Anno 2010 N. RF136. La Nuova Redazione Fiscale INTRASTAT ULTERIORI CHIARIMENTI DELL AGENZIA

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1 ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF136 La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO INTRASTAT ULTERIORI CHIARIMENTI DELL AGENZIA RIFERIMENTI CM 43/2010 INFO FISCO 108 E 109 DEL 2010 CIRCOLARE DEL 01/09/2010 Sintesi: l Agenzia ritorna sugli adempimenti in materia di Iva con l estero. In aggiunta ad una serie di conferme di situazioni già evidenziate nelle precedenti Informative, fornisce chiarimenti in ordine al trattamento da riservare: alle prestazioni esenti o non imponibili negli altri paesi UE alle operazioni effettuate con soggetti in regime speciale agli stampi al riaddebito di spese in presenza di mandato con o senza rappresentanza. INTRASTAT - PERIODO DI RIFERIMENTO L Agenzia torna sui chiarimenti della CM 36/2010 per esplicitare ulteriormente i concetti alla base degli obblighi di assolvimento dell imposta e di indicazione nell Intrastat. Le prestazioni di servizio (effettuate o ricevute) vanno riepilogate: con riferimento al periodo (mese o trimestre, a seconda della periodicità dell operatore) in cui è emesso (o avrebbe dovuto essere emesso, se ciò avviene tardivamente) il documento: la fattura: per i servizi resi l autofattura (o l integrazione della fattura estera): per i servizi ricevuti N.B.: la CM 36/2010 fa riferimento al momento della registrazione del documento (e non della emissione ); tuttavia ciò che rileva è il mese/trimestre a cui è imputata la registrazione, come evidenziato nel seguente esempio. Esempio Prestazione di servizi ricevuta il 31 gennaio 2010: autofattura emessa (o integrazione avvenuta) il 28 febbraio (data di effettuazione del pagamento) registrata il 15 marzo va inclusa nell Intrastat relativo al mese di febbraio (periodo cui va imputata la registrazione). Termine per la emissione di fattura e autofattura: si ricorda che termine ultimo per la emissione del documento è momento del pagamento della prestazione (ex art. 6 Dpr 633/72). REGIME SPECIALE PER L AUTOTRASPORTO: nel caso di un autotrasportatore: che emette la fattura in un trimestre (il 28/02) e registra la fattura nel 2 trimestre (applicando il regime speciale di esigibilità dell Iva di tale settore) l Agenzia chiarisce che ai fini dell Intrastat il periodo di riferimento: rimane quello di emissione della fattura (febbraio) a nulla rilevando il momento della registrazione (che, al contrario, rileva per il limite di per determinare la periodicità mensile degli Intrastat). N.B.: ciò comporta di fatto l obbligo di annotare le fatture in via anticipata limitatamente a quelle verso committenti UE, al fine di rispettare l adempimento dell Intrastat. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 136/2010 Pag. 2 / 7 FATTURAZIONE ANTICIPATA Il momento impositivo (rilevante per la indicazione nell Intrastat) va sempre ricercato secondo le regole nazionali (dell art. 6 Dpr 633/72) e pertanto, in luogo del momento del pagamento (non ancora eseguito), il mese/trimestre di riferimento per l inserimento negli elenchi sarà quello: di emissione della fattura anticipata: per i servizi resi di emissione della autofattura (o integrazione della fattura estera): per i servizi ricevuti. N.B.: il committente italiano potrà legittimamente non emettere l autofattura (o integrare la fattura UE) fino a quando non esegue il pagamento del servizio; potrà dunque trascurare la fattura UE ricevuta anticipatamente sia ai fini delle annotazioni Iva che della indicazione nell Intrastat). Esempio1 Impresa italiana emette fattura anticipata ad un cliente UE per una lavorazione in data 31/01: - l impresa italiana deve ordinariamente annotare tra le vendite la fattura emessa - deve riepilogare l operazione nell Intra1-quater riferito al mese di gennaio (o al 1 trimestre), cioè al mese di emissione della fattura. Esempio2 Soggetto passivo UE emette fattura anticipata, che giunge al committente italiano il 31/01; questi paga la prestazione in data 20/02: - il committente italiano deve emettere autofattura (o integrare la fattura UE) entro il 7/03 (15gg dal pagamento, e non dalla ricezione della fattura UE) ed annotarla con riferimento al mese di febbraio (o 1à trimestre) in cui ha pagato - deve riepilogare la fattura nell Intra2-quater riferito al mese del pagamento (febbraio). ACCONTI Nulla cambia rispetto al caso precedente nel caso di pagamento di acconti: acconto ricevuto: obbliga alla emissione della fattura (esclusa Iva art. 7-ter) e alla sua annotazione ed inclusione nell Intra1-quater con riferimento al mese/trimestre di emissione (che coincide con l incasso) acconto pagato: obbliga alla emissione dell autofattura (o integrazione della fattura estera, ove giunga tempestivamente) ed alla sua annotazione ed inclusione nell Intra2-quater con riferimento al mese/trimestre di emissione (che coincide col pagamento). ATTENZIONE: si noti il possibile disallineamento tra gli Intrastat: - presentati dai soggetti nazionali: che seguono il momento del pagamento - rispetto a quelli presentati dalle controparti UE: che guardano alla ultimazione della prestazione (salvo il caso di prestazioni continuative), come imposto dalla Direttiva Servizi. E probabile che tale situazione comporti, in un prossimo futuro, una procedura di infrazione a carico dell Italia da parte della Commissione UE e la disapplicazione delle sanzioni eventualmente comminate. PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE O TRIMESTRE) PER L'INDICAZIONE IN INTRASTAT SERVIZI RESI alla emissione anticipata della fattura rispetto all'incasso alla emissione della fattura al momento dell'incasso (anche se la fattura non viene emessa, il periodo rimane quello in cui avrebbe dovuto esserlo, e pertanto all'incasso) SERVIZI RICEVUTI emissione anticipata dell'autofattura rispetto al pagamento emissione dell'autofattura al momento del pagamento (anche se l'autofattura non viene emessa o l'integrazione non viene effettuata, il periodo rimane quello in cui avrebbe dovuto esserlo, e pertanto al pagamento)

3 Redazione Fiscale Info Fisco 136/2010 Pag. 3 / 7 INTRA E SERVIZI ESENTI O NON IMPONIBILI NEL PAESE DEL COMMITTENTE Come noto, le prestazioni di servizi intrattenute con soggetti passivi Iva, sia rese che ricevute, sono da indicare nell Intrastat solo ove siano verificati i seguenti requisiti: a) riguardino prestazioni generiche ex art. 7-ter Dpr 633/72 b) per le quali l Iva sia effettivamente dovuta nel Paese UE del committente SERVIZI PER I QUALI L IVA È DOVUTA : l Agenzia si limita a richiamare le operazioni: non imponibili (es.: intermediazioni o lavorazioni di beni che escono dal territorio UE) esenti Iva (es: interessi su finanziamenti) Servizi oggettivamente esclusi da Iva: devono anch esse ritenersi operazioni per le quali l Iva non è dovuta. La casistica è estremamente limitata; in ambito italiano, il riferimento è alle prestazioni dell art. 3 c. 4 Dpr 633/72 (diritti d autore da parte dell autore, ecc.). REGIME IVA NEL PAESE UE DEL COMMITTENTE LA DICHIARAZIONE: in relazione ai servizi: 1) ricevuti: il committente nazionale conosce il trattamento che la normativa italiana riserva al servizio e pertanto gli è chiaro se il servizio va indicato in Intra2-quater o meno; sarà, al contrario, il prestatore UE a poter avere dubbi sul trattamento Iva che riserva l Italia 2) resi: la situazione è speculare rispetto al caso precedente: il committente UE conosce se la sua norma Iva considera non imponibile o esente il servizio, ma ciò è di regola sconosciuto al prestatore italiano. Al fine di evitare disallineamenti tra i comportamenti delle controparti, l Agenzia chiarisce che: è sufficiente una apposita dichiarazione redatta dal committente nella quale è attestato il regime riservato nel proprio paese da rilasciare anche una sola volta a valere per tutte le future prestazioni della medesima tipologia, a patto che il committente si impegni a comunicare tempestivamente eventuali modifiche normative intervenute nel suo paese. Esimente da responsabilità: la ricezione della attestazione comporta la mancata applicazione di sanzioni in capo al ricevente che avesse errato la compilazione dell Intrastat confidando sulle indicazioni ricevute. Al contrario, l Agenzia pare ritenere sanzionabile l indicazione in Intrastat di un servizio dichiarato esente/non imponibile dal committente UE. CM 43/2010: il prestatore italiano ha l onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente. Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Assenza della dichiarazione : il prestatore italiano: è legittimato a non inserire il servizio in Intrastat: solo se ha la certezza in base ad elementi di fatto obiettivi della non imponibilità o esenzione nel paese UE in assenza di tali elementi di certezza : l operazione va inclusa nell Intra1-quater (in caso di omissione si applica la sanzione di. 516 per errata compilazione). SERVIZI NON IMPONIBILI DICHIARAZIONE NON INDISPENSABILE In relazione ai servizi afferenti a beni che, al termine delle operazioni, escono dal territorio UE (in particolare con riferimento ai vecchi servizi UE: trasporti, lavorazioni ed intermediazioni su beni mobili): il regime di non imponibilità deve ritenersi di per sé sufficientemente certo (posto che tutti i paesi UE sono tenuti ad applicare tale regime, in ossequio alle direttive comunitarie) pertanto la dichiarazione del committente non sarà necessaria (rimane fondamentale, al contrario, per i soli servizi esenti da Iva nel Paese UE).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 136/2010 Pag. 4 / 7 Obbligatorietà della dichiarazione: il rilascio della dichiarazione è certamente opportuno, ma non può ritenersi obbligatorio. Esempi Se un tedesco effettua una mediazione assicurativa ad una impresa italiana, questa non sarà sanzionabile se non dichiara al tedesco che l operazione è esente in Italia e pertanto essa non la indicherà nell Intra-servizi (mentre sarà indicata dal tedesco). Analogamente in presenza di finanziamento di impresa italiana ad una società UE, l impresa dovrà inserire gli interessi in Intrastat se la società non dichiara che nel suo paese gli interessi sono esenti Iva. Al contrario, la provvigione ad un agente UE per il procacciamento della vendita dei propri prodotti in Cina non andrà indicata in Intra1-quater anche senza la dichiarazione dell agente. Il committente rilascia la dichiarazione: PRESTATORE ITA servizio COMITTENTE UE dichiarazione No Intra1 quater No Intra servizi Il committente non rilascia la dichiarazione: PRESTATORE ITA Intra1 quater servizio dichiarazione COMITTENTE UE Suggerimento: è consigliabile risolvere il problema dichiarando sempre nel contratto (es: nella conferma d ordine via fax o ) il regime Iva che il proprio Paese attribuisce al servizio; in tale occasione si potrà indicare al prestatore il codice di nomenclatura ritenuto corretto o altre indicazioni obbligatorie, in modo da minimizzare i possibili disallineamenti negli Intrastat. PRESTAZIONI DI SERVIZI ESCLUSE DA INTRASTAT RESE AD UN SOGGETTO PASSIVO UE PER LE QUALI L IVA NON È DOVUTA IN TALE PAESE UE RICEVUTE DA UN SOGGETTO PASSIVO ITALIANO PER LE QUALI L IVA NON È DOVUTA IN ITALIA SERVIZI AD OPERATORI EXTRAUE: in analogia con il caso precedente, è del tutto probabile che, al fine di applicare il regime di esclusione da Iva art. 7-ter, la soggettività passiva del committente extraue sia certificabile previa apposita dichiarazione da questi rilasciata. FATTURAZIONE: in generale, le prestazioni di servizi escluse da Iva effettuate nei confronti di: soggetti passivi UE: vanno obbligatoriamente fatturate (e registrate) - art. 21 c. 6 Dpr 633/72 soggetti passivi extraue: non sono soggette ad obbligo di fattura (né di registrazione). Deroga: rimangono escluse dall'obbligo di emissione di fattura le operazioni che godono dell esonero ove fossero interne (ex art. 21 n. 6) e le attività con sole operazioni esenti con l esonero ex art.36-bis Dpr 633/72. PRESTAZIONI DI SERVIZI ESCLUSE DA IVA (ex art. 7 ter) verso soggetti passivi UE obbligo di fattura verso soggetti passivi extraue nessun obbligo di fattura PRESTAZIONI DI SERVIZI CON IVA verso soggetti privati (UE ed extraue) obbligo di fattura

5 Redazione Fiscale Info Fisco 136/2010 Pag. 5 / 7 RIADDEBITO DI SPESE Nel determinare il trattamento del riaddebito a terzi di spese sostenute, occorre in generale (come per le operazioni nazionali) verificare previamente se le spese: a) sono sostenute per conto di terzi o per conto proprio b) in quest ultimo caso se esse sono accessorie ad un altra operazione principale. A) Spese sostenute per conto terzi: si tratta di spese non sostenute direttamente nel proprio interesse (la prestazione commissionata avrebbe una propria utilità anche in assenza di tale spesa). In tal caso se l incarico viene affidato: con rappresentanza (caso non frequente): il mandatario applica la esclusione art. 15 Dpr 633/72 (cd. anticipazione in nome e per conto ) e non presenta alcuna Intrastat (dovuto dal mandante) senza rappresentanza: il mandatario: applica il medesimo trattamento Iva (in generale di esclusione art. 7-ter) riservato al mandate se questi avesse sostenuto la spesa in via diretta è tenuto alla indicazione in Intra1-quater B) Spese sostenute per conto proprio: si tratta delle spese necessarie per effettuare la prestazione commissionata (cd. spese per la produzione del proprio reddito - RM 20/1998). In tal caso occorre distinguere se la prestazione: è accessoria ad una prestazione principale: il regime Iva è il medesimo di tale prestazione (art. 12 Dpr 633/72) non è accessoria: il regime Iva è quello proprio applicabile alla tipologia di prestazione. ESEMPI - TRASPORTO DI BENI: impresa italiana cede un bene ad una impresa tedesca. Spese sostenute per conto proprio : Caso1 La cessione è pattuita franco destino (Incoterm DDP); pertanto le spese di trasporto fanno carico al cedente (non possono considerarsi sostenute per conto del tedesco). L impresa italiana espone separatamente in fattura il riaddebito della spesa (o perché ciò è previsto dal contratto o per una ragione puramente commerciale): la spesa risulta evidentemente accessoria alla cessione (senza il trasporto non vi sarebbe il ricavo di vendita, infatti) e pertanto: la spesa risulta non imponibile art. 41 DL 331/93, come la vendita dei beni in Intra1-bis incrementa il valore dei beni ceduti Caso2 Nel caso precedente i beni siano dei campioni gratuiti ma venga pattuito il rimborso delle spese di trasporto. In tal caso la fattura riporterà: il valore normale dei campioni: esclusi Iva art. 15 Dpr 633/72 il riaddebito del trasporto: che non può più risultare accessoria ad una cessione gratuita e pertanto va applicato il regime proprio dei trasporti (escluso Iva art. 7-ter) Il riaddebuto deve pertanto essere indicato in Intra1-quater. Spese sostenute per conto terzi : Nel caso1 la cessione dei beni sia pattuita franco fabbrica (Incoterm EXW), ma il tedesco dia incarico all impresa di trovare un vettore che proceda al trasporto. In tal caso le spese di trasporto fanno carico al cessionario (la vendita si perfeziona infatti con la sola uscita dei beni dalla fabbrica) e pertanto si tratta di spese sostenute per conto del tedesco.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 136/2010 Pag. 6 / 7 Caso3 Caso4 Il vettore fattura la prestazione all impresa italiana (Iva 20%). Quest ultima: riaddebita la spesa (eventualmente con una maggiorazione) in esclusione Iva art. 7-ter la indica nell Intra1-quater. Il vettore fattura la prestazione all impresa tedesca (escluso Iva art. 7-ter), ma viene pagata dall impresa italiana. Quest ultima: trasmette la fattura del vettore e riaddebita la spesa applicando l esclusione Iva art. 15 Dpr 633/72 (sarà possibile non emettere un documento nella forma di fattura ) non presenta alcun Intra-servizi (che presenta invece l impresa tedesca). STAMPI In seguito alle novità intervenute dal 2010, l Agenzia chiarisce che è possibile trovarsi di fronte a due diversi inquadramenti dell operazione: 1) cessione intraue (o extraue) non imponibile: il corrispettivo per la costruzione dello stampo: ove utilizzato per la produzione in Italia di beni (i cd. stampaggi) è fatturato quale cessione accessoria agli stampaggi (pertanto in non imponibilità ex art. 41 DL 331/93 o art. 8 Dpr 633/72) a condizione che lo stampo non rimanga di proprietà del costruttore (deve essere ceduto) anche se rimane fisicamente presso quest ultimo: infatti a fine lavorazione, lo stampo, deve alternativamente essere distrutto o deve risultare inservibile (e pertanto si tollera il mancato invio all estero) 2) prestazione di servizi generica esclusa art. 7-ter: in tutti gli altri casi. Nota: in generale si tratta infatti di un bene costruito su specifica indicazione del committente (pertanto personalizzato ) che, indipendentemente dalla eventuale prevalenza della materia rispetto alla prestazione, la Cassazione (avallata peraltro dalla Agenzia in materia di reverse charge in edilizia) ha più volte chiarito inquadrarsi nel contratto di appalto (e come tale in una prestazione di servizi). Attenzione: le frequenti contestazioni avvenute in passato al venire meno di uno dei requisiti citati (con recupero dell Iva in quanto il bene rimane in Italia) non saranno più verificabili. ACQUISTI DA PRODUTTORI AGRICOLI Caso: impresa italiana nel 2010 acquista dei beni da un produttore agricolo spagnolo. L Agenzia chiarisce che occorre procedere alle seguenti verifiche: A) se il cedente spagnolo è soggetto ad un regime speciale Iva (ai sensi del quale le cessioni effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine): l impresa italiana non realizza un acquisto intracomunitario (si applicano i medesimi adempimenti previsti per le imprese minime o in franchigia v. Info Fisco 108/2010) B) se il cedente spagnolo non è soggetto ad alcun regime speciale Iva: in tal caso: se l impresa italiana è in regime speciale Iva ex art. 34: se nei precedenti mesi del 2010 o nel 2009 ha effettuato un monte acquisti > , oppure abbia optato per l applicazione dell Iva in Italia: si realizza un acquisto intraue (integrazione della fattura + intra2-bis) in caso contrario: torna applicabile il caso sub A) se l impresa italiana è in regime Iva ordinario: si realizza un ordinario acquisto intraue

7 Redazione Fiscale Info Fisco 136/2010 Pag. 7 / 7 OPERAZIONI TRIANGOLARI L Agenzia ha infine confermato la disciplina delle seguenti operazioni triangolari. TRIANGOLAZIONE CON 2 OPERATORI NAZIONALI IT1 acquista da altro imprenditore italiano IT2 e fa consegnare la merce a soggetto UE. IT1 (promotore) IT2 C La cessione dei beni da parte di IT2 a IT1 non è una cessione intracomunitaria, ma una cessione interna non imponibile art. 58 c. 1 DL 331/93 (a condizione che sia possibile dimostrare che effettivamente la merce è stata consegnata nell altro Paese UE): IT1 emette nei confronti di C fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/93; compila l Intra1-bis IT2 emette nei confronti di IT1 fattura non imp. ex art. 58 c. 1 DL 331/93; non compila l Intrastat. TRIANGOLAZIONE CON LAVORAZIONE - 2 OPERATORI NAZIONALI IT1 vende materie prime per ad un operatore tedesco D e li consegna per conto di questo ad altro operatore nazionale IT2 per una lavorazione (del valore di. 500), al termine della quale i beni saranno restituiti da IT2 a D (o comunque inviati in altro paese UE diverso dall Italia). IT2 IT1 Adempimenti per IT1: emette nei confronti di D una fattura di cessione intraue non imp. art. 41 c. 1 lett. a) DL 331/93 emette DDT per la consegna dei beni a D indicando nella causale lavorazione per conto di B compila l Intrastat ai soli fini fiscali (col. da 1 a 4), anche se soggetto mensile (i beni non escono infatti dall Italia; se fossero spediti in altro paese UE andrebbe compilata anche la parte statistica) dovrà ottenere da IT2 la prova dell effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale. Adempimenti per IT2: la ditta procede (v. Info Fisco 068/2010): - a caricare i beni nel registro di carico/scarico dei movimenti intraue - alla presentazione dell Intra2-bis Prog Fornitore Ammont. Ammont. Nat. Nomenc. Massa Unità Valore Cond. Mod. Paese Paese Prov. Stato Cod. Iva in euro in valuta tran Combin. netta suppl Statistico Cons. Trasp prov orig. dest D 3 IT VR VR Al termine della lavorazione, la ditta procede - a fatturare. 500 (escluso Iva art. 7-ter) - a restituire i beni (franco fabbrica) scaricandoli i beni dal registro di carico/scarico In data 25/05/2010 la ditta procede alla presentazione: a) dell Intra1-bis: Prog Fornitore Ammont. Nat. Nomenc. Massa Unità Valore Cond. Mod. Paese Prov. Stato Cod. Iva in euro tran combinata netta suppl Statistico Cons. Trasp dest. orig E 3 DE VR b) dell Intra1-quater: D 1 DE /04/ I B DE

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