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1 Trieste, Esodati e clausola di salvaguardia. Mi viene rappresentato il seguente caso: Lei lavorava per una casa farmaceutica e veniva licenziato mediante accordo sindacale nazionale datato , ricevendo 4 mensilità di preavviso e venendo collocato in mobilità per un periodo di 3 anni. Ad oggi Lei ha compiuto 62 anni d età e ha maturato, comprendendo anche il periodo svolto da militare e quello di mobilità, 36 anni e 2 mesi di anzianità. Lei mi espone di aver presentato domanda per essere incluso nelle sette salvaguardie attualmente previste a tutela dei cosiddetti esodati, ovvero quei lavoratori rimasti senza né pensione né stipendio in quanto hanno visto interrompersi il proprio rapporto di lavoro pur non avendo maturato i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico, a causa dell applicazione retroattiva dell innalzamento dell età pensionabile, introdotto nel 2011 dal Decreto Legge 201/2011. Nello specifico Lei, in data , ha presentato domanda di Pensione di anzianità/anticipata con Salvaguardia legge 208/2015. Tuttavia, con lettera datata , l INPS Le comunicava che non era possibile accogliere la domanda da Lei presentata in quanto La S.V. non può far valere i requisiti utili per beneficiare della salvaguardia richiesta. Ancora, Lei mi riferisce che nel caso la Sua domanda venisse accolta Lei accederebbe al trattamento pensionistico in data , ma nel caso la Sua domanda venisse respinta Lei non potrebbe accedere ad un trattamento pensionistico prima di settembre/ottobre Dopo attento esame, redigo il seguente parere: in primo luogo risulta necessario osservare il dato normativo che introduce la Settima Salvaguardia, ossia la Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015. In particolare, l articolo 1 comma 265, che viene qui integralmente trascritto, prevede: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad

2 applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre a) nel limite di soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma; b) nel limite di soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; c) nel limite di soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; d) nel limite di soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201

3 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; e) nel limite di soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del Ancora, ex art. 1 comma 268 della legge 208/2015, viene disposto che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento dovevano presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1 gennaio 2016), vale a dire entro l 1 marzo Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dd. 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile Pertanto, vengono individuati soggetti che devono presentare istanza all INPS e soggetti che invece devono presentare istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro. I soggetti che devono presentare istanza all Inps sono i lavoratori di cui all art. 1, comma 265, lettere a) e b), vale a dire soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo. I soggetti che invece devono presentare istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro sono i lavoratori di cui all art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell art. 42, c. 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato), sempre entro il 1 marzo 2016, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lei, considerato che il Suo caso rientra nelle previsioni della lettera a) dell art. 1 comma 265, in quanto a seguito del licenziamento veniva collocato in mobilità per un periodo di tre anni, ha presentato domanda all INPS. Di conseguenza, è necessario esaminare anche la Circolare 1/2016 dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la quale, pur non avendo valore normativo, vincola l Istituto emittente a conformarsi alle indicazioni contenute nel testo. Ecco quanto contenuto nella Circolare con riguardo ai lavoratori collocati in mobilità: nel caso di cessazione dall attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012, il criterio di ammissione alla salvaguardia è il perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012,

4 può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile ; Ancora, eventuali periodi di sospensione dell indennità di mobilità, ai sensi dell articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell indennità stessa e non comportano l esclusione dall accesso alla salvaguardia. Così individuato l ambito normativo di riferimento, procederemo ad operare un confronto tra la Sua situazione lavorativa ed i requisiti indicati dalla settima salvaguardia prevista dalla legge di stabilità A quanto risulta Lei, licenziato entro il e collocato in mobilità ordinaria ex legge 223/1991, per poter accedere alla settima salvaguardia dovrebbe maturare il diritto alla pensione, con i requisiti precedenti alla riforma Fornero, entro i 12 mesi successivi alla scadenza del sostegno al reddito, quindi entro i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo di mobilità. Osserviamo adesso quali erano i requisiti pensionistici vigenti in precedenza alla modifica introdotta dall art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n Per poter utilmente accedere ad un trattamento pensionistico, ex legge 243/2004 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, Tabella B, i dipendenti, nel periodo , dovevano necessariamente raggiungere la cosiddetta quota 97, ovvero il doppio requisito dei 61 anni e 3 mesi di età più 35 anni di contribuzione. I 3 mesi di età che si aggiungono ai 61 anni previsti sono una conseguenza introdotta dal comma 12-bis dell'articolo 12 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, devono essere aggiornati con cadenza triennale, in base alle speranza di vita, i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni. Dunque, considerato che Lei è stato licenziato il , ha poi ricevuto per 4 mesi il pagamento del preavviso, che è stato collocato per 3 anni in mobilità e che la mobilità decorre dall ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo corrispondente al mancato preavviso e considerato che i requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 devono essere raggiunti entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, si deduce che Lei avrebbe avuto diritto ad accedere alle tutele previste dalla settima salvaguardia qualora alla data del avesse potuto vantare un età anagrafica di 61 anni e 3 mesi oltre a 35 anni di contributi. Essendo Lei nato il e potendo far valere 36 anni e 2 mesi di contributi ad oggi, per quanto sopra espresso appare che l INPS abbia legittimamente rigettato la Sua domanda, dal momento che Lei non sarebbe in possesso dei requisiti utili per beneficiare della salvaguardia richiesta, in quanto alla data del Lei aveva compiuto da circa 10 giorni 61 anni ed aveva circa 35 anni e 2 mesi di contribuzione, mentre per poter accedere al trattamento pensionistico avrebbe dovuto avere 61 anni e 3 mesi d età.

5 Pertanto, Le suggerisco di proporre ad ogni modo ricorso amministrativo, trattandosi di procedura assolutamente gratuita, contro la reiezione della Sua domanda, operazione che può svolgere sia di persona qualora sia in possesso di PIN INPS sia tramite patronato. Non posso però che sconsigliarle, in caso Le venga respinto il ricorso amministrativo, di adire il Tribunale, poiché da quanto sopra riportato parrebbe che Lei non possa rientrare nei soggetti ammessi nella settima salvaguardia. Infine, è notizia di questi giorni che alla Camera è stato depositato un disegno di legge riguardante l ottava salvaguardia; con riguardo ai lavoratori in mobilità, il testo, che potrà subire modifiche anche rilevanti e che comunque dovrà seguire l iter parlamentare, amplia la salvaguardia a coloro che perfezionano i requisiti previdenziali vigenti anteriormente alla riforma Fornero non più a 12, come nella settima salvaguardia, ma fino a 36 mesi dopo la mobilità. ***

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