenti forniti dalla CM 29/2013 v. Info Fisco 208/2013) destinati esclusivamente alla struttura alberghiera oggetto dell intervento agevolato Decadenza: i beni agevolati non possono essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee (autoconsumo, ecc.) prima del 2 periodo d imposta successivo a quello dell acquisto. Fondi stanziati: all agevolazione in oggetto può essere destinato un importo non superiore al 10% delle risorse stanziate per il bonus riqualificazione strutture ricettive. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è calcolato come segue: misura: 30% dei costi agevolabili limite di importo: le spese ammesse non possono superare (in pratica, il credito d imposta non può eccedere l importo di x 30% = ) comunque fino a esaurimento delle risorse destinate (20 mil. per il 2015 e 50 mil. gli anni dal 2016 al 2019). PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d imposta spetta nel caso di spese: sostenute nel triennio 2014, 2015 e 2016 secondo il principio di competenza (ultimazione prestazioni, non rilevando il pagamento). MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO Anche in relazione alle modalità di utilizzo, valgono i medesimi concetti già visti per il bonus digitalizzazione; il credito d imposta: va ripartito in 3 quote annuali di pari importo è utilizzabile: a decorrere dal periodo d imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione col mod. F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. ASPETTI FISCALI Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d imposta: non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (artt. 61 e 109 TUIR).
5 Redazione Fiscale Info Fisco 221/2014 Pag. 5 / 7 L albergatore dell esempio precedente ha proceduto inoltre a ristrutturare la sala da pranzo del proprio albergo, sostenendo una spesa complessiva di Esempio2 Il credito d imposta spettante è pari a (il 30%) di cui: - l importo di sarà utilizzabile in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 (l eventuale eccedenza non utilizzata sarà fruibile nel 2016) - le residue 2 rate di ciascuna saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. DISPOSIZIONI ATTUATIVE: l operatività del bonus è subordinata all emanazione di apposito DM (da emanare entro il 30/10/2014) da parte del Min. dei beni culturali, che dovrà disciplinare - le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio - le procedure per l'ammissione al beneficio (non si tratta di un incentivo cd. automatico ), che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande - le soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta - le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta A differenza del bonus digitalizzazione, la norma specifica che sarà adottato un criterio cronologico, che dovrebbe riferirsi solo alla priorità nella comunicazione della autorizzazione all utilizzo del bonus. Nuovi criteri di classificazione delle strutture alberghiere La legge di conversione ha previsto un aggiornamento periodico dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Entro il 31/10/2014 il Min. dei beni culturali dovrà emanare un DM con cui aggiornare gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni (applicabili a livello nazionale) in base ai quali procedere alla classificazione, che dovranno armonizzarsi con i criteri internazionali. RISPETTO AIUTI DE MINIMIS Entrambi i crediti d imposta esaminati sono soggetti al rispetto dei limiti del de minimis. DISCIPLINA DE MINIMIS : permette di semplificare le procedure di assegnazione delle agevolazioni di modesta entità dall obbligo di notifica alla Commissione UE da parte dei paesi membri. In applicazione del Reg. UE n. 1407/2013, è disposto che: - per il periodo 01/01/ /12/ il massimale di aiuti pubblici che un impresa può ricevere nell arco di 3 anni è di complessivi. BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE (ART. 6 DL 83/2014) La legge di conversione ha introdotto un nuovo credito d imposta per le sale di proiezione cinematografica (cd. cinema ), dal funzionamento analogo a quello dei bonus precedenti. AMBITO SOGGETTIVO Il credito d imposta spetta alle imprese di esercizio cinematografico esistenti dal 1/01/1080 iscritte nell elenco ex art. 3 Dlgs 28/2014 considerate PMI secondo la disciplina UE (dipendenti < 250; ricavi <. 50 mil.; attivo <. 43 mil.). N.B.: l art. 3 Dlgs 28/2014 prevede l iscrizione in appositi elenchi informatici non solo delle imprese di produzione di distribuzione dei film, ma anche di quelle di esercizio (tra cui i cinema).
6 Redazione Fiscale Info Fisco 221/2014 Pag. 6 / 7 SPESE AGEVOLABILI Sono le spese sostenute per: il ripristino, restauro e adeguamento strutturale/tecnologico delle sale di proiezione. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA E anch esso calcolato come segue: misura: 30% dei costi agevolabili limite di importo: il credito non può superare: il limite assoluto di (in pratica la spesa massima è pari a ) comunque fino a esaurimento degli stanziamenti effettuati (3 mil. per gli anni dal 2015 al 2018). PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE Il credito d imposta spetta nel caso di spese: sostenute nel biennio 2015 e 2016 secondo il principio di competenza (ultimazione prestazioni, non rilevando il pagamento). MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO Il credito d imposta: va ripartito in 3 quote annuali di pari importo è utilizzabile esclusivamente in compensazione col mod. F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. La decorrenza non è stabilita per legge; considerata l analogia con i bonus precedenti, tuttavia, si ritiene decorra anch essa dal periodo d imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2015 è utilizzabile dal 1/01/2016). CUMULABILITÀ Il credito d imposta non è cumulabile con le seguenti agevolazioni: - contributi per il realizzo di nuove sale o ripristino di sale inattive (ex art. 15, D.Lgs 28/2004) - credito d imposta acquisto di impianti e apparecchiature di proiezione digitale (art. 1 c. 327, lett. c), n. 1 L. n. 244/07). ASPETTI FISCALI Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d imposta: non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (artt. 61 e 109 TUIR). Il credito d imposta è cedibile a intermediari bancari, finanziari ed assicurativi. DISPOSIZIONI ATTUATIVE: l operatività del bonus è subordinata all emanazione di apposito DM (da emanare entro il 30/10/2014) che dovrà disciplinare: i criteri e le procedure per l accesso all agevolazione (non si tratta di un incentivo cd. automatico ) le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito d imposta.
7 Redazione Fiscale Info Fisco 221/2014 Pag. 7 / 7 CREDITI D IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE - SINTESI BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHIERA DIGITALIZZAZIONE ALBERGHIERA BENEFICIARI imprese alberghiere strutture ricettive PERIODI SPESE AMMESSE IMPORTO DEL BONUS manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservat. ristrutturazione edilizia incremento efficienza energetica eliminaz. barriere architettoniche acquisto di mobili/arredamento ulteriori interventi da definire con DM agenzie viaggi e tour operator incoming impianti internet wi-fi siti web fruibili su smartphone e tablet programmi/sistemi informatici per la vendita diretta di servizi/pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità servizi di formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività 30% delle spese sostenute (per competenza) SPESE MAX CRED. D'IMP. MAX (30%) QUADRO RU MODALITA UTILIZZO DECORRENZA UTILIZZO da definire con apposito DM ripartizione in 3 quote annuali di pari importo compensazione in F24 inviato con canali telematici dell'agenzia dal 1/01/2015 per le spese 2014; dal 1/01/2016 per le spese 2015; dal 1/01/2017 per le spese 2016 occorre attendere autorizzazione dell Agenzia con modalità da definire
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