DELEGA DI FUNZIONI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16
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1 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16
2 il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche, il quale ha il preciso dovere di informarsi e documentarsi sulle situazioni di pericolo esistenti nel luogo di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 2/16
3 Allo stesso tempo egli è obbligato sia a informare e formare il lavoratore sulle possibili conseguenze dannose durante l attività lavorativa sia ad adottare tutti i provvedimenti consigliati dalla tecnica, indipendentemente dal costo economico diretto o indiretto delle misure di prevenzione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 3/16
4 Tuttavia il datore di lavoro, può legittimamente delegare ad altro soggetto gli obblighi su lui gravanti che attengono alla tutela antinfortunistica Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 4/16
5 La delega, secondo l orientamento giurisprudenziale consolidato, può avvenire solo se il datore di lavoro si trovi impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa antinfortunistica, per la complessità ed ampiezza dell azienda, per la pluralità di sedi e stabilimenti di impresa o per altre ragionevoli evenienze, sì da escludere una immotivata dimissione dal suo ruolo legale Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 5/16
6 E, altresì, necessario che il delegante affidi le sue attribuzioni a persona tecnicamente preparata e capace, ove però ricorrano alcuni presupposti: la forma scritta; la specificità; la sussistenza di un'autonomia decisionale e finanziaria nel delegato Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 6/16
7 Il delegato deve volontariamente accettare la delega (nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi), deve essere fornito di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell imprenditore ed idonei a fare fronte alle esigenze connesse all apprestamento dei presidi antinfortunistici, compreso l accesso ai mezzi finanziari Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 7/16
8 Ne deriva che tanto la delega quanto la volontaria assunzione delle suddette attribuzioni devono risultare da atti inequivoci e devono essere specificamente provate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 8/16
9 Da quanto detto deriva che il datore di lavoro, pur essendo il principale soggetto obbligato può, perché impegnato in altro e non in grado di seguire di persona i lavori, affidare ad altri il compito di seguirne taluni, delegando espressamente anche per quel che concerne l'osservanza delle norme a prevenzione degli infortuni, non per questo cessa di essere datore di lavoro e, come tale, principale destinatario delle norme Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 9/16
10 Da cui se, nonostante la delega, determinate circostanze lo portano a contatto delle maestranze, mentre queste ultime eseguono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo preciso dovere intervenire per rimuovere la situazione antigiuridica Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 10/16
11 In tema di infortuni sul lavoro verificatisi in una impresa di grandi dimensioni, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all'osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona, tecnicamente qualificata, l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro, riservando per sé solo funzioni amministrative e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 11/16
12 L art. 16 del D. Lgs. 81/2008, modificato dall art. 12 del D. Lgs. 106/2009, prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 12/16
13 a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 13/16
14 d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 14/16
15 3.La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 15/16
16 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 16/16
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