R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro
|
|
- Silvano Marini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3189/12 R.G., promossa DA Seminara Giovanni, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Ursula Raniolo e Vittorio Romano; - RICORRENTE - CONTRO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. ssa Longo Laura; MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Pricoco Giuseppe; - RESISTENTI - Oggetto: ripetizione di indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6/4/2012, Seminara Giovanni conveniva in giudizio il Ministero dell Economia e delle Finanze ed il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; esponeva che era docente alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell Università e della Ricerca dal 1/9/1996; che in data 19/4/2011 il Ministero dell'economia e delle Finanze-Ragioneria territoriale di Catania aveva inoltrato allo stesso comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per il recupero del credito erariale pari a 8.629,08, quale conguaglio per assegni riscossi e non dovuti tra l 1/9/97 e il 30/4/2011; che, in data 12/5/2011, gli veniva notificato provvedimento di addebito del predetto credito erariale a seguito del quale, con decorrenza dal mese di maggio 2011, 1
2 veniva operata la trattenuta mensile di 239,69; che tale provvedimento era illegittimo per violazione della legge 241/1990, essendo stata preclusa allo stesso la partecipazione al procedimento amministrativo; che il credito era prescritto; che, in ogni caso, la pretesa era irripetibile stante la buona fede dello stesso. Tanto premesso, chiedeva di "1. Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'amministrazione scolastica riguardo agli emolumenti stipendiali percepiti dal ricorrente dal 1/9/1997 al e comunque sentirne pronunciare la riduzione per i motivi di ricorso; 2.conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di addebito credito erariale del 12/5/2011 prot. n par la totale carenza di presupposti e per l'intervenuto annullamento del titolo su cui si fonda la posizione creditoria vantata dall'amministrazione. Con vittoria di spese e compensi. ". In via cautelare, chiedeva di sospendere il provvedimento medesimo. Con memoria tempestivamente depositata con riguardo all'udienza fissata al fine di provvedere in ordine alle istanza di sospensione, si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle Finanze; eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi; in particolare deduceva la fondatezza nel merito delle istanza, atteso che al ricorrente erano stati riconosciuti, con decreto di ricostruzione di carriera n del 14/2/2008 solo anni 7 di servizio pre ruolo, con disconoscimento dei servizi prestati negli anni dal 1985/1986 al 1987/1988 e nell'anno scolastico 1995/1996; il carattere doveroso del recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione; l'irrilevanza della buona fede del debitore. All'udienza del 5 luglio 2012, fissata al fine di provvedere in ordine alla istanza di sospensione, si costituiva in giudizio il Ministero della Istruzione, dell'università e della Ricerca; deduceva la legittimità del provvedimento di recupero dell'indebito erariale e la decorrenza della prescrizione dal 23/9/1999. Autorizzato il deposito di note, con ordinanza depositata il 23/7/2012 veniva disposta la sospensione del provvedimento di addebito di credito erariale del 12 maggio 2011 e degli atti conseguenti. All udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Al fine di verificare la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, giova precisare che oggetto del presente giudizio è l accertamento della debenza o meno delle somme richieste allo stesso con provvedimento di addebito di credito erariale del 12/5/2011 prot. n (" Considerato che a carico della S.V. È stato accertato un credito erariale 2
3 di 8.629,08 per la seguente motivazione: conguaglio tra assegni riscossi e non dovuti dal 1/9/1997 al 30/4/2011, in applicazione decreto n del 14/2/2008 del CSA di Catania intima Al sig. Seminara Giovanni Il rimborso, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dell'importo di 8.629,08 "), avente quale presupposto il provvedimento D.P. n del 14 febbraio 2008, notificato al ricorrente in data 2/10/2009, con il quale è stato disconosciuto il servizio prestato negli anni 1985/1986, 1987/1988 e 1995/1996. Va, altresì, evidenziato che con nota protocollo 1374/A 39 del 9/5/2011 è stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale provvedimento risulta ricevuto dal ricorrente in data 4/5/2011; tale provvedimento costituisce il primo atto di riscossione del credito posto in essere dall'amministrazione resistente. Non può riconoscersi efficacia interruttiva al D.P. n del 14/2/2008, non contenendo alcuna richiesta di restituzione dell'indebito. Ciò premesso, vanno esaminate le eccezioni sollevate da parte ricorrente, di illegittimità del provvedimento per violazione della legge sul procedimento amministrativo; di irripetibilità delle somme richieste dal Ministero resistente in quanto estinte per decorso del termine di prescrizione quinquennale (o in subordine decennale) ovvero in quanto percepite dallo stesso in buona fede. Preliminarmente va rigettato il primo motivo di impugnazione, afferente all'asserita violazione della legge 241/1990, tenuto conto che è documentata la comunicazione con nota protocollo 1374/A 39 del 9/5/2011 dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n In ordine all eccezione di prescrizione si osserva quanto segue. Il recupero delle somme indebitamente corrisposte è stato disposto con nota raccomandata del 12 maggio 2011, prot. n , ricevuta dal ricorrente il 4/5/2011 (cfr. documentazione prodotta dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dal MIUR). Ciò premesso, devono ritenersi prescritti i crediti pretesi per il periodo anteriore al 4/5/2001; nella fattispecie trova applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all art cod. civ., applicabile anche al credito restitutorio della P.A. da indebito oggettivo ex art cod. civ. Con riguardo alla ulteriore censura sollevata dal ricorrente, afferente alla irripetibilità delle somme riscosse in buona fede, va premesso che la giurisprudenza (dapprima amministrativa, sino al passaggio della giurisdizione sul pubblico impiego al giudice ordinario) formatasi sulla questione non ha avuto carattere univoco. 3
4 Ed invero, in un primo momento era prevalso l orientamento secondo cui il provvedimento di recupero delle somme erroneamente corrisposte dalla P.A. doveva essere motivato con riguardo alla sussistenza dell interesse pubblico alla retrocessione di esse ed alla prevalenza del predetto interesse sul pregiudizio subito dal destinatario dell atto, avuto riguardo all ammontare delle somme, alla loro destinazione, al concorso di altri redditi per la realizzazione delle relative finalità e dell eventuale soddisfacimento di bisogni essenziali (cfr. Adunanza plenaria 30 marzo 1976, n. 1). Successivamente si è consolidato il contrapposto orientamento, oggi prevalente e condiviso da questo decidente, secondo cui la restituzione delle somme erroneamente corrisposte dalla P.A. ai suoi dipendenti è ricondotto all istituto di cui all art c.c., con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo dell accipiens e doverosità della ripetizione, sussistendo solo l onere di procedere al recupero con modalità tali da non incidere sulle condizioni di vita del debitore. Sul punto giova richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n del 8/4/2010, secondo cui In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione (nella specie, da una AUSL) nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art cod. civ. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. (Fattispecie relativa all'indebita erogazione, a far data dall'assunzione, dell'indennità di qualificazione professionale nella misura intera, riconosciuta dall'art. 45 del c.c.n.l. di settore ai soli operatori tecnici coordinatori e non anche agli ordinari operatori tecnici, a cui compete in misura ridotta).". Infine, nel merito, si evidenzia l'assenza di alcun allegazione di parte ricorrente in ordine alla non debenza della somma pretesa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dal ricorrente, di accertamento della insussistenza della pretesa azionata dal M.I.U.R., va accolta limitatamente alle somme afferenti al periodo anteriore al 4/5/2001; va rigettata nel resto. Avuto riguardo al limitato accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza in ragione di un terzo; la restate parte va compensata. P.Q.M. definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 6/4/2012, da Seminara Giovanni contro Ministero dell Economia e delle Finanze, in 4
5 persona del Ministro in carica, e Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; in parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute, perché prescritte, le somme oggetto del provvedimento di addebito di credito erariale del 12/5/2011 prot. n , afferenti al periodo anteriore al 4/5/2001; rigetta nel resto il ricorso; condanna i resistenti a rifondere al ricorrente, in ragione di un terzo, le spese di lite, che vengono liquidate nell intero nella complessiva somma di 2.342,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%; compensa la restante parte. Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2016 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Caterina Musumeci 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliSosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima
La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliCOMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore II Responsabile: Porceddu Sabrina DETERMINAZIONE N. 634 in data 30/06/2015 OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A FAVORE DI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
DettagliSCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliCostituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.
Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la. Puglia Lecce SENTENZA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la N. Reg.Dec. N. Reg.Ric. ANNO Composto dai Signori Magistrati: Puglia Lecce Aldo RAVALLI Ettore MANCA Giovanni
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51 ha emesso la seguente Sentenza Sul ricorso n. 1.../12 Depositato il 09/08/2012 - Avverso CARTELA
DettagliLibretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse
Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015 (Est. Vaccari) Contratto
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00087/2016 REG.PROV.COLL. N. 01818/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliOGGETTO: Ricorso al TAR Marche promosso dalla ditta Crossfinger srl. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.
PAG. 1 OGGETTO: Ricorso al TAR Marche promosso dalla ditta Crossfinger srl. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. L anno duemiladieci, addì nove del mese di aprile in Macerata e nella
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.:899/06 Registro Generale 2187/2005 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente TOMMASO
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliFirmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec
Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Giudice Daniela Bracci, visti gli atti ed i documenti di causa; a scioglimento della riserva adottata all udienza dell 11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70
DettagliMASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 14 maggio 2009, n. 20 Commercialisti di Milano;. Misura di custodia cautelare in carcere Procedimento disciplinare Sanzione della sospensione dall esercizio
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01285/2014 REG.PROV.COLL. N. 00713/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 27/10/2016 N. 01399/2016 REG.PROV.COLL. N. 01012/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliN. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliCommissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52
Processo tributario e danno da lite temeraria - Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 apri PROCESSO TRIBUTARIO E DANNO DA LITE TEMERARIA Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi,
DettagliPON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE PIANO FORMEZ 2011 CORTE DI CASSAZIONE
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro PROGETTO PERFORMANCE PA PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE PIANO FORMEZ 2011 LINEA 2 - MODELLI E STRUMENTI
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
80 Sentenza n. R.G.Lavoro N.636/08. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: 7-': ~.A. Dott.GIUSEPPE Dott.ssa ANGIOLA CASTELLINI SBORDONE
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliCOMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
COMUNE DI MOSCUFO Provincia di Pescara ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ATTO N. 168 del 17/12/2015 Reg. Gen 523 Oggetto: OGGETTO: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA
N. 10462/2013 REG.PROV.COLL. N. 07219/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliAREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
COMUNE DI SANT EGIDIO ALLA VIBRATA (Provincia di Teramo) Tel. 0861/846511 Fax 0861/840203 Part. IVA: 00196900674 e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA SERVIZIO:
DettagliSCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post
SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O
N. 626 Sentenza Fasc. n. 1363/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:
N. 00632/2012 REG.PROV.CAU. N. 00746/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE così composto: dott. Enrico Borrelli dott. Michele Sessa dott. Filippo Favale ha pronunciato la seguente Presidente Giudice
Dettagliha pronunciato la presente
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliRUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI
DettagliParte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale
~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.
DettagliPROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Con la modifica introdotta all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 dal D. L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo all Autorità Giudiziaria
DettagliC O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.59/aa/og del 10.11.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
DettagliComunicazione di debito e provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente.
Roma, 20/06/2006 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00414/2013 REG.PROV.COLL. N. 00338/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettaglinonché contro ORDINANZA
N. R.G. 2015/3146 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3146/2015 promosso da: RIAZ MOHAMMAD con gli avv.ti Alberto
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00155/2016 REG.PROV.COLL. N. 00050/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N..PROV.COLL. N. 00345/ REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
DettagliRisoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
DettagliSentenza n. 723/2016 pubbl. il 14/03/2016 RG n. 4445/2009
N. R.G. 4445/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato
Dettagli