REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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1 REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (emanato con D.R. n , prot. n I/13 del ) I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l esigenza di semplicità dello stesso. Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1) Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza presso l Università degli Studi di Foggia, in attuazione della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di cui al d.lgs n. 81 e s.m.i.. 2) Non rientrano nell oggetto del presente Regolamento la disciplina concernente la tutela della salute e della sicurezza nei laboratori didattici e di ricerca dell Università degli Studi di Foggia e la disciplina relativa alle modalità di gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti dell Università degli Studi di Foggia, che restano dettate dagli specifici testi regolamentari in vigore presso l Ateneo. Articolo 2 Soggetti 1) Il sistema di tutela della salute e della sicurezza presso l Università degli Studi di Foggia, fa riferimento, secondo le rispettive attribuzioni e competenze e i rispettivi obblighi, ai seguenti soggetti: a) il Datore di Lavoro; b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; c) il Medico Competente; d) il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione; e) l Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione; f) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; g) i Dirigenti; h) i Preposti; i) i Lavoratori; 1

2 j) gli Studenti. Articolo 3 Il Datore di Lavoro 1) Ai fini dell attuazione della normativa in materia, il Datore di Lavoro, per l Università degli Studi di Foggia, viene individuato nella persona del Magnifico Rettore, in quanto rappresentante legale dell Ateneo e Presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell Istituzione universitaria medesima. 2) Il Datore di Lavoro svolge direttamente, senza alcuna delega, le seguenti funzioni: a) valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dalla normativa vigente, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; b) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; c) nomina del Medico Competente; d) nomina del Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione; e) nomina dell Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione; f) consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 3) Il Datore di Lavoro delega lo svolgimento delle seguenti funzioni ai Dirigenti: a) affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; b) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità; c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente; d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente; g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, affidando il coordinamento delle attività in oggetto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente; 2

3 j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; k) consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; l) consegnare tempestivamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi; m) verificare il rispetto dell orario di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente; n) effettuare le comunicazioni agli Enti preposti previste dalla normativa vigente relativamente agli infortuni sul lavoro, alla radioprotezione e ai nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; o) adempiere agli ulteriori obblighi spettanti al Datore di Lavoro non ricompresi in quelli indicati dal comma 2 del presente articolo e per i quali la normativa vigente in materia prevede la possibilità di delega. 4) La delega di cui al comma 3 del presente articolo è formalizzata in base allo specifico modello allegato al Regolamento, non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite, obbliga il delegato a relazionare periodicamente al delegante in merito allo svolgimento delle funzioni medesime ed attribuisce al delegato la facoltà di formulare proposte ai competenti Organi dell Ateneo in merito all utilizzo delle specifiche risorse stanziate in bilancio al fine dello svolgimento delle funzioni oggetto della delega. Articolo 4 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 1) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nominata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. 2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 5 Il Medico Competente 1) Il Medico Competente è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nominata dal Datore di Lavoro, che collabora ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria. 2) Il Medico Competente svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 6 Il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione 1) Il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nominata dal Datore di Lavoro, addetta alla sorveglianza medica dei soggetti esposti a radiazioni ionizzanti. 3

4 2) Il Medico Autorizzato per la Sorveglianza Medica della Radioprotezione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 7 L Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione 1) L Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nominata dal Datore di Lavoro, competente ad effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, ad assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, a fornire tutte le altre indicazioni e a formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti. 2) L Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 8 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 1) Ciascuna associazione sindacale rappresentativa, in base alla normativa vigente, nel comparto concernente le Università può designare, nell ambito del personale in servizio presso l Università degli Studi di Foggia, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 2) La nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è formalizzata con decreto del Direttore Generale dell Università degli Studi di Foggia ed ha validità sino ad una nuova designazione da parte delle associazioni sindacali indicate al comma 1 del presente articolo. 3) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono titolari delle prerogative e svolgono le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 9 I Dirigenti 1) Ai fini dell attuazione della normativa in materia, i Dirigenti, per l Università degli Studi di Foggia, vengono individuati nel personale con qualifica dirigenziale, con funzioni riguardanti le strutture dell Amministrazione centrale rientranti nei settori di propria competenza, nel Direttore Generale, con funzioni riguardanti le strutture dell Amministrazione centrale eventualmente non rientranti nei settori di competenza del personale con qualifica dirigenziale, e nei Direttori dei Dipartimenti dell Ateneo, con funzioni riguardanti le strutture degli specifici Dipartimenti diretti. 2) I Dirigenti organizzano l attività lavorativa e vigilano su di essa svolgendo le funzioni in tema di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro delegate dal Datore di Lavoro ed indicate al comma 3 dell articolo 3 del presente Regolamento nonché le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente in materia. 3) Previa intesa con il Datore di Lavoro, i Dirigenti possono, a loro volta, delegare, con atto scritto, lo svolgimento di specifiche funzioni, proprie o rivenienti dalla delega di cui al comma 3 dell articolo 3 del presente Regolamento, ai Preposti o ai Lavoratori, che accettano sempre in forma scritta, fermo restando che la delega in questione non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite, obbliga il delegato a relazionare periodicamente al delegante in merito allo svolgimento delle funzioni medesime ed attribuisce al 4

5 delegato la facoltà di formulare proposte ai competenti Organi dell Ateneo in merito all utilizzo delle specifiche risorse stanziate in bilancio al fine dello svolgimento delle funzioni oggetto della delega. 4) È esclusa l ulteriore delega delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti delegati. Articolo 10 I Preposti 1) Ai fini dell attuazione della normativa in materia, i Preposti, per l Università degli Studi di Foggia, vengono individuati nei responsabili delle aree amministrative dell Amministrazione centrale e nei coordinatori amministrativi dei Dipartimenti. 2) I Preposti sovrintendono alle attività lavorative, garantiscono l attuazione delle direttive ricevute in tema di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, nonché svolgono le funzioni eventualmente loro delegate dai Dirigenti secondo quanto previsto dal comma 3 dell articolo 9 del presente Regolamento e le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 11 I Lavoratori 1) Ai fini dell attuazione della normativa in materia, i Lavoratori, per l Università degli Studi di Foggia, vengono individuati nelle persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un attività lavorativa nell ambito dell Ateneo. 2) I Lavoratori devono prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza e della salute e della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti, nonché svolgono le funzioni eventualmente loro delegate dai Dirigenti secondo quanto previsto dal comma 3 dell articolo 9 del presente Regolamento e le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 12 Gli Studenti 1) Gli studenti che frequentano le strutture dell Università degli Studi di Foggia devono attenersi alle disposizioni in merito alla tutela della salute e della sicurezza operanti presso l Ateneo. Articolo 13 Gestione delle emergenze 1) La gestione delle emergenze nell ambito delle strutture dell Università degli Studi di Foggia avviene in base alle disposizioni normative vigenti in materia nonché in base allo specifico assetto organizzativo definito dai soggetti competenti in merito. 5

6 ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Delega di funzioni, da parte del Datore di Lavoro, ai Dirigenti, in attuazione dei commi 3 e 4 dell articolo 3 del Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Il/la sottoscritto/a, in qualità di Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Foggia nonché in qualità di Datore di Lavoro, ai fini dell attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il presente atto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell articolo 3 del Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, DELEGA il/la prof./dott./prof.ssa/dott.ssa, in qualità di Dirigente, ai fini dell attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in rapporto a quanto previsto dall articolo 9 del Regolamento di Ateneo in oggetto, allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; b) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità; c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente; d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente; g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 6

7 i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, affidando il coordinamento delle attività in oggetto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente; j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; k) consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; l) consegnare tempestivamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della loro funzione, copia del documento di valutazione dei rischi; m) verificare il rispetto dell orario di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente; n) effettuare le comunicazioni agli Enti preposti previste dalla normativa vigente relativamente agli infortuni sul lavoro, alla radioprotezione e ai nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; o) adempiere agli ulteriori obblighi spettanti al Datore di Lavoro non ricompresi in quelli indicati dal comma 2 dell articolo 3 del Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per i quali la normativa vigente in materia prevede la possibilità di delega. Foggia / / Il Rettore Il/la sottoscritto/a prof./dott./prof.ssa/dott.ssa, in qualità di Dirigente, ai fini dell attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in rapporto a quanto previsto dall articolo 9 del Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver preso visione del testo regolamentare in oggetto, accetta liberamente la delega di cui al presente atto. Foggia / / Firma per accettazione 7

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