ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA

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1 ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA 5.Le forme tecniche di raccolta delle risorse finanziarie 1.La classificazione degli strumenti di raccolta: strumenti personalizzati e titoli, strumenti di raccolta diretta e indiretta Le banche raccolgono risorse finanziarie per le loro funzioni di intermediazione, monetaria e di servizio. Le forme tecniche personalizzate, sono operazioni standardizzate da un punto di vista tecnico, ma che si rivolgono a singoli clienti e presuppongono quindi un contatto diretto e personale con questi (punto di vista commerciale), consentendo al cliente, alla luce dei suoi bisogni e della sua forza contrattuale, di tagliare su misura per lui almeno le principali condizioni a cui esse possono essere negoziate. Altra forma di raccolta sono i titoli, che prescindono dalla personalizzazione del rapporto fra banca e cliente e si rivolgono, a seconda delle caratteristiche, a precisi segmenti del mercato, in cui gli operatori sono considerati indifferenziati (esigenze e aspettative comuni). Essa comprende tutte le forme di raccolta che si sostanziano in valori mobiliari. Le forme tecniche personalizzate, che comprendono tutte le forme classiche più qualcuna recente, si suddividono in forme tecniche di raccolta diretta e di raccolta indiretta. Le prime originano un rapporto di credito/debito fra cliente e banca (interessano S/P e C/E), mentre le seconde originano un rapporto di servizio fra cliente e banca (non interessano gli S/P se non nel sistema degli impegni e rischi le cui voci sono annotate in calce, e danno luogo, per la banca, a compensi misurati da varie commissioni relative al servizio reso, e per il cliente a costi misurati dalle stesse commissioni e a ricavi frutto dell'investimento effettuato). Tali forme di raccolta svolgono, separatamente o congiuntamente, funzioni di investimento del risparmio, di gestione della liquidità del cliente e di mezzo di pagamento per quest'ultimo. 2.I libretti di deposito a risparmio. Libretti nominativi e al portatore Tra le forme tecniche di raccolta diretta, quelle più tradizionali sono i depositi a risparmio, che, ad eccezione dei certificati di deposito, sono comprovati dal libretto di deposito a risparmio, supporto tecnico indispensabile sul quale devono essere annotati tutti i versamenti e i prelevamenti, nel momento in cui sono effettuati. I libretti di risparmio si distinguono in: 1.libretti nominativi; 2.libretti al portatore. Il libretto nominativo è intestato a un nome e le somme ivi depositate sono pagabili solo all'intestatario, ai suoi eredi o a un suo legittimo rappresentante. In caso di dissonanza tra scritture del libretto e quelle della banca, entrambe le parti possono dimostrare l'errore delle scritture sul libretto e chiederne la correzione. Il libretto nominativo non è trasmissibile a soltanto il credito può essere trasferito mediante cessione, che comporta però il mutamento dell'intestazione. I libretti nominativi possono essere alimentati con versamenti sia di contante sia di assegni circolari o bancari (questi ultimi con clausola salvo buon fine). I libretti al portatore riconoscono al possessore come tale il diritto a riscuotere, anche se questi non è il depositante. In caso di dissonanza fra scritture della banca e quelle del libretto, il credito del depositante è in ogni caso quello risultante dal libretto. Per il trasferimento del deposito, in caso di libretto al portatore, è sufficiente la semplice trasmissione del titolo. 1

2 I libretti al portatore possono essere alimentati solo da versamenti di contante. Oltre ai suddetti, vi sono altri, meno rilevanti, tipi di libretto (nominativi pagabili al portatore e al portatore contrassegnati da un nome). La normativa antiriciclaggio prevede l'identificazione del depositante all'apertura e all'estinzione di un libretto al portatore e per operazioni di importo superiore a relative a libretti nominativi (è inoltre vietato emettere libretti al portatore con saldo superiore a ). La valuta è la data a partire dalla quale la somma depositata frutta interesse e la somma prelevata non frutta più alcun interesse. Tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni relative ai depositi al risparmio vengono negoziati liberamente fra banca e cliente nell'ambito degli estremi minimi e massimi. La determinazione degli interessi non è effettuata sui libretti di risparmio, sui quali è invece registrato l'interesse globale, capitalizzato annualmente al 31/12 o all'estinzione del rapporto (gli interessi capitalizzati divengono a loro volta fruttiferi di interessi nell'anno successivo). 3.I depositi a risparmio liberi e vincolati I depositi a risparmio si suddividono poi in liberi e vincolati. I primi (più diffusi) non prevedono restrizioni relative né all'ammontare dei singoli versamenti, né al deposito massimo (ad eccezione dei per i libretti al portatore). Per i prelevamenti sono stati rimossi i limiti relativi all'importo massimo rimborsabile e ai tempi di preavviso. Inoltre la banca, in caso di clientela conosciuta e affidabile, può concedere di prelevare somme superiori al saldo disponibile, applicando per il periodo di scoperto il tasso debitore pro-tempore. Quelli vincolati sono, invece, depositi per cui il cliente si impegna a non prelevare prima di un termine convenuto (tale rinuncia rivela che si tratta di risparmi monetari che ricercano nel deposito bancario una forma di impiego duratura redditizia), e, pertanto, le banche possono contare sulla prolungata disponibilità del denaro versato in questa forma (tuttavia non rifiutano mai i rimborsi anticipati richiesti). I depositi vincolati, in virtù di tale vincolo, godono di una rimunerazione superiore rispetto ai depositi a risparmio ordinario. 4.I certificati di deposito: a breve e a medio-lungo termine, in euro e in valuta I depositi a risparmio vincolati hanno perso importanza e sono stati in larga parte sostituiti da forme tecniche più moderne che presentano vantaggi aggiuntivi e tra le quali spiccano i certificati di deposito (CD). Da un punto di vista economico i CD sono assimilabili ai depositi a risparmio, poiché sono destinati ad accogliere somme durevolmente sottratte al consumo e non possono soddisfare altre esigenze del depositante. Da un punto di vista tecnico, i CD sono titoli trasferibili, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata. I CD si differenziano dalle altre forme di raccolta soprattutto perché sono soggetti al rischio di mancato totale rimborso del capitale in caso di liquidazione anticipata da parte del depositante. Questa particolarità, peraltro solo teorica, premette di assimilare i CD agli strumenti del mercato finanziario, e non agli altri tipi di deposito. I CD, tuttavia, si distinguono dagli altri valori mobiliari, poiché costituiscono titoli individuali in quanto ognuno, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso anche su richiesta del singolo cliente delle cui esigenze si può quindi tenere conto (ciò non toglie che la banca possa offrire in blocco CD tra loro identici, come sono i valori mobiliari). L'esposizione al rischio di liquidità derivava dal divieto del rimborso anticipato alle banche emittenti, 2

3 successivamente autorizzate a riacquistare i propri CD purché vengano riallocati immediatamente o brevissimo termine presso altri risparmiatori (la somma liquidata anticipatamente al cliente non coincide col valore nominale, ma corrisponde a quella per investimenti con durata residua analoga). I CD sono destinati alla circolazione e devono, quindi, possedere caratteristiche che ne agevolino l'individuazione da parte del pubblico (denominazione, oggetto, sede e capitale sociale della banca, valore nominale, tasso di rimunerazione, ecc.). I CD hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni. Nel caso di CD non cartolarizzati (emissione senza consegna materiale dei titoli), deve essere rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile terzi e deve essere garantita la possibilità di ottenere il titolo, senza oneri aggiuntivi. Fino a qualche tempo fa il regime fiscale privilegiava gli interessi maturati sui CD a medio termine (sviluppo di questi e maggiore stabilità del passivo delle banche), mentre ora il trattamento fiscale è uguale per tutte le scadenze (drastica riduzione delle emissioni di CD a medio termine), con conseguente sostituzione da parte delle banche delle emissioni di tali CD con le emissioni di obbligazioni. La principale differenza tra CD in euro e CD in valuta sta nella diversa modalità di formazione del rendimento effettivo, il quale, per i CD in valuta non dipende dalla dinamica del mercato domestico, ma da quella dei mercati d'origine delle singole valute e dalle variazioni dei tassi di cambio intervenute durante la vita del titolo (tali variazioni possono determinare un guadagno/perdita con conseguente aumento/diminuzione del rendimento effettivo rispetto al rendimento nominale). Tutte le forme tecniche di raccolta finora esaminate svolgono essenzialmente la funzione di investimento più o meno durevole del risparmio e della liquidità della clientela (nessuna di esse, salvo rare eccezioni, può svolgere funzioni monetarie). 5.I pronti contro termine Caratteristiche simile hanno le operazioni pronti contro termine (diffusesi con la circolazione dei titoli di Stato), a lungo considerate operazioni di raccolta indiretta e recentemente accolte fra quelle di raccolta diretta (interessano pertanto gli S/P). Attraverso le operazioni p/t (o vendite con patto di riacquisto) un soggetto vende a pronti alla banca una data quantità di titoli e contemporaneamente s'impegna a riacquistare, al termine convenuto e dalla stessa banca, un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo stabilito. La banca, vendendo titoli a pronti e incassando il prezzo concordato, raccoglie fondi di cui disporrà per la durata dell'operazione. Il cliente, pagando i titoli a un prezzo a pronti inferiori a quello concordato per la vendita a termine, lucra la differenza fra i due valori. La durata del contratto è in genere di 1 o 2 mesi e non è ammessa l'estinzione anticipata. Il prezzo a pronti dipende dal valore di mercato dei titoli (titoli obbligazionari o titoli di mercato monetario, prevalentemente titoli di Stato), mentre quello a termine dipende dal tasso di interesse concordato tra le parti (che, data la brevità dell'operazione, sarà molto vicino a quelli prevalenti sul mercato monetario al momento della contrattazione). 6.Le operazioni di raccolta indiretta: i servizi di amministrazione e custodia di titoli e le gestioni patrimoniali Alcune operazioni di raccolta indiretta perseguono lo stesso scopo delle operazioni di raccolta diretta esaminate. Da un punto di vista tecnico le operazioni di raccolta indiretta non sono assimilabili ai depositi in quanto non originano un rapporto in cui la banca si costituisce debitrice verso il depositante mediante l'emissione di proprie passività finanziarie. 3

4 Esse rientrano nell'attività di intermediazione e di consulenza mobiliare delle banche. Da un punto di vista economico, invece, la raccolta indiretta svolge una funzione surrogatoria di quella diretta, convogliando presso le banche risparmi che altrimenti sarebbero destinati ad altri operatori finanziari (le banche mirano a gestire la totalità delle risorse finanziarie dei clienti-risparmiatori). Importanti forme di raccolta indiretta sono le operazioni di investimento in titoli accompagnate da un servizio di custodia e amministrazione degli stessi. Il risparmiatore effettua operazioni di compravendita di titoli (titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni o azioni italiane ed estere) usufruendo dei borsini presso gli sportelli. Tali operazioni sono in genere supportate da un deposito bancario (prevalentemente C/C), da cui transitano gli importi dei singoli acquisti e vendite di titoli. Connessi con le operazioni di raccolta indiretta sono i contratti di gestione patrimoniale, mediante i quali il cliente affida alla banca una somma di denaro da investire in altri valori (depositi bancari, obbligazioni o azioni, titoli di mercato monetario) per ottenere un adeguato risultato reddituale, il quale sarà costituito dagli interessi, dai dividendi incassati e da eventuali guadagni in conto capitale. La banca, per il servizio prestato, percepisce una provvigione. 7.La raccolta attraverso i conti correnti di corrispondenza Concluse le forme di raccolta diretta e indiretta tese a soddisfare esigenze di investimento del risparmio e della liquidità dei clienti, passiamo alle forme di raccolte diretta che soddisfano altre esigenze e, in particolare, quella di disporre di mezzi di pagamento alternativi alla moneta legale. È il caso del C/C di corrispondenza, con cui la banca si impegna a svolgere gli incarichi e le operazioni affidateli dal cliente (non solo operazioni di cassa). Le somme riscosse o pagate dalla banca per conto del cliente vengono accreditate o addebitate sul C/C di corrispondenza. I fondi necessari sono generalmente versati dal cliente e pertanto i C/C di corrispondenza sono solitamente creditori, cioè sono un debito per la banca e perciò sono detti C/C passivi (per distinguerli dai C/C attivi, relativi ad accensioni di credito accordate ai clienti). Tuttavia i C/C di corrispondenza possono essere anche attivi, perché la banca può eseguire pagamenti allo scoperto per conto del cliente (pertanto sono compresi tra le forme tecniche di raccolta personalizzate), favorendo il sorgere di rischi (ciò che non accade con le altre forme tecniche esaminate). Per questo, mentre un deposito a risparmio può essere aperto a chiunque, un C/C può essere aperto solo a chi si dimostra affidabile. Le banche non dovrebbero corrispondere alcuna rimunerazione su questi conti, poiché il depositante non dovrebbe proporsi di realizzare un reddito, ma solo di avvalersi del servizio della banca per effettuare in modo più economico, sicuro e comodo le proprie operazioni di cassa (in Italia, in realtà, tali conti hanno sempre svolto entrambe le funzioni anche se recentemente i C/C stanno riprendendo quella originaria). 8.Conti correnti e gestione bancaria L'aumento dei C/C, utilizzabili mediante l'uso di varie forme di pagamento fra cui domina l'assegno bancario, che è un titolo di credito che prevede l'ordine di pagamento di una data somma, rivolto dal correntista alla propria banca a favore di un terzo beneficiario, incrementa le possibilità creditizie della banca, poiché la diffusione della moneta scritturale riduce il maneggio diretto di moneta legale e favorisce l'introduzione della banca nel regolamento degli scambi, rendendo più stabile la massa dei C/C (e dei depositi), perché aumenta la probabilità che si verifichino compensazioni interne fra prelevamenti e versamenti. Le banche possono così mantenere riserve di liquidità più ridotte a fronte dei C/C espandendo il 4

5 volume degli impieghi (la banca utilizza una parte della massa dei C/C per svolgere l'attività di credito). La banca ritrae poi ulteriori vantaggi dai C/C di corrispondenza, potendo seguire più da vicino l'attività degli intestatari, condizione utile soprattutto nel caso in cui essi si trasformino in richiedenti credito. 9.Caratteristiche giuridico tecniche dei conti correnti Il C/C di corrispondenza è un particolare contratto caratterizzato da due elementi: 1) il deposito bancario, per cui la banca si obbliga a ricevere il denaro versato dal cliente e a trattenere quello ricavato dalle riscossioni di cui è incaricata, costituendosi debitrice dell'equivalente; 2) il mandato ricevuto dalla banca, che si obbliga ad eseguire gli incarichi che il cliente le conferisce. Senza il primo elemento il C/C perderebbe la propria natura di deposito, mentre senza il secondo esso sarebbe assimilabile agli altri depositi già visti. Le banche, prima di aprire un conto, effettuano preventive indagini sulle caratteristiche personali dell'intestatario, anche perché il correntista può emettere assegni bancari la cui accettazione da parte dei beneficiari è subordinata alla convinzione che nel conto esistano adeguate disponibilità. I rapporti tra banca e intestatario sono regolate dalle condizioni generali dell'associazione Bancaria Italiana e da clausole separatamente concordate. 10.Le operazioni di accredito e addebito Le operazioni compiute tramite il C/C si traducono in addebitamenti e accreditamenti. Gli addebitamenti, classificati in funzione della loro origine, possono essere effettuati prelevando direttamente moneta legale presso la banca (semplice operazione di cassa), ordinando alla banca di pagare una data somma a una terza persona (assegni all'ordine di terzi o giroconto) e autorizzando la banca ad addebitare in conto l'importo relativo ad altre operazioni. Gli accreditamenti, classificati in base ai motivi che li hanno determinati, si distinguono in accreditamenti originati da depositi in moneta legale effettuati dal correntista, accreditamenti effettuati per conto di terzi (assegni all'ordine del correntista o bonifici) e, infine, accreditamenti relativi ad altre operazioni eseguite per incarico del correntista o da operazioni di credito concluse dallo stesso con la propria banca. L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da una banca che prevede la promessa della banca di pagare una certa somma presso tutti o suoi sportelli (l'emissione è limitata a somme depositate dal richiedente presso la banca emittente). Il C/C di corrispondenza svolge una funzione monetaria, rendendo agevole e conveniente il regolamento monetario degli scambi. Le valute applicate sono simile a quelle dei depositi a risparmio. 11.Gli effetti dei conti correnti sull'organizzazione dell'attività bancaria Ogni banca riceve assegni bancari, versati all'incasso dai correntisti e tratti su altre banche, e deve quindi convertirli tempestivamente in moneta legale. L'estinzione degli assegni avviene attraverso il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'italia e articolato in due sezioni: I)la prima, che tratta le transazioni fondate su documenti cartacei (es.: assegni), si occupa della compensazione degli assegni bancari di importi superiori a e degli assegni circolari di importi superiori ai ; II)la seconda, dedicata ai trasferimenti elettronici, gestisce tutte le altre transazioni (assegni di importo inferiore a quelli suddetti, operazioni su ATM e POS, pagamenti di dividendi e di cedole) mediante una procedura automatizzata finalizzata a minimizzare il trasferimento dei documenti cartacei. Inoltre, per svolgere in modo rapido, corretto ed economico tutte le operazioni per incarico dei 5

6 correntisti sulle diverse piazze del paese, ogni banca deve allestire un'efficiente rete di banche corrispondenti (da questo dipende l'efficienza del sistema bancario). Questo, tuttavia, comporta il pericolo di trasmissione delle crisi bancarie da un punto del sistema verso gli altri punti: infatti se una banca va in crisi ed è debitrice di un'altra banca per somme cospicue, dichiarandosi insolvente nei confronti di questa, può metterla in difficoltà, e originare presso questa uno stato di difficoltà, che a sua volta può trasmettere ad altre banche (effetto domino). I c/c di corrispondenza liberi possono essere chiusi in ogni momento per iniziativa della banca o del correntista, salvo limiti prestabiliti. 12.La liquidazione degli interesse: estratto conto e staffa Normalmente, la liquidazione dei c/c di corrispondenza liberi avviene annualmente al 31/12, data in cui vengono accreditati (capitalizzati) al cliente gli interessi attivi, mentre gli vengono addebitati gli interessi passivi e le spese varie, di bollo e postali, sostenute dalla banca per compiere le operazioni ordinatele dal cliente e per la corrispondenza con questo intrattenuta, a meno che non vengano registrate via via. Particolare interesse assume la commissione di massimo scoperto, che nel caso in cui al cliente sia concesso un credito per elasticità di cassa, viene applicata sulla massima posizione debitoria (massimo scoperto) che il conto ha presentato nel corso del trimestre. Non essendo tali c/c rappresentati dal libretto, la banca invia periodicamente un estratto conto, con cui il cliente verifica la regolarità delle singole operazioni, le quali sono esposte nell'ordine in cui sono materialmente eseguiti relativi addebitamenti e accreditamenti. Oltre all'estratto conto la banca invia anche la staffa (o conto scalare), che determina gli interessi maturati a credito o a debito del correntista in un certo periodo (le operazioni sono ordinate secondo le rispettive valute). Se il correntista usa in modo intenso il C/C è facile che si manifestino degli scoperti per valuta, poiché la valuta applicata agli accreditamenti è solitamente posticipata mentre quella relativa agli addebitamenti è anticipata. Ricevuti i due suddetti documenti il cliente dovrebbe dare il benestare alla banca (entro 60 gg dalla ricezione - silenzio assenso). Come per i depositi a risparmio, la banca può modificare le condizioni contrattuali, anche in senso sfavorevole al cliente, il quale ricevuta la relativa comunicazione scritta (obbligatoria) può recedere il contratto entro 15 gg senza penalità e alle condizioni precedenti. Le forme tecniche di raccolta esaminate sono largamente standardizzate per quanto riguarda le norme contrattuali mentre variano a seconda della banca per enfasi commerciale, qualità del servizio, sistema dei costi/ricavi e performance delle singole operazioni. 13.I conti abbinati a fondi comuni di investimento Vi sono prodotti misti in grado di abbinare il servizio di impiego del risparmio con quello di pagamento. Dal punto di vista tecnico, si tratta generalmente della commistione di un C/C e di un conto di investimento, alimentato da CD o da fondi comuni di investimento mobiliare o da gestioni fiduciarie di patrimoni. Gli importi depositati dal cliente sono in parte (proporzionalmente molto piccola) destinati al C/C per essere utilizzati come strumento di gestione della liquidità (remunerazione molto contenuta o nulla) mentre una seconda parte viene impiegata in attività finanziarie (remunerazione che varia in funzione del tipo di investimento). Tramite i conti misti il cliente riduce al minimo e tempestivamente le giacenze di conto infruttifere o dal rendimento limitato mediante investimenti automatici della liquidità in eccesso, mentre, tramite 6

7 disinvestimenti, riporta il saldo del C/C al livello desiderato, se la giacenza scende sotto quello prefissato (ottimizzazione sotto il profilo economico e finanziario). 7.L'impiego delle risorse finanziarie: i prestiti bancari 1.La banca come elemento di sostegno delle economie moderne I prestiti alla clientela non bancaria rappresentano l'impiego più tipico del risorse finanziarie raccolte dalle banche. Tale attività ha sempre fatto sì che la banca avesse sempre un ruolo condizionante nello sviluppo dell'economia e della società (nella Rivoluzione Industriale l'impulso dato all'imprenditoria, fornendo mezzi finanziari adeguati e un servizio di consulenza strategica, organizzativa e gestionale). Quanto più il sistema bancario è forte e efficiente tanto più l'economia reale sarà sviluppata (le altre forme di finanziamento offerte dai mercati mobiliari e dagli intermediari finanziari non bancari rappresentano più un complemento che un'alternativa ai prestiti bancari). 2.I prestiti bancari e le altre forme di impiego I rendimenti dei prestiti alla clientela sono sempre stati superiori a quelli delle altre forme di impiego della raccolta, sia per il rischio generico, superiore a quello delle altre forme (cassa, prestiti interbancari, titoli), sia per la superiorità della forza contrattuale nei riguardi dei clienti in tale ambito (salvo imprese dalla grandissima solidità patrimoniale, economica e finanziaria e di grandissime dimensioni). Inoltre i prestiti bancari sono una delle fonti fondamentali dello sviluppo delle dimensioni di una banca, poiché attivano il moltiplicatore dei depositi (come i depositi sono essenziali per concedere i prestiti è vero che i prestiti contribuiscono allo sviluppo dei depositi). 3.Il rischio insito nell'attività di prestito e la classificazione dei prestiti bancari La concessione dei prestiti è un'attività rischiosa soprattutto per l'eventuale incapacità del finanziato di rimborsare integralmente il suo debito alle scadenze convenute (le condizioni di affidabilità del cliente che stavano alla base della concessione col tempo possono deteriorarsi). Questo rischio può trasformarsi in perdita per la banca, gravando sulla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Le perdite su crediti, assieme a malversazione e a cattiva gestione, sono le maggiori responsabili dei fallimenti bancari. I prestiti si classificano in relazione a: le categorie di aziende beneficiarie, che si distinguono in a) residenti (prestiti sull'interno), tra cui si individua la clientela ordinaria (amministrazione pubblica, imprese non finanziarie, famiglie consumatrici e produttrici, istituzioni sociali private, imprese di assicurazione, imprese finanziarie) e b) non residenti (prestiti sull'estero); le forme tecniche in cui sono erogati, che dipendono dalla categoria delle aziende beneficiarie, dalla natura e dalla durata del fabbisogno finanziario delle stesse, dall'incidenza dei rischi economici e finanziari che essi originano (distinzione tra prestiti per cassa e prestiti di firma); le scadenze, in impieghi a breve termine (scadenza fissa fino a 18 mesi e scadenza indeterminata salvo revoca), a medio termine (dai 18 ai 60 mesi), a lungo termine (più di 60 mesi) ; le valute, in prestiti in euro e prestiti in valuta estera. La composizione del portafoglio prestiti dipende dalle scelte aziendali, in relazione alle dimensioni e alla struttura organizzativa della banca e alle caratteristiche della domanda di credito espressa dai mercati in cui la banca opera. 7

8 4.I prestiti di breve termine Le banche italiane sono state a lungo suddivise in aziende di credito ordinario e istituto di credito speciale. Le aziende di credito ordinario, specializzate nella raccolta e nel credito a breve, coprivano (assieme ai capitali e altre forme di prestito) il fabbisogno finanziario delle imprese in modo sistematico e continuativo, sulla base di un rapporto fiduciario instaurato con queste. I prestiti erano concessi con scadenze a breve o a tempo indeterminato fino a revoca, ed erano pertanto diretti a finanziare per tempi brevi gli squilibri nei flussi di cassa delle imprese. La breve durata dell'operazione e, quindi, la capacità dell'impresa di assicurare il rimborso alle scadenze convenute dipendeva da: 1) formazione di un flusso netto positivo di cassa prodotto dalla gestione caratteristica; 2) dismissione di attività finanziarie o reali che, negoziate, consentissero di acquisire mezzi monetari in modo autonomo dai flussi di cassa della gestione caratteristica; 3) possibilità di ottenere prestiti sostitutivi destinati al rimborso di quelli giunti a scadenza (emissioni di titoli di debito o di capitale). La scadenza a breve termine consentiva alle banche sia di soddisfare le esigenza di liquidità connesse all'esigibilità dei depositi, sia di attuare una adeguata ripartizione dei rischi, non altrimenti possibile su vasta scala con operazioni a medio-lungo termine. 5.I prestiti a medio-lungo termine Gli istituti di credito speciale, invece, operavano nel medio-lungo termine. Anche per essi valeva il rapporto fiduciario con i clienti e la complementarietà dei prestiti col capitale proprio dell'imprenditore. Dato il più alto rischio rispetto ai prestiti a breve (previsioni più incerte sulle capacità di rimborso del cliente) era indispensabile che il cliente fornisse garanzie collaterali, come l'ipoteca su beni mobili o immobili. Poiché l'iscrizione ipotecaria limita la capacità di indebitamento delle imprese, tali prestiti avevano importi più elevati rispetto a quelli a breve. Data la loro lunghezza, i prestiti a medio-lungo termine, oltre ad essere complementari ai mezzi propri dell'impresa, si sono anche almeno temporaneamente sostituiti a questi (venivano considerati come mezzi consolidati e davano all'imprenditore garanzie di stabilità e di permanenza non molto dissimili da quelle dei mezzi propri). La scadenza a medio-lungo termine si collegava in particolare con le forme di raccolta degli istituti di credito speciale (essenzialmente obbligazioni e certificati di deposito con scadenze analoghe a quelle degli impieghi). Le differenze fra le due categorie si sono attenuate con l'avvento di un unico tipo di banca sancito dal Testo Unico del 1/1/1994. La composizione del portafoglio clienti è ormai libera e dipende da circostanze come le dimensioni e l'organizzazione della banca e dalle caratteristiche della domanda. 6.Ancora sul rischio dell'attività di prestito Connessi alla concessione dei prestiti bancari sono: il rischio economico, che riguarda la redditività aziendale e si collega strettamente col rischio di credito, cioè l'eventuale insolvenza definitiva dell'impresa affidata che comporti una perdita certa per il capitale non rimborsato e/o per gli interessi non corrisposti; il rischio finanziario, che riguarda la liquidità aziendale si riferisce al mancato rientro alle scadenze convenute dei flussi finanziari oggetto delle operazioni di prestito (diretta conseguenza dell'insolvenza definitiva). Può riferirsi all'eventualità che il rapporto, pur non comportando immediatamente una perdita certa, 8

9 si trasformi in un immobilizzo finanziario: il prestito non viene puntualmente rimborsato alla scadenza convenuta, anche se ragionevolmente ritenuto rimborsabile in tempi successivi; oppure che le operazioni a scadenza indeterminata presentino scarsa o nulla movimentazione che ne rende molto difficile il rientro su richiesta della banca. La congiunzione tra rischio economico e rischio finanziario determinano la qualità dei prestiti, in base alla quale si distingue in: 1.prestiti vivi: rapporti con imprese che per le loro condizioni di equilibrio economico e finanziario, sono capaci di produrre flussi di cassa compatibili col rispetto della puntualità del rimborso dei prestiti a scadenza fissa o con l'adeguata movimentazione delle aperture di credito in C/C; 2.partite incagliate: rapporti con imprese che versano in temporanee situazioni di obiettive difficoltà finanziarie, con conseguente impossibilità di assolvere gli impegni assunti, ritenute tuttavia superabili in un ragionevole periodo di tempo; 3.sofferenze: rapporti con imprese che versano in stato di insolvenza definitivo, anche se non accertato giudiziariamente; 4.dubbi esiti: esposizioni il cui recupero del prestito è molto incerto, con conseguenti perdite definitive totali o parziali (fase critica del degrado qualitativo dei prestiti). La valutazione della capacità di rimborso delle imprese costituisce, pertanto, l'elemento determinante delle decisioni di affidamento. 8.La valutazione dei fidi 1.Il concetto di fido Il fido, o affidamento, è l'impegno assunto dalla banca di mettere una somma a disposizione del cliente, di assumere o di garantire per suo conto un'obbligazione (promessa in base alla quale la banca si impegna a erogare un certo credito al cliente). Tutti i prestiti (sia per cassa che di firma) nascono da un fido, cioè un accordo preliminare rispetto ai contratti bancari di prestito, le cui condizioni riguardano le modalità con cui il beneficiario può utilizzare il credito concessogli. L'importo complessivo del fido è sempre determinato ma può essere utilizzato in diversi modi: in una sola volta e totalmente, oppure gradatamente entro limiti di tempo prestabiliti o indeterminati. Inoltre lo stesso fido può originare uno solo o più prestiti (in quest'ultimo caso gli utilizzi sono molteplici). La maggior parte della clientela richiede prestiti quando ha un determinato fabbisogno finanziario da soddisfare a scadenza ravvicinata, ma può accadere che le imprese cerchino direttamente solo un fido, cioè una promessa di futura assistenza creditizia in vista di previste esigenze della gestione o prima di intraprendere determinate iniziative che comportano un'espansione del fabbisogno finanziario. In caso di prestiti per cassa la banca tiene a disposizione del cliente una somma di denaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, mentre nel caso di credito di firma, la prestazione della banca non ha carattere monetario e consiste nella concessione della sua firma in base alla quale può permettere al cliente di ottenere credito per cassa presso altre fonti o di risolvere altri problemi. In ogni caso, caratteristica fondamentale del fido è che la concessione del credito o della firma non avviene tramite trasferimento immediato, ma tramite l'assunzione di un'obbligazione a concedere il credito o la firma successivamente a richiesta dell'accreditato. Il cliente si obbliga a pagare gli interessi sulle somme utilizzate o di corrispondere alla banca il compenso convenuto per il credito di firma. Inoltre l'accreditato si impegna a restituire, nei tempi e nei modi stabiliti, la somme che saranno erogate in suo favore dalla banca (non sussiste per l'accreditato l'obbligo di utilizzare il fido e quindi il contratto può non dar luogo alla effettiva concessione del credito). 9

10 Nel fido a tempo determinato il rapporto si estingue alla scadenza del termine finale anche se la banca può recedere dal contratto prima della scadenza, purché sussista giusta causa (in ogni caso, la banca suole cautelarsi, contro l'eventualità di dover mantenere il proprio impegno verso un cliente non gradito, inserendo la clausola salvo revoca, secondo la quale ha pieno e incondizionato potere di recesso). Se il fido è a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere dal contratto, mediante preavviso nei termine prestabiliti. La valutazione dei fidi è il momento terminale e decisivo della politica dei prestiti e consiste nell'apprezzamento della capacità di rimborso dei richiedenti credito (rischio economico e finanziario connessi all'operazione) e nella verifica della compatibilità fra singole richieste di affidamento e scelte riguardanti la dimensione e la composizione totali degli impieghi. La banca deve, pertanto, definire i criteri di analisi (indicatori) in base ai quali determinare il grado di affidabilità e, quindi, l'accettazione o il rifiuto delle domande di credito. Tali criteri variano a seconda che l'obiettivo principale sia la tutela del rischio di perdita o la tutela della puntualità di rimborso e si distinguono in due categorie in dipendenza dei presupposti assunti a giustificazione della capacità di rimborso. 2.I criteri di analisi statico-patrimoniale Sono criteri prevalentemente statici che stabiliscono una correlazione diretta fra capacità di rimborso e profilo patrimoniale del richiedente credito, servendosi di valori storici o attuali dello S/P. L'ammontare del prestito è fissato in rapporto al valore delle garanzie reali (tutela del rischio economico) o alla consistenza di certe poste patrimoniali (tutela del rischio finanziario). 3.I criteri di analisi dinamico-reddituali Tali criteri valutano l'attitudine dell'impresa a produrre redditi adeguati rispetto alle situazioni di rischio caratteristiche dei settori di appartenenza, condizione che determina la capacità di accrescere i mezzi propri e quindi consente di avvalersi delle opportunità di sviluppo e di aumentare l'efficienza economica, e che si riflette positivamente sull'atteggiamento dei fornitori esterni di capitale, ampliando il numero e la qualità delle alternative finanziarie a vantaggio dell'elasticità della gestione. La capacità di rimborso viene quindi collegata alla redditività futura dell'impresa (caratteristiche dinamiche). La richiesta di garanzie reali è elemento accessorio e non condizione necessaria come secondo i criteri statico-patrimoniali. Ove prevale la tutela del rischio di perdita si utilizzano i bilanci prospettici (C/E e S/P costruiti a più date future), da cui si ricavano i redditi previsti e i fabbisogni finanziari futuri Ove prevale la tutela della puntualità di rimborso, in aggiunta a questi, si utilizzano i bilanci preventivi di cassa, con cui si analizza l'evoluzione della liquidità aziendale, si cerca cioè di stimare, per un dato periodo, i flussi di entrate e di uscite monetarie, al fine di valutare la capacità dell'impresa di generare un flusso netto positivo di cassa adeguato al rispetto delle scadenze di rimborso e di pagamento degli interessi. Ad ogni modo, i criteri in esame si fondano sulle caratteristiche economico e finanziarie delle richiedenti e sui risultati che si ottengono dalla proiezione dell'attività aziendale lungo orizzonti temporali correlati alla presunta durata del rapporto di affidamento (valutazione della validità dei programmi aziendali, mediante la verifica della coerenza fra caratteristiche tecniche e organizzative e le circostanze ambientali e di mercato previste). 4.L'istruttoria delle domande di fido Le modalità dell'istruttoria delle domande di fido, che consiste appunto in indagini e analisi atte a 10

11 fornire elementi di valutazione sulla capacità di rimborso della richiedente e sui rischi dell'operazione, variano in base a circostanze interne alla banca (obiettivi, dimensione, ampiezza della rete, ecc.), alle caratteristiche della clientela (attività svolta, dimensioni e struttura organizzativa, precedenti rapporti di fido, ecc.), al tipo di credito richiesto (a breve o a medio-lungo termine, garantito o non, ecc.). In ogni caso l'istruttoria di fido si articola nelle seguenti quattro fasi: 1.si accerta la validità e l'esattezza dei dati costitutivi e delle dichiarazioni del cliente e si integrano tali informazioni con altri dati ricavabili dal lavoro bancario del cliente o da fonti esterne. 2.Si effettua un'analisi prevalentemente qualitativa sia della struttura e dell'andamento del settore in cui opera l'impresa sia delle caratteristiche generali e delle politiche di gestione della stessa, nonché della fondatezza dei suoi programmi futuri. 3.Si effettua un'analisi quantitativa di tipo consuntivo o previsionale che forniscano indicatori di sintesi. Le analisi di tipo consuntivo sono essenzialmente analisi di bilancio che tramite i quozienti di bilancio forniscono indicazioni sintetiche e segnaletiche relative a redditività, liquidità, indebitamento e modalità di impiego del capitale investito dell'impresa (condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali), e mediante i flussi finanziari forniscono informazioni sui fabbisogni finanziari dell'impresa e le fonti di fondi utilizzate per coprire tali fabbisogni (gestione finanziaria). Le analisi di tipo previsionale mirano a quantificare la capacità di rimborso dell'impresa e si fondano sui bilanci preventivi, previsioni di non breve periodo che consistono nella costruzione del C/E (per quantificare la dinamica dei redditi) e dello S/P (per stimare l'eccedenza di liquidità o l'indebitamento bancario in essere e per prevedere l'ammontare e la struttura dei fabbisogni e delle fonti di fondi) a una o più date future, e sui bilanci preventivi di cassa, utilizzati per previsioni di breve periodo che consistono nella stima delle future entrate e uscite monetarie dell'impresa, da cui è possibile osservare il segno e la dinamica del flusso netto di cassa, che esprimono, appunto l'ammontare del fabbisogno del credito bancario e i tempi di rimborso. 4.Si effettua una sintesi delle fasi precedenti e si stila una redazione di fido in cui vengono indicati gli aspetti positivi e negativi dell'accoglimento della richiesta di fido emersi dagli accertamenti e dalle analisi compiuti, in base alla quale chi di competenza assumerà la decisione di affidamento. Le competenze in esame sono riferite all'ammontare e alla struttura tecnica del fido e si sviluppano secondo uno schema piramidale (previsto dallo statuto) di livelli decrescenti di autonomia (il consiglio di amministrazione delega il comitato esecutivo che stabilisce i poteri della direzione generale, la quale fissa fissa i limiti di autonomia del servizio fidi e delle dipendenze). Le decisioni di affidamento devono essere coerenti con i primi due elementi della politica dei prestiti, cioè con le decisioni assunte in merito al volume desiderato di impieghi in prestiti e di composizioni qualitativa di questi ultimi. 5.La scelta della struttura tecnica del prestito accordato Accertata la capacità di credito delle imprese richiedenti fido, bisogna scegliere la struttura tecnica del prestito, la quale varia in funzione delle esigenze di gestione della affidata e dei riflessi che tale scelta determina sulla gestione della banca (questa fase è gestita prevalentemente dalle unità periferiche per l'importanza del rapporto di diretta e personale conoscenza tra mutuante e mutuatario). Tali scelte vengono condizionate dalla forza contrattuale degli affidati e dalle direttive e dagli orientamenti della direzione centrale. Terminata la procedura di affidamento subentra la fase di gestione, di controllo e di revisione con cui la banca verifica il persistere delle condizioni di affidabilità rilevate durante la fase di valutazione e la dinamica di utilizzo (o non utilizzo) delle risorse finanziarie erogate. La fase di controllo è molto rilevante nei finanziamenti a scadenza indeterminata, che possono essere liberamente revocati o essere oggetto di revisione nel prezzo e/o nelle garanzie accessorie. (anch'essa è realizzata prevalentemente presso le unità periferiche, sempre secondo le direttive della direzione 11

12 generale). 6.La Centrale dei rischi Strumento assai utile per la valutazione e il controllo degli affidamenti è la Centrale dei rischi che, definita Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari e istituita nel 1962 dal CICR e affidata fin da allora alla Banca d'italia, obbliga tutte le banche a comunicare i crediti accordati e i relativi utilizzi, e impegna la Banca d'italia a segnalare alle banche, per ogni nominativo per cui abbiano comunicato la concessione di fido, la situazione riassuntiva dei crediti censiti a tale nome, con l'indicazione per ciascuna categoria di crediti dell'importo globale accordato e di quello utilizzato senza indicazione del nome delle banche concedenti. In tal modo le banche possono conoscere la posizione di rischio globale dell'affidato verso l'intero servizio bancario. Fino al 31/12/1999 sono stati soggetti a segnalazione solo i rapporti di affidamento che presso la singola banca oltrepassavano 150 milioni di lire, ma dal 1/1/2000 la Centrale dei rischi è stata integrata dalla Centrale dei rischi associativa dell'abi, che ha esteso l'obbligo di segnalazione a tutti i rapporti superiori ai 60 milioni. Quando i rapporti di affidamento si trasformano in sofferenza vanno segnalati comunque, a prescindere dal loro importo. La Centrale dei rischi serve anche alla Banca d'italia per trarre informazioni sulla situazione e sull'andamento della domanda di credito e sulle politiche creditizie seguite dal sistema bancario. Le banche possono disporre di informazioni utilissime per la propria politica di marketing, per l'istruttoria delle pratiche di fido, per il controllo degli affidamenti in essere e per la loro eventuale revisione. I dati forniti dalla Centrale dei rischi devono essere attentamente valutati (es.: il fatto che un'azienda sia affidata da molte banche può essere al tempo stesso indice di forza o di debolezza per l'azienda stessa), anche se ci sono informazioni dal significato inequivocabile. Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi, inoltre, sono sempre parziali, sia perché non riguardano i singoli affidamenti di importo minore (i crediti al consumo e i prestiti personali sono quasi automaticamente esclusi dal censimento e per questo sono sorte alcune Centrali private, facenti capo a gruppi di banche) ma anche perché non riguardano i finanziatori diversi dalle banche soggette a vigilanza della Banca d'italia (banche estere e istituzioni non bancarie), anche se la Centrale ha progressivamente accolto anche le segnalazioni di intermediari finanziari non bancari (società di factoring e di leasing). Si parla anche di una Centrale europea per i grandi fidi e per i gruppi di imprese ( la valutazioni delle capacità di credito dei gruppi e delle singole aziende che li compongono sono molto complesse). La Centrale dei rischi dovrebbe essere in grado di ridurre i margini di errore che le banche compiono nella valutazione della capacità di credito dei propri clienti e consentire di ridurre le sofferenze e le perdite su crediti, migliorando, quindi, la qualità dell'attivo bancario, presupposto indispensabile per ridurre lo spread fra tassi attivi e passivi e migliorare l'efficienza del nostro sistema bancario. 9.Le forme tecniche dei prestiti per cassa I prestiti per cassa implicano per la banca almeno un'uscita (erogazione del credito) e un'entrata monetaria (rimborso) e rappresentano la categoria di prestiti più diffusa e più importante tanto da dover essere suddivisa in sottocategorie (apertura di credito in C/C, operazioni basate sulla circolazione cambiaria e sulla cessione dei crediti, anticipazione, operazioni che facilitano il finanziamento in valori mobiliari, mutuo) in relazione alle modalità di utilizzo del credito e le prestazioni a carico della banca, i termini di rimborso, le garanzie richieste e i criteri seguiti nella determinazione del costo del credito. 12

13 1.L'apertura di credito in conto corrente L'apertura di credito in C/C è l'operazione di prestito che costituisce la base di pressoché tutti i rapporti fra banche e clienti ed è quindi la più diffusa nel nostro paese. Tale operazione è regolata in C/C in cui in genere avviene anche il regolamento di tutti gli altri rapporti che la correntista intrattiene con la banca. Tale operazione è disciplinata dal C.C. e dalle Condizioni generali uniformi redatte dall'abi. Il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, egli è tenuto a eseguire alla scadenza convenuta il pagamento dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro onere accessorio. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, con conseguente pagamento di quanto dovuto da parte del cliente. L'apertura di credito in c/c si differenzia a seconda che si tratti di: credito per elasticità di cassa o comodo di cassa: il cliente è autorizzato dalla banca a prelevare in misura eccedente le proprie disponibilità, dando origine sul conto a occasionali scoperti di importo limitato e di breve durata. E comunque un vero e proprio prestito che differisce dall'apertura di credito in c/c perché ha durata e importo più limitati e si innesta su un c/c che presenta normalmente saldi a debito della banca (deposito); apertura di credito ordinaria in c/c: la banca stabilisce il limite massimo di scoperto entro il quale il cliente può effettuare prelevamenti variamente ripartiti nel tempo. Il cliente può diminuire il proprio debito con successivi versamenti e accreditamenti ricostruendo la sua disponibilità originaria. Tale credito dovrebbe essere utilizzato dalle imprese essenzialmente per coprire fabbisogni finanziari temporanei e, pertanto, la banca gradisce che il credito in c/c abbia scadenza piuttosto breve e sia comunque revocabile in ogni momento sia che abbia scadenza fissa (clausola salvo revoca ) o indeterminata ( fino a revoca ). I prelevamenti si devono alternare con sufficiente rapidità ai ai versamenti, il saldo di c/c dovrebbe quindi presentare le oscillazioni più ampie e più frequenti possibili e anche risultare occasionalmente creditore affinché la posizione debitoria del cliente non si immobilizzi finendo per far fronte a un fabbisogno finanziario di non breve durata e rendendo difficoltoso il rimborso del credito e l'applicazione della revoca (la banca controlla efficacemente l'evoluzione finanziaria dell'azienda accreditata esigendo spesso che il cliente si valga del conto per svolgere anche gran parte delle operazioni che non hanno diretta connessione con l'utilizzazione del credito). Generalmente l'apertura di credito in c/c ha scadenza indeterminata poiché per quella fissa (che in genere è a breve termine) è previsto che la banca non possa recedere dal contratto senza giusta causa (rischi più gravosi). apertura di credito in c/c garantita: le aperture di credito in c/c sono in genere concesse senza prestazione di garanzie sussidiarie in base alle quali comunque si distingue in aperture di credito in bianco, tra cui anche quelle dotate di garanzia personale, propria e di terzi (fideiussione, avvallo di effetti, cambiale emessa dal garante), e quelle assistite da garanzia reale, rappresentate dalla costituzione di diritti di pegno o di ipoteca (depositi a garanzia, pegno di valori mobiliari e di merci, ecc.). Le aperture di credito in c/c sono in genere concesse a tassi di interesse (in genere liquidati semestralmente) superiore a quelli applicati nelle altre operazioni di credito a breve termine, soprattutto per i particolari vantaggi che queste operazioni offrono al cliente e per i maggiori rischi che comportano per la banca (le condizioni contrattuali sono simili a quelle dei C/C creditori). 13

14 2.Lo sconto Seconda sottocategoria dei prestiti bancari è lo sconto, una delle più antiche forme di credito nata con l'invenzione della cambiale, titolo di credito che può appunto essere oggetto di sconto (su tale titolo sono fondate altre forme tecniche di prestito come le sovvenzioni cambiarie e il castelletto salvo buon fine). Col tempo, dato l'alto costo di emissione e di circolazione delle cambiali (bollo, ecc.) tale circolazione a lasciato il posto ad altri titoli come le ricevute bancarie, che, molto meno onerose, tuttavia non possiedono alcuni requisiti essenziali delle cambiali, come l'autonomia, cioè il fatto di essere valide a prescindere dal rapporto sottostante, e l'esecutività, importante in caso di recuperi coattivi del credito all'atto dell'insolvenza del debitore cambiario. Lo sconto è il contratto con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa all'affidato l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Si tratta cioè di un prestito monetario garantito dalla cessione di un credito, che, come tale, presuppone un'antecedente concessione di fido, accordata a seguito di una valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della richiedente. Col termine sconto si indica anche il compenso spettante a chi anticipa il credito e, quindi, il prezzo del prestito a breve scadenza concesso dalla banca. Gli effetti per essere scontati devono avere i requisiti di bancabilità, senza i quali vengono respinti o scontati a condizioni più onerose. Gli effetti, infatti, devono recare almeno due firme diverse di persone notoriamente solvibili e devono avere scadenza non oltre i 4 mesi (quelli di durata superiore rappresentano carta finanziaria). Non vengono scontate neppure le cambiali con scadenza troppo breve poiché si preferisce girarle all'incasso. Lo sconto cambiario può ricollegarsi a: un castelletto, cioè un fido utilizzabile attraverso lo sconto cambiario, quando l'azienda affidata voglia sistematicamente anticipare l'incasso dei propri debiti cambiari (l'impresa richiedente credito è solita vendere ai propri clienti con regolamento cambiario e dispone quindi stabilmente di una ragionevole massa di cambiali da scontare); uno sconto isolato, quando si tratta di un'operazione occasionale in quanto le imprese entrano in possesso di cambiali solo occasionalmente o addirittura appositamente per effettuare l'operazione in oggetto. In quest'ultimo caso, anziché di sconto, si parla di sovvenzione cambiaria, da intendere come lo sconto di carta finanziaria, quasi sempre rappresenta da pagherò emessi direttamente dal cliente all'ordine della banca. Il prestito assume solo i caratteri formali e non sostanziali dello sconto di carta commerciale (il cliente non cede alcun credito non ancora esigibile alla banca). Questo fatto rende la sovvenzione cambiaria più rischiosa dello sconto, poiché, a meno che la cambiale non porti anche una o più firme di avallo, il rimborso del prestito dipende esclusivamente dalla capacità di rimborso dell'affidata (nello sconto, invece, il buon fine dell'operazione, si basa, oltre che sulla solvibilità dell'obbligato principale, anche su quella degli eventuali firmatari dell'effetto scontato, cioè giranti e avallanti). Per determinare l'onere a carico dell'affidata si calcola lo sconto sul valore nominale della cambiale, applicando un tasso di interesse per il periodo che intercorre fra l'ammissione allo sconto e la scadenza dell'effetto. L'importo da corrispondere al cliente si ottiene deducendo dal valore nominale del credito scontato lo sconto e i compensi secondari o accessori relativi a oneri amministrativi, spese di incasso della cambiale e delle eventuali spese fiscali relative. In genere, le imprese non presentano allo sconto tutti gli effetti in portafoglio, sia perché non hanno 14

15 bisogno di credito sia perché sprovvisti dei requisiti di bancabilità. Tali cambiali vengono normalmente girate alla banca per l'incasso a scadenza ormai prossima: molte aziende non hanno un'organizzazione adeguata per l'incasso dei propri crediti e giudicano conveniente ricorrere all'intermediazione delle banche per le quali il servizio di incasso degli effetti per conto terzi è un'attività gradita poiché costituisce un'utile fonte di informazione relativa alla gestione della presentatrice, contribuisce considerevolmente a estendere la propria attività di intermediazione, permette di disporre di una massa ingente e abbastanza stabile di denaro senza sostenere alcun onere per il fatto che il ricavato degli incassi viene di solito accreditato nei c/c, procura guadagni considerevoli grazie a commissioni, provvigioni e compensi accessori. Gli strumenti presentati per l'incasso si distinguono in: effetti bancabili provenienti da aziende non affidate; effetti non bancabili; ricevute bancarie, cioè documenti non cambiari emessi dall'azienda creditrice (moduli prestampati e standardizzati) per l'incasso di un credito relativo alla fornitura di merci o servizi con pagamento dilazionato (non si tratta di titoli di credito, essendo prive degli elementi essenziali, ma costituisce una semplice dichiarazione di quietanza emessa dal creditore e consegnata alla banca per la riscossione). La banca invia al debitore un avviso e a pagamento avvenuto gli consegna la ricevuta, già quietanziata dal creditore all'emissione, valida per dimostrare l'estinzione del debito. In caso di mancata riscossione, la banca restituisce al cliente la ricevuta non pagata (l'azienda creditrice non può elevare protesto nei confronti del debitore, poiché la ricevuta non ha natura di titolo esecutivo). 3.Il castelletto salvo buon fine L'incasso dell'effetto in generale non comporta movimentazioni del C/C. Frequentemente le banche concedono ai clienti un castelletto salvo buon fine, un vero e proprio prestito che consiste nell'accreditare sul C/C del cedente l'importo nominale degli effetti e delle ricevute al momento in cui vengono presentate ma con valuta al dopo incasso. La banca mette a disposizione le somme accreditate prima che esse siano state effettivamente incassate consentendo al cliente di smobilizzare i propri crediti emessi a fronte di di vendite con regolamento dilazionati. Se il cliente usufruisce di tale facoltà, la valuta degli addebitamenti precederà quella degli accreditamenti e si formerà a suo carico uno scoperto per valuta, che, al contrario di quello che casualmente si forma sui c/c di corrispondenza creditori, è intenzionale. Tale forma di prestito, assimilabile a un'apertura di credito in C/C garantita da crediti cambiari e non, comporta per la banca rischi intermedi tra lo sconto e l'apertura di credito in C/C. 4.L'anticipo su fatture e il factoring Lo smobilizzo dei crediti suddetti può anche avvenire mediante anticipo su fatture o factoring. In entrambi i casi presupposto dell'operazione è la cessione del credito dall'impresa alla banca (o alla società di factoring), cessione che solitamente deve essere notificata al debitore ceduto. Nel caso degli anticipi, in particolare, la cessione è comunque pro solvendo. La banca accetta le fatture, entro la capienza del castelletto anticipi su fatture valutando però anche il nome della debitrice e la scadenza. In genere l'importo anticipato è pari all'ammontare delle fatture dedotto uno scarto (20%-30%) e viene scritto in dare in un conto fruttifero anticipi su fatture e parallelamente accreditato (con valuta immediata) in c/c. Il conto anticipi produce così interessi debitori e a scadenza sarà estinto dalla debitrice o dalla cedente 15

16 (in caso di mancato pagamento della prima). Nel caso del fatoring il cliente instaura con la banca (o con una società specializzata) un rapporto continuativo in base al quale cede i propri crediti commerciali a un intermediario finanziario che, contro pagamento del corrispettivo pattuito, presta tre servizi: gestione dei crediti, garanzia contro l'insolvenza del debitore, finanziamento attraverso il regolamento anticipato delle partite cedute. 5.L'anticipazione Altra sottocategoria di prestito è l'anticipazione, contratto regolata dal C.C. come un contratto di prestito monetario a breve termine, con scadenza determinata, garantito da pegni di merci, di valori mobiliari o di crediti, costituito dall'affidata a favore della banca. L'operazione è composta da un contratto principale di prestito, detto polizza di anticipazione, che comprende le principali clausole del contratto, e da un contratto accessorio, che evidenzia che il debitore dà in pegno alla banca un bene mobile da restituirsi all'estinzione del prestito. La banca, condendo l'anticipazione, acquisisce tre diritti: tenere in pegno il bene mobile per tutto il periodo del prestito; far vendere la garanzia in caso di insolvenza del debitore; estinguere il finanziamento accordato, rivalendosi sul ricavato della vendita del bene mobile, in opposizione ad altri eventuali creditori. Per contro, il debitore perde la disponibilità del bene, pur mantenendone la proprietà. L'oggetto del pegno, di cui la banca non può disporre, può essere conservato presso: la stessa banca; i Magazzini Generali; un terzo depositario, in caso di merci viaggianti. Negli ultimi due casi alla banca vengono inviati i documenti rappresentativi della merce. Il debitore può riottenere in tutto o in parte il pegno, rimborsando proporzionalmente il credito relativo. Se, durante l'anticipazione, il valore della garanzia reale diminuisce oltre il 10%, la banca può richiedere al cliente un supplemento di garanzia o il rimborso parziale del prestito, in mancanza del quale si procede alla vendita totale o parziale del bene mobile, il cui valore è di norma superiore al finanziamento concesso dalla banca. In base alle procedure di utilizzo del prestito, si distingue in: anticipazione a scadenza fissa: l'importo del prestito è calcolato deducendo dal valore del pegno un certo scarto percentuale. Lo scarto garantisce la banca da eventuali errori di valutazione a da rischio di diminuzione del valore delle garanzie; anticipazione in C/C: il fido viene sempre calcolato deducendo un scarto percentuale dal valore del pegno. Il cliente viene addebitato periodicamente degli interessi e degli oneri a suo carico, calcolati però sugli importi effettivamente utilizzati. Proprio per questa facoltà è previsto un tasso di interesse più elevato rispetto all'anticipazione a scadenza fissa e la possibilità che la banca possa revocare il fido in caso di scadenza indeterminata anche se spesso e fissato un termine di durata. Pertanto sarebbe più esatto definirla un'apertura di credito in C/C garantita da pegno su merci o titoli. Anche questi prestiti hanno gradualmente perso importanza nella pratica bancaria italiana (poco diffuse le anticipazioni su pegno di titoli, più frequenti quelle su pegno di merci). All'atto della concessione del prestito la banca deve poter giudicare la garanzia idonea ad assicurare il recupero integrale del credito alla scadenza e, pertanto, accetta in pegno solo le merci con valore elevato rispetto al peso e al volume, con valore sufficientemente stabile, che non siano deperibili, che 16

17 abbiano qualità costante nel tempo, ecc. (metalli preziosi, merci negoziate sui mercati di borsa, determinati prodotti agroalimentari che esigono una certa maturazione fra la produzione e la messa sul mercato, ecc.). Nel caso in cui le merci siano depositate presso terze persone o siano in corso di trasferimento e quindi non possano essere direttamente costituite in garanzia presso la banca, le anticipazioni possono anche essere fatte su documenti rappresentativi, che sono formati da: la Fede di deposito, con cui i Magazzini attestano di aver ricevuto in deposito le merci descritte nel titolo. Chi la possiede ha il diritto di ritirare le merci dai Magazzini Generali, una volta che l'originario depositante abbia rimborsato il credito ottenuto girando la nota di pegno. Il possessore della fede di deposito può tuttavia ritirare le merci anche prima del rimborso, versando presso i Magazzini Generali la somma dovuta al creditore pignoratizio, cioè al possessore della nota di pegno; la Nota di pegno o Warrant, che serve a costituire in pegno le merci descritte, onde ottenere dalle banche accrediti o anticipazioni sul valore delle merci depositate. Staccata dalla fede di deposito, consente di costituire in pegno la merce depositata, mediante semplice girata del titolo. Chi possiede il titolo completo ha piena disponibilità delle merci, che può alienare attraverso la cessione del titolo. 6.Il finanziamento in valori mobiliari: il riporto, l'operazione pronti contro termine e il prestito titoli Particolare categoria di prestiti è il finanziamento in valori mobiliari, che consiste in un trasferimento temporaneo di titoli contro denaro, mediante contestuale stipulazione di due operazioni di compravendita di titoli di segno opposto, per consegna a pronti e ritiro a termine, tra la banca e la controparte. In base alle diverse finalità del richiedente credito si distinguono: operazioni di natura bancaria: il finanziamento di valori mobiliari è richiesto da operatori con un fabbisogno finanziario di breve termine, che richiedono un prestito fornendo titoli in garanzia. Colui che trasferisce i titoli a pronti e riceve la temporanea disponibilità del controvalore in denaro, ottiene un prestito per cassa, alla scadenza del quale la banca restituirà titoli della stessa specie al proprio cliente, che corrisponderà a termine il controvalore pattuito (generalmente superiore al prezzo a pronti). Nel corso del contratto la banca può impiegare i titoli ottenuti, cedendone la proprietà ad altri; operazioni di Borsa: il finanziamento in valori mobiliari è richiesto da operatori attivi sul mercato mobiliare, che prendono titoli in prestito per esigenze di regolamento o di aggiustamento di posizioni aperte in titoli, allo scopo di acquisire il diritto di voto in assemblea o altri diritti accessori ai titoli. La controparte che cede i titoli è in grado di mobilizzare il proprio portafoglio, ottenendo rimunerazione aggiuntiva (differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine) rispetto ai proventi naturali dei titoli stessi. Le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono riconducibili in relazione alle finalità a tre diverse tipologie contrattuali: riporto: può trattarsi sia di un prestito di denaro garantito da titoli che di un presto di titoli. Mediante il riporto un soggetto (riportato) trasferisce in proprietà a un altro soggetto (riportatore) titoli di una data specie a un prezzo determinato, a fronte dell'impegno del riportatore di trasferire al riportato, alla scadenza prefissata, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, dietro rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito. 17

18 Le due operazioni sono concluse contestualmente con un unico atto giuridico. Il trasferimento dei titoli non comporta il passaggio di proprietà dei diritti accessori e degli obblighi inerenti ai titoli, che spettano al riportato; solo il diritto di voto spetta al riportatore, che può disporre liberamente dei titoli ricevuti per la durata del contratto (saggio di deporto), cedendoli a terzi per rifinanziare l'operazione originaria o per aggiustare o coprire eventuali altre posizioni aperte in valori mobiliari. Il prezzo a termine può essere uguale (riporto alla pari), inferiore (riporto con deporto) o superiore (riporto con riporto) al prezzo a pronti. Il riporto con deporto equivale a un prestito di titoli (tipica operazione di Borsa), mentre il riporto con riporto consiste in prestito di denaro (finanziamento bancario). Il prezzo dei titoli a pronti si calcola come differenza tra valore di mercato (prezzo base) e uno scarto (tra il 15% e il 40%), a copertura di eventuali oscillazioni nel valore di mercato. compravendita di titoli a pronti contro termine: come il riporto, può trattarsi di un prestito di denaro garantito da titoli o di un prestito di titoli e consiste, diversamente dal riporto, nella contemporanea definizione di due contratti di compravendita di valori mobiliari di segno opposto, per consegna a pronti e a termine. Un soggetto (venditore a pronti) cede i titoli a pronti ad un altro (acquirente a pronti), che si impegna a rivendere a termine alla controparte (acquirente a termine) titoli della stessa specie e di uguale ammontare ad un prezzo generalmente superiore al primo. L'acquirente a pronti realizza un investimento a breve scadenza e a rendimento definito (il prezzo a termine è convenuto) mentre il venditore a pronti ottiene un finanziamento di importo equivalente al prezzo a pronti. A seconda dei casi l'operazione si configura come una raccolta di risorse finanziarie (la banca vende a pronti a operatori non bancari), come finanziamento alla clientela a tempo determinato (la banca è acquirente a pronti), come gestione della tesoreria operazioni p/t concluse fra banche), come prestito di titoli. Il prezzo a pronti è in genere in linea col valore di mercato comprensivo di interessi, mentre quello a termine è superiore perché comprende la rimunerazione per l'acquirente a pronti, rientrando in possesso dei beni dati in garanzia. prestito di titoli: prevede il trasferimento della proprietà di un titolo da un soggetto mutuante (lender) ad un altro mutuatario (borrower), in cambio di garanzie dalla tipologia e dal valore predeterminati (contratto unitario). Il mutuatario si impegna, alla scadenza prefissata, restituire al mutuante titoli equivalenti a quelli ottenuti in prestito e di un corrispettivo a titolo di rimunerazione per il servizio ricevuto. Si configura come un contratto di mutuo che ha per oggetto valori mobiliari (il borrower diventa proprietario a tutti gli effetti dei titoli ricevuti e può disporre dei diritti relativi). Il prestito è accompagnato da una garanzia in contanti, il cui valore è aggiornato in funzione dell'andamento di mercato dei titoli, concessa dal borrower al lender, per importo superiore al valore di mercato dei titoli (diversamente dalle operazioni precedenti, non è prevista la corresponsione del prezzo dei titoli, a cui si sostituiscono la garanzia e la commissione pagata dal beneficiario del prestito). Generalmente i soggetti coinvolti sono tre: il mutuante, il mutuatario e un intermediario (che facilita il borrower nella ricerca di un lender e nella gestione amministrativa della transazione). Il lender è in grado così di smobilizzare temporaneamente parte del proprio portafogli, ottenendo, a rischio contenuto, una rimunerazione aggiuntiva rispetto ai proventi dei titoli stessi, mentre il borrower è in grado di liquidare, grazie al prestito, le operazioni concluse in Borsa, anche se può servirsi di tale operazione, per realizzare una particolare strategia di mercato, come la speculazione, cioè la vendita di titoli allo scoperto e riacquistandoli a un prezzo inferiore prima della scadenza del 18

19 prestito (grande rischio), e l'arbitraggio, rivendendo i titoli a pronti per riacquistarli a termine per sfruttare il differenziale di prezzo sui due mercati (rischio nullo). In altri casi, il borrower acquisisce la temporanea titolarità dei diritti accessori ai titoli, come quello di partecipazione alle assemblee e quello di voto. 7. I prestiti a medio-lungo termine Ultima sottocategoria di prestiti per cassa è quella dei prestiti a medio e a lungo termine, concessi tramite mutuo, leasing e prestiti in pool. Il mutuo Secondo il C.C., che lo definisce come un contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro, o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, il mutuo ricomprende innumerevoli prestiti bancari dalle più disparate caratteristiche tecniche, mentre nella gestione bancaria, il mutuo è un prestito monetario a protratta scadenza, contraendo il quale il beneficiario si obbliga, oltre che al pagamento degli interessi, alla restituzione graduale del capitale mutuato con rimborsi periodici (mensili, trimestrali, semestrali o annuali). Esso prevede il versamento (di solito in una soluzione) della soma mutuata e il rimborso secondo un piano di ammortamento, il quale può prevedere sia il rimborso a rate posticipate decrescenti, comprensive di quote capitale costanti e quote di interessi decrescenti pagate sul debito residuo, sia il rimborso a rate posticipate costanti, comprensive di quote capitali crescenti e di quote di interessi decrescenti. Il tasso di interesse può essere fisso oppure variabile in conformità all'andamento del costo del denaro (prime rate ABI, rendimento dei titoli di Stato, euribor, ecc.). Viene utilizzato in particolare per il finanziamento dell'edilizia abitativa e dei settori industriale e commerciale. Nel primo caso i mutui sono prevalentemente garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto dell'operazione ed il finanziamento è solitamente il 65%-70% del valore di perizia dell'immobile dato in garanzia. Anche nel secondo caso, i finanziamenti sono spesso garantiti da ipoteca di primo grado sui fabbricati della mutuataria o dal privilegio sui macchinari oggetto del finanziamento. Il costo dell'operazione è composto da: un tasso di interesse che tiene conto del costo del denaro, delle spese di gestione e un certo margine di utile per la concedente; le spese sostenute dalla banca per la stima del bene in garanzia e l'istruttoria legale; eventuali parcelle notarili; oneri accessori relativi a eventuali premi di assicurazione pagati sugli immobili in garanzia. Tali operazioni prevedono un lungo intervallo di tempo fra domanda di credito ed effettiva erogazione del mutuo, soprattutto quando il mutuo è concesso ai sensi di leggi speciali che necessitano dell'intervento e delle decisioni di enti pubblici aggiuntivi a quelli della banca. In questi casi è previsto un prefinanziamento, cioè un'erogazione di risorse finanziaria accessoria e preliminare rispetto a quella principale con cui costituisce un'indissolubile unità economica (due momenti di un'unica operazione). Leasing Posto che il mutuo permette di acquisire la proprietà di beni immobili o assimilabili agli immobili (impianti e macchinari), la disponibilità di tali e altri beni può essere ottenuta anche mediante leasing, con cui un'azienda cede in locazione ad un'altra, per un periodo prefissato, uno o più beni mobili o immobili, dietro pagamento di un canone periodico (numerose fattispecie di contratti). Può essere prevista la possibilità del locatario di riscattare a titolo oneroso il bene alla scadenza del contratto. 19

20 Si distingue tra leasing: operativo: ha per oggetto la locazione di beni strumentali per un periodo inferiore alla loro vita economica. Vi si ricorre per ottenere la disponibilità temporanea di un bene strumentale senza sopportare i rischi connessi alla proprietà derivanti da un'eccessiva svalutazione dell'usato e dal fatto che il progresso tecnologico lo renda velocemente obsoleto. Finanziario (o locazione finanziaria): presenta, invece, le caratteristiche di un'operazione di finanziamento, attuata da un intermediario finanziario in veste di locatore di un bene, acquistato o fatto costruire su indicazione del locatario, caratterizzata da canoni di locazione netti, comprensivi solitamente dell'ammortamento del bene, dell'interesse sul capitale investito e del ricarico della società di leasing, per una durata correlata alla vita economica e fiscale del bene. Con l'entrato in vigore del Testo Unico possono esercitare il leasing anche le banche, che preferiscono questa seconda tipologia, dato che il leasing operativo richiede competenze e attrezzature che le banche hanno difficoltà a possedere e organizzare. I prestiti in pool Il crescente fabbisogno delle imprese di maggiori dimensioni ha spinto talvolta le banche a consorziarsi al fine di concedere prestiti che eccedono il potenziale creditizio dei singoli istituti (compresso dal limite massimo di fido individuale e dal sistema dei rischi). Gli aspetti tecnico-economici dei prestiti in pool non configurano una particolare struttura tecnica di prestito, dalle caratteristiche ben determinate, che si differenzia da quelle sopra descritte, ma costituiscono un alternativa di tipo organizzativo alla parziale soluzione di alcuni problemi finanziari delle imprese medio-grandi. Si tratta di affidamenti estremamente eterogenei, in quanto può trattarsi di prestiti a breve o a medio termine, di prestiti per cassa o di firma, in moneta nazionale o in valuta estera (non sono infrequenti le concessioni di linee di credito composite, che implicano, cioè, impegni nei confronti dell'affidata e effettuare prestazioni finanziarie di vario tipo). Il pool è composto da un gruppo di banche, talvolta moltissime, organizzate da una capofila o più istituti managers o co-managers. Il prestito viene ripartito fra tutte le partecipanti ed erogato, nel caso di crediti per cassa, da una delle promotrici (di solito la capofila). Si distingue pertanto in banche: capofila: solitamente istituti di elevato standing, dimensioni notevolissime e provate capacità nell'organizzazione e nella gestione dei prestiti in pool; partecipanti: non possiedono le stesse capacità finanziarie e manageriali, il prestigio o l'immagine delle capofila. 8.I rapporti di corrispondenza e i regolamenti internazionali I C/C di corrispondenza accesi dalle banche italiane presso le banche estere, che possono servire per i regolamenti internazionali, si distinguono dai rapporti in euro, solo per il fatto che gli assegni bancari non sono molto diffusi, mentre sono molto più frequenti i bonifici, tramite lettera, telex o un'apposita rete di comunicazione detta SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Gli scambi internazionali presuppongono la piena fiducia da parte dell'acquirente che paga anticipatamente o del venditore pagato posticipatamente, nella solvibilità della controparte. Molto raramente, infatti, negli scambi internazionali, il pagamento del corrispettivo e la consegna della merce sono contestuali (elevato rischio commerciale, rischio di inadempienza per chi anticipa la propria prestazione) ed anche qualora il pagamento avvenisse alla consegna della merce il venditore sarebbe svantaggiato, avendo di fatto già predisposto la fornitura e sostenuto gli oneri relativi. La vendita contro documenti 20

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