ASPETTI PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
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1 NEWSLETTER n settembre 2016 ASPETTI PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI RIFERIMENTI: D Lgs. n. 158/2015 Artt. 10-bis, 10-ter,10-quater, 12-bis, 13 D. Lgs. n. 74/2000 Legge n. 208/2015 Art. 57 D.P.R. n. 633/1972 Art. 43 D.P.R. n. 600/1973 D. Lgs. n. 128/2015 D. Lgs. n. 8/2016 Art. 2, D.L. n. 463/1983 Art. 39, Legge n. 183/2010 Approfondimenti per la Clientela n. 2/2016 e n. 3/2016 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. Omessi versamenti di Imposte Dirette ed IVA 2. Omessi versamenti di carattere previdenziale ed assistenziale 3. Consulenza dello Studio Dopo l analisi della Riforma del Diritto Penale Tributario, in vigore dal , contenuta nei precedenti Approfondimenti per la Clientela nn. 2 e 3 del 2016, con la presente Newsletter si intende più specificamente fornire una panoramica sulle conseguenze di carattere penale derivanti dagli omessi versamenti fiscali e contributivi. Infatti, il 15 settembre 2016, per effetto della proroga della presentazione del Modello 770/2016, maturerà il momento consumativo del reato di omesso versamento di ritenute risultanti dal predetto modello; mentre il 27 dicembre quello relativo agli omessi versamenti dell IVA. Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 1. OMESSI VERSAMENTI DI IMPOSTE DIRETTE ED IVA In materia di Imposte sui Redditi e di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il Decreto Legislativo n. 74/2000, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 158/2015 attuativo della Riforma del Diritto Penale Tributario, in vigore dal 22 ottobre 2015, individua le fattispecie delittuose con riferimento alle violazioni in materia di obblighi: PREMESSA dichiarativi; documentali; di versamento. Nella presente Newsletter vengono illustrate in particolare le disposizioni penali concernenti il mancato rispetto degli obblighi di versamento, con l avvertenza che le stesse riguardano anche coloro che agiscono in qualità di amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche. L articolo 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000, attualmente in vigore, stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (e non più solo risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti ), per un ammontare superiore a per ciascun periodo di imposta. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ART. 10-BIS L innalzamento della soglia (precedentemente fissata ad ) è stato introdotto dalla citata Riforma dei Reati Tributari e, in applicazione del principio del favor rei, si applica anche per il passato. Viceversa, quanto previsto circa l indicazione anche in dichiarazione e non più solo nelle certificazioni, essendo più sfavorevole al contribuente, non si applica al passato. Il momento consumativo del reato si identifica con il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione, avente scadenza ordinaria il 31 luglio dell anno successivo a quello di riferimento. Per effetto della proroga della scadenza del Modello 770/2016 al 15 settembre 2016, il momento consumativo degli omessi versamenti delle ritenute del 2015 maturerà allo spirare di tale termine. Pertanto, coloro che non avessero versato debiti per ritenute superiori alla nuova soglia e che risultano dalla dichiarazione del periodo di imposta 2015, al fine di non incorrere anche in sanzioni di carattere penale per tale periodo di imposta, dovranno aver provveduto entro il 15 settembre 2016 a versare quantomeno l importo necessario a non integrare l ipotesi delittuosa. OMESSO VERSAMENTO DI IVA ART. 10-TER In base al nuovo articolo 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dovuta sulla base della Dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a Analogamente a quanto descritto circa l omesso versamento delle ritenute, l innalzamento della soglia (precedentemente fissata ad ) è stato introdotto dalla Riforma dei Reati Tributari e, in applicazione del principio del favor rei, si applica anche per il passato. 2
3 In sintesi, la fattispecie penale è integrata allorquando il debito IVA; risulta da dichiarazione annuale fedele; sia di importo superiore a ; non venga versato entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo di imposta successivo. Il momento consumativo del reato si identifica quindi con il termine per il versamento dell acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo; la violazione si perfeziona quindi qualora il contribuente non versi entro il 27 dicembre il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all anno precedente, ferme restando le altre condizioni sopra citate. Pertanto, coloro che non stessero versando debiti IVA superiori alla soglia risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2015, al fine di non incorrere anche in sanzioni di carattere penale per tale periodo di imposta, dovranno provvedere entro il 27 dicembre 2016 a versare quantomeno l importo necessario a non integrare l ipotesi delittuosa. INDEBITA COMPENSAZIONE ART. 10-QUATER In base al nuovo articolo 10-quater è punito con la reclusione: da sei mesi a due anni colui che non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione [ ] crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad da un anno e sei mesi a sei anni colui che non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione [ ] crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad Rispetto al passato, anche se la soglia di punibilità è rimasta la medesima, sono inasprite le pene per l utilizzo di crediti inesistenti, precedentemente puniti in misura eguale all utilizzo di crediti non spettanti. Sempre per il principio del favor rei, la modifica non riguarda chi avesse commesso un indebita compensazione con crediti inesistenti prima dell entrata in vigore della Riforma. Si richiama l attenzione sul fatto che quale conseguenza dell utilizzo da parte del Legislatore della generica locuzione somme dovute la norma dovrebbe riguardare anche i mancati versamenti di importi diversi dalle imposte dirette e dall IVA. CONFISCA E SEQUESTRO ART. 322-TER C.P. ART 12-BIS Per i delitti sopra rappresentati si applica il disposto dell art. 322-ter del Codice Penale, che prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 c.p.p.), la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato; misura anticipata, in ambito cautelare, dal sequestro. Occorre peraltro evidenziare che, in base alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di reati tributari posti in essere dal rappresentante legale di una Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, sarà sempre possibile la confisca (e, in via preventiva, il sequestro) del denaro depositato nei conti correnti dell'ente, anche se i reati tributari non rientrano tra i "reati presupposto" di cui al D.Lgs. 231/2001. In tema di confisca, la Riforma del Diritto Penale Tributario ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 74/2000 una specifica disposizione (nuovo articolo 12-3
4 bis), la quale prevede che, nel caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti ivi previsti, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. TERMINI PER L ACCERTAMENTO ART. 57 D.P.R. 633/1972 E ART. 43 D.P.R. 600/1973 In base alle modifiche apportate al comma 3 dell art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e al comma 3 dell art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ad opera rispettivamente dei commi 130 e 131 dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), a partire dal periodo di imposta in corso al , è stato abrogato il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini IVA e delle Imposte sui Redditi in presenza di violazioni di carattere penale. Per i periodi precedenti, sarà applicabile quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 128/2015 ( Decreto sulla Certezza del Diritto ), che ha stabilito che il raddoppio dei termini di decadenza dell accertamento può scattare soltanto se l Amministrazione Finanziaria avrà inoltrato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica entro i termini dell ordinaria decadenza prevista per quel determinato periodo di imposta. Il D. Lgs. n. 128/2015 ha disciplinato inoltre il periodo transitorio, prevedendo che, per gli atti di controllo già notificati/consegnati al momento dell entrata in vigore del Decreto Legislativo ( ), ed il cui successivo atto impositivo sia stato notificato entro il , l Ufficio potrebbe beneficiare del raddoppio anche senza l invio della denuncia nei termini di decadenza. Su questo punto si segnalano posizioni contrarie, e quindi favorevoli ai contribuenti, da parte della giurisprudenza di merito. CAUSA DI NON PUNIBILITÀ ART 13 Una novità di rilievo prevista nella Riforma e che riguarda specificatamente i reati correlati agli omessi versamenti, consiste nell introduzione di una causa di non punibilità. In particolare è previsto che i suddetti reati correlati agli omessi versamenti (con eccezione della più grave fattispecie di reato di compensazione di crediti inesistenti) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all accertamento previste dalla normativa fiscale, nonché del ravvedimento operoso. È inoltre previsto che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo e che il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario. 2. OMISSIONI DI VERSAMENTI DI CARATTERE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE LAVORATORI DIPENDENTI ART. 2 D.L. 463/1983 Sul fronte previdenziale ed assistenziale, il Decreto Legislativo n. 8/2016, in vigore dal , ha modificato l articolo 2 del D.L. n. 463/1983, attribuendo rilevanza penale della previgente fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti alle sole omissioni di importo superiore a annui. In tal caso sono previste la reclusione fino a tre anni e la multa fino a Se l importo omesso non è superiore a annui, si applica la sanzione 4
5 amministrativa pecuniaria da a Per le omissioni del passato si applicherebbe quindi il favor rei. Rimane comunque la previsione della circostanza di non punibilità, tanto in quanto il citato sistema sanzionatorio non è applicabile qualora il datore di lavoro provveda al versamento di dette ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell avvenuto accertamento della violazione. CO.CO.PRO. E CO.CO.CO. ART. 39 L. 183/2010 La disciplina innanzi commentata è estesa anche ai committenti che omettano di versare, nelle forme e nei termini di legge, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione Separata INPS, prevedendo per tale reato la medesima sanzione penale della reclusione fino a tre anni e la multa fino a Anche per tale fattispecie è prevista la non punibilità del committente nel caso in cui lo stesso provveda al versamento della somma dovuta entro il termine di tre mesi dalla data di contestazione o dalla notifica dell avvenuto accertamento della violazione. 3. CONSULENZA DELLO STUDIO CONSULENZA DELLO STUDIO Tutti gli interessati potranno contattare il professionista di riferimento per una analisi delle proprie posizioni in relazione alle disposizioni commentate. In ogni caso si invitano coloro che dovessero avere omesso per qualsiasi motivo i versamenti fiscali e previdenziali a monitorare costantemente la propria posizione, anche con l ausilio dei professionisti incaricati dei relativi adempimenti. In ambito previdenziale e assistenziale, particolare attenzione dovrà essere prestata alle contestazioni o notifiche di avvenuto accertamento delle violazioni, che dovranno essere tempestivamente e adeguatamente trattate. 5
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