FOGLI INFORMATIVI (ai sensi della delibera CICR del )
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- Antonietta Pasquali
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1 FOGLI INFORMATIVI (ai sensi della delibera CICR del ) APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA IPOTECA INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1 Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118 Telefono: Fax: info@creditocooperativodibrescia.it Indirizzo telematico: Codice ABI: Numero d iscrizione all Albo banche presso la Banca d Italia: Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: , CCIAA Rea n Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia CHE COS E L APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA IPOTECA L apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca permette al cliente, a fronte di una garanzia ipotecaria, di avere a disposizione una somma di denaro a tempo determinato (per un minimo di 24 mesi), con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 36 mesi. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per il superamento del fido concesso. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulla differenza tra la somma di fido effettivamente utilizzata e la normale disponibilità del conto, il cliente corrisponderà alla banca gli interessi passivi pattuiti. Tra i principali rischi, il cliente deve tenere presente che la banca, in presenza di una giusta causa, può modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente. Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 1/7
2 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE INTERESSI DEBITORI MASSIMI Per utilizzi nei limiti del fido concesso Tasso debitore annuo nominale fisso 7,00% Tasso debitore annuo effettivo fisso 7,1859% APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITE DA IPOTECA A TASSO VARIABILE INDICIZZATE ALLA MEDIA MENSILE EURIBOR 3 MESI DIVISORE 365 Tasso debitore annuo indicizzato Il tasso di interesse è pari alla media mensile aritmetica dell Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a tre mesi (divisore 365)" relativa al mese di Giugno 2015 (0,00%) maggiorata dello spread contrattualmente previsto (5,50 punti percentuali). Il tasso è sempre arrotondato allo 0,05 superiore. Tasso attuale 5,50%. TAE: 5,614% Il tasso viene aggiornato l 1 gennaio, l 1 aprile, l 1 luglio e l 1 ottobre di ogni anno con riferimento allla media mensile aritmetica dell Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a tre mesi (divisore 365)" relativa al mese precedente la decorrenza della variazione. Nel caso in cui il parametro rilevato dovesse risultare inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread. Parametro di indicizzazione Media mensile Euribor 3 mesi divisore 365 (di norma pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore ) APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITE DA IPOTECA A TASSO VARIABILE INDICIZZATE ALLA MEDIA ARITMETICA SEMPLICE DEI DUE SEGUENTI PARAMETRI: a) media mensile aritmetica dell Euribor 3 mesi (divisore 365); b) rendimento medio lordo mensile dei titoli di Stato, "RENDISTATO"; Tasso debitore annuo indicizzato Parametro di indicizzazione Il tasso di interesse è pari alla media aritmetica semplice dei due seguenti parametri a) media mensile aritmetica dell Euribor 3 mesi (divisore 365); b) rendimento medio lordo mensile dei titoli di Stato, "RENDISTATO calcolata sulla base dell andamento dei parametri riferito al mese di Maggio 2015 (0,65%) maggiorata dello spread contrattualmente previsto (4,00 punti percentuali). Il tasso è sempre arrotondato allo 0,05. Tasso attuale 4,65%. TAE: 4,732% Il tasso viene aggiornato l 1 gennaio, l 1 aprile, l 1 luglio e l 1 ottobre di ogni anno sulla base dell andamento dei parametri riferito al penultimo mese del trimestre solare precedente la decorrenza della variazione. Nel caso in cui la media aritmetica semplice dell Euribor 3 mesi (divisore 365) e del "RENDISTATO dovesse risultare inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread. Media aritmetica semplice dei due seguenti parametri a) media mensile aritmetica dell Euribor 3 mesi (divisore 365) (di norma pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore ); b) rendimento medio lordo mensile dei titoli di Stato, "RENDISTATO (di norma pubblicata sul sito internet della Banca d Italia). Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 2/7
3 Per utilizzi oltre limiti del fido concesso Tasso debitore annuo nominale fisso 2 punti in più del tasso contrattuale vigente Tasso annuo per interessi di mora in caso di risoluzione del contratto Tasso debitore annuo nominale fisso 8,50 punti in più del tasso legale, attualmente pari al 0,50% per tasso fisso 0,50% 7,00 punti in più del tasso legale, attualmente pari al per tasso indicizzato Euribor 6,15 punti in più del tasso legale, attualmente pari al 0,50% per tasso indicizzato Rendistato Capitalizzazione Periodicità Modalità di calcolo degli interessi Riferimento Trimestrale e comunque all atto dell estinzione del rapporto Anno civile (365 giorni) ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Fonte quotidiano Il Sole 24 Ore - Sito internet della Banca d Italia) Parametro di indicizzazione Data Valore (arrotondato allo 0,05 superiore) Media mensile Euribor 3 mesi divisore /08/2015 0,00% Media mensile Euribor 3 mesi divisore /07/2015 0,00% Media mensile Euribor 3 mesi divisore /06/2015 0,00% Parametro di indicizzazione Data Valore (arrotondato allo 0,05 superiore) Rendimento medio lordo mensile dei titoli di 31/07/2015 1,45% Stato "Rendistato" Rendimento medio lordo mensile dei titoli di 30/06/2015 1,60% Stato "Rendistato" Rendimento medio lordo mensile dei titoli di 31/05/2015 1,30% Stato "Rendistato" Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria aperture di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca Al singolo rapporto saranno sempre applicati tassi rispettosi dei limiti previsti dalla legge sull usura. SPESE MASSIME Spese per stipula atti al di fuori delle sedi della Banca euro 150,00 Gestione pratica Nessuna Invio contabili e comunicazioni (incluse quelle previste dalla normativa sulla Trasparenza) in forma cartacea (comunicazione periodica) in forma cartacea (comunicazione variazioni) on line euro 1,00 cadauna gratuita gratuita Svincolo di ipoteca, eventuale cancellazione euro 200,00 Variazione di ipoteca, rinnovo o frazionamento euro 500,00 Spese per rilascio dichiarazione interessi passivi euro 20,00 Spese per ricerca/rilascio copia documentazione d archivio euro 105,00 oltre alle spese vive anche di Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 3/7
4 personale sostenute Spese produzione certificato di sussistenza del credito euro 50,00 Spese per variazione domicilio euro 10,00 cadauna Spese per sopraluogo stato avanzamento lavori/stato euro 150,00 manutenzione Commissione istruttoria veloce per sconfinamenti (ex art. euro 20,00 per ogni sconfinamento con un 117-bis TUB) massimo di 100,00 trimestrali COMMISSIONI MASSIME Commissione di remunerazione degli affidamenti (ex art. 117-bis TUB) calcolata sull importo medio dell affidamento concesso nel trimestre max. 0,50% ogni trimestre ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del contratto il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei fidi richiesti da persone fisiche e destinati all acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili Imposta sostitutiva ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. Perizia tecnica di norma euro 250,00 Adempimenti notarili Assicurazione immobile obbligatoria secondo la Tariffa notarile secondo la Tariffa applicata dalla Compagnia prescelta dal cliente per la copertura dal rischio di incendio ALTRI ONERI Tasse, imposte e bolli come previsto dalla vigente normativa Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato, in conformità del paragrafo della sezione VII del provvedimento Banca d Italia del e del relativo allegato 5B, assumendo un affidamento di euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l intera durata del medesimo. Nel calcolo del TAEG non sono ricompresi gli oneri indicati nella sezione Altre spese da sostenere ad eccezione dell imposta sostitutiva. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della banca ( Durata Tasso Interessi, su base trimestrale 36 mesi 7% (fisso) 36 mesi 5,50% (indicizzato Comm.ne remunerazione affidamenti 3.500,00 2% pari a 1.000,00 su base trimestrale 2.750,00 2% pari a 1.000,00 su base Altri oneri 150,00 per stipula atto 500,00 per imposta sostitutiva 150,00 per stipula atto TAEG 9,43% 7,84% Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 4/7
5 36 mesi 4,65% (indicizzato euribor + rendistato) euribor) trimestrale 500,00 per imposta sostitutiva 2.325,00 2% pari a 150, ,00 su base per stipula atto trimestrale 500,00 per imposta sostitutiva 6,94% RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. Unitamente al capitale dovranno essere pagati gli interessi maturati sul capitale da rimborsare e quant'altro dovuto fino al giorno dell'estinzione. Nessun altro onere potrà essere addebitato al correntista in caso di estinzione anticipata del debito. La Banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell art.1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: interdizione, inabilitazione o morte del correntista, se persona fisica; insolvenza, dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale del correntista, dei suoi successori anche particolari o di titolari di diritti reali di godimento sui cespiti ipotecati; mancato pagamento dei premi di assicurazione contro danni da incendio, scoppio e caduta fulmine dei cespiti offerti in garanzia o mancato rinnovo della polizza scaduta; morosità nel pagamento di qualsiasi imposta, tassa o tributo, presenti o futuri, riguardanti il presente contratto o assistiti da causa di prelazione sugli immobili ipotecati; esistenza di formalità di iscrizione o di trascrizione pregiudizievoli e non dichiarate in contratto; diminuzione, anche senza colpa, della garanzia; avvenuta riscossione, non espressamente dichiarata in contratto, di canoni locatizi pluriennali relativi agli immobili ipotecati; soggezione dei beni ipotecati o di quote o di parti di essi a sequestro, a pignoramento o ad altra qualsiasi azione giudiziale od amministrativa; nel caso il correntista incorra nel ritardato pagamento delle rate come previsto dall'art.40 T.U. cit.; nel caso di inosservanza degli obblighi posti a carico del correntista, sia nel contratto che nel capitolato annesso, considerati tutti di carattere essenziale. Resta inteso che il correntista decadrà dal beneficio del termine qualora si verifichino le ipotesi previste dall'art del codice civile tra cui, in particolare: il correntista, il terzo datore di ipoteca o altri garanti del rapporto di finanziamento subiscano protesti, iscrizioni nella Centrale D allarme Interbancaria, procedimenti conservativi, esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica. Qualora l apertura di credito rientri fra quelle previste nell ambito del Codice del Consumo, il Cliente, entro 14 giorni dalla data di conclusione del presente contratto, può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, il Cliente, entro trenta giorni dall invio della comunicazione di recesso, deve rimborsare alla Banca il capitale, gli interessi maturati fino alla data di rimborso, calcolati al tasso pattuito, e tutte le somme non ripetibili che la banca è tenuta a corrispondere alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti aventi ad oggetto servizi accessori il recesso si estende automaticamente anche ad essi. La banca ha facoltà di recedere o di ridurre l affidamento solamente al ricorrere di una giusta causa e con preavviso per il pagamento di quanto dovuto (importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti) di tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa: la mancata movimentazione del conto per almeno 6 mesi, la mancanza anche temporanea dei fondi per l esecuzione degli ordini di pagamento, l aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l aver subito condanne in ambito penale, l aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d Italia, l essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell ambito Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 5/7
6 dell art.1186 del Codice Civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca). Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente Reclami, ricorsi e mediazione 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può: a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviato all Ufficio Reclami all indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o . L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, telefono: , sito internet 3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. 4. Se il cliente intende rivolgersi all autorità giudiziaria egli se non si è già avvalso delle facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Rendimento medio lordo mensile dei titoli di Stato, indicato come "RENDISTATO" Spread Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Commissione di tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento Rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici italiani. In particolare, la Banca d Italia calcola giornalmente il rendimento effettivo a scadenza di un campione di titoli di Stato a tasso fisso quotati sul Mercato Obbligazionario Telematico (di seguito MOT). Il rendimento medio di tale campione viene denominato Rendimento dei titoli pubblici o Rendistato. I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d Italia, emesso, in genere, il 1 giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d Italia - Mercato Finanziario e sul sito Internet dell Istituto ( Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Definita in misura percentuale su base annuale, viene addebitata Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 6/7
7 remunerazione degli affidamenti (ex art bis TUB) Commissione istruttoria veloce per sconfinamenti (ex art.117-bis TUB) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) trimestralmente ed è calcolata moltiplicando l'aliquota indicata nel presente documento per il fido medio del periodo, così ottenuto: (importo fidi) x (gg presenza fido) / (gg. periodo liquidazione) La commissione di istruttoria veloce prevede un addebito trimestrale per ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento preesistente calcolato sul saldo disponibile di fine giornata. La commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui alla Banca, in base alle proprie procedure di istruttoria interna, è chiesto di autorizzare uno sconfinamento (utilizzo del saldo di conto oltre il fido o in assenza di fido) generato dalla richiesta di: - pagamento di assegni, cambiali, effetti, ricevute bancarie e titoli; - esecuzione di bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze; - pagamento di deleghe fiscali; - prelevamento di contanti allo sportello e richieste di emissione di assegni circolari; - acquisto di strumenti finanziari; - ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche. La commissione di istruttoria veloce non è invece dovuta: - se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. - se lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè l'intermediario non vi ha acconsentito. - nei rapporti con i consumatori (l'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n Codice del consumo - definisce il "consumatore" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta") quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: - il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca 01/09/2015 7/7
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